Gazzetta n. 213 del 12 settembre 2022 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 5 agosto 2022, n. 135
Disposizioni di attuazione del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016 in materia di commercio, importazione, conservazione di animali della fauna selvatica ed esotica e formazione per operatori e professionisti degli animali, anche al fine di ridurre il rischio di focolai di zoonosi, nonche' l'introduzione di norme penali volte a punire il commercio illegale di specie protette, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), n), o), p) e q), della legge 22 aprile 2021, n. 53.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 9, 41, 76, 87 e 117 della Costituzione;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, e in particolare l'articolo 14;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, e in particolare l'articolo 31;
Vista la legge 22 aprile 2021, n. 53, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019-2020 e, in particolare, l'articolo 14, comma 2, lettere a), b), n), o), p) e q);
Visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attivita' ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanita' delle piante nonche' sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali);
Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
Visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanita' animale («normativa in materia di sanita' animale»), e in particolare gli articoli 268 e 269;
Visto il regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive;
Visto il regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/CE e il regolamento (CE) n. 1255/97;
Visto il regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale;
Visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorita' europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare e, in particolare, l'articolo 18, che prevede, in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione, la rintracciabilita' degli alimenti, dei mangimi, degli animali destinati alla produzione alimentare e di qualsiasi altra sostanza destinata o atta a entrare a far parte di un alimento o di un mangime;
Visto il regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio;
Visto il regolamento delegato (UE) 2020/691 della Commissione, del 30 gennaio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative agli stabilimenti di acquacoltura e ai trasportatori di animali acquatici;
Visto il regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione, del 30 gennaio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per l'ingresso nell'Unione, e per i movimenti e la manipolazione dopo l'ingresso, di partite di determinati animali, materiale germinale e prodotti di origine animale;
Visto il regolamento delegato (UE) 2019/2035 della Commissione, del 28 giugno 2019, che integra il Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative agli stabilimenti che detengono animali terrestri e agli incubatoi nonche' alla tracciabilita' di determinati animali terrestri detenuti e delle uova da cova;
Visto il regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla sorveglianza, ai programmi di eradicazione e allo status di indenne da malattia per determinate malattie elencate ed emergenti;
Visto il regolamento delegato (UE) 2020/686 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il riconoscimento degli stabilimenti di materiale germinale e le prescrizioni in materia di tracciabilita' e di sanita' animale per i movimenti all'interno dell'Unione di materiale germinale di determinati animali terrestri detenuti;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2021/520 della Commissione, del 24 marzo 2021, recante modalita' di applicazione del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento e del Consiglio, per quanto riguarda la rintracciabilita' di alcuni animali terrestri detenuti;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2037 della Commissione, del 22 novembre 2021, recante modalita' di applicazione del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda gli esoneri dagli obblighi di registrazione degli stabilimenti di acquacoltura e conservazione della documentazione per gli operatori;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 della Commissione, del 15 marzo 2019, che stabilisce modalita' pratiche uniformi per l'esecuzione dei controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano in conformita' al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione per quanto riguarda i controlli ufficiali;
Vista la legge 8 ottobre 1997, n. 344, recante disposizioni per lo sviluppo e la qualificazione degli interventi e dell'occupazione in campo ambientale;
Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio, e in particolare l'articolo 17 relativo alla regolamentazione degli allevamenti di fauna selvatica;
Vista la legge 7 febbraio 1992, n. 150, recante la disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni, nonche' norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumita' pubblica;
Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394, recante legge quadro sulle aree protette;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale;
Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, recante misure urgenti sulla disciplina sanzionatoria in materia di sicurezza alimentare;
Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27, recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625, ai sensi dell'articolo 12, lettere a), b), c), d) ed e), della legge del 4 ottobre 2019, n. 117;
Visto il decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 230, recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive;
Visto il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, recante attuazione della direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il Codice dell'ordinamento militare, e in particolare l'articolo 182 laddove attribuisce alla Sanita' militare l'applicazione delle leggi concernenti la tutela dell'igiene e della sanita' pubblica, nonche' la responsabilita' in materia di ordinanze, di accertamenti preventivi, di istruttoria o di esecuzione dei relativi provvedimenti, relativamente alle funzioni di igiene, sanita' pubblica e polizia veterinaria, di cui all' articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Visto il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, recante attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della societa' dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, e in particolare l'articolo 38, che prevede la possibilita' di trasmissione di dichiarazioni per via telematiche se conformi all'articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e l'articolo 76, inerente alle norme penali per chi rilascia dichiarazioni mendaci;
Visto il decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 73, recante attuazione della direttiva 1999/22/CE relativa alla custodia degli animali selvatici nei giardini zoologici;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante il testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, e in particolare l'articolo 533 laddove prevede che gli organi del servizio veterinario militare provvedono, tra l'altro, alla medicina legale, alla sanita' pubblica e polizia veterinaria;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio 28 febbraio 2003 recante il Recepimento dell'accordo recante disposizioni in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 52 del 4 marzo 2003;
Visto l'accordo 10 luglio 2014 recante: «Accordo sullo schema di linee guida per il recupero, soccorso, affidamento e gestione delle tartarughe marine ai fini della riabilitazione e per la manipolazione a scopi scientifici (Repertorio atti n. 83/CSR del 10 luglio 2014)», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 settembre 2014, n. 206;
Sentite le Associazioni di categoria;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 5 maggio 2022;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome e di Trento e di Bolzano nella seduta dell'8 giugno 2022;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 luglio 2022;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della salute, di concerto con i Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali, della transizione ecologica, dell'interno, della giustizia, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico e della difesa;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Ambito di applicazione e definizioni

1. Il presente decreto detta disposizioni in materia di commercio, importazione, conservazione di animali della fauna selvatica ed esotica e di formazione per operatori e professionisti degli animali, anche al fine della prevenzione e del controllo delle malattie degli animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo e della riduzione del rischio di focolai di zoonosi. Introduce altresi' norme penali volte a punire il commercio illegale di specie protette.
2. Ai fini del presente decreto, si applicano le seguenti definizioni di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357:
a) specie: insieme di individui (o di popolazioni) attualmente o potenzialmente interfecondi, illimitatamente ed in natura, isolato riproduttivamente da altre specie;
b) popolazione: insieme di individui di una stessa specie che vivono in una determinata area geografica;
c) ibrido: individuo risultante dall'incrocio di genitori appartenenti a specie diverse. Il termine viene correntemente usato anche per gli individui risultanti da incroci tra diverse sottospecie (razze geografiche) della stessa specie o di specie selvatiche con le razze domestiche da esse originate;
d) reintroduzione: traslocazione finalizzata a ristabilire una popolazione di una determinata entita' animale o vegetale in una parte del suo areale di documentata presenza naturale in tempi storici nella quale risulti estinta;
e) introduzione: immissione di un esemplare animale o vegetale in un territorio posto al di fuori della sua area di distribuzione naturale;
f) immissione: qualsiasi azione di introduzione, reintroduzione e ripopolamento di esemplari di specie e di popolazioni non autoctone.
3. Si applicano inoltre le seguenti definizioni:
a) specie selvatiche ed esotiche: specie di fauna di cui alla lettera c);
b) specie autoctona o indigena: specie naturalmente presente in una determinata area geografica nella quale si e' originata o e' giunta senza l'intervento diretto intenzionale o accidentale dell'uomo;
c) specie alloctona o esotica o aliena: specie che non appartiene alla fauna o alla flora originaria di una determinata area geografica, ma che vi e' giunta per l'intervento diretto intenzionale o accidentale dell'uomo;
d) animale da compagnia: animale appartenente ad una delle specie di cui all'Allegato I, Parte A e Parte B, del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio ed elencate nel decreto di cui all'articolo 5;
e) stabilimento: i locali e le strutture di qualsiasi tipo o, nel caso dell'allevamento all'aria aperta, qualsiasi ambiente o luogo in cui sono detenuti animali o materiale germinale, su base temporanea o permanente, escluse le abitazioni in cui sono detenuti animali da compagnia, gli ambulatori o le cliniche veterinarie, di cui all'articolo 4, punto 27), del regolamento (UE) 2016/429;
f) rifugi per animali: stabilimenti di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 8, del regolamento delegato (UE) 2019/2035 della Commissione;
g) BDN: la base dati informatizzata nazionale di cui all'articolo 109, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429, gia' istituita con l'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196, presso il Ministero della salute e gestita dal Centro Servizi Nazionale, e accessibile tramite il portale internet dei sistemi informativi veterinari;
h) ambiente naturale: ambiente non antropizzato di provenienza o di nascita dell'animale.

N O T E

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'art. 10, comma 3 del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui trascritti.
Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli
estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione Europea (GUUE).

Note alle premesse:
- L'art. 9 della Costituzione prevede che la Repubblica
promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica
e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e
artistico della Nazione.
- L'art. 41 della Costituzione dispone che l'iniziativa
economica privata e' libera. Non puo' svolgersi in
contrasto con l'utilita' sociale o in modo da recare danno
alla salute, all'ambiente, alla sicurezza, alla liberta',
alla dignita' umana.
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- L'art. 117 della Costituzione dispone che la potesta'
legislativa e' esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel
rispetto della Costituzione, nonche' dei vincoli derivanti
dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi
internazionali ed elenca le materie di legislazione
esclusiva e concorrente prevedendo altresi' che spetta alle
Regioni la potesta' legislativa in riferimento ad ogni
materia non espressamente riservata alla legislazione dello
Stato.
- Si riporta l'art. 14 della legge 23 agosto 1988 n.
400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei ministri):
«Art. 14 (Decreti legislativi). - 1. I decreti
legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'art. 76
della Costituzione sono emanati dal Presidente della
Repubblica con la denominazione di «decreto legislativo» e
con l'indicazione, nel preambolo, della legge di
delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri
e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
legge di delegazione.
2 L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire
entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il
testo del decreto legislativo adottato dal Governo e'
trasmesso al Presidente della Repubblica, per la
emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
3. Se la delega legislativa si riferisce ad una
pluralita' di oggetti distinti suscettibili di separata
disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti
successivi per uno o piu' degli oggetti predetti. In
relazione al termine finale stabilito dalla legge di
delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere
sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio
della delega.
4. In ogni caso, qualora il termine previsto per
l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo e'
tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
decreti delegati. Il parere e' espresso dalle Commissioni
permanenti delle due Camere competenti per materia entro
sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali
disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive
della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni
successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle
Commissioni per il parere definitivo che deve essere
espresso entro trenta giorni.».
- Si riporta l'art. 31 della legge 24 dicembre 2012, n.
234 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla
formazione e all'attuazione della normativa e delle
politiche dell'Unione europea), pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana 4 gennaio 2013, n. 3:
«Art. 31 (Procedure per l'esercizio delle deleghe
legislative conferite al Governo con la legge di
delegazione europea). - 1. In relazione alle deleghe
legislative conferite con la legge di delegazione europea
per il recepimento delle direttive, il Governo adotta i
decreti legislativi entro il termine di quattro mesi
antecedenti a quello di recepimento indicato in ciascuna
delle direttive; per le direttive il cui termine cosi'
determinato sia gia' scaduto alla data di entrata in vigore
della legge di delegazione europea, ovvero scada nei tre
mesi successivi, il Governo adotta i decreti legislativi di
recepimento entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della medesima legge; per le direttive che non prevedono un
termine di recepimento, il Governo adotta i relativi
decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata
in vigore della legge di delegazione europea.
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto
dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del
Ministro per gli affari europei e del Ministro con
competenza prevalente nella materia, di concerto con i
Ministri degli affari esteri, della giustizia,
dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri
interessati in relazione all'oggetto della direttiva. I
decreti legislativi sono accompagnati da una tabella di
concordanza tra le disposizioni in essi previste e quelle
della direttiva da recepire, predisposta
dall'amministrazione con competenza istituzionale
prevalente nella materia.
3. La legge di delegazione europea indica le
direttive in relazione alle quali sugli schemi dei decreti
legislativi di recepimento e' acquisito il parere delle
competenti Commissioni parlamentari della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica. In tal caso gli
schemi dei decreti legislativi sono trasmessi, dopo
l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge,
alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica
affinche' su di essi sia espresso il parere delle
competenti Commissioni parlamentari. Decorsi quaranta
giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati
anche in mancanza del parere. Qualora il termine per
l'espressione del parere parlamentare di cui al presente
comma ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 9
scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei
termini di delega previsti ai commi 1 o 5 o
successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi.
4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti
recepimento delle direttive che comportino conseguenze
finanziarie sono corredati della relazione tecnica di cui
all'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n.
196. Su di essi e' richiesto anche il parere delle
Commissioni parlamentari competenti per i profili
finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle
condizioni formulate con riferimento all'esigenza di
garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della
Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati
dei necessari elementi integrativi d'informazione, per i
pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti
per i profili finanziari, che devono essere espressi entro
venti giorni.
5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in
vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma
1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati
dalla legge di delegazione europea, il Governo puo'
adottare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4,
disposizioni integrative e correttive dei decreti
legislativi emanati ai sensi del citato comma 1, fatto
salvo il diverso termine previsto dal comma 6.
6. Con la procedura di cui ai commi 2, 3 e 4 il
Governo puo' adottare disposizioni integrative e correttive
di decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1, al
fine di recepire atti delegati dell'Unione europea di cui
all'articolo 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione
europea, che modificano o integrano direttive recepite con
tali decreti legislativi. Le disposizioni integrative e
correttive di cui al primo periodo sono adottate nel
termine di cui al comma 5 o nel diverso termine fissato
dalla legge di delegazione europea. Resta ferma la
disciplina di cui all'articolo 36 per il recepimento degli
atti delegati dell'Unione europea che recano meri
adeguamenti tecnici. (18)
7. I decreti legislativi di recepimento delle
direttive previste dalla legge di delegazione europea,
adottati, ai sensi dell'articolo 117, quinto comma, della
Costituzione, nelle materie di competenza legislativa delle
regioni e delle province autonome, si applicano alle
condizioni e secondo le procedure di cui all'articolo 41,
comma 1.
8. I decreti legislativi adottati ai sensi
dell'articolo 33 e attinenti a materie di competenza
legislativa delle regioni e delle province autonome sono
emanati alle condizioni e secondo le procedure di cui
all'articolo 41, comma 1.
9. Il Governo, quando non intende conformarsi ai
pareri parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni
penali contenute negli schemi di decreti legislativi
recanti attuazione delle direttive, ritrasmette i testi,
con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, alla
Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi
venti giorni dalla data di ritrasmissione, i decreti sono
emanati anche in mancanza di nuovo parere.».
- Si riporta l'art. 14 della legge 22 aprile 2021, n.
53 (Delega al Governo per il recepimento delle direttive
europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea -
Legge di delegazione europea 2019-2020.) Pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 23 aprile 2021, n. 97:
«Art. 14 (Principi e criteri direttivi per
l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni
del regolamento (UE) 2016/429, relativo alle malattie
animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti
in materia di sanita' animale («normativa in materia di
sanita' animale»)). - 1. Il Governo adotta, entro dodici
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
uno o piu' decreti legislativi per l'adeguamento della
normativa nazionale al regolamento (UE) 2016/429 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016.
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il
Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi
generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del
2012, anche i seguenti principi e criteri direttivi
specifici:
a) adeguare e coordinare le disposizioni nazionali
vigenti in materia di sanita' e benessere animale alle
disposizioni del regolamento (UE) 2016/429 e relativi
regolamenti delegati e di esecuzione, incluse quelle
riguardanti le malattie animali non elencate nell'articolo
5 del medesimo regolamento, con abrogazione espressa delle
norme nazionali incompatibili;
b) individuare, ai sensi dell'articolo 4, punto
55), del regolamento (UE) 2016/429, il Ministero della
salute quale autorita' competente veterinaria centrale
responsabile del coordinamento delle autorita' competenti
regionali e locali in materia di programmazione ed
esecuzione dei controlli ufficiali e delle altre attivita'
ufficiali previste dal medesimo regolamento;
c) prevedere un esplicito divieto della
commercializzazione di tutti i pesci appartenenti alla
famiglia dei ciprinidi pescati nelle acque interne, ad
esclusione delle acque salse e salmastre e dei laghi;
d) prevedere l'obbligatorieta' della reimmissione
del pesce appartenente alla famiglia dei ciprinidi, se
catturato, al termine dell'attivita' piscatoria in acque
interne, ad esclusione delle acque salse e salmastre e dei
laghi;
e) individuare, previo accordo in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, le
modalita', uniformi sul territorio nazionale, per porre in
essere le misure di emergenza in attuazione degli articoli
257 e 258 del regolamento (UE) 2016/429 attraverso:
1) la ridefinizione della composizione e delle
funzioni del Centro nazionale di lotta ed emergenza contro
le malattie animali;
2) la definizione di una rete tra i responsabili
dei servizi veterinari individuati dalle regioni e dalle
province autonome, coordinata dal Capo dei servizi
veterinari nazionali, diretta a organizzare e
razionalizzare le misure di emergenza in materia di sanita'
animale;
3) la predisposizione di un piano di emergenza
nazionale di eradicazione in caso di focolaio di una
malattia elencata nel regolamento (UE) 2016/429 o di una
malattia emergente o di insorgenza di un pericolo che puo'
probabilmente comportare un grave rischio per la sanita'
pubblica o animale;
f) individuare criteri, regole e condizioni,
nonche' livello di responsabilita', per delegare, in
conformita' all'articolo 14 del regolamento (UE) 2016/429,
specifiche attivita' ufficiali ai veterinari non ufficiali;
g) adeguare e coordinare le disposizioni nazionali
vigenti in materia di registrazione e riconoscimento degli
stabilimenti e degli operatori e in materia di
identificazione e tracciabilita' degli animali terrestri
detenuti alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429 e
relativi regolamenti delegati e di esecuzione, con
abrogazione espressa delle norme nazionali incompatibili;
h) individuare le modalita' per adempiere agli
obblighi informativi verso l'Unione europea e le
organizzazioni internazionali di settore attraverso il
riordino e la connessione tra la Banca dati nazionale delle
anagrafi zootecniche, i sistemi informativi del Ministero
della salute e i sistemi informativi delle regioni e delle
province autonome;
i) individuare, in attuazione dell'articolo 26,
paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/429, strumenti e
modalita' operative per consentire alle autorita'
competenti, nell'ambito delle attivita' di sorveglianza
delle malattie animali, di acquisire i dati e le
informazioni risultanti dall'attivita' di sorveglianza
svolta dagli operatori e dagli esiti delle visite di
sanita' animale effettuate dai veterinari aziendali, di cui
al decreto del Ministro della salute 7 dicembre 2017,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del 5 febbraio
2018, ai sensi degli articoli 24 e 25 del menzionato
regolamento;
l) individuare, in attuazione del capo 2 della
parte II del regolamento (UE) 2016/429, nell'applicativo
REV (ricetta elettronica veterinaria) lo strumento per
consentire alle autorita' competenti, senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nell'ambito
delle attivita' di sorveglianza delle malattie animali e
dei residui dei medicinali veterinari nei prodotti e
sottoprodotti di origine animale, di acquisire dati e
informazioni risultanti dalla somministrazione di ogni tipo
di medicinale veterinario all'animale, compresi i
medicinali veterinari ad azione stupefacente e psicotropa
soggetti alla disciplina recata dal testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.
309, appartenenti alla tabella dei medicinali, sezioni B,
C, D ed E;
m) prevedere, nel rispetto della normativa
dell'Unione europea sugli aiutide minimis, misure di
incentivazione finanziaria per gli operatori e i
professionisti degli animali che sviluppano buone prassi di
allevamento non intensivo delle specie animali di cui si
occupano;
n) prevedere per gli operatori e i professionisti
degli animali la formazione periodica finalizzata
all'acquisizione di conoscenze adeguate in materia di
malattie degli animali, comprese quelle trasmissibili
all'uomo, principi di biosicurezza, interazione tra sanita'
animale, benessere degli animali e salute umana, buone
prassi di allevamento delle specie animali di cui si
occupano e resistenza ai trattamenti, compresa la
resistenza antimicrobica, estendendo la formazione
periodica anche agli operatori che vendono o trasferiscono
in altro modo la titolarita' di futuri animali da
compagnia. A tal fine, ai sensi dell'articolo 13, paragrafo
2, del regolamento (UE) 2016/429, predisporre specifici
programmi di formazione nei settori agricolo o
dell'acquacoltura anche tramite l'istruzione formale;
o) conformare la normativa ai principi della
chiarezza e della semplificazione e semplicita'
applicativa, per non appesantire sul piano documentale e
formale l'attivita' dei soggetti chiamati alla sua
applicazione;
p) introdurre sanzioni amministrative efficaci,
dissuasive e proporzionate per la violazione delle
disposizioni del regolamento (UE) 2016/429;
q) prevedere ulteriori misure restrittive al
commercio di animali, affiancate da un sistema
sanzionatorio adeguato ed efficace, tra cui uno specifico
divieto di importazione, conservazione e commercio di fauna
selvatica ed esotica, anche al fine di ridurre il rischio
di focolai di zoonosi, nonche' l'introduzione di norme
penali volte a punire il commercio di specie protette.».
-- Il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo,
del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle
altre attivita' ufficiali effettuati per garantire
l'applicazione della legislazione sugli alimenti delle
norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla
sanita' delle piante nonche' sui prodotti fitosanitari,
recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n.
396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n.
1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031
del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti
(CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle
direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e
2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE)
n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del
Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE,
91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e
la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui
controlli ufficiali) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea, 7 aprile 2017, n. L 95/1.
- Il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo,
del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga
la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla
protezione dei dati) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea, 4 maggio 2016, n. L 119/1.
- Il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo,
del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali
trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in
materia di sanita' animale («normativa in materia di
sanita' animale») e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea, 31 marzo 2016, n. L 84/1.
- Il regolamento (UE) 1143/2014 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, recante disposizioni
volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione
delle specie esotiche invasive e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale dell'Unione europea e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale dell'Unione europea, 3 dicembre 2014, n. L
317/35.
- Il regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio, del 22
dicembre 2004, sulla protezione degli animali durante il
trasporto e le operazioni correlate che modifica le
direttive 64/432/CEE e 93/119/CE e il regolamento (CE) n.
1255/97 e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione
europea, 5 gennaio 2005, n 3/2.
- Il regolamento (CE) 853/2004 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme
specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine
animale, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione
europea 30 aprile 2004, n. L 139/55.
- Il regolamento (CE) 178/2002 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i
principi e i requisiti generali della legislazione
alimentare, istituisce l'Autorita' europea per la sicurezza
alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza
alimentare e, in particolare, l'articolo 18, che prevede,
in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e
della distribuzione, la rintracciabilita' degli alimenti,
dei mangimi, degli animali destinati alla produzione
alimentare e di qualsiasi altra sostanza destinata o atta a
entrare a far parte di un alimento o di un mangime, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 1
febbraio 2002, n. L 31/1.
- Il regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9
dicembre 1996, relativo alla protezione di specie della
flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del
loro commercio e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea 3 marzo 1997, n. L 61.
- Il regolamento delegato (UE) 2020/691 della
Commissione, del 30 gennaio 2020, che integra il
regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del
Consiglio per quanto riguarda le norme relative agli
stabilimenti di acquacoltura e ai trasportatori di animali
acquatici e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea 3 giugno 2020, n L 174/345.
- Il regolamento delegato (UE) 2020/692 della
Commissione, del 30 gennaio 2020, che integra il
regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del
Consiglio per quanto riguarda le norme per l'ingresso nell'
Unione, e per i movimenti e la manipolazione dopo
l'ingresso, di partite di determinati animali, materiale
germinale e prodotti di origine animale e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 3 giugno 2020, n. L
174/379.
- Il regolamento delegato (UE) 2019/2035 della
Commissione, del 28 giugno 2019, che integra il Regolamento
(UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per
quanto riguarda le norme relative agli stabilimenti che
detengono animali terrestri e agli incubatoi nonche' alla
tracciabilita' di determinati animali terrestri detenuti e
delle uova da cova e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea 5 dicembre 2019, n. L 314/115.
- Il regolamento delegato (UE) 2020/689 della
Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il
regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del
Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla
sorveglianza, ai programmi di eradicazione e allo status di
indenne da malattia per determinate malattie elencate ed
emergenti e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea 3 giugno 2020, n. L 174/1.
- Il regolamento delegato (UE) 2020/686 della
Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il
regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del
Consiglio per quanto riguarda il riconoscimento degli
stabilimenti di materiale germinale e le prescrizioni in
materia di tracciabilita' e di sanita' animale per i
movimenti all'interno dell'Unione di materiale germinale di
determinati animali terrestri detenuti e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 3 giugno 2020, n. L
174/1.
- Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/520 della
Commissione, del 24 marzo 2021, recante modalita' di
applicazione del regolamento (UE) 2016/429 per quanto
riguarda la rintracciabilita' di alcuni animali terrestri
detenuti e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione
europea 25 marzo 2021, n. 104/39.
- Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2037 della
Commissione, del 22 novembre 2021, recante modalita' di
applicazione del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento
europeo e del Consiglio, per quanto riguarda gli esoneri
dagli obblighi di registrazione degli stabilimenti di
acquacoltura e conservazione della documentazione per gli
operatori e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea 23 novembre 2021, n. L 416/80.
- Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 della
Commissione, del 15 marzo 2019, che stabilisce modalita'
pratiche uniformi per l'esecuzione dei controlli ufficiali
sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano
in conformita' al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento
europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento (CE)
n. 2074/2005 della Commissione per quanto riguarda i
controlli ufficiali e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea 17 maggio 2019, L 131/151.
- La legge 8 ottobre 1997, n. 344, recante disposizioni
per lo sviluppo e la qualificazione degli interventi e
dell'occupazione in campo ambientale, e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4 ottobre
1997, n. 232.
- Si riporta il testo dell'art. 17 della legge 11
febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione
della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo
venatorio, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana 25 febbraio 1992, n. 46:
«Art. 17 (Allevamenti). - 1. Le regioni autorizzano,
regolamentandolo, l'allevamento di fauna selvatica a scopo
alimentare, di ripopolamento, ornamentale ed amatoriale.
2. Le regioni, ferme restando le competenze dell'Ente
nazionale per la cinofilia italiana, dettano altresi' norme
per gli allevamenti dei cani da caccia.
3. Nel caso in cui l'allevamento di cui al comma 1
sia esercitato dal titolare di un'impresa agricola, questi
e' tenuto a dare semplice comunicazione alla competente
autorita' provinciale nel rispetto delle norme regionali.
4. Le regioni, ai fini dell'esercizio
dell'allevamento a scopo di ripopolamento, organizzato in
forma di azienda agricola singola, consortile o
cooperativa, possono consentire al titolare, nel rispetto
delle norme della presente legge, il prelievo di mammiferi
ed uccelli in stato di cattivita' con i mezzi di cui
all'art. 13.».
- La legge 7 febbraio 1992, n. 150, recante la
disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia
della convenzione sul commercio internazionale delle specie
animali e vegetali in via di estinzione, firmata a
Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre
1975, n. 874, e del regolamento (CEE) n. 3626/82, e
successive modificazioni, nonche' norme per la
commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di
mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la
salute e l'incolumita' pubblica, e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 22 febbraio,
n. 44.
- La legge 6 dicembre 1991, n. 394, recante legge
quadro sulle aree protette e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana, 13 dicembre 1991, n.
292, S. O.
- La legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme
in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 18 agosto
1990, n. 192.
- La legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche
al sistema penale e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana, 30 novembre 1981, S.O.
- Il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116,
recante misure urgenti sulla disciplina sanzionatoria in
materia di sicurezza alimentare e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 24 giugno
2014, n. 144.
- Il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27,
recante disposizioni per l'adeguamento della normativa
nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625,
ai sensi dell'articolo 12, lettere a), b), c), d) ed e),
della legge del 4 ottobre 2019, n. 117 e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 11 marzo 2021,
n. 60.
- Il decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 230,
recante adeguamento della normativa nazionale alle
disposizioni del regolamento (UE) n. 1143/2014 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014,
recante disposizioni volte a prevenire e gestire
l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche
invasive, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana 30 gennaio 2018, n. 24.
- Il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, recante
attuazione della direttiva 2010/63/UE sulla protezione
degli animali utilizzati a fini scientifici, e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 14 marzo
2014, n. 61.
- Si riporta il testo dell'articolo 182 del decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il Codice
dell'ordinamento militare, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana 8 maggio 2010, n. 106,
S.O.:
«Art. 182 (Rapporti con la legislazione in materia
sanitaria e di igiene pubblica). - 1. Sono di competenza
della Sanita' militare le funzioni amministrative
concernenti:
a) l'organizzazione sanitaria militare;
b) le attivita' indicate nell' articolo 181;
c) le attivita' di cui all' articolo 2, comma 1,
del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193.
2. Relativamente alle funzioni di igiene, sanita'
pubblica e polizia veterinaria, di cui all' articolo 32
della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sono fatte salve in
materia di ordinanze, di accertamenti preventivi, di
istruttoria o di esecuzione dei relativi provvedimenti, le
attivita' di istituto delle Forze armate che, nel quadro
delle suddette misure sanitarie, ricadono sotto la
responsabilita' delle competenti autorita'.
3. La Sanita' militare applica le disposizioni delle
leggi concernenti la tutela dell'igiene e della sanita'
pubblica, ivi comprese quelle relative alla manipolazione,
preparazione e distribuzione di alimenti e bevande, nonche'
della sanita' pubblica veterinaria, compatibilmente con le
particolari esigenze connesse all'utilizzo dello strumento
militare.».
- Il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, recante
attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni
aspetti giuridici dei servizi della societa'
dell'informazione nel mercato interno, con particolare
riferimento al commercio elettronico, e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 14 aprile
2003, n. 87, S.O.
- Si riporta l'articolo 47 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 20 febbraio
2001, n. 42, S.O.:
«Art. 47 (Dichiarazioni sostitutive dell'atto di
notorieta'). - 1. L'atto di notorieta' concernente stati,
qualita' personali o fatti che siano a diretta conoscenza
dell'interessato e' sostituito da dichiarazione resa e
sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalita'
di cui all'articolo 38.
2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del
dichiarante puo' riguardare anche stati, qualita' personali
e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia
diretta conoscenza.
3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste
per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e
con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati,
le qualita' personali e i fatti non espressamente indicati
nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato mediante
la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'.
4. Salvo il caso in cui la legge preveda
espressamente che la denuncia all'Autorita' di Polizia
Giudiziaria e' presupposto necessario per attivare il
procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di
documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e
qualita' personali dell'interessato, lo smarrimento dei
documenti medesimi e' comprovato da chi ne richiede il
duplicato mediante dichiarazione sostitutiva.».
-- Il decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 73, recante
attuazione della direttiva 1999/22/CE relativa alla
custodia degli animali selvatici nei giardini zoologici, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana 2 maggio 2005, n. 100.
- Si riporta l'art. 533 del decreto del Presidente
della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante il testo
unico delle disposizioni regolamentari in materia di
ordinamento militare, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana 18 giugno 2010, n. 140, S.O.:
«Art. 533 (Profilassi, polizia e assistenza
veterinaria). - 1. Gli organi del servizio veterinario
militare presenti nell'organismo o destinati a tale
incarico ovvero i veterinari civili convenzionati, curano
gli animali dell'Amministrazione e l'igiene degli
allevamenti, dei ricoveri e dell'alimentazione, e
provvedono:
a) alla prevenzione, diagnosi, ricovero, cura e
riabilitazione dalle malattie;
b) alla medicina legale, alla sanita' pubblica e
polizia veterinaria.
2. Nelle convenzioni con i veterinari civili e'
stabilito l'importo della retribuzione mensile o della
visita. Il veterinario civile convenzionato,
nell'adempimento delle proprie mansioni tecniche, si
attiene alle disposizioni degli organi del servizio
veterinario militare.
3. Agli ufficiali veterinari o, in mancanza, ai
veterinari civili convenzionati e' affidata la direzione
sanitaria delle strutture veterinarie per la cura di
animali, istituita presso gli organismi.
4. In casi di estrema urgenza, previo nulla osta
dell'autorita' logistica centrale competente, e' consentito
il ricorso a strutture veterinarie civili anche non
convenzionate. In tal caso le prestazioni sono retribuite
secondo le tariffe vigenti.
5. I materiali in dotazione e quelli destinati al
consumo, ivi compresi i medicinali, necessari per il
funzionamento delle strutture veterinarie di cui al comma
2, sono consegnati all'ufficiale veterinario competente,
ovvero al veterinario civile convenzionato. I medicinali e
il materiale per medicare gli animali, non forniti dalla
farmacia militare, sono acquistati in economia. A tal fine
al direttore sanitario delle strutture veterinarie puo'
essere attribuito un adeguato fondo permanente.».
-- Il decreto del Presidente del Consiglio 28 febbraio
2003, «Recepimento dell'accordo recante disposizioni in
materia di benessere degli animali da compagnia e
pet-therapy», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana 4 marzo 2003, n. 52.
- L'accordo 10 luglio 2014, recante «Accordo sullo
schema di linee guida per il recupero, soccorso,
affidamento e gestione delle tartarughe marine ai fini
della riabilitazione e per la manipolazione a scopi
scientifici (Repertorio atti n. 83/CSR del 10 luglio
2014)», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
repubblica italiana 5 settembre 2014, n. 206.

Note all'art. 1:
- Si riporta l'art. 2 del decreto del Presidente della
Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 «Regolamento recante
attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla
conservazione degli habitat naturali e seminaturali,
nonche' della flora e della fauna selvatiche», pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 23 ottobre 1997, n. 248 S.O.:
«Art. 2. (Definizioni). - 1. Ai fini del presente
regolamento sono adottate le seguenti definizioni:
a) conservazione: un complesso di misure necessarie
per mantenere o ripristinare gli habitat naturali e le
popolazioni di specie di fauna e flora selvatiche in uno
stato soddisfacente come indicato nelle lettere e) ed i)
del presente articolo;
b) habitat naturali: le zone terrestri o acquatiche
che si distinguono in base alle loro caratteristiche
geografiche, abiotiche e biotiche, interamente naturali o
seminaturali;
c) habitat naturali di interesse comunitario: gli
habitat naturali, indicati nell'allegato A, che, nel
territorio dell'Unione europea, alternativamente:
1) rischiano di scomparire nella loro area di
distribuzione naturale;
2) hanno un'area di distribuzione naturale
ridotta a seguito della loro regressione o per il fatto che
la loro area e' intrinsecamente ridotta;
3) costituiscono esempi notevoli di
caratteristiche tipiche di una o piu' delle cinque regioni
biogeografiche seguenti: alpina, atlantica, continentale,
macaronesica e mediterranea;
d) tipi di habitat naturali prioritari: i tipi di
habitat naturali che rischiano di scomparire per la cui
conservazione l'Unione europea ha una responsabilita'
particolare a causa dell'importanza della loro area di
distribuzione naturale e che sono evidenziati nell'allegato
A al presente regolamento con un asterisco (*);
e) stato di conservazione di un habitat naturale:
l'effetto della somma dei fattori che influiscono
sull'habitat naturale nonche' sulle specie tipiche che in
esso si trovano, che possono alterarne, a lunga scadenza,
la distribuzione naturale, la struttura e le funzioni,
nonche' la sopravvivenza delle sue specie tipiche. Lo stato
di conservazione di un habitat naturale e' definito
«soddisfacente» quando:
1) la sua area di distribuzione naturale e la
superficie che comprende sono stabili o in estensione;
2) la struttura e le funzioni specifiche
necessarie al suo mantenimento a lungo termine esistono e
possono continuare ad esistere in un futuro prevedibile;
3) lo stato di conservazione delle specie tipiche
e' soddisfacente e corrisponde a quanto indicato nella
lettera i) del presente articolo;
f) habitat di una specie: ambiente definito da
fattori abiotici e biotici specifici in cui vive la specie
in una delle fasi del suo ciclo biologico;
g) specie di interesse comunitario: le specie,
indicate negli allegati B, D ed E, che, nel territorio
dell'Unione europea, alternativamente:
1) sono in pericolo con l'esclusione di quelle la
cui area di distribuzione naturale si estende in modo
marginale sul territorio dell'Unione europea e che non sono
in pericolo ne' vulnerabili nell'area del paleartico
occidentale;
2) sono vulnerabili, quando il loro passaggio
nella categoria delle specie in pericolo e' ritenuto
probabile in un prossimo futuro, qualora persistano i
fattori alla base di tale rischio;
3) sono rare, quando le popolazioni sono di
piccole dimensioni e, pur non essendo attualmente ne' in
pericolo ne' vulnerabili, rischiano di diventarlo a
prescindere dalla loro distribuzione territoriale;
4) endemiche e richiedono particolare attenzione,
a causa della specificita' del loro habitat o delle
incidenze potenziali del loro sfruttamento sul loro stato
di conservazione;
h) specie prioritarie: le specie di cui alla
lettera g) del presente articolo per la cui conservazione
l'Unione europea ha una responsabilita' particolare a causa
dell'importanza della loro area di distribuzione naturale e
che sono evidenziate nell'allegato B al presente
regolamento con un asterisco (*);
i) stato di conservazione di una specie: l'effetto
della somma dei fattori che, influendo sulle specie,
possono alterarne a lungo termine la distribuzione e
l'importanza delle popolazioni nel territorio dell'Unione
europea. Lo stato di conservazione e' considerato
«soddisfacente» quando:
1) i dati relativi all'andamento delle
popolazioni della specie indicano che essa continua e puo'
continuare a lungo termine ad essere un elemento vitale
degli habitat naturali cui appartiene;
2) l'area di distribuzione naturale delle specie
non e' in declino ne' rischia di declinare in un futuro
prevedibile;
3) esiste e continuera' probabilmente ad esistere
un habitat sufficiente affinche' le sue popolazioni si
mantengano a lungo termine;
l) sito: un'area geograficamente definita, la cui
superficie sia chiaramente delimitata;
m) sito di importanza comunitaria: un sito che e'
stato inserito nella lista dei siti selezionati dalla
Commissione europea e che, nella o nelle regioni
biogeografiche cui appartiene, contribuisce in modo
significativo a mantenere o a ripristinare un tipo di
habitat naturale di cui all'allegato A o di una specie di
cui all'allegato B in uno stato di conservazione
soddisfacente e che puo', inoltre, contribuire in modo
significativo alla coerenza della rete ecologica «Natura
2000» di cui all'articolo 3, al fine di mantenere la
diversita' biologica nella regione biogeografica o nelle
regioni biogeografiche in questione. Per le specie animali
che occupano ampi territori, i siti di importanza
comunitaria corrispondono ai luoghi, all'interno della loro
area di distribuzione naturale, che presentano gli elementi
fisici o biologici essenziali alla loro vita e
riproduzione;
m-bis) proposto sito di importanza comunitaria
(pSic): un sito individuato dalle regioni e province
autonome, trasmesso dal Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio alla Commissione europea, ma non
ancora inserito negli elenchi definitivi dei siti
selezionati dalla Commissione europea;
n) zona speciale di conservazione: un sito di
importanza comunitaria designato in base all'articolo 3,
comma 2, in cui sono applicate le misure di conservazione
necessarie al mantenimento o al ripristino, in uno stato di
conservazione soddisfacente, degli habitat naturali o delle
popolazioni delle specie per cui il sito e' designato;
o) esemplare: qualsiasi animale o pianta, vivi o
morti, delle specie elencate nell'allegato D e
nell'allegato E e qualsiasi bene, parte o prodotto che
risultano essere ottenuti dall'animale o dalla pianta di
tali specie, in base ad un documento di accompagnamento,
all'imballaggio, al marchio impresso, all'etichettatura o
ad un altro elemento di identificazione;
o-bis) specie: insieme di individui (o di
popolazioni) attualmente o potenzialmente interfecondi,
illimitatamente ed in natura, isolato riproduttivamente da
altre specie;
o-ter) popolazione: insieme di individui di una
stessa specie che vivono in una determinata area
geografica;
o-quater) ibrido: individuo risultante
dall'incrocio di genitori appartenenti a specie diverse. Il
termine viene correntemente usato anche per gli individui
risultanti da incroci tra diverse sottospecie (razze
geografiche) della stessa specie o di specie selvatiche con
le razze domestiche da esse originate;
o-quinquies) autoctona: popolazione o specie che
per motivi storico-ecologici e' indigena del territorio
italiano;
o-sexies) non autoctona: popolazione o specie non
facente parte originariamente della fauna indigena
italiana;
p) aree di collegamento ecologico funzionale: le
aree che, per la loro struttura lineare e continua (come i
corsi d'acqua con le relative sponde, o i sistemi
tradizionali di delimitazione dei campi) o il loro ruolo di
collegamento (come le zone umide e le aree forestali) sono
essenziali per la migrazione, la distribuzione geografica e
lo scambio genetico di specie selvatiche;
q) reintroduzione: traslocazione finalizzata a
ristabilire una popolazione di una determinata entita'
animale o vegetale in una parte del suo areale di
documentata presenza naturale in tempi storici nella quale
risulti estinta;
r) introduzione: immissione di un esemplare animale
o vegetale in un territorio posto al di fuori della sua
area di distribuzione naturale;
r-bis) immissione: qualsiasi azione di
introduzione, reintroduzione e ripopolamento di esemplari
di specie e di popolazioni non autoctone.».
- Per il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento
europeo e del Consiglio, vedasi le note alle premesse.
- Per il regolamento delegato (UE) 2019/2035 della
Commissione, vedasi le note alle premesse.
- Si riporta l'articolo 12 del decreto legislativo 22
maggio 1999, n. 196, recante «Attuazione della direttiva
97/12/CE che modifica e aggiorna la direttiva 64/432/CEE
relativa ai problemi di polizia sanitaria in materia di
scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e
suina», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 giugno 1999,
n. 146, S.O.:
«Art. 12. - 1. Presso il Ministero della sanita', le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e le
aziende unita' sanitarie locali e' istituita, nei limiti
della spesa autorizzata da appositi provvedimenti
legislativi, una banca dati informatizzata collegata in
rete che contiene almeno le informazioni di cui ai commi 2,
3 e 4; tali informazioni sono trasmesse dalle aziende
unita' sanitarie locali, per via informatica, alle regioni,
alle province autonome e al Ministero della sanita'; il
Ministero perle politiche agricole e' interconnesso,
attraverso il proprio sistema informativo, alla banca dati,
ai fini dell'espletamento delle funzioni di propria
competenza.
2. Per ciascun animale appartenente alla specie
bovina sono indicati:
a) il codice o i codici di identificazione unici
per i casi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, all'articolo
4-ter, all'articolo 4-quater, paragrafo 1, e all'articolo
4-quinquies del regolamento (CE) n. 1760/2000 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, e
successive modificazioni;
b) la data di nascita;
c) il sesso;
d) la razza o il mantello;
e) il codice di identificazione della madre o, nel
caso di un animale importato da un Paese terzo, il codice
unico di identificazione del mezzo di identificazione
individuale assegnato all'animale dallo Stato membro di
destinazione a norma del citato regolamento (CE) n.
1760/2000;
f) il numero di identificazione dell'azienda di
nascita;
g) i numeri di identificazione di tutte le aziende
in cui l'animale e' stato custodito e le date di ciascun
cambiamento di azienda;
h) la data del decesso o della macellazione;
i) il tipo di mezzo di identificazione elettronica,
se applicato all'animale.
3. In relazione agli animali della specie suina sono
indicati:
a) il numero di registrazione dell'azienda
d'origine o dell'allevamento d'origine, nonche' il numero
del certificato sanitario, quando prescritto;
b) il numero di registrazione dell'ultima azienda o
dell'ultimo allevamento e, per gli animali importati da
Paesi terzi, dell'azienda di importazione.
4. In relazione a ciascuna azienda sono indicati:
a) il numero di identificazione che deve contenere,
oltre la sigla IT che individua lo Stato italiano, un
codice che non superi i dodici caratteri;
b) il nome e l'indirizzo del proprietario, della
persona fisica o giuridica responsabile.
4-bis. Le informazioni di cui al comma 4,
limitatamente agli animali della specie suina, sono fornite
a decorrere dal 31 dicembre 2000.
5. La banca dati di cui al comma 1 e' aggiornata in
modo tale da fornire a chiunque vi abbia interesse ai sensi
della legge 7 agosto 1990, n. 241, le seguenti
informazioni:
a) il numero di identificazione degli animali della
specie bovina presenti in una azienda o, in caso di animali
della specie suina, le informazioni di cui al comma 3,
lettera a);
b) un elenco dei movimenti di ciascun animale della
specie bovina a partire dall'azienda di nascita o, per gli
animali importati da paesi terzi, dall'azienda di
importazione; per gli animali della specie suina le
informazioni di cui al comma 3, lettera b).
5-bis. Le informazioni di cui al comma 5, lettera b),
limitatamente agli animali della specie suina, sono
fornite:
a) per gli animali in partenza dall'azienda di
nascita, entro il 31 dicembre 2001;
b) per gli animali in partenza da tutte le altre
aziende, entro il 31 dicembre 2002.
6. Le informazioni di cui al comma 5 sono conservate
nella banca dati per almeno i tre anni successivi al
decesso dell'animale, se di specie bovina, o successivi
all'immissione delle informazioni nella banca dati nel caso
di animali della specie suina.
6-bis. Limitatamente alla movimentazione degli
animali della specie suina, la registrazione nella banca
dati di cui al comma 1 deve comprendere almeno: il numero
dei suini spostati, il numero di identificazione
dell'azienda o dell'allevamento di partenza, il numero di
identificazione dell'azienda o dell'allevamento di arrivo,
la data di partenza o la data di arrivo.».
 
Art. 2

Autorita' competenti

1. Il Ministero della salute e' l'autorita' veterinaria centrale ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 55), del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, responsabile:
a) dell'organizzazione e del coordinamento dei controlli ufficiali e delle altre attivita' ufficiali in materia di salute animale e benessere animale in conformita' al regolamento (UE) 2017/625;
b) del coordinamento delle altre autorita' competenti per le attivita' di programmazione ed esecuzione dei controlli ufficiali e delle altre attivita' ufficiali concernenti la prevenzione e il controllo delle malattie animali trasmissibili agli animali o all'uomo e per l'attuazione delle disposizioni di cui al regolamento e ai successivi regolamenti europei delegati e di esecuzione.
2. Il Ministero della transizione ecologica, il Ministero dell'interno, il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il Ministero della salute, i Servizi veterinari delle regioni, delle Province autonome di Trento e di Bolzano, le Autorita' sanitarie locali di seguito denominate «ASL», e le altre amministrazioni, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27, nell'ambito di rispettiva competenza, sono le autorita' competenti per la applicazione delle disposizioni del presente decreto e per l'accertamento e contestazione delle relative sanzioni amministrative.

Note all'art. 2:
- Per i riferimenti al regolamento (UE) 2016/429 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016,
vedasi nelle note alle premesse:
- Si riporta l'art. 2 del citato decreto legislativo 2
febbraio 2021, n. 27:
«Art. 2. (Autorita' competenti e altro personale
afferente alle autorita' competenti). - 1. Il Ministero
della salute, le regioni, le Provincie autonome di Trento e
Bolzano, le Aziende sanitarie locali, nell'ambito delle
rispettive competenze, sono le Autorita' competenti
designate, ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento, a
pianificare, programmare, eseguire, monitorare e
rendicontare i controlli ufficiali e le altre attivita'
ufficiali nonche' procedere all'adozione delle azioni
esecutive previste dagli articoli 137 e 138 del
Regolamento, e ad accertare e contestare le relative
sanzioni amministrative nei seguenti settori:
a) alimenti, inclusi i nuovi alimenti, e la
sicurezza alimentare, in tutte le fasi della produzione,
della trasformazione e della distribuzione di alimenti
comprese le norme relative alle indicazioni nutrizionali e
il loro coinvolgimento nel mantenimento dello stato di
salute fornite sui prodotti alimentari, anche con
riferimento ad alimenti contenenti allergeni e alimenti
costituiti, contenenti o derivati da OGM, nonche' la
fabbricazione e l'uso di materiali e oggetti destinati a
venire a contatto con gli alimenti;
b) mangimi e sicurezza dei mangimi in qualsiasi
fase della produzione, della trasformazione, della
distribuzione e dell'uso, anche con riferimento a mangimi
costituiti, contenenti o derivati da OGM;
c) salute animale;
d) sottoprodotti di origine animale e prodotti
derivati ai fini della prevenzione e della riduzione al
minimo dei rischi sanitari per l'uomo e per gli animali;
e) benessere degli animali;
f) prescrizioni per l'immissione in commercio e
l'uso di prodotti fitosanitari, dell'utilizzo sostenibile
dei pesticidi, ad eccezione dell'attrezzatura per
l'applicazione dei pesticidi.
2. Le autorita' competenti garantiscono il rispetto
di quanto previsto dall'articolo 5 del Regolamento. In
particolare, il Ministero della salute, le regioni, le
Province autonome di Trento e Bolzano e le Aziende
sanitarie locali procedono ad uniformare le competenze ed i
profili professionali del personale, anche in modo da
favorirne l'interscambio.
3. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali e' Autorita' competente ai sensi dell'articolo 4
del Regolamento nei seguenti settori:
a) alimenti, relativamente alle norme volte a
garantire pratiche commerciali leali e a tutelare gli
interessi e l'informazione dei consumatori, comprese le
norme di etichettatura, per i profili privi di impatto
sulla sicurezza degli alimenti, e per i controlli
effettuati a norma dell'articolo 89 del regolamento (UE) n.
1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17
dicembre 2013;
b) mangimi, relativamente alle norme volte a
tutelare gli aspetti qualitativi e merceologici, compresa
l'etichettatura, per i profili privi di impatto sulla
sicurezza dei mangimi, ma che possono incidere sulla
correttezza e trasparenza delle transazioni commerciali;
c) misure di protezione contro gli organismi nocivi
per le piante;
d) produzione biologica ed etichettatura dei
prodotti biologici;
e) uso ed etichettatura delle denominazioni di
origine protette, delle indicazioni geografiche protette e
delle specialita' tradizionali garantite.
4. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali e' organo di collegamento per lo scambio di
comunicazioni tra le autorita' competenti degli Stati
membri, ai sensi degli articoli da 102 a 107 del
Regolamento, nei settori di competenza come individuati nel
comma 2.
5. Il Ministero della salute, e' l'autorita' unica,
ai sensi dell'articolo 12, comma 3, lettere b) e d) della
legge 4 ottobre 2019, n. 117, per coordinare la
collaborazione e i contatti con la Commissione europea e
gli altri Stati membri in relazione ai controlli ufficiali
e alle altre attivita' ufficiali nei settori di cui al
comma 1.
6. Il Ministero della salute, e' l'organo di
collegamento, ai sensi dell'articolo 12, comma 3, lettera
c) della legge 4 ottobre 2019, n. 117, responsabile di
agevolare lo scambio di comunicazioni tra le Autorita'
competenti in relazione ai controlli ufficiali e alle altre
attivita' ufficiali nei settori di cui al comma 1.
7. Con riferimento al settore di cui al comma 1,
lettere c) ed e), il Ministero della salute, ai sensi
dell'articolo 4, punto 55) del regolamento (UE) 2016/429,
e' l'Autorita' centrale responsabile dell'organizzazione e
del coordinamento dei controlli ufficiali e delle altre
attivita' ufficiali per la prevenzione e il controllo delle
malattie animali trasmissibili.
8. Con riferimento ai settori di cui al comma 1, il
Ministero della difesa e' Autorita' competente per i
controlli ufficiali e le altre attivita' di controllo
ufficiale condotte nelle strutture delle Forze armate,
comprese quelle connesse alle attivita' dei contingenti
impiegati nelle missioni internazionali. Esso puo'
procedere anche a effettuare controlli ufficiali negli
stabilimenti siti al di fuori delle strutture militari che
forniscono merce per le Forze Armate, previo coordinamento
con l'Azienda sanitaria locale competente sullo
stabilimento oggetto di controllo, la quale sara'
destinataria anche dell'esito di tali controlli. Restano
ferme le competenze e le attribuzioni del servizio
sanitario del Corpo della Guardia di finanza, come
stabilite dall'articolo 64 del decreto legislativo 19 marzo
2001, n. 69, nelle strutture che si trovano nella
disponibilita' del medesimo corpo.
9. Nei settori di cui al comma 1, il Ministero della
salute, nel rispetto del riparto costituzionale delle
competenze legislative dello Stato, delle Regioni e delle
Province autonome di Trento e Bolzano, garantisce il
coordinamento, l'uniformita', l'efficacia e l'efficienza
dei controlli ufficiali e delle altre attivita' ufficiali
tra tutte le Autorita' competenti sul territorio nazionale
attraverso l'adozione di piani nazionali di controllo
pianificati secondo i principi del presente decreto e del
Regolamento.
10. Il Ministero della salute, in qualita' di
Autorita' competente, puo' avvalersi del Comando
carabinieri per la tutela della salute, garantendone il
coordinamento delle attivita' di accertamento con le
attivita' di controllo svolte dalle altre Autorita'
territorialmente competenti. Il personale afferente al
Comando dei carabinieri per la tutela della salute, nel
caso rilevi la presenza di non conformita' nei settori di
cui al comma 1 del presente articolo, informa l'Autorita'
competente dei provvedimenti adottati.
11. Al personale delle Autorita' competenti di cui al
comma 1, addetto ai controlli ufficiali e alle altre
attivita' ufficiali, e' attribuita la qualifica di
Ufficiale o Agente di Polizia Giudiziaria nei limiti del
servizio cui e' destinato e secondo le attribuzioni ad esso
conferite. Tale personale possiede la qualifica di pubblico
ufficiale e puo' in ogni caso richiedere, ove occorra,
l'assistenza della forza pubblica.
12. Il personale e le forze di polizia afferenti ad
altre Istituzioni che, nell'ambito dello svolgimento dei
controlli condotti per la propria attivita' istituzionale,
sospettino la presenza di non conformita' nei settori di
cui al comma 1, ne danno tempestiva segnalazione alle
Autorita' competenti.
13. L'autorita' giudiziaria che, nell'ambito di
indagini investigative o programmi di repressione degli
illeciti nelle materie di cui al comma 1, rilevi profili di
minaccia alla salute pubblica, informa le autorita'
competenti al fine di contenere il rischio.».
 
Art. 3

Divieti concernenti gli esemplari vivi di specie
selvatiche ed esotiche ed i loro ibridi

1. Fatto salvo quanto disposto al comma 2, e' vietato a chiunque importare, detenere, commerciare e riprodurre animali vivi di specie selvatiche ed esotiche prelevati dal loro ambiente naturale nonche' gli ibridi tra esemplari delle predette specie e di altre specie selvatiche o forme domestiche prelevati dal loro ambiente naturale.
2. Fermo restando quanto disposto dal decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 230, e dall'articolo 4, il divieto di cui al comma 1, non si applica:
a) ai giardini zoologici in possesso della licenza prevista dall'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 25 marzo 2005, n. 73;
b) agli stabilimenti autorizzati ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26;
c) alle specie inserite nell'elenco di cui all'articolo 5;
d) agli animali sequestrati o confiscati e affidati ai sensi dell'articolo 13, commi 1, 2 e 3;
e) agli stabilimenti autorizzati ai sensi degli articoli 8 e 10 del decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 230;
f) agli insetti;
g) agli animali impiegati nei progetti di reintroduzione o ripopolamento autorizzati secondo la normativa vigente;
h) agli animali delle specie non incluse nel decreto di cui all'articolo 4, comma 2, in conformita' alla normativa vigente per essere destinati al consumo umano o animale.

Note all'art. 3:
- Il riferimento al decreto legislativo 15 dicembre, n.
230, e' riportato nelle note alle premesse.
- Si riporta l'articolo 4 del decreto legislativo 25
marzo 2005, n. 73, «Attuazione della direttiva 1999/22/CE
relativa alla custodia degli animali selvatici nei giardini
zoologici», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 maggio
2005, n. 100:
«Art. 4. (Licenza). - 1. Con decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto
con i Ministri della salute e delle politiche agricole e
forestali, sentita la Conferenza unificata, su istanza
delle strutture di cui all'articolo 2, comma 1, e previa
verifica del possesso dei requisiti previsti all'articolo
3, e' rilasciata, entro centottanta giorni dal ricevimento
della domanda e con le modalita' stabilite all'allegato 4,
apposita licenza.
2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio, di concerto con i Ministri della
salute e delle politiche agricole e forestali, sentita la
Conferenza unificata:
a) e' disposta la chiusura delle strutture di cui
al comma 1 che non sono in possesso della licenza prevista
allo stesso comma;
b) e' revocata la licenza e disposta la chiusura,
in tutto o in parte, del giardino zoologico ovvero e'
modificata la licenza, previa contestazione delle
irregolarita' e fissazione di un termine massimo di due
anni per adottare le misure necessarie a conformarsi alle
prescrizioni della stessa licenza, nel caso in cui il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
constati la sopravvenuta mancanza di uno dei requisiti
prescritti nella licenza o accerti gravi e reiterate
irregolarita' e lo stesso giardino zoologico non ottemperi,
nei modi e nei tempi indicati nel provvedimento di diffida.
3. La licenza rilasciata ai sensi del comma 1,
sostituisce, ad ogni effetto, limitatamente ai giardini
zoologici, la dichiarazione di idoneita' prevista
all'articolo 6, comma 6, lettera a), della legge 7 febbraio
1992, n. 150, e successive modificazioni.
4. Sono fatti salvi i visti, i pareri, le
autorizzazioni e le concessioni previste dalle norme
vigenti per la realizzazione delle strutture disciplinate
dal presente decreto volti a garantirne la compatibilita'
con le esigenze ambientali e territoriali.».
- Il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26
"Attuazione della direttiva 2010/63/UE sulla protezione
degli animali utilizzati a fini scientifici", e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 14 marzo 2014, n. 61.
- Si riportano gli articoli 8 e 10 del citato decreto
legislativo 15 dicembre 2017, n. 230:
«Art. 8. (Istruttoria per rilascio dei permessi
previsti all'articolo 8 del regolamento). - 1. Il Ministero
rilascia i permessi in deroga ai divieti previsti
all'articolo 6, previa verifica del possesso dei requisiti
previsti all'articolo 8 del regolamento e sentite le
Regioni o le Province Autonome interessate.
2. La richiesta di deroga di cui al comma 1 e'
presentata al Ministero, utilizzando il modulo e secondo la
procedura pubblicata nel sito internet istituzionale ed
include i documenti e le informazioni indicati nel predetto
modulo. In caso di richiesta di permesso di trasporto sono,
altresi', indicati, laddove necessario, i punti di sosta
nonche' di destinazione temporanea degli esemplari, quando
si verificano eventi che interrompono il viaggio o lo
rendono incompatibile con il benessere degli animali.
3. Insieme alla richiesta di permesso, il richiedente
fornisce la prova del pagamento della tariffa di cui
all'articolo 29.
4. Verificata la regolarita' della documentazione
allegata alla richiesta di cui al comma 2 e la conformita'
a quanto previsto dal regolamento, il Ministero dispone
apposita ispezione dell'impianto per accertare il possesso
dei requisiti prescritti dal regolamento. A tal fine, il
Ministero puo' avvalersi dell'ISPRA e degli uffici
competenti della Regione o della Provincia Autonoma
territorialmente competente. Dell'ispezione e' redatto
apposito verbale ai fini del rilascio del permesso.
5. Il Ministero si avvale del supporto tecnico
dell'ISPRA in ogni fase della valutazione dell'istanza. Nel
caso di richieste che prevedono la produzione scientifica
per uso medico di prodotti derivati da esemplari di specie
esotiche invasive di rilevanza unionale e nazionale, i
permessi sono rilasciati previo parere positivo del
Ministero della salute, dal quale risulta indispensabile
l'utilizzo di detti prodotti ai fini della tutela della
salute umana e che per la produzione di essi non e'
possibile l'utilizzo di esemplari di altre specie.
6. Nel caso in cui l'istruttoria accerta che il
richiedente non e' in possesso dei requisiti previsti dal
regolamento, il Ministero da' notizia dell'esito negativo
dell'istanza nelle forme stabilite dalla legge 7 agosto
1990, n. 241, e successive modificazioni.».
«Art. 10. (Istruttoria per rilascio delle
autorizzazioni previste all'articolo 9 del regolamento). -
1. Il Ministero, sentite le regioni o le province autonome
interessate, rilascia le autorizzazioni in deroga ai
divieti previsti dall'articolo 6, in casi eccezionali e
previa verifica dei motivi di interesse generale
imperativo, compresi quelli di natura sociale o economica,
e del possesso dei requisiti previsti dall'articolo 9 del
regolamento.
2. La richiesta e' presentata al Ministero secondo le
modalita' e la procedura stabilite dall'articolo 8, commi 2
e 3.
3. Il Ministero valuta la richiesta seguendo la
procedura stabilita dall'articolo 8, commi 4 e 5, e si
avvale, in ogni fase del procedimento, del supporto tecnico
dell'ISPRA.
4. Se la richiesta e' valutata positivamente, il
Ministero presenta la domanda di autorizzazione alla
Commissione europea, secondo la procedura stabilita
all'articolo 9 del regolamento.
5. Nel caso in cui l'istruttoria accerti
l'insussistenza dei motivi di interesse generale imperativo
di cui al comma 1 oppure che il richiedente non sia in
possesso dei requisiti previsti dall'articolo 9 del
regolamento o nel caso in cui la Commissione europea
rigetti la domanda di autorizzazione di cui al comma
precedente, il Ministero da' notizia al richiedente
dell'esito negativo della richiesta nelle forme stabilite
dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni.».
 
Art. 4

Specie pericolose per la salute, l'incolumita'
pubblica o per la biodiversita'

1. Fermo restando quanto disposto all'articolo 3, e' vietato a chiunque detenere animali vivi di specie selvatica, anche nati e allevati in cattivita', che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumita' pubblica o per la biodiversita', nonche' gli ibridi tra esemplari delle predette specie e di altre specie selvatiche o forme domestiche e le loro successive generazioni.
2. Il Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro della salute e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, stabilisce con proprio decreto, i criteri da applicare nell'individuazione delle specie di cui al comma 1 e predispone l'elenco di tali esemplari prevedendo tempi e modalita' per l'aggiornamento dello stesso.
3. Il divieto di cui al comma 1, non si applica ai detentori di animali impiegati nei progetti, nei piani nonche' nelle attivita' di reintroduzione o ripopolamento autorizzati secondo la normativa vigente e ai seguenti stabilimenti:
a) giardini zoologici in possesso della licenza prevista dall'articolo 4 del decreto legislativo 25 marzo 2005, n. 73;
b) stabilimenti autorizzati ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26;
c) aree protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, autorizzate dal Ministero della transizione ecologica, sentita l'Autorita' scientifica CITES di cui all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 338/97 del 9 dicembre 1996, d'intesa con l'ASL compente per territorio, sulla base dei criteri generali minimi di cui al comma 4;
d) mostre faunistiche permanenti nonche' le esibizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 35), del regolamento delegato (UE) n. 2035/2019, autorizzate dalla Prefettura-UTG, d'intesa con le ASL, territorialmente competenti sulla base dei criteri generali minimi di cui al comma 4, e di eventuali criteri piu' restrittivi adottati dalla Prefettura-UTG territorialmente competente;
e) stabilimenti di cui agli articoli 8 e 9 del regolamento (UE) n. 1143/2014, e al decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 230, autorizzati, se necessario, dal Ministero della transizione ecologica anche alla detenzione di esemplari delle specie di cui al comma 1, d'intesa con l'ASL competente per territorio;
f) centri di recupero per animali selvatici in difficolta' e stabilimenti di cui agli articoli 16 e 17 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, limitatamente alle specie selvatiche autoctone;
g) rifugi per animali sequestrati o confiscati:
1) centri di accoglienza di animali pericolosi attivati dal Ministero della transizione ecologica ai sensi dell'articolo 4, comma 11, della legge 8 ottobre 1997, n. 344;
2) centro nazionale di accoglienza attivato ai sensi dell'articolo 1, comma 755, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;
3) reparti per la biodiversita' dell'Arma dei Carabinieri;
4) centri di detenzione di animali di specie esotiche invasive attivati dalle regioni ai sensi del decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 230, unicamente nel caso di esemplari di specie incluse nell'elenco delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale o nell'elenco delle specie esotiche invasive di rilevanza nazionale.
4. I criteri generali minimi, di cui al comma 3, lettere c) e d), sono adottati con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con i Ministri della salute, dell'interno e della cultura e sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. Il decreto stabilisce le modalita' di confinamento degli esemplari e le misure idonee a impedirne la fuga, le misure di prevenzione dei rischi sanitari e le misure per garantire il benessere degli esemplari.
5. L'autorizzazione di cui al comma 3, lettere c) e d), stabilisce le specie detenibili, il numero massimo di esemplari per ciascuna specie, le modalita' di confinamento degli animali. Gli animali detenuti non possono essere fatti riprodurre oltre il numero massimo di esemplari detenibili, salvo il previo aggiornamento dell'autorizzazione. L'autorizzazione deve essere aggiornata prima dell'acquisizione di nuove specie o esemplari e comunque ogni cinque anni.
6. Le autorizzazioni rilasciate ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, e quelle rilasciate ai sensi del decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 230, contengono specifiche prescrizioni concernenti la detenzione degli esemplari delle specie inserite nell'elenco di cui al comma 2.
7. I decreti di cui ai commi 2 e 4, sono adottati entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Note all'art. 4:
- Per l'articolo 4 del decreto legislativo 25 marzo
2005, n. 73, vedasi nelle note all'art. 3.
- Per il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26,
vedasi nelle note all'art. 3.
- La legge 6 dicembre 1991, n. 394 "Legge quadro sulle
aree protette", e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13
dicembre 1991, n. 292, S.O.
- Per i riferimenti al regolamento delegato (UE) n.
2035/2019, vedasi nelle note alle premesse.
-- Il regolamento (UE) n. 1143/2014, e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 4 novembre
2014, n. L 317.
- Si riportano gli articoli16 e 17 della citata legge
11 febbraio 1992, n. 157:
«Art. 16 (Aziende faunistico-venatorie e aziende
agri-turistico-venatorie). - 1. Le regioni, su richiesta
degli interessati e sentito l'Istituto nazionale per la
fauna selvatica, entro i limiti del 15 per cento del
proprio territorio agro-silvo-pastorale, possono:
a) autorizzare, regolamentandola, l'istituzione di
aziende faunistico-venatorie, senza fini di lucro, soggette
a tassa di concessione regionale, per prevalenti finalita'
naturalistiche e faunistiche con particolare riferimento
alla tipica fauna alpina e appenninica, alla grossa fauna
europea e a quella acquatica; dette concessioni devono
essere corredate di programmi di conservazione e di
ripristino ambientale al fine di garantire l'obiettivo
naturalistico e faunistico. In tali aziende la caccia e'
consentita nelle giornate indicate dal calendario venatorio
secondo i piani di assestamento e di abbattimento. In ogni
caso, nelle aziende faunistico-venatorie non e' consentito
immettere o liberare fauna selvatica posteriormente alla
data del 31 agosto;
b) autorizzare, regolamentandola, l'istituzione di
aziende agri-turistico-venatorie, ai fini di impresa
agricola, soggette a tassa di concessione regionale, nelle
quali sono consentiti l'immissione e l'abbattimento per
tutta la stagione venatoria di fauna selvatica di
allevamento.
2. Le aziende agri-turistico-venatorie devono:
a) essere preferibilmente situate nei territori di
scarso rilievo faunistico;
b) coincidere preferibilmente con il territorio di
una o piu' aziende agricole ricadenti in aree di
agricoltura svantaggiata, ovvero dismesse da interventi
agricoli ai sensi del citato regolamento (CEE) n. 1094/88.
3. Le aziende agri-turistico-venatorie nelle zone
umide e vallive possono essere autorizzate solo se
comprendono bacini artificiali e fauna acquatica di
allevamento, nel rispetto delle convenzioni internazionali.
4. L'esercizio dell'attivita' venatoria nelle aziende
di cui al comma 1 e' consentito nel rispetto delle norme
della presente legge con la esclusione dei limiti di cui
all'art. 12, comma 5.».
«Art. 17 (Allevamenti). - 1. Le regioni autorizzano,
regolamentandolo, l'allevamento di fauna selvatica a scopo
alimentare, di ripopolamento, ornamentale ed amatoriale.
2. Le regioni, ferme restando le competenze dell'Ente
nazionale per la cinofilia italiana, dettano altresi' norme
per gli allevamenti dei cani da caccia.
3. Nel caso in cui l'allevamento di cui al comma 1
sia esercitato dal titolare di un'impresa agricola, questi
e' tenuto a dare semplice comunicazione alla competente
autorita' provinciale nel rispetto delle norme regionali.
4. Le regioni, ai fini dell'esercizio
dell'allevamento a scopo di ripopolamento, organizzato in
forma di azienda agricola singola, consortile o
cooperativa, possono consentire al titolare, nel rispetto
delle norme della presente legge, il prelievo di mammiferi
ed uccelli in stato di cattivita' con i mezzi di cui
all'art. 13.».
- Si riporta il comma 11 dell'art. 4 della legge 8
ottobre 1997, n. 344 «Disposizioni per lo sviluppo e la
qualificazione degli interventi e dell'occupazione in campo
ambientale», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 ottobre
1997, n. 239, S.O.:
«Art. 4 (Interventi per la conservazione della
natura). - (Omissis).
11. Per la realizzazione di interventi nel campo della
conservazione della natura previsti dalla legge 6 dicembre
1991, n. 394 , finalizzati all'istituzione e al
funzionamento di parchi nazionali e di aree marine, alla
predisposizione dell'inventario nazionale delle risorse
naturali, della carta ecopedologica e delle linee
fondamentali di assetto del territorio, ed
all'organizzazione della prima conferenza nazionale sulle
aree protette, nonche' per l'attivazione di centri di
accoglienza di animali pericolosi di cui alla legge 7
febbraio 1992, n. 150 , e' autorizzata la spesa di lire
20.200 milioni per l'anno 1997, di lire 8.600 milioni per
l'anno 1998 e di lire 7.100 milioni a decorrere dall'anno
1999.
Omissis.».
- Si riporta il comma 755 dell'art. 1 della legge 30
dicembre 2020, n. 178 «Bilancio di previsione dello Stato
per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il
triennio 2021-2023», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30
dicembre 2020, n. 322, S.O.:
«omissis.
755. E' istituito, presso il Comando unita'
forestali, ambientali e agroalimentari di cui all'articolo
174-bis del codice dell'ordinamento militare, di cui al
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, il centro
nazionale di accoglienza degli animali confiscati ai sensi
della legge 7 febbraio 1992, n. 150, e sottoposti a
particolari forme di protezione in attuazione di
convenzioni e accordi internazionali. A tal fine e'
autorizzata la spesa di 3 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2021, da iscrivere nello stato di previsione del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, per la stipula di una convenzione con il Comando
unita' forestali, ambientali e agroalimentari per la
gestione del centro nazionale di accoglienza di cui al
periodo precedente.
Omissis.».
- Per i riferimenti del decreto legislativo 15 dicembre
2017, n. 230, vedasi nelle note alle premesse.
- Per i riferimenti al decreto legislativo 4 marzo
2014, n. 26, vedasi nelle note all'art. 3.
 
Art. 5

Elenco delle specie di animali da compagnia

1. In deroga al divieto di cui all'articolo 3, comma 1, la detenzione, la commercializzazione e l'importazione di animali di specie selvatiche ed esotiche come animali da compagnia e' consentita unicamente per esemplari delle specie individuate con decreto del Ministro della salute, da redigersi secondo principi di ragionevolezza e proporzionalita', di concerto con il Ministro della transizione ecologica e sentito l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, tra quelle elencate nell'Allegato I del regolamento (UE) 2016/429. Decorso inutilmente il termine di trenta giorni previsto per l'adozione del decreto di cui al primo periodo, e' consentita la detenzione, la commercializzazione e l'importazione di animali di specie selvatiche ed esotiche da compagnia di cui all'Allegato I del regolamento (UE) 2016/429.
2. L'elenco delle specie di cui al comma 1, e' redatto in base al rischio sanitario, al rischio per la biodiversita' o alla compatibilita' con la detenzione in cattivita' per ragioni comportamentali, fisiche, biologiche ed etologiche.

Note all'art. 5:
- Per i riferimenti al regolamento (UE) 2016/429,
vedasi nelle note alle premesse.
 
Art. 6

Disposizioni per i detentori di animali
di specie selvatica ed esotica

1. I detentori di animali, compresi gli ibridi, di specie selvatiche esotiche di cui all'articolo 3, comma 1, non incluse nel decreto di cui all'articolo 5, acquisiti a qualsiasi titolo in conformita' alla normativa vigente entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono autorizzati a detenerli fino al termine della vita naturale degli esemplari purche' il detentore adotti misure idonee a garantire l'impossibilita' di riproduzione e di fuga degli esemplari e gli stessi siano mantenuti in condizioni tali da garantirne il benessere.
2. I soggetti delle strutture sottoelencate che detengono esemplari vivi delle specie comprese nell'elenco allegato al decreto di cui all'articolo 4, comma 2, non incluse nell'Allegato A del decreto del Ministro dell'ambiente adottato ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 12 gennaio 1993, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 1993, n. 59, sono tenuti a farne denuncia entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del decreto medesimo nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, secondo le seguenti modalita':
a) gli stabilimenti in possesso della licenza di giardino zoologico di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 73: alla competente direzione generale del Ministero della transizione ecologica;
b) le aree protette di cui all'articolo 4, comma 3, lettera c): alla competente direzione generale del Ministero della transizione ecologica ai fini del rilascio o dell'integrazione dell'autorizzazione prevista dall'articolo 4, comma 3;
c) gli stabilimenti di cui all'articolo 4, comma 3, lettera d): alla Prefettura-UTG territorialmente competente ai fini del rilascio o dell'integrazione dell'autorizzazione prevista dall'articolo 4;
d) gli stabilimenti autorizzati ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26: al Ministero della salute, o all'ASL territorialmente competente o al Comune in base alla precedente autorizzazione ai fini dell'integrazione con le prescrizioni di cui all'articolo 4, comma 6;
e) gli stabilimenti autorizzati ai sensi del decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 230: alla competente direzione generale del Ministero della transizione ecologica, ai fini dell'integrazione dell'autorizzazione con le prescrizioni di cui all'articolo 4, comma 6.
3. I soggetti diversi da quelli di cui al comma 2, che detengono animali di specie selvatiche, anche nati e allevati in cattivita', compresi nell'elenco allegato al decreto di cui all'articolo 4, comma 2, e non inclusi nell'Allegato A del decreto del Ministro dell'ambiente adottato ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 12 gennaio 1993, n. 2, denunciano alla Prefettura-UTG territorialmente competente entro novanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto di cui all'articolo 4, comma 2. Il Prefetto, tenuto conto dell'esigenza di tutela dell'incolumita' pubblica, puo' autorizzare la detenzione degli esemplari stessi, acquisite le valutazioni della ASL competente per territorio in ordine alla tutela della salute pubblica, all'idoneita' delle strutture di custodia dei suddetti esemplari in funzione del loro benessere e della corretta sopravvivenza nonche' della compatibilita' con la detenzione in cattivita' e dell'idoneita' delle misure adottate al fine di impedirne la riproduzione o la fuga, sempre che siano state adottate efficaci modalita' di confinamento.
4. Le disposizioni del comma 1, si applicano anche in caso di modifica del decreto di cui all'articolo 5 in relazione alle specie eliminate dall'elenco. Le disposizioni dei commi 2, 3 si applicano anche in caso di modifica dell'elenco allegato al decreto di cui all'articolo 4, comma 2, e il termine di novanta giorni per la denuncia decorre dalla data di pubblicazione del decreto di modifica nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
5. I circhi e le mostre faunistiche viaggianti sono autorizzati a detenere gli esemplari delle specie incluse nel decreto di cui all'articolo 4, comma 2, posseduti alla data di pubblicazione del decreto medesimo nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, fino al termine della vita naturale degli stessi purche' siano adottate misure idonee a garantire l'impossibilita' di riproduzione degli esemplari. E' fatto divieto a circhi e mostre faunistiche viaggianti di acquisire ulteriori animali delle specie incluse nel decreto di cui all'articolo 4, comma 2, successivamente alla data di pubblicazione del decreto medesimo nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
6. Ai soggetti di cui ai commi 1, 2, 3, e 5, si applicano le disposizioni vigenti in materia di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali.

Note all'art. 6:
- L'Allegato A del decreto del Ministro dell'ambiente
adottato ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 12
gennaio 1993, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla
legge 13 marzo 1993, n. 59, recante «Elenco delle specie
animali che possono costituire pericolo per la salute e
l'incolumita' pubblica e di cui e' proibita la detenzione»,
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 ottobre 1996, n.
232.
- Per l'art. 4 del decreto legislativo 21 marzo 2005,
n. 73, vedasi nelle note all'art. 4.
- Per il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26,
vedasi nelle note all'art. 4.
- Per il decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 230,
vedasi nelle note alle premesse.
 
Art. 7

Disposizioni per detentori

1. I detentori di scorte commerciali di animali di specie selvatiche ed esotiche non incluse nel decreto di cui all'articolo 5 acquistati o comunque acquisiti a qualsiasi titolo in conformita' alla normativa vigente entro la data di entrata in vigore del presente decreto, sono autorizzati a detenerli e a commercializzarli entro i dodici mesi successivi.
2. Ai soggetti di cui al comma 1, si applicano le disposizioni vigenti in materia di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali.
 
Art. 8

Caratteristiche degli stabilimenti
che detengono gli animali

1. Con decreto del Ministro della salute, da adottare sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite, nel rispetto della pianificazione vigente, le caratteristiche strutturali, funzionali e di biosicurezza degli stabilimenti che detengono animali nonche' la gestione delle movimentazioni tra stabilimenti e tra habitat diversi, con il rilascio del documento di accompagnamento informatizzato, ove non gia' oggetto di specifica norma nazionale o unionale e ad esclusione degli stabilimenti di cui all'articolo 4, comma 3, lettere a), c) e, g).
2. Gli stabilimenti gia' autorizzati o riconosciuti devono adeguarsi alle prescrizioni relative alle caratteristiche funzionali e strutturali entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1.
3. Il mancato rispetto delle previsioni del decreto di cui al comma 1, e' una violazione punibile dall'Autorita' competente, con la sospensione o il ritiro dei titoli autorizzativi posseduti.
 
Art. 9

Formazione degli operatori
e dei proprietari o dei detentori

1. Con decreto del Ministro della salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sentiti i centri di referenza nazionale nonche' le societa' scientifiche competenti di cui al decreto di attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 2, della legge 8 marzo 2017 n. 24, sono definite con apposito manuale operativo le modalita' di formazione degli operatori e dei proprietari o detentori di animali selvatici ed esotici di cui al presente decreto.
2. Le Autorita' locali competenti provvedono affinche' gli operatori ricevano idonea formazione e istruzioni inerenti alle disposizioni del presente decreto anche attraverso l'organizzazione di idonee attivita' formative.
3. La partecipazione degli operatori alle attivita' formative organizzate dalle Autorita' di cui al comma 2, e' a carico degli operatori stessi.

Note all'art. 9:
- Si riporta l'art. 5, commi 1 e 2, della legge 8 marzo
2017, n. 24 «Disposizioni in materia di sicurezza delle
cure e della persona assistita, nonche' in materia di
responsabilita' professionale degli esercenti le
professioni sanitarie» (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
10 agosto 2017, n. 186):
«Art. 5 (Buone pratiche clinico-assistenziali e
raccomandazioni previste dalle linee guida). - 1. Gli
esercenti le professioni sanitarie, nell'esecuzione delle
prestazioni sanitarie con finalita' preventive,
diagnostiche, terapeutiche, palliative, riabilitative e di
medicina legale, si attengono, salve le specificita' del
caso concreto, alle raccomandazioni previste dalle linee
guida pubblicate ai sensi del comma 3 ed elaborate da enti
e istituzioni pubblici e privati nonche' dalle societa'
scientifiche e dalle associazioni tecnico-scientifiche
delle professioni sanitarie iscritte in apposito elenco
istituito e regolamentato con decreto del Ministro della
salute, da emanare entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, e da aggiornare con
cadenza biennale. In mancanza delle suddette
raccomandazioni, gli esercenti le professioni sanitarie si
attengono alle buone pratiche clinico-assistenziali.
2. Nel regolamentare l'iscrizione in apposito elenco
delle societa' scientifiche e delle associazioni
tecnico-scientifiche di cui al comma 1, il decreto del
Ministro della salute stabilisce:
a) i requisiti minimi di rappresentativita' sul
territorio nazionale;
b) la costituzione mediante atto pubblico e le
garanzie da prevedere nello statuto in riferimento al
libero accesso dei professionisti aventi titolo e alla loro
partecipazione alle decisioni, all'autonomia e
all'indipendenza, all'assenza di scopo di lucro, alla
pubblicazione nel sito istituzionale dei bilanci
preventivi, dei consuntivi e degli incarichi retribuiti,
alla dichiarazione e regolazione dei conflitti di interesse
e all'individuazione di sistemi di verifica e controllo
della qualita' della produzione tecnico-scientifica;
c) le procedure di iscrizione all'elenco nonche' le
verifiche sul mantenimento dei requisiti e le modalita' di
sospensione o cancellazione dallo stesso.
Omissis.».
 
Art. 10

Attivita' di sorveglianza e controllo
dell'autorita' locale competente

1. Gli animali detenuti, di cui al presente decreto, sono oggetto delle misure di sorveglianza di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 429/2016 e delle pertinenti malattie emergenti, delle zoonosi e degli agenti zoonotici di cui alla direttiva 2003/999/CE. Le Aziende sanitarie locali adottano i provvedimenti conseguenti in caso di sospetto o accertamento di un caso sospetto, in applicazione della normativa comunitaria e nazionale vigente. Gli operatori che detengono animali cosi' come previsto dal presente decreto sono soggetti a controlli ufficiali al fine di accertare il rispetto da parte degli operatori delle norme di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 625/2017, ed alle responsabilita' attribuite dal citato regolamento (UE) n. 429/2016.
2. Ai fini di cui al comma 1, i soggetti ivi indicati, garantiscono il coinvolgimento diretto o indiretto dei laboratori di sanita' animale di cui agli articoli 9, comma 1, lettere a) e b), e 10 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27.

Note all'art. 10:
- Il regolamento (CE) 9 marzo 2016, n. 2016/429 del
Parlamento europeo, relativo alle malattie animali
trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in
materia di sanita' animale («normativa in materia di
sanita' animale»), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
dell'unione europea 31 marzo 2016, n. L 84.
- Il regolamento (CE) 2 giugno 2003, n. 999/2003 del
Consiglio, che adotta misure autonome e transitorie
relative all'importazione di taluni prodotti agricoli
trasformati originari dell'Ungheria e all'esportazione di
taluni prodotti agricoli trasformati in Ungheria, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 13
giugno 2003, n. L 146.
- Il regolamento (CE) 15 marzo 2017, n. 2017/625/UE del
Parlamento europeo, relativo ai controlli ufficiali e alle
altre attivita' ufficiali effettuati per garantire
l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui
mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli
animali, sulla sanita' delle piante nonche' sui prodotti
fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n.
999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n.
1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE)
2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del
Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n.
1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE,
1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del
Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e
(CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le
direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE,
96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione
92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli
ufficiali), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea 7 aprile 2017, n. L 95.
- Si riportano gli articoli 9 e 10 del citato decreto
legislativo 2 febbraio 2021, n. 27:
«Art. 9 (Laboratori ufficiali). - 1. Ai sensi
dell'articolo 37 del Regolamento sono individuati, nei
settori di competenza del Ministero della salute di cui
all'articolo 2, comma 1, i seguenti laboratori ufficiali:
a) l'Istituto superiore di sanita' (ISS);
b) gli Istituti zooprofilattici sperimentali
(IIZZSS);
c) i Laboratori di sanita' pubblica delle unita'
sanitarie locali;
d) i Laboratori delle agenzie per la protezione
dell'ambiente (ARPA);
e) i Laboratori designati quali laboratori
nazionali di riferimento (LNR).
2. I Laboratori di cui al comma 1 operano in rete.
3. Il Ministero della salute, puo' designare come
laboratori ufficiali, anche altri laboratori all'uopo
individuati, che siano in possesso dei requisiti di cui
all'articolo 37, paragrafo 4 del Regolamento e che
opereranno in rete.
4. I laboratori di cui ai commi 1 e 3, effettuano
analisi, prove e diagnosi sui campioni prelevati durante i
controlli ufficiali e durante le altre attivita' ufficiali.
Partecipano alle prove comparative interlaboratorio
organizzate dai laboratori nazionali di riferimento e dai
laboratori di riferimento dell'Unione europea.
5. Le Autorita' competenti inviano i campioni ai
laboratori ufficiali insistenti nel territorio di propria
competenza. I laboratori ufficiali operano in rete per
garantire in ogni caso l'effettuazione delle analisi, prove
o diagnosi. I costi delle analisi, prove o diagnosi
effettuate avvalendosi di un altro laboratorio ufficiale
della rete dei laboratori ufficiali, sono a carico del
laboratorio richiedente e rientrano nel finanziamento del
Sistema sanitario regionale.
6. I laboratori ufficiali iscritti negli elenchi
regionali dei laboratori di autocontrollo, che, ai sensi
dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 30 giugno
1993, n. 270 e dell'articolo 9, comma 2, del decreto
legislativo 28 giugno 2012, n. 106, svolgono analisi, prove
e diagnosi per gli operatori dei settori di cui
all'articolo 2, comma 1 del presente decreto, devono
adottare misure specifiche atte a garantire l'imparzialita'
e l'assenza di conflitto di interessi nello svolgimento dei
compiti in qualita' di laboratorio ufficiale. Tali misure
devono essere rese note anche attraverso la pubblicazione
nella sezione trasparenza dei rispettivi siti web.
7. Le misure di cui al comma 6, devono assicurare che
le risorse umane, strutturali e finanziarie destinate alle
attivita' effettuate nell'ambito del controllo ufficiale
siano processualmente distinte da quelle utilizzate
nell'ambito dell'attivita' di autocontrollo, con centri di
responsabilita' differenti.
8. Il Ministero della salute, tenendo anche conto
della valutazione dell'organismo nazionale di
accreditamento, puo' pianificare con le Autorita' regionali
competenti gli audit dei laboratori ufficiali in
conformita' all'articolo 39 del Regolamento. Le Regioni e
le Province autonome possono procedere ad organizzare ed
eseguire autonomamente audit o altre attivita' di controllo
sui laboratori ufficiali insistenti sul territorio
regionale o della provincia autonoma di cui alle lettere c)
e d) del comma 1.
9. Il Ministero della salute puo' procedere ad audit
presso le strutture dei laboratori nazionali di riferimento
per verificare i requisiti richiesti dagli articoli 100 e
101 del Regolamento.
10. Il Ministero della salute, nell'ambito degli
audit effettuati ai sensi dei commi 8 e 9, verifica, tra
l'altro, le misure e le procedure adottate per le finalita'
di cui al comma 6.
11. La ricerca delle trichinelle, oltre che nei
laboratori di cui al comma 1, puo' essere effettuata anche
nei laboratori annessi agli stabilimenti di macellazione e
ai centri di lavorazione selvaggina designati
dall'Autorita' competente per l'esecuzione di tale ricerca.
Tali laboratori possono effettuare la ricerca delle
trichinelle anche per altri stabilimenti di macellazione e
per i centri di lavorazione selvaggina.
12. Ove ricorrano le condizioni stabilite
dall'articolo 40, paragrafo 1, lettera a) del Regolamento,
l'Autorita' competente puo' designare laboratori annessi
agli stabilimenti di macellazione e ai centri di
lavorazione selvaggina che non siano in possesso
dell'accreditamento.».
«Art. 10 (Laboratori nazionali di riferimento). - 1.
Per tutelare la salute pubblica e garantire la sicurezza
alimentare in base a quanto previsto dalla normativa
vigente, il Ministero della salute, quale Autorita'
competente, nei settori di cui all'articolo 2, comma 1 del
presente decreto, designa i laboratori nazionali di
riferimento (LNR) per alimenti, mangimi, sanita' animale e
formulati fitosanitari. Nell'individuazione di tali LNR per
ciascuno degli agenti patogeni e degli ambiti della
sicurezza alimentare ritenuti prioritari, si tiene conto
della presenza di eventuali Centri di referenza nazionale.
2. I laboratori nazionali di riferimento designati
dal Ministero della salute continuano a svolgere la loro
attivita' in conformita' alla normativa vigente. L'elenco
dei laboratori nazionali di riferimento e' aggiornato ogni
cinque anni e ogni anno gli stessi laboratori forniscono al
Ministero della salute una relazione sulle attivita'
svolte.
3. I laboratori ufficiali trasmettono al relativo
laboratorio nazionale di riferimento o al Centro di
referenza nazionale i ceppi di microrganismi patogeni
isolati nell'ambito del controllo ufficiale e delle altre
attivita' ufficiali o le sequenze dell'intero genoma. Le
stesse sequenze sono essere trasmesse anche al Centro di
referenza nazionale per le sequenze genomiche di
microrganismi patogeni.
4. Il Ministero della salute, in accordo con i
Laboratori Nazionali di riferimento o i Centri di referenza
nazionale, sulla base dell'evoluzione tecnico scientifica e
di particolari situazioni epidemiologiche, individua i
criteri con cui vengono selezionati gli isolati dei
microrganismi per i quali e' necessario effettuare il
sequenziamento genomico.
5. I laboratori ufficiali che isolano i microrganismi
di cui al precedente comma 4, sottopongono a sequenziamento
genomico completo i microrganismi isolati e provvedono a
inviare le relative sequenze e i relativi metadati al
laboratorio nazionale di riferimento e al Centro di
referenza nazionale per le sequenze genomiche di
microrganismi patogeni.».
 
Art. 11

Vendita a distanza al pubblico

1. Fatti salvi gli obblighi di informazione previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, recante attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della societa' dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico, chiunque pubblichi, anche per il mezzo della carta stampata annunci di animali, di cui all'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), in vendita o cessione, deve inserire, ai sensi della normativa vigente, l'identificativo dell'animale o della fattrice in caso di cuccioli non ancora sottoposti agli obblighi di legge, nell'annuncio stesso o comunque lo deve rendere sempre disponibile su richiesta delle autorita' competenti. I suddetti animali devono essere accompagnati da una certificazione medico veterinaria attestante le condizioni sanitarie.

Note all'art. 11:
- Il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, recante
attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni
aspetti giuridici dei servizi della societa'
dell'informazione nel mercato interno, con particolare
riferimento al commercio elettronico, e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 14 aprile 2003, n. 87, S.O.
 
Art. 12

Individuazione delle associazioni
e degli enti

1. Le associazioni o enti che intendono essere individuati ai fini di affidamento di animali oggetto di provvedimento di sequestro o di confisca per i delitti previsti dagli articoli 544-ter, 544-quater e 544-quinquies del codice penale, devono disporre, in forma permanente di stabilimenti registrati o riconosciuti in BDN e devono inoltrare domanda alla competente direzione generale del Ministero della salute.
2. La domanda di cui al comma 1, deve essere corredata dalla seguente documentazione:
a) nome, indirizzo e contatti e-mail, pec e telefonici dello stabilimento;
b) nome, indirizzo e contatti e-mail, pec e telefonici dell'Associazione;
c) numero unico dello stabilimento prodotto dalla BDN;
d) atto costitutivo dell'Associazione;
e) statuto dell'Associazione e sede legale dell'Associazione;
f) codice fiscale dell'Associazione;
g) iscrizione dell'Associazione alla Camera di commercio, se prevista;
h) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' relativo a:
1) estremi delle autorizzazioni prescritte dalla normativa nazionale e regionale;
2) indicazione delle specie animali e del numero massimo di animali ospitabili ai fini del presente decreto anche con riferimento alle specie pericolose;
i) numero associati;
l) relazione sulle attivita' gia' svolte.
3. Il Ministero della salute, ai fini della pubblicazione di cui al comma 4, effettua le verifiche antimafia sulle associazioni ed enti richiedenti che esercitano attivita' imprenditoriale, acquisendo la comunicazione di cui all'articolo 84, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
4. Sul sito web del Ministero della salute sono pubblicate le associazioni e gli enti che svolgono i compiti di cui al comma 1. In fase di prima applicazione nel sito web del Ministero della salute sono pubblicate tutte le associazioni che risultano iscritte alla data di entrata in vigore del presente decreto.
5. Le associazioni e gli enti di cui al comma 1, sono sottoposte annualmente alla verifica della permanenza dei requisiti della registrazione dello stabilimento e dell'assenza di ostativita' al rilascio della comunicazione antimafia effettuata dalla competente Direzione generale del Ministero della salute che, in caso di assenza, procede alla revoca del riconoscimento.
6. Il Ministero della salute ripartisce, alle associazioni o agli enti individuati in conformita' al comma 1, le entrate derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie stabilite dalla legge 20 luglio 2004, n. 189, le quali, a tale scopo, sono riassegnate a detto Ministero.
7. La ripartizione di cui al comma 6, e' effettuata il 15 ottobre di ogni anno sulla base delle entrate disponibili ed e' corrisposta in rapporto proporzionale alle spese sostenute da ciascuna associazione o da ciascun ente per le attivita' svolte nell'anno solare precedente e rendicontate al Ministero della salute entro il 31 gennaio successivo, tenuto conto della specie e del numero degli animali affidati.
8. In sede di prima applicazione del presente decreto e limitatamente alla ripartizione delle entrate di cui al comma 6, continua a trovare applicazione il decreto del Ministro della salute adottato in attuazione degli articoli 3, 7 e 8 della legge 20 luglio 2004, n. 189.

Note all'art. 12:
- Gli articoli 544-ter, 544-quater e 544- quinquies del
codice penale recitano:
«Art. 544-ter (Maltrattamento di animali). -
Chiunque, per crudelta' o senza necessita', cagiona una
lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a
comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le
sue caratteristiche etologiche e' punito con la reclusione
da tre a diciotto mesi o con la multa da 5.000 a 30.000
euro.
La stessa pena si applica a chiunque somministra agli
animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone
a trattamenti che procurano un danno alla salute degli
stessi.
La pena e' aumentata della meta' se dai fatti di cui
al primo comma deriva la morte dell'animale.».
«Art. 544-quater (Spettacoli o manifestazioni
vietati) - Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato,
chiunque organizza o promuove spettacoli o manifestazioni
che comportino sevizie o strazio per gli animali e' punito
con la reclusione da quattro mesi a due anni e con la multa
da 3.000 a 15.000 euro.
La pena e' aumentata da un terzo alla meta' se i
fatti di cui al primo comma sono commessi in relazione
all'esercizio di scommesse clandestine o al fine di trarne
profitto per se' od altri ovvero se ne deriva la morte
dell'animale.».
«Art. 544-quinquies (Divieto di combattimenti tra
animali). - Chiunque promuove, organizza o dirige
combattimenti o competizioni non autorizzate tra animali
che possono metterne in pericolo l'integrita' fisica e'
punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa
da 50.000 a 160.000 euro.
La pena e' aumentata da un terzo alla meta':
1) se le predette attivita' sono compiute in
concorso con minorenni o da persone armate;
2) se le predette attivita' sono promosse
utilizzando videoriproduzioni o materiale di qualsiasi tipo
contenente scene o immagini dei combattimenti o delle
competizioni;
3) se il colpevole cura la ripresa o la
registrazione in qualsiasi forma dei combattimenti o delle
competizioni.
Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato,
allevando o addestrando animali li destina sotto qualsiasi
forma e anche per il tramite di terzi alla loro
partecipazione ai combattimenti di cui al primo comma e'
punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la
multa da 5.000 a 30.000 euro. La stessa pena si applica
anche ai proprietari o ai detentori degli animali impiegati
nei combattimenti e nelle competizioni di cui al primo
comma, se consenzienti.
Chiunque, anche se non presente sul luogo del reato,
fuori dei casi di concorso nel medesimo, organizza o
effettua scommesse sui combattimenti e sulle competizioni
di cui al primo comma e' punito con la reclusione da tre
mesi a due anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro.».
- Il decreto del Ministero della salute 2 novembre
2006, recante la individuazione delle associazioni e degli
enti affidatari di animali oggetto di provvedimento di
sequestro o di confisca, nonche' determinazione dei criteri
di riparto delle entrate derivanti dall'applicazione di
sanzioni pecuniarie, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
24 gennaio 2007, n. 19.
 
Art. 13

Custodia degli animali

1. Gli esemplari delle specie di cui al presente decreto che sono oggetto di sequestro penale o amministrativo sono custoditi unicamente presso i seguenti rifugi per animali:
a) centri di accoglienza di animali pericolosi attivati dal Ministero della transizione ecologica ai sensi dell'articolo 4, comma 11, della legge 8 ottobre 1997, n. 344;
b) centro nazionale di accoglienza attivato ai sensi dell'articolo 1, comma 755, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;
c) reparti per la biodiversita' dell'Arma dei Carabinieri;
d) centro di recupero per animali selvatici attivato dalle regioni ai sensi dell'articolo 4, comma 6, della legge 11 febbraio 1992, n. 157. Gli animali che non possono essere rilasciati in natura devono essere trasferiti entro dieci giorni presso altro stabilimento da individuare fra le collezioni faunistiche registrate o riconosciute nella BDN in possesso delle autorizzazioni prescritte per la detenzione della specie;
e) centri di recupero tartarughe marine (C.R.T.M.) di cui all'Accordo Stato-regioni 10 luglio 2014, recante le linee guida per il recupero, soccorso, affidamento e gestione delle tartarughe marine ai fini della riabilitazione e per la manipolazione a scopi scientifici. (Repertorio atti n. 83/CSR del 10 luglio 2014). Nel caso di tartarughe marine non piu' rilasciabili in natura, il responsabile del centro invia al Ministero della transizione ecologica la certificazione del medico veterinario e si rende disponibile al trasferimento presso altro stabilimento da individuare fra le collezioni faunistiche registrate o riconosciute nella BDN in possesso delle autorizzazioni prescritte per la detenzione della specie.
2. Gli esemplari oggetto di sequestro penale o amministrativo per violazione delle disposizioni del presente decreto, qualora non sia possibile collocarli in uno dei rifugi di cui al comma 1, sono affidati con provvedimento motivato e per un periodo non superiore a dieci giorni a un altro stabilimento pubblico o privato da individuare fra le collezioni faunistiche registrate o riconosciute in BDN in possesso delle autorizzazioni prescritte per la detenzione della specie che assicuri l'impossibilita' di fuga degli animali, l'adozione di misure idonee a prevenire rischi sanitari e adeguate condizioni di benessere.
3. A seguito della confisca, gli esemplari sono destinati a uno dei rifugi di cui alle lettere a), b), c) ed e) del comma 1, o, in subordine, a stabilimenti pubblici o privati in possesso delle autorizzazioni prescritte per la detenzione della specie.
4. Gli animali sequestrati o confiscati per violazione delle disposizioni del presente decreto non possono essere fatti riprodurre, fatte salve specifiche deroghe per la conservazione della specie disposte dalla competente direzione generale del Ministero della transizione ecologica.
5. Nel caso di condanna penale o di applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, le spese di movimentazione e mantenimento degli esemplari sono a carico del soggetto destinatario del provvedimento di confisca.

Note all'art. 13:
- Per l'art. 4, comma 11, della legge 8 ottobre 1997,
n. 344, vedasi nelle note all'art. 4.
- Per l'art. 1, comma 755, della legge 30 dicembre
2020, n. 78, vedasi nelle note all'art. 4.
- L'art. 4, comma 6, della legge 11 febbraio 1992, n.
157, recante norme per la protezione della fauna selvatica
omeoterma e per il prelievo venatorio, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 25 febbraio 1992, n. 46, cosi' recita:
«Art. 4 (Cattura temporanea e inanellamento). - 1. Le
regioni, su parere dell'Istituto nazionale per la fauna
selvatica, possono autorizzare esclusivamente gli istituti
scientifici delle universita' e del Consiglio nazionale
delle ricerche e i musei di storia naturale ad effettuare,
a scopo di studio e ricerca scientifica, la cattura e
l'utilizzazione di mammiferi ed uccelli, nonche' il
prelievo di uova, nidi e piccoli nati.
2. L'attivita' di cattura temporanea per
l'inanellamento degli uccelli a scopo scientifico e'
organizzata e coordinata sull'intero territorio nazionale
dall'Istituto nazionale per la fauna selvatica; tale
attivita' funge da schema nazionale di inanellamento in
seno all'Unione europea per l'inanellamento (EURING).
L'attivita' di inanellamento puo' essere svolta
esclusivamente da titolari di specifica autorizzazione,
rilasciata dalle regioni su parere dell'Istituto nazionale
per la fauna selvatica; l'espressione di tale parere e'
subordinata alla partecipazione a specifici corsi di
istruzione, organizzati dallo stesso Istituto, ed al
superamento del relativo esame finale.
3. L'attivita' di cattura per l'inanellamento e per
la cessione ai fini di richiamo puo' essere svolta
esclusivamente con mezzi, impianti o metodi di cattura che
non sono vietati ai sensi dell'allegato IV alla direttiva
2009/147/CE da impianti della cui autorizzazione siano
titolari le province e che siano gestiti da personale
qualificato e valutato idoneo dall'ISPRA. L'autorizzazione
alla gestione di tali impianti e' concessa dalle regioni su
parere dell'Istituto superiore per la protezione e la
ricerca ambientale, il quale svolge altresi' compiti di
controllo e di certificazione dell'attivita' svolta dagli
impianti stessi e ne determina il periodo di attivita'.
4. La cattura per la cessione a fini di richiamo e'
consentita solo per esemplari appartenenti alle seguenti
specie: allodola; cesena; tordo sassello; tordo bottaccio;
merlo; pavoncella e colombaccio. Gli esemplari appartenenti
ad altre specie eventualmente catturati devono essere
inanellati ed immediatamente liberati.
5. E' fatto obbligo a chiunque abbatte, cattura o
rinviene uccelli inanellati di darne notizia all'Istituto
nazionale per la fauna selvatica o al comune nel cui
territorio e' avvenuto il fatto, il quale provvede ad
informare il predetto Istituto.
6. Le regioni emanano norme in ordine al soccorso,
alla detenzione temporanea e alla successiva liberazione di
fauna selvatica in difficolta'.».
- L'Accordo Stato-regioni 10 luglio 2014, recante le
linee guida per il recupero, soccorso, affidamento e
gestione delle tartarughe marine ai fini della
riabilitazione e per la manipolazione a scopi scientifici.
(Repertorio atti n. 83/CSR del 10 luglio 2014), e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 settembre 2014, n.
206.
 
Art. 14

Sanzioni

1. I Servizi veterinari delle ASL e le altre autorita' competenti ai controlli di cui all'articolo 2, nei rispettivi ambiti di competenza, dispongono controlli sugli stabilimenti, al fine di verificare il rispetto delle condizioni di cui all'articolo 6, comma 1. Nel caso venga accertata la non idoneita' delle modalita' di detenzione, anche con riferimento al benessere, o si verifichino riproduzioni, si applica la sanzione amministrativa da 1.000 euro a 5.000 euro.
2. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui agli articoli 3, comma 1, e 4, commi 1 e 3, lettere c) e d), e' punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da 20.000 euro a 150.000 euro.
3. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 6, e all'articolo 6, commi 2, 3 e 5 e' punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da 20.000 euro a 150.000 euro.
4. In caso di violazione delle disposizioni degli articoli 3, 4, 6 e 7 e' sempre disposta la confisca degli esemplari anche se non e' pronunciata condanna penale o non e' stata applicata una sanzione amministrativa pecuniaria.
5. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui all'articolo 11, salvo che il fatto non costituisca reato, e' punito con la sanzione amministrativa da 1.000 euro a 5.000 euro.
 
Art. 15

Modifica dell'articolo 727-bis
del Codice penale

1. All'articolo 727-bis del Codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla rubrica, dopo la parola «detenzione» sono inserite le seguenti: «e commercio»;
b) dopo il secondo comma e' aggiunto il seguente:
«Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, viola i divieti di commercializzazione di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e' punito con l'arresto da due a otto mesi e con l'ammenda fino a 10.000 euro.».

Note all'art. 15:
- L'art. 727-bis del codice penale cosi' recita:
«727-bis (Uccisione, distruzione, cattura, prelievo,
detenzione di esemplari di specie animali o vegetali
selvatiche protette). --- Salvo che il fatto costituisca
piu' grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti,
uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una
specie animale selvatica protetta e' punito con l'arresto
da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo
i casi in cui l'azione riguardi una quantita' trascurabile
di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo
stato di conservazione della specie.
Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge,
preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie
vegetale selvatica protetta e' punito con l'ammenda fino a
4. 000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una
quantita' trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto
trascurabile sullo stato di conservazione della specie.».
 
Art. 16

Abrogazioni

1. Sono abrogati:
a) l'articolo 6 della legge 7 febbraio 1992, n. 150;
b) dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 4, comma 2, il decreto-legge 3 luglio 2003, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 213, recante divieto di commercio e detenzione di aracnidi altamente pericolosi per l'uomo;
c) il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'interno, 2 novembre 2006, recante individuazione delle associazioni e degli enti affidatari di animali oggetto di provvedimenti di sequestro o di confisca, nonche' determinazione dei criteri di riparto delle entrate derivanti dalla applicazione di sanzioni pecuniarie, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 19 del 24 gennaio 2007.

Note all'art. 16:
- Il testo dell'articolo 6 della legge 7 febbraio 1992,
n. 150, recante la disciplina dei reati relativi
all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio
internazionale delle specie animali e vegetali in via di
estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui
alla L. 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento (CEE)
n. 3626/82, e successive modificazioni, nonche' norme per
la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di
mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la
salute e l'incolumita' pubblica, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 22 febbraio 1992, n. 44, e' il seguente:
«Art. 6. - 1. Fatto salvo quanto previsto dalla legge
11 febbraio 1992, n. 157, e' vietato a chiunque detenere
esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica
ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da
riproduzioni in cattivita' che costituiscano pericolo per
la salute e per l'incolumita' pubblica.
2. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il
Ministro dell'interno, con il Ministro della sanita' e con
il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, stabilisce
con proprio decreto i criteri da applicare
nell'individuazione delle specie di cui al comma 1 e
predispone di conseguenza l'elenco di tali esemplari,
prevedendo altresi' opportune forme di diffusione dello
stesso anche con l'ausilio di associazioni aventi il fine
della protezione delle specie.
3. Fermo restando quanto previsto dal comma 1
dell'articolo 5, coloro che alla data di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale del decreto di cui al comma 2
detengono esemplari vivi di mammiferi o rettili di specie
selvatica ed esemplari vivi di mammiferi o rettili
provenienti da riproduzioni in cattivita' compresi
nell'elenco stesso, sono tenuti a farne denuncia alla
prefettura territorialmente competente entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma
2. Il prefetto, d'intesa con le autorita' sanitarie
competenti, puo' autorizzare la detenzione dei suddetti
esemplari previa verifica della idoneita' delle relative
strutture di custodia, in funzione della corretta
sopravvivenza degli stessi, della salute e dell'incolumita'
pubblica.
4. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al
comma 1 e' punito con l'arresto fino a sei mesi o con
l'ammenda da euro quindicimila a euro trecentomila.
5. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al
comma 3 e' punito con la sanzione amministrativa da euro
diecimila a euro sessantamila.
6. Le disposizioni dei commi 1, 3, 4 e 5 non si
applicano: a) nei confronti dei giardini zoologici, delle
aree protette, dei parchi nazionali, degli acquari e
delfinari, dichiarati idonei dalla commissione scientifica
di cui all'articolo 4, comma 2, sulla base dei criteri
generali fissati previamente dalla commissione stessa; b)
nei confronti dei circhi e delle mostre faunistiche
permanenti o viaggianti, dichiarati idonei dalle autorita'
competenti in materia di salute e incolumita' pubblica,
sulla base dei criteri generali fissati previamente dalla
commissione scientifica di cui all'articolo 4, comma 2. Le
istituzioni scientifiche e di ricerca iscritte nel registro
istituito dall'articolo 5-bis, comma 8, non sono sottoposte
alla previa verifica di idoneita' da parte della
commissione.».
- Il decreto-legge 3 luglio 2003, n. 159, convertito
con modificazione dalla legge 1° agosto 2003, n.213,
recante divieto di commercio e detenzione di aracnidi
altamente pericolosi per l'uomo, e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 4 luglio 2003, n. 153.
- Per i riferimenti al decreto del Ministero della
salute 2 novembre 2006, vedasi nelle note all'art. 12.
 
Art. 17

Disposizioni finali

1. Alla legge 7 febbraio 1992, n. 150, l'articolo 5-bis, il comma 8 e' sostituito dal seguente:
«8. Le istituzioni scientifiche o di ricerca pubbliche o private potranno godere dell'esenzione dall'obbligo di denuncia solo dopo aver ottenuto l'iscrizione nel registro delle istituzioni scientifiche previsto dall'articolo VII, paragrafo 6, della convenzione di Washington. A tal fine con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con i Ministri della salute e dell'universita' e della ricerca, e' disciplinata l'istituzione del registro presso il Ministero della transizione ecologica e sono previsti i presupposti, le condizioni, le modalita' di iscrizione e cancellazione. La commissione scientifica di cui all'articolo 4, comma 5, rilascia i pareri per l'iscrizione e la cancellazione dal registro.».
2. Alla legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 755, le parole «centro nazionale di accoglienza degli animali confiscati ai sensi della legge 7 febbraio 1992, n. 150» sono sostituite dalle seguenti: «centro nazionale di accoglienza degli animali sequestrati e confiscati ai sensi della legge 7 febbraio 1992, n. 150»;
b) il comma 756, e' sostituito dal seguente:
«756. Gli oneri della custodia giudiziaria degli animali di cui alla legge 7 febbraio 1992, n. 150, sottoposti a particolari forme di protezione in attuazione di convenzioni e accordi internazionali, e sottoposti a sequestro a opera dell'autorita' giudiziaria, sono a carico dei proprietari fino all'eventuale confisca degli animali stessi.».
3. Le disposizioni di cui all'articolo 4 si applicano alle specie elencate nell'Allegato A del decreto del Ministro dell'ambiente 19 aprile 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 232 del 3 ottobre 1996, fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2 del medesimo articolo 4.
 
Art. 18

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri, ne' minori entrate a carico della finanza pubblica.
2. Le Amministrazioni interessate svolgono le attivita' previste dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 5 agosto 2022

MATTARELLA

Draghi, Presidente del Consiglio
dei ministri

Speranza, Ministro della salute

Patuanelli, Ministro delle
politiche agricole alimentari e
forestali

Cingolani, Ministro della
transizione ecologica

Lamorgese, Ministro dell'interno

Cartabia, Ministro della giustizia

Di Maio, Ministro degli affari
esteri e della cooperazione
internazionale

Franco, Ministro dell'economia e
delle finanze

Giorgetti, Ministro dello sviluppo
economico

Guerini, Ministro della difesa
Visto, il Guardasigilli: Cartabia