Gazzetta n. 213 del 12 settembre 2022 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 5 agosto 2022, n. 136
Attuazione dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), e), f), h), i), l), n), o) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53 per adeguare e raccordare la normativa nazionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo, alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri e, in particolare, l'articolo 14;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea e, in particolare, l'articolo 31;
Vista la legge 22 aprile 2021, n. 53, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019/2020 e, in particolare, l'articolo 14, comma 2, lettere a), b), e), f), h), i), l), n), o) e p);
Visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attivita' ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanita' delle piante nonche' sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/ CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali);
Visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanita' animale;
Visti i regolamenti di esecuzione e delegati emanati ai sensi del regolamento (UE) 2016/429 e, in particolare:
il regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate;
il regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla sorveglianza, ai programmi di eradicazione e allo status di indenne da malattia per determinate malattie elencate ed emergenti;
il regolamento delegato (UE) 2018/1629 della Commissione del 25 luglio 2018 che modifica l'elenco delle malattie figuranti all'allegato II del regolamento 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanita' animale (normativa in materia di sanita' animale);
il regolamento di esecuzione (UE) 2020/2002 della Commissione del 7 dicembre 2020 recante modalita' di applicazione del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la notifica nell'Unione europea e la comunicazione nell'Unione europea delle malattie elencate, i formati e le procedure per la presentazione e la comunicazione dei programmi di sorveglianza dell'Unione europea e dei programmi di eradicazione nonche' per le domande di riconoscimento dello status di indenne da malattia, e il sistema informatico per il trattamento delle informazioni;
il regolamento di esecuzione (UE) 2020/690 della Commissione del 17 dicembre 2019, recante modalita' di applicazione del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le malattie elencate oggetto di programmi di sorveglianza dell'Unione europea, l'ambito geografico di applicazione di tali programmi e le malattie elencate per le quali puo' essere stabilito lo status di indenne da malattia dei compartimenti;
il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione del 3 dicembre 2018 relativo all'applicazione di determinate norme di prevenzione e controllo delle malattie alle categorie di malattie elencate e che stabilisce un elenco di specie e gruppi di specie che comportano un notevole rischio di diffusione di tali malattie elencate;
Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale;
Visto l'articolo 32, comma 1, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante istituzione del servizio sanitario nazionale;
Visto il decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244, recante misure urgenti per la prevenzione dell'influenza aviaria;
Visto il decreto legislativo del 2 febbraio 2021, n. 32, recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625, ai sensi dell'articolo 12, comma 3, lettera g), della legge 4 ottobre 2019, n. 117;
Visto il decreto legislativo del 2 febbraio 2021, n. 27, recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell'articolo 12, lettere a), b), c), d) ed e), della legge 4 ottobre 2019, n. 117;
Visto il decreto legislativo del 2 febbraio 2021, n. 24, recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2017/625 in materia di controlli sanitari ufficiali sugli animali e sulle merci che entrano nell'Unione europea e istituzione dei posti di controllo frontalieri del Ministero della salute, in attuazione della delega contenuta nell'articolo 12, comma 3, lettere h) e i), della legge 4 ottobre 2019, n. 117;
Visto il decreto legislativo del 2 febbraio 2021, n. 23, recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 in materia di controlli ufficiali sugli animali e le merci provenienti dagli altri Stati membri dell'Unione europea e delle connesse competenze degli uffici veterinari per gli adempimenti comunitari del Ministero della salute ai sensi dell'articolo 12, comma 3, lettere f) e i), della legge 4 ottobre 2019, n. 117;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante Codice dell'ordinamento militare e, in particolare, l'articolo 182;
Visto il decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 191, recante attuazione della direttiva 2003/99/CE sulle misure di sorveglianza delle zoonosi e degli agenti zoonotici;
Visto il decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 54, recante attuazione della direttiva 2002/60/CE recante disposizioni specifiche per la lotta contro la peste suina africana;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, recante depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, concernente regolamento recante il riordino degli organi collegiali ed altri organismi operanti presso il Ministero della salute, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge 4 novembre 2010, n. 183 e, in particolare, l'articolo 10;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, e, in particolare, l'articolo 533;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 59, recante regolamento di organizzazione del Ministero della salute;
Visto il decreto ministeriale 8 febbraio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 15 aprile 2019, recante «Modalita' applicative delle disposizioni in materia di tracciabilita' dei medicinali veterinari e dei mangimi medicati»;
Visto il decreto ministeriale 7 dicembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del 5 febbraio 2018, recante «Sistema di reti di epidemio-sorveglianza, compiti, responsabilita' e requisiti professionali del veterinario aziendale»;
Visto il decreto ministeriale 4 ottobre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 23 dicembre 1999, recante «Centri di referenza nazionali nel settore veterinario»;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 5 maggio 2022;
Visto l'accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano circa le modalita' uniformi sul territorio nazionale per porre in essere le misure di emergenza in attuazione degli articoli 257 e 258 del regolamento (UE) 2016/429, per gli aspetti di cui all'articolo 14, comma 2, lettera e), della legge 22 aprile 2021, n. 53, nella seduta del 27 luglio 2022;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 27 luglio 2022;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 4 agosto 2022;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della salute, di concerto con i Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali, della transizione ecologica, della giustizia, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico e della difesa;

Emana
il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Finalita' ed ambito di applicazione

1. Il presente decreto legislativo e' emanato in attuazione dell'articolo 14, della legge 22 aprile 2021, n. 53, per raccordare e adeguare la normativa nazionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo, alle prescrizioni del regolamento (UE) 2016/429, del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016, di seguito denominato: «regolamento».
2. Il Ministro della salute, con proprio decreto da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, individua le malattie diverse da quelle di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento, che, a livello nazionale, comportano un rischio sanitario significativo per gli animali detenuti e alle quali sono applicabili le misure di prevenzione e controllo di cui al regolamento, nel rispetto delle condizioni previste negli articoli 171 e 226, del regolamento.
3. Nei casi previsti all'articolo 269, del regolamento, e nel rispetto delle condizioni previste dal paragrafo 2 dello stesso articolo, il Ministro della salute puo' definire, con proprio decreto, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le associazioni di categoria, misure nazionali supplementari per la prevenzione e il controllo delle malattie animali elencate, come definite all'articolo 2, comma 1.
4. In attuazione dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento, le disposizioni del presente decreto si applicano alle malattie animali trasmissibili, comprese le zoonosi e le TSE, fatte salve le disposizioni di cui alla decisione n. 1082/2013/UE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013 al regolamento (CE) n. 999/2001, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, al decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 191 emanato in attuazione della direttiva 2003/99/CE e al regolamento (CE) n. 2160/2003, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003.

N O T E

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'art. 10, comma 3 del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli
estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea (GUUE).

Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- Si riporta l'art. 14 della legge 23 agosto 1988 n.
400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei ministri):
«Art. 14 (Decreti legislativi). - 1. I decreti
legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'art. 76
della Costituzione sono emanati dal Presidente della
Repubblica con la denominazione di «decreto legislativo» e
con l'indicazione, nel preambolo, della legge di
delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri
e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
legge di delegazione.
2 L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire
entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il
testo del decreto legislativo adottato dal Governo e'
trasmesso al Presidente della Repubblica, per la
emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
3. Se la delega legislativa si riferisce ad una
pluralita' di oggetti distinti suscettibili di separata
disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti
successivi per uno o piu' degli oggetti predetti. In
relazione al termine finale stabilito dalla legge di
delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere
sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio
della delega.
4. In ogni caso, qualora il termine previsto per
l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo e'
tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
decreti delegati. Il parere e' espresso dalle Commissioni
permanenti delle due Camere competenti per materia entro
sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali
disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive
della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni
successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle
Commissioni per il parere definitivo che deve essere
espresso entro trenta giorni.».
- La legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali
sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e
all'attuazione della normativa e delle politiche
dell'Unione europea), e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 4 gennaio 2013, n. 3.
- L'articolo 14, comma 2, lettere a), b), e), f), h),
i), l), n), o) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53,
recante delega al Governo per il recepimento delle
direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione
europea - Legge di delegazione europea 2019/2020, recita:
«Art. 14 (Principi e criteri direttivi per
l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni
del regolamento (UE) 2016/429, relativo alle malattie
animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti
in materia di sanita' animale («normativa in materia di
sanita' animale»)). - 1. Il Governo adotta, entro dodici
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
uno o piu' decreti legislativi per l'adeguamento della
normativa nazionale al regolamento (UE) 2016/429 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016.
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il
Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi
generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del
2012, anche i seguenti principi e criteri direttivi
specifici:
a) adeguare e coordinare le disposizioni nazionali
vigenti in materia di sanita' e benessere animale alle
disposizioni del regolamento (UE) 2016/429 e relativi
regolamenti delegati e di esecuzione, incluse quelle
riguardanti le malattie animali non elencate nell'articolo
5 del medesimo regolamento, con abrogazione espressa delle
norme nazionali incompatibili;
b) individuare, ai sensi dell'articolo 4, punto
55), del regolamento (UE) 2016/429, il Ministero della
salute quale autorita' competente veterinaria centrale
responsabile del coordinamento delle autorita' competenti
regionali e locali in materia di programmazione ed
esecuzione dei controlli ufficiali e delle altre attivita'
ufficiali previste dal medesimo regolamento;
c) prevedere un esplicito divieto della
commercializzazione di tutti i pesci appartenenti alla
famiglia dei ciprinidi pescati nelle acque interne, ad
esclusione delle acque salse e salmastre e dei laghi;
d) prevedere l'obbligatorieta' della reimmissione
del pesce appartenente alla famiglia dei ciprinidi, se
catturato, al termine dell'attivita' piscatoria in acque
interne, ad esclusione delle acque salse e salmastre e dei
laghi;
e) individuare, previo accordo in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, le
modalita', uniformi sul territorio nazionale, per porre in
essere le misure di emergenza in attuazione degli articoli
257 e 258 del regolamento (UE) 2016/429 attraverso:
1) la ridefinizione della composizione e delle
funzioni del Centro nazionale di lotta ed emergenza contro
le malattie animali;
2) la definizione di una rete tra i responsabili
dei servizi veterinari individuati dalle regioni e dalle
province autonome, coordinata dal Capo dei servizi
veterinari nazionali, diretta a organizzare e
razionalizzare le misure di emergenza in materia di sanita'
animale;
3) la predisposizione di un piano di emergenza
nazionale di eradicazione in caso di focolaio di una
malattia elencata nel regolamento (UE) 2016/429 o di una
malattia emergente o di insorgenza di un pericolo che puo'
probabilmente comportare un grave rischio per la sanita'
pubblica o animale;
f) individuare criteri, regole e condizioni,
nonche' livello di responsabilita', per delegare, in
conformita' all'articolo 14 del regolamento (UE) 2016/429,
specifiche attivita' ufficiali ai veterinari non ufficiali;
g) adeguare e coordinare le disposizioni nazionali
vigenti in materia di registrazione e riconoscimento degli
stabilimenti e degli operatori e in materia di
identificazione e tracciabilita' degli animali terrestri
detenuti alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429 e
relativi regolamenti delegati e di esecuzione, con
abrogazione espressa delle norme nazionali incompatibili;
h) individuare le modalita' per adempiere agli
obblighi informativi verso l'Unione europea e le
organizzazioni internazionali di settore attraverso il
riordino e la connessione tra la Banca dati nazionale delle
anagrafi zootecniche, i sistemi informativi del Ministero
della salute e i sistemi informativi delle regioni e delle
province autonome;
i) individuare, in attuazione dell'articolo 26,
paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/429, strumenti e
modalita' operative per consentire alle autorita'
competenti, nell'ambito delle attivita' di sorveglianza
delle malattie animali, di acquisire i dati e le
informazioni risultanti dall'attivita' di sorveglianza
svolta dagli operatori e dagli esiti delle visite di
sanita' animale effettuate dai veterinari aziendali, di cui
al decreto del Ministro della salute 7 dicembre 2017,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del 5 febbraio
2018, ai sensi degli articoli 24 e 25 del menzionato
regolamento;
l) individuare, in attuazione del capo 2 della
parte II del regolamento (UE) 2016/429, nell'applicativo
REV (ricetta elettronica veterinaria) lo strumento per
consentire alle autorita' competenti, senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nell'ambito
delle attivita' di sorveglianza delle malattie animali e
dei residui dei medicinali veterinari nei prodotti e
sottoprodotti di origine animale, di acquisire dati e
informazioni risultanti dalla somministrazione di ogni tipo
di medicinale veterinario all'animale, compresi i
medicinali veterinari ad azione stupefacente e psicotropa
soggetti alla disciplina recata dal testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.
309, appartenenti alla tabella dei medicinali, sezioni B,
C, D ed E;
m) prevedere, nel rispetto della normativa
dell'Unione europea sugli aiutide minimis, misure di
incentivazione finanziaria per gli operatori e i
professionisti degli animali che sviluppano buone prassi di
allevamento non intensivo delle specie animali di cui si
occupano;
n) prevedere per gli operatori e i professionisti
degli animali la formazione periodica finalizzata
all'acquisizione di conoscenze adeguate in materia di
malattie degli animali, comprese quelle trasmissibili
all'uomo, principi di biosicurezza, interazione tra sanita'
animale, benessere degli animali e salute umana, buone
prassi di allevamento delle specie animali di cui si
occupano e resistenza ai trattamenti, compresa la
resistenza antimicrobica, estendendo la formazione
periodica anche agli operatori che vendono o trasferiscono
in altro modo la titolarita' di futuri animali da
compagnia. A tal fine, ai sensi dell'articolo 13, paragrafo
2, del regolamento (UE) 2016/429, predisporre specifici
programmi di formazione nei settori agricolo o
dell'acquacoltura anche tramite l'istruzione formale;
o) conformare la normativa ai principi della
chiarezza e della semplificazione e semplicita'
applicativa, per non appesantire sul piano documentale e
formale l'attivita' dei soggetti chiamati alla sua
applicazione;
p) introdurre sanzioni amministrative efficaci,
dissuasive e proporzionate per la violazione delle
disposizioni del regolamento (UE) 2016/429;
q) prevedere ulteriori misure restrittive al
commercio di animali, affiancate da un sistema
sanzionatorio adeguato ed efficace, tra cui uno specifico
divieto di importazione, conservazione e commercio di fauna
selvatica ed esotica, anche al fine di ridurre il rischio
di focolai di zoonosi, nonche' l'introduzione di norme
penali volte a punire il commercio di specie protette.».
- Il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli
ufficiali e alle altre attivita' ufficiali effettuati per
garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti
e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere
degli animali, sulla sanita' delle piante nonche' sui
prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti
(CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE)
n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE)
2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del
Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n.
1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE,
1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/ CE e 2008/120/CE del
Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e
(CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le
direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE,
96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione
92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli
ufficiali), e' pubblicato nella G.U.U.E. 7 aprile 2017, n.
L 95.
- Il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e
del Consiglio del 9 marzo 2016 relativo alle malattie
animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti
in materia di sanita' animale, e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale dell'Unione europea 31 marzo 2016, n. L 84.
- Il regolamento delegato (UE) 2020/687 della
Commissione del 17 dicembre 2019, che integra il
regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del
Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla
prevenzione e al controllo di determinate malattie
elencate, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea 3 giugno 2020, n. L 174/64.
- Il regolamento delegato (UE) 2020/689 della
Commissione del 17 dicembre 2019, che integra il
regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del
Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla
sorveglianza, ai programmi di eradicazione e allo status di
indenne da malattia per determinate malattie elencate ed
emergenti, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea 3 giugno 2020, n. L174/211.
- Il regolamento delegato (UE) 2018/1629 della
Commissione del 25 luglio 2018 che modifica l'elenco delle
malattie figuranti all'allegato II del regolamento 2016/429
del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle
malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga
taluni atti in materia di sanita' animale (normativa in
materia di sanita' animale), e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale dell'Unione europea 30 ottobre 2018, n. L
272/11.
- Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/2002 della
Commissione del 7 dicembre 2020 recante modalita' di
applicazione del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento
europeo e del Consiglio per quanto riguarda la notifica
nell'Unione europea e la comunicazione nell'Unione europea
delle malattie elencate, i formati e le procedure per la
presentazione e la comunicazione dei programmi di
sorveglianza dell'Unione europea e dei programmi di
eradicazione nonche' per le domande di riconoscimento dello
status di indenne da malattia, e il sistema informatico per
il trattamento delle informazioni, e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 3 dicembre 2020, n.
L 412/1.
- Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/690 della
Commissione del 17 dicembre 2019, recante modalita' di
applicazione del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento
europeo e del Consiglio per quanto riguarda le malattie
elencate oggetto di programmi di sorveglianza dell'Unione
europea, l'ambito geografico di applicazione di tali
programmi e le malattie elencate per le quali puo' essere
stabilito lo status di indenne da malattia dei
compartimenti, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea 3 giugno 2020, L 174/341.
- Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della
Commissione del 3 dicembre 2018 relativo all'applicazione
di determinate norme di prevenzione e controllo delle
malattie alle categorie di malattie elencate e che
stabilisce un elenco di specie e gruppi di specie che
comportano un notevole rischio di diffusione di tali
malattie elencate, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea 4 dicembre 2018, L 308/21.
- La legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche
al sistema penale, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
30 novembre 1981, n. 329, S.O.
- L'articolo 32, comma 1, della legge 23 dicembre
1978, n. 833, recante istituzione del servizio sanitario
nazionale, recita:
«Art. 32. - Il Ministro della sanita' puo' emettere
ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia
di igiene e sanita' pubblica e di polizia veterinaria, con
efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte
di esso comprendente piu' regioni.».
- Il decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244,
reca le misure urgenti per la prevenzione dell'influenza
aviaria, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1° ottobre
2005, n. 229, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
novembre 2005, n. 244, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
30 novembre 2005, n. 279.
- Il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n 32, recante
disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale
alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625, ai sensi
dell'articolo 12, comma 3, lettera g), della legge 4
ottobre 2019, n. 117, e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 13 marzo 2021, n. 62.
- Il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27,
recante disposizioni per l'adeguamento della normativa
nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625
ai sensi dell'articolo 12, lettere a), b), c), d) ed e),
della legge 4 ottobre 2019, n. 117, e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 11 marzo 2021, n. 60.
- Il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 24,
recante adeguamento della normativa nazionale alle
disposizioni del regolamento (UE) n. 2017/625 in materia di
controlli sanitari ufficiali sugli animali e sulle merci
che entrano nell'Unione europea e istituzione dei posti di
controllo frontalieri del Ministero della salute, in
attuazione della delega contenuta nell'articolo 12, comma
3, lettere h) e i), della legge 4 ottobre 2019, n. 117, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 marzo 2021, n. 60.
- Il decreto legislativo del 2 febbraio 2021, n. 23,
recante adeguamento della normativa nazionale alle
disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 in materia di
controlli ufficiali sugli animali e le merci provenienti
dagli altri Stati membri dell'Unione europea e delle
connesse competenze degli uffici veterinari per gli
adempimenti comunitari del Ministero della salute ai sensi
dell'articolo 12, comma 3, lettere f) e i), della legge 4
ottobre 2019, n. 117, e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 5 marzo 2021, n. 5.
- Il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante
il Codice dell'ordinamento militare, e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 8 maggio 2010, n. 106, S.O.
- Il decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 191, recante
attuazione della direttiva 2003/99/CE sulle misure di
sorveglianza delle zoonosi e degli agenti zoonotici, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 maggio 2006, n. 119.
- Il decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 54,
recante attuazione della direttiva 2002/60/CE recante
disposizioni specifiche per la lotta contro la peste suina
africana, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28
febbraio 2004, n. 49, S.O.
- Il decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507,
recante depenalizzazione dei reati minori e riforma del
sistema sanzionatorio, ai sensi dell'articolo 1 della legge
25 giugno 1999, n. 205, e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 31 dicembre 1999, n. 306, S.O.
- L'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica
28 marzo 2013, n. 44, concernente regolamento recante il
riordino degli organi collegiali ed altri organismi
operanti presso il Ministero della salute, ai sensi
dell'articolo 2, comma 4, della legge 4 novembre 2010, n.
183, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 aprile 2013, n.
98, cosi' recita:
«Art. 10 (Centro nazionale di lotta ed emergenza
contro malattie animali). - 1. Il Centro nazionale di lotta
ed emergenza contro malattie animali svolge le funzioni
connesse al compito di cui all'articolo 1, comma 1, del
decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244,
nonche' le altre ad esso attribuite dalla normativa
vigente. E' presieduto dal Capo del dipartimento della
sanita' pubblica veterinaria, della sicurezza alimentare e
degli organi collegiali per la tutela della salute del
Ministero della salute e si articola nei seguenti organi:
a) Direzione strategica;
b) Comitato tecnico-scientifico;
c) Direzione operativa;
d) Unita' centrale di crisi.
2. La Direzione strategica e' composta da:
a) il Capo del dipartimento della sanita' pubblica
veterinaria, della sicurezza alimentare e degli organi
collegiali per la tutela della salute del Ministero della
salute, che la presiede;
b) il direttore della Direzione generale della
sanita' animale e dei farmaci veterinari;
c) il direttore della Direzione generale degli
organi collegiali per la tutela della salute;
d) il responsabile dei servizi veterinari regionali
della regione il cui assessore alla salute e' il
coordinatore della Commissione salute della Conferenza
delle regioni e province autonome.
3. La Direzione strategica definisce gli obiettivi e
le strategie di prevenzione, controllo ed eradicazione
delle malattie animali per l'intero territorio nazionale,
in collaborazione con i Servizi veterinari delle regioni e
delle province autonome. Nell'ambito di dette competenze,
in particolare, adotta il programma annuale di attivita',
stabilendo le priorita', verificandone periodicamente la
relativa attuazione e, se necessario, proponendo misure
correttive.
4. Il comitato tecnico-scientifico del Centro
nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali
e' cosi' composto:
a) il direttore del Dipartimento di medicina
veterinaria dell'Istituto superiore di sanita';
b) un rappresentante designato dalla conferenza dei
presidi delle facolta' di medicina veterinaria, esperto in
malattie infettive degli animali;
c) i direttori dei Centri nazionali di referenza
per le malattie infettive e diffusive degli animali e per
l'epidemiologia.
5. Il Presidente del comitato di cui al comma 4 viene
indicato, tra i componenti del comitato medesimo, in
occasione della seduta di insediamento.
6. I componenti del comitato di cui al comma 4 durano
in carica tre anni e il loro mandato e' rinnovabile.
7. La Direzione operativa, la cui gestione e'
affidata all'Ufficio III della Direzione generale della
sanita' animale e dei farmaci veterinari, e' diretta dal
direttore di quest'ultimo.
8. La Direzione operativa, anche sulla base delle
direttive annuali del direttore della Direzione generale
della sanita' animale e dei farmaci veterinari, predispone
gli atti da sottoporre alle valutazioni della Direzione
strategica, e da' esecuzione alle decisioni e ai programmi
adottati dalla stessa.
9. La Direzione, inoltre, coordina le attivita' e le
misure sanitarie di sorveglianza, controllo ed eradicazione
delle malattie animali, ed in particolare:
a) predispone piani dettagliati di emergenza e di
gestione sanitaria, comprese le relative procedure
operative, per ciascuna delle malattie animali diffusive e
contagiose;
b) raccoglie ed elabora i dati epidemiologici che
provengono da regioni e province autonome;
c) programma e esegue gli audit necessari a
verificare la corretta applicazione delle misure adottate
in sede nazionale e comunitaria, o in caso di emergenza;
d) organizza ed effettua periodiche esercitazioni
d'allerta;
e) predispone ed esegue programmi di verifica e
controllo dei laboratori che manipolano virus, anche ai
fini di ricerca, diagnostica o fabbricazione di antigeni o
vaccini;
f) organizza corsi di aggiornamento per gli
operatori appartenenti e non al SSN;
g) organizza campagne informative, limitatamente
alle materie di competenza del Centro nazionale.
10. La Direzione operativa svolge le funzioni di
segreteria per il centro nazionale ed e' composta da
personale del citato Ufficio o da altro personale, secondo
le disposizioni del direttore generale di cui al comma 8.
11. L'Unita' centrale di crisi (U.C.C.) rappresenta
il raccordo tecnico-operativo tra il Centro nazionale e le
analoghe strutture territoriali. Essa e' composta da:
a) il capo del Dipartimento della sanita' pubblica
veterinaria, della sicurezza alimentare e degli organi
collegiali per la tutela della salute del Ministero della
salute, con funzioni di presidente;
b) il direttore della Direzione generale sanita'
animale e dei farmaci veterinari;
c) il direttore della Direzione generale per
l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione;
d) il direttore dell'Ufficio III della Direzione
generale della sanita' animale e dei farmaci veterinari, o
un suo rappresentante;
e) il direttore del centro nazionale di referenza
per la malattia di volta in volta interessata;
f) il direttore del Centro nazionale di referenza
per l'epidemiologia;
g) il responsabile dei servizi veterinari regionali
della regione il cui assessore alla salute e' il
coordinatore della Commissione salute della Conferenza
delle regioni e province autonome;
h) il responsabile o i responsabili dei competenti
servizi della regione o delle regioni interessate di volta
in volta dalla malattia;
i) l'Ispettore generale della sanita' militare
presso lo Stato maggiore della Difesa;
l) un rappresentante designato dal Ministero delle
politiche agricole, alimentari e forestali;
m) un rappresentante designato dal Ministro
dell'interno;
n) il Comandante dei Carabinieri per la tutela
della salute;
o) un rappresentante della Guardia di finanza,
designato dal Comandante Generale della Guardia di finanza.
12. La composizione dell'unita' di crisi puo' essere
integrata di volta in volta, su indicazione del presidente,
con rappresentanti istituzionali, con esponenti di
categoria o con esperti del mondo scientifico e accademico.
13. In caso di insorgenza di malattie animali a
carattere diffusivo e contagioso, di situazioni di rischio
zoo-sanitario interne o internazionali, l'U.C.C. assicura
le funzioni di indirizzo, coordinamento, verifica ispettiva
e gestione degli interventi e delle misure sanitarie
sull'intero territorio nazionale, in particolare mediante:
a) adozione di misure sanitarie e di polizia
veterinaria;
b) acquisizione, stoccaggio e distribuzione di
sieri, vaccini e antigeni;
c) coordinamento delle unita' di crisi
territoriali;
d) definizione dei criteri per l'abbattimento
preventivo degli allevamenti a rischio;
e) effettuazione delle verifiche
sull'appropriatezza, sulla corretta applicazione e
sull'efficacia delle misure e degli interventi di
profilassi e di polizia veterinaria effettuati a livello
territoriale;
f) gestione, in collaborazione con i centri di
referenza dei flussi informatici necessari al controllo
dell'emergenza.
14. Il Centro nazionale puo' avvalersi della
collaborazione di esperti esterni, nominati dal Ministro
della salute, limitatamente ai casi in cui sia impossibile
reperire specifiche professionalita' all'interno
dell'amministrazione.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo
2010, n. 90, recante il Testo unico delle disposizioni
regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma
dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 giugno 2010, n. 140,
S.O.
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
11 febbraio 2014, n. 59, recante regolamento di
organizzazione del Ministero della salute, pubblicato e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 aprile 2014, n. 8.
- Il decreto 8 febbraio 2019 del Ministero della
salute, recante «Modalita' applicative delle disposizioni
in materia di tracciabilita' dei medicinali veterinari e
dei mangimi medicati», e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 15 aprile 2019, n. 89.
- Il decreto ministeriale 7 dicembre 2017 del Ministero
della salute, recante «Sistema di reti di
epidemio-sorveglianza, compiti, responsabilita' e requisiti
professionali del veterinario aziendale» e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 5 febbraio 2018, n. 29.
- Il decreto ministeriale 4 ottobre 1999 del Ministero
della sanita', recante «Centri di referenza nazionali nel
settore veterinario», e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 23 dicembre 1999, n. 300.

Note all'art. 1:
- Per l'art. 14, della legge 22 aprile 2021, n. 53, si
veda nelle note alle premesse.
- Per il regolamento (UE) 2016/429, si veda nelle note
alle premesse.
- La decisione 1082/2013/UE del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 22 ottobre 2013, e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 5 novembre 2013, n.
L 293/1.
- Il regolamento (CE) n. 999/2001, del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, e' pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 31 maggio
2001, n. 147/1.
- Il decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 191
«Attuazione della direttiva 2003/99/CE sulle misure di
sorveglianza delle zoonosi e degli agenti zoonotici», e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 maggio 2006, n.
119.
- Il regolamento (CE) n. 2160/2003, del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, «Regolamento
del Parlamento europeo e del Consiglio sul controllo della
salmonella e di altri agenti zoonotici specifici presenti
negli alimenti», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea 12 dicembre 2003, n. L 325.
 
Allegato 1

Informazioni contenute nella notifica ai sensi dell'articolo 6.

a) la natura della malattia sospetta o accertata (sintomi e manifestazioni della malattia);
b) identificativo del proprietario e del detentore degli animali morti, ammalati o sospetti;
c) identificativo aziendale o del pascolo o, in mancanza, l'ubicazione precisa in cui si trovano gli animali; il numero e l'identificazione degli animali interessati;
d) il numero e l'identificazione dei rimanenti animali sospetti o sani;
e) la data di inizio della malattia o in cui e' avvenuta la morte;
f) le eventuali osservazioni del veterinario e le precauzioni adottate d'urgenza per prevenire la diffusione della malattia;
g) ogni altra informazione utile ai fini epidemiologici.
 
Allegato 2

Informazioni di cui all'articolo 6, comma 5.
Animali Terrestri
1) Dati identificativi dell'azienda
2) Dati identificativi dell'allevamento
3) Dati identificativi del pascolo
4) Numero degli animali presenti
5) Percentuale mortalita' giornaliera media
6) Percentuale mortalita' aumentata
7) Data inizio o data rilevazione aumento mortalita'
8) Descrizione sintomatologia:
diarrea
dispnea
emorragia
atassia
perdita peso
diminuzione produzione latte
diminuzione produzione uova
Altro
Animali Acquatici
1) Dati identificativi dell'azienda
2) Dati identificativi della vasca/area di allevamento
3) Quantita' degli animali presenti (in numero o kg peso vivo)
4) Temperatura dell'acqua
5) Specie/taglia/eta' degli animali maggiormente colpiti
6) Altre specie presenti in impianto (specificare se con sintomi o meno)
7) Percentuale mortalita' aumentata
8) Data inizio o data rilevazione aumento mortalita'
9) Descrizione sintomatologia:
melanosi/discromie
nuoto anomalo
emorragie
esoftalmo
lesioni esterne
emaciazione/debolezza
 
Allegato 3

Informazioni di cui all'articolo 11, comma 4.

a) Informazioni relative a natura e origine degli alimenti somministrati agli animali
- Provenienza e qualita' delle materie prime.
- Tipologia e composizione dei mangimi.
- Conservazione dei mangimi, etc.
b) Informazioni relative a medicinali veterinari e a cure somministrate agli animali e ai relativi trattamenti
- Detenzione delle scorte di medicinali veterinari.
- Durata e tipologia dei trattamenti.
- Tempi di sospensione.
- Residui.
- Reazioni avverse.
- Antimicrobico-resistenza.
- Mancata efficacia, etc.
c) Informazioni relative alle patologie infettive e non degli animali terrestri detenuti:
- Natimortalita', patologie enteriche e respiratorie e altre patologie neonatali.
- Aborti, monitoraggio sanitario patologie ad eziologia infettiva e non dell'apparato riproduttivo (disturbi della fertilita', parti, intervalli parto-concepimento, ritorni in calore, ritenzioni placentari, etc.).
- Sindromi diarroiche, acidosi, chetosi e disturbi metabolici, dislocazioni, meteorismo, torsioni, etc.
- Mastiti, informazioni relative alla qualita' e sanita' del latte.
- Patologie enteriche, respiratorie, nervose, dell'apparato urinario, podaliche, dermatologiche, oculari etc.
- Tossicosi.
- Stato di nutrizione.
- Piani di autocontrollo e vaccinali.
d) Informazioni relative alle patologie infettive e non nel settore dell'acquacoltura
- osservazione e registrazione della salute e del comportamento degli animali acquatici
- osservazione e registrazione di eventuali modifiche dei parametri di produzione normali negli stabilimenti, negli animali o nel materiale germinale che possono far sorgere il sospetto di essere causate da una malattia elencata o emergente
- Piani vaccinali
- individuazione e registrazione e segnalazione delle mortalita' anomale
- individuazione e registrazione di sintomi, anche se aspecifici, di malattie gravi negli animali
e) Informazioni relative ad autocontrollo e manuali corretta prassi igienica
- Dati relativi ad attivita' di analisi e verifica svolte in regime di autocontrollo ovvero in fase di applicazione di manuali di corretta prassi igienica.
f) Ogni altro dato pertinente
 
Art. 2

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni del regolamento e le seguenti:
a) «malattie elencate»: malattie elencate conformemente all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento, e malattie individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2;
b) «malattia di categoria A»: una malattia elencata che normalmente non si manifesta nell'Unione europea e per la quale devono essere adottate misure di eradicazione immediata non appena viene rilevata, come indicato all'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), del regolamento, secondo quanto riportato nella tabella di cui all'allegato al regolamento (UE) 2018/1882;
c) «malattia di categoria B»: una malattia elencata che deve essere controllata in tutti gli Stati membri con l'obiettivo di eradicarla in tutta l'Unione europea, come indicato all'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), del regolamento, secondo quanto riportato nella tabella di cui all'allegato al regolamento (UE) 2018/1882;
d) «malattia di categoria C»: una malattia elencata che e' rilevante per alcuni Stati membri e per la quale sono necessarie misure per impedirne la diffusione in parti dell'Unione europea che sono ufficialmente indenni da malattia o che hanno programmi di eradicazione per la malattia elencata in questione, di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera c), del regolamento secondo quanto riportato nella tabella di cui all'allegato al regolamento (UE) 2018/1882;
e) «malattia di categoria D»: una malattia elencata per la quale sono necessarie misure per evitarne la diffusione a causa del suo ingresso nell'Unione europea o dei movimenti tra Stati membri, di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera d), del regolamento, secondo quanto riportato nella tabella di cui all'allegato al regolamento (UE) 2018/1882;
f) «malattia di categoria E»: una malattia elencata per la quale e' necessaria la sorveglianza all'interno dell'Unione europea, di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera e), del regolamento, secondo quanto riportato nella tabella di cui all'allegato al regolamento (UE) 2018/1882;
g) «pertinenti persone fisiche o giuridiche»: persone fisiche e giuridiche diverse dagli operatori che a qualsiasi titolo, anche per un breve periodo, sono responsabili di animali, inclusi i veterinari, i professionisti della sanita' degli animali acquatici, i professionisti degli animali, i proprietari e i detentori degli animali da compagnia;
h) «professionista degli animali»: una persona fisica o giuridica che di professione si occupa di animali o di prodotti, diversa dagli operatori o dai medici veterinari;
i) «operatore»: qualsiasi persona fisica o giuridica responsabile di animali o prodotti, anche per un periodo limitato, eccetto i detentori di animali da compagnia e i veterinari;
l) «trasportatore»: un operatore che trasporta animali per proprio conto o per conto terzi;
m) per «ambulatori o cliniche veterinarie» di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 27), lettera b), del regolamento, si intendono le strutture medico veterinarie elencate nell'accordo tra il Ministro della salute, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 26 novembre 2003, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 195 alla Gazzetta Ufficiale n. 297 del 23 dicembre 2003.

Note all'art. 2:
- Per il regolamento (UE) 2016/429, si veda nelle note
alle premesse.
- Il regolamento (UE) 2018/1882, regolamento di
esecuzione della commissione relativo all'applicazione di
determinate norme di prevenzione e controllo delle malattie
alle categorie di malattie elencate e che stabilisce un
elenco di specie e gruppi di specie che comportano un
notevole rischio di diffusione di tali malattie elencate,
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea
4 dicembre 2018, n. L 308.
 
Art. 3

Autorita' competenti
e autorita' veterinaria centrale

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettere c) ed e), del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27, il Ministero della salute e' l'autorita' veterinaria centrale responsabile, ai sensi dell'articolo 4, punto 55), del regolamento:
a) dell'organizzazione e del coordinamento dei controlli ufficiali e delle altre attivita' ufficiali in materia di salute animale e benessere animale in conformita' al regolamento (UE) 2017/625;
b) del coordinamento delle altre autorita' competenti per le attivita' di programmazione ed esecuzione dei controlli ufficiali e delle altre attivita' ufficiali concernenti la prevenzione e il controllo delle malattie animali trasmissibili agli animali o all'uomo e per l'attuazione delle disposizioni di cui al regolamento e ai successivi regolamenti europei delegati e di esecuzione.
2. Il Ministero della difesa e' l'autorita' competente per l'applicazione delle disposizioni del regolamento nelle strutture delle Forze armate, comprese quelle connesse con le attivita' dei contingenti impiegati nelle missioni internazionali e assicura la tempestiva comunicazione di ogni sospetto o conferma delle malattie elencate nonche' delle misure adottate al Ministero della salute al fine di consentire l'adempimento degli obblighi di notifica di cui all'articolo 7.
3. Nell'attuazione delle norme di cui al regolamento e al presente decreto e' fatto salvo, ove applicabile, quanto previsto dall'articolo 2, commi 8, 10, 11, 12 e 13, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27.

Note all'art. 3:
- Per il regolamento (UE) 2016/429, si veda nelle note
alle premesse.
- Per il regolamento (UE) 2017/625, si veda nelle note
alle premesse.
- Si riporta il testo dell'art. 2, commi 8, 10, 11, 12
e 13, del citato decreto legislativo 2 febbraio 2021, n.
27:
«Art. 2 (Autorita' competenti e altro personale
afferente alle autorita' competenti). - omissis.
8. Con riferimento ai settori di cui al comma 1, il
Ministero della difesa e' Autorita' competente per i
controlli ufficiali e le altre attivita' di controllo
ufficiale condotte nelle strutture delle Forze armate,
comprese quelle connesse alle attivita' dei contingenti
impiegati nelle missioni internazionali. Esso puo'
procedere anche a effettuare controlli ufficiali negli
stabilimenti siti al di fuori delle strutture militari che
forniscono merce per le Forze Armate, previo coordinamento
con l'Azienda sanitaria locale competente sullo
stabilimento oggetto di controllo, la quale sara'
destinataria anche dell'esito di tali controlli. Restano
ferme le competenze e le attribuzioni del servizio
sanitario del Corpo della Guardia di finanza, come
stabilite dall'articolo 64 del decreto legislativo 19 marzo
2001, n. 69, nelle strutture che si trovano nella
disponibilita' del medesimo corpo.
omissis.
10. Il Ministero della salute, in qualita' di
Autorita' competente, puo' avvalersi del Comando
carabinieri per la tutela della salute, garantendone il
coordinamento delle attivita' di accertamento con le
attivita' di controllo svolte dalle altre Autorita'
territorialmente competenti. Il personale afferente al
Comando dei carabinieri per la tutela della salute, nel
caso rilevi la presenza di non conformita' nei settori di
cui al comma 1 del presente articolo, informa l'Autorita'
competente dei provvedimenti adottati.
11. Al personale delle Autorita' competenti di cui al
comma 1, addetto ai controlli ufficiali e alle altre
attivita' ufficiali, e' attribuita la qualifica di
Ufficiale o Agente di Polizia Giudiziaria nei limiti del
servizio cui e' destinato e secondo le attribuzioni ad esso
conferite. Tale personale possiede la qualifica di pubblico
ufficiale e puo' in ogni caso richiedere, ove occorra,
l'assistenza della forza pubblica.
12. Il personale e le forze di polizia afferenti ad
altre Istituzioni che, nell'ambito dello svolgimento dei
controlli condotti per la propria attivita' istituzionale,
sospettino la presenza di non conformita' nei settori di
cui al comma 1, ne danno tempestiva segnalazione alle
Autorita' competenti.
13. L'autorita' giudiziaria che, nell'ambito di
indagini investigative o programmi di repressione degli
illeciti nelle materie di cui al comma 1, rilevi profili di
minaccia alla salute pubblica, informa le autorita'
competenti al fine di contenere il rischio.».
 
Art. 4

Organizzazione delle autorita' competenti

1. Il Ministero della salute, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, per l'applicazione uniforme sul territorio nazionale delle misure di emergenza di cui agli articoli 257 e 258, del regolamento, si avvalgono:
a) del Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali di cui all'articolo 5, del presente decreto;
b) di una rete veterinaria nazionale costituita dai responsabili dei servizi veterinari regionali e delle Province autonome di Trento e di Bolzano coordinata dal Capo servizi veterinari, delegato italiano presso l'Organizzazione mondiale per la sanita' animale (OIE), di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 59, che garantisce, in caso di rischio per la sanita' animale e la salute pubblica, un processo decisionale e gestionale rapido ed efficace a livello centrale, regionale e locale mediante l'attivazione delle unita' di crisi ai tre diversi livelli.
2. Ai fini dell'attuazione del presente decreto, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, attribuiscono la funzione di responsabile del servizio veterinario regionale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano a un veterinario operante all'interno del medesimo servizio veterinario.
3. I compiti e le attribuzioni del responsabile del servizio veterinario regionale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano e le modalita' di funzionamento della rete veterinaria nazionale sono definite mediante accordo tra il Ministero della salute e le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano adottato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
4. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano individuano nell'ambito dell'organizzazione regionale e provinciale una struttura organizzativa a supporto del responsabile del servizio veterinario regionale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano.
5. Dall'attuazione dei commi 2 e 4 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Note all'art. 4:
- Per il regolamento (UE) 2016/429, si veda nelle note
alle premesse.
- L'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 11 febbraio 2014, n. 59 «Regolamento di
organizzazione del Ministero della salute», pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 8 aprile 2014, n. 82, cosi'
recita:
«Art. 2 (Segretario generale). - 1. Il segretario
generale, nominato ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, opera alle dirette dipendenze del Ministro
ed esercita le funzioni di cui all'articolo 6 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive
modificazioni, nonche', in particolare, quelle di seguito
indicate: coordinamento delle attivita' delle direzioni
generali, anche attraverso la convocazione della conferenza
dei direttori generali per l'esame di questioni di
particolare rilievo o di massima; risoluzione dei conflitti
di competenza fra le direzioni generali; coordinamento
degli interventi delle direzioni generali in caso di
emergenze sanitarie internazionali e informazione al
Ministro sugli interventi svolti dalle direzioni generali
conseguenti a stati di crisi, anche internazionali;
coordinamento con le direzioni generali delle attivita' di
formazione del personale sanitario; raccordo con le
direzioni generali per le attivita' inerenti ai rapporti
con le Conferenze di cui al decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281; formulazione, sentiti i direttori generali,
di proposte al Ministro ai fini dell'esercizio delle
funzioni di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni; adozione, nelle more dell'attribuzione degli
incarichi ai titolari di centro di responsabilita'
amministrativa, anche ad interim, dei provvedimenti
necessari a garantire la continuita' dell'azione
amministrativa delle direzioni generali.
2. Nelle relazioni europee e internazionali il
segretario generale svolge le funzioni di Chief Medical
Officer o di Chief Veterinary Officer ove in possesso,
rispettivamente, della professionalita' medica o
medico-veterinaria. Qualora non ricorra tale condizione il
Ministro conferisce le anzidette funzioni a un direttore
generale del Ministero in possesso della corrispondente
professionalita'.
3. Il segretario generale si avvale di un
segretariato generale che costituisce centro di
responsabilita' amministrativa ai sensi dell'articolo 3 del
decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e successive
modificazioni, e che si articola in uffici dirigenziali di
livello non generale.».
 
Art. 5

Centro nazionale di lotta ed emergenza
contro le malattie animali

1. Il Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali (di seguito Centro nazionale) e' un organo collegiale di supporto al Ministero della salute per la definizione della strategia e per il coordinamento delle azioni di prevenzione e di contrasto alle malattie e lo svolgimento delle funzioni connesse al compito di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244.
2. Il Centro nazionale assicura l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 43, del regolamento, per quanto attiene l'elaborazione dei piani di emergenza e i relativi aggiornamenti, nonche' l'individuazione delle misure in caso di pericolo per la salute degli animali e la salute pubblica.
3. Il Centro nazionale e' presieduto dal Capo dei servizi veterinari (di seguito «CVO»), istituito dall'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 59 o da suo delegato, e si articola:
a) nella Direzione strategica permanente;
b) nella Unita' centrale di crisi (UCC);
c) nei Gruppi operativi di esperti di cui all'articolo 43, paragrafo 2, lettera d), punto iii), del regolamento, (di seguito Gruppi).
4. La Direzione strategica permanente e' composta da:
a) il CVO con funzione di presidente o come suo delegato il direttore dell'ufficio di sanita' animale della competente Direzione generale del Ministero della salute;
b) il direttore della Direzione generale della sanita' animale e dei farmaci veterinari del Ministero della salute, ove diverso dal CVO;
c) la rete dei responsabili dei servizi veterinari regionali e delle Province autonome di Trento e di Bolzano;
d) il direttore del Centro di Referenza Nazionale per l'Epidemiologia Veterinaria, la Programmazione, l'Informazione e l'Analisi del Rischio;
e) un componente indicato dalla Federazione nazionale degli ordini dei veterinari italiani (FNOVI);
f) il direttore dell'Ufficio della Sanita' animale e gestione operativa del Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali e unita' centrale di crisi della Direzione generale della sanita' animale e dei farmaci veterinari del Ministero della salute.
5. La Direzione strategica si riunisce almeno una volta l'anno e comunque ogni qual volta uno dei componenti ne faccia motivata richiesta al CVO e assolve, tra l'altro, ai seguenti compiti:
a) definisce gli obiettivi e le strategie di prevenzione, controllo ed eradicazione delle malattie animali nell'intero territorio nazionale inclusa l'adozione dei programmi facoltativi di sorveglianza ed eradicazione;
b) definisce i piani di emergenza nazionali e gli eventuali manuali operativi, di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del regolamento e le tempistiche di redazione e degli aggiornamenti. Stabilisce altresi' i criteri del monitoraggio della implementazione del piano di emergenza nazionale sul territorio nazionale, i criteri per le strategie vaccinali e i criteri per la pianificazione degli esercizi di simulazione;
c) propone al direttore generale della sanita' animale e dei farmaci veterinari del Ministero della salute le misure di emergenza da adottare in conformita' agli articoli 257, 258, 260 e 262, del regolamento.
6. L'Unita' centrale di crisi (UCC) assicura il coordinamento della gestione degli interventi e delle misure sanitarie sull'intero territorio nazionale in caso di insorgenza di una malattia di categoria A o di una malattia emergente di cui all'articolo 6 del regolamento.
7. L'Unita' centrale di crisi (UCC) e' composta da:
a) il CVO, con funzioni di presidente o come suo delegato il direttore dell'Ufficio di sanita' animale della competente Direzione generale del Ministero della salute;
b) il direttore della Direzione generale della sanita' animale e dei farmaci veterinari del Ministero della salute, ove diverso dal CVO;
c) il direttore dell'Ufficio di sanita' animale della Direzione generale della sanita' animale e dei farmaci veterinari del Ministero della salute;
d) il direttore del Laboratorio nazionale di referenza per la malattia di volta in volta interessata;
e) il direttore del Centro di Referenza Nazionale per l'Epidemiologia Veterinaria, la Programmazione, l'Informazione e l'Analisi del Rischio;
f) il responsabile del servizio veterinario della regione o provincia autonoma il cui assessore alla salute e' il coordinatore della Commissione salute della Conferenza delle regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano;
g) il responsabile o i responsabili dei servizi veterinari delle regioni o Province autonome di Trento e di Bolzano interessate di volta in volta dalla malattia o dalla situazione di emergenza;
h) un rappresentante designato dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;
i) un rappresentante designato dal Ministero della transizione ecologica;
l) il Comandante dei Carabinieri per la tutela della salute;
m) un rappresentante della struttura organizzativa della Sanita' militare di cui all'articolo 188, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
8. La composizione dell'UCC puo' essere integrata di volta in volta, su indicazione del Presidente, con rappresentanti istituzionali, con esponenti di categoria o con esperti del mondo scientifico e accademico. Nel caso di adozione di misure di controllo supplementari di cui all'articolo 71 del regolamento, l'UCC e' integrata con uno o piu' rappresentanti delle associazioni di categoria interessate.
9. L'UCC e' convocata dal CVO direttamente o su richiesta motivata del responsabile dei servizi veterinari regionali della regione o della provincia autonoma il cui assessore alla salute e' il coordinatore della Commissione salute della Conferenza delle regioni e Province autonome e ha, tra l'altro, i seguenti compiti, fatto salvo quanto gia' previsto nei piani di emergenza:
a) individuazione delle misure di sanita' animale in fase di emergenza;
b) individuazione delle modalita' per l'acquisizione, lo stoccaggio e la distribuzione di sieri, vaccini, antigeni e reagenti;
c) coordinamento delle unita' di crisi territoriali;
d) definizione, in collaborazione con i laboratori ufficiali e i centri di referenza, dei flussi informativi necessari al controllo dell'emergenza.
10. L'UCC assicura il raccordo tecnico-operativo con le analoghe strutture a livello regionale (UCR) e locale (UCL).
11. I Gruppi di cui al comma 3, lettera c), sono composti da:
a) il direttore del Dipartimento di medicina veterinaria dell'Istituto Superiore di Sanita';
b) un rappresentante designato dalla Conferenza dei presidi delle facolta' di medicina veterinaria, esperto in malattie infettive degli animali;
c) il direttore del Centro di Referenza Nazionale per l'Epidemiologia Veterinaria, la Programmazione, l'Informazione e l'Analisi del Rischio dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise «G. Caporale»;
d) i direttori dei laboratori ufficiali, dei laboratori nazionali di riferimento e dei centri di referenza nazionale per le malattie infettive e diffusive degli animali, interessati di volta in volta dalla malattia o dalla situazione di emergenza;
e) un rappresentante dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) esperto in epidemiologia delle malattie trasmissibili degli animali;
f) da un dirigente veterinario della competente Direzione generale del Ministero della salute con funzione di coordinatore.
12. L'Ufficio di sanita' animale della Direzione generale della sanita' animale e dei farmaci veterinari del Ministero della salute svolge le funzioni di Direzione operativa del Centro nazionale e, anche sulla base delle direttive annuali del direttore della Direzione generale della sanita' animale e dei farmaci veterinari, predispone gli atti da sottoporre alla Direzione strategica, da' esecuzione alle decisioni e ai programmi adottati su proposta della stessa coordinando le attivita' e le misure sanitarie di sorveglianza, controllo ed eradicazione delle malattie animali. L'Ufficio di sanita' animale assicura supporto tecnico-amministrativo all'UCC e ai Gruppi ed effettua verifiche ispettive.
13. Ai componenti del Centro nazionale non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.

Note all'art. 5:
- L'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 1° ottobre
2005, n. 202 «Misure urgenti per la prevenzione
dell'influenza aviaria» convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 novembre 2005, n. 244, cosi' recita:
«Art. 1 (Prevenzione e lotta contro l'influenza
aviaria le malattie degli animali e le relative emergenze).
- 1. Ai fini del potenziamento e della razionalizzazione
degli strumenti di lotta contro l'influenza aviaria, le
malattie animali e le emergenze zoo-sanitarie, nonche' per
incrementare le attivita' di prevenzione, profilassi
internazionale e controllo sanitario esercitato dagli
uffici centrali e periferici del Ministero della salute, e'
istituito presso la Direzione generale della sanita'
veterinaria e degli alimenti del Ministero della salute, il
Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie
animali, di seguito denominato «Centro nazionale», che
definisce e programma gli obiettivi e le strategie di
controllo e di eradicazione delle malattie e svolge
mediante l'Unita' centrale di crisi, unica per tutte le
malattie animali e raccordo tecnico-operativo con le
analoghe strutture regionali e locali, compiti di
indirizzo, coordinamento e verifica ispettiva anche per le
finalita' di profilassi internazionale, avvalendosi
direttamente degli Istituti zooprofilattici sperimentali
con i loro Centri di referenza ed in particolare di quello
per l'influenza aviaria di Padova, del Centro di referenza
nazionale per l'epidemiologia, del Dipartimento di
veterinaria dell'Istituto superiore di sanita' in
collaborazione con le regioni e le province autonome,
nonche' delle Facolta' universitarie di medicina
veterinaria e degli organi della sanita' militare.
L'individuazione dettagliata delle funzioni e dei compiti
del Centro nazionale, unitamente alla sua composizione ed
alla organizzazione necessaria ad assicurarne il
funzionamento, e' effettuata con decreto del Ministro della
salute, nel limite massimo di spesa di 190.000 euro per
l'anno 2005 e di 5 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2006.
Omissis.».
- Per il regolamento (UE) 2016/429, si veda nelle note
alle premesse.
- Per l'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 11 febbraio 2014, n. 59, vedasi le note
all'art. 4.
- L'art. 188, comma 1, lettera a), del citato decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, cosi' dispone:
«Art. 188 (Organi centrali). - 1. Sono organi
centrali della Sanita' militare:
a) la struttura organizzativa della Sanita'
militare costituita nell'ambito dell'Area tecnico-operativa
del Ministero della difesa; (149)
b) il Collegio medico-legale; (151)
c) gli organi direttivi delle Forze armate di cui
all'articolo 191.».
 
Art. 6

Notifica e comunicazione delle malattie
alla autorita' competente

1. In attuazione dell'articolo 18, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento, l'operatore e le altre pertinenti persone fisiche e giuridiche notificano al servizio veterinario della azienda sanitaria locale competente per territorio:
a) immediatamente il sospetto della presenza di una delle malattie di categoria A o di malattia emergente di cui all'articolo 6 del regolamento;
b) tempestivamente, e comunque non oltre le dodici ore, il sospetto della presenza di una delle malattie elencate come definite ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del presente decreto, diverse da quelle di categoria A.
2. La notifica di cui al comma 1 deve contenere almeno le informazioni di cui all'allegato 1 che forma parte integrante del presente decreto ed e' effettuata tramite posta elettronica o posta certificata e, esclusivamente laddove tali modalita' non siano attivabili, attraverso notifica scritta consegnata a mano, e puo' essere anticipata a mezzo telefono. Il servizio veterinario dell'azienda sanitaria locale competente per territorio che riceve la notifica ne garantisce la tracciabilita'.
3. Il veterinario ufficiale della azienda sanitaria locale competente per territorio che riceve la notifica di cui al comma 1, verifica la fondatezza del caso sospetto ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del regolamento (UE) 2020/689, mette in atto tutte le misure per confermare o meno la presenza della malattia e provvede direttamente o per il tramite del Servizio veterinario regionale competente, a inserire nel Sistema Informativo Malattie Animali Nazionale (SIMAN) le informazioni riguardanti gli elementi di cui all'allegato 1, del presente decreto:
a) immediatamente in caso di sospetto di malattie di categoria A;
b) tempestivamente e comunque non oltre le 24 ore in caso di sospetto di malattie diverse da quelle di categoria A.
4. Nel caso in cui la malattia venga confermata ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/689, il veterinario ufficiale della azienda sanitaria locale competente per territorio inserisce, direttamente o per il tramite del Servizio veterinario regionale, le informazioni previste nel sistema SIMAN secondo le medesime tempistiche di cui al comma 3.
5. Fatto salvo il comma 1, l'operatore o altre pertinenti persone fisiche o giuridiche adempiono all'obbligo di notifica di cui all'articolo 18, paragrafo 1, lettera c), del regolamento, comunicando ad un veterinario almeno le informazioni di cui all'allegato 2 al presente decreto.
6. Il Ministero della salute, con decreto direttoriale, puo' definire modelli standardizzati per le notifiche delle informazioni di cui al presente articolo.
7. Le disposizioni di cui ai commi 1, lettera b), 2 e 6 del presente articolo si applicano anche nei casi di malattie trasmissibili disciplinate dal regolamento (CE) n. 999/2001, dal decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 191 di attuazione della direttiva 2003/99/CE e dal regolamento (CE) n. 2160/2003, ove non elencate.

Note all'art. 6:
- Per il regolamento (UE) 2016/429, si veda nelle note
alle premesse.
- Per il regolamento (UE) 2020/689, si veda nelle note
alle premesse
- Per il regolamento (CE) n. 999/2001, si veda nelle
note all'art. 1.
- Per il regolamento (CE) n. 2160/2003, si veda nelle
note all'art. 1.
- La direttiva 2003/99/CE, del Parlamento europeo e del
Consiglio sulle misure di sorveglianza delle zoonosi e
degli agenti zoonotici, recante modifica della decisione
90/424/CEE del Consiglio e che abroga la direttiva
92/117/CEE del Consiglio, e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale dell'Unione europea 12 dicembre 2003, n. L 325.
 
Art. 7

Notifiche e comunicazioni delle malattie
all'Unione europea

1. Il Ministero della salute e' responsabile della notifica immediata nonche' delle comunicazioni delle malattie alla Commissione europea e agli Stati membri secondo le modalita' previste agli articoli 19 e 20, del regolamento, come integrati dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/2002, nonche' all'Organizzazione internazionale delle epizoozie (OIE).
2. L'unita' territoriale minima di riferimento per le notifiche e comunicazioni alla Commissione europea di cui al comma 1 e' rappresentata dall'ambito territoriale provinciale.

Note all'art. 7:
- Per il regolamento (UE) 2016/429, si veda nelle note
alle premesse.
 
Art. 8
Delega di attivita' a medici veterinari non ufficiali da parte
dell'autorita' competente

1. In attuazione dell'articolo 14, del regolamento, le aziende sanitarie locali previa autorizzazione della regione o delle Province autonome di Trento e di Bolzano territorialmente competenti possono delegare a medici veterinari non ufficiali le seguenti attivita':
a) l'applicazione pratica di misure previste dai programmi di eradicazione di cui all'articolo 13, del presente decreto ivi compreso il supporto all'autorita' competente per l'attuazione dei suddetti programmi;
b) l'esecuzione della vaccinazione di emergenza in conformita' all'articolo 69, del regolamento;
d) il rilascio e la compilazione dei documenti di identificazione per gli animali da compagnia di cui all'articolo 247, lettera c), all'articolo 248, paragrafo 2, lettera c), del regolamento;
e) l'applicazione e l'utilizzo dei mezzi di identificazione di cui all'articolo 252, paragrafo 1, lettera a), punto ii), del regolamento.
2. Il Ministero della salute, con decreto direttoriale, in particolari situazioni di emergenza nazionale o di eccezionale criticita', su proposta della Direzione strategica del Centro nazionale puo' autorizzare le regioni e le Province autonome a delegare a medici veterinari non ufficiali le seguenti attivita':
a) campionamento e esecuzione di indagini e inchieste epidemiologiche nel contesto dell'articolo 54, dell'articolo 55, paragrafo 1, lettere da b) a g), e degli articoli 57, 73, 74, 79 e 80, del regolamento, nel caso di sospetta presenza di una malattia e della eventuale adozione degli atti di esecuzione o atti delegati adottati a norma dei citati articoli;
b) relative a misure di controllo delle malattie in caso di insorgenza di malattia, per quanto riguarda le attivita' elencate agli articoli 61, 65, paragrafo 1, lettere a), b), e), f), e i), 70, paragrafo 1, 79, 80, 81, paragrafo 1, lettere a) e b), e 82 del regolamento, e negli eventuali atti di esecuzione o atti delegati adottati a norma dei citati articoli.
3. Con accordo sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite, fermo restando l'equilibrio di bilancio, le procedure per l'attribuzione delle deleghe di cui ai commi 1 e 2 che devono rispettare almeno le condizioni di cui agli articoli da 28 a 33, del Regolamento (UE) 2017/625.
4. Il Ministro della salute con proprio decreto, puo' prevedere che persone fisiche, diverse dai medici veterinari, o persone giuridiche siano autorizzate dall'autorita' competente ad eseguire le attivita' di cui al comma 1, lettere a), b) e c) con l'esclusione di tutte le attivita' mediche riservate e rientranti nella competenza propria della professione del medico veterinario. In tal caso, a detti soggetti, si applicano le responsabilita' previste dall'articolo 12 del regolamento.

Note all'art. 8:
- Per il regolamento (UE) 2016/429, si veda nelle note
alle premesse.
- Per il regolamento (UE) 2017/625, si veda nelle note
alle premesse.
 
Art. 9

Laboratori di sanita' animale

1. I laboratori di sanita' animale di cui all'articolo 17 del regolamento, sono i laboratori ufficiali designati e i laboratori nazionali di riferimento per la sanita' e il benessere animale previsti, rispettivamente, agli articoli 9, comma 1, lettere a) e b), e 10 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27.
2. I laboratori di cui al comma 1, in attuazione dell'articolo 17, paragrafo 3, del regolamento, comunicano tempestivamente i risultati e le relazioni relative alle prove, analisi e diagnosi effettuate su campioni prelevati nell'ambito dei controlli ufficiali e delle altre attivita' ufficiali, alle aziende sanitarie locali territorialmente competenti.
3. Nel caso in cui i laboratori di cui al comma 1, rilevino un sospetto o conferma di una delle malattie emergenti ed elencate di categoria A e B, devono immediatamente darne comunicazione alla azienda sanitaria locale e alla regione o provincia autonoma territorialmente competente, nonche' al Ministero della salute.
4. Qualora il sospetto o la conferma riguardi una delle malattie di categoria C, D ed E, diverse da quelle di categoria A e B, i laboratori di cui al comma 1, ne danno comunicazione entro le ventiquattro ore, all'azienda sanitaria locale territorialmente competente.
5. Le comunicazioni di cui ai commi 3 e 4 sono assolte anche attraverso l'alimentazione del sistema informativo veterinario «Vetinfo.it» del Ministero della salute. Il Ministero della salute stabilisce le procedure operative per l'inserimento dei dati a sistema.

Note all'art. 9:
- Per il regolamento (UE) 2016/429, si veda nelle note
alle premesse.
- Gli articolo 9 e 10 del citato decreto legislativo 2
febbraio 2021, n. 27, cosi' dispongono:
«Art. 9 (Laboratori ufficiali). - 1. Ai sensi
dell'articolo 37 del Regolamento sono individuati, nei
settori di competenza del Ministero della salute di cui
all'articolo 2, comma 1, i seguenti laboratori ufficiali:
a) l'Istituto superiore di sanita' (ISS);
b) gli Istituti zooprofilattici sperimentali
(IIZZSS);
c) i Laboratori di sanita' pubblica delle unita'
sanitarie locali;
d) i Laboratori delle agenzie per la protezione
dell'ambiente (ARPA);
e) i Laboratori designati quali laboratori
nazionali di riferimento (LNR).
2. I Laboratori di cui al comma 1 operano in rete.
3. Il Ministero della salute, puo' designare come
laboratori ufficiali, anche altri laboratori all'uopo
individuati, che siano in possesso dei requisiti di cui
all'articolo 37, paragrafo 4 del Regolamento e che
opereranno in rete.
4. I laboratori di cui ai commi 1 e 3, effettuano
analisi, prove e diagnosi sui campioni prelevati durante i
controlli ufficiali e durante le altre attivita' ufficiali.
Partecipano alle prove comparative interlaboratorio
organizzate dai laboratori nazionali di riferimento e dai
laboratori di riferimento dell'Unione europea.
5. Le Autorita' competenti inviano i campioni ai
laboratori ufficiali insistenti nel territorio di propria
competenza. I laboratori ufficiali operano in rete per
garantire in ogni caso l'effettuazione delle analisi, prove
o diagnosi. I costi delle analisi, prove o diagnosi
effettuate avvalendosi di un altro laboratorio ufficiale
della rete dei laboratori ufficiali, sono a carico del
laboratorio richiedente e rientrano nel finanziamento del
Sistema sanitario regionale.
6. I laboratori ufficiali iscritti negli elenchi
regionali dei laboratori di autocontrollo, che, ai sensi
dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 30 giugno
1993, n. 270 e dell'articolo 9, comma 2, del decreto
legislativo 28 giugno 2012, n. 106, svolgono analisi, prove
e diagnosi per gli operatori dei settori di cui
all'articolo 2, comma 1 del presente decreto, devono
adottare misure specifiche atte a garantire l'imparzialita'
e l'assenza di conflitto di interessi nello svolgimento dei
compiti in qualita' di laboratorio ufficiale. Tali misure
devono essere rese note anche attraverso la pubblicazione
nella sezione trasparenza dei rispettivi siti web.
7. Le misure di cui al comma 6, devono assicurare che
le risorse umane, strutturali e finanziarie destinate alle
attivita' effettuate nell'ambito del controllo ufficiale
siano processualmente distinte da quelle utilizzate
nell'ambito dell'attivita' di autocontrollo, con centri di
responsabilita' differenti.
8. Il Ministero della salute, tenendo anche conto
della valutazione dell'organismo nazionale di
accreditamento, puo' pianificare con le Autorita' regionali
competenti gli audit dei laboratori ufficiali in
conformita' all'articolo 39 del Regolamento. Le Regioni e
le Province autonome possono procedere ad organizzare ed
eseguire autonomamente audit o altre attivita' di controllo
sui laboratori ufficiali insistenti sul territorio
regionale o della provincia autonoma di cui alle lettere c)
e d) del comma 1.
9. Il Ministero della salute puo' procedere ad audit
presso le strutture dei laboratori nazionali di riferimento
per verificare i requisiti richiesti dagli articoli 100 e
101 del Regolamento.
10. Il Ministero della salute, nell'ambito degli
audit effettuati ai sensi dei commi 8 e 9, verifica, tra
l'altro, le misure e le procedure adottate per le finalita'
di cui al comma 6.
11. La ricerca delle trichinelle, oltre che nei
laboratori di cui al comma 1, puo' essere effettuata anche
nei laboratori annessi agli stabilimenti di macellazione e
ai centri di lavorazione selvaggina designati
dall'Autorita' competente per l'esecuzione di tale ricerca.
Tali laboratori possono effettuare la ricerca delle
trichinelle anche per altri stabilimenti di macellazione e
per i centri di lavorazione selvaggina.
12. Ove ricorrano le condizioni stabilite
dall'articolo 40, paragrafo 1, lettera a) del Regolamento,
l'Autorita' competente puo' designare laboratori annessi
agli stabilimenti di macellazione e ai centri di
lavorazione selvaggina che non siano in possesso
dell'accreditamento.».
«Art. 10 (Laboratori nazionali di riferimento). - 1.
Per tutelare la salute pubblica e garantire la sicurezza
alimentare in base a quanto previsto dalla normativa
vigente, il Ministero della salute, quale Autorita'
competente, nei settori di cui all'articolo 2, comma 1 del
presente decreto, designa i laboratori nazionali di
riferimento (LNR) per alimenti, mangimi, sanita' animale e
formulati fitosanitari. Nell'individuazione di tali LNR per
ciascuno degli agenti patogeni e degli ambiti della
sicurezza alimentare ritenuti prioritari, si tiene conto
della presenza di eventuali Centri di referenza nazionale.
2. I laboratori nazionali di riferimento designati
dal Ministero della salute continuano a svolgere la loro
attivita' in conformita' alla normativa vigente. L'elenco
dei laboratori nazionali di riferimento e' aggiornato ogni
cinque anni e ogni anno gli stessi laboratori forniscono al
Ministero della salute una relazione sulle attivita'
svolte.
3. I laboratori ufficiali trasmettono al relativo
laboratorio nazionale di riferimento o al Centro di
referenza nazionale i ceppi di microrganismi patogeni
isolati nell'ambito del controllo ufficiale e delle altre
attivita' ufficiali o le sequenze dell'intero genoma. Le
stesse sequenze sono essere trasmesse anche al Centro di
referenza nazionale per le sequenze genomiche di
microrganismi patogeni.
4. Il Ministero della salute, in accordo con i
Laboratori Nazionali di riferimento o i Centri di referenza
nazionale, sulla base dell'evoluzione tecnico scientifica e
di particolari situazioni epidemiologiche, individua i
criteri con cui vengono selezionati gli isolati dei
microrganismi per i quali e' necessario effettuare il
sequenziamento genomico.
5. I laboratori ufficiali che isolano i microrganismi
di cui al precedente comma 4, sottopongono a sequenziamento
genomico completo i microrganismi isolati e provvedono a
inviare le relative sequenze e i relativi metadati al
laboratorio nazionale di riferimento e al Centro di
referenza nazionale per le sequenze genomiche di
microrganismi patogeni.».
 
Art. 10

Obblighi degli operatori e dei professionisti
degli animali

1. Con decreto del Ministro della salute, da adottarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentiti i centri di referenza nazionali nel settore veterinario e acquisito il parere in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le modalita' operative specifiche per specie e tipologia produttiva per l'applicazione delle misure di biosicurezza di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera b) e paragrafo 4, del regolamento.
2. In attuazione dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento, gli operatori e i professionisti degli animali sono tenuti ad acquisire le conoscenze di cui all'articolo 11, paragrafi 1 e 2 del regolamento, attraverso la partecipazione ad appositi programmi formativi. Il Ministro della salute con proprio decreto da adottarsi, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, definisce i contenuti e le modalita' di erogazione dei programmi formativi.
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Note all'art. 10:
- Per il regolamento (UE) 2016/429, si veda nelle note
alle premesse.
 
Art. 11

Obblighi di sorveglianza degli operatori
e visite di sanita' animale

1. Gli operatori tengono traccia delle informazioni e dei dati, inclusi gli esiti delle analisi di laboratorio, raccolti nell'ambito dell'attivita' di sorveglianza e delle visite di sanita' animale di cui agli articoli 24 e 25, del regolamento, inserendole, ove gia' disponibili le apposite funzionalita' informatiche, nel sistema informativo ClassyFarm.it di cui all'articolo 14, comma 2, per il tramite di veterinari incaricati debitamente formati per le specifiche funzionalita' e di veterinari aziendali riconosciuti ai sensi del decreto del Ministro della salute 7 dicembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del 5 febbraio 2018. Gli operatori e i loro delegati possono avere accesso alla visualizzazione di tali informazioni e dati esclusivamente agli allevamenti di cui sono responsabili, inseriti nel sistema informativo ClassyFarm.it.
2. L'operatore, ove lo ritenga necessario in funzione della propria organizzazione aziendale, puo' incaricare piu' di un veterinario incaricato o aziendale, definendo formalmente i compiti assegnati a ciascuno, informandone l'autorita' competente nel rispetto di quanto previsto dal decreto del Ministro della salute 7 dicembre 2017 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del 5 febbraio 2018.
3. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro della salute con proprio decreto, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, definisce:
a) le check list informatizzate per l'individuazione delle informazioni e dei dati di cui al comma 2 che devono essere inseriti nel sistema «ClassyFarm.it»;
b) le modalita' operative e le frequenze minime sulla base del rischio per l'esecuzione delle visite di sanita' animale di cui all'articolo 25, del regolamento;
c) gli strumenti, le modalita' e le procedure per l'inserimento delle informazioni di cui al presente articolo, incluso l'utilizzo degli esiti delle visite di sanita' animale e per la categorizzazione degli stabilimenti in base al rischio.
4. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, gli operatori nel caso in cui non siano ancora disponibili nel sistema «ClassyFarm.it», le apposite funzionalita' informatiche per la tipologia di stabilimento di cui sono responsabili, adempiono agli obblighi del presente articolo tenendo in modalita' elettronica o cartacea, per cinque anni, la documentazione riguardante almeno le informazioni di cui all'allegato 3 del presente decreto e gli esiti delle visite di sanita' animale; i medesimi operatori mettono a disposizione dell'autorita' competente tali informazioni e dati, su richiesta e comunque nell'ambito delle attivita' di controllo ufficiale.
5. Gli stabilimenti posti sotto la responsabilita' degli operatori di cui al comma 4 sono categorizzati esclusivamente sulla base delle informazioni e dei dati acquisiti dall'autorita' competente nell'ambito dello svolgimento dei controlli ufficiali e delle altre attivita' ufficiali o, comunque, presenti nel sistema informativo «Vetinfo.it».
6. Al fine di consentire alle autorita' competenti di acquisire dati e informazioni risultanti dalla somministrazione di ogni tipo di medicinale veterinario all'animale, confluiscono nell'applicativo REV (Ricetta Elettronica Veterinaria), istituito ai sensi dell'articolo 3 della legge 20 novembre 2017, n. 167, secondo le modalita' operative di cui al decreto del Ministro della salute 8 febbraio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 15 aprile 2019:
a) i dati relativi ai medicinali contenenti sostanze stupefacenti e psicotrope incluse nelle sezioni B, C, D ed E della tabella dei medicinali di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, incluse le richieste di cui all'articolo 42 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, per l'acquisto da parte dei medici veterinari di medicinali a base di sostanze stupefacenti o psicotrope compresi nella tabella dei medicinali, sezioni A, B e C;
b) i dati derivanti dalla somministrazione del medicinale veterinario presente nelle scorte, compresa l'indicazione relativa a specie e categoria dell'animale o dei gruppi di animali sottoposti a trattamento.
7. I dati relativi alla prescrizione e all'uso dei medicinali veterinari, dei mangimi medicati e dei prodotti intermedi per ogni animale o gruppo di animali sono automaticamente acquisiti nel sistema informativo previsto dal decreto del Ministro della salute 7 dicembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del 5 febbraio 2018.

Note all'art. 11:
- Per i riferimenti al decreto del Ministro della
salute 7 dicembre 2017, si veda nelle note alle premesse.
- L'art. 3 della legge 20 novembre 2017, n. 167
«Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge
europea 2017», cosi' dispone:
«Art. 3. (Disposizioni in materia di tracciabilita' dei
medicinali veterinari e dei mangimi medicati per il
conseguimento degli obiettivi delle direttive 2001/82/CE e
90/167/CEE). - 1. Al decreto legislativo 6 aprile 2006, n.
193, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 89, dopo il comma 2 sono aggiunti i
seguenti:
"2-bis. I produttori, i depositari, i grossisti, le
farmacie, le parafarmacie, i titolari delle autorizzazioni
alla vendita diretta e al dettaglio di medicinali
veterinari nonche' i Medici veterinari attraverso la
prescrizione del medicinale veterinario inseriscono nella
banca dati centrale finalizzata a monitorare le confezioni
dei medicinali all'interno del sistema distributivo,
istituita con decreto del Ministro della salute 15 luglio
2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 2 del 4
gennaio 2005, le seguenti informazioni, secondo le
modalita' definite con decreto del Ministro della salute:
a) l'inizio dell'attivita' di vendita, ogni sua
variazione intervenuta successivamente e la sua cessazione,
nonche' l'acquirente;
b) i dati concernenti la produzione e la
commercializzazione dei medicinali veterinari.
2-ter. La banca dati di cui al comma 2-bis e'
alimentata esclusivamente con i dati delle ricette
elettroniche. E' fatto obbligo al medico veterinario di
inserire i dati identificativi del titolare
dell'allevamento.
2-quater. L'attivita' di tenuta e di aggiornamento
della banca dati di cui al comma 2-bis e' svolta senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nell'ambito
delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili
a legislazione vigente";
b) all'articolo 118, dopo il comma 1 sono aggiunti i
seguenti:
"1-bis. In alternativa alla modalita' di redazione
in formato cartaceo secondo il modello di cui al comma 1,
la prescrizione dei medicinali veterinari, ove
obbligatoria, puo' essere redatta secondo il modello di
ricetta elettronica disponibile nella banca dati di cui
all'articolo 89, comma 2-bis. A decorrere dal 1° settembre
2018, la prescrizione dei medicinali veterinari e' redatta
esclusivamente secondo il predetto modello di ricetta
elettronica.
1-ter. Salvo che il fatto costituisca reato,
chiunque falsifichi o tenti di falsificare ricette
elettroniche e' soggetto alla sanzione amministrativa
pecuniaria di cui al comma 1 dell'articolo 108".
2. Dopo il comma 1 dell'articolo 8 del decreto
legislativo 3 marzo 1993, n. 90, e' inserito il seguente:
"1-bis. In alternativa alla modalita' di redazione in
formato cartaceo secondo il modello di cui al comma 1,
lettera a), la prescrizione dei mangimi medicati, ove
obbligatoria, puo' essere redatta secondo il modello di
ricetta elettronica disponibile nella banca dati di cui
all'articolo 89, comma 2-bis, del decreto legislativo 6
aprile 2006, n. 193. A decorrere dal 1° settembre 2018, la
prescrizione dei mangimi medicati e' redatta esclusivamente
secondo il predetto modello di ricetta elettronica".».
- Gli articoli 14 e 42 del decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, «Testo unico delle leggi
in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze
psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi
stati di tossicodipendenza» cosi' dispongono:
«Art. 14 (Criteri per la formazione delle tabelle). -
1. La inclusione delle sostanze stupefacenti o psicotrope
nelle tabelle di cui all'articolo 13 e' effettuata in base
ai seguenti criteri:
a) nella tabella I devono essere indicati:
1) l'oppio e i materiali da cui possono essere
ottenute le sostanze oppiacee naturali, estraibili dal
papavero sonnifero; gli alcaloidi ad azione
narcotico-analgesica da esso estraibili; le sostanze
ottenute per trasformazione chimica di quelle prima
indicate; le sostanze ottenibili per sintesi che siano
riconducibili, per struttura chimica o per effetti, a
quelle oppiacee precedentemente indicate; eventuali
intermedi per la loro sintesi;
2) le foglie di coca e gli alcaloidi ad azione
eccitante sul sistema nervoso centrale da queste
estraibili; le sostanze ad azione analoga ottenute per
trasformazione chimica degli alcaloidi sopra indicati
oppure per sintesi;
3) le sostanze di tipo amfetaminico ad azione
eccitante sul sistema nervoso centrale;
4) ogni altra sostanza che produca effetti sul
sistema nervoso centrale ed abbia capacita' di determinare
dipendenza fisica o psichica dello stesso ordine o di
ordine superiore a quelle precedentemente indicate;
5) gli indolici, siano essi derivati triptaminici
che lisergici, e i derivati feniletilamminici, che abbiano
effetti allucinogeni o che possano provocare distorsioni
sensoriali;
6) le sostanze ottenute per sintesi o semisintesi
che siano riconducibili per struttura chimica o per effetto
farmaco-tossicologico al tetraidrocannabinolo;
7) ogni altra pianta o sostanza naturale o
sintetica che possa provocare allucinazioni o gravi
distorsioni sensoriali e tutte le sostanze ottenute per
estrazione o per sintesi chimica che provocano la stessa
tipologia di effetti a carico del sistema nervoso centrale;
8) le preparazioni contenenti le sostanze di cui
alla presente lettera, in conformita' alle modalita'
indicate nella tabella dei medicinali di cui alla lettera
e);
b) nella tabella II devono essere indicati:
1) la cannabis e i prodotti da essa ottenuti;
2) le preparazioni contenenti le sostanze di cui
alla presente lettera, in conformita' alle modalita'
indicate nella tabella dei medicinali di cui alla lettera
e);
c) nella tabella III devono essere indicati:
1) i barbiturici che hanno notevole capacita' di
indurre dipendenza fisica o psichica o entrambe, nonche'
altre sostanze ad effetto ipnotico-sedativo ad essi
assimilabili. Sono pertanto esclusi i barbiturici a lunga
durata e di accertato effetto antiepilettico e i
barbiturici a breve durata di impiego quali anestetici
generali, sempre che tutte le dette sostanze non comportino
i pericoli di dipendenza innanzi indicati;
2) le preparazioni contenenti le sostanze di cui
alla presente lettera, in conformita' alle modalita'
indicate nella tabella dei medicinali di cui alla lettera
e);
d) nella tabella IV devono essere indicate:
1) le sostanze per le quali sono stati accertati
concreti pericoli di induzione di dipendenza fisica o
psichica di intensita' e gravita' minori di quelli prodotti
dalle sostanze elencate nelle tabelle I e III;
2) le preparazioni contenenti le sostanze di cui
alla presente lettera, in conformita' alle modalita'
indicate nella tabella dei medicinali di cui alla lettera
e);
e) nella tabella denominata "tabella dei medicinali"
e suddivisa in cinque sezioni, sono indicati i medicinali a
base di sostanze attive stupefacenti o psicotrope, ivi
incluse le sostanze attive ad uso farmaceutico, di corrente
impiego terapeutico ad uso umano o veterinario. Nella
sezione A della tabella dei medicinali sono indicati:
1) i medicinali contenenti le sostanze analgesiche
oppiacee naturali, di semisintesi e di sintesi;
2) i medicinali di cui all'allegato III -bis al
presente testo unico;
3) i medicinali contenenti sostanze di corrente
impiego terapeutico per le quali sono stati accertati
concreti pericoli di induzione di grave dipendenza fisica o
psichica;
4) i medicinali contenenti barbiturici che hanno
notevole capacita' di indurre dipendenza fisica o psichica
o entrambe, nonche' altre sostanze ad effetto
ipnotico-sedativo ad essi assimilabili;
f) nella sezione B della tabella dei medicinali sono
indicati:
1) i medicinali che contengono sostanze di corrente
impiego terapeutico per le quali sono stati accertati
concreti pericoli di induzione di dipendenza fisica o
psichica di intensita' e gravita' minori di quelli prodotti
dai medicinali elencati nella sezione A;
2) i medicinali contenenti barbiturici ad azione
antiepilettica e quelli contenenti barbiturici con breve
durata d'azione;
3) i medicinali contenenti le benzodiazepine, i
derivati pirazolopirimidinici ed i loro analoghi ad azione
ansiolitica o psicostimolante che possono dar luogo al
pericolo di abuso e generare farmacodipendenza;
g) nella sezione C della tabella dei medicinali sono
indicati:
1) i medicinali contenenti le sostanze elencate
nella tabella dei medicinali, sezione B, da sole o in
associazione con altre sostanze attive ad uso farmaceutico,
per i quali sono stati accertati concreti pericoli di
induzione di dipendenza fisica o psichica;
h) nella sezione D della tabella dei medicinali sono
indicati:
1) i medicinali contenenti le sostanze elencate
nella tabella dei medicinali, sezioni A o B, da sole o in
associazione con altre sostanze attive ad uso farmaceutico
quando per la loro composizione qualitativa e quantitativa
e per le modalita' del loro uso, presentano rischi di abuso
o farmacodipendenza di grado inferiore a quello dei
medicinali compresi nella tabella dei medicinali, sezioni A
e C, e pertanto non sono assoggettate alla disciplina delle
sostanze che entrano a far parte della loro composizione;
2) i medicinali ad uso parenterale a base di
benzodiazepine;
3) i medicinali per uso diverso da quello
iniettabile, i quali, in associazione con altre sostanze
attive ad uso farmaceutico non stupefacenti contengono
alcaloidi totali dell'oppio con equivalente ponderale in
morfina non superiore allo 0,05 per cento in peso espresso
come base anidra; i suddetti medicinali devono essere tali
da impedire praticamente il recupero dello stupefacente con
facili ed estemporanei procedimenti estrattivi;
3-bis) in considerazione delle prioritarie esigenze
terapeutiche nei confronti del dolore severo, composti
medicinali utilizzati in terapia del dolore elencati
nell'allegato III-bis, limitatamente alle forme
farmaceutiche diverse da quella parenterale;
i) nella sezione E della tabella dei medicinali sono
indicati:
1) i medicinali contenenti le sostanze elencate
nella tabella dei medicinali, sezioni A o B, da sole o in
associazione con altre sostanze attive ad uso farmaceutico,
quando per la loro composizione qualitativa e quantitativa
o per le modalita' del loro uso, possono dar luogo a
pericolo di abuso o generare farmacodipendenza di grado
inferiore a quello dei medicinali elencati nella tabella
dei medicinali, sezioni A, B, C o D.
2. Nelle tabelle di cui al comma 1 sono compresi, ai
fini della applicazione del presente testo unico, tutti gli
isomeri, gli esteri, gli eteri, ed i sali anche relativi
agli isomeri, esteri ed eteri, nonche' gli stereoisomeri
nei casi in cui possono essere prodotti, relativi alle
sostanze incluse nelle tabelle I, II, III e IV, e ai
medicinali inclusi nella tabella dei medicinali, salvo sia
fatta espressa eccezione.
3. Le sostanze incluse nelle tabelle sono indicate con
la denominazione comune internazionale, il nome chimico, la
denominazione comune italiana o l'acronimo, se esiste. E',
tuttavia, ritenuto sufficiente, ai fini della applicazione
del presente testo unico, che nelle tabelle la sostanza sia
indicata con almeno una delle denominazioni sopra indicate,
purche' idonea ad identificarla.
4. Le sostanze e le piante di cui al comma 1, lettere
a) e b), sono soggette alla disciplina del presente testo
unico anche ove si presentino sotto ogni forma di prodotto,
miscuglio o miscela.
[5. La tabella I contiene, nella sezione B, le sostanze
gia' tabellarmente classificate a decorrere dal 27 febbraio
2006.]
6. La tabella dei medicinali indica la classificazione
ai fini della fornitura. Sono comunque fatte salve le
condizioni stabilite dall'Agenzia italiana del farmaco
all'atto del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in
commercio, nonche' le limitazioni e i divieti stabiliti dal
Ministero della salute per esigenze di salute pubblica.».
«Art. 42 (Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 42 -
legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 10, comma 1) Acquisto di
medicinali a base di sostanze stupefacenti e di sostanze
psicotrope da parte di medici chirurghi). - 1. I medici
chirurghi ed i medici veterinari, i direttori sanitari o
responsabili di ospedali, case di cura in genere, prive
dell'unita' operativa di farmacia, e titolari di gabinetto
per l'esercizio delle professioni sanitarie qualora, per le
normali esigenze terapeutiche, si determini la necessita'
di approvvigionarsi di medicinali a base di sostanze
stupefacenti o psicotrope compresi nella tabella dei
medicinali, sezioni A, B e C, di cui all'articolo 14,
devono farne richiesta scritta in triplice copia alla
farmacia o al grossista di medicinali. La prima delle
predette copie rimane per documentazione al richiedente; le
altre due devono essere rimesse alla farmacia o alla ditta
all'ingrosso; queste ultime ne trattengono una per il
proprio discarico e trasmettono l'altra all'azienda
sanitaria locale a cui fanno riferimento.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, l'acquisto dei
predetti medicinali in misura eccedente in modo
apprezzabile quelle occorrenti per le normali necessita' e'
punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 100 ad euro 500.
3. I direttori sanitari ed i titolari di gabinetto di
cui al comma 1 debbono tenere un registro di carico e
scarico dei medicinali acquistati, nel quale devono
specificare l'impiego dei medicinali stessi.
4. Detto registro deve essere vidimato e firmato in
ciascuna pagina dall'autorita' sanitaria locale.».
 
Art. 12

Sorveglianza dell'autorita' competente

1. In attuazione degli articoli 26 e 27, del regolamento, e tenuto conto di quanto previsto dagli articoli 3, 4, 5 e 6, del regolamento (UE) 2020/689, il Ministero della salute, con decreto direttoriale, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, puo' individuare modalita' uniformi per l'organizzazione e l'attuazione della sorveglianza finalizzata alla tempestiva rilevazione delle malattie di cui all'articolo 5 del regolamento, e delle malattie emergenti.
2. Per la finalita' di cui al comma 1, il Ministero della salute, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano tengono conto:
a) degli esiti dei controlli ufficiali e delle altre attivita' ufficiali di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) 2017/625, nei settori di cui all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2020/689;
b) dei dati e delle informazioni della sorveglianza condotta dagli operatori in conformita' all'articolo 11, comma 1;
c) dei dati e delle informazioni ottenute attraverso le visite di sanita' animale di cui all'articolo 11, comma 1.

Note all'art. 12:
- Per il regolamento (UE) 2016/429, si veda nelle note
alle premesse.
- Per il regolamento delegato (UE) 2020/689, si veda
nelle note alle premesse.
- Per il regolamento (UE) 2017/625, si veda nelle note
alle premesse.
 
Art. 13

Programmi di eradicazione
e sorveglianza delle malattie

1. Al fine di assicurare un livello uniforme di tutela della salute animale, il Ministero della salute:
a) stabilisce, sentite le regioni e le province autonome interessate, i programmi nazionali obbligatori di eradicazione di cui all'articolo 31, paragrafo 1, del regolamento, per le malattie di categoria B per le quali il territorio nazionale non sia indenne interamente o in specifiche zone o compartimenti;
b) stabilisce, previo parere positivo favorevole delle regioni e province autonome interessate, i programmi nazionali facoltativi di eradicazione di cui all'articolo 31, paragrafo 2, del regolamento, definiti ai sensi dell'articolo 5 del presente decreto, per le malattie di categoria C per le quali il territorio nazionale non sia indenne interamente o in specifiche zone o compartimenti;
c) presenta alla Commissione europea le domande per l'approvazione dei programmi di cui alle lettere a) e b), e le relative relazioni secondo quanto previsto dagli articoli 33 e 34, del regolamento, come integrati dal regolamento (UE) 2020/2002;
d) adotta, con decreto del Ministro della salute, i programmi di cui alle lettere a) e b), approvati dalla Commissione europea;
2. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano per il tramite degli applicativi dedicati del sistema informativo veterinario «Vetinfo.it», forniscono al Ministero della salute le informazioni di cui all'articolo 33, del regolamento, come integrato dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/2002, ai fini della presentazione delle domande e delle relazioni di cui al comma 1, lettera c).
3. L'attuazione dei programmi di eradicazione di cui al presente articolo e' demandata alle aziende sanitarie locali territorialmente competenti che applicano le misure di cui al regolamento (UE) 2020/689.
4. La concessione delle deroghe di cui agli articoli 23, 29, 53, 57 e 61 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/689, e' demandata all'azienda sanitaria locale territorialmente competente sullo stabilimento in cui sono detenuti gli animali, previo nulla osta dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente sullo stabilimento di destinazione in caso di movimentazioni. Le deroghe concesse sono inserite nel sistema «Vetinfo.it» dall'azienda sanitaria locale territorialmente competente che le ha concesse.
5. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 20, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2020/689, il Ministro della salute, con proprio decreto, sentite le regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, stabilisce i criteri per definire i regimi di prove e il periodo di tempo massimo durante il quale lo status di indenne da malattia puo' essere sospeso in caso di violazione delle condizioni di cui al paragrafo 2, del medesimo articolo 20, del regolamento (UE) 2020/689.
6. Il Ministro della salute, con proprio decreto previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, adotta i programmi di sorveglianza predisposti ai sensi dell'articolo 28, del regolamento, secondo quanto previsto dagli articoli 3, 4, 5, 6, 7 e 10, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/689, e presenta gli stessi alla Commissione europea provvedendo a fornire almeno le informazioni di cui all'articolo 11, del medesimo regolamento (UE) 2020/689, e adempie agli obblighi informativi verso la Commissione europea e gli altri stati membri secondo quanto previsto dall'articolo 28, paragrafo 3, del regolamento e del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2002.
7. Il Ministro della salute, con proprio decreto, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, puo' adottare piani nazionali di sorveglianza per le malattie elencate di categoria D ed E di cui all'articolo 2, comma 1, lettere e) e f), definiti nell'ambito del Centro nazionale.
8. Le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano possono adottare piani regionali di sorveglianza per le malattie elencate di categoria B, C e D, previa approvazione del Ministero della salute, nell'ambito delle priorita' stabilite dall'articolo 5, comma 5.
9. Le aziende sanitarie locali territorialmente competenti attuano i programmi di sorveglianza di cui al comma 7.
10. Gli operatori responsabili degli stabilimenti la cui popolazione animale e' interessata da un programma di eradicazione di cui al comma 1, lettere a) e b), sono tenuti a rispettare le prescrizioni contenute nei suddetti programmi e a fornire la necessaria collaborazione all'autorita' competente nell'attuazione degli stessi.
11. Gli operatori responsabili degli stabilimenti, la cui popolazione animale e' interessata da un programma di sorveglianza di cui ai commi 6, 7 e 8, sono tenuti a rispettare le misure ivi contenute e a fornire la necessaria collaborazione all'autorita' competente nell'attuazione del programma medesimo.

Note all'art. 13:
- Per il regolamento (UE) 2016/429, si veda nelle note
alle premesse.
- Per il regolamento delegato (UE) 2020/689, si veda
nelle note alle premesse.
 
Art. 14

Sistemi informativi veterinari

1. Il sistema informativo veterinario «Vetinfo.it» del Ministero della salute, gestito dal Centro Servizi Nazionale istituito presso l'Istituto zooprofilattico sperimentale (IZS) Abruzzo e Molise, al fine di garantire il flusso informativo in materia di sanita' animale verso l'Unione europea e gli organismi internazionali e l'organizzazione della sorveglianza di cui agli articoli 26, 27 e 28 del regolamento, come integrati dagli articoli 3, 4, 5, 6 e 7, del regolamento (UE) 2020/689, assicura la raccolta delle informazioni concernenti:
a) la registrazione e il riconoscimento degli stabilimenti e dei trasportatori, i movimenti e la tracciabilita' degli animali, del materiale germinale e dei prodotti di origine animale e degli animali da compagnia;
b) l'uso dei medicinali veterinari;
c) gli esiti dei controlli ufficiali e delle altre attivita' ufficiali.
2. E' istituito il Sistema informativo del Ministero della salute «ClassyFarm.it», gestito dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia ed Emilia Romagna (IZSLER) e integrato nel portale «www.vetinfo.it» di cui al comma 1, quale strumento a disposizione delle Autorita' competenti per la categorizzazione degli allevamenti in base al rischio tramite la raccolta delle informazioni inerenti l'attivita' di autocontrollo e l'attivita' di sorveglianza svolta dagli operatori ai sensi degli articoli 24 e 25 del regolamento, e l'elaborazione delle stesse informazioni unitamente a quelle citate al comma 1. L'IZSLER garantisce, attraverso l'adeguamento del proprio sistema informatico, delle strutture e del personale, senza oneri a carico del Ministero della salute, il pieno funzionamento del sistema «ClassyFarm.it».
3. Con decreto direttoriale del Ministero della salute, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite le modalita' tecniche e operative per assicurare l'alimentazione dei sistemi informativi di cui ai commi 1 e 2, e la condivisione delle informazioni a livello regionale, locale e centrale anche al fine di ottimizzare le risorse, evitare la duplicazione e la difformita' dei dati e garantire il loro tempestivo aggiornamento.

Note all'art. 14:
- Per il regolamento (UE) 2016/429, si veda nelle note
alle premesse.
 
Art. 15
Deroga per quanto riguarda la concessione dello status di indenne da
malattia agli stabilimenti

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 19 del regolamento delegato (UE) 2020/689, il Ministero della salute, con decreto direttoriale, individua la tipologia e le modalita' di controllo degli stabilimenti i cui operatori non sono soggetti ai controlli previsti per il conseguimento e il mantenimento dello status di indenne da malattia previsti all'articolo 18, paragrafo 1, lettere a) e b), del medesimo regolamento delegato (UE) 2020/689.

Note all'art. 15:
- Per il regolamento delegato (UE) 2020/689, si veda
nelle note alle premesse.
 
Art. 16

Status di indenne da malattia

1. In attuazione dell'articolo 36 del regolamento, il Ministero della salute anche su istanza delle regioni e province autonome e con il supporto dei centri di referenza nazionali, puo' chiedere alla Commissione europea il riconoscimento dello status di indenne da malattia per una o piu' malattie elencate di categoria B e C, per una o piu' delle pertinenti specie animali, per tutto il suo territorio o per una o piu' zone.
2. Il Ministero della salute, su istanza delle regioni, delle Province autonome di Trento e di Bolzano o delle aziende sanitarie locali territorialmente competenti, puo' assicurare l'attuazione della deroga di cui all'articolo 83 del regolamento delegato (UE) 2020/689.
3. In attuazione dell'articolo 37 del regolamento, il Ministero della salute, anche su istanza delle regioni e province autonome e con il supporto dei centri di referenza nazionali, puo' chiedere alla Commissione europea il riconoscimento dello status di indenne da malattia di determinati compartimenti per le malattie di categoria A, B e C.
4. Per le finalita' di cui ai commi 1 e 3, le regioni e le province autonome territorialmente competenti, inviano al Ministero della salute i dati comprovanti che le condizioni previste, rispettivamente all'articolo 36 e all'articolo 37, del regolamento, sono soddisfatte.
5. In attuazione dell'articolo 199 del regolamento, i salmonidi e tutte le altre specie sensibili alla necrosi ematopoietica infettiva e alla setticemia emorragica virale di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882, possono essere immessi nelle acque libere a scopo di ripopolamento o pesca sportiva solo se provengono da una zona o compartimento dichiarati indenni da tali malattie in conformita' a quanto previsto all'articolo 71 del regolamento delegato (UE) 2020/689.

Note all'art. 16:
- Per il regolamento (UE) 2016/429, si veda nelle note
alle premesse.
- Per il regolamento delegato (UE) 2020/689, si veda
nelle note alle premesse.
- Per il regolamento (CE) 3 dicembre 2018, n.
2018/1882/UE, si veda nelle note alle premesse.
 
Art. 17

Piani di emergenza ed esercizi di simulazione

1. In attuazione dell'articolo 43 del regolamento, il Ministro della salute, con proprio decreto previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, adotta i piani di emergenza e gli eventuali manuali operativi definiti ai sensi dell'articolo 5, comma 5, lettera b).
2. I piani e i manuali operativi di cui al comma 1 sono redatti di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro della difesa per gli eventuali aspetti di rispettiva competenza.
3. In attuazione dell'articolo 45 del regolamento, il Ministero della salute, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, elabora un programma di esercizi di simulazione, di durata quinquennale, per la verifica dell'efficacia delle misure adottate nei Piani di cui al comma 1 a livello nazionale, regionale o provinciale e locale.

Note all'art. 17:
- Per il regolamento (UE) 2016/429, si veda nelle note
alle premesse.
 
Art. 18
Misure di controllo delle malattie in caso di sospetto di malattia di
categoria A o malattia emergente

1. Fatto salvo l'obbligo di notifica di cui all'articolo 6, in attuazione dell'articolo 53 del regolamento, in caso di sospetto di una malattia di categoria A o di una malattia emergente di cui all'articolo 6 del regolamento, gli operatori e le altre pertinenti persone fisiche o giuridiche adottano tutte le misure di controllo, previste rispettivamente, all'articolo 5 per gli animali detenuti terrestri e all'articolo 70 per gli animali detenuti acquatici del regolamento (UE) 2020/687, fino a quando l'azienda sanitaria locale, territorialmente competente, non esclude la presenza della malattia.
2. La azienda sanitaria locale territorialmente competente sulla base del relativo Piano di emergenza di cui all'articolo 17 svolge le attivita' e adotta le misure preliminari di controllo di cui agli articoli da 54 a 56 del regolamento come integrato, rispettivamente, dagli articoli 6, 7, 8, 9 e 10 per gli animali detenuti terrestri e dagli articoli da 71 a 76 per gli animali detenuti acquatici del regolamento (UE) 2020/687, informandone immediatamente il responsabile dei servizi veterinari della regione o provincia autonoma territorialmente competente.
3. Il responsabile dei servizi veterinari regionali e delle Province autonome di Trento e di Bolzano in attesa degli esiti dell'indagine di cui all'articolo 54 del regolamento, come integrato dagli articoli 6 e 71 del regolamento delegato (UE) 2020/687, informa immediatamente il CVO presso il Ministero della salute con le modalita' previste dal Piano di emergenza.
4. Gli operatori e le altre pertinenti persone fisiche o giuridiche sono tenuti a rispettare le specifiche misure di cui al comma 2.
5. La azienda sanitaria locale territorialmente competente continua ad applicare le misure di cui al comma 2 fino a quando la presenza della malattia di categoria A o della malattia emergente non sia esclusa o confermata ai sensi dell'articolo 58 del regolamento.
6. Ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 5, del regolamento, in caso di malattia emergente gli operatori sono soggetti agli obblighi di cui al presente articolo solo ove la Commissione abbia emanato un apposito atto esecutivo o la malattia emergente sia contemplata in uno specifico Piano di emergenza di cui all'articolo 17.

Note all'art. 18:
- Per il regolamento (UE) 2016/429, si veda nelle note
alle premesse.
- Per il regolamento (CE) 17 dicembre 2019, n.
2020/687/UE, si veda nelle note alle premesse.
 
Art. 19
Misure di controllo delle malattie in caso di conferma di malattia di
categoria A in animali detenuti terrestri e acquatici

1. A seguito di conferma di un focolaio di una malattia di categoria A, ai sensi dell'articolo 58 del regolamento, come integrato rispettivamente dall'articolo 11 per gli animali detenuti terrestri e dall'articolo 77 per gli animali detenuti acquatici del regolamento (UE) 2020/687, l'azienda sanitaria locale territorialmente competente:
a) informa immediatamente il responsabile dei Servizi veterinari della regione o della Provincia autonoma di Trento e di Bolzano, che a sua volta ne da' comunicazione al Ministero della salute nella persona del CVO;
b) conduce immediatamente l'indagine epidemiologica di cui all'articolo 57 del regolamento, avvalendosi, ove presente, dell'Osservatorio Epidemiologico Veterinario regionale sulla base delle indicazioni di cui al relativo Piano di emergenza adottato dal Centro nazionale;
c) procede immediatamente mettendo in atto le azioni di cui all'articolo 60 del regolamento, inclusa l'attuazione del piano di emergenza di cui all'articolo 17;
d) adotta le misure previste all'articolo 61, paragrafo 1, con esclusione di quelle previste dalla lettera d), e agli articoli 62, 64, 65 e 69 del regolamento, sulla base dei criteri ivi previsti, come integrati rispettivamente, dagli articoli da 12 a 67 del regolamento, per gli animali detenuti terrestri e dagli articoli da 78 a 101 per gli animali detenuti acquatici del regolamento delegato (UE) 2020/687;
e) dopo aver attuato quanto previsto dalle lettere b), c) e d), informa dell'attivita' svolta il responsabile dei servizi veterinari della regione o della Provincia autonoma di Trento e di Bolzano che a sua volta ne da' comunicazione al Ministero della salute nella persona del CVO.
2. Il Ministero della salute avvalendosi dell'Unita' di Crisi di cui all'articolo 5, comma 6, valuta l'eventuale adozione delle misure di cui all'articolo 61, paragrafo 1, lettera d), e di quelle supplementari di controllo di cui all'articolo 71 del regolamento.
3. L'azienda sanitaria locale territorialmente competente applica le misure di cui al presente articolo fino a che non si verificano le condizioni di cui all'articolo 68, paragrafo 1, del regolamento.
4. Qualora siano coinvolti territori appartenenti a piu' aziende sanitarie locali o a piu' regioni, le aziende sanitarie locali competenti adottano i provvedimenti per l'applicazione delle misure di cui al presente articolo come individuate nell'ambito delle Unita' di crisi attivate a livello regionale e centrale.
5. Gli operatori e le altre pertinenti persone fisiche o giuridiche sono tenuti a rispettare le specifiche misure di cui al presente articolo e a cooperare con l'azienda sanitaria locale per la efficace attuazione delle stesse.
6. In caso di applicazione di una o piu' delle misure di cui all'articolo 61, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento, l'azienda sanitaria locale territorialmente competente, al fine della corresponsione dell'indennita' previste dalla legge 2 giugno 1988, n. 218, con provvedimento separato, stabilisce l'ammontare complessivo delle indennita' da corrispondere secondo i criteri stabiliti con il decreto del Ministro della sanita' 20 luglio 1989, n. 298, detraendo eventualmente il ricavo della vendita delle carni, degli altri prodotti e dei mangimi. I provvedimenti dell'azienda sanitaria locale sono definitivi e sono trasmessi alla regione interessata che provvede a liquidare le indennita' ai sensi dell'articolo 3 della citata legge n. 218 del 1988 e ne informa il Ministero della salute.
7. Il provvedimento con cui l'azienda sanitaria locale territorialmente competente dispone l'adozione delle misure di cui all'articolo 61, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2016/429, e' trasmesso con la relativa documentazione alla regione competente per territorio che provvede direttamente a liquidare a favore degli aventi diritto le indennita' ad essi riconosciute ai sensi dell'articolo 4, della legge n. 218 del 1988. Le indennita' di cui all'articolo 4 della legge n. 218 del 1988, saranno corrisposte sulla base del provvedimento dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente relativo all'abbattimento e, se del caso, alla distruzione degli animali, nel quale e' comprovata la piena esecuzione del decreto di abbattimento e l'eventuale distruzione degli animali e che gli operatori responsabili degli animali abbattuti hanno rispettato le disposizioni relative all'obbligo di denuncia della malattia.

Note all'art. 19:
- Per il regolamento (UE) 2016/429, si veda nelle note
alle premesse.
- Per il regolamento (CE) 17 dicembre 2019, n.
2020/687/UE, si veda nelle note alle premesse.
- Il decreto del Ministro della salute 20 luglio 1989,
n. 298, recante «Regolamento per la determinazione dei
criteri per il calcolo del valore di mercato degli animali
abbattuti ai sensi della legge 2 giugno 1988, n. 218,
recante misure per la lotta contro l'afta epizootica ed
altre malattie epizootiche degli animali», e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 25 agosto 1989, n. 198.
- Gli articoli 3 e 4 della legge 2 giugno 1988, n. 218,
recante «Misure per la lotta contro l'afta epizootica ed
altre malattie epizootiche degli animali», pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 21 giugno 1988, n. 144, cosi' recitano:
«Art. 3. - 1. Le indennita' di cui all'articolo 2
gravano sulla quota a destinazione vincolata del Fondo
sanitario nazionale, per la parte afferente alla profilassi
delle malattie infettive e diffusive degli animali.
2. Per tali indennita' il Ministro del tesoro, in
deroga alle procedure previste dalla legge 23 dicembre
1978, n. 833, assegna direttamente alle regioni, su
proposta del Ministro della sanita', le somme destinate al
pagamento delle indennita' di abbattimento in relazione
agli abbattimenti effettuati o preventivati dalle regioni
interessate.
3. Le regioni provvedono direttamente, entro sessanta
giorni dall'abbattimento, a liquidare agli allevatori le
indennita' ad essi spettanti. A decorrere dalla scadenza
del predetto termine sono dovuti gli interessi legali.».
«Art. 4. - 1. Ai fini dell'applicazione delle norme
di cui all'articolo 2, comma 2, la regione stabilisce
tempestivamente le modalita' ed i tempi di abbattimento,
tenuto conto della consistenza numerica degli allevamenti,
del sistema di allevamento e della situazione epizoologica,
in conformita' alle direttive impartite dal Ministro della
sanita'.
2. Il sindaco adotta l'ordinanza di abbattimento e,
se del caso, di distruzione degli animali nelle ipotesi di
cui all'articolo 2, commi 1, 2 e 3, ed informa in ogni caso
il Ministero della sanita' e la regione. Con separato
provvedimento stabilisce l'ammontare complessivo delle
indennita' da corrispondere al proprietario interessato in
ragione del numero degli animali abbattuti e della misura
dell'indennita' calcolata per ciascun animale, detraendo
eventualmente il ricavo della vendita delle carni, dei
prodotti e degli avanzi, in conformita' all'articolo 2,
comma 3. I provvedimenti del sindaco sono definitivi e sono
trasmessi alla regione.».
 
Art. 20
Misure di controllo delle malattie in caso di sospetto e conferma di
malattia di categoria B e C in animali terrestri e acquatici

1. Fatto salvo l'obbligo di notifica di cui all'articolo 6, in attuazione dell'articolo 72 del regolamento, in caso di sospetto di una malattia di categoria B, gli operatori e le altre pertinenti persone fisiche o giuridiche adottano tutte le misure di controllo di cui all'articolo 74, paragrafo 1, lettera a), del regolamento, fino a quando l'azienda sanitaria locale territorialmente competente non esclude la presenza della malattia.
2. Fatto salvo l'obbligo di notifica di cui all'articolo 6, in attuazione dell'articolo 76 del regolamento, in caso di sospetto di una malattia di categoria C in parti, zone o compartimenti soggetti ad un piano di eradicazione facoltativo, gli operatori e le altre pertinenti persone fisiche o giuridiche adottano tutte le misure di controllo di cui all'articolo 74, paragrafo 1, lettera a), del regolamento, fino a quando l'azienda sanitaria locale territorialmente competente non esclude la presenza della malattia.
3. L'azienda sanitaria locale territorialmente competente, adotta le misure preliminari di controllo di cui agli articoli 74 e 75, per le malattie di categoria B e all'articolo 76 per le malattie di categoria C, del regolamento come integrate, rispettivamente, dall'articolo 68 per gli animali detenuti terrestri e dall'articolo 110 per gli animali detenuti acquatici del regolamento (UE) 2020/687 e ne da' comunicazione al CVO della regione o della Provincia autonoma di Trento e di Bolzano competente.
4. In caso di conferma di malattia ai sensi dell'articolo 77 del regolamento, l'azienda sanitaria locale territorialmente competente, sentita la regione o provincia autonoma di appartenenza adotta le misure di controllo di cui agli articoli 79 e 80 del regolamento, come integrate, rispettivamente, dall'articolo 69, per gli animali detenuti terrestri e dall'articolo 111 per gli animali detenuti acquatici, del regolamento (UE) 2020/687.
5. Qualora il sospetto o la conferma coinvolgano animali detenuti in piu' regioni e province autonome i relativi responsabili dei servizi veterinari regionali e delle Province autonome di Trento e Bolzano si coordinano e se, sulla base della valutazione del rischio, ritengano necessario un coordinamento a livello centrale informano il CVO che, se ritiene, convoca l'UCC.
6. Gli operatori e le altre pertinenti persone fisiche o giuridiche sono tenuti a rispettare le specifiche misure di cui ai commi 1 e 2 e a collaborare con l'autorita' competente per l'attuazione delle stesse.
7. Ad esclusione dei casi di brucellosi e tubercolosi e leucosi bovina enzootica, in caso di applicazione di una o piu' delle misure di cui all'articolo 61, comma 1, lettere b) e c), del regolamento, al fine della corresponsione dell'indennita' di cui alla legge 2 giugno 1988, n. 218, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 19, comma 6.

Note all'art. 20:
- Per il regolamento (UE) 2016/429, si veda nelle note
alle premesse.
- Per il regolamento (CE) 17 dicembre 2019, n.
2020/687/UE, si veda nelle note alle premesse.
- La legge 2 giugno 1988, n. 218, recante «Misure per
la lotta contro l'afta epizootica ed altre malattie
epizootiche degli animali», e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 21 giugno 1988, n. 144.
 
Art. 21
Deroghe alle norme per la prevenzione e controllo delle malattie di
Categoria A negli animali terrestri e acquatici

1. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano territorialmente competenti, con riferimento all'applicazione delle misure di prevenzione e controllo delle malattie di categoria A degli animali detenuti terrestri e acquatici previste dal regolamento (UE) 2020/687, possono concedere le deroghe di seguito elencate, informando tempestivamente il Ministero della salute:
a) deroga all'applicazione delle misure di controllo delle malattie in caso di conferma ufficiale della presenza di una malattia di categoria A previste dagli articoli 13 e 16 per gli animali detenuti terrestri e ai sensi dell'articolo 79 per gli animali detenuti acquatici;
b) deroga all'applicazione delle misure di controllo per le malattie di categoria A in zone soggette a restrizioni di cui all'articolo 23 per gli animali detenuti terrestri e all'articolo 85, paragrafo 4, per gli animali detenuti acquatici;
c) deroga all'applicazione delle misure di controllo per le malattie di categoria A nelle zone di protezione di cui agli articoli da 28 a 37 per gli animali detenuti terrestri e agli articoli da 90 a 93 per gli animali detenuti acquatici;
d) deroga all'applicazione delle misure di controllo per le malattie di categoria A nelle zone di sorveglianza di cui agli articoli da 43 a 53 per gli animali detenuti terrestri e 99, paragrafo 4, per gli animali detenuti acquatici;
e) deroga applicabile nella zona soggetta a restrizioni in caso di ulteriori focolai di malattia di categoria A di animali detenuti terrestri di cui all'articolo 56;
f) deroga alla prescrizione di cui all'articolo 55, paragrafo 1, lettera b) prevista all'articolo 58.
2. Fatto salvo quanto previsto al comma 1, nell'ambito dell'UCC, sulla base della valutazione della situazione epidemiologica, il Ministero della salute puo' disporre con decreto direttoriale di non concedere una o piu' deroghe previste dal presente articolo o di individuare condizioni ulteriori per la loro concessione.
3. La verifica di tutte le condizioni per l'applicabilita' delle deroghe di cui al presente articolo e' di competenza delle aziende sanitarie locali territorialmente competenti.

Note all'art. 21:
- Per il regolamento (CE) 17 dicembre 2019, n.
2020/687/UE, si veda nelle note alle premesse.
 
Art. 22

Autorita' competenti per la concessione
di determinate deroghe

1. Il Ministero della salute e' l'autorita' competente a concedere le deroghe previste dai seguenti articoli del regolamento:
a) articolo 138, concernente i movimenti a fini scientifici di animali detenuti;
b) articolo 139, concernente le introduzioni degli animali terrestri per l'uso ricreativo, per gli eventi sportivi e culturali, per il lavoro in prossimita' delle frontiere e per il pascolo;
c) articolo 165, concernente i movimenti di materiale germinale a fini scientifici;
d) articolo 198, concernente deroghe agli obblighi degli operatori per quanto riguarda i movimenti di animali di acquacoltura tra Stati Membri, zone o compartimenti sottoposti a un programma di eradicazione;
e) articolo 199, concernente misure degli Stati membri relativamente al rilascio in natura di animali acquatici;
f) articolo 204, concernente i movimenti a fini scientifici di animali acquatici.
2. L'azienda sanitaria locale e' l'autorita' competente a concedere le deroghe previste dall'articolo 201 del regolamento concernente movimenti di animali di acquacoltura vivi destinati al consumo umano in Stati membri, zone o compartimenti degli stessi, dichiarati indenni da malattia o sottoposti a un programma di eradicazione.

Note all'art. 22:
- Per il regolamento (UE) 2016/429, si veda nelle note
alle premesse.
 
Art. 23

Sanzioni in materia di attuazione delle misure
di controllo delle malattie

1. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore o qualsiasi altra pertinente persona fisica o giuridica che non adempie agli obblighi di notifica previsti all'articolo 6, comma 1, lettere a), e b) e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 1.000 euro a 10.000 euro.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore o altra pertinente persona fisica o giuridica che non adempie all'obbligo di notifica di cui all'articolo 6, comma 5, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 500 euro a 5.000 euro.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che non adotta le misure di biosicurezza di cui all'articolo 10, comma 1, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 500 euro a 5.000 euro.
4. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore ed il professionista degli animali che non partecipa agli appositi programmi di formazione come definiti ai sensi dell'articolo 10, comma 2, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 300 euro a 3000 euro.
5. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che non tiene traccia delle informazioni e dei dati raccolti nell'ambito dell'attivita' di sorveglianza e delle visite di sanita' animale svolte, rispettivamente, ai sensi degli articoli 24 e 25 del regolamento, inclusi gli esiti delle analisi di laboratorio, in conformita' a quanto prescritto dall'articolo 11, commi 1 e 4, del presente decreto e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 1.000 euro a 10.000 euro.
6. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che non sottopone i propri stabilimenti alle visite di sanita' animale di cui all'articolo 11, comma 1, secondo le modalita' e le frequenze minime individuate ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera b), e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 500 euro a 5.000 euro.
7. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore o altra pertinente persona fisica o giuridica che non rispetta le misure di cui all'articolo 13, comma 10, e non fornisce la necessaria collaborazione alla autorita' competente, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 1.500 euro a 15.000 euro.
8. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore o altra pertinente persona fisica o giuridica che non rispetta le misure di cui all'articolo 13, comma 11, e non fornisce la necessaria collaborazione alla autorita' competente, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 1.000 euro a 10.000 euro.
9. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore o altra pertinente persona fisica o giuridica che non pone in essere le misure di cui all'articolo 18, comma 1, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 2.000 euro a 20.000 euro.
10. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore o altra pertinente persona fisica o giuridica che non pone in essere le misure di cui all'articolo 18, comma 4, e' punito con la sanzione amministrativa da 2.000 euro a 20.000 euro.
11. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore o altra pertinente persona fisica o giuridica che non pone in essere le misure di cui all'articolo 19, comma 5, e non fornisce la necessaria collaborazione alla autorita' competente e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 2.000 euro a 20.000 euro.
12. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore o altra pertinente persona fisica o giuridica che contravviene al provvedimento di abbattimento degli animali disposto dall'azienda sanitaria locale territorialmente competente ai sensi dell'articolo 61, comma 1, lettera b), del regolamento, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma di 150 euro per ogni animale non abbattuto.
13. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore o altra pertinente persona fisica o giuridica che contravviene all'obbligo di cui all'articolo 20, comma 1, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 1.000 euro a 10.000 euro.
14. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore o altra pertinente persona fisica o giuridica che contravviene all'obbligo di cui all'articolo 20, comma 2, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 500 euro a 5.000 euro.

Note all'art. 23:
- Per il regolamento (UE) 2016/429, si veda nelle note
alle premesse.
 
Art. 24
Sanzioni per le violazioni relative alle prescrizioni per i movimenti
all'interno dell'Unione europea di animali terrestri detenuti -
Parte IV, Titolo I, Capo 3 del Regolamento (UE) 2016/429

1. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che non adotta le misure preventive appropriate relative ai movimenti di animali terrestri detenuti di cui all'articolo 124, paragrafo 2, del regolamento, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 6.000 euro a 30.000 euro.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che non adotta le misure preventive appropriate relative al trasporto degli animali terrestri detenuti di cui all'articolo 125, paragrafo 1, del regolamento, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 6.000 euro a 30.000 euro.
3. Salvo che il fatto costituisca, reato l'operatore che sposta in un altro Stato membro animali terrestri detenuti senza rispettare le condizioni di cui all'articolo 126, paragrafo 1, del regolamento, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma a 6.000 euro a 30.000 euro.
4. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che sposta in un altro Stato membro animali terrestri detenuti senza adottare le misure di cui all'articolo 126, paragrafo 2, del regolamento, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 2.000 euro a 10.000 euro.
5. Salvo che il fatto non costituisca reato l'operatore di stabilimenti o di macelli che riceve da un altro Stato membro animali terrestri detenuti e non effettua le verifiche di cui all'articolo 127, paragrafo 1, del regolamento, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 6.000 euro a 30.000 euro.
6. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore di stabilimenti o macelli che non adempie a quanto previsto dall'articolo 127, paragrafo 2, del regolamento, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 6.000 euro a 30.000 euro.
7. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che sposta in un altro Stato membro gli animali detenuti terrestri di cui all'articolo 128 del regolamento, senza l'autorizzazione dello Stato membro di destinazione e dello Stato membro di passaggio prevista nel medesimo articolo e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 4.000 euro a 20.000 euro.
8. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che sposta da uno stabilimento in un altro Stato membro ungulati e pollame che non soddisfano le condizioni di cui all'articolo 130 del regolamento, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 6.000 euro a 30.000 euro.
9. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che effettua le operazioni di raccolta senza rispettare le prescrizioni di cui all'articolo 134 del regolamento, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 6.000 euro a 30.000 euro.
10. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che sposta da uno stabilimento in un altro Stato membro animali terrestri detenuti diversi da ungulati e pollame senza rispettare le condizioni di cui all'articolo 136 del regolamento, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da euro da 4.000 euro a 20.000 euro.
11. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che sposta in uno stabilimento confinato animali terrestri detenuti che non soddisfano le condizioni di cui all'articolo 137 del regolamento, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 4.000 euro a 20.000 euro.
12. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che sposta in un altro Stato membro animali terrestri detenuti ricompresi fra le specie e categorie di cui all'articolo 143, paragrafo 1, del regolamento non accompagnati dal certificato sanitario rilasciato dalla azienda sanitaria locale territorialmente competente ai sensi dell'articolo 149, paragrafo 1, del regolamento, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 4.000 euro a 20.000 euro.
13. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che sposta all'interno del territorio nazionale o in un altro Stato membro animali terrestri detenuti autorizzati a lasciare una zona soggetta a restrizioni come previsto all'articolo 143, paragrafo 2, del regolamento non accompagnati dal certificato sanitario rilasciato dalla azienda sanitaria locale territorialmente competente ai sensi dell'articolo 149, paragrafo 1, del regolamento, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 4.000 euro a 20.000 euro.
14. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che non fornisce all'azienda sanitaria locale territorialmente competente le informazioni necessarie per completare il certificato sanitario ai sensi dell'articolo 148, paragrafo 1, lettera a), del regolamento, o che non provvede a sottoporre gli animali terrestri detenuti ai controlli fisici, documentari e di identita' di cui all'articolo 148, paragrafo 1, lettera b), del regolamento, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 4.000 euro a 20.000 euro.
15. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che non assicura che gli animali terrestri detenuti, non tenuti ad essere accompagnati da un certificato sanitario di cui all'articolo 143, paragrafo 2, del regolamento, siano accompagnati da una autocertificazione redatta ai sensi dell'articolo 151 del regolamento durante i movimenti dal luogo di origine nel territorio nazionale verso il luogo di destinazione in un altro Stato membro, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 4.000 euro a 20.000 euro.
16. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore diverso dal trasportatore che in violazione dell'articolo 152, paragrafo 1, del regolamento non notifica in anticipo all'azienda sanitaria locale territorialmente competente i movimenti previsti di animali detenuti verso un altro Stato membro e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 4.000 euro 20.000 euro.
17. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che non fornisce all'azienda sanitaria locale le informazioni di cui all'articolo 152, paragrafo 2, del regolamento, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 4.000 euro a 20.000 euro.

Note all'art. 24:
- Per il regolamento (UE) 2016/429, si veda nelle note
alle premesse.
 
Art. 25
Sanzioni relative alle violazioni delle condizioni per i movimenti di
animali selvatici terrestri - Parte IV, Titolo I, Capo 4 del
Regolamento (UE) 2016/429

1. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che sposta animali selvatici da un habitat sito in uno Stato membro verso un habitat o uno stabilimento in un altro Stato membro, in violazione delle condizioni di cui all'articolo 155 del regolamento, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 10.000 euro a 100.000 euro.

Note all'art. 25:
- Per il regolamento (UE) 2016/429, si veda nelle note
alle premesse.
 
Art. 26
Sanzioni relative alle violazioni delle prescrizioni per i movimenti
all'interno dell'Unione europea di materiale germinale - Parte IV,
Titolo I, Capo 5 del Regolamento (UE) 2016/429

1. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che non adotta le misure preventive appropriate per i movimenti di materiale germinale di cui all'articolo 157, paragrafo 1, del regolamento, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 3.000 euro a 30.000 euro.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che sposta dal proprio stabilimento e vi riceve materiale germinale che non soddisfa le condizioni di cui all'articolo 157, paragrafo 2, del regolamento, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 2.000 euro a 20.000 euro.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore di uno stabilimento che riceve materiale germinale da uno stabilimento situato in un altro Stato membro senza effettuare le verifiche di cui all'articolo 158, paragrafo 1, del regolamento, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da euro da 2.000 euro a 20.000 euro.
4. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore di uno stabilimento che riceve materiale germinale da uno stabilimento situato in un altro Stato membro risultante non in regola con le prescrizioni di cui all'articolo 158, paragrafo 1, del regolamento, che, in violazione dell'articolo 158, paragrafo 2, del regolamento, non lo mantiene conservato separatamente, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 2.000 euro a 20.000 euro.
5. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che sposta in un altro Stato membro materiale germinale di animali detenuti della specie bovina, caprina, suina ed equina e materiale germinale di pollame che non soddisfa le condizioni di cui all'articolo 159, paragrafo 1, del regolamento, o in violazione dei divieti di cui all'articolo 159, paragrafo 2, del regolamento, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 2.000 euro a 20.000. euro
6. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che in violazione di quanto previsto dall'articolo 161, del regolamento, sposta materiale germinale di animali detenuti della specie bovina, caprina, suina ed equina e materiale germinale di pollame in un altro Stato membro, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 2.000 euro a 20.000 euro.
7. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che nei casi previsti dall'articolo 163, del regolamento, non informa l'azienda sanitaria locale dei movimenti previsti verso un altro Stato membro di materiale germinale di animali detenuti della specie bovina, caprina, suina ed equina e materiale germinale di pollame, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 2.000 euro a 20.000 euro.
8. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che sposta in un altro Stato membro materiale germinale di animali detenuti diversi da quelli della specie bovina, caprina, suina ed equina e dal materiale germinale di pollame in violazione di quanto previsto dall'articolo 164, del regolamento, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 2.000 euro a 20.000 euro.

Note all'art. 26:
- Per il regolamento (UE) 2016/429, si veda nelle note
alle premesse.
 
Art. 27
Sanzioni relative alla produzione e distribuzione all'interno
dell'Unione europea di prodotti di origine animale - Parte IV,
Titolo I, Capo 6 del Regolamento (UE) 2016/429

1. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che non adotta le misure appropriate previste dall'articolo 166, paragrafo 1, del regolamento, per evitare la diffusione delle malattie ivi previste, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 3.000 euro a 30.000 euro.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che non effettua le verifiche di cui all'articolo 166, paragrafo 2, del regolamento, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 3.000 euro a 30.000 euro.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che sposta i prodotti di origine animale di cui all'articolo 167, paragrafo 1, del regolamento, non accompagnati da un certificato sanitario rilasciato dall'azienda sanitaria locale ai sensi dell'articolo 167, paragrafo 3, del regolamento, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 3.000 euro a 30.000 euro.
4. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che non fornisce all'azienda sanitaria locale le informazioni di cui all'articolo 169, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 3.000 euro a 30.000 euro.

Note all'art. 27:
- Per il regolamento (UE) 2016/429, si veda nelle note
alle premesse.
 
Art. 28
Sanzioni relative al movimento all'interno dell'Unione europea di
animali acquatici - Parte IV, Titolo II, Capo 2 del Regolamento
(UE) 2016/429

1. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che in violazione dell'articolo 191, paragrafo 1, del regolamento, non adotta le misure appropriate per garantire che i movimenti di animali acquatici non compromettono lo stato sanitario del luogo di destinazione e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 3.000 euro a 30.000 euro.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che animali acquatici in uno stabilimento di acquacoltura o per destinarli al consumo umano, ovvero li rilascia in natura senza rispettare le condizioni di cui all'articolo 191, paragrafi 2 e 3, del regolamento, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 3.000 euro a o 30.000 euro.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che non adotta le misure necessarie e appropriate relative al trasporto degli animali acquatici di cui all'articolo 192, del regolamento, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 3.000 euro a 30.000 euro.
4. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore, incluso il trasportatore, che in violazione dell'articolo 193, paragrafo 1, del regolamento, utilizza gli animali acquatici movimentati per essere distrutti o abbattuti per altri scopi e l'operatore, incluso il trasportatore, che in violazione dell'articolo 193, paragrafo 2, del regolamento, utilizza animali acquatici per scopi diversi senza l'autorizzazione di cui all'articolo 193, paragrafo 3, del regolamento, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 3.000 euro a 30.000 euro.
5. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore degli stabilimenti di acquacoltura e degli stabilimenti di alimenti di origine acquatica che non verifica i documenti di cui all'articolo 194, paragrafo 1, del regolamento, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 3.000 euro a 30.000 euro.
6. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che rilevata un'irregolarita' ai sensi dell'articolo 194, paragrafo 1, del regolamento, non isola gli animali acquatici interessati fino alla decisione dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente ai sensi dell'articolo 194, paragrafo 2, del regolamento e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 3.000 euro a 30.000 euro.
7. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che non provvede affinche' gli animali acquatici destinati all'esportazione verso un Paese terzo o territorio che passano attraverso un altro Stato membro soddisfino le prescrizioni di cui all'articolo 195 del regolamento, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 3.000 euro a 30.000 euro.
8. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che sposta animali acquatici da uno stabilimento di acquacoltura o dall'ambiente naturale in un altro stabilimento di acquacoltura o li rilascia in natura in violazione delle condizioni di cui all'articolo 196 del regolamento, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 3.000 euro a 30.000 euro.
9. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore, incluso il trasportatore, che movimenta gli animali acquatici senza rispettare le condizioni per la movimentazione degli stessi imposte dall'articolo 197, paragrafo 1 o dall'articolo 197, paragrafo 2, del regolamento, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 3.000 euro a 30.000 euro.
10. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che movimenta animali acquatici selvatici in Stati membri, zone o compartimenti degli stessi, dichiarati indenni da malattia o sottoposti a un programma di eradicazione, in violazione di quanto prescritto dall'articolo 200 del regolamento, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 2.000 euro a 20.000 euro.
11. Salvo che il fatto costituisca reato e fatta salva la deroga di cui all'articolo 201, paragrafo 2, del regolamento, l'operatore che movimenta animali di acquacoltura vivi destinati al consumo umano in Stati membri, o in zone o compartimenti degli stessi, dichiarati indenni da malattia o sottoposti a un programma di eradicazione in violazione delle condizioni di cui all'articolo 201, paragrafo 1, del regolamento, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 3.000 euro a 30.000 euro.
12. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che movimenta animali acquatici che non soddisfano le condizioni di cui all'articolo 203 del regolamento, in uno stabilimento confinato per acquacoltura e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 2.000 euro a 20.000 euro.
13. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che non adotta le misure preventive necessarie affinche' i movimenti degli animali acquatici destinati agli usi di cui all'articolo 205 del regolamento, non comportano rischi di diffusione delle malattie ivi indicate nel luogo di destinazione, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da euro da 2.000 euro a 20.000 euro.
14. Salvo che il fatto costituisca reato l'operatore che sposta animali di acquacoltura senza il certificato sanitario prescritto ed in violazione delle condizioni di all'articolo 208, paragrafi 1 e 2, del regolamento, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 2.000 euro a 20.000 euro.
15. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che non adotta tutte le misure necessarie per garantire che il certificato sanitario accompagni gli animali di acquacoltura dal luogo di origine al loro luogo di destinazione finale in conformita' a quanto previsto dall'articolo 208, paragrafo 3, del regolamento, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 2.000 euro a 20.000. euro
16. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che movimenta animali acquatici diversi dagli animali di acquacoltura non accompagnati dal certificato sanitario in violazione di quanto previsto dall'articolo 209, paragrafo 1, del regolamento, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 209, paragrafo 2 del regolamento, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da euro da 2.000 euro a 20.000 euro.
17. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che non collabora con l'azienda sanitaria territorialmente competente non fornendo tutte le informazioni necessarie ai sensi dell'articolo 215, lettera a), e che non assicura, ove necessario, che gli animali acquatici siano sottoposti ai controlli individuati all'articolo 215, paragrafo 1, lettera b), del regolamento, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da euro da 2.000 euro a 20.000 euro.
18. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che non redige l'autodichiarazione per i movimenti di animali di acquacoltura verso un luogo di destinazione in un altro Stato membro e non garantisce che la stessa accompagni gli animali come previsto dall'articolo 218, del regolamento, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 2.000 euro a 20.000 euro.
19. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore diverso dal trasportatore che non notifica in anticipo all'azienda sanitaria locale competente i movimenti previsti di animali acquatici verso un altro Stato membro in violazione di quanto previsto dall'articolo 219, del regolamento, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 2.000 euro a 20.000 euro.

Note all'art. 28:
- Per il regolamento (UE) 2016/429, si veda nelle note
alle premesse.
 
Art. 29
Sanzioni relative alle violazioni nella produzione, trasformazione e
distribuzione all'interno dell'Unione europea di prodotti di
origine animale ottenuti da animali acquatici, diversi dagli
animali acquatici vivi - Parte IV, Titolo II, Capo 3 del
Regolamento (UE) 2016/429

1. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che in violazione di quanto previsto dall'articolo 222, paragrafo 1, del regolamento, non adotta appropriate misure preventive affinche' in tutte le fasi della produzione, trasformazione e distribuzione di prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici, diversi dagli animali acquatici vivi, non provochino la diffusione delle malattie previste dall'articolo 222, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 3.000 euro a 30.000 euro.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che, in violazione di quanto previsto dall'articolo 222, paragrafo 2, del regolamento, non provvede affinche' i prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici, diversi dagli animali acquatici vivi, non provengono da stabilimenti o aziende alimentari di cui al medesimo articolo 222, paragrafo 2, lettere a) e b), del regolamento, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 2.000 euro a 20.000 euro.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che sposta i prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici, diversi dagli animali acquatici vivi, di cui all'articolo 223, paragrafo 1, del regolamento, senza il certificato sanitario prescritto dalla medesima disposizione, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 2.000 euro a 20.000 euro.
4. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che, in violazione di quanto previsto dall'articolo 225, del regolamento, non fornisce all'azienda sanitaria locale competente le informazioni di cui al medesimo articolo, paragrafo 1, lettere a) e b), e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 2.000 euro a 20.000 euro.

Note all'art. 29:
- Per il regolamento (UE) 2016/429, si veda nelle note
alle premesse.
 
Art. 30
Sanzioni relative alle violazioni per l'ingresso nell'Unione di
determinate merci diverse da animali, materiale germinale e
prodotti di origine animale provenienti da paesi terzi e territori
- Parte V, Capo 2 del Regolamento (UE) 2016/429

1. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore, il veterinario, il professionista della sanita' degli animali acquatici e il professionista degli animali che introducono agenti patogeni nell'Unione europea e qualsiasi altra persona fisica o giuridica che introduce intenzionalmente tali agenti nell'Unione europea, in violazione delle prescrizioni di cui all'articolo 240, paragrafo 1 del regolamento, e' punito con la sanzione amministrativa da pecuniaria del pagamento della somma da 3.000 euro a 30.000 euro.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che in violazione di quanto previsto dall'articolo 242, paragrafo 1, del regolamento non adotta le necessarie e appropriate misure di prevenzione delle malattie durante il trasporto conformemente all'articolo 125, paragrafo 1 e all'articolo 192, paragrafo 1, del regolamento e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 3.000 euro a 30.000 euro.

Note all'art. 30:
- Per il regolamento (UE) 2016/429, si veda nelle note
alle premesse.
 
Art. 31

Competenze all'accertamento
e all'irrogazione delle sanzioni

1. Le attivita' di controllo ufficiale sono svolte dal Ministero della salute, dalle regioni, dalle Province autonome di Trento e Bolzano, dalle aziende unita' sanitarie locali e, nell'ambito di quanto previsto all'articolo 3, comma 2, dal Ministero della difesa i quali provvedono, per gli ambiti di rispettiva competenza, all'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni di cui al presente decreto.
2. Le autorita' competenti svolgono le attivita' di cui al presente decreto anche su segnalazione di soggetti privati e sono tenute agli obblighi di riservatezza relativamente alle informazioni acquisite in conformita' alla legislazione vigente.
3. E' fatta salva l'applicazione degli articoli 13, 14, 16 e 17, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e la competenza degli altri organi preposti all'accertamento delle violazioni previste dal presente decreto.
4. Per quanto non previsto dal presente decreto, per le procedure sanzionatorie si applicano le disposizioni della citata legge n. 689 del 1981.
5. Ove applicabile e' fatta salva la disposizione concernente l'istituto della diffida di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.
6. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie accertate dagli organi dello Stato nelle materie di competenza statale, per le violazioni di cui al presente decreto, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato.
7. Per la graduazione della sanzione amministrativa irrogata con ordinanza - ingiunzione, l'autorita' competente ai sensi dell'articolo 18, della legge 24 novembre 1981, n. 689, oltre ai criteri di cui all'articolo 11, della medesima legge, puo' tener conto del criterio relativo al grado di rischio di diffusione della malattia.

Note all'art. 31:
- Gli articoli 13, 14, 16 e 17 della legge 24 novembre
1981, n. 689, recante «Modifiche al codice penale», cosi'
recitano:
«Art. 13 (Atti di accertamento). - Gli organi addetti
al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui
violazione e' prevista la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma di denaro possono, per
l'accertamento delle violazioni di rispettiva competenza,
assumere informazioni e procedere a ispezioni di cose e di
luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici,
descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione
tecnica.
Possono altresi' procedere al sequestro cautelare
delle cose che possono formare oggetto di confisca
amministrativa, nei modi e con i limiti con cui il codice
di procedura penale consente il sequestro alla polizia
giudiziaria.
E' sempre disposto il sequestro del veicolo a motore
o del natante posto in circolazione senza essere coperto
dall'assicurazione obbligatoria e del veicolo posto in
circolazione senza che per lo stesso sia stato rilasciato
il documento di circolazione.
All'accertamento delle violazioni punite con la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma di
denaro possono procedere anche gli ufficiali e gli agenti
di polizia giudiziaria, i quali, oltre che esercitare i
poteri indicati nei precedenti commi, possono procedere,
quando non sia possibile acquisire altrimenti gli elementi
di prova, a perquisizioni in luoghi diversi dalla privata
dimora, previa autorizzazione motivata del pretore del
luogo ove le perquisizioni stesse dovranno essere
effettuate. Si applicano le disposizioni del primo comma
dell'art. 333 e del primo e secondo comma dell'art. 334 del
codice di procedura penale.
E' fatto salvo l'esercizio degli specifici poteri di
accertamento previsti dalle leggi vigenti.».
«Art. 14 (Contestazione e notificazione). - La
violazione, quando e' possibile, deve essere contestata
immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona
che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta
per la violazione stessa.
Se non e' avvenuta la contestazione immediata per
tutte o per alcune delle persone indicate nel comma
precedente, gli estremi della violazione debbono essere
notificati agli interessati residenti nel territorio della
Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli
residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta
giorni dall'accertamento.
Quando gli atti relativi alla violazione sono
trasmessi all'autorita' competente con provvedimento
dell'autorita' giudiziaria, i termini di cui al comma
precedente decorrono dalla data della ricezione.
Per la forma della contestazione immediata o della
notificazione si applicano le disposizioni previste dalle
leggi vigenti. In ogni caso la notificazione puo' essere
effettuata, con le modalita' previste dal codice di
procedura civile, anche da un funzionario
dell'amministrazione che ha accertato la violazione. Quando
la notificazione non puo' essere eseguita in mani proprie
del destinatario, si osservano le modalita' previste
dall'articolo 137, terzo comma, del medesimo codice. (17)
Per i residenti all'estero, qualora la residenza, la
dimora o il domicilio non siano noti, la notifica non e'
obbligatoria e resta salva la facolta' del pagamento in
misura ridotta sino alla scadenza del termine previsto nel
secondo comma dell'art. 22 per il giudizio di opposizione.
L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la
violazione si estingue per la persona nei cui confronti e'
stata omessa la notificazione nel termine prescritto.».
«Art. 16 (Pagamento in misura ridotta). - E' ammesso
il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza
parte del massimo della sanzione prevista per la violazione
commessa, o, se piu' favorevole e qualora sia stabilito il
minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo
importo oltre alle spese del procedimento, entro il termine
di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se
questa non vi e' stata, dalla notificazione degli estremi
della violazione.
Per le violazioni ai regolamenti ed alle ordinanze
comunali e provinciali, la Giunta comunale o provinciale,
all'interno del limite edittale minimo e massimo della
sanzione prevista, puo' stabilire un diverso importo del
pagamento in misura ridotta, in deroga alle disposizioni
del primo comma.
Il pagamento in misura ridotta e' ammesso anche nei
casi in cui le norme antecedenti all'entrata in vigore
della presente legge non consentivano l'oblazione.».
«Art. 17 (Obbligo del rapporto). - Qualora non sia
stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il
funzionario o l'agente che ha accertato la violazione,
salvo che ricorra l'ipotesi prevista nell'art. 24, deve
presentare rapporto, con la prova delle eseguite
contestazioni o notificazioni, all'ufficio periferico cui
sono demandati attribuzioni e compiti del Ministero nella
cui competenza rientra la materia alla quale si riferisce
la violazione o, in mancanza, al prefetto.
Deve essere presentato al prefetto il rapporto
relativo alle violazioni previste dal testo unico delle
norme sulla circolazione stradale, approvato con D.P.R. 15
giugno 1959, n. 393, dal testo unico per la tutela delle
strade, approvato con R.D. 8 dicembre 1933, n. 1740, e
dalla legge 20 giugno 1935, n. 1349, sui servizi di
trasporto merci.
Nelle materie di competenza delle regioni e negli
altri casi, per le funzioni amministrative ad esse
delegate, il rapporto e' presentato all'ufficio regionale
competente.
Per le violazioni dei regolamenti provinciali e
comunali il rapporto e' presentato, rispettivamente, al
presidente della giunta provinciale o al sindaco.
L'ufficio territorialmente competente e' quello del
luogo in cui e' stata commessa la violazione.
Il funzionario o l'agente che ha proceduto al
sequestro previsto dall'art. 13 deve immediatamente
informare l'autorita' amministrativa competente a norma dei
precedenti commi, inviandole il processo verbale di
sequestro.
Con decreto del Presidente della Repubblica, su
proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, da
emanare entro centottanta giorni dalla pubblicazione della
presente legge, in sostituzione del D.P.R. 13 maggio 1976,
n. 407, saranno indicati gli uffici periferici dei singoli
Ministeri, previsti nel primo comma, anche per i casi in
cui leggi precedenti abbiano regolato diversamente la
competenza.
Con il decreto indicato nel comma precedente saranno
stabilite le modalita' relative all'esecuzione del
sequestro previsto dall'art. 13, al trasporto ed alla
consegna delle cose sequestrate, alla custodia ed alla
eventuale alienazione o distruzione delle stesse; sara'
altresi' stabilita la destinazione delle cose confiscate.
Le regioni, per le materie di loro competenza,
provvederanno con legge nel termine previsto dal comma
precedente.».
- L'articolo 1 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014,
n. 116, recante "Disposizioni urgenti per il settore
agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento
energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il
rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei
costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonche' per la
definizione immediata di adempimenti derivanti dalla
normativa europea, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24
giugno 2014, n. 144, cosi' recita:
«Art. 1 (Disposizioni urgenti in materia di controlli
sulle imprese agricole e alimentari e mangimistiche,
istituzione del registro unico dei controlli sulle imprese
agricole e alimentari e mangimistiche e potenziamento
dell'istituto della diffida nel settore agroalimentare). -
1. Al fine di assicurare l'esercizio unitario
dell'attivita' ispettiva nei confronti delle imprese
agricole e alimentari e mangimistiche e l'uniformita' di
comportamento degli organi di vigilanza, nonche' di
garantire il regolare esercizio dell'attivita'
imprenditoriale, i controlli ispettivi nei confronti delle
imprese agricole e alimentari e mangimistiche sono
effettuati dagli organi di vigilanza in modo coordinato,
tenuto conto del piano nazionale integrato di cui
all'articolo 41 del regolamento (CE) n. 882/2004 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, e
delle Linee guida adottate ai sensi dell'articolo 14, comma
5, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, evitando
sovrapposizioni e duplicazioni, garantendo l'accesso
all'informazione sui controlli. I controlli sono
predisposti anche utilizzando i dati contenuti nel registro
di cui al comma 2. I controlli ispettivi esperiti nei
confronti delle imprese agricole e alimentari e
mangimistiche sono riportati in appositi verbali, da
notificare anche nei casi di constatata regolarita'. Nei
casi di attestata regolarita', ovvero di regolarizzazione
conseguente al controllo ispettivo eseguito, gli
adempimenti relativi alle annualita' sulle quali sono stati
effettuati i controlli non possono essere oggetto di
contestazioni in successive ispezioni relative alle stesse
annualita' e tipologie di controllo, salvo quelle
determinate da comportamenti omissivi o irregolari
dell'imprenditore, ovvero nel caso emergano atti, fatti o
elementi non conosciuti al momento dell'ispezione. La
presente disposizione si applica agli atti e documenti
esaminati dagli ispettori ed indicati nel verbale del
controllo ispettivo.
2. Al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni
nei procedimenti di controllo e di recare il minore
intralcio all'esercizio dell'attivita' d'impresa e'
istituito, con decreto di natura non regolamentare del
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali,
di concerto con il Ministro dell'interno, presso il
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
il registro unico dei controlli ispettivi di cui al comma 1
sulle imprese agricole e alimentari e mangimistiche. Ai
fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1,
del coordinamento dell'attivita' di controllo e
dell'inclusione dei dati nel registro di cui al primo
periodo, i dati concernenti i controlli effettuati da parte
di organi di polizia e dai competenti organi di vigilanza e
di controllo, nonche' da organismi privati autorizzati allo
svolgimento di compiti di controllo dalle vigenti
disposizioni, a carico delle imprese agricole e alimentari
e mangimistiche sono resi disponibili tempestivamente in
via telematica e rendicontati annualmente, anche ai fini
della successiva riprogrammazione ai sensi dell'articolo 42
del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e
del Consiglio del 29 aprile 2004, alle altre pubbliche
amministrazioni secondo le modalita' definite con Accordo
tra le amministrazioni interessate sancito in sede di
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 e al
presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica, secondo le modalita' e i termini
previsti con il medesimo accordo.
3. Per le violazioni delle norme in materia
agroalimentare e di sicurezza alimentare, per le quali e'
prevista l'applicazione della sanzione amministrativa
pecuniaria, l'organo di controllo incaricato, nel caso in
cui accerti per la prima volta l'esistenza di violazioni
sanabili, diffida l'interessato ad adempiere alle
prescrizioni violate entro il termine di trenta giorni
dalla data di notificazione dell'atto di diffida e ad
elidere le conseguenze dannose o pericolose dell'illecito
amministrativo. Per violazioni sanabili si intendono errori
e omissioni formali che comportano una mera operazione di
regolarizzazione, ovvero violazioni le cui conseguenze
dannose o pericolose sono eliminabili. In caso di mancata
ottemperanza alle prescrizioni contenute nella diffida di
cui al presente comma entro il termine indicato, l'organo
di controllo effettua la contestazione ai sensi
dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689. In
tale ipotesi e' esclusa l'applicazione dell'articolo 16
della citata legge n. 689 del 1981. I termini concessi per
adempiere alla diffida sono sospensivi dei termini previsti
per la notificazione degli estremi della violazione. Il
procedimento di diffida non si applica nel caso in cui i
prodotti non conformi siano stati gia' immessi in
commercio, anche solo in parte.
3-bis. L'articolo 7 del decreto legislativo 30
settembre 2005, n. 225, e il comma 4 dell'articolo 12 del
decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, sono abrogati.
4. Per le violazioni alle norme in materia
agroalimentare per le quali e' prevista l'applicazione
della sanzione amministrativa pecuniaria, se gia'
consentito il pagamento in misura ridotta, la somma,
determinata ai sensi dell'articolo 16, primo comma, della
citata legge n. 689 del 1981, e' ridotta del trenta per
cento se il pagamento e' effettuato entro cinque giorni
dalla contestazione o dalla notificazione. La disposizione
di cui al primo periodo si applica anche alle violazioni
contestate anteriormente alla data di entrata in vigore del
presente decreto, purche' l'interessato effettui il
pagamento e trasmetta la relativa quietanza entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto all'autorita' competente,
di cui all'articolo 17 della citata legge n. 689 del 1981 e
all'organo che ha accertato la violazione.».
- L'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689,
recante «Modifiche al codice penale», cosi' recita:
«Art. 18 (Ordinanza-ingiunzione). - Entro il termine
di trenta giorni dalla data della contestazione o
notificazione della violazione, gli interessati possono far
pervenire all'autorita' competente a ricevere il rapporto a
norma dell'art. 17 scritti difensivi e documenti e possono
chiedere di essere sentiti dalla medesima autorita'.
L'autorita' competente, sentiti gli interessati, ove
questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti
inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se
ritiene fondato l'accertamento, determina, con ordinanza
motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge
il pagamento, insieme con le spese, all'autore della
violazione ed alle persone che vi sono obbligate
solidalmente; altrimenti emette ordinanza motivata di
archiviazione degli atti comunicandola integralmente
all'organo che ha redatto il rapporto.
Con l'ordinanza-ingiunzione deve essere disposta la
restituzione, previo pagamento delle spese di custodia,
delle cose sequestrate, che non siano confiscate con lo
stesso provvedimento. La restituzione delle cose
sequestrate e' altresi' disposta con l'ordinanza di
archiviazione, quando non ne sia obbligatoria la confisca.
Il pagamento e' effettuato all'ufficio del registro o
al diverso ufficio indicato nella ordinanza-ingiunzione,
entro il termine di trenta giorni dalla notificazione di
detto provvedimento, eseguita nelle forme previste
dall'art. 14; del pagamento e' data comunicazione, entro il
trentesimo giorno, a cura dell'ufficio che lo ha ricevuto,
all'autorita' che ha emesso l'ordinanza.
Il termine per il pagamento e' di sessanta giorni se
l'interessato risiede all'estero.
La notificazione dell'ordinanza-ingiunzione puo'
essere eseguita dall'ufficio che adotta l'atto, secondo le
modalita' di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890.
L'ordinanza-ingiunzione costituisce titolo esecutivo.
Tuttavia l'ordinanza che dispone la confisca diventa
esecutiva dopo il decorso del termine per proporre
opposizione, o, nel caso in cui l'opposizione e' proposta,
con il passaggio in giudicato della sentenza con la quale
si rigetta l'opposizione, o quando l'ordinanza con la quale
viene dichiarata inammissibile l'opposizione o convalidato
il provvedimento opposto diviene inoppugnabile o e'
dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso la
stessa.».
 
Art. 32

Abrogazioni e modificazioni

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le norme seguenti:
a) la legge 30 aprile 1976, n. 397, recante norme sanitarie sugli scambi di animali tra l'Italia e gli altri Stati membri della Comunita' economica europea;
b) gli articoli 1, 2, 3 e 4 della legge 28 maggio 1981, n. 296, recante norme per l'attuazione delle direttive CEE n. 77/391 del 17 maggio 1977, n. 78/52 del 13 dicembre 1977 e n. 79/110 del 24 gennaio 1979, e norme per l'accelerazione della bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi;
c) gli articoli 1, l'articolo 2, commi 1, 2, 3, gli articoli 4 e 6 della legge 2 giugno 1988, n. 218, recante misure per la lotta contro l'afta epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali;
d) il decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 132, recante attuazione della direttiva 2003/43/CE relativa agli scambi intracomunitari ed alle importazioni di sperma di animali della specie bovina;
e) il decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 633, recante attuazione della direttiva 92/65/CEE che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunita' di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE;
f) il decreto legislativo 13 dicembre 1996, n. 674, recante attuazione della direttiva 92/118/CEE concernente condizioni sanitarie per gli scambi e le importazioni dei patogeni e dei prodotti non soggetti a normative comunitarie specifiche;
g) il decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 225, recante attuazione della direttiva 2000/75/CE relativa alle misure di lotta e di eradicazione del morbo «lingua blu» degli ovini;
h) il decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 55, recante attuazione della direttiva 2001/89/CE relativa alle misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica;
i) il decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 54, recante attuazione della direttiva 2002/60/CE recante disposizioni specifiche per la lotta contro la peste suina africana;
l) il decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 117, recante attuazione della direttiva 2002/99/CE che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano;
m) il decreto legislativo 18 settembre 2006, n. 274, recante attuazione della direttiva 2003/85/CE relativa a misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica;
n) il decreto legislativo 31 gennaio 2007, n. 47, recante attuazione della direttiva 2004/68/CE che stabilisce norme di polizia sanitaria per le importazioni e il transito nella Comunita' di determinati ungulati vivi, che modifica le direttive 90/426/CEE e 92/65/CEE e che abroga la direttiva 72/462/CEE;
o) il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 9, recante attuazione della direttiva 2005/94/CE relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE;
p) il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1994, n. 241, concernente regolamento recante attuazione della direttiva 89/556/CEE che stabilisce le condizioni di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari e di importazioni da Paesi terzi di embrioni di animali della specie bovina;
q) il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1994, n. 242, concernete regolamento recante attuazione della direttiva 90/429/CEE concernente le norme di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari ed alle importazioni di sperma di animali della specie suina;
r) il decreto del Presidente della Repubblica del 17 maggio 1996, n. 361, concernente regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 92/35/CEE, del Consiglio del 29 aprile 1992, che fissa le norme di controllo e le misure di lotta contro la peste equina;
s) il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1996, n. 657, concernente regolamento per l'attuazione della direttiva 92/66/CEE che prevede misure comunitarie contro la malattia di Newcastle;
t) il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1996, n. 362, concernente regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 92/119/CEE, del Consiglio del 17 dicembre 1992, che introduce misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali, nonche' misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini;
u) il decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, concernente regolamento di polizia veterinaria;
v) l'articolo 264 del Regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, recante approvazione del testo unico delle leggi sanitarie;
z) il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1994, n. 243, concernente regolamento recante attuazione della direttiva 90/426/CEE relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti e le importazioni di equini di provenienza dai Paesi terzi, con le modifiche apportate dalla direttiva 92/36/CEE;
aa) il decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1975, n. 845, recante integrazione al regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e riguardante la disciplina igienica delle penne, piume e piumini destinati all'imbottitura;
bb) l'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, concernente regolamento recante il riordino degli organi collegiali ed altri organismi operanti presso il Ministero della salute, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge 4 novembre 2010, n. 183.
2. Alla legge 28 maggio 1981, n. 296, recante norme per l'attuazione delle direttive CEE n. 77/391 del 17 maggio 1977, n. 78/52 del 13 dicembre 1977 e n. 79/110 del 24 gennaio 1979, e norme per l'accelerazione della bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi, l'articolo 6, e' sostituito dal seguente: «6. Il Ministero della salute con proprio decreto adottato di concerto con i Ministri dell'economia e finanze e delle politiche agricole alimentari e forestali, definisce i criteri per il computo dell'indennita' per l'abbattimento dei bovini affetti da tubercolosi, brucellosi e degli ovini e caprini infetti.».
3. All'articolo 2, della legge 2 giugno 1988, n. 218, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4, dopo le parole «ad esclusione dei casi di tubercolosi e di brucellosi» sono inserite le seguenti: «, in caso di focolaio di una malattia soggetta a denuncia obbligatoria per la quale e' prevista la misura di cui all'articolo 61, paragrafo 1, lettera b), del regolamento UE 2016/429»;
b) al comma 9, le parole «Il Ministro della sanita'» sono sostituite con le seguenti: «L'azienda sanitaria locale territorialmente competente» e la parola «decreto» e' sostituita con la parola provvedimento».

Note all'art. 32:
- La legge 30 aprile 1976, n. 397, recante «Norme
sanitarie sugli scambi di animali tra l'Italia e gli altri
Stati membri della Comunita' economica europea», e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 11 giugno 1976, n. 153.
- Gli articoli 1, 2, 3, e 4 della legge 28 maggio 1981
n. 296, recante «Norme per l'attuazione delle direttive CEE
n. 77/391 del 17 maggio 1977, n. 78/52 del 13 dicembre 1977
e n. 79/110 del 24 gennaio 1979, e norme per
l'accelerazione della bonifica sanitaria degli allevamenti
dalla tubercolosi e dalla brucellosi», pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 16 giugno 1981, n. 163, cosi' recitano:
«Art. 1. - La presente legge, in attesa dell'entrata
in vigore della disciplina relativa alla zooprofilassi di
cui all'art. 62, legge 23 dicembre 1978, n. 833 , da'
attuazione alle direttive del Consiglio della CEE n. 77/391
del 17 maggio 1977, n. 78/52 del 13 dicembre 1977 e n.
79/110 del 24 gennaio 1979, concernenti piani triennali per
la eradicazione della brucellosi e della tubercolosi bovine
predisposti dalle regioni e per la Sicilia dalle
commissioni provinciali previste dall'art. 3, legge 23
gennaio 1968, n. 33, nonche' dalle province autonome di
Trento e Bolzano ammessi al finanziamento comunitario ai
sensi della decisione della CEE del 21 dicembre 1979.».
«Art. 2. - I piani triennali di cui all'articolo
precedente devono tendere ad accelerare e intensificare
l'eradicazione della brucellosi e della tubercolosi dei
bovini e devono essere realizzati ai sensi delle norme
previste dalle leggi 9 giugno 1964, n. 615, 23 gennaio
1968, n. 33, 1° marzo 1972, n. 42 e 31 marzo 1976, n. 124,
nonche' delle norme della presente legge e delle direttive
comunitarie in materia, in modo da far considerare gli
allevamenti ufficialmente indenni da brucellosi e
ufficialmente indenni da tubercolosi ai sensi della legge
30 aprile 1976, n. 397, e successive modifiche.
A tali fini le regioni e le province autonome di
Trento e Bolzano sono tenute a fornire al Ministero della
sanita' le notizie che saranno loro richieste concernenti
l'attuazione dei piani di cui all'articolo 1 e al
precedente comma.».
«Art. 3. - Il Ministero della sanita' presenta ai
competenti organi della CEE le domande di rimborso riferite
alle macellazioni effettuate nell'ambito dei piani di cui
all'art. 2 durante l'anno civile, entro il 30 giugno
dell'anno successivo.
A tal fine, le regioni e le province autonome di
Trento e Bolzano nonche' i veterinari provinciali della
Sicilia devono trasmettere al Ministero della sanita' la
documentazione relativa a dette macellazioni almeno trenta
giorni prima del termine di cui al precedente comma.
Le somme relative ai rimborsi di cui al primo comma,
effettuati dalla Comunita' economica europea, sono versati
all'entrata del bilancio dello Stato.».
«Art. 4. - Il Ministero della sanita', le regioni e
le province autonome di Trento e Bolzano adottano le
disposizioni necessarie per agevolare i controlli previsti
da parte della commissione della Comunita' economica
europea e per garantire in particolare che gli esperti
comunitari ricevano, a loro richiesta, tutte le
informazioni ed i documenti necessari per valutare
l'esecuzione dei piani.».
- Gli articoli 1, 2, commi 1, 2 e 3, 4 e 6 della legge
2 giugno 1988, n. 218, recante «Misure per la lotta contro
l'afta epizootica ed altre malattie epizootiche degli
animali» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 21 giugno
1988, n. 144, cosi' recitano:
«Art. 1. - Il Ministro della sanita', con proprio
decreto, previa intesa con il Ministro per il coordinamento
delle politiche comunitarie, adotta disposizioni
tecnico-sanitarie conformi alle direttive CEE n. 84/643, n.
84/645 dell'11 dicembre 1984 e n. 85/322 del 12 giugno
1985, nonche', anche in deroga alla normativa vigente, alla
direttiva CEE n. 80/1095 dell'11 novembre 1980, concernenti
norme sanitarie sugli scambi comunitari di animali, carni e
prodotti a base di carne e disposizioni sanitarie per la
profilassi di malattie degli animali nel territorio degli
Stati membri.».
«Art. 2. - 1. Nei casi di afta epizootica, il
sindaco, su proposta del servizio veterinario dell'unita'
sanitaria locale competente, ordina l'abbattimento e la
distruzione degli animali infetti e di quelli sospetti di
infezione.
2. Quando sia necessario, per impedire la diffusione
della malattia, il Ministro della sanita', previa
individuazione dell'area interessata, dispone, con proprio
decreto, anche l'abbattimento degli animali sospetti di
contaminazione e degli animali sani recettivi, autorizzando
eventualmente l'utilizzazione delle carni e di altri
prodotti ed avanzi, secondo le modalita' e alle condizioni
che saranno stabilite con decreto ministeriale.
3. Nei casi di altre malattie per le quali, ai sensi
degli articoli 1 e 2 del vigente regolamento di polizia
veterinaria, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 , e' previsto l'obbligo
della denuncia, il Ministro della sanita', quando sia
necessario per impedire la diffusione della malattia,
stabilisce che gli animali infetti o sospetti di infezione
o di contaminazione siano abbattuti ed eventualmente
distrutti alle condizioni e secondo le modalita' che
saranno stabilite con decreto ministeriale.
4. Ad esclusione dei casi di tubercolosi e di
brucellosi, per gli animali infetti o sospetti di infezione
o di contaminazione o sani recettivi, abbattuti a partire
dal 4 giugno 1986, e' concessa al proprietario o al
soccidario, in ragione degli accordi stipulati con il
soccidante, una indennita' pari al 100 per cento del valore
di mercato, calcolata sulla base del valore medio degli
animali della stessa specie e categoria, secondo i criteri
determinati dal Ministro della sanita' di concerto con il
Ministro dell'agricoltura e delle foreste, con decreto da
emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della
presente legge, sentite le organizzazioni nazionali dei
produttori zootecnici e dei veterinari. Qualora, a seguito
dell'avvenuto abbattimento dei capi, l'autorita' sanitaria
competente disponga la distruzione di attrezzature fisse o
mobili e/o, in quanto non adeguatamente disinfettabili, di
mangimi, di prodotti agricoli e di prodotti zootecnici
contaminati, al proprietario o al soccidario, in ragione
degli accordi stipulati con il soccidante, e' concessa una
indennita' pari all'80 per cento del valore attribuito in
sede di stesura del verbale di distruzione. L'indennita'
viene maggiorata della percentuale di compensazione di cui
al primo comma dell'articolo 34 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nel caso in cui
il proprietario degli animali di cui sia stato disposto
l'abbattimento o il soccidario sia un produttore agricolo
che non abbia esercitato l'opzione di cui all'ultimo comma
dello stesso articolo. Nel caso di abbattimento di bovini
l'indennita' e' concessa alla condizione che siano stati
vaccinati in conformita' alle ordinanze del Ministro della
sanita' e nei casi in esse previsti.
5. Qualora venga consentita l'utilizzazione delle
carni degli animali di cui e' stato disposto
l'abbattimento, dall'indennita' prevista nel comma 4 viene
detratto l'importo ricavato dai proprietari degli animali a
seguito dell'utilizzazione delle carni.
6. L'indennita' non viene corrisposta per
l'abbattimento degli animali in transito o importati
dall'estero, ancorche' nazionalizzati, qualora venga
accertato che la malattia era preesistente
all'importazione. In tali casi sono a carico dello
speditore, del destinatario o del mandatario tutte le spese
relative all'applicazione delle misure di polizia
veterinaria, ivi comprese la macellazione e la distruzione
degli animali, disposte dalle competenti autorita'
sanitarie.
7. In caso di abbattimento nei posti di confine di
animali infetti o sospetti di infezione o di contaminazione
a seguito di contagio da animali in importazione, l'importo
della indennita' e' a carico dello Stato.
8. L'indennita' non e' concessa a coloro che
contravvengono alle disposizioni previste dall'articolo 264
del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio
decreto 27 luglio 1934, n. 1265, dalla presente legge e dal
regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320.
L'indennita' non e' altresi' concessa a coloro che
contravvengono ai provvedimenti assunti dalle autorita'
competenti in relazione alle malattie epizootiche degli
animali. In tali casi l'indennita', ove competa, viene
corrisposta soltanto a conclusione favorevole del
procedimento di erogazione della sanzione amministrativa.
Per l'accertamento delle infrazioni e per l'applicazione
delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla
presente legge si applicano le disposizioni di cui alla
legge 24 novembre 1981, n. 689, e le relative norme di
attuazione.
9. Il Ministro della sanita' dispone che le carni, i
prodotti ed avanzi ottenuti da animali normalmente
macellati, ove esista il sospetto che siano contaminati,
vengano sottoposti a determinati trattamenti, stabiliti con
proprio decreto, al fine di renderli sicuramente innocui
nei riguardi della diffusione delle malattie stesse.
10. Per i trattamenti di cui al comma 9 e nei casi in
cui si debba procedere alla distruzione dei prodotti
contaminati, agli aventi diritto e' concesso un indennizzo
secondo i criteri determinati dal Ministro della sanita',
di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle
foreste, avuto riguardo agli oneri sostenuti ed ai valori
di mercato dei prodotti distrutti.».
«Art. 3. - 1. Le indennita' di cui all'articolo 2
gravano sulla quota a destinazione vincolata del Fondo
sanitario nazionale, per la parte afferente alla profilassi
delle malattie infettive e diffusive degli animali.
2. Per tali indennita' il Ministro del tesoro, in
deroga alle procedure previste dalla legge 23 dicembre
1978, n. 833, assegna direttamente alle regioni, su
proposta del Ministro della sanita', le somme destinate al
pagamento delle indennita' di abbattimento in relazione
agli abbattimenti effettuati o preventivati dalle regioni
interessate.
3. Le regioni provvedono direttamente, entro sessanta
giorni dall'abbattimento, a liquidare agli allevatori le
indennita' ad essi spettanti. A decorrere dalla scadenza
del predetto termine sono dovuti gli interessi legali.».
«Art. 4. - 1. Ai fini dell'applicazione delle norme
di cui all'articolo 2, comma 2, la regione stabilisce
tempestivamente le modalita' ed i tempi di abbattimento,
tenuto conto della consistenza numerica degli allevamenti,
del sistema di allevamento e della situazione epizoologica,
in conformita' alle direttive impartite dal Ministro della
sanita'.
2. Il sindaco adotta l'ordinanza di abbattimento e,
se del caso, di distruzione degli animali nelle ipotesi di
cui all'articolo 2, commi 1, 2 e 3, ed informa in ogni caso
il Ministero della sanita' e la regione. Con separato
provvedimento stabilisce l'ammontare complessivo delle
indennita' da corrispondere al proprietario interessato in
ragione del numero degli animali abbattuti e della misura
dell'indennita' calcolata per ciascun animale, detraendo
eventualmente il ricavo della vendita delle carni, dei
prodotti e degli avanzi, in conformita' all'articolo 2,
comma 3. I provvedimenti del sindaco sono definitivi e sono
trasmessi alla regione.».
- Il decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 132,
recante «Attuazione della direttiva 2003/43/CE relativa
agli scambi intracomunitari ed alle importazioni di sperma
di animali della specie bovina», e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 15 luglio 2005, n. 163.
- Il decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 633,
recante «Attuazione della direttiva 92/65/CEE che
stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni
nella Comunita' di animali, sperma, ovuli ed embrioni non
soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia
sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui
all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE», e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 dicembre 1996, n.
296, S.O.
- Il decreto legislativo 13 dicembre 1996, n. 674,
recante «Attuazione della direttiva 92/118/CEE concernente
condizioni sanitarie per gli scambi e le importazioni dei
patogeni e dei prodotti non soggetti a normative
comunitarie specifiche», e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 7 gennaio 1997, n. 4.
- Il decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 225, recante
"Attuazione della direttiva 2000/75/CE relativa alle misure
di lotta e di eradicazione del morbo «lingua blu» degli
ovini", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 agosto
2003, n. 194, S.O.
- Il decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 55,
recante «Attuazione della direttiva 2001/89/CE relativa
alle misure comunitarie di lotta contro la peste suina
classica», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28
febbraio 2004, n. 49, S.O.
- Il decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 54,
recante «Attuazione della direttiva 2002/60/CE recante
disposizioni specifiche per la lotta contro la peste suina
africana», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28
febbraio 2004, n. 49, S.O.
- Il decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 117,
recante «Attuazione della direttiva 2002/99/CE che
stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la
trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di
prodotti di origine animale destinati al consumo umano», e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 luglio 2005, n. 152.
- Il decreto legislativo 18 settembre 2006, n. 274,
recante «Attuazione della direttiva 2003/85/CE relativa a
misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica», e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 novembre 2006, n.
258, S.O.
- Il decreto legislativo 31 gennaio 2007, n. 47,
recante «Attuazione della direttiva 2004/68/CE che
stabilisce norme di polizia sanitaria per le importazioni e
il transito nella Comunita' di determinati ungulati vivi,
che modifica le direttive 90/426/CEE e 92/65/CEE e che
abroga la direttiva 72/462/CEE» e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 11 aprile 2007, n. 84.
- Il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 9, recante
«Attuazione della direttiva 2005/94/CE relativa a misure
comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che
abroga la direttiva 92/40/CEE», e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 11 febbraio 2010, n. 34, S.O.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 11
febbraio 1994, n. 241, recante «Regolamento recante
attuazione della direttiva 89/556/CEE che stabilisce le
condizioni di polizia sanitaria in materia di scambi
intracomunitari e di importazioni da Paesi terzi di
embrioni di animali domestici della specie bovina», e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 aprile 1994, n. 93,
S.O.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 11
febbraio 1994, n. 242, recante «Regolamento recante
attuazione della direttiva 90/429/CEE concernente le norme
di polizia sanitaria applicabili agli scambi
intracomunitari e alle importazioni di sperma di animali
della specie suina», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
22 aprile 1994, n. 93, S.O.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio
1996, n. 361, recante «Regolamento recante norme per
l'attuazione della direttiva 92/35/CEE, del Consiglio del
29 aprile 1992, che fissa le norme di controllo e le misure
di lotta contro la peste equina», e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 10 luglio 1996, n. 160, S.O.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 15
novembre 1996, n. 657, recante «Regolamento per
l'attuazione della direttiva 92/66/CEE che prevede misure
comunitarie contro la malattia di Newcastle», e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 1996, n. 300, S.O.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio
1996, n. 362, recante «Regolamento recante norme per
l'attuazione della direttiva 92/119/CEE, del Consiglio del
17 dicembre 1992, che introduce misure generali di lotta
contro alcune malattie degli animali, nonche' misure
specifiche per la malattia vescicolare dei suini», e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 luglio 1996, n. 160,
S.O.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio
1954, n. 320, recante «Regolamento di polizia veterinaria»,
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 giugno 1954, n.
142, S.O.
- L'articolo 264 del Regio decreto 27 luglio1934 n.
1265, concernente «Approvazione del testo unico delle leggi
sanitarie», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 agosto
1934, n. 186, S.O., cosi' recita:
«Art. 264. - I veterinari, i proprietari o detentori,
a qualunque titolo, di animali domestici, nonche' gli
albergatori e conduttori di stalle di sosta, debbono
denunciare immediatamente al podesta' del luogo, dove si
verifichi, qualunque caso di malattia infettiva diffusiva
del bestiame, accertata o sospetta, e qualunque caso di
morte improvvisa di animale non riferibile a malattia
comune gia' accertata.
Il contravventore e' punito con la sanzione
amministrativa da lire 10.000 a lire 200.000.
L'autorita' sanitaria, mediante apposite ordinanze,
puo' rendere obbligatorie, nei casi di malattie infettive
del bestiame, le disposizioni contenute nel presente titolo
dirette a impedire e limitare la diffusione delle malattie
infettive diffusive dell'uomo.
Il contravventore a tali disposizioni e' punito con
la sanzione amministrativa da lire 40.000 a lire 400.000.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 11
febbraio 1994, n. 243, recante «Regolamento recante
attuazione della direttiva 90/426/CEE relativa alle
condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i
movimenti e le importazioni di equini di provenienza dai
Paesi terzi, con le modifiche apportate dalla direttiva
92/36/CEE», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22
aprile 1994, n. 93, S.O.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio
1975, n. 845, recante «Integrazione al regolamento di
polizia veterinaria approvato con D.P.R. 8 febbraio 1954,
n. 320, e riguardante la disciplina igienica delle penne,
piume e piumini destinati all'imbottitura», e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 14 febbraio 1976, n. 41.
- Per l'articolo 10 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, recante «Regolamento
recante il riordino degli organi collegiali ed altri
organismi operanti presso il Ministero della salute, ai
sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge 4 novembre
2010, n. 183», vedasi nelle note alle premesse.
- L'articolo 6 della legge 28 maggio 1981 n. 296,
recante «Norme per l'attuazione delle direttive CEE n.
77/391 del 17 maggio 1977, n. 78/52 del 13 dicembre 1977 e
n. 79/110 del 24 gennaio 1979, e norme per l'accelerazione
della bonifica sanitaria degli allevamenti dalla
tubercolosi e dalla brucellosi», pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 16 giugno 1981, n. 163, cosi' recita:
«Art. 6. - A decorrere dal 1981 il Ministero della
sanita', di concerto con i Ministri del tesoro e
dell'agricoltura e delle foreste, modifica a gennaio di
ogni anno con decreto l'indennita' per l'abbattimento dei
bovini affetti da tubercolosi, brucellosi e degli ovini e
caprini infetti.
In tutto il territorio nazionale il risanamento degli
allevamenti ovini e caprini dalla brucellosi e' reso
obbligatorio nei casi in cui vengano identificati capi
infetti a norma del regolamento di polizia veterinaria
approvato con D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320, e successive
modifiche, nonche' nei casi previsti dall'art. 27 del
decreto ministeriale 3 giugno 1968.».
- L'art. 2 della legge 2 giugno 1988, n. 218, recante
«Misure per la lotta contro l'afta epizootica ed altre
malattie epizootiche degli animali», pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 21 giugno 1988, n. 144, cosi' recita:
«Art. 2. - 1. Nei casi di afta epizootica, il
sindaco, su proposta del servizio veterinario dell'unita'
sanitaria locale competente, ordina l'abbattimento e la
distruzione degli animali infetti e di quelli sospetti di
infezione.
2. Quando sia necessario, per impedire la diffusione
della malattia, il Ministro della sanita', previa
individuazione dell'area interessata, dispone, con proprio
decreto, anche l'abbattimento degli animali sospetti di
contaminazione e degli animali sani recettivi, autorizzando
eventualmente l'utilizzazione delle carni e di altri
prodotti ed avanzi, secondo le modalita' e alle condizioni
che saranno stabilite con decreto ministeriale.
3. Nei casi di altre malattie per le quali, ai sensi
degli articoli 1 e 2 del vigente regolamento di polizia
veterinaria, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 , e' previsto l'obbligo
della denuncia, il Ministro della sanita', quando sia
necessario per impedire la diffusione della malattia,
stabilisce che gli animali infetti o sospetti di infezione
o di contaminazione siano abbattuti ed eventualmente
distrutti alle condizioni e secondo le modalita' che
saranno stabilite con decreto ministeriale.
4. Ad esclusione dei casi di tubercolosi e di
brucellosi, per gli animali infetti o sospetti di infezione
o di contaminazione o sani recettivi, abbattuti a partire
dal 4 giugno 1986, e' concessa al proprietario o al
soccidario, in ragione degli accordi stipulati con il
soccidante, una indennita' pari al 100 per cento del valore
di mercato, calcolata sulla base del valore medio degli
animali della stessa specie e categoria, secondo i criteri
determinati dal Ministro della sanita' di concerto con il
Ministro dell'agricoltura e delle foreste, con decreto da
emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della
presente legge, sentite le organizzazioni nazionali dei
produttori zootecnici e dei veterinari. Qualora, a seguito
dell'avvenuto abbattimento dei capi, l'autorita' sanitaria
competente disponga la distruzione di attrezzature fisse o
mobili e/o, in quanto non adeguatamente disinfettabili, di
mangimi, di prodotti agricoli e di prodotti zootecnici
contaminati, al proprietario o al soccidario, in ragione
degli accordi stipulati con il soccidante, e' concessa una
indennita' pari all'80 per cento del valore attribuito in
sede di stesura del verbale di distruzione. L'indennita'
viene maggiorata della percentuale di compensazione di cui
al primo comma dell'articolo 34 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nel caso in cui
il proprietario degli animali di cui sia stato disposto
l'abbattimento o il soccidario sia un produttore agricolo
che non abbia esercitato l'opzione di cui all'ultimo comma
dello stesso articolo. Nel caso di abbattimento di bovini
l'indennita' e' concessa alla condizione che siano stati
vaccinati in conformita' alle ordinanze del Ministro della
sanita' e nei casi in esse previsti.
5. Qualora venga consentita l'utilizzazione delle
carni degli animali di cui e' stato disposto
l'abbattimento, dall'indennita' prevista nel comma 4 viene
detratto l'importo ricavato dai proprietari degli animali a
seguito dell'utilizzazione delle carni.
6. L'indennita' non viene corrisposta per
l'abbattimento degli animali in transito o importati
dall'estero, ancorche' nazionalizzati, qualora venga
accertato che la malattia era preesistente
all'importazione. In tali casi sono a carico dello
speditore, del destinatario o del mandatario tutte le spese
relative all'applicazione delle misure di polizia
veterinaria, ivi comprese la macellazione e la distruzione
degli animali, disposte dalle competenti autorita'
sanitarie.
7. In caso di abbattimento nei posti di confine di
animali infetti o sospetti di infezione o di contaminazione
a seguito di contagio da animali in importazione, l'importo
della indennita' e' a carico dello Stato.
8. L'indennita' non e' concessa a coloro che
contravvengono alle disposizioni previste dall'articolo 264
del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio
decreto 27 luglio 1934, n. 1265, dalla presente legge e dal
regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320.
L'indennita' non e' altresi' concessa a coloro che
contravvengono ai provvedimenti assunti dalle autorita'
competenti in relazione alle malattie epizootiche degli
animali. In tali casi l'indennita', ove competa, viene
corrisposta soltanto a conclusione favorevole del
procedimento di erogazione della sanzione amministrativa.
Per l'accertamento delle infrazioni e per l'applicazione
delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla
presente legge si applicano le disposizioni di cui alla
legge 24 novembre 1981, n. 689, e le relative norme di
attuazione.
9. Il Ministro della sanita' dispone che le carni, i
prodotti ed avanzi ottenuti da animali normalmente
macellati, ove esista il sospetto che siano contaminati,
vengano sottoposti a determinati trattamenti, stabiliti con
proprio decreto, al fine di renderli sicuramente innocui
nei riguardi della diffusione delle malattie stesse.
10. Per i trattamenti di cui al comma 9 e nei casi in
cui si debba procedere alla distruzione dei prodotti
contaminati, agli aventi diritto e' concesso un indennizzo
secondo i criteri determinati dal Ministro della sanita',
di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle
foreste, avuto riguardo agli oneri sostenuti ed ai valori
di mercato dei prodotti distrutti.».
 
Art. 33

Disposizioni transitorie

1. Ai sensi dell'articolo 277, del regolamento, le disposizioni del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 73, di adeguamento al regolamento (UE) 576/2013 relative ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia, continuano ad applicarsi in luogo della parte VI del regolamento, fino alla data del 21 aprile 2026.
2. In vista della piena operativita' delle previsioni relative al veterinario aziendale, le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 1, inerenti i veterinari incaricati, si applicano per un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Note all'art. 33:
- Per il regolamento (UE) 2016/429, si veda nelle note
alle premesse.
- Il decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 73, recante
«Attuazione della direttiva 2013/31/UE, che modifica la
direttiva 92/65/CEE, per quanto riguarda le norme sanitarie
che disciplinano gli scambi e le importazioni nell'Unione
di cani, gatti e furetti», e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 13 giugno 2015, n. 135.
 
Art. 34

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri, ne' minori entrate a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni interessate svolgono le attivita' previste dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 5 agosto 2022

MATTARELLA

Draghi, Presidente del Consiglio
dei ministri

Speranza, Ministro della salute

Patuanelli, Ministro delle
politiche agricole alimentari e
forestali

Cingolani, Ministro della
transizione ecologica

Cartabia, Ministro della giustizia

Di Maio, Ministro degli affari
esteri e della cooperazione
internazionale

Franco, Ministro dell'economia e
delle finanze

Giorgetti, Ministro dello sviluppo
economico

Guerini, Ministro della difesa
Visto, il Guardasigilli: Cartabia