Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/011078/XVJ/CE/C del 25 agosto 2022, i manufatti esplosivi denominati «Incudine-Innesco 4,45 mm SINOXID No. 4152» e «Incudine-Innesco 4,45 mm SINOXID No. ZE1.1-410» sono classificati nella V categoria gruppo «E» di cui all'art. 82 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 ed iscritti nell'allegato «A» al medesimo regio decreto, ai sensi dell'art. 19, comma 3, lettera a), del decreto ministeriale 19 settembre 2002, n. 272, con numero ONU 0044 1.4S, assegnato dall'organismo notificato «BAM» in data 29 giugno 2020. Per i citati esplosivi il sig. Stefano Fiocchi, titolare delle licenze ex articoli 28, 46 e 47 T.U.L.P.S. in nome e per conto della «Fiocchi Munizioni S.p.a.», con sede in Lecco, via Santa Barbara n. 4, ha prodotto l'attestato di esame UE del tipo n. 0589.EXP.0678/06 del 18 settembre 2006 ed il modulo a scelta basato sulla garanzia della qualita' del processo di produzione (Modulo «D») del 29 giugno 2020, rilasciati dall'organismo notificato «BAM» (Germania). Dalla documentazione presentata risulta che gli esplosivi in argomento sono prodotti dalla «RUAG Ammontec GmbH» presso il proprio stabilimento sito in Fürth (Germania). Tali prodotti esplodenti sono sottoposti alle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele. Sugli imballaggi degli stessi deve essere apposta l'etichetta riportante anche i seguenti dati: denominazione del prodotto, numero ONU e codice di classificazione, numero dell'attestato di esame UE del tipo, categoria dell'esplosivo secondo il T.U.L.P.S., nome del fabbricante, elementi identificativi del distributore titolare delle licenze di polizia ed indicazione di eventuali pericoli nel maneggio e trasporto, nonche' gli estremi del presente provvedimento di classificazione. Avverso tale provvedimento e', dunque, esperibile ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale ai sensi del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, nel termine, rispettivamente, di sessanta e centoventi giorni dalla data della notificazione o comunicazione o dalla data in cui l'interessato ne abbia avuto piena cognizione. |