Gazzetta n. 214 del 13 settembre 2022 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
DECRETO 3 agosto 2022
Linee guida per l'utilizzo delle risorse destinate al «Progetto di rilevante interesse internazionale Legacy Expo 2020 Dubai».


IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA'
E DELLA RICERCA

di concerto con

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Visto il decreto-legge del 9 gennaio 2020, n. 1, recante «Disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'universita' e della ricerca», convertito, con modificazioni, dalla legge del 5 marzo 2020, n. 12;
Visti il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 164, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dell'universita' e della ricerca» e il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 165, recante «Regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'universita' e della ricerca»;
Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca 19 febbraio 2021, n. 224, recante «Individuazione e definizione dei compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell'universita' e della ricerca»;
Vista la nota verbale del 2 novembre 2016, con la quale il Governo italiano ha comunicato al Governo degli Emirati Arabi Uniti la decisione italiana di partecipare all'Esposizione universale di Dubai (di seguito Expo 2020 Dubai);
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 novembre 2017, registrato alla Corte dei conti al n. 16 del 3 gennaio 2018, con cui e' stato nominato il sig. Paolo Glisenti quale Commissario generale di sezione per l'Italia per Expo 2020 Dubai;
Visto il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose», convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233 e, in particolare, l'art. 25-ter (Progetto di rilevante interesse internazionale «Legacy Expo 2020 Dubai») che prevede: «1. Al fine di conseguire gli obiettivi di internazionalizzazione della ricerca fissati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, nell'ambito della missione 4 "Istruzione e ricerca", componente 2 "Dalla ricerca all'impresa", anche per potenziare le competenze di supporto all'innovazione e per costruire percorsi ibridi interdisciplinari e interculturali e nuovi profili professionali su ambiti di rilevante interesse strategico, sono stanziati 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 per l'avvio e il primo sviluppo dei progetti di ricerca e alta formazione nella regione mediorientale di cui al comma 2, quale legacy della partecipazione italiana a Expo 2020 Dubai. 2. Con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sentiti i Ministri della cultura e della salute e il Commissario generale di sezione per Expo 2020 Dubai dell'Italia, da adottare entro sessanta giorni dalla data di conclusione di Expo 2020 Dubai, sono individuate le modalita' di coordinamento delle azioni di competenza delle amministrazioni coinvolte e di promozione dei progetti concernenti la realizzazione di un campus universitario arabo-mediterraneo, di un centro di ricerca e alta formazione per la digitalizzazione e ricostruzione dei beni culturali e per la produzione artistica e culturale legata all'intelligenza artificiale e alle nuove tecnologie e di un campus di ricerca e alta formazione sulla trasformazione del cibo ed e' disposto il riparto delle risorse di cui al comma 1 tra i medesimi progetti.»;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 5644 in data 10 marzo 2022, recante la relativa variazione di bilancio ai sensi del richiamato art. 25-ter;
Considerato pertanto che, al fine di valorizzare l'esperienza della partecipazione dell'Italia ad Expo Dubai 2020, l'art. 25-ter, comma 1, del summenzionato decreto-legge, prevede lo stanziamento di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, da destinare all'avvio ed al primo sviluppo di progetti di ricerca e di alta formazione nella regione mediorientale, negli ambiti specificati al successivo comma 3 del medesimo articolo;
Tenuto conto della necessita' di definire le modalita' per il riparto delle risorse e per la promozione dei progetti che saranno finanziati;
Ritenuto di dover definire le modalita' di selezione dei progetti, al fine di ottimizzare l'utilizzo delle risorse stanziate, garantendo il piu' ampio accesso da parte delle istituzioni interessate;
Sentiti il Ministro della cultura, il Ministro della salute e il Commissario generale di sezione per Expo 2020 Dubai dell'Italia;
Di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 2021, con cui la prof.ssa Maria Cristina Messa e' stata nominata Ministro dell'universita' e della ricerca;

Decreta:

Art. 1

Finalita', ambito di applicazione
e dotazione finanziaria

1. Il presente decreto determina le linee guida per l'utilizzo delle risorse destinate al «Progetto di rilevante interesse internazionale Legacy Expo 2020 Dubai» ed individua le modalita' di coordinamento delle azioni di competenza delle amministrazioni coinvolte e di promozione dei progetti.
2. Le risorse destinate alle finalita' di cui al presente decreto sono pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 ed a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.
 
Art. 2

Linee di intervento, riparto delle risorse, soggetti
ammissibili, modalita' di presentazione proposte

1. A decorrere dall'anno finanziario 2022, il Ministero dell'universita' e della ricerca provvede a sostenere, a valere sul riparto finanziario annuale delle risorse nelle percentuali specificate di seguito, progetti volti a realizzare i seguenti interventi:
a) Campus Arabo-Mediterraneo - 34%;
b) Centro di ricerca e alta formazione per la digitalizzazione e per la ricostruzione dei beni culturali e per la produzione artistica e culturale legata all'intelligenza artificiale ed alle nuove tecnologie - 33%;
c) Campus di ricerca ed alta formazione sulla trasformazione del cibo - 33%;
2. Gli interventi di cui al comma 1 del presente articolo, lettere a), b) e c), saranno attuati tramite progetti selezionati sulla base di apposita procedura, i cui dettagli saranno contenuti in uno o piu' specifici avvisi pubblici, da predisporre secondo i principi essenziali delineati nel presente decreto, approvati con decreti direttoriali.
3. I soggetti ammissibili alla presentazione di proposte progettuali sono:
a) le istituzioni AFAM, come definite all'art. 1, comma 1, lettera b, del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, le Universita' e le istituzioni universitarie italiane, statali e non statali, comunque denominate, ivi comprese le scuole superiori ad ordinamento speciale;
b) gli enti pubblici di ricerca di cui al decreto legislativo del 25 novembre 2016, n. 218, vigilati dal MUR;
c) gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) pubblici e privati, nonche' l'Istituto superiore di sanita' e gli istituti zooprofilattici sperimentali (IZS);
d) l'Istituto centrale per la digitalizzazione del patrimonio culturale di cui all'art. 35 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169, nonche' gli istituti e le scuole di alta formazione e studio di cui all'art. 38 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169.
4. I soggetti di cui al precedente comma potranno presentare proposte:
a) in forma individuale, limitatamente ai soggetti di cui al comma 3, lettere a) e b);
b) in forma associata tra soggetti considerati ammissibili, con l'indicazione di un unico capofila tra quelli indicati nel precedente comma 3, lettere a) e b), i cui compiti e responsabilita' saranno dettagliati nella richiamata procedura.
5. Ad ogni soggetto sara' consentito presentare una sola proposta.
 
Art. 3

Tipologia di sostegno, contributo massimo
concedibile, spese ammissibili e durata dei progetti

1. Ai progetti che saranno selezionati nell'ambito della relativa procedura, puo' essere concesso un contributo in conto capitale ammontante ad un massimo del 100% delle spese totali ammissibili.
2. Le spese ammissibili dei progetti dovranno riguardare i costi effettivamente sostenuti per la realizzazione dell'iniziativa proposta, nell'ambito delle seguenti voci:
a) personale: costi relativi ai mesi/persona sostenuti per la retribuzione di personale contrattualizzato ad hoc per il progetto dai soggetti ammissibili;
b) costi derivanti dall'acquisto di strumenti ed attrezzature;
c) costi derivanti da contratti di visiting professor e periodi di applicazione presso la sede in considerazione;
d) altri costi di esercizio, quali, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo: materiali di consumo, organizzazione di eventi divulgativi all'estero, purche' sostenuti espressamente per il progetto e ad esso strettamente riconducibili;
e) costi per acquisto di suolo, di immobili o per la ristrutturazione degli stessi, nei limiti del 25% del costo complessivo del progetto;
f) spese generali.
3. I progetti dovranno avere una durata minima pari a ventiquattro mesi ed una durata massima pari a sessanta mesi dalla data di avvio delle attivita', tenendo conto della ripartizione per annualita' della dotazione finanziaria, come specificata all'art. 1, comma 2, del presente decreto.
 
Art. 4

Presentazione delle proposte

1. La domanda di partecipazione alla procedura sara' presentata dal legale rappresentante, per le proposte in forma individuale, o dal legale rappresentante del soggetto capofila, per le proposte in forma associata.
2. Ogni proposta dovra' contenere almeno le parti indicate qui di seguito:
a) anagrafica e dati del progetto;
b) ambiti d'interesse;
c) descrizione del progetto;
d) impatto del progetto impatto in termini di cambiamenti attesi, nel breve e nel medio-lungo periodo a seguito dell'implementazione;
e) budget e sua ripartizione negli anni considerati;
f) durata temporale;
g) sostenibilita' e valorizzazione del progetto in termini di indicazioni su eventuali progetti pilota gia' promossi durante Expo Dubai 2020, strategia per la valorizzazione del progetto oltre la sua durata, con particolare riferimento alla valorizzazione della continuita' concettuale tra la partecipazione dell'Italia ad Expo Dubai 2020 e la candidatura italiana della Citta' di Roma ad ospitare Expo 2030, eventuali programmi di cooperazione gia' in atto con istituzioni ed enti della regione mediorientale.
 
Art. 5

Istruttoria e valutazione delle proposte

1. La procedura di ammissibilita' formale e la valutazione delle proposte saranno stabilite in un avviso pubblico della Direzione generale dell'internazionalizzazione e della comunicazione e affidate ad una commissione, nominata con decreto direttoriale, composta da rappresentanti del Ministero dell'universita' e della ricerca, nonche' del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, del Ministero della cultura, del Ministero della salute e del Commissariato generale di sezione per Expo 2020 Dubai dell'Italia, in attuazione di quanto previsto all'art. 1, primo comma, sul coordinamento delle azioni delle amministrazioni interessate.
2. La valutazione delle proposte considerate ammissibili dovra' tenere conto dei seguenti criteri:
a) potenziale innovativo della proposta;
b) impatto sull'area mediorientale e sui progetti di internazionalizzazione dell'Italia;
c) presenza di progetti pilota gia' promossi durante Expo Dubai 2020;
d) efficacia della strategia per la valorizzazione del progetto oltre la sua durata, con particolare riferimento alla valorizzazione della continuita' concettuale tra la partecipazione dell'Italia ad Expo Dubai 2020 e la candidatura italiana della Citta' di Roma ad ospitare Expo 2030;
e) proposta formativa e/o scientifica;
f) valore dell'iniziativa con riguardo ai temi della diplomazia scientifica;
g) appropriatezza del budget;
h) eventuale presenza di cofinanziamento.
 
Art. 6

Assegnazione delle risorse ai progetti
ammessi al finanziamento

1. A conclusione della procedura di valutazione, il Ministero provvede, con uno o piu' decreti direttoriali, all'assegnazione delle risorse finanziarie ai progetti ammessi al finanziamento, in proporzione alla quota di riparto delle risorse di cui all'art. 2, comma 1, del presente decreto, e in ragione del budget previsto per ciascuno di essi, della loro durata e dell'anno finanziario di riferimento.
2. Tenuto conto della ripartizione per annualita' della dotazione finanziaria, come specificata all'art. 1, comma 2, ai progetti selezionati sara' erogato un contributo annuale a titolo di:
a) anticipazione delle spese stimate per i primi dodici mesi di attivita';
b) rimborso delle spese effettivamente sostenute e rendicontate, per i mesi successivi.
3. Per i progetti proposti in forma associata, di cui all'art. 2, comma 4, lettera b), il contributo sara' erogato al soggetto capofila, che provvedera' al riparto tra i soggetti partner.
4. Nel caso in cui i soggetti beneficiari siano privati, il Ministero richiedera' specifica garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa.
Il presente decreto e' inviato agli organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 3 agosto 2022

Il Ministro dell'universita'
e della ricerca
Messa
Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione
internazionale
Di Maio

Registrato alla Corte dei conti il 2 settembre 2022 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero dell'universita' e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute, n. 2237