Gazzetta n. 215 del 14 settembre 2022 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 1 agosto 2022
Adozione delle misure tecniche e misure spazio-temporali contenute nel Piano di gestione locale (PGL) CO.Ge.Pa. di Portorosa.


IL DIRETTORE GENERALE
della pesca marittima e dell'acquacoltura

Visto il regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio del 21 dicembre 2006 relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo e recante modifica del regolamento (CEE) n. 2847/1993 e che abroga il regolamento (CE) n. 1626/1994;
Visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione dell'8 aprile 2011 recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme delle politiche comune della pesca;
Visto il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e n. 639/2004 del Consiglio, nonche' la decisione 2004/585/Ce del Consiglio;
Visto il regolamento (UE) n. 1241/2019 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 relativo alla conservazione delle risorse della pesca e alla protezione degli ecosistemi marini attraverso misure tecniche, che modifica i regolamenti (CE) n. 2019/2006, (CE) n. 1224/2009 e i regolamenti (UE) n. 1380/2013, (UE) 2016/1139, (UE) 2018/973, (UE) 2019/472 e (UE) 2019/1022 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 894/97, (CE) n. 850/98, (CE) n. 2549/2000, (CE) n. 254/2002, (CE) n. 812/2004 e (CE) n. 2187/2005 del Consiglio;
Vista la legge 9 agosto 2018, n. 97 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonche' in materia di famiglia e disabilita';
Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, recante la modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38;
Visto il decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, recante misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'art. 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 1639 del 2 ottobre 1968, recante «regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima» e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonche' in materia di famiglia e disabilita', convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97»;
Visto il decreto-legge n. 104 del 21 settembre 2019, convertito con modificazioni dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, recante «Trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attivita' culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 25 dell'8 febbraio 2019, recante «Regolamento concernente organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, a norma dell'art. 1, comma 9, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 86», convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, ammesso a visto e registrazione della Corte dei conti al n. 89 in data 17 febbraio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 55 del 4 marzo 2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 luglio 2020, registrato alla Corte dei conti il 18 agosto 2020, al n. 780, con il quale e' stato conferito al dott. Riccardo Rigillo l'incarico di direttore generale della Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura;
Vista la direttiva generale sull'azione amministrativa e sulla gestione per l'anno 2022 emanata dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali il 24 febbraio 2022, prot. n. 90017;
Visto il decreto direttoriale del 31 gennaio 2019, registrato all'Ufficio centrale del bilancio il 21 febbraio 2019, n. 78, con il quale, a decorrere dal 24 gennaio 2019, il dott. Riccardo Rigillo e' stato inquadrato dirigente di prima fascia del ruolo dei dirigenti - Sezione A, della pesca marittima e dell'acquacoltura del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo;
Visto il decreto ministeriale 26 gennaio 2012, recante «Adeguamento alle disposizioni comunitarie in materia di licenze di pesca», che recepisce le disposizioni dell'art. 3, punto 3, allegato II del regolamento di esecuzione (UE) della Commissione dell'8 aprile 2011, n. 404, con riferimento in particolare alla necessita' di indicare in licenza di pesca non piu' i «sistemi di pesca», ma «gli attrezzi di pesca» classificati secondo la statistica internazionale standardizzata (ISSCFGG - FAO del 29 luglio 1980);
Visto il decreto ministeriale 28 luglio 2016, recante misure tecniche per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata;
Visto il Piano di gestione locale Co.Ge.Pa. di Portorosa che stabilisce misure di gestione nelle zone costiere comprese tra la foce del torrente Naso e la foce del torrente Gallo;
Considerato, che nel Piano di gestione locale viene rispettato l'impegno assunto dall'Unione europea ai fini dell'applicazione di una strategia precauzionale nell'adozione di misure volte a proteggere e conservare le risorse acquatiche vive e gli ecosistemi marini e a garantire uno sfruttamento sostenibile;
Ritenuto opportuno adottare le misure contenute nel Piano di gestione locale;

Decreta:

Art. 1

Sono adottate misure tecniche e spazio-temporali che si applicano nelle zone costiere comprese tra la foce del torrente Naso e la foce del torrente Gallo. 1.1 Misure tecniche
Pesca della lampuga (Coryphaena hippurus)
divieto di posizionare FAD (cannizzi) all'interno del Golfo di Patti (congiungente tra Capo Calava' e Capo Milazzo) durante tutto il periodo di validita' del Piano;
i FAD per la pesca con l'attrezzo «reti a circuizione a chiusura meccanica» devono essere posizionati in mare a partire dal 30 agosto di ogni anno;
l'attivita' di pesca con i FAD e' consentita dal 15 settembre al 31 dicembre di ogni anno;
nell'area interessata il numero massimo di FAD da posizionare in mare e' stabilito in n. 20 unita' per imbarcazione.
Utilizzo reti da posta
la dimensione minima della maglia per l'attrezzo «reti da posta calate (ancorate)» nell'area interessata e' fissata a maglia 10 (25 mm per lato);
esclusivamente per la pesca della triglia con le reti da posta potra' essere utilizzata la maglia 12 (20,8 mm per lato), nel periodo compreso tra aprile ed agosto di ogni anno;
la lunghezza massima delle reti da posta e' fissata in 2.500 m per le unita' da pesca con una sola persona imbarcata. E' possibile aggiungere altri 1.000 m di rete in presenza di un secondo pescatore ed altri 1.000 in presenza di un terzo pescatore imbarcato;
e' vietato calare piu' di 4.500 m di reti da posta per imbarcazione con 3 o piu' persone imbarcate.
Pesca del totano
per le imbarcazioni con un solo marittimo imbarcato e che hanno in licenza gli attrezzi «lenze a mano e a canna (manovrate a mano), lenze a mano e a canna (meccanizzate) e lenze trainate», e' consentito l'uso di un numero massimo di 5 richiami luminosi;
e' consentito un numero massimo di 10 richiami luminosi per le imbarcazioni con due o piu' marittimi imbarcati e che hanno i predetti attrezzi in licenza. 1.2 Misure spazio-temporali
nell'area di Oliveri-Marinello e' fatto divieto di esercitare qualsiasi attivita' di pesca, come da ordinanza n. 40/2013 della Capitaneria di Porto di Milazzo.
e' fatto divieto totale di pesca nella secca di Tindari nei mesi di maggio e di settembre.
e' fatto divieto totale di pesca ai sistemi di pesca a strascico nel tratto di mare compreso entro la congiungente tra Capo Milazzo e Capo Calava', come stabilito da d.d. n. 9045689 del 6 agosto 2020.
 
Art. 2

La validita' delle misure tecniche e delle misure spazio-temporali di cui al presente decreto, decorre dal 1° agosto 2022 al 31 luglio 2025.
Il presente decreto e' sottoposto alla registrazione degli Organi di controllo e, successivamente, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, divulgato attraverso il sito internet del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, nonche' affisso all'albo delle Capitanerie di porto dell'area interessata.
Roma, 1° agosto 2022

Il direttore generale: Rigillo

Registrato alla Corte dei conti il 5 settembre 2022 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e del turismo, n. 994