Gazzetta n. 215 del 14 settembre 2022 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO AI FINI DELLA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016 |
ORDINANZA 26 maggio 2022 |
Individuazione del regime di aiuti di Stato oggetto di notifica alla Commissione Europea relativi alla misura B «Rilancio economico e sociale» del Programma unitario di intervento - Interventi per le aree del terremoto del 2009 e del 2016 del Piano nazionale complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza. (Ordinanza n. 23). |
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Il Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici verficatisi a far data dal 24 agosto 2016 Visto il regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza; Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021; Visto il regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la Decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012; Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, e successive modifiche, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (nel seguito regolamento GBER); Visto il regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014, e successive modifiche, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (nel seguito regolamento ABER); Visto il regolamento (UE) n. 1388/2014 della Commissione del 16 dicembre 2014, e successive modifiche, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti a favore delle imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura (nel seguito regolamento FIBER); Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» (nel seguito regolamento de minimis); Vista la comunicazione (2014/C 204/01) recante gli orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (nel seguito orientamenti agricoli); Visti gli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalita' regionale, di cui alla comunicazione della Commissione europea 2021/C 153/01 del 29 aprile 2021; Vista la decisione C(2022)1545 final del 18 marzo 2022 relativa alla modifica della carta degli aiuti a finalita' regionale per l'Italia (aiuto di Stato SA.101134 - Italia); Vista la comunicazione della Commissione europea C(2020)1863 del 19 marzo 2020, con la quale e' stato adottato il «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e successive modificazioni e integrazioni (nel seguito Quadro temporaneo Covid); Vista la comunicazione della Commissione europea C(2022) 1890 final del 23 marzo 2022, con la quale e' stato adottato il «Temporary Crisis Framework for State Aid measures to support the economy following the aggression against Ukraine by Russia» (nel seguito Quadro temporaneo Ucraina); Visto il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, recante «Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti» ed in particolare l'art. 1, secondo comma, lettera b), che prevede che «Le risorse nazionali degli interventi del Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui al comma 1 sono ripartite come segue: quanto a complessivi 1.780 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026 da iscrivere, per gli importi e le annualita' sopra indicati, nei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze riferiti al seguente programma: 1. Interventi per le aree del terremoto del 2009 e del 2016: 220 milioni di euro per l'anno 2021, 720 milioni di euro per l'anno 2022, 320 milioni di euro per l'anno 2023, 280 milioni di euro per l'anno 2024, 160 milioni di euro per l'anno 2025 e 80 milioni di euro per l'anno 2026»; Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure», ed in particolare l'art. 14, rubricato «Estensione della disciplina del PNRR al Piano complementare», nonche' l'art. 14-bis, recante «Governance degli interventi del Piano complementare nei territori interessati dagli eventi sismici del 2009 e del 2016»; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 15 luglio 2021 con cui, in attuazione di quanto disposto dall'art. 1, comma 7, del predetto decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, sono individuati gli obiettivi iniziali, intermedi e finali determinati per ciascun programma, intervento e progetto del Piano nazionale complementare, nonche' le relative modalita' di monitoraggio; Visto l'art. 17 regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, «Do no significant harm»), e la comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante «Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza»; Considerato che, per l'attuazione degli interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016, l'allegato 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 15 luglio 2021, in attuazione dell'art. 1, commi 6 e 7, del richiamato decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, prevedeva che entro il 30 settembre 2021 la Cabina di coordinamento procedesse all'individuazione degli interventi della macro misura B «Rilancio economico e sociale»; Considerato che la Cabina di coordinamento integrata, ai sensi dell'art. 14-bis, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, ha deliberato in data 30 settembre 2021 l'approvazione e la contestuale trasmissione al Ministero dell'economia e delle finanze dell'atto di «Individuazione e approvazione dei Programmi unitari di intervento, previsti dal Piano complementare, per i territori colpiti dal sisma del 2009 e del 2016 ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera b del decreto-legge del 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, e degli articoli 14 e 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modifiche nella legge 28 luglio 2021, n. 108»; Preso atto che nelle settimane successive alla delibera della Cabina di coordinamento del 30 settembre 2021 si e' svolta una complessa e approfondita istruttoria ai fini della compiuta individuazione dei programmi e dei progetti, delle procedure di attuazione; Considerato altresi' che, sulla base delle decisioni e delle indicazioni assunte dalla Cabina di coordinamento integrata tenutasi in data 24 novembre 2021, si e' provveduto a definire i criteri di ripartizione delle risorse in considerazione degli equilibri territoriali e del danno sismico e ad approfondire le modalita' di attuazione delle specifiche linee di intervento comprese nelle macro misure A e B del programma deliberato in data 30 settembre 2021; Considerato che per le sub-misure B1, B2 e B3 sono state elaborate, in collaborazione con Invitalia, con il partenariato istituzionale e con il partenariato economico e sociale, delle articolate schede intervento che ne definiscono i principali contenuti attuativi; Considerato che con ordinanza n. 14 del 30 dicembre 2021, ai sensi dell'art. 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, sono state approvate le sub-misure B1 «Sostegno agli investimenti», B2 «Turismo, cultura, sport e inclusione», B3 «Valorizzazione ambientale, economia circolare e ciclo delle macerie», con le relative linee di intervento, del «Programma unitario di interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016», come definite nella delibera della Cabina di coordinamento del 30 settembre 2021, con i contenuti individuati nella nota introduttiva e nelle relative schede allegate alla stessa ordinanza, e ha affidato la progettazione delle sub-misure a Invitalia sulla base dello schema di convenzione allegato all'ordinanza; Considerato che la richiamata ordinanza n. 14 del 30 dicembre 2021 prevede, all'art. 2, comma 3, che, a seguito della presentazione da parte di Invitalia degli schemi di bando elaborati entro il 28 febbraio 2022, «con successiva ordinanza saranno disciplinate le ulteriori modalita' attuative delle misure e sara' approvata una nuova Convenzione con Invitalia, necessaria per il prosieguo delle attivita'», e all'art. 3, comma 2, che con successiva ordinanza siano approvati i bandi relativi alla selezione dei progetti; Considerato che Invitalia, con nota prot. n. 0074992, ha trasmesso gli schemi di bando necessari all'attuazione delle sub-misure in oggetto, elaborati entro la data sopra indicata; Preso atto delle intese espresse in data 22 aprile 2022 nella Cabina di coordinamento integrata dal Coordinatore della Struttura di Missione sisma 2009, Consigliere Carlo Presenti, e dai Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche, Umbria; Considerato che la macro misura B ha come obiettivo generale il sostegno e il rilancio della capacita' competitiva dei territori, che si persegue attraverso il sostegno all'imprenditorialita' dei residenti, il rafforzamento del tessuto sociale ed economico e lo stimolo all'innovazione produttiva ed e' articolata nelle seguenti sub-misure, misure e linee di intervento: a) sub-misura B1 «Sostegno agli investimenti»: ha la finalita' di sostenere il rafforzamento delle attivita' economiche e produttive, comprese quelle legate al settore agricolo, all'artigianato, alla filiera agroalimentare, nonche' al settore farmaceutico ed ai servizi alle imprese, e i progetti di avvio di impresa o di ampliamento delle attivita' esistenti. La sub-misura e' cosi' articolata: misura B1.1 «Sostegno agli investimenti di rilevante dimensione finanziaria»; misura B1.2 «Interventi per progettualita' di dimensione intermedia»; misura B1.3 «Interventi diffusivi di sostegno alle attivita' produttive»: linea di intervento B1.3.a «Interventi per la nascita, lo sviluppo e il consolidamento di iniziative micro-imprenditoriali e per l'attrazione e il rientro di imprenditori»; linea di intervento B1.3.b «Interventi per l'innovazione diffusa»; linea di intervento B1.3.c «Interventi per l'avvio, il riavvio e il consolidamento di attivita' economiche e per il rientro di quelle temporaneamente delocalizzate»; b) sub-misura B2 «Turismo cultura, sport e inclusione»: ha la finalita' di sostenere la valorizzazione del territorio tramite lo sviluppo e la qualificazione dell'economia turistica, creativa, sportiva e culturale. La sub-misura e' cosi' articolata: misura B2.1 «Interventi per lo sviluppo delle imprese culturali, creative, turistiche, sportive, anche del terzo settore, attraverso forme di sostegno a progetti di investimento e progetti collaborativi di innovazione e lo sviluppo di attrattori turistici»; misura B2.2 «Contributi destinati a soggetti pubblici per lo sviluppo delle attivita' culturali, creative, sportive e per l'innovazione dell'offerta turistica»; misura B2.3 «Interventi per l'inclusione e innovazione sociale ed il rilancio abitativo, rivolti ad enti locali, imprese sociali, terzo settore e cooperative di comunita'»; c) sub-misura B3 «Valorizzazione ambientale, economia circolare e ciclo delle macerie»: ha la finalita' di sostenere la valorizzazione delle risorse ambientali, forestali e agroalimentari attraverso misure specifiche e interventi di sistema per la realizzazione di piattaforme di raccolta e trasformazione delle risorse naturali locali e per aumentare l'efficienza del processo di smaltimento e riutilizzo del ciclo delle macerie. Gli obiettivi sono l'aumento dell'efficacia per tutte le fasi del processo sulle risorse naturali (pianificazione, coltivazione, raccolta, trasformazione e commercializzazione) e assicurare un notevole valore aggiunto ai prodotti trasformati in loco. La sub-misura e' cosi' articolata: misura B3.1 «Costituzione di forme associative o consortili di gestione delle aree agro-silvo-pastorali»; misura B3.2 «Realizzazione di piattaforme di trasformazione tecnologica»; misura B3.3 «Ciclo delle macerie». Considerato che le sub-misure in cui e' articolata la predetta macro misura B saranno attuate attraverso l'adozione di specifici bandi che opereranno nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dalla disciplina unionale in materia di aiuti di Stato di volta in volta applicabile, rappresentata dai richiamati regolamento GBER, regolamento ABER, regolamento FIBER e regolamento de minimis; Considerato che le imprese dei territori interessati dagli interventi di cui alla macro misura B, gia' duramente colpite dalle negative conseguenze economiche e sociali connesse ai sismi, hanno ulteriormente subito gli effetti correlati al diffondersi della pandemia da Covid-19, con la conseguente difficolta' nell'attuazione di investimenti anche gia' programmati; Considerata, per quanto esposto, la necessita' di fornire un adeguato sostegno alle predette imprese, volto a colmare il divario di investimenti accumulato e ad accompagnarle nel percorso di ripresa e rinnovamento anche in un'ottica di sostenibilita' ambientale degli interventi; Considerato, altresi', che la recente aggressione della Russia contro l'Ucraina ha determinato importanti ripercussioni sull'economia dei Paesi dell'Unione e quindi, anche dei territori interessati dagli interventi di cui alla piu' volte richiamata macro misura B, e che, pertanto, si ravvisa la necessita' di prevedere un possibile sostegno alle imprese colpite dalla predetta crisi ed ivi operanti, nel rispetto della disciplina unionale in materia di aiuti di Stato in proposito adottata dalla Commissione; Tenuto conto dei piu' recenti studi e analisi, elaborati dalle principali associazioni di categoria italiane, riguardanti l'impatto del conflitto russo-ucraino sulle imprese italiane, e in particolare quelle ubicate nelle aree sismiche del 2009 e del 2016, comprendenti porzioni di territorio di quattro regioni, Abruzzo, Lazio, Marche, Umbria, che mettono in evidenza come il conflitto in corso rappresenti un ulteriore fattore critico per le attivita' di impresa, gia' alle prese con l'aumento dei prezzi delle commodities, difficolta' di reperimento di materie prime, lunghi tempi di consegna e aumento dei costi del trasporto via container, determinando una situazione di alta incertezza nelle prospettive economiche che rischia, entro breve tempo, in assenza di provvedimenti sostanziosi di livello europeo, nazionale, regionale, di portare a un forte ridimensionamento della produzione industriale, alla chiusura o temporanea sospensione dell'attivita' di molte imprese, comprese quelle agricole, turistiche e commerciali, gia' penalizzate da due anni di limitazioni, con significative conseguenze anche sul fronte occupazionale; Ritenuto, pertanto, opportuno consentire, in sede di attuazione delle sub-misure in argomento e nei limiti disposti dalla presente ordinanza, l'accesso alle possibilita' offerte dal Quadro temporaneo Covid e dal Quadro temporaneo Ucraina con la previsione, in particolare, di uno specifico regime di aiuti che preveda l'applicazione delle disposizioni recate: dalla sezione 3.13 del Quadro temporaneo Covid, recante misure di sostegno agli investimenti verso una ripresa sostenibile, introdotta con la comunicazione della Commissione europea C(2021) 8442 del 18 novembre 2021; dalla sezione 2.1 del Quadro temporaneo Ucraina, recante disposizioni in merito agli aiuti di importo limitato; Raggiunta l'intesa nella Cabina di coordinamento integrata del 25 maggio 2022 con il coordinatore della Struttura di missione Sisma 2009, Consigliere Carlo Presenti, e con le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, nel senso suindicato;
Dispone:
Art. 1 Finalita' e ambito di applicazione
1. Al fine di sostenere le imprese nella realizzazione degli investimenti programmati e di accompagnarle nel percorso di ripresa e rinnovamento, anche in un'ottica di sostenibilita' ambientale degli interventi, nonche' nel far fronte alle ripercussioni economiche conseguenti all'aggressione della Russia all'Ucraina, la presente ordinanza e' volta a definire un regime di aiuti finalizzato all'applicazione delle disposizioni del Quadro temporaneo Covid e del Quadro temporaneo Ucraina richiamate in premessa agli interventi in favore delle imprese previsti dalla macro-misura B «Rilancio economico e sociale» del «Programma unitario di intervento - Interventi per le aree del terremoto 2009 e 2016, del Piano nazionale complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza» e individuati al comma 2. 2. Il regime di aiuti di cui al comma 1 e' applicabile, nel rispetto di quanto definito dalla presente ordinanza e con le modalita' indicate nei singoli bandi attuativi, ai seguenti interventi definiti nell'ambito della richiamata macro misura B «Rilancio economico e sociale»: misura B1.1 «Sostegno agli investimenti di rilevante dimensione finanziaria»; misura B1.2 «Interventi per progettualita' di dimensione intermedia»; misura B1.3 «Interventi diffusivi di sostegno alle attivita' produttive»: linea di intervento B1.3.a «Interventi per la nascita, lo sviluppo e il consolidamento di iniziative micro-imprenditoriali e per l'attrazione e il rientro di imprenditori»; linea di intervento B1.3.b «Interventi per l'innovazione diffusa»; linea di intervento B1.3.c «Interventi per l'avvio, il riavvio e il consolidamento di attivita' economiche e per il rientro di quelle temporaneamente delocalizzate»; misura B2.1 «Interventi per lo sviluppo delle imprese culturali, creative, turistiche, sportive, anche del terzo settore, attraverso forme di sostegno a progetti di investimento e progetti collaborativi di innovazione e lo sviluppo di attrattori turistici»; misura B2.3 «Interventi per l'inclusione e innovazione sociale ed il rilancio abitativo, rivolti ad imprese sociali, terzo settore e cooperative di comunita'»; misura B3.2 «Realizzazione di piattaforme di trasformazione tecnologica»; misura B3.3 «Ciclo delle macerie». 3. Gli interventi di cui al comma 2 sono attuati attraverso l'adozione di bandi operanti, in funzione delle specifiche finalita', nel rispetto della disciplina unionale in materia di aiuti di Stato di volta in volta applicabile e recata dal regolamento GBER, dal regolamento ABER e dal regolamento de minimis. Su istanza dell'impresa e con riferimento a ciascun programma di investimenti puo' essere richiesta l'applicazione delle disposizioni recate dal Quadro temporaneo Covid e dal Quadro temporaneo Ucraina, nel rispetto dei limiti e delle condizioni ivi previste e di quanto in proposito stabilito dalla presente ordinanza, in base all'articolazione riportata nella tabella che segue. ===================================================================== | Intervento | Regime temporaneo applicabile | +=====================+=============================================+ |misura B1.1 |Sezione 3.13 del Quadro temporaneo Covid | +---------------------+---------------------------------------------+ | |Sezione 3.13 del Quadro temporaneo Covid | |misura B1.2 |Sezione 2.1 del Quadro temporaneo Ucraina | +---------------------+---------------------------------------------+ |linea di intervento | | |B1.3.a |Sezione 2.1 del Quadro temporaneo Ucraina | +---------------------+---------------------------------------------+ |linea di intervento | | |B1.3.b |Sezione 2.1 del Quadro temporaneo Ucraina | +---------------------+---------------------------------------------+ |linea di intervento |Sezione 3.13 del Quadro temporaneo Covid | |B1.3.c |Sezione 2.1 del Quadro temporaneo Ucraina | +---------------------+---------------------------------------------+ | |Sezione 3.13 del Quadro temporaneo Covid | |misura B2.1 |Sezione 2.1 del Quadro temporaneo Ucraina | +---------------------+---------------------------------------------+ | |Sezione 3.13 del Quadro temporaneo Covid | |misura B2.3 |Sezione 2.1 del Quadro temporaneo Ucraina | +---------------------+---------------------------------------------+ | |Sezione 3.13 del Quadro temporaneo Covid | |misura B3.2 |Sezione 2.1 del Quadro temporaneo Ucraina | +---------------------+---------------------------------------------+ | |Sezione 3.13 del Quadro temporaneo Covid | |misura B3.3 |Sezione 2.1 del Quadro temporaneo Ucraina | +---------------------+---------------------------------------------+
4. Resta fermo che l'applicazione delle disposizioni di cui al Quadro temporaneo Covid e al Quadro temporaneo Ucraina e' subordinata alla notifica di un regime di aiuti alla Commissione europea e alla sua approvazione da parte della Commissione medesima. |
| Art. 2 Soggetti beneficiari
1. Ferme restando le specificita' di ciascuna sub-misura, misura e linea di intervento, come definite nei rispettivi bandi attuativi, ai fini dell'applicazione delle disposizioni recate dal Quadro temporaneo Covid e dal Quadro temporaneo Ucraina di cui all'art. 1, le imprese richiedenti devono trovarsi nelle seguenti condizioni: a) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposti a procedure concorsuali; b) non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea; c) non trovarsi in condizioni tali da risultare al 31 dicembre 2019 impresa in difficolta', secondo le modalita' previste dal regolamento GBER; d) avere sede legale e/o operativa nei Comuni dei crateri sismici 2009 e 2016; e) non operare nel settore creditizio e finanziario. 2. Ai fini della classificazione delle imprese in piccola, media o grande si applicano i criteri indicati nell'allegato 1 al Regolamento GBER e nel decreto del Ministro delle attivita' produttive 18 aprile 2005. 3. In sede di accesso ai bandi di cui all'art. 1, le imprese sono tenute ad assumere l'impegno a garantire il rispetto degli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio DNSH di cui alla comunicazione della Commissione europea 2021/C 58/01 sull'applicazione del medesimo principio. |
| Art. 3
Ulteriori condizioni per l'applicazione delle disposizioni del Quadro temporaneo Covid
1. Fermo restando il rispetto degli ulteriori limiti e condizioni previsti dalla presente ordinanza e dai bandi di cui all'art. 1, le agevolazioni possono essere riconosciute nei limiti e alle condizioni previsti dalla sezione 3.13 del Quadro temporaneo Covid a fronte di programmi di investimento comportanti costi in attivita' materiali e immateriali; i costi relativi all'acquisto di terreni possono essere inclusi solo nella misura in cui sono parte di un investimento per la produzione di beni o la prestazione di servizi. 2. Gli investimenti di cui al comma 1 devono rivestire carattere di ecosostenibilita' e, a tal fine, e' verificato il rispetto del principio DNSH. 3. A fronte della realizzazione dei programmi di investimento di cui al comma 1, le agevolazioni possono essere concesse, nelle forme previste dalla sezione 3.13 del Quadro temporaneo Covid anche in combinazione tra loro, nei limiti delle intensita' previste dal punto 89, lettera d), del medesimo Quadro temporaneo Covid e, comunque, dell'importo, in termini nominali e indipendentemente dalla forma di aiuto individuata, previsto dal punto 89, lettere a) ed e). Qualora le predette agevolazioni siano riconosciute nella forma del finanziamento agevolato, la durata di quest'ultimo non potra', in ogni caso, essere superiore a 8 anni. 4. Ferme restando le limitazioni eventualmente previste da ciascun bando di cui all'art. 1, alle agevolazioni concesse ai sensi del presente articolo possono essere aggiunti gli aiuti a finalita' regionale agli investimenti soggetti a notifica e cumulati altri tipi di aiuti concessi ai sensi dei regolamenti de minimis o dei regolamenti di esenzione per categoria, purche' siano rispettate le disposizioni e le regole di cumulo previste da tali regolamenti. In nessun caso l'importo totale dell'aiuto puo' superare il 100% dei costi ammissibili. Le agevolazioni di cui al presente articolo non sono cumulabili con altri strumenti di aiuto che consentono di coprire una carenza di finanziamenti. 5. Le agevolazioni di cui al presente articolo devono essere concesse entro il 31 dicembre 2022, fatto salvo un eventuale maggior termine di vigenza della competente sezione del Quadro temporaneo Covid che potra' essere disposto dalla Commissione. |
| Art. 4
Ulteriori condizioni per l'applicazione delle disposizioni del Quadro temporaneo Ucraina
1. Al fine di sostenere le imprese aventi sede legale e/o operativa nei Comuni dei crateri sismici 2009 e 2016 che subiscono le ripercussioni economiche conseguenti all'aggressione della Russia all'Ucraina e/o le conseguenze delle sanzioni economiche imposte e delle contromisure di ritorsione adottate, fermo restando il rispetto degli ulteriori limiti e condizioni previsti dalla presente ordinanza e dai bandi di cui all'art. 1, le agevolazioni possono essere riconosciute nei limiti e alle condizioni previsti dalla sezione 2.1 del Quadro temporaneo Ucraina. 2. A fronte della realizzazione dei programmi di investimento agevolabili nell'ambito degli interventi di cui al di cui all'art. 1, comma 3, le agevolazioni possono essere concesse, indipendentemente dalla forma di aiuto prescelta e in valore nominale, nei limiti del massimale previsto dalla sezione 2.1, punto 41, lettera a), del Quadro temporaneo Ucraina. 3. Non possono in ogni caso accedere, direttamente o indirettamente, alle agevolazioni di cui al presente articolo le persone fisiche e le entita' oggetto delle sanzioni imposte dall'Unione europea, tra cui: a) persone, entita' o organismi specificamente indicati negli atti giuridici che impongono le sanzioni; b) imprese possedute o controllate da persone, entita' o organismi oggetto delle sanzioni adottate dall'Unione europea; c) imprese che operano nel settore industriale oggetto delle sanzioni adottate dall'Unione europea in quanto l'aiuto potrebbe pregiudicare gli obiettivi delle sanzioni in questione. 4. Ferme restando le limitazioni eventualmente previste da ciascun bando di cui all'art. 1, si applicano le disposizioni in merito al cumulo delle agevolazioni previste dal punto 39 del Quadro temporaneo Ucraina. 5. Le agevolazioni di cui al presente articolo devono essere concesse entro il 31 dicembre 2022, fatto salvo un eventuale maggior termine di vigenza della competente sezione del Quadro temporaneo Ucraina che potra' essere disposto dalla Commissione. |
| Art. 5 Dotazione finanziaria
1. All'attuazione del regime di aiuti di cui alla presente ordinanza si provvede a valere sulle risorse del «Programma unitario di intervento - Interventi per le aree del terremoto 2009 e 2016, del Piano nazionale complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza», nel limite dell'importo di 407 milioni di euro come di seguito articolato: a) interventi a valere sulla sezione 3.13 del Quadro temporaneo Covid: 320 milioni di euro; b) interventi a valere sulla sezione 2.1 del Quadro temporaneo Ucraina: 87 milioni di euro. |
| Art. 6 Disposizioni finali
1. L'operativita' delle disposizioni di cui alla presente ordinanza relative all'applicazione delle disposizioni recate dal Quadro temporaneo Covid e dal Quadro temporaneo Ucraina e' subordinata alla notifica alla Commissione europea di un regime di aiuto e alla successiva approvazione da parte della Commissione medesima. 2. Per quanto non espressamente previsto dalla presente ordinanza e dai bandi attuativi di cui all'art. 1, si rinvia alle norme unionali, nazionali e regionali vigenti. |
| Art. 7 Entrata in vigore
1. La presente ordinanza e' comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, e' trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimita' ed entra in vigore con l'acquisizione del visto di legittimita' della Corte dei conti. Sara' pubblicata sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico a far data dal 24 agosto 2016 (www.sisma2016.gov.it). 2. L'ordinanza sara' pubblicata altresi' sui siti istituzionali del Dipartimento Casa Italia e della Struttura tecnica di missione. 3. La presente ordinanza e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale. Roma, 26 maggio 2022
Il Commissario straordinario: Legnini
Registrato alla Corte dei conti il 21 giugno 2022 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, n. 1632 |
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