Gazzetta n. 215 del 14 settembre 2022 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI |
DECRETO 28 luglio 2022 |
Linee guida sui trasporti in condizioni di eccezionalita'. |
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IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI
Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni «Nuovo codice della strada»; Visto il decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante «Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili», convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215; Visto l'art. 7-bis del succitato decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, recante «Disposizioni urgenti in materia di trasporti in condizioni di eccezionalita'», di modifica all'art. 10 «Veicoli eccezionali e trasporti in condizioni di eccezionalita'» del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285; Visto in particolare il comma 2 dell'art. 7-bis del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, modificato dall'art. 54, comma 2, decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, che recita: «Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'art. 10, comma 10-bis, del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come introdotto dal comma 1 del presente articolo, e comunque non oltre il 31 luglio 2022, continua ad applicarsi, ai trasporti in condizioni di eccezionalita' per massa complessiva fino a 108 tonnellate effettuati mediante complessi di veicoli a otto assi, la disciplina di cui al citato art. 10 vigente al 9 novembre 2021. Conservano altresi' efficacia fino alla loro scadenza le autorizzazioni alla circolazione gia' rilasciate alla data di entrata in vigore del decreto di cui al citato art. 10, comma 10-bis, e comunque non oltre il 31 luglio 2022.»; Visto l'art. 10, comma 10-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nuovo codice della strada, il quale prevede che: «con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, da adottare entro il 31 luglio 2022, previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, sentita l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali e previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono adottate apposite linee guida finalizzate ad assicurare l'omogeneita' della classificazione e gestione del rischio, nonche' della valutazione della compatibilita' dei trasporti in condizioni di eccezionalita' con la conservazione delle sovrastrutture stradali, con la stabilita' dei manufatti e con la sicurezza della circolazione.»; Vista la nota prot. n. 44515 del 3 febbraio 2021, con la quale il Capo di Gabinetto del Ministero ha costituito un gruppo di lavoro per la redazione di linee guida in materia di «Trasporti in condizioni di eccezionalita'», al fine di dare attuazione al disposto del vigente comma 10-bis dell'art. 10 del codice della strada; Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, con legge 22 aprile 2021, n. 55, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», ed in particolare l'art. 5, secondo il quale il «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti» e' ridenominato «Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili» e le denominazioni «Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili» e «Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili» sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, rispettivamente, le denominazioni «Ministro delle infrastrutture e dei trasporti» e «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 marzo 2021 di nomina del prof. Enrico Giovannini a Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, ai sensi dell'art. 5 del citato decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22; Vista la nota prot. n. 4191 del 22 aprile 2022 con la quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha trasmesso, unitamente alle «Linee guida sui trasporti in condizioni di eccezionalita'», il parere prot. n. 23/2022 dell'assemblea generale reso nell'adunanza dell'8 aprile 2022 con cui e' stato espresso avviso favorevole nei confronti del testo delle linee guida; Vista la nota prot. n. 14154 del 22 aprile 2022 con cui e' stata richiesta l'iscrizione all'ordine del giorno della Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili di adozione delle «Linee guida sui trasporti in condizioni di eccezionalita'»; Vista la nota prot. n. 7920 del 17 maggio 2022 della Presidenza del Consiglio dei ministri Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, ufficio per il coordinamento delle attivita' della segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, servizio attivita' produttive, infrastrutture e innovazione tecnologica, con la quale, gli enti territoriali hanno trasmesso le proprie richieste di modifica e criticita' sul testo proposto; Vista la nota prot. n. 6300 del 30 giugno 2022 con la quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha trasmesso, il parere prot. n. 57/2022 dell'assemblea generale reso nell'adunanza del 23 giugno 2022 sul testo delle «Misure tecnico gestionali di mitigazione del rischio da adottare fino al termine di entrata in vigore delle linee guida»; Visto l'art. 54 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, recante «Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttivita' delle imprese e attrazione degli investimenti, nonche' in materia di politiche sociali e di crisi ucraina», che ha fissato al 31 luglio 2022 il termine per l'adozione da parte del Ministero delle infrastrutture e la mobilita' sostenibili del decreto di adozione delle linee guida sui trasporti in condizioni di eccezionalita'; Vista la nota prot. n. 11725 del 20 luglio 2022 della Presidenza del Consiglio dei ministri Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, ufficio per il coordinamento delle attivita' della segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, servizio attivita' produttive, infrastrutture e innovazione tecnologica, con la quale, sono state trasmesse le richieste emendative dell'allegato 2 allo schema di provvedimento «Misure tecnico-gestionali di mitigazione del rischio da adottare fino al termine di entrata in vigore delle linee guida» approvate dal Consiglio superiore dei lavori pubblici con parere n. 57/2022 del 23 giugno 2022; Vista la nota prot. n. 7332 del 26 luglio 2022 con la quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha trasmesso, una nuova formulazione dell'allegato 2 allo schema di provvedimento «Misure tecnico gestionali di mitigazione del rischio da adottare fino al termine di entrata in vigore delle linee guida»; Vista la nota prot. n. 26123 del 26 luglio 2022 con cui e' stato trasmesso per la trattazione nel corso della prossima seduta della Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni il decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili di adozione delle «Linee guida sui trasporti in condizioni di eccezionalita'»; Sentita l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali, la quale ha espresso il proprio avviso favorevole con nota prot. n. 32968 del 28 luglio 2022; Acquisita l'intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, resa nella seduta del 27 luglio 2022;
Decreta:
Art. 1 Adozione delle linee guida sui trasporti in condizioni di eccezionalita'
1. Sono adottate le linee guida sui trasporti in condizioni di eccezionalita' di cui all'allegato 1 al presente decreto, in attuazione di quanto previsto dall'art. 10, comma 10-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dall'art. 54, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91. |
| Art. 2 Disciplina transitoria
1. Sono altresi' previste, ai sensi dell'art. 10, comma 10-bis, lettera b-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dall'art. 54, comma 1, lettera b n. 2 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, le disposizioni transitorie, applicabili non oltre il 30 settembre 2023, recate nelle «Misure tecnico-gestionali di mitigazione del rischio da adottare fino al termine di entrata in vigore delle linee guida» di cui all'allegato 2 al presente decreto. |
| Art. 3 Entrata in vigore
1. Il presente decreto e' inviato agli organi di controllo per la registrazione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 28 luglio 2022
Il Ministro: Giovannini
Registrato alla Corte dei conti il 7 settembre 2022 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili e del Ministero della transizione ecologica, n. 2430
__________ Avvertenza: Il testo integrale degli allegati facenti parte integrante del presente decreto e' pubblicato sul sito istituzionale del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibile, alla pagina dedicata, accessibile al link https://www.mit.gov.it/normativa |
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