Gazzetta n. 215 del 14 settembre 2022 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 3 agosto 2022, n. 139
Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2019/518, come successivamente codificato nel regolamento (UE) 2021/1230 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 luglio 2021, relativamente alle commissioni applicate sui pagamenti transfrontalieri nell'Unione europea e le commissioni di conversione valutaria.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, concernente disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, ed in particolare gli articoli 30, comma 2, lettera d), e 33;
Vista la legge 22 aprile 2021, n. 53, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019-2020, e in particolare l'articolo 17;
Visto il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, approvato con il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, ed in particolare l'articolo 126-bis;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, ed in particolare gli articoli 39 e 40;
Visto il decreto legislativo 21 gennaio 2011, n. 3, recante disposizioni sanzionatorie per le violazioni del regolamento (CE) n. 924/2009 relativo ai pagamenti transfrontalieri nella Comunita';
Visto il regolamento (UE) n. 260/2012 del 14 marzo 2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro;
Visto il regolamento (UE) n. 248/2014 del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 260/2012 per quanto riguarda la migrazione ai bonifici e agli addebiti diretti a livello di Unione, e in particolare l'articolo 1;
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 135, di attuazione dell'articolo 11 del regolamento (UE) n. 260/2012 del 14 marzo 2012 che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro e disposizioni sanzionatorie per le violazioni del regolamento (CE) n. 924/2009 relativo ai pagamenti transfrontalieri nella Comunita', in particolare gli articoli 4 e 5;
Visto il regolamento (UE) 2021/1230 del 14 luglio 2021 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo ai pagamenti transfrontalieri nell'Unione, di codificazione, a fini di chiarezza e razionalizzazione, e abrogazione del regolamento (CE) n. 924/2009, come modificato dal regolamento (UE) n. 260/2012 e dal regolamento (UE) n. 2019/518, e in particolare gli articoli 4 e 5;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 5 maggio 2022;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 28 luglio 2022;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia e dello sviluppo economico;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Art. 1
Modifiche al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 135

1. Nel titolo del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 135, le parole «Regolamento (CE) n. 924/2009 relativo ai pagamenti transfrontalieri nella Comunita'» sono sostituite dalle seguenti: «Regolamento (UE) 2021/1230 relativo ai pagamenti transfrontalieri nell'Unione».
2. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 135, le parole «regolamento (CE) n. 924/2009 del 16 settembre 2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo ai pagamenti transfrontalieri nella Comunita'» sono sostituite dalle seguenti: «regolamento (UE) 2021/1230 del 14 luglio 2021 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo ai pagamenti transfrontalieri nell'Unione».
3. All'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 135, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera a) e' sostituita dalla seguente: «a) regolamento (UE) 2021/1230: regolamento (UE) 2021/1230 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 luglio 2021, relativo ai pagamenti transfrontalieri dell'Unione, di codificazione, ai fini di chiarezza e razionalizzazione, e abrogazione del regolamento (CE) n. 924/2009, come modificato dal regolamento (UE) n. 260/2012 e dal regolamento (UE)2019/518;»;
b) alla lettera c), le parole «alla direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE e 2006/48/CE, che abroga la direttiva 97/5/CE» sono sostituite dalle seguenti: «alla direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2015, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE».
4. All'articolo 4 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 135, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nella rubrica le parole «ai sensi del regolamento (CE) n. 924/2009» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi del regolamento (UE) 2021/1230»;
b) al comma 1, le parole «dell'articolo 3, del regolamento (CE) n. 924/2009» sono sostituite dalle seguenti: «degli articoli 3, 4 e 5, del regolamento (UE) 2021/1230»;
c) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Le sanzioni previste al comma 1 si applicano quando le infrazioni rivestono carattere rilevante secondo i criteri definiti dalla Banca d'Italia, con provvedimento di carattere generale, tenuto conto dell'incidenza delle condotte sulla complessiva organizzazione aziendale e sui profili di rischio.
1-ter. Salvo che il fatto costituisca reato, alle violazioni dell'articolo 4 del regolamento (UE) 2021/1230 commesse dai soggetti, diversi dai prestatori di servizi di pagamento, che forniscono servizi di conversione valutaria presso uno sportello di prelievo automatico (Automated Teller Machine - ATM) o presso il punto vendita, si applica, l'articolo 27 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206»;
d) al comma 2, le parole: «di cui al comma precedente» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 1».
5. All'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 135, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole «ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 924/2009» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'articolo 8 del regolamento (UE) 2021/1230»;
b) le parole «di cui all'articolo 3, comma 3, del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 3, comma 3, e all'articolo 4, comma 1-ter, del presente decreto, nonche' nelle ipotesi di violazioni del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, nella materia del presente decreto».
6. Dopo l'articolo 5-bis del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 135, e' inserito il seguente:
«Art. 5-ter (Controlli della Banca d'Italia). - 1. Al fine di verificare il rispetto da parte dei prestatori di servizi di pagamento degli articoli 3, 4 e 5 del regolamento (UE) 2021/1230, la Banca d'Italia esercita i controlli previsti dall'articolo 128 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.».
7. All'articolo 6 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 135, le parole «regolamento (CE) n. 924/2009» sono sostituite dalle seguenti: «regolamento (UE) 2021/1230».
8. All'articolo 7 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 135 le parole «regolamento (CE) n. 924/2009» sono sostituite dalle seguenti: «regolamento (UE) 2021/1230».

N O T E

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'articolo 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con d.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli
estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione Europea (GUUE).

Note alle premesse:
- Si riporta il testo dell'art. 76 Cost.:
«Art. 76. - L'esercizio della funzione legislativa
non puo' essere delegato al Governo se non con
determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto
per tempo limitato e per oggetti definiti.».
- L'art. 87 Cost. conferisce, tra l'altro, al
Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i
regolamenti.
- Si riporta il testo dell'articolo 14 della legge 23
agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
ministri:
«Art. 14 (Decreti legislativi). - 1. I decreti
legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'articolo 76
della Costituzione sono emanati dal Presidente della
Repubblica con la denominazione di "decreto legislativo" e
con l'indicazione, nel preambolo, della legge di
delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri
e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
legge di delegazione.
2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire
entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il
testo del decreto legislativo adottato dal Governo e'
trasmesso al Presidente della Repubblica, per la
emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
3. Se la delega legislativa si riferisce ad una
pluralita' di oggetti distinti suscettibili di separata
disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti
successivi per uno o piu' degli oggetti predetti. In
relazione al termine finale stabilito dalla legge di
delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere
sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio
della delega.
4. In ogni caso, qualora il termine previsto per
l'esercizio della delega ecceda in due anni, il Governo e'
tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
decreti delegati. Il parere e' espresso dalle Commissioni
permanenti delle due Camere competenti per materia entro
sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali
disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive
della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni
successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle
Commissioni per il parere definitivo che deve essere
espresso entro trenta giorni.».
- Si riporta il testo dell'articolo 30 della legge 24
dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione
dell'Italia alla formazione e all'attuazione della
normativa e delle politiche dell'Unione europea):
«Art. 30 (Contenuti della legge di delegazione
europea e della legge europea). - 1. La legge di
delegazione europea e la legge europea, di cui all'articolo
29, assicurano il periodico adeguamento dell'ordinamento
nazionale all'ordinamento dell'Unione europea.
2. La legge di delegazione europea, al fine
dell'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 1,
reca:
a) disposizioni per il conferimento al Governo di
delega legislativa volta esclusivamente all'attuazione
delle direttive europee e delle decisioni quadro da
recepire nell'ordinamento nazionale, esclusa ogni altra
disposizione di delegazione legislativa non direttamente
riconducibile al recepimento degli atti legislativi
europei;
b) disposizioni per il conferimento al Governo di
delega legislativa, diretta a modificare o abrogare
disposizioni statali vigenti, limitatamente a quanto
indispensabile per garantire la conformita'
dell'ordinamento nazionale ai pareri motivati indirizzati
all'Italia dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo
258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea o al
dispositivo di sentenze di condanna per inadempimento
emesse della Corte di giustizia dell'Unione europea;
c) disposizioni che autorizzano il Governo a
recepire in via regolamentare le direttive, sulla base di
quanto previsto dall'articolo 35;
d) delega legislativa al Governo per la disciplina
sanzionatoria di violazioni di atti normativi dell'Unione
europea, secondo quanto disposto dall'articolo 33;
e) delega legislativa al Governo limitata a quanto
necessario per dare attuazione a eventuali disposizioni non
direttamente applicabili contenute in regolamenti europei;
f) disposizioni che, nelle materie di competenza
legislativa delle regioni e delle province autonome,
conferiscono delega al Governo per l'emanazione di decreti
legislativi recanti sanzioni penali per la violazione delle
disposizioni dell'Unione europea recepite dalle regioni e
dalle province autonome;
g) disposizioni che individuano i principi
fondamentali nel rispetto dei quali le regioni e le
province autonome esercitano la propria competenza
normativa per recepire o per assicurare l'applicazione di
atti dell'Unione europea nelle materie di cui all'articolo
117, terzo comma, della Costituzione;
h) disposizioni che, nell'ambito del conferimento
della delega legislativa per il recepimento o l'attuazione
degli atti di cui alle lettere a), b) ed e), autorizzano il
Governo a emanare testi unici per il riordino e per
l'armonizzazione di normative di settore, nel rispetto
delle competenze delle regioni e delle province autonome;
i) delega legislativa al Governo per l'adozione di
disposizioni integrative e correttive dei decreti
legislativi emanati ai sensi dell'articolo 31, commi 5 e 6.
3. La legge europea reca:
a) disposizioni modificative o abrogative di
disposizioni statali vigenti in contrasto con gli obblighi
indicati all'articolo 1;
b) disposizioni modificative o abrogative di
disposizioni statali vigenti oggetto di procedure
d'infrazione avviate dalla Commissione europea nei
confronti della Repubblica italiana o di sentenze della
Corte di giustizia dell'Unione europea;
c) disposizioni necessarie per dare attuazione o
per assicurare l'applicazione di atti dell'Unione europea;
d) disposizioni occorrenti per dare esecuzione ai
trattati internazionali conclusi nel quadro delle relazioni
esterne dell'Unione europea;
e) disposizioni emanate nell'esercizio del potere
sostitutivo di cui all'articolo 117, quinto comma, della
Costituzione, in conformita' ai principi e nel rispetto dei
limiti di cui all'articolo 41, comma 1, della presente
legge.
4. Gli oneri relativi a prestazioni e a controlli da
eseguire da parte di uffici pubblici, ai fini
dell'attuazione delle disposizioni dell'Unione europea di
cui alla legge di delegazione europea per l'anno di
riferimento e alla legge europea per l'anno di riferimento,
sono posti a carico dei soggetti interessati, ove cio' non
risulti in contrasto con la disciplina dell'Unione europea,
secondo tariffe determinate sulla base del costo effettivo
del servizio reso. Le tariffe di cui al primo periodo sono
predeterminate e pubbliche.
5. Le entrate derivanti dalle tariffe determinate ai
sensi del comma 4 sono attribuite, nei limiti previsti
dalla legislazione vigente, alle amministrazioni che
effettuano le prestazioni e i controlli, mediante
riassegnazione ai sensi del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 10 novembre 1999, n. 469.».
- Si riporta il testo dell'articolo 17 della legge 22
aprile 2021, n. 53 (legge di delegazione europea
2019/2020):
«Art. 17 (Principi e criteri direttivi per
l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni
del regolamento (UE) 2019/518, che modifica il regolamento
(CE) n. 924/2009 per quanto riguarda talune commissioni
applicate sui pagamenti transfrontalieri nell'Unione e le
commissioni di conversione valutaria). - 1. Il Governo
adotta, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, uno o piu' decreti legislativi per
l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE)
2019/518 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19
marzo 2019.
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il
Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi
generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del
2012, anche i seguenti principi e criteri direttivi
specifici:
a) prevedere, in attuazione dell'articolo 13 del
regolamento (CE) n. 924/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 16 settembre 2009, l'applicazione di
sanzioni amministrative efficaci, proporzionate e
dissuasive per le violazioni degli obblighi stabiliti dagli
articoli 3 bis e 3 ter del regolamento medesimo, introdotti
dal regolamento (UE) 2019/518, attraverso modificazioni al
decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 135, e in linea con
i limiti edittali ivi previsti, anche prevedendo che le
infrazioni siano sanzionate solo quando abbiano carattere
rilevante secondo criteri definiti dalla Banca d'Italia,
con provvedimento di carattere generale, tenuto conto
dell'incidenza delle condotte sulla complessiva
organizzazione aziendale e sui profili di rischio;
b) prevedere, in conformita' alle definizioni, alla
disciplina e alle finalita' del regolamento (UE) 2019/518,
le occorrenti modificazioni e abrogazioni della normativa
vigente, anche di derivazione europea, per i settori
interessati dalla normativa da attuare, al fine di
assicurare la corretta e integrale applicazione del
medesimo regolamento e di realizzare il migliore
coordinamento con le altre disposizioni vigenti.».
- Si riporta il testo dell'articolo 126-bis del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle
leggi in materia bancaria e creditizia):
«Art. 126-bis (Disposizioni di carattere generale). -
1. Il presente capo si applica ai contratti quadro relativi
a servizi di pagamento e alle operazioni di pagamento,
anche se queste non rientrano in un contratto quadro,
quando i servizi sono offerti sul territorio della
Repubblica.
2. Ai fini del presente capo, per servizi di
pagamento si intende anche l'emissione di moneta
elettronica. Allo Stato italiano, agli altri Stati
comunitari, alle pubbliche amministrazioni statali,
regionali e locali, che, agendo in veste di pubblica
autorita', emettono moneta elettronica, si applica soltanto
l'articolo 126-novies.
3. In deroga all'articolo 127, comma 1, le parti
possono accordarsi nel senso che le previsioni del presente
capo non si applicano, interamente o parzialmente, se
l'utilizzatore di servizi di pagamento non e' un
consumatore, ne' una micro-impresa. Resta fermo in ogni
caso quanto stabilito dal Regolamento (UE) 2015/751.
4. Spetta al prestatore dei servizi di pagamento
l'onere della prova di aver correttamente adempiuto agli
obblighi previsti dal presente capo.
5. La Banca d'Italia adotta i provvedimenti previsti
dal presente capo avendo riguardo, per i servizi di
pagamento regolati in conto corrente o commercializzati
unitamente a un conto corrente, alle disposizioni previste
ai sensi del capo I.
6. Nell'esercizio dei poteri regolamentari previsti
dal presente capo, la Banca d'Italia tiene conto anche
della finalita' di garantire un adeguato livello di
affidabilita' ed efficienza dei servizi di pagamento.».
- Si riporta il testo degli articoli 39 e 40 del
decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11 (Attuazione
della direttiva 2007/64/CE, relativa ai servizi di
pagamento nel mercato interno, recante modifica delle
direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, e
che abroga la direttiva 97/5/CE):
«Art. 39 (Esposti). - 1. In caso di violazione da
parte di un prestatore di servizi di pagamento delle
disposizioni di cui al titolo II e di quelle di cui
all'articolo 115 e al capo II-bis del titolo VI del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e della relativa
normativa di attuazione, gli utenti di servizi di
pagamento, le associazioni che li rappresentano e le altre
parti interessate possono presentare esposti alla Banca
d'Italia. La proposizione dell'esposto non pregiudica il
diritto di adire la competente autorita' giudiziaria. La
Banca d'Italia informa il proponente l'esposto
dell'esistenza dei sistemi di risoluzione stragiudiziale
delle controversie di cui all'articolo 128-bis del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385.»
«Art. 40 (Ricorso stragiudiziale). - 1. Per le
controversie concernenti i servizi di pagamento gli
utilizzatori di tali servizi possono avvalersi di sistemi,
organismi o procedure di risoluzione stragiudiziale; resta
in ogni caso fermo il diritto degli utilizzatori di adire
la competente autorita' giudiziaria.
2. Ai fini di cui al comma 1 i prestatori di servizi
di pagamento aderiscono a sistemi, organismi o procedure
costituiti ai sensi di norme di legge o con atto di
autoregolamentazione delle associazioni di categoria. Le
banche, gli istituti di moneta elettronica e gli istituti
di pagamento aderiscono ai sistemi di risoluzione
stragiudiziale delle controversie previsti dall'articolo
128-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,
per le controversie individuate dalle disposizioni
attuative del medesimo articolo.
3. Per la risoluzione delle controversie
transfrontaliere i sistemi, organismi o procedure di cui ai
commi 1 e 2 prevedono forme di collaborazione con quelli
istituiti negli altri Stati Membri.».
- Il decreto legislativo 21 gennaio 2011, n. 3, recante
«Disposizioni sanzionatorie per le violazioni del
Regolamento (CE) n. 924/2009 relativo ai pagamenti
transfrontalieri nella Comunita'», e' pubblicato nella
Gazz. Uff. 11 febbraio 2011, n. 34.
- Il regolamento (CE) 14 marzo 2012, n. 260/2012 del
Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i
requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli
addebiti diretti in euro e che modifica il regolamento (CE)
n. 924/2009 (Testo rilevante ai fini del SEE) e' pubblicato
nella G.U.U.E. 30 marzo 2012, n. L 94.
- Il regolamento (UE) 248/2014 del Parlamento europeo e
del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 260/2012
per quanto riguarda la migrazione ai bonifici e agli
addebiti diretti a livello di Unione (Testo rilevante ai
fini del SEE) e' pubblicato nella G.U.U.E. 20 marzo 2014,
n. L 84.
- Per il testo degli articoli 4 e 5 del decreto
legislativo 18 agosto 2015, n. 135, recante l'attuazione
dell'articolo 11 del Regolamento (UE) n. 260/2012 del 14
marzo 2012 che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali
per i bonifici e gli addebiti diretti in euro e
disposizioni sanzionatorie per le violazioni del
Regolamento (CE) n. 924/2009 relativo ai pagamenti
transfrontalieri nella Comunita', come modificati dal
presente decreto, si veda nelle note all'articolo 1.
- Il regolamento (UE) 2021/1230 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 14 luglio 2021 relativo ai pagamenti
transfrontalieri nell'Unione (codificazione) (Testo
rilevante ai fini del SEE) e' pubblicato nella G.U.U.E. 30
luglio 2021, n. L 274.

Note all'art. 1:
- Si riporta il titolo del decreto legislativo 18
agosto 2015, n. 135, come modificato dal presente decreto:
«Attuazione dell'articolo 11 del Regolamento (UE) n.
260/2012 del 14 marzo 2012 che stabilisce i requisiti
tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti
in euro e disposizioni sanzionatorie per le violazioni del
Regolamento (UE) 2021/1230 relativo ai pagamenti
transfrontalieri nell'Unione».
- Si riporta il testo degli articoli 1, 2, 4 e 5 del
citato decreto legislativo n. 135 del 2015, come modificato
dal presente decreto:
«Art. 1 (Finalita' e ambito di applicazione). - 1. Il
presente decreto reca la disciplina sanzionatoria per le
violazioni delle disposizioni del regolamento (UE)
2021/1230 del 14 luglio 2021 del Parlamento europeo e del
Consiglio, relativo ai pagamenti transfrontalieri
nell'Unione, e del regolamento (UE) n. 260/2012 del 14
marzo 2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, che
stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici
e gli addebiti diretti in euro.»
«Art. 2 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente
decreto si applicano le definizioni di cui:
a) all'articolo 2, paragrafo 1, n. 8), del
regolamento (UE) n. 260/2012 del 14 marzo 2012 del
Parlamento europeo e del Consiglio (prestatore di servizi
di pagamento o PSP);
b) all'articolo 2, paragrafo 1, n. 18), del citato
regolamento (UE) n. 260/2012 (sistema di pagamento di
importo rilevante);
c) all'articolo 2, paragrafo 1, n. 22), del citato
regolamento (UE) n. 260/2012 (sistema di pagamento al
dettaglio).
2. Si applicano inoltre le seguenti definizioni:
a) regolamento (UE) 2021/1230: regolamento (UE)
2021/1230 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14
luglio 2021, relativo ai pagamenti transfrontalieri
dell'Unione, di codificazione, ai fini di chiarezza e
razionalizzazione, e abrogazione del regolamento (CE) n.
924/2009, come modificato dal regolamento (UE) n. 260/2012
e dal regolamento (UE)2019/518;
b) regolamento (UE) n. 260/2012: regolamento (UE)
n. 260/2012 del 14 marzo 2012 del Parlamento europeo e del
Consiglio che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali
per i bonifici e gli addebiti diretti in euro e che
modifica il regolamento (CE) n. 924/2009;
c) servizi di pagamento: le attivita' commerciali
elencate nell'allegato alla direttiva (UE) 2015/2366 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2015,
relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che
modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE
e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva
2007/64/CE;
d) gestore o gestore ufficiale: societa' o ente che
gestisce sistemi di pagamento al dettaglio o singole fasi
di questi;
e) partecipante a un sistema di pagamento: societa'
o ente che partecipa a un sistema di pagamento al dettaglio
assumendo gli obblighi derivanti dalla disciplina
contrattuale che regola la partecipazione al sistema.»
«Art. 4 (Sanzioni ai sensi del regolamento (UE)
2021/1230). - 1. Salvo che il fatto costituisca reato, si
applica nei confronti dei prestatori di servizi di
pagamento la sanzione amministrativa pecuniaria da euro
30.000 fino a euro 5 milioni ovvero fino al 10 per cento
del fatturato, quando tale importo e' superiore a euro 5
milioni e il fatturato e' disponibile e determinabile, per
la violazione degli articoli 3, 4 e 5 del regolamento (UE)
2021/1230.
1-bis. Le sanzioni previste al comma 1 si applicano
quando le infrazioni rivestono carattere rilevante secondo
i criteri definiti dalla Banca d'Italia, con provvedimento
di carattere generale, tenuto conto dell'incidenza delle
condotte sulla complessiva organizzazione aziendale e sui
profili di rischio.
1-ter. Salvo che il fatto costituisca reato, alle
violazioni dell'articolo 4 del regolamento (UE) 2021/1230
commesse dai soggetti, diversi dai prestatori di servizi di
pagamento, che forniscono servizi di conversione valutaria
presso uno sportello di prelievo automatico (Automated
Teller Machine - ATM) o presso il punto vendita, si
applica, l'articolo 27 del decreto legislativo 6 settembre
2005, n. 206.
2. Qualora il prestatore di servizi di pagamento
mandante rilevi nel comportamento dell'agente in servizi di
pagamento la violazione di cui al comma 1, adotta
immediatamente misure correttive e trasmette la
documentazione relativa alle violazioni riscontrate, anche
ai fini dell'applicazione dell'articolo 128-duodecies del
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,
all'Organismo di cui all'articolo 128-undecies, del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
3. Se il vantaggio ottenuto dall'autore della
violazione come conseguenza della violazione stessa e'
superiore ai massimali indicati nel presente articolo, le
sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente
articolo sono elevate fino al doppio dell'ammontare del
vantaggio ottenuto, purche' tale ammontare sia
determinabile.»
«Art. 5 (Autorita' competente per l'irrogazione delle
sanzioni). - 1. La Banca d'Italia e' autorita' competente
ai sensi dell'articolo 8 del regolamento (UE) 2021/1230 e
dell'articolo 10 del regolamento (UE) n. 260/2012 anche ai
fini dell'irrogazione delle sanzioni amministrative, cui si
applica il Capo VI, Titolo VIII del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385. Resta salva la competenza
dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato per
le sanzioni di cui all'articolo 3, comma 3, e all'articolo
4, comma 1-ter, del presente decreto, nonche' nelle ipotesi
di violazioni del decreto legislativo 6 settembre 2005, n.
206, nella materia del presente decreto.».
 
Art. 2
Modifiche al decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385

1. All'articolo 126-bis, comma 3, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le parole «Regolamento (UE) 2015/751» sono sostituite dalle seguenti: «regolamento (UE) 2015/751 e dal regolamento (UE) 2021/1230».

Note all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'articolo 126-bis del Capo
II-bis (Servizi di pagamento) del Titolo VI (trasparenza
delle condizioni contrattuali e dei rapporti con i clienti)
del citato decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,
come modificato dal presente decreto:
«Art. 126-bis (Disposizioni di carattere generale). -
1. Il presente capo si applica ai contratti quadro relativi
a servizi di pagamento e alle operazioni di pagamento,
anche se queste non rientrano in un contratto quadro,
quando i servizi sono offerti sul territorio della
Repubblica.
2. Ai fini del presente capo, per servizi di
pagamento si intende anche l'emissione di moneta
elettronica. Allo Stato italiano, agli altri Stati
comunitari, alle pubbliche amministrazioni statali,
regionali e locali, che, agendo in veste di pubblica
autorita', emettono moneta elettronica, si applica soltanto
l'articolo 126-novies.
3. In deroga all'articolo 127, comma 1, le parti
possono accordarsi nel senso che le previsioni del presente
capo non si applicano, interamente o parzialmente, se
l'utilizzatore di servizi di pagamento non e' un
consumatore, ne' una micro-impresa. Resta fermo in ogni
caso quanto stabilito dal regolamento (UE) 2015/751 e dal
regolamento (UE) 2021/1230.
4. Spetta al prestatore dei servizi di pagamento
l'onere della prova di aver correttamente adempiuto agli
obblighi previsti dal presente capo.
5. La Banca d'Italia adotta i provvedimenti previsti
dal presente capo avendo riguardo, per i servizi di
pagamento regolati in conto corrente o commercializzati
unitamente a un conto corrente, alle disposizioni previste
ai sensi del capo I.
6. Nell'esercizio dei poteri regolamentari previsti
dal presente capo, la Banca d'Italia tiene conto anche
della finalita' di garantire un adeguato livello di
affidabilita' ed efficienza dei servizi di pagamento.».
 
Art. 3
Modifiche al decreto legislativo 21 gennaio 2011, n. 3

1. Nel titolo del decreto legislativo 21 gennaio 2011, n. 3, le parole «Regolamento (CE) n. 924/2009 relativo ai pagamenti transfrontalieri nella Comunita'» sono sostituite dalle seguenti: «regolamento (UE) 2021/1230 relativo ai pagamenti transfrontalieri nell'Unione».
2. All'articolo 1 del decreto legislativo 21 gennaio 2011, n. 3, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole «previsti dall'articolo 3 del regolamento (CE) n. 924/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009» sono sostituite dalle seguenti: «previsti dagli articoli 3, 4 e 5, del regolamento (UE) 2021/1230 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 luglio 2021, relativo ai pagamenti transfrontalieri nell'Unione»;
b) al comma 2, le parole «obblighi previsti dall'articolo 4, paragrafi 1 e 3 del regolamento» sono sostituite dalle seguenti: «obblighi previsti dall'articolo 6, paragrafi 1 e 2, del regolamento»;
c) il comma 4 e' soppresso.
3. All'articolo 2 del decreto legislativo 21 gennaio 2011, n. 3, le parole «ai sensi dell'articolo 9 del regolamento» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'articolo 8 del regolamento».

Note all'art. 3:
- Si riporta il testo del titolo del decreto
legislativo 21 gennaio 2011, n. 3 (Disposizioni
sanzionatorie per le violazioni del Regolamento (CE) n.
924/2009 relativo ai pagamenti transfrontalieri nella
Comunita'), come modificato dal presente decreto:
«Disposizioni sanzionatorie per le violazioni del
regolamento (UE) 2021/1230 relativo ai pagamenti
transfrontalieri nell'Unione».
- Si riporta il testo degli articoli 1 e 2 del citato
decreto legislativo n. 3 del 2011, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 1 (Sanzioni applicabili). - 1. Per la grave
inosservanza degli obblighi a carico dei prestatori di
servizi di pagamento, previsti dagli articoli 3, 4 e 5, del
regolamento (UE) 2021/1230 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 14 luglio 2021, relativo ai pagamenti
transfrontalieri nell'Unione, di seguito denominato:
"regolamento", nei confronti dei soggetti che svolgono
funzioni di amministrazione o di direzione, nonche' dei
dipendenti dei prestatori di servizi di pagamento si
applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 50.000
euro a 150.000 euro.
2. Per la grave inosservanza degli obblighi previsti
dall'articolo 6, paragrafi 1 e 2, del regolamento, nei
confronti dei soggetti che svolgono funzioni di
amministrazione o di direzione, nonche' dei dipendenti dei
prestatori di servizi di pagamento si applica la sanzione
amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 100.000 euro.
3. Le sanzioni previste nei commi 1 e 2 si applicano
anche ai soggetti che svolgono funzioni di controllo per la
violazione delle norme ivi indicate o per non aver
vigilato, affinche' le stesse fossero osservate da altri.
4. (soppresso).
5. In caso di reiterazione delle violazioni, ferma
l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria,
puo' essere disposta la sospensione dell'attivita' di
prestazione di servizi di pagamento ai sensi dell'articolo
146, comma 2, del testo unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385.»
«Art. 2 (Autorita' competente). - 1. La Banca
d'Italia e' autorita' competente ai sensi dell'articolo 8
del regolamento anche ai fini dell'irrogazione delle
sanzioni amministrative, cui si applica l'articolo 145 del
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.».
 
Art. 4
Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni e i soggetti pubblici interessati provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 3 agosto 2022

MATTARELLA
Draghi, Presidente del Consiglio
dei ministri

Franco, Ministro dell'economia e
delle finanze

Di Maio, Ministro degli affari
esteri e della cooperazione
internazionale

Cartabia, Ministro della giustizia

Giorgetti, Ministro dello sviluppo
economico
Visto, il Guardasigilli: Cartabia