Gazzetta n. 216 del 15 settembre 2022 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI
DECRETO 9 agosto 2022
Rettifica del decreto 9 giugno 2022, recante: «Ripartizione delle risorse del Fondo, relativo al primo semestre 2021, per l'adeguamento dei prezzi dei materiali da costruzione.».


IL DIRETTORE GENERALE per la regolazione dei contratti pubblici e la vigilanza sulle grandi
opere

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche e integrazioni, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» ed, in particolare, l'art. 133, commi 3 e 6, che prevedono che per i lavori pubblici affidati dalle stazioni appaltanti «si applica il prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d'asta, aumentato di una percentuale da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell'anno precedente sia superiore al 2 per cento, all'importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l'ultimazione dei lavori stessi. Tale percentuale e' fissata, con decreto del Ministro delle infrastrutture da emanare entro il 31 marzo di ogni anno, nella misura eccedente la predetta percentuale del 2 per cento» e che «il Ministero delle infrastrutture, entro il 31 marzo di ogni anno, rileva con proprio decreto le variazioni percentuali annuali dei singoli prezzi dei materiali da costruzione piu' significativi»;
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante «Codice dei contratti pubblici» in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e, in particolare, l'art. 216, comma 27-ter, secondo cui: «ai contratti di lavori affidati prima dell'entrata in vigore del presente codice e in corso di esecuzione si applica la disciplina gia' contenuta nell'art. 133, commi 3 e 6, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163»;
Visto il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 recante «Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali»;
Visto il decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, recante «Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonche' per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico» e, in particolare, l'art. 29, comma 13;
Considerato che il citato decreto-legge n. 73 del 2021 dispone, all'art. 1-septies, commi 1 e 2, che con decreto ministeriale vengono rilevate, per i contratti in corso di esecuzione, le variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all'8 per cento, verificatesi nel primo semestre dell'anno 2021, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione piu' significativi e che per detti materiali si fa luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, nei limiti di cui ai commi 3, 4, 5 e 6 del medesimo art. 1-septies;
Visto il decreto ministeriale 11 novembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 279 del 23 novembre 2021, recante «Rilevazione delle variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all'8 per cento, verificatesi nel primo semestre dell'anno 2021, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione piu' significativi»;
Visto il decreto ministeriale 7 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 294 dell'11 dicembre 2021 recante «Rettifica dell'allegato 1 e dell'allegato 2 del decreto 11 novembre 2021, recante: "Rilevazione delle variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all'8 per cento, verificatesi nel primo semestre dell'anno 2021, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione piu' significativi" ai fini del corretto calcolo della compensazione da parte del direttore dei lavori, per il materiale "Tubazioni in ghisa sferoidale per acquedotti"»;
Considerato che il citato decreto-legge n. 73 del 2021 stabilisce, all'art. 1-septies, comma 4, che le istanze di compensazione relative alle variazioni in aumento sono presentate, a pena di decadenza, dall'appaltatore alla stazione appaltante entro quindici giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale, di cui al comma 1 del medesimo art. 1-septies, relativo al semestre di riferimento;
Considerato che il citato decreto-legge n. 73 del 2021 stabilisce, al comma 6 dell'art. 1-septies, che si possa far fronte a dette compensazioni nei limiti del 50 per cento delle risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali gia' assunti, nonche' le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento e stanziate annualmente e che possono, altresi', essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, nonche' le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi ed emanati i certificati di regolare esecuzione nel rispetto delle procedure contabili della spesa, nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore della legge di conversione del medesimo decreto;
Considerato che il decreto-legge n. 73 del 2021 stabilisce, al comma 7 dell'art. 1-septies, che in caso di insufficienza delle risorse di cui al comma 6 del medesimo articolo, per i lavori realizzati ovvero affidati dai soggetti indicati nel medesimo comma 7, si provvede alla copertura degli oneri, fino alla concorrenza dell'importo di 100 milioni di euro che costituisce limite massimo di spesa, attraverso il Fondo per l'adeguamento dei prezzi di cui al successivo comma 8 (di seguito, Fondo);
Considerato, che, il decreto-legge n. 73 del 2021 stabilisce, al comma 8 dell'art. 1-septies, che ai fini dell'accesso al Fondo, i giustificativi da allegare alle istanze di compensazione consistono unicamente nelle analisi sull'incidenza dei materiali presenti all'interno di lavorazioni complesse, da richiedere agli appaltatori ove la stazione appaltante non ne disponga;
Vista la circolare del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili prot. n. 43362 del 25 novembre 2021 recante «Modalita' operative per il calcolo e il pagamento della compensazione dei prezzi dei materiali da costruzione piu' significativi ai sensi dell'art. 1-septies del decreto-legge n. 73/2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 106/2021»;
Visto l'art. 1-septies, comma 8, del citato decreto-legge n. 73 del 2021, che, nell'istituire, per le finalita' di cui al suddetto comma 7, il Fondo con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2021, dispone che, con decreto adottato dal Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, sono stabilite le modalita' di utilizzo del Fondo stesso, garantendo la parita' di accesso per le piccole, medie e grandi imprese di costruzione e la proporzionalita' per gli aventi diritto nell'assegnazione delle risorse;
Considerato che, per i fini di cui al comma 8 del decreto-legge n. 73 del 2021, il Ministero dell'economia e delle finanze ha istituito apposito capitolo di spesa (7006) nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili - CDR 2 - assegnato alla Direzione generale per la regolazione dei contratti pubblici e la vigilanza sulle grandi opere, a seguito della nota n. 11198 in data 15 settembre 2021 del Capo Dipartimento per le opere pubbliche, le politiche abitative e urbane, le infrastrutture idriche e le risorse umane e strumentali, con integrazione della direttiva del medesimo Capo Dipartimento n. 74 del 30 giugno 2021;
Visto il decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 recante «Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina», ed in particolare l'art. 23, comma 1, che prevede, al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dagli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione, che il Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, in relazione alle domande di accesso al Fondo per l'adeguamento dei prezzi di cui all'art. 1-septies, comma 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, puo' riconoscere, nel limite complessivo del 50 per cento delle risorse del medesimo Fondo e nelle more dello svolgimento dell'attivita' istruttoria relativa alle istanze di compensazione, un'anticipazione pari al 50 per cento dell'importo richiesto in favore dei soggetti di cui al comma 7 del medesimo art. 1-septies;
Visto il decreto ministeriale n. 371 del 30 settembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 258 del 28 ottobre 2021, recante la disciplina, relativa al primo semestre 2021, delle «Modalita' di utilizzo del Fondo per l'adeguamento dei prezzi di materiali da costruzione di cui all'art. 1-septies, comma 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106»;
Considerato che, al fine di garantire la parita' di accesso per la piccola, media e grande impresa di costruzione e la proporzionalita' per gli aventi diritto nell'assegnazione delle risorse, indicati all'art. 1-septies, comma 7, del medesimo decreto-legge n. 73 del 2021, l'art. 1 del citato decreto ministeriale n. 371 del 2021 definisce le predette categorie di impresa assegnando a ciascuna di esse quota parte della dotazione del Fondo, istituito dal comma 8 del medesimo art. 1-septies, pari a euro 100.000.000,00 come di seguito specificata:
a) per «piccola impresa», per gli effetti del presente decreto, deve intendersi l'impresa in possesso dei requisiti di cui all'art. 90 del decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010 ovvero in possesso della qualificazione nella prima o seconda classifica di cui all'art. 61 del decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010. A detta categoria e' assegnata una dotazione pari ad euro 34.000.000,00;
b) per «media impresa», per gli effetti del presente decreto, deve intendersi l'impresa in possesso della qualificazione dalla terza alla sesta classifica di cui all'art. 61 del decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010. A detta categoria, e' assegnata una dotazione pari ad euro 33.000.000,00;
c) per «grande impresa», per gli effetti del presente decreto, deve intendersi l'impresa in possesso della qualificazione nella settima o ottava classifica di cui all'art. 61 del decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010. A detta categoria e' assegnata una dotazione pari ad euro 33.000.000,00;
Considerato altresi', che l'art. 2, comma 2, del citato decreto ministeriale n. 371 del 2021 fissa in sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto relativo al primo semestre 2021 previsto dall'art. 1-septies, comma 1, decreto-legge n. 73 del 2021 i termini per la presentazione delle istanze da parte di ciascuno dei soggetti indicati al citato art. 1-septies, comma 7, al Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili - Direzione generale per la regolazione dei contratti pubblici e la vigilanza sulle grandi opere;
Considerate le indicazioni impartite dal Ministro e rese note anche sul sito istituzionale tese a semplificare e accelerare le procedure per l'erogazione delle risorse, secondo cui le stazioni appaltanti, sulla base di una scheda informativa con autocertificazioni, firmata digitalmente, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, consapevoli delle responsabilita' penali e della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti in caso di dichiarazioni mendaci, hanno certificato la sussistenza delle condizioni e i dati necessari per l'accesso al Fondo relativo al primo semestre ai sensi dell'art. 1 septies del decreto-legge n. 73/2021 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto ministeriale n. 84 del 5 aprile 2022, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 100 del 30 aprile 2022, recante la disciplina, relativa al secondo semestre 2021, delle «Modalita' di utilizzo del Fondo per l'adeguamento dei prezzi di materiali da costruzione» e, in particolare, l'art. 7, comma 1, che, al fine di ridurre i tempi di assegnazione delle risorse del Fondo per l'adeguamento dei prezzi relative al primo semestre dell'anno 2021, stabilisce che l'esistenza dei requisiti e dei presupposti per l'accesso a detto Fondo possa essere dimostrata anche mediante apposita dichiarazione rilasciata dai soggetti indicati all'art. 1-septies, comma 7, del decreto-legge n. 73 del 2021, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
Vista la nota dell'Agenzia delle entrate - Interpello n. 956-83/2022 - acquisita al prot. n. 2395 del 12 marzo 2022 della Direzione generale per la regolazione dei contratti pubblici e la vigilanza sulle grandi opere, in risposta alla nota della medesima direzione generale prot. n. 147 del 12 gennaio 2022 concernente i chiarimenti riguardo all'applicazione dell'IVA, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 633/1972, secondo cui, in mancanza di qualsiasi rapporto di natura sinallagmatica, le somme dovute per la compensazione a seguito della variazione dei prezzi dei materiali da costruzione sono da configurarsi quali «"mere" movimentazioni di denaro e, come tali, escluse dall'ambito applicativo dell'IVA, ai sensi del citato art. 2, terzo comma, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, che prevede la non rilevanza all'IVA delle "cessioni che hanno per oggetto denaro o crediti in denaro"»;
Visto il decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili - di seguito Ministero - n. 377 del 9 giugno 2022 e annesso allegato, ammesso al visto della Corte dei conti n. 2007 del 1° luglio 2022, recante ripartizione delle risorse del Fondo, relativo al primo semestre 2021, per l'adeguamento dei prezzi dei materiali da costruzione, di cui all'art. 1-septies, comma 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106;
Considerato che il Ministero aveva proceduto all'esclusione dell'accesso al Fondo di alcune stazioni appaltanti per carenza dei requisiti dichiarati dalle stesse con riferimento, in particolare, alla data di presentazione da parte degli operatori economici delle istanze di compensazione alla stazione appaltante;
Considerato che, successivamente alla registrazione da parte dell'organo di controllo del citato decreto n. 377 del 9 giugno 2022, sono pervenuti chiarimenti al Ministero da parte di alcune stazioni appaltanti escluse che hanno dimostrato la sussistenza dei suddetti requisiti;
Ritenuto, pertanto, necessario, all'esito della verifica effettuata dal Ministero in merito all'effettiva sussistenza dei requisiti per l'ammissibilita' delle istanze, procedere alla rideterminazione dell'importo complessivo ammesso a compensazione e all'aggiornamento dell'allegato 1 al suddetto decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili n. 377 del 9 giugno 2022;

Decreta:

Art. 1

1. Il nono «Considerato» del decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili n. 377 del 9 giugno 2022 concernente i dati relativi al numero complessivo delle stazioni appaltanti richiedenti l'accesso al Fondo, all'importo richiesto e all'importo ammesso a compensazione e la conseguente tabella ripartizione concernente la categoria d'impresa (piccola, media, grande) sono sostituiti dai seguenti:
Considerato che, a seguito della ricezione delle istanze e della suddetta scheda informativa sono pervenute, entro i termini, n. 471 richieste di stazioni appaltanti, relative a n. 813 istanze di imprese per un importo di euro 46.132.404,21 e che l'importo complessivo ammissibile delle richieste ammonta a euro 42.549.562,01 per n. 446 stazioni appaltanti ammesse suddiviso per categoria di imprese, come di seguito specificato:

===================================================================== | | Stazioni appaltanti | | | Categoria | richiedenti | Ammontare richieste | +==================+========================+=======================+ |Piccola impresa | n. 130 | euro 3.844.511,96 | +------------------+------------------------+-----------------------+ |Media impresa | n. 209 | euro 10.763.187,56 | +------------------+------------------------+-----------------------+ |Grande impresa | n. 107 | euro 27.941.862,49 | +------------------+------------------------+-----------------------+

2. Il dodicesimo Considerato del decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili n. 377 del 9 giugno 2022 e' sostituito dal seguente:
Considerato che l'importo delle richieste ammissibili, pari a euro 42.549.562,01, rientra nella disponibilita' complessiva del Fondo pari a euro 100.000.000,00.
3. Il Ritenuto del decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili n. 377 del 9 giugno 2022 e' sostituito dal seguente:
Ritenuto pertanto di procedere alla ripartizione delle risorse del Fondo nella misura di euro 42.549.562,01.
4. L'art. 1 del decreto n. 377 del 9 giugno 2022 e' sostituito dal seguente:
Art. 1 (Approvazione della ripartizione del Fondo). - In relazione alle istanze di compensazione relative alle variazioni in aumento dei prezzi dei materiali da costruzione verificatisi nel primo semestre dell'anno 2021, e' approvata la ripartizione delle risorse del Fondo, per l'adeguamento dei prezzi dei materiali da costruzione, di cui all'art. 1-septies, comma 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, nella misura di euro 42.549.562,01, come indicato nell'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto.
5. L'allegato 1 al decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili n. 377 del 9 giugno 2022 e' sostituito dall'allegato 1 al presente decreto che ne forma parte integrante.
6. Resta fermo quanto previsto agli articoli 2 e 3 del decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili n. 377 del 9 giugno 2022 che disciplinano le modalita' di assegnazione delle risorse e il controllo e le procedure di recupero.
Il presente decreto e' trasmesso agli organi di controllo.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito istituzionale del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili.
Roma, 9 agosto 2022

Il direttore generale: Cappelloni

Registrato alla Corte dei conti il 5 settembre 2022 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili e del Ministero della transizione ecologica, n. 2404
 
Allegato 1

Parte di provvedimento in formato grafico