Gazzetta n. 216 del 15 settembre 2022 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI
DECRETO 1 settembre 2022
Modifica del decreto 3 marzo 2000 e successive modifiche e integrazioni, recante ripartizione del traffico aereo sul sistema aeroportuale milanese.


IL MINISTRO
DELLE INFRASTRUTTURE
E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI

Visto il regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 settembre 2008 ed in particolare l'art. 19 in materia di distribuzione del traffico tra aeroporti e esercizio dei diritti di traffico;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione n. 15 del 3 marzo 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 60 del 13 marzo 2000, riguardante la ripartizione del traffico aereo sul sistema aeroportuale di Milano;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 5 gennaio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 14 del 18 gennaio 2001, recante modificazioni al decreto ministeriale n. 15 del 3 marzo 2000;
Atteso che in attuazione dei criteri introdotti dal citato decreto del 5 gennaio 2001, la capacita' dell'aeroporto di Milano Linate e' stata individuata nel limite di 18 movimenti orari, come risultante dalla direttiva impartita dall'Enac ad Assoclearance con nota prot. n. 01-420/D.G. del 12 febbraio 2001;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 18 novembre 2016, n. 385 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 279 del 29 novembre 2016, che ha abrogato il decreto ministeriale 1 ottobre 2014, n. 395, e contestualmente ha modificato ed integrato i suindicati decreti ministeriali 3 marzo 2000, n. 15 e 5 gennaio 2001;
Considerata la necessita' di assicurare una sempre migliore fruizione dell'aeroporto di Milano Linate, quale City Airport per servire destinazioni di breve raggio, mantenendone invariata la capacita' aeroportuale, anche nell'ottica del pieno dispiegamento delle potenzialita' di sviluppo del Hub di Milano Malpensa;
Considerata l'opportunita' che lo scalo aeroportuale di Milano Linate sia collegato anche ad aeroporti diversi da quelli dell'Unione europea purche' si trovino nel raggio di 1500 Km, misurati secondo il metodo della rotta ortodromica, e appartengano a Paesi che abbiano sottoscritto con l'UE specifici accordi di tipo verticale per regolare i servizi aerei;
Considerata altresi' l'opportunita' di ammettere ad operare i collegamenti consentiti con l'aeroporto di Milano Linate non solo i vettori definiti comunitari ai sensi dell'art. 2, nn. 10 e 11 del regolamento (CE) n. 1008/2008, ma anche tutti gli altri vettori purche' designati da un Paese che abbia concluso un accordo di tipo verticale con l'Unione europea;
Visti gli esiti della consultazione delle parti interessate effettuata in ottemperanza alle disposizioni del predetto art. 19 del regolamento (CE) n. 1008/2008;
Vista la decisione della Commissione europea del 18 agosto 2022 con la quale sono state approvate le previsioni del presente decreto;

Decreta:

Art. 1

1. L'art. 4 del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 3 marzo 2000, n. 15 e successive modifiche e integrazioni e' sostituito dal seguente:
«Art. 4. - 1. I vettori aerei possono operare collegamenti di linea «point to point», mediante aeromobili del tipo «narrow body» (unico corridoio), tra l'aeroporto di Milano Linate e altri aeroporti dell'Unione europea, oppure aeroporti appartenenti a un Paese che abbia sottoscritto con l'Unione europea un accordo di tipo verticale che ne regoli i servizi aerei e siano altresi' situati nel raggio di 1.500 km - misurati secondo il metodo della rotta ortodromica - dall'aeroporto di Milano Linate, nei limiti della definita capacita' operativa dell'aeroporto di Milano Linate. I vettori aerei che possono operare tali collegamenti sono esclusivamente:
a) i vettori definiti comunitari ai sensi dell'art. 2, nn. 10 e 11 del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 settembre 2008 e che soddisfino i requisiti stabiliti dalle competenti autorita' aeronautiche, conformemente al medesimo regolamento;
b) i vettori designati da un Paese ad operare i servizi aerei sulla base di un accordo di tipo verticale sottoscritto da tale Paese con l'Unione europea, a condizione che il collegamento riguardi un aeroporto situato nel raggio di 1.500 km - misurati secondo il metodo della rotta ortodromica - dall'aeroporto di Milano Linate.».
 
Art. 2

1. Il presente decreto entra in vigore dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 1° settembre 2022

Il Ministro: Giovannini