Gazzetta n. 216 del 15 settembre 2022 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO |
DECRETO 1 luglio 2022 |
Modalita' e criteri di attuazione dell'intervento relativo al credito d'imposta a favore di soggetti esercenti l'attivita' di cuoco professionista. |
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IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
di concerto con
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
e
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 30 dicembre 2020, n. 322; Visto, in particolare, l'art. 1, comma 117, della citata legge, come modificato dall'art. 18-quater del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante «Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi», convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, che, al fine di sostenere il settore della ristorazione, anche in considerazione delle misure restrittive adottate a causa del COVID-19, riconosce, a favore dei soggetti esercenti l'attivita' di cuoco professionista presso alberghi e ristoranti, sia come lavoratore dipendente sia come lavoratore autonomo in possesso di partita IVA, anche nei casi in cui non siano in possesso del codice ATECO 5.2.2.1.0, un credito d'imposta fino al 40% (quaranta per cento) del costo per le spese per l'acquisto di beni strumentali durevoli ovvero per la partecipazione a corsi di aggiornamento professionale, strettamente funzionali all'esercizio dell'attivita', sostenute tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2022; Visti i successivi commi 118, 119, 120 e 121 del medesimo articolo, che definiscono le caratteristiche del predetto credito d'imposta, stabilendo, in particolare: a) al comma 118, la tipologia di spese ammissibili al credito d'imposta; b) al comma 119, che il credito d'imposta spetta fino a un massimo di euro 6.000 (seimila/00), nel limite massimo di spesa complessivo di euro 1.000.000,00 (un milione/00) per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023; c) al comma 120, che il credito d'imposta e' utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, ne' rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; d) al comma 121, che il medesimo credito d'imposta puo' essere ceduto ad altri soggetti, compresi gli istituti di crdito e gli altri intermediari finanziari; Visto, altresi', l'art. 1, comma 122, della citata legge, che dispone che, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri e le modalita' di attuazione dell'intervento agevolativo, con particolare riguardo alle procedure di concessione al fine del rispetto del limite di spesa, alla documentazione richiesta, alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli; Visto, inoltre, l'art. 1, comma 123 della legge n. 178 del 2020, come modificato dal richiamato art. 18-quater del decreto-legge n. 228 del 2021, ai sensi del quale le disposizioni dei commi da 117 a 122 si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»; Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» e successive modifiche e integrazioni; Visto l'art. 18-ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, che istituisce, presso il Ministero dello sviluppo economico, la piattaforma telematica denominata «Incentivi.gov.it»; Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante «Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni» e, in particolare, l'art. 17, che prevede la compensabilita' di crediti e debiti tributari e previdenziali; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 30 aprile 1998, n. 99 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59»; Visto l'art. 19, comma 5, del decreto-legge l° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, il quale dispone che le Amministrazioni dello Stato, cui sono attribuiti per legge fondi o interventi pubblici, possono affidarne direttamente la gestione, nel rispetto dei principi comunitari e nazionali conferenti, a societa' a capitale interamente pubblico su cui le predette amministrazioni esercitano un controllo analogo a quello esercitato su propri servizi e che svolgono la propria attivita' quasi esclusivamente nei confronti dell'Amministrazione dello Stato. Gli oneri di gestione e le spese di funzionamento degli interventi relativi ai fondi sono a carico delle risorse finanziarie dei fondi stessi; Visto il testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 31 dicembre 1986, n. 302, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, ed in particolare gli articoli 46, 47 e 71 concernenti dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorieta'; Visto l'art. 37, comma 49-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, come modificato dall'art. 3 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, il quale prevede che i soggetti titolari di partita IVA che intendono effettuare la compensazione prevista dall'art. 17 del suddetto decreto legislativo n. 241 del 1997, tra l'altro, dei crediti d'imposta da indicare nel quadro «RU» della dichiarazione dei redditi, sono tenuti a utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate; Visto il decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, recante «Disposizioni urgenti tributarie e finanziarie di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria anche in adeguamento alla normativa comunitaria, ed in particolare l'art. 1, comma 6, in materia di procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti d'imposta»; Visti gli articoli 1, comma 1, 5-bis, comma 1, e 6 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il «Codice dell'amministrazione digitale»; Visto l'art. 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, che ha istituito il Registro nazionale degli aiuti di Stato; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115, recante «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche ed integrazioni»; Visto l'art. 1, commi 125 e seguenti, della legge 4 agosto 2017, n. 124, recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza»; Visto l'art. 7, commi 1 e 2, della legge 11 novembre 2011, n. 180, rubricato «Riduzione e trasparenza degli adempimenti amministrativi a carico di cittadini e imprese»; Considerata, pertanto, la necessita' di dare attuazione a quanto disposto dall'art. 1, comma 122, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, adottando il presente decreto;
Decreta:
Art. 1
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto sono adottate le seguenti definizioni: a) «legge di bilancio 2021»: la legge 30 dicembre 2020, n. 178, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 30 dicembre 2020, n. 322; b) «Ministero»: il Ministero dello sviluppo economico; c) «Registro nazionale degli aiuti»: il registro, istituito ai sensi dell'art. 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, cosi' come modificato e integrato dalla legge 29 luglio 2015, n. 115, finalizzato a raccogliere dati e informazioni e a effettuare controlli relativamente agli aiuti di Stato, notificati e in esenzione, agli aiuti «de minimis» e a quelli concessi a compensazione per servizi di interesse economico generale; d) «regolamento de minimis»: il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013, e successive modifiche ed integrazioni, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»; e) «TUIR»: il testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modifiche e integrazioni; f) «alberghi e ristoranti»: i soggetti la cui attivita' prevalente, come comunicata con il modello AA7/AA9 all'Agenzia delle entrate ai sensi dell'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1972, n. 633, e' individuata da uno dei seguenti codici ATECO 2007: «55.10.00 - Alberghi»; «56.10.11 - Ristorazione con somministrazione»; «56.10.12 - Attivita' di ristorazione connesse alle aziende agricole». |
| Art. 2
Oggetto
1. Il presente decreto stabilisce, in attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 122, della legge di bilancio 2021, i criteri e le modalita' di attuazione dell'intervento agevolativo istituito dalla medesima legge a favore dei cuochi professionisti, con particolare riguardo alle procedure di concessione, al fine del rispetto del limite di spesa, alla documentazione richiesta, alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli. |
| Art. 3
Risorse finanziarie
1. Le risorse destinate all'attuazione dell'intervento agevolativo, comprensive degli oneri di gestione di cui all'art. 4, sono pari a complessivi euro 3.000.000,00 (tre milioni/00), con un limite massimo di spesa pari a euro 1.000.000,00 (un milione/00) per ciascuna delle annualita' 2021, 2022 e 2023. 2. Le risorse finanziarie di cui al comma 1 sono versate, al netto degli oneri di gestione di cui all'art. 4, sulla contabilita' speciale n. 1778, rubricata «Agenzia delle entrate - fondi di bilancio», e sono utilizzate dalla medesima Agenzia per l'esecuzione delle regolazioni e operazioni contabili necessarie ai fini dell'attuazione dell'intervento di cui al presente decreto. |
| Art. 4
Gestione degli interventi
1. L'intervento di cui al presente decreto e' gestito dal Ministero, fatte salve le attivita' svolte dall'Agenzia delle entrate ai sensi di quanto specificato dal presente decreto. 2. Per la gestione degli interventi, il Ministero si avvale dell'assistenza tecnica dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia, sulla base di apposita convenzione, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e dell'art. 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102. 3. Gli oneri connessi alle attivita' di assistenza tecnica, ai sensi di quanto previsto dall'art. 3 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, sono posti a carico delle risorse finanziarie di cui all'art. 3, entro il limite massimo del 3% (tre per cento) delle medesime risorse. |
| Art. 5
Soggetti beneficiari
1. L'agevolazione di cui al presente decreto e' rivolta ai soggetti esercenti l'attivita' di cuoco professionista presso alberghi e ristoranti, sia come lavoratori dipendenti, sia come lavoratori autonomi in possesso di partita IVA, che abbiano sostenuto, tra la data del 1° gennaio 2021 e la data del 31 dicembre 2022, una o piu' delle spese di cui all'art. 7, comma 1. 2. Per poter beneficiare del credito d'imposta di cui al presente decreto, i soggetti di cui al comma 1 devono: a) essere residenti o stabiliti del territorio dello Stato; b) essere alle dipendenze, con regolare contratto di lavoro subordinato, di alberghi e ristoranti, ovvero titolari di partiva IVA per attivita' di cuoco professionista svolta presso i medesimi soggetti, almeno a partire dalla data del 1° gennaio 2021; c) essere nel pieno godimento dei diritti civili. 3. Sono, in ogni caso, escluse dalle agevolazioni di cui al presente decreto i soggetti che si trovino in condizioni previste dalla legge come cause di incapacita' a beneficiare di agevolazioni finanziarie pubbliche o comunque a cio' ostative. |
| Art. 6
Agevolazione concedibile
1. L'agevolazione e' concessa sotto forma di credito di imposta, nei limiti delle risorse disponibili di cui all'art. 3, ai sensi del regolamento de minimis e nella misura massima del 40% (quaranta percento) del costo delle spese ammissibili di cui all'art. 7, sostenute tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2022. L'agevolazione massima concedibile a ciascun beneficiario non puo', comunque, eccedere l'importo di euro 6.000,00 (seimila/00). |
| Art. 7
Spese ammissibili
1. Ai sensi dell'art. 1, comma 118, della legge di bilancio 2021, sono ammissibili all'agevolazione le spese relative a: a) l'acquisto di macchinari di classe energetica elevata, secondo quanto specificato dal provvedimento di cui all'art. 8, comma 3, destinati alla conservazione, lavorazione, trasformazione e cottura dei prodotti alimentari; b) l'acquisto di strumenti e attrezzature professionali per la ristorazione; c) la partecipazione a corsi di aggiornamento professionale. 2. Ai fini dell'ammissibilita' all'agevolazione, le spese di cui al comma 1 devono essere pagate attraverso conti correnti intestati al soggetto beneficiario e con modalita' che consentono la piena tracciabilita' del pagamento e l'immediata riconducibilita' dello stesso alla relativa fattura o ricevuta. 3. Non sono ammesse all'agevolazione le spese relative a imposte e tasse. L'imposta sul valore aggiunto e' ammissibile all'agevolazione solo se la stessa rappresenta per il beneficiario un costo effettivo non recuperabile. |
| Art. 8
Modalita' di accesso all'agevolazione
1. Per fruire dell'agevolazione di cui al presente decreto, i soggetti in possesso dei requisiti previsti, presentano al Ministero, successivamente alla conclusione del periodo di ammissibilita' delle spese di cui all'art. 6, un'apposita istanza, esclusivamente per via telematica, attraverso la procedura informatica resa disponibile sul sito istituzionale del Ministero (www.mise.gov.it). Ciascun soggetto beneficiario puo' presentare una sola istanza. 2. Nell'istanza di cui al comma 1, i soggetti richiedenti dichiarano il possesso dei requisiti previsti per l'attribuzione dell'agevolazione e riportano l'elenco delle spese sostenute, allegando la documentazione giustificativa delle predette spese e del relativo pagamento, nonche' di quella comprovante il requisito di cui all'art. 5, comma 2, lettera b), ai fini dei controlli previsti dall'art. 11. 3. Con successivo provvedimento del direttore generale per gli incentivi alle imprese sono stabiliti le modalita', i termini di presentazione e il contenuto dell'istanza. Con il medesimo provvedimento sono resi disponibili lo schema di istanza di ammissione all'agevolazione ed e' precisata l'ulteriore documentazione utile allo svolgimento dell'attivita' istruttoria da parte del Ministero e gli ulteriori elementi necessari alla corretta attuazione dell'intervento. |
| Art. 9
Procedura di concessione del credito d'imposta
1. Il Ministero, trascorso il termine finale per la presentazione delle istanze di cui all'art. 8, comma 1, accerta, sulla base delle dichiarazioni rese dal soggetto richiedente, la sussistenza dei requisiti di ammissibilita' e la regolarita' e completezza dell'istanza e verifica, tramite Registro nazionale degli aiuti, il rispetto, da parte del soggetto richiedente, del massimale di aiuti previsto dal regolamento de minimis. 2. Per le istanze per le quali le verifiche di cui al comma 1 si concludono positivamente, il Ministero determina l'agevolazione concedibile, nel limite delle risorse finanziarie di cui all'art. 3 e ferma restando la misura massima di cui all'art. 6 per ciascun beneficiario. Nel caso in cui la dotazione finanziaria di cui all'art. 3 non sia sufficiente a soddisfare la richiesta di agevolazione derivante da tutte le istanze, il Ministero provvede a ridurre in modo proporzionale l'agevolazione determinata per ciascun soggetto ai sensi del comma 1, sulla base delle risorse finanziare disponibili e del numero di istanze pervenute. Tutti i soggetti richiedenti l'agevolazione concorrono alla procedura, senza alcuna priorita' connessa al momento della presentazione dell'istanza. 3. Il Ministero, svolti gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 ed effettuata la registrazione dell'aiuto individuale nel Registro nazionale degli aiuti, adotta un provvedimento di concessione cumulativo per tutti i soggetti beneficiari specificando l'importo fruibile in relazione a ciascuna annualita'. Il predetto provvedimento di concessione e' pubblicato sul sito istituzionale del Ministero (www.mise.gov.it), previa comunicazione all'Agenzia delle entrate effettuata ai sensi dell'art. 10, comma 3. 4. Per le istanze per le quali le verifiche di cui al presente articolo si concludono negativamente, il Ministero trasmette una apposita comunicazione di diniego. |
| Art. 10
Modalita' di fruizione dell'agevolazione
1. Il credito d'imposta e' utilizzabile secondo la tempistica indicata nel provvedimento di concessione cumulativo di cui all'art. 9, comma 3, esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. A tal fine, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate e secondo le istruzioni fornite dalla stessa Agenzia, pena il rifiuto dell'operazione di versamento. 2. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR. Lo stesso, successivamente alla sua concessione, ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 121, della legge di bilancio 2021, puo', inoltre, essere ceduto ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, secondo le modalita' e i termini indicati con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Il credito d'imposta e', in ogni caso, usufruito dal cessionario con le stesse modalita' e con la stessa tempistica con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente. La cessione del credito non pregiudica i poteri di controllo sulla spettanza del credito d'imposta nei confronti del cedente. 3. L'ammontare del credito d'imposta utilizzato in compensazione non deve eccedere l'importo concesso dal Ministero, pena il rifiuto dell'operazione di versamento. A tal fine, il Ministero trasmette all'Agenzia delle entrate, preventivamente alla pubblicazione del provvedimento di concessione cumulativo, l'elenco dei soggetti ammessi a fruire dell'agevolazione e l'importo del credito concesso, nonche', successivamente alla concessione delle agevolazioni, le eventuali variazioni e revoche disposte a seguito delle attivita' di controllo svolte ai sensi dell'art. 11. |
| Art. 11
Controlli
1. Il Ministero procede ad effettuare idonei controlli sulla veridicita' delle dichiarazioni rese ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 2. I controlli in merito alla legittima fruizione del credito di imposta sono effettuati, nell'ambito della propria ordinaria attivita' di controllo, dall'Agenzia delle entrate che, qualora accerti l'eventuale indebita fruizione, totale o parziale, ne da' comunicazione al Ministero, al fine del recupero del credito di imposta, indebitamente utilizzato. 3. L'Agenzia delle entrate trasmette al Ministero, con modalita' telematiche e secondo termini definiti d'intesa, l'elenco delle imprese che hanno utilizzato in compensazione il credito d'imposta, con i relativi importi. |
| Art. 12
Revoca dell'agevolazione
1. L'agevolazione concessa e' revocata dal Ministero nei seguenti casi: a) venga accertata, successivamente alla concessione dell'agevolazione, l'assenza di uno o piu' requisiti, ovvero di documentazione incompleta o irregolare, per fatti imputabili al soggetto richiedente e non sanabili; b) il soggetto beneficiario non consenta lo svolgimento dei controlli di cui all'art. 11; c) venga accertata, da parte dell'Agenzia delle entrate, una indebita fruizione dell'agevolazione. 2. Disposta la revoca dell'agevolazione, il Ministero procede in forza dell'art. 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, al recupero del credito di imposta, indebitamente utilizzato, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge, per il successivo versamento all'entrata del bilancio dello Stato. |
| Art. 13
Disposizioni finali
1. Il Ministero provvede agli adempimenti relativi alla registrazione nel Registro nazionale degli aiuti, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 8 e 9 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 2. Con il provvedimento di cui all'art. 8, comma 3, e' definito l'elenco degli oneri informativi per i cittadini e per le imprese previsti dal presente decreto, ai sensi dell'art. 7, commi 1 e 2, della legge 11 novembre 2011, n. 180. 3. I soggetti beneficiari dell'agevolazione di cui presente decreto sono tenuti ad adempiere, qualora rientranti nella casistica prevista dall'art. 1, comma 125 e seguenti, della legge 4 agosto 2017 n. 124 e successive modificazioni ed integrazioni, agli obblighi di pubblicazione delle agevolazioni ricevute. 4. La misura di sostegno disciplinata dal presente decreto e' pubblicata sulla piattaforma telematica denominata «Incentivi.gov.it», ai sensi dell'art. 18-ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 1° luglio 2022
Il Ministro dello sviluppo economico Giorgetti
Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Orlando
Il Ministro dell'economia e delle finanze Franco Registrato alla Corte dei conti il 29 agosto 2022 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e del turismo, n. 969 |
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