Gazzetta n. 216 del 15 settembre 2022 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 28 luglio 2022
Intervento a sostegno delle aziende suinicole italiane, che hanno subito danni indiretti a seguito delle misure sanitarie di contenimento dei focolai di peste suina africana (PSA).


IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Visto l'art. 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea ed in particolare il comma 3, lettera c);
Visto il regolamento (UE) 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, in particolare l'art. 220;
Visto il regolamento (UE) 1407/2013 relativo ai contributi in regime «de minimis» concessi dallo Stato;
Visto il regolamento (UE) 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006 e successive modifiche, in particolare l'art 26 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 193/2014);
Visti gli orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 2014/C 204/01);
Visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, «normativa in materia di sanita' animale», come integrato dal regolamento di esecuzione 2018/1882/UE della Commissione, in particolare l'art. 9 in cui la peste suina africana e' categorizzata come una malattia di categoria A e che quindi, non si manifesta normalmente nell'Unione;
Visto il regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione, del 17 dicembre 2019 che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate;
Vista la decisione di esecuzione (UE) 2022/62 della Commissione, del 14 gennaio 2022, relativa ad alcune misure di emergenza contro la peste suina africana in Italia;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 175 del 28 luglio 2017, inerente il «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni» e, in particolare, l'art. 6 «Aiuti nei settori agricoltura e pesca» e l'art. 9 «registrazione degli aiuti individuali»;
Visto il decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74, cosi' come modificato e integrato dal decreto legislativo 4 ottobre 2019, n. 116, recante «Riorganizzazione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA e per il riordino del sistema dei controlli nel settore agroalimentare, in attuazione dell'art. 15 della legge 28 luglio 2016, n. 154»;
Vista l'ordinanza del Ministro della salute, d'intesa con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, del 13 gennaio 2022 recante «Misure urgenti per il controllo della diffusione della peste suina africana a seguito della conferma della presenza del virus nei selvatici», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 gennaio 2022, n. 10;
Visto il dispositivo dirigenziale del Ministero della salute DGSAF prot. n. 1195, del 18 gennaio 2022, recante «Misure di controllo e prevenzione della diffusione della peste suina africana»;
Visto il decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, recante: «Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonche' per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico», ed in particolare l'art. 26, comma 1 e comma 3, con cui, tra l'altro, si istituisce nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali il «Fondo di parte corrente per il sostegno della filiera suinicola» con una dotazione di 35 milioni di euro per l'anno 2022, al fine di indennizzare gli operatori della filiera colpiti dalle restrizioni sulla movimentazione degli animali e sulla commercializzazione dei prodotti derivati;
Visto il decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2022, n. 29, il quale all'art. 2, comma 2-quinquies, riduce la dotazione del «Fondo di parte corrente per il sostegno della filiera suinicola», di cui all'art. 26, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, da 35 milioni di euro a 25 milioni di euro per l'anno 2022 per finanziare, per l'importo di 10 milioni di euro per il 2022, le misure disposte dal Commissario straordinario per la prevenzione, il contenimento e l'eradicazione della peste suina africana;
Visto il Piano di sorveglianza e prevenzione in Italia per la peste suina africana per il 2022 inviato alla Commissione europea per l'approvazione ai sensi dell'art. 33 del regolamento (UE) 2016/429 e successivi regolamenti derivati, ed il Manuale delle emergenze da peste suina africana in popolazioni di suini selvatici del 21 aprile 2021;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 della Commissione, del 7 aprile 2021, che stabilisce misure speciali di controllo della peste suina africana;
Vista l'ordinanza 17 maggio 2022 Misure di controllo e prevenzione della peste suina africana nella Regione Lazio - ordinanza n. 3/2022 (Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 118 del 21 maggio 2022) ed il successivo dispositivo congiunto del Ministero della salute e il Commissario straordinario alla peste suina africana del 1° giugno 2022 nel quale vengono indicati i comuni della Provincia di Rieti e dell'Aquila sottoposti a restrizione sanitaria, ovvero in «zona infetta»;
Considerato che la filiera suinicola, ha subito dei danni dall'applicazione delle misure sanitarie di contenimento dell'epidemia di PSA e che pertanto e' necessario sostenere gli imprenditori coinvolti e far fronte alla crisi derivante dall'abbattimento degli animali, dal fermo di impresa, dalla impossibilita' di commercializzare il prodotto secondo i normali canali commerciali, dal blocco delle esportazioni e da altre tipologie di danno indiretto;
Ritenuto che occorre definire un livello massimo del finanziamento, erogabile a titolo di parziale sostegno dei danni indiretti da correlare all'attivita' d'impresa;
Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sancita nella seduta del 27 luglio 2022;

Decreta:

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Si dispone un intervento finalizzato al sostegno delle imprese della filiera suinicola che hanno subito danni indiretti dall'applicazione dei provvedimenti sanitari attivati per l'adozione di misure di prevenzione, eradicazione e contenimento dell'epidemia di peste suina africana (PSA) e dal blocco delle esportazioni dei prodotti trasformati, a partire dal 13 gennaio 2022 sino al 30 giugno 2022 e che siano ubicate in comuni assoggettati a restrizioni sanitarie come da allegato 1.
2. La presente misura di sostegno non attiene alla concessione di terreni agricoli e zootecnici demaniali e non e' inerente ne' e' calcolata in base a terreni agricoli.
3. Per gli interventi di cui al presente decreto si provvede nei limiti delle risorse stanziate nel «Fondo di parte corrente per il sostegno della filiera suinicola» pari a euro 25.000.000 per l'anno 2022 cosi' come quantificati dall'art. 26 comma 1 del decreto-legge n. 4/2022 e rideterminati dall'art. 2, comma 2-quinquies del decreto-legge n. 9/2022, convertito con modificazioni dalla legge n. 29/2022.
4. Le risorse di cui al comma 3 sono ripartite come segue:
a. Il 60 per cento e' destinato alle PMI del settore della produzione agricola primaria;
b. Il 40 per cento e' destinato al settore della macellazione e della trasformazione.
 
Allegato 1
Regione Piemonte: elenco comuni assoggettati a restrizioni sanitarie.
Provincia di Alessandria: Casalnoceto, Oviglio, Tortona, Viguzzolo, Ponti, Frugarolo, Bergamasco, Castellar Guidobono, Berzano Di Tortona, Castelletto D'erro, Cerreto Grue, Carbonara Scrivia, Casasco, Carentino, Frascaro, Paderna, Montegioco, Spineto Scrivia, Villaromagnano, Pozzolo Formigaro, Momperone, Merana, Monleale, Terzo, Borgoratto Alessandrino, Casal Cermelli, Montemarzino, Bistagno, Castellazzo Bormida, Bosco Marengo, Spigno Monferrato, Castelspina, Denice, Volpeglino, Alice Bel Colle, Gamalero, Volpedo, Pozzol Groppo, Montechiaro D'acqui, Sarezzano, Cavatore, Castelnuovo Bormida, Cabella Ligure, Carrega Ligure, Francavilla Bisio, Carpeneto, Costa Vescovato, Grognardo, Orsara Bormida, Pasturana, Melazzo, Mornese, Ovada, Predosa, Lerma, Fraconalto, Rivalta Bormida, Fresonara, Malvicino, Ponzone, San Cristoforo, Sezzadio, Rocca Grimalda, Garbagna, Tassarolo, Mongiardino Ligure, Morsasco, Montaldo Bormida, Prasco, Montaldeo, Belforte Monferrato, Albera Ligure, Bosio, Cantalupo Ligure, Castelletto D'orba, Cartosio, Acqui Terme, Arquata Scrivia, Parodi Ligure, Ricaldone, Gavi, Cremolino, Brignano-Frascata, Novi Ligure, Molare, Cassinelle, Morbello, Avolasca, Carezzano, Basaluzzo, Dernice, Trisobbio, Strevi, Sant'Agata Fossili, Pareto, Visone, Voltaggio, Tagliolo Monferrato, Casaleggio Boiro, Capriata D'orba, Castellania, Carrosio, Cassine, Vignole Borbera, Serravalle Scrivia, Silvano D'orba, Villalvernia, Roccaforte Ligure, Rocchetta Ligure, Sardigliano, Stazzano, Borghetto Di Borbera, Grondona, Cassano Spinola, Montacuto, Gremiasco, San Sebastiano Curone, Fabbrica Curone.
Provincia di Asti: Olmo Gentile, Nizza Monferrato, Incisa Scapaccino, Roccaverano, Castel Boglione, Mombaruzzo, Maranzana, Castel Rocchero, Rocchetta Palafea, Castelletto Molina, Castelnuovo Belbo, Montabone, Quaranti, Mombaldone, Fontanile, Calamandrana, Bruno, Sessame, Monastero Bormida, Bubbio, Cassinasco, Serole.
Regione Liguria: elenco comuni assoggettati a restrizioni sanitarie.
Provincia di Genova: Rovegno, Rapallo, Portofino, Cicagna, Avegno, Montebruno, Santa Margherita Ligure, Favale Di Malvaro, Recco, Camogli, Moconesi, Tribogna, Fascia, Uscio, Gorreto, Fontanigorda, Neirone, Rondanina, Lorsica, Propata, Bogliasco, Arenzano, Ceranesi, Ronco Scrivia, Mele, Isola Del Cantone, Lumarzo, Genova, Masone, Serra Ricco', Campo Ligure, Mignanego, Busalla, Bargagli, Savignone, Torriglia, Rossiglione, Sant'Olcese, Valbrevenna, Sori, Tiglieto, Campomorone, Cogoleto, Pieve Ligure, Davagna, Casella, Montoggio, Crocefieschi, Vobbia.
Provincia di Savona: Cairo Montenotte, Quiliano, Dego, Altare, Piana Crixia, Mioglia, Giusvalla, Albissola Marina, Savona, Albisola Superiore, Celle Ligure, Stella, Pontinvrea, Varazze, Urbe, Sassello.
Regione Lazio: elenco comuni assoggettati a restrizioni sanitarie.
Provincia di Roma: Roma (area urbana ed extra urbane delimitate ed indicate dalle disposizioni dell'Autorita' sanitaria), Riano, Castelnuovo di Porto, Capena, Fiano Romano, Morlupo, Sacrofano, Magliano Romano, Formello, Campagnano di Roma, Anguillara, Fiumicino, Guidonia Montecelio, Montelibretti, Palombara Sabina, Monterotondo, Mentana, Sant'Angelo Romano, Fonte Nuova.
Provincia di Rieti: Borgo Velino, Micigliano, Posta, Borbona, Cittaducale, Castel Sant'Angelo, Antrodoco, Petrella Salto, Fiamignano;
Regione Abruzzo: comune assoggettato a restrizione sanitaria.
Provincia dell'Aquila: Cagnano Amiterno.
 
Allegato 2
Elenco - Paesi verso cui e' risultato impossibile esportare totalmente o parzialmente i salumi dall'Italia nel periodo in esame.

Argentina;
Brasile;
Corea del Sud;
Cuba;
Ecuador;
Filippine;
Giappone;
Indonesia;
Malesia;
Messico;
Peru';
Repubblica popolare cinese;
Serbia;
Sudafrica;
Taiwan;
Thailandia;
Turchia;
Ucraina;
Uruguay;
Vietnam.
 
Tabella A

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2

Beneficiari

1. Possono beneficiare del sostegno di cui all'art. 1 le piccole e medie imprese della produzione primaria e le imprese dei settori della macellazione, trasformazione di carni suine, colpite dalle restrizioni sulla movimentazione degli animali e sulla commercializzazione dei prodotti derivati, ricompresi, a seconda dei casi, nelle seguenti fattispecie:
a) allevamenti di scrofe da riproduzione a ciclo aperto, di scrofe da riproduzione a ciclo chiuso e da ingrasso (comprensivi di allevamenti da svezzamento e magronaggio), ubicati in uno dei comuni assoggettati a restrizioni sanitarie di cui all'elenco allegato 1 aggiornato al 30 giugno 2022, salvo successive integrazioni;
b) macelli di suini e aziende di trasformazione della carne suina (prosciuttifici, salumifici, sezionatori) ricadenti in una o piu' delle seguenti condizioni:
ubicate in Piemonte, Liguria, Lazio e Abruzzo;
nel 2021 hanno utilizzato suini o carni suine provenienti dalle predette regioni;
nel 2021 hanno esportato carni suine o prodotti trasformati a partire dalle carni suine in almeno uno dei Paesi di cui all'elenco allegato 2.
2. Le aziende ammissibili al sostegno sono impegnate nella produzione agricola primaria e nella trasformazione delle seguenti categorie merceologiche:
a) verri;
b) scrofe;
c) scrofette;
d) suini da ingrasso;
e) suinetti;
f) prosciutti;
g) prodotti di salumeria;
h) tagli di carne suina.
 
Art. 3

Interventi ammessi e entita' degli indennizzi

1. Il sostegno e' finalizzato a compensare gli imprenditori delle perdite dovute a:
a) deprezzamento dei riproduttori, dei suinetti, dei suini di allevamento e da macello per vendita anticipata o differita degli animali;
b) mancata produzione per l'interruzione della riproduzione delle scrofe;
c) prolungamento vuoto sanitario;
d) costi di produzione per prolungamento allevamento (blocco movimentazione);
e) stima dei danni causati dalla riduzione della macellazione;
f) distruzione e distoglimento della merce per mancato export;
g) stima dei danni causati dal mancato export.
2. Per le imprese che non svolgono produzione primaria, i sostegni sono determinati fino ad un massimo dell'80 per cento del danno stimato forfetariamente come da formula riportata nella tabella A, che e' parte integrante del presente decreto.
Ogni impresa dovra' dimostrare il danno subito allegando alla domanda apposita dichiarazione confermativa e rendendo disponibile al controllo la propria contabilita'.
In particolare:
a) la stima dei danni per le attivita' di macellazione dei suini e trasformazione delle carni suine dovranno essere supportati con la dichiarazione dei ricavi fatturati che si riferiscono ai periodi 13 gennaio 2021-30 giugno 2021 e 13 gennaio 2022 - 30 giugno 2022, nonche' con la messa a disposizione dei controlli delle relative fatture. I ricavi saranno dettagliati come da punto 5 della tabella A;
b) la stima dei danni per la mancata esportazione dovra' essere supportata con la dichiarazione delle carni e dei prodotti a base di carne suina esportate nei Paesi di cui all'allegato 2 nei periodi 13 gennaio 2021-30 giugno 2021 e 13 gennaio 2022 - 30 giugno 2022, nonche' con la messa a disposizione dei controlli della relativa documentazione probatoria dell'esportazione e del sostenimento dei costi connessi, come da punto 6 della tabella A.
3. Per le imprese della produzione primaria, il sostegno e' determinato fino ad un massimo del 100 per cento del danno totale subito, calcolato, per ciascuna fattispecie, sulla base degli importi unitari riportati nella tabella A. In tali casi, ogni azienda dovra' dimostrare il danno subito allegando alla domanda apposita dichiarazione confermativa e rendendo disponibile al controllo la propria contabilita'.
4. Per le attivita' che esulano dal campo di applicazione della produzione agricola primaria, gli indennizzi sono concessi ai sensi del regolamento (UE) 1407/2013 (de minimis).
Dai sostegni di cui ai precedenti commi 2 e 3, sono decurtati gli eventuali indennizzi ricevuti a seguito della sottoscrizione di polizze assicurative e quelli percepiti, per i medesimi animali, ai sensi del regolamento (UE) n. 652/2014.
 
Art. 4

Cumulo

1. I sostegni a favore delle imprese che svolgono produzione agricola primaria, di cui al presente decreto, possono essere cumulati con altri aiuti di Stato, purche' il cumulo non comporti il superamento dell'intensita' di aiuto superiore ai livelli stabiliti dall'art 26 del regolamento (UE) n. 702/2014.
2. Per le imprese di macellazione e trasformazione, i sostegni possono essere cumulati con altri aiuti de minimis nel rispetto delle soglie del regolamento 1407/2013.
 
Art. 5

Presentazione della domanda

1. I beneficiari che intendono usufruire dei sostegni del provvedimento in parola presentano in via informatica apposita domanda all'Organismo pagatore riconosciuto territorialmente competente, in base alla sede legale dell'impresa, nel rispetto delle istruzioni impartite dall'organismo pagatore stesso.
2. Le dichiarazioni e la documentazione di cui all'art. 3, comma 2, devono essere rese ai sensi e per gli effetti degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.
 
Art. 6

Procedure d'esame delle domande

1. L'organismo pagatore territorialmente competente verifica la completezza e correttezza delle domande pervenute e, per ciascuna delle due tipologie di imprese di cui ai punti 2 e 3 del precedente art. 3, assoggetta a controllo puntuale un campione delle dichiarazioni confermative allegate alle domande stesse, estratte sulla base di criteri di rischio definiti a livello nazionale da AGEA - Coordinamento. La percentuale delle dichiarazioni estratte a campione non e' inferiore al 5 per cento del totale delle dichiarazioni di ciascuna delle tipologie menzionate.
2. Il pagamento potra' essere effettuato sulla base del sostegno richiesto in domanda nei limiti previsti dall'art. 3 comma 2 e comma 3, prima del completamento delle verifiche di cui al comma 1 a condizione che alla domanda sia allegata idonea garanzia fideiussoria di importo pari al sostegno spettante. In particolare, la garanzia dovra' essere pari al 100 per cento dei danni dichiarati in domanda, per i punti da 1 a 4 e all'80 per cento dei danni dichiarati in domanda per i punti 5 e 6 della tabella A.
3. AGEA - Organismo di coordinamento assicura l'armonizzazione delle procedure, anche tramite l'emanazione di apposite circolari, ed adotta, entro novanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto, le misure necessarie per un'efficiente allocazione delle risorse disponibili affinche' i sostegni erogabili non eccedano il massimale finanziario di cui all'art. 1, comma 3.
 
Art. 7

Trasparenza

1. Una sintesi delle informazioni del presente regime sara' inviata alla Commissione europea almeno dieci giorni lavorativi prima dall'entrata in vigore del presente decreto secondo il modello di cui all'allegato II del regolamento (UE) n. 702/2014, come stabilito all'art. 9.
2. I sostegni potranno essere concessi solo dopo aver ricevuto il numero di identificazione dell'aiuto da parte della Commissione europea, comunque entro il 31 dicembre 2022.
3. Il Ministero pubblichera' il regime dei sostegni sul proprio sito internet https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDP agina/202 fornendo le seguenti informazioni:
le informazioni di cui all'allegato II del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione o un link a queste ultime;
il testo integrale del regime dei sostegni, comprese le eventuali modifiche, o un link per l'accesso a tale testo;
le informazioni di cui all'allegato III del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione in merito a ciascun pagamento individuale di importo superiore a 60.000 euro.
 
Art. 8

Disposizioni finali

1. Nel caso in cui le risorse finanziare destinate a uno dei due settori indicati nell'art. 1 comma 4 lettere a) e b), rimangano inutilizzate, si dispone la possibilita' di trasferire quelle in eccesso a beneficio del settore che abbia delle richieste non completamente soddisfatte. Parimenti, qualora la richiesta degli indennizzi sia superiori al plafond previsto dal presente decreto, si procedera' ad una riduzione proporzionale delle risorse economiche destinate a uno dei settori su menzionati. A tali fini, AGEA - Organismo di coordinamento fornira' istruzioni agli organismi pagatori territorialmente competenti tramite circolari entro sessanta giorni dalla verifica della incapienza o della presenza di risorse residue.
2. Le attivita' previste a carico di AGEA e degli Organismi pagatori, di cui all'art. 6, devono essere svolte senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 28 luglio 2022

Il Ministro: Patuanelli

Registrato alla Corte dei conti il 5 settembre 2022 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e del turismo, n. 993