Gazzetta n. 216 del 15 settembre 2022 (vai al sommario) |
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LEGGE 31 agosto 2022, n. 140 |
Disposizioni per la celebrazione dell'ottavo centenario della morte di San Francesco d'Assisi. |
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
promulga la seguente legge: Art. 1
Finalita'
1. La Repubblica, nell'ambito delle finalita' di promozione dello sviluppo della cultura e della ricerca scientifica, nonche' di valorizzazione e di tutela del patrimonio storico e artistico della Nazione, a essa attribuite dalla Costituzione, celebra la figura di San Francesco d'Assisi nella ricorrenza dell'ottavo centenario della morte, che cade nell'anno 2026.
N O T E
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente in materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge, alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. |
| Art. 2
Istituzione e finanziamento del Comitato nazionale
1. Per le finalita' di cui all'articolo 1 e' istituito il Comitato nazionale per la celebrazione dell'ottavo centenario della morte di San Francesco d'Assisi, di seguito denominato «Comitato nazionale», a cui e' attribuito un contributo di 4.510.000 euro per gli anni dal 2022 al 2028. 2. Il contributo di cui al comma 1 e' autorizzato nella misura di 200.000 euro per l'anno 2022, 500.000 euro per l'anno 2023, 500.000 euro per l'anno 2024, 1 milione di euro per l'anno 2025, 2 milioni di euro per l'anno 2026, 300.000 euro per l'anno 2027 e 10.000 euro per l'anno 2028. 3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del turismo, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti i criteri di assegnazione e di ripartizione annuale del contributo di cui al comma 1, nei limiti delle risorse autorizzate per ciascun anno dal comma 2, in ragione delle esigenze connesse al programma culturale di cui all'articolo 4, comma 2. 4. Al Comitato nazionale possono altresi' essere destinati contributi di enti pubblici e privati, lasciti, donazioni e liberalita' di ogni altro tipo.
Note all'art. 2: - Si riporta il testo dell'art. 8, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante «Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato - citta' ed autonomie locali»: «Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza Stato-regioni. 2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali nella materia di rispettiva competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le citta' individuate dall'art. 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici. 3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM. 4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e' convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal Ministro dell'interno.». |
| Art. 3
Composizione e funzionamento del Comitato nazionale
1. Il Comitato nazionale e' formato da venti componenti nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 2. Il presidente del Comitato nazionale e' nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri. Gli altri componenti sono designati: due dal Ministro della cultura, due dal Ministro del turismo, tre dal Ministro dell'istruzione e dal Ministro dell'universita' e della ricerca d'intesa tra loro, uno dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, due dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, due dalla regione Umbria, due dal comune di Assisi, uno dal vescovo della diocesi di Assisi-Nocera Umbra-Gualdo Tadino, due dalla Conferenza dei ministri generali del primo ordine francescano e del terzo ordine regolare e uno dalla Societa' internazionale di studi francescani associazione di promozione sociale, con sede in Assisi. Del Comitato nazionale e' altresi' componente di diritto il sindaco del comune di Assisi. 3. I componenti del Comitato nazionale sono scelti tra esponenti della cultura italiana e internazionale aventi comprovata competenza e conoscenza della vita e delle opere di San Francesco d'Assisi, nonche' tra rappresentanti di enti pubblici, privati ed ecclesiastici con personalita' giuridica nell'ordinamento della Chiesa cattolica che, per le finalita' statutarie o per l'attivita' culturale o di culto svolta, abbiano maturato una specifica competenza e conoscenza della figura da celebrare o che siano particolarmente coinvolti nella celebrazione per l'ambito territoriale, turistico o istituzionale in cui agiscono. 4. Il decreto di cui al comma 1 determina, altresi', le modalita' di funzionamento e di scioglimento del Comitato nazionale. 5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro del turismo, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, possono essere nominati ulteriori componenti del Comitato nazionale, fino a un numero massimo di tre, nel rispetto di quanto stabilito dal comma 3. 6. Ai componenti del Comitato nazionale non e' corrisposto alcun compenso, gettone di presenza o altro emolumento comunque denominato. Essi hanno diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per le attivita' strettamente connesse al funzionamento del Comitato, secondo la normativa vigente. Le spese per il funzionamento sono poste a carico del contributo di cui all'articolo 2. 7. Il Comitato nazionale e' sottoposto alla vigilanza del Ministero della cultura. A tale fine, il Comitato elabora e trasmette al Ministero, con cadenza annuale, rendiconti sull'utilizzo del finanziamento ricevuto, nonche' l'ulteriore documentazione eventualmente richiesta dal medesimo Ministero. 8. Il Comitato nazionale opera presso il Ministero della cultura. Esso assicura l'integrazione e la coerenza del programma culturale di cui all'articolo 4, comma 2, con le attivita' del Comitato per gli anniversari di interesse nazionale, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.
Note all'art. 3: - Per il testo dell'art. 8, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si veda nelle note all'art. 2. |
| Art. 4
Durata e compiti del Comitato nazionale
1. Il Comitato nazionale opera a decorrere dalla data di adozione del decreto di nomina di cui all'articolo 3, comma 1, e resta in carica fino alla data del 30 aprile 2028. 2. Il Comitato nazionale ha il compito di elaborare un programma culturale relativo alla vita, all'opera e ai luoghi legati alla figura di San Francesco d'Assisi, comprendente attivita' di restauro di cose mobili o immobili sottoposte a tutela ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonche' attivita' di ricerca, editoriali, formative, espositive e di organizzazione e gestione di manifestazioni in ambito culturale, storico, letterario, scientifico e artistico di elevato valore, in una prospettiva di internazionalizzazione, di promozione turistica e di innovazione tecnologica nonche' di attenzione agli aspetti del messaggio francescano riguardanti il rispetto e la cura dell'ambiente, il dialogo tra le religioni e la pacifica convivenza tra i popoli, al fine di divulgare in Italia e all'estero, anche mediante piattaforme digitali, la conoscenza del pensiero, dell'opera, della cultura e dell'eredita' del personaggio. In particolare, il Comitato nazionale ha il compito di: a) elaborare il piano delle iniziative culturali per la divulgazione e la diffusione della conoscenza della vita e dell'opera di San Francesco d'Assisi, anche con riferimento ai settori della formazione scolastica, dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, dell'universita' e della ricerca, tenendo conto degli eventuali riflessi della sua opera in ambito internazionale; b) predisporre il piano economico sulla base delle risorse finanziarie assegnate dalla presente legge e tenendo conto degli eventuali contributi, lasciti, donazioni e liberalita' di cui all'articolo 2, comma 4; c) elaborare programmi volti a promuovere attivita' culturali connesse alla celebrazione, da realizzare attraverso il coinvolgimento di enti pubblici o privati, dotati di comprovata esperienza, capaci di apportare ogni utile contributo o risorsa economica; d) predisporre programmi intesi a favorire processi di sviluppo culturale nel territorio, nonche' di valorizzazione e promozione turistica dei luoghi e dei cammini francescani e di promozione commerciale in ambito culturale connessi alla celebrazione. 3. Nell'ambito dei programmi di cui al comma 2, lettera c), sono ricomprese: a) la pubblicazione dell'edizione delle fonti sulla vita e sull'opera di San Francesco d'Assisi e sulle origini dell'Ordine francescano fino al XIV secolo, a cura della Societa' internazionale di studi francescani associazione di promozione sociale, con sede in Assisi, che vi provvede in coordinamento con l'Edizione nazionale delle fonti francescane, di cui al decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali del 2 agosto 2007; b) la pubblicazione del catalogo dei codici medievali del Fondo antico comunale e la catalogazione del Fondo antico dei libri a stampa della Biblioteca comunale conservati presso il Sacro Convento in Assisi, a cura della Societa' internazionale di studi francescani, in collaborazione con il medesimo Sacro Convento. 4. I piani di cui alle lettere a) e b) e i programmi di cui alle lettere c) e d) del comma 2 sono sottoposti all'approvazione del Ministero della cultura e del Ministero del turismo. |
| Art. 5
Disposizioni finanziarie
1. Agli oneri derivanti dall'articolo 2, comma 2, pari a 200.000 euro per l'anno 2022, 500.000 euro per l'anno 2023, 500.000 euro per l'anno 2024, 1 milione di euro per l'anno 2025, 2 milioni di euro per l'anno 2026, 300.000 euro per l'anno 2027 e 10.000 euro per l'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 31 agosto 2022
MATTARELLA
Draghi, Presidente del Consiglio dei ministri
Franceschini, Ministro della cultura Visto, il Guardasigilli: Cartabia
Note all'art. 5: - Si riporta il testo dell'art. 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2015)»: «Omissis. 200. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito un Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, con la dotazione di 27 milioni di euro per l'anno 2015 e di 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016. Il Fondo e' ripartito annualmente con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio». |
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