Gazzetta n. 217 del 16 settembre 2022 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |
PROVVEDIMENTO 7 settembre 2022 |
Modifica temporanea del disciplinare della denominazione «Oliva Ascolana del Piceno», registrata in qualita' di denominazione di origine protetta in forza al regolamento (CE) n. 1855/2005 della Commissione del 14 novembre 2005. |
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IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV della direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare e dell'ippica
Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualita' dei prodotti agricoli e alimentari; Visto l'art. 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento e del Consiglio cosi' come modificato dal regolamento (UE) 2021/2117 che prevede la modifica temporanea del disciplinare di produzione di un prodotto DOP o IGP a seguito dell'imposizione di misure sanitarie o fitosanitarie obbligatorie da parte delle autorita' pubbliche; Visto il regolamento delegato (UE) n. 664/2014 del 18 dicembre 2013 che integra il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento e del Consiglio in particolare l'art. 6 cosi' come modificato dal regolamento delegato (UE) 2022/891 della Commissione del 1° aprile 2022 che stabilisce le procedure riguardanti un cambiamento temporaneo del disciplinare dovuto all'imposizione, da parte di autorita' pubbliche, di misure sanitarie e fitosanitarie obbligatorie o motivate calamita' naturali sfavorevoli o da condizioni metereologiche sfavorevoli ufficialmente riconosciute dalle autorita' competenti; Visto il regolamento (CE) n. 1855/2005 della Commissione del 14 novembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' Europea L 322 del 25 novembre 2005, con il quale e' stata iscritta nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette la denominazione di origine protetta «Oliva ascolana del Piceno»; Vista la richiesta presentata dal Consorzio di tutela e valorizzazione dell'oliva ascolana del Piceno presentata in data 18 agosto 2022 per una modifica temporanea del disciplinare di produzione relativamente alla data di inizio raccolta delle olive; Visto il decreto del dirigente della Regione Marche n. 299 del 2 settembre 2022, e la determina dirigenziale della Regione Abruzzo Prot. n. RA/0321647/22 che hanno ufficialmente riconosciuto la necessita' per l'annata 2022 di anticipare la data di raccolta delle olive; Considerato che, dalle relazioni allegate ai provvedimenti delle Regione Marche e Abruzzo, emerge con chiarezza che l'andamento climatico 2022 e' stato caratterizzato da elevate temperature e carenza di precipitazione dei mesi estivi, che ha determinato un forte anticipo della raccolta; Considerato che il disciplinare di produzione all'art. 4 prevede l'inizio della raccolta delle olive dal 10 settembre e che il mantenimento di questa data, nell'annata olivicola 2022, comprometterebbe la qualita' delle olive alterando sia i parametri chimico fisici che organolettici, comportando un grave danno economico ai produttori; Considerato che le modifiche apportate non influiscono sulle caratteristiche essenziali dell'«Oliva ascolana del Piceno» DOP; Ritenuto necessario provvedere alla modifica temporanea del disciplinare di produzione dell'«Oliva ascolana del Piceno» ai sensi del citato art. 53, paragrafo 3 del regolamento (UE) n. 1151/2012 e dall'art. 6 del regolamento delegato (UE) n. 664/2014 cosi' come modificato dal regolamento delegato (UE) 2022/891 della Commissione del 1° aprile 2022; Ritenuto che sussista l'esigenza di pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana la modifica temporanea apportata al disciplinare di produzione della DOP «Oliva ascolana del Piceno» attualmente vigente, affinche' le disposizioni contenute nel predetto documento siano accessibili per informazione erga omnes sul territorio nazionale;
Provvede:
Alla pubblicazione della modifica del disciplinare di produzione della denominazione «Oliva ascolana del Piceno» registrata in qualita' di denominazione di origine protetta in forza del regolamento (CE) n. 1855/2005 della Commissione del 14 novembre 2005. La presente modifica del disciplinare di produzione della DOP «Oliva ascolana del Piceno» e' temporanea e riguarda esclusivamente l'annata olivicola 2022 a decorrere dalla data di pubblicazione della stessa sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali. Roma, 7 settembre 2022
Il dirigente: Cafiero |
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