Gazzetta n. 217 del 16 settembre 2022 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI
DECRETO 26 luglio 2022, n. 141
Regolamento recante: «Sistema di riqualificazione elettrica dei veicoli appartenenti alle categorie internazionali L, M ed N1, ai sensi dell'articolo 75, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285».


IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;
Visto il regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, sui requisiti dell'omologazione per la sicurezza generale dei veicoli a motore, dei loro rimorchi e sistemi, componenti ed entita' tecniche ad essi destinati;
Visto il regolamento (UE) n. 168/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore a due e tre ruote e dei quadricicli;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 901/2014 della Commissione, del 18 luglio 2014, che applica il regolamento (UE) n. 168/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle prescrizioni amministrative per l'omologazione e la vigilanza del mercato dei veicoli a motore a due o tre ruote e dei quadricicli;
Visto il regolamento delegato (UE) n. 3/2014 della Commissione, del 24 ottobre 2013, che completa il regolamento (UE) n. 168/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in merito ai requisiti di sicurezza funzionale del veicolo per l'omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote e dei quadricicli e, in particolare, l'allegato IV, per la parte concernente i requisiti per l'omologazione di un tipo di veicolo riguardo alla sicurezza elettrica;
Visto il regolamento delegato (UE) n. 44/2014 della Commissione, del 21 novembre 2013, che integra il regolamento (UE) n. 168/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la costruzione dei veicoli e i requisiti generali di omologazione dei veicoli a due o tre ruote e dei quadricicli e, in particolare, l'allegato VII relativo ai requisiti applicabili alla compatibilita' elettromagnetica (CEM);
Visto il regolamento delegato (UE) n. 134/2014 della Commissione, del 16 dicembre 2013, che integra il regolamento (UE) n. 168/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni relative alle prestazioni ambientali e delle unita' di propulsione e che ne modifica l'allegato V e, in particolare, l'allegato VII, per la parte riguardante il consumo di energia elettrica e l'autonomia elettrica dei veicoli;
Visto il regolamento (UE) n. 540/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo al livello sonoro dei veicoli a motore e i dispositivi silenziatori di sostituzione, che modifica la direttiva 2007/46/CE e che abroga la direttiva 70/157/CEE;
Visto il regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018, relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonche' dei sistemi, dei componenti e delle entita' tecniche indipendenti destinati a tali veicoli, che modifica i regolamenti (CE) n. 715/2007 e (CE) n. 595/2009 e abroga la direttiva 2007/46/CE;
Visto il regolamento (UE) 2019/2144 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019, relativo ai requisiti di omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonche' di sistemi, componenti ed entita' tecniche destinati a tali veicoli, per quanto riguarda la loro sicurezza generale e la protezione degli occupanti dei veicoli e degli altri utenti vulnerabili della strada, che modifica il regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga i regolamenti (CE) n. 78/2009, (CE) n. 79/2009 e (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 631/2009, (UE) n. 406/2010, (UE) n. 672/2010, (UE) n. 1003/2010,(UE) n. 1005/2010, (UE) n. 1008/2010, (UE) n. 1009/2010, (UE) n. 19/2011,(UE) n. 109/2011, (UE) n. 458/2011, (UE) n. 65/2012, (UE) n. 130/2012,(UE) n. 347/2012, (UE) n. 351/2012, (UE) n. 1230/2012 e (UE) n. 2015/166 della Commissione;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2021/535 della Commissione del 31 marzo 2021, recante modalita' di applicazione del regolamento (UE) 2019/2144 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le procedure e le specifiche tecniche uniformi per l'omologazione di veicoli e di sistemi, componenti ed entita' tecniche indipendenti destinati a tali veicoli, relativamente alle caratteristiche costruttive generali e alla sicurezza;
Visto il regolamento n. 10 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE), recante: «Disposizioni uniformi relative all'omologazione di veicoli relativamente alla loro compatibilita' elettromagnetica»;
Visto il regolamento n. 83 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE), recante: «Disposizioni uniformi relative all'omologazione dei veicoli per quanto riguarda le emissioni inquinanti in base al carburante utilizzato dal motore»;
Visto il regolamento n. 85 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE), recante: «Disposizioni uniformi relative all'omologazione dei motori a combustione interna o dei gruppi motopropulsori elettrici destinati alla propulsione di veicoli a motore delle categorie M ed N, per quanto riguarda la misurazione della potenza netta e della potenza massima su 30 minuti dei gruppi motopropulsori elettrici»;
Visto il regolamento n. 100 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE), recante: «Disposizioni uniformi relative all'omologazione di veicoli riguardo ai requisiti specifici del motopropulsore elettrico»;
Visto il regolamento n. 101 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE), recante: «Disposizioni uniformi relative all'omologazione delle autovetture con solo motore a combustione interna o con motopropulsore ibrido elettrico per quanto riguarda la misurazione dell'emissione di biossido di carbonio e del consumo di carburante e/o la misurazione del consumo di energia elettrica e dell'autonomia elettrica, e dei veicoli delle categorie M1 e N1 con solo motopropulsore elettrico per quanto riguarda la misurazione del consumo di energia elettrica e dell'autonomia elettrica»;
Visto il regolamento n. 136 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE), recante: «Disposizioni uniformi relative all'omologazione di veicoli della categoria L riguardo a requisiti specifici per il motopropulsore elettrico»;
Visto il regolamento n. 138 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE), recante: «Disposizioni uniformi relative all'omologazione dei veicoli silenziosi adibiti al trasporto su strada (QRTV) in relazione alla loro ridotta udibilita'»;
Visto il regolamento n. 107 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE), recante: «Disposizioni uniformi relative all'omologazione di veicoli di categoria M2 o M3 con riguardo alla loro costruzione generale»;
Vista la legge 21 giugno 1986, n. 317, recante: «Disposizioni di attuazione di disciplina europea in materia di normazione europea e procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della societa' dell'informazione»;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 122, recante: «Disposizioni in materia di sicurezza della circolazione stradale e disciplina dell'attivita' di autoriparazione»;
Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, recante: «Nuovo codice della strada», e, in particolare, l'articolo 75, comma 3-bis, primo periodo, il quale prevede che «Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti stabilisce con propri decreti norme specifiche per l'approvazione nazionale dei sistemi, componenti ed entita' tecniche, nonche' le idonee procedure per la loro installazione quali elementi di sostituzione o di integrazione di parti dei veicoli, su tipi di autovetture e motocicli nuovi o in circolazione.»;
Visto il decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, recante: «Attuazione della direttiva 2006/66/CE concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti e che abroga la direttiva 91/157/CEE»;
Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, recante: «Misure urgenti per la crescita del Paese», e, in particolare, l'articolo 17-terdecies, comma 1, il quale stabilisce che «Per le modifiche delle caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli in circolazione delle categorie internazionali L, M e N1, consistenti nella trasformazione degli stessi in veicoli il cui motore sia ad esclusiva trazione elettrica, ovvero a trazione ibrida con l'installazione di motori elettrici, si applica l'articolo 75, comma 3-bis, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.»;
Visto il decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 119, recante: «Attuazione dell'articolo 1 della direttiva (UE) 2018/849, che modifica la direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, recante: «Regolamento di esecuzione ed attuazione del nuovo codice della strada», e, in particolare, l'articolo 236, comma 2, che individua gli elementi del veicolo la cui modifica e' subordinata al rilascio di apposito nulla osta da parte della casa costruttrice;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 2 maggio 2001, n. 277, recante: «Disposizioni concernenti le procedure di omologazione dei veicoli a motore, dei rimorchi, delle macchine agricole, delle macchine operatrici e dei loro sistemi, componenti ed entita' tecniche», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 160 del 12 luglio 2001;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 1° dicembre 2015, n. 219, recante: «Regolamento recante sistema di riqualificazione elettrica destinato ad equipaggiare autovetture M e N1», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 7 dell'11 gennaio 2016;
Visto il decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione e i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 21 aprile 2009, recante: «Procedure di verifica del sistema di controllo di conformita' del processo produttivo e della conformita' del prodotto al tipo omologato per veicoli, sistemi, componenti ed entita' tecniche», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 107 dell'11 maggio 2009;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 13 aprile 2021;
Espletata la procedura d'informazione in materia di norme e regolamentazioni tecniche prevista dalla legge 21 giugno 1986, n. 317;
Considerata l'esigenza di regolamentare, ai sensi del citato articolo 75, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le procedure di approvazione nazionale di sistemi per la riqualificazione elettrica dei veicoli in circolazione delle categorie L, M ed N1;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, effettuata con nota n. 19323 del 1° giugno 2022;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina le procedure per l'approvazione nazionale, ai fini dell'omologazione, nonche' le procedure di installazione di sistemi di riqualificazione elettrica su veicoli delle categorie internazionali L, M1, M1G, M2, M2G, M3, M3G, N1 e N1G, originariamente immatricolati con motore termico.

N O T E

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art.10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle
quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUUE).

Note alle premesse:
- Si riporta l'articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri):
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.».
- Il regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, sui requisiti
dell'omologazione per la sicurezza generale dei veicoli a
motore, dei loro rimorchi e sistemi, componenti ed entita'
tecniche ad essi destinati, e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale dell'Unione europea 31 luglio 2009, n. L 200.
- Il regolamento (UE) n. 168/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, relativo
all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a
motore a due e tre ruote e dei quadricicli (Testo rilevante
ai fini del SEE), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea 2 marzo 2013, n. L 60.
- Il regolamento di esecuzione (UE) n. 901/2014 della
Commissione, del 18 luglio 2014, che applica il regolamento
(UE) n. 168/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in
relazione alle prescrizioni amministrative per
l'omologazione e la vigilanza del mercato dei veicoli a
motore a due o tre ruote e dei quadricicli (Testo rilevante
ai fini del SEE), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea 22 agosto 2014, n. L 249.
- Il regolamento delegato (UE) n. 3/2014 della
Commissione, del 24 ottobre 2013, che completa il
regolamento (UE) n. 168/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio in merito ai requisiti di sicurezza funzionale
del veicolo per l'omologazione dei veicoli a motore a due o
tre ruote e dei quadricicli (Testo rilevante ai fini del
SEE), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione
europea 10 gennaio 2014, n. L 7.
- Il regolamento delegato (UE) n. 44/2014 della
Commissione, del 21 novembre 2013, che integra il
regolamento (UE) n. 168/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio per quanto concerne la costruzione dei veicoli e
i requisiti generali di omologazione dei veicoli a due o
tre ruote e dei quadricicli (Testo rilevante ai fini del
SEE), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione
europea 28 gennaio 2014, n. L 25.
- Il regolamento delegato (UE) n. 134/2014 della
Commissione, del 16 dicembre 2013, che integra il
regolamento (UE) n. 168/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni relative alle
prestazioni ambientali e delle unita' di propulsione e che
ne modifica l'allegato V (Testo rilevante ai fini del SEE),
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea
21 febbraio 2014, n. L 53.
- Il regolamento (UE) n. 540/2014 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo al
livello sonoro dei veicoli a motore e i dispositivi
silenziatori di sostituzione, che modifica la direttiva
2007/46/CE e che abroga la direttiva 70/157/CEE (Testo
rilevante ai fini del SEE), e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale dell'Unione europea 27 maggio 2014, n. L 158.
- Il regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e
del Consiglio del 30 maggio 2018, relativo all'omologazione
e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore e dei
loro rimorchi, nonche' dei sistemi, dei componenti e delle
entita' tecniche indipendenti destinati a tali veicoli, che
modifica i regolamenti (CE) n. 715/2007 e (CE) n. 595/2009
e abroga la direttiva 2007/46/CE (Testo rilevante ai fini
del SEE), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea 14 giugno 2018, n. L 151.
- Il regolamento (UE) 2019/2144 del Parlamento europeo
e del Consiglio del 27 novembre 2019, relativo ai requisiti
di omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi,
nonche' di sistemi, componenti ed entita' tecniche
destinati a tali veicoli, per quanto riguarda la loro
sicurezza generale e la protezione degli occupanti dei
veicoli e degli altri utenti vulnerabili della strada, che
modifica il regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento
europeo e del Consiglio e abroga i regolamenti (CE) n.
78/2009, (CE) n. 79/2009 e (CE) n. 661/2009 del Parlamento
europeo e del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 631/2009,
(UE) n. 406/2010, (UE) n. 672/2010, (UE) n. 1003/2010,(UE)
n. 1005/2010, (UE) n. 1008/2010, (UE) n. 1009/2010, (UE) n.
19/2011,(UE) n. 109/2011, (UE) n. 458/2011, (UE) n.
65/2012, (UE) n. 130/2012,(UE) n. 347/2012, (UE) n.
351/2012, (UE) n. 1230/2012 e (UE) n. 2015/166 della
Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE), e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 16
dicembre 2019, n. L 325.
- Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/535 della
Commissione del 31 marzo 2021, recante modalita' di
applicazione del regolamento (UE) 2019/2144 del Parlamento
europeo e del Consiglio per quanto riguarda le procedure e
le specifiche tecniche uniformi per l'omologazione di
veicoli e di sistemi, componenti ed entita' tecniche
indipendenti destinati a tali veicoli, relativamente alle
caratteristiche costruttive generali e alla sicurezza
(Testo rilevante ai fini del SEE, e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 6 aprile 2021, n. L
117.
- Il regolamento n. 10 della Commissione economica per
l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE), recante «Disposizioni
uniformi relative all'omologazione di veicoli relativamente
alla loro compatibilita' elettromagnetica», e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 17 febbraio
2017, n. L 41.
- Il regolamento n. 83 della Commissione economica per
l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE), recante:
«Disposizioni uniformi relative all'omologazione dei
veicoli per quanto riguarda le emissioni inquinanti in base
al carburante utilizzato dal motore», e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 15 febbraio 2019, n.
L 45.
- Il regolamento n. 85 della Commissione economica per
l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE), recante:
«Disposizioni uniformi relative all'omologazione dei motori
a combustione interna o dei gruppi motopropulsori elettrici
destinati alla propulsione di veicoli a motore delle
categorie M ed N, per quanto riguarda la misurazione della
potenza netta e della potenza massima su 30 minuti dei
gruppi motopropulsori elettrici», e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 7 novembre 2014, n.
L 323/52.
- Il regolamento n. 100 della Commissione economica per
l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE), recante:
«Disposizioni uniformi relative all'omologazione di veicoli
riguardo ai requisiti specifici del motopropulsore
elettrico», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea 2 marzo 2011, n. L 57/54.
- Il regolamento n. 101 della Commissione economica per
l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE), recante:
«Disposizioni uniformi relative all'omologazione delle
autovetture con solo motore a combustione interna o con
motopropulsore ibrido elettrico per quanto riguarda la
misurazione dell'emissione di biossido di carbonio e del
consumo di carburante ovvero la misurazione del consumo di
energia elettrica e dell'autonomia elettrica, e dei veicoli
delle categorie M1 e N1 con solo motopropulsore elettrico
per quanto riguarda la misurazione del consumo di energia
elettrica e dell'autonomia elettrica», e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 26 maggio 2021, n. L
138/1.
- Il regolamento n. 136 della Commissione economica per
l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE), recante:
«Disposizioni uniformi relative all'omologazione di veicoli
della categoria L riguardo a requisiti specifici per il
motopropulsore elettrico», e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale dell'Unione europea 1° luglio 2019, n. L 176/80.
- Il regolamento n. 138 della Commissione economica per
l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE), recante:
«Disposizioni uniformi relative all'omologazione dei
veicoli silenziosi adibiti al trasporto su strada (QRTV) in
relazione alla loro ridotta udibilita'», e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 13 gennaio
2017, n. L 9/33.
- Il regolamento n. 107 della Commissione economica per
l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE), recante:
«Disposizioni uniformi relative all'omologazione di veicoli
di categoria M2 o M3 con riguardo alla costruzione
generale», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea 18 giugno 2015, n. L 153/1.
- La legge 21 giugno 1986, n. 317 (Disposizioni di
attuazione di disciplina europea in materia di normazione
europea e procedura d'informazione nel settore delle
regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai
servizi della societa' dell'informazione), e' pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 2 luglio 1986, n. 151.
- La legge 5 febbraio 1992, n. 122 (Disposizioni in
materia di sicurezza della circolazione stradale e
disciplina dell'attivita' di autoriparazione), e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 19 febbraio 1992, n.
41.
- Il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo
codice della strada), e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 114 del 18 maggio 1992, S.O. n. 74.
- Si riporta il comma 3-bis dell'articolo 75 del citato
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice
della strada):
«3-bis. Il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti stabilisce con propri decreti norme specifiche
per l'approvazione nazionale dei sistemi, componenti ed
entita' tecniche, nonche' le idonee procedure per la loro
installazione quali elementi di sostituzione o di
integrazione di parti dei veicoli, su tipi di autovetture e
motocicli nuovi o in circolazione. I sistemi, componenti ed
entita' tecniche, per i quali siano stati emanati i
suddetti decreti contenenti le norme specifiche per
l'approvazione nazionale degli stessi, sono esentati dalla
necessita' di ottenere l'eventuale nulla osta della casa
costruttrice del veicolo di cui all' articolo 236, secondo
comma, del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, salvo che sia
diversamente disposto nei decreti medesimi.».
- Il decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188
(Attuazione della direttiva 2006/66/CE concernente pile,
accumulatori e relativi rifiuti e che abroga la direttiva
91/157/CEE), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3
dicembre 2008, n. 283, S.O.
- Il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 (Misure
urgenti per la crescita del Paese), pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 147 del 26 giugno 2012, S.O. n. 129,
e' stato convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 134, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
187 dell'11 agosto 2012, S.O. n. 171.
- Si riporta l'articolo 17-terdecies del citato
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134:
«Art. 17-terdecies (Norme per il sostegno e lo
sviluppo della riqualificazione elettrica dei veicoli
circolanti). - 1. Per le modifiche delle caratteristiche
costruttive e funzionali dei veicoli in circolazione delle
categorie internazionali L, M e N1, consistenti nella
trasformazione degli stessi in veicoli il cui motore sia ad
esclusiva trazione elettrica, ovvero a trazione ibrida con
l'installazione di motori elettrici, si applica l'articolo
75, comma 3-bis, del codice della strada, di cui al decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
2. Sino all'adozione dei decreti di cui al comma 1,
si applicano i medesimi sistemi, componenti identita'
tecniche, nonche' le idonee procedure per la loro
installazione quali elementi di sostituzione o di
integrazione di parti dei veicoli, su tipi di autovetture e
motocicli nuovi in circolazione.».
- Il decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 119
(Attuazione dell'articolo 1 della direttiva (UE) 2018/849,
che modifica la direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli
fuori uso), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12
settembre 2020, n. 227.
- Si riporta l'articolo 236 del decreto del Presidente
della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di
esecuzione ed attuazione del nuovo codice della strada),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 1992, n.
303, S.O.:
«Art. 236 Art. 78 Cod. Str. (Modifica delle
caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione e
aggiornamento della carta di circolazione). - 1. Ogni
modifica alle caratteristiche costruttive o funzionali, tra
quelle indicate nell'appendice V al presente titolo ed
individuate con decreto del Ministero dei trasporti e della
navigazione - Direzione generale della M.C.T.C., o che
determini la trasformazione o la sostituzione del telaio,
comporta la visita e prova del veicolo interessato, presso
l'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C.
competente in relazione alla sede della ditta che ha
proceduto alla modifica. Quando quest'ultima e' effettuata
da piu' ditte, senza che per ogni stadio dei lavori
eseguiti venga richiesto il rilascio di un certificato di
approvazione, l'ufficio della Direzione generale della
M.C.T.C. competente per la visita e prova e' quello nel cui
territorio di competenza ha sede la ditta che ha operato
l'ultimo intervento in materia. In tale caso la
certificazione dei lavori deve essere costituita dal
complesso di tutte le certificazioni, ciascuna redatta
dalla ditta di volta in volta interessata dai diversi
stadi, con firma del legale rappresentante autenticata nei
modi di legge.
2. Ogni modifica riguardante uno dei seguenti
elementi:
a) la massa complessiva massima;
b) la massa massima rimorchiabile;
c) le masse massime sugli assi;
d) il numero di assi;
e) gli interassi;
f) le carreggiate;
g) gli sbalzi;
h) il telaio anche se realizzato con una struttura
portante o equivalente;
i) l'impianto frenante o i suoi elementi
costitutivi;
l) la potenza massima del motore;
m) il collegamento del motore alla struttura del
veicolo e' subordinata al rilascio, da parte della casa
costruttrice del veicolo, di apposito nulla osta, salvo
diverse o ulteriori prescrizioni della casa stessa.
Qualora tale rilascio non avvenga per motivi diversi
da quelli di ordine tecnico concernenti la possibilita' di
esecuzione della modifica, il nulla osta puo' essere
sostituito da una relazione tecnica, firmata da persona a
cio' abilitata, che attesti la possibilita' d'esecuzione
della modifica in questione. In tale caso deve essere
eseguita una visita e prova presso l'ufficio della
Direzione generale della M.C.T.C. competente in base alla
sede della ditta esecutrice dei lavori, al fine di
accertare quanto attestato dalla relazione predetta, prima
che venga eseguita la modifica richiesta.
3. L'aggiornamento dei dati interessati dalla
modifica viene eseguito dall'ufficio provinciale della
Direzione generale della M.C.T.C. cui sia esibito il
certificato d'approvazione definitivo della modifica
eseguita, oppure all'ufficio provinciale della Direzione
generale della M.C.T.C. che ha proceduto all'ultima visita
e prova con esito favorevole. Tale aggiornamento ha luogo
mediante l'emissione di un duplicato della carta di
circolazione, i cui dati vanno variati o integrati
conseguentemente alla modifica approvata.
4. La Direzione generale della M.C.T.C. definisce le
competenze dei propri uffici periferici, tenuto anche conto
della necessita' di distribuzione dei carichi di lavoro e
delle possibilita' operative degli uffici stessi, nonche'
delle particolari collocazioni territoriali delle ditte
costruttrici o trasformatrici.».
 
Allegato A

Modello della scheda informativa per i veicoli di categoria L
Scheda informativa relativa all'omologazione di un sistema
di riqualificazione elettrica
(articolo 4, comma 1)

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato B

Modello della scheda informativa
(per veicoli di categoria M1, M1G, M2, M2G, M3, M3G, N1 e N1G)
Scheda informativa relativa all'omologazione di un sistema
di riqualificazione elettrica
(articolo 4, comma 1)

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato C

Modello del certificato di omologazione / estensione
(articolo 4, comma 4)

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato D

PROCEDURA PER LA VERIFICA DI IDONEITA' DI UN SISTEMA
DI RIQUALIFICAZIONE ELETTRICA AI FINI DELLA SUA OMOLOGAZIONE
(veicoli di categoria L)
(articolo 4, comma 2)
1. Requisiti Generali 1.1 I sistemi di riqualificazione elettrica devono essere conformi alle norme cogenti per l'omologazione del veicolo (direttive e regolamenti CE/UE ed UNECE) e per la circolazione stradale (codice della strada). I riferimenti alle norme UE oppure UNECE indicati dalla lettera a) alla lettera d) del punto 2 si intendono relativi alla versione obbligatoria per l'omologazione di un nuovo tipo, vigente al momento della presentazione della domanda di omologazione del sistema di riqualificazione elettrica di cui all'articolo 4, comma 1. 1.2 I sistemi di cui al punto 1.1 devono salvaguardare l'originaria conformita' alle pertinenti prescrizioni tecniche dei veicoli sui quali sono installati. 1.3 La potenza del motopropulsore elettrico, nel caso in cui si proceda a variazioni della catena cinematica, quali ad esempio albero di trasmissione, coppia conica, rapporto di cambio, deve essere compresa nell'intervallo chiuso [65/100, 100/100] della potenza massima del motore originale endotermico e la coppia massima non deve essere maggiore di quella del motore originario. Qualora, invece, la catena cinematica rimanga immutata l'intervallo chiuso [65/100, 100/100] deve essere riferito al solo valore di coppia.
2. Prove La verifica di idoneita' di un sistema di riqualificazione elettrica e' effettuata attraverso le prove di seguito descritte:

a) conformita' al regolamento delegato (UE) 44/2014 che integra
il regolamento (UE) 168/2013 per quanto concerne la
costruzione dei veicoli e i requisiti generali di omologazione
dei veicoli a due o tre ruote e dei quadricicli, ed in
particolare l'Allegato VII "requisiti applicabili alla
compatibilita' elettromagnetica";
b) conformita' al regolamento delegato (UE) 3/2014 che completa
il regolamento (UE) 168/2013 in merito ai requisiti di
sicurezza funzionale del veicolo per l'omologazione dei
veicoli a due o tre ruote e dei quadricicli, ed in particolare
l'Allegato IV "requisiti che si applicano alla sicurezza
elettrica";
c) conformita' al regolamento delegato (UE) 134/2014 che integra
il regolamento (UE) 168/2013 per quanto riguarda le
prescrizioni relative alle prestazioni ambientali e delle
unita' di propulsione, ed in particolare l'Allegato VII
"prescrizioni per la prova di tipo VII relativa all'efficienza
energetica: consumo di energia elettrica e autonomia elettrica
(appendice 2 e appendice 3 punto 3)" e l'Allegato X "procedure
di prova e prescrizioni tecniche concernenti le prestazioni
del sistema di propulsione": appendice 1 "prescrizioni
relative alla misurazione della velocita' massima di progetto"
e appendice 3 "prescrizioni relative ai metodi di misurazione
della coppia massima e della potenza nominale continua massima
di una propulsione di tipo esclusivamente elettrico";
d) conformita', ove applicabile, alla direttiva 2014/35/UE
concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati
membri relative alla messa a disposizione sul mercato del
materiale elettrico destinato a essere adoperato entro taluni
limiti di tensione;
e) in funzione delle modifiche introdotte rispetto al veicolo di
base, conformita' delle seguenti caratteristiche
tecnico-costruttive e funzionali alle pertinenti prescrizioni
facendo riferimento alla medesima norma applicata al veicolo
di base:
e1) comportamento del dispositivo di guida (sforzo massimo);
e2) frenatura;
e3) finiture interne (per veicoli carrozzati e se previste sul
veicolo in origine);
e4) tachimetro;
e5) identificazione dei comandi;
e6) sbrinamento/disappannamento;
e7) sistemi di riscaldamento (per veicoli carrozzati e se
previsti sul veicolo in origine); e8) masse e dimensioni;
e9) dispositivi di limitazione della velocita' e dispositivi
antimanomissione; e10) installazione ed allineamento dei
dispositivi di illuminazione;
e11) verifiche e prove specifiche, per i casi indicati
all'articolo 3, comma 3, del presente regolamento, in funzione
delle modifiche introdotte;
e12) velocita' massima;
e13) accesso alle informazioni di riparazione e manutenzione.
Qualora le prescrizioni di cui alle lettere da e1) a e13) del veicolo base facciano riferimento a regolamenti UNECE, anche il veicolo munito del sistema di riqualificazione elettrica deve essere conforme alle medesime prescrizioni UNECE.
Le prove sono effettuate su di un veicolo completo, immatricolato/registrato in Italia, rappresentativo della famiglia di veicoli come individuato dal costruttore del sistema di riqualificazione elettrica d'intesa con il servizio tecnico incaricato delle prove. Il veicolo deve essere in buone condizioni, adeguato ad essere oggetto della trasformazione necessaria all'installazione del sistema di riqualificazione elettrica, come attestato dal costruttore. Per i successivi esemplari tale verifica deve essere redatta sotto la responsabilita' dell'installatore. In ogni caso, il veicolo oggetto della riqualificazione elettrica deve essere in regola con le prescrizioni di cui all'articolo 80 del nuovo codice della strada. Il veicolo base prescelto per le prove deve essere omologato/approvato secondo una delle seguenti normative: - regolamento (UE) n. 168/2013 relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore a due o tre ruote e dei quadricicli; - regolamento UNECE 10 recante "disposizioni uniformi relative all'omologazione di veicoli riguardo alla loro compatibilita' elettromagnetica".
Il veicolo base che non risulti conforme ad almeno una delle normative anzidette deve essere verificato nella sua interezza secondo quanto indicato dalla lettera a). Per i casi indicati all'articolo 3, comma 3, del presente regolamento, le verifiche e prove necessarie per accertare che le modifiche effettuate assicurino un livello di sicurezza e di prestazioni non inferiori a quello del veicolo originario debbono essere effettuate sul tipo di veicolo sul quale e' destinato il sistema di riqualificazione elettrica. Gli esemplari successivi devono essere stati immatricolati in base ad una delle certificazioni anzidette.
3. Ulteriori prescrizioni Il veicolo puo' essere dotato di un dispositivo acustico per segnalare in modo continuo e adeguato la propria presenza in prossimita' di aree accessibili ad utenza pedonale (AVAS). Tale dispositivo puo' disattivarsi automaticamente al raggiungimento di una velocita' pari a 20 km/h.
Il veicolo, se ha piu' di due ruote, deve essere munito di un dispositivo di sicurezza per la sosta. L'eventuale mancata attivazione di tale dispositivo deve essere segnalata tramite un meccanismo ad avviso ottico ovvero acustico ovvero meccanico.
Il serbatoio del combustibile convenzionale (benzina o gasolio) e quelli di gas di petrolio liquefatto (LPG) o gas naturale compresso (CNG), eventualmente presenti, per l'alimentazione del motopropulsore, devono essere rimossi o resi inutilizzabili prima dell'installazione del sistema di riqualificazione elettrica.
Non devono essere modificati i dispositivi di sicurezza attiva e passiva del veicolo base, obbligatori per l'omologazione. In caso contrario dovranno essere ripetute le corrispondenti prove di omologazione.
 
Allegato E

PROCEDURA PER LA VERIFICA DI IDONEITA' DI UN SISTEMA
DI RIQUALIFICAZIONE ELETTRICA AI FINI DELLA SUA OMOLOGAZIONE
(veicoli di categoria M1, M1G, M2, M2G, M3, M3G, N1 e N1G)
[articolo 4, comma 2]
1. Requisiti Generali 1.1 I sistemi di riqualificazione elettrica devono essere conformi alle norme cogenti per l'omologazione del veicolo (direttive e regolamenti CE/UE ed UNECE) e per la circolazione stradale (codice della strada). I riferimenti alle norme UE oppure UNECE indicati dalla lettera a) alla lettera d) del punto 2 si intendono relativi alla versione obbligatoria per l'omologazione di un nuovo tipo, vigente al momento della presentazione della domanda di omologazione del sistema di riqualificazione elettrica di cui all'articolo 4, comma 1. 1.2 I sistemi di cui al punto 1.1 devono salvaguardare l'originaria conformita' alle pertinenti prescrizioni tecniche dei veicoli sui quali sono installati. 1.3 La potenza del motopropulsore elettrico, nel caso in cui si proceda a variazioni della catena cinematica, quali, ad esempio, albero di trasmissione, coppia conica, rapporto di cambio, deve essere compresa nell'intervallo chiuso [65/100, 100/100] della potenza massima del motore originale endotermico e la coppia massima non deve essere maggiore di quella del motore originario. Qualora, invece, la catena cinematica rimanga immutata l'intervallo chiuso [65/100, 100/100] deve essere riferito al solo valore di coppia.
2. Prove La verifica di idoneita' di un sistema di riqualificazione elettrica e' effettuata attraverso le prove di seguito descritte: a) conformita' al regolamento UNECE 10, recante "disposizioni uniformi relative all'omologazione di veicoli riguardo alla loro compatibilita' elettromagnetica" e successivi emendamenti"; b) conformita' al regolamento UNECE 100, recante "disposizioni uniformi relative all'omologazione di veicoli riguardo a requisiti specifici del motopropulsore elettrico" e successivi emendamenti; c) conformita' al regolamento UNECE 101 [solo categorie M1 e N1], recante "disposizioni uniformi relative all'omologazione, fra l'altro, di veicoli delle categorie M1 e N1 con solo motopropulsore elettrico per quanto riguarda la misurazione del consumo di energia elettrica e dell'autonomia elettrica" e successivi emendamenti; d) conformita', ove applicabile, alla direttiva 2014/35/UE, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato del materiale elettrico destinato a essere adoperato entro taluni limiti di tensione; e) omologazione del propulsore elettrico in conformita' al regolamento UNECE 85, recante "disposizioni uniformi relative, fra l'altro, all'omologazione dei gruppi motopropulsori elettrici destinati alla propulsione di veicoli a motore delle categorie M ed N, per quanto riguarda la misurazione della potenza netta e della potenza massima su 30 minuti dei gruppi motopropulsori elettrici"; f) in funzione delle modifiche introdotte rispetto al veicolo di base, conformita' - per le parti modificate - delle seguenti prescrizioni con riferimento alla medesima norma applicata al veicolo di base:
f1) comportamento del dispositivo di guida (sforzo massimo):
regolamento (CE) n. 661/2009 ovvero al regolamento UNECE 79;
f2) frenatura: regolamento (CE) n. 661/2009 ovvero al regolamento
UNECE 13 o 13H se il veicolo e' dotato di freni a rigenerazione
elettrica;
f3) finiture interne [solo M1]: regolamento (CE) n. 661/2009
ovvero al regolamento UNECE 21; f4) tachimetro: regolamento (CE)
n. 661/2009 ovvero al regolamento UNECE 39;
f5) identificazione dei comandi: regolamento (CE) n. 661/2009
ovvero al regolamento UNECE 121;
f6) sbrinamento/disappannamento [solo M1]: regolamento
672/2010/UE;
f7) sistemi di riscaldamento: regolamento (CE) n. 661/2009 ovvero
al regolamento UNECE 122; f8) masse e dimensioni [M1]:
regolamento 1230/2012/UE;
f9) dispositivi di limitazione della velocita' [solo M2 e M3]:
regolamento (CE) n. 661/2009 ovvero al regolamento UNECE 89;
f10) infiammabilita' [solo M3]: regolamento (CE) n. 661/2009
ovvero al regolamento UNECE 118;
f11) caratteristiche degli autobus [solo M2 e M3]: regolamento
(CE) n. 661/2009 ovvero al regolamento UNECE 107;
f12) urto frontale [solo M1 con massa < 2,5t]: regolamento (CE)
n. 661/2009 ovvero al regolamento UNECE 94;
f13) urto laterale [solo M1 e N1 in cui il "punto di riferimento
del sedile - punto R" - del sedile piu' basso sia situato a meno
di 700 mm sopra il livello del suolo]: regolamento (CE) n.
661/2009 ovvero al regolamento UNECE 95;
f14) installazione ed allineamento dei dispositivi di
illuminazione: regolamento (CE) n. 661/2009 ovvero al regolamento
UNECE 48;
f15) verifiche e prove specifiche, per i casi indicati
all'articolo 3, comma 3, del presente regolamento, in funzione
delle modifiche introdotte.
Per tutte le prescrizioni di cui ai punti da f1) a f14) si applicano le prescrizioni previste dalle corrispondenti direttive CEE/CE/UE all'atto dell'omologazione del veicolo, anche se abrogate dal regolamento (CE) n. 661/2009, qualora il veicolo di base sia stato cosi' omologato. Qualora le prescrizioni di cui alle lettere da f1) a f14) del veicolo base facciano riferimento a regolamenti UNECE, anche il veicolo munito del sistema di riqualificazione elettrica deve essere conforme alle medesime prescrizioni UNECE. Per le prescrizioni di cui alle lettere f12) e f13), il veicolo si ritiene conforme qualora la sistemazione del propulsore elettrico e degli organi connessi non modifichi in modo sostanziale l'assetto del veicolo per quanto riguarda la distribuzione delle masse sugli assi che devono rientrare, a tale fine, entro un +/- 20 per cento rispetto a quella del veicolo originario per ogni asse mentre la massa complessiva non deve essere superiore di oltre l'8 per cento. Le prove sono effettuate su di un veicolo completo, immatricolato in Italia, rappresentativo della famiglia di veicoli come individuato dal costruttore del sistema di riqualificazione elettrica d'intesa con il servizio tecnico incaricato delle prove. Il veicolo deve essere in buone condizioni, adeguato ad essere oggetto della trasformazione necessaria all'installazione del sistema di riqualificazione elettrica, come attestato dal costruttore. Per i successivi esemplari tale verifica deve essere redatta sotto la responsabilita' dell'installatore. In ogni caso, il veicolo oggetto della riqualificazione elettrica deve essere in regola con le prescrizioni Il veicolo base prescelto per le prove deve essere certificato secondo le prescrizioni del regolamento UNECE 10, recante "disposizioni uniformi relative all'omologazione di veicoli riguardo alla loro compatibilita' elettromagnetica" ovvero in base alla direttiva 72/245/CEE come modificata almeno dalla direttiva 2004/104/CE. Qualora il veicolo base non risulti conforme alle norme anzidette, lo stesso veicolo deve essere verificato nella sua interezza secondo il regolamento UNECE 10. Per i casi indicati all'articolo 3, comma 3, del presente regolamento, le verifiche e prove necessarie per accertare che le modifiche effettuate assicurino un livello di sicurezza e di prestazioni non inferiori a quello del veicolo originario debbono essere effettuate sul tipo di veicolo sul quale e' destinato il sistema di riqualificazione elettrica. Gli esemplari successivi devono essere stati immatricolati in base ad una delle certificazioni anzidette.
3. Ulteriori prescrizioni Il veicolo deve essere dotato di un dispositivo acustico per segnalare in modo continuo e adeguato la propria presenza in prossimita' di aree accessibili ad utenza pedonale (AVAS) conforme all'allegato VIII del regolamento 540/2014/UE ovvero al regolamento UNECE 138. Il veicolo deve essere munito di un dispositivo di sicurezza per la sosta. L'eventuale mancata attivazione di tale dispositivo deve essere segnalata tramite un meccanismo ad avviso ottico ovvero acustico ovvero meccanico. Il serbatoio del combustibile convenzionale [benzina o gasolio] e quelli di LPG o CNG, eventualmente presenti, per l'alimentazione del motopropulsore, devono essere rimossi o resi inutilizzabili prima dell'installazione del sistema di riqualificazione elettrica. Non devono essere modificati i dispositivi di sicurezza attiva e passiva del veicolo base, obbligatori per l'omologazione. In caso contrario dovranno essere ripetute le corrispondenti prove di omologazione.
 
Allegato F

MODELLO CERTIFICATO DI CONFORMITA'
PER SISTEMA DI RIQUALIFICAZIONE ELETTRICA
(articolo 5, comma 4)

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato G

Dichiarazione concernente l'installazione sul veicolo
del sistema di riqualificazione elettrica
(articolo 6, comma 2)

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) «sistema di riqualificazione elettrica»: il sistema che consente di trasformare un veicolo delle categorie indicate all'articolo 1, con motore endotermico, in un veicolo con esclusiva trazione elettrica costituito almeno da:
1) un motopropulsore, con cui si intende una macchina elettrica e relativo convertitore di potenza montato a monte degli organi di trasmissione;
2) un pacco batterie, comprensivo di sistema di gestione elettrica e termica degli accumulatori e di sistema di sezionamento e protezione, che fornisce, in modo esclusivo, l'energia e la potenza di trazione;
3) un'interfaccia con la rete per la ricarica del pacco batterie;
4) eventuali ulteriori sottosistemi necessari al corretto funzionamento del veicolo trasformato;
b) «pacco batterie»: un gruppo di accumulatori elettrochimici collegati tra loro o racchiusi, come un'unita' singola e a se' stante, in un involucro esterno non destinato ad essere lacerato o aperto dall'utilizzatore;
c) «tipo di veicolo»:
1) nel caso di veicoli appartenenti alla categoria L, l'insieme dei veicoli come definiti dall'articolo 3, numero 73), del regolamento (UE) n. 168/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 gennaio 2013;
2) nel caso di veicoli appartenenti alle categorie M1, M1G, M2, M2G, M3, M3G, N1 e N1G, l'insieme dei veicoli come definiti dall'articolo 3, numero 32), del regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018;
d) «famiglia di veicoli»:
1) nel caso di veicoli appartenenti alla categoria L, sottoinsieme di versioni di varianti, quali definite all'articolo 3 del richiamato regolamento (UE) n. 168/2013, appartenenti allo stesso tipo di veicolo, che non differiscano per caratteristiche dimensionali e di prestazioni funzionalmente connesse con il sistema di riqualificazione elettrica;
2) nel caso di veicoli appartenenti alle categorie M1, M1G, M2, M2G, M3, M3G, N1 e N1G, sottoinsieme di versioni di varianti, quali definite all'articolo 3 del richiamato regolamento (UE) n. 2018/858, appartenenti allo stesso tipo di veicolo, che non differiscano per caratteristiche dimensionali e di prestazioni funzionalmente connesse con il sistema di riqualificazione elettrica;
e) «campo d'impiego»: le famiglie di veicoli sulle quali il sistema di riqualificazione elettrica puo' essere installato, secondo i criteri tecnici indicati negli allegati D ed E al presente regolamento, che ne costituiscono parte integrante;
f) «servizio tecnico»: un Centro prova autoveicoli delle Direzioni generali territoriali e la Divisione 3 della Direzione generale per la motorizzazione e per i servizi ai cittadini e alle imprese in materia di trasporti e navigazione del Dipartimento per la mobilita' sostenibile, del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili;
g) «costruttore»: la persona fisica o giuridica, come definita dall'articolo 3, numero 47), del regolamento (UE) n. 168/2013, per i veicoli di categoria L, e dall'articolo 3, numero 40), del regolamento (UE) n. 2018/858, per i veicoli di categoria M1, M2, M3, M1G, M2G, M3G, N1 e N1G;
h) «installatore»: un'impresa esercente l'attivita' di autoriparazione, ai sensi dell'articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 122.

Note all'art. 2:
- Per il regolamento (UE) n. 168/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 15 gennaio 2013, si veda nelle
note alle premesse.
- Per il regolamento (UE) n. 2018/858 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018, si veda nelle
note alle premesse.
- Si riporta l'articolo 1 della legge 5 febbraio 1992,
n. 122 (Disposizioni in materia di sicurezza della
circolazione stradale e disciplina dell'attivita' di
autoriparazione), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 19
febbraio 1992, n. 41:
«Art. 1 (Attivita' di autoriparazione). - 1. Al fine
di raggiungere un piu' elevato grado di sicurezza nella
circolazione stradale e per qualificare i servizi resi
dalle imprese di autoriparazione, la presente legge
disciplina l'attivita' di manutenzione e di riparazione dei
veicoli e dei complessi di veicoli a motore, ivi compresi
ciclomotori, macchine agricole, rimorchi e carrelli,
adibiti al trasporto su strada di persone e di cose, di
seguito denominata «attivita' di autoriparazione».
2. Rientrano nell'attivita' di autoriparazione tutti
gli interventi di sostituzione, modificazione e ripristino
di qualsiasi componente, anche particolare, dei veicoli e
dei complessi di veicoli a motore di cui al comma 1,
nonche' l'installazione, sugli stessi veicoli e complessi
di veicoli a motore, di impianti e componenti fissi. Non
rientrano nell'attivita' di autoriparazione le attivita' di
lavaggio, di rifornimento di carburante, di sostituzione
del filtro dell'aria, del filtro dell'olio, dell'olio
lubrificante e di altri liquidi lubrificanti o di
raffreddamento, che devono in ogni caso essere effettuate
nel rispetto delle norme vigenti in materia di tutela
dall'inquinamento atmosferico e di smaltimento dei rifiuti,
nonche' l'attivita' di commercio di veicoli.
3. Ai fini della presente legge l'attivita' di
autoriparazione si distingue nelle attivita' di:
a) meccatronica;
b) carrozzeria;
c) gommista.».
 
Art. 3

Caratteristiche generali del sistema di
riqualificazione elettrica richieste per l'omologazione

1. Ciascun sistema di riqualificazione elettrica e' progettato, costruito e montato in modo che, in condizioni normali di impiego e malgrado le sollecitazioni cui puo' essere sottoposto, non siano alterate le originarie caratteristiche del veicolo in termini di prestazioni e sicurezza, nonche' in modo da resistere agli agenti di corrosione e di invecchiamento cui e' esposto.
2. Non e' richiesto il nulla osta del costruttore del veicolo:
a) in caso di sostituzione o modifica del sistema di propulsione o del software per la gestione dei sistemi antibloccaggio, del controllo della trazione e della stabilita' del veicolo, con altri di caratteristiche diverse da quelli previsti dal costruttore del veicolo;
b) per le modifiche e le sostituzioni di tutti gli organi appartenenti alla catena cinematica che trasmette il moto tra l'albero motore e le ruote di trazione quali il cambio, il differenziale, i semiassi, se i valori di potenza massima e coppia massima sono compresi nell'intervallo chiuso di cui agli allegati D ed E, al presente regolamento, che ne costituiscono parte integrante.
3. E' richiesto il nulla osta del costruttore del veicolo nel caso in cui il sistema di riqualificazione elettrica necessiti di sostituzioni o modifiche di parti del veicolo riguardanti uno degli elementi elencati all'articolo 236, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, non ricompresi tra quelli previsti al comma 2.
4. Nei casi di cui al comma 3, in alternativa al nulla osta del costruttore del veicolo, il servizio tecnico procede alle verifiche e prove necessarie al fine di accertare che le modifiche effettuate assicurano un livello di sicurezza e di prestazioni non inferiore a quello del veicolo originario.

Note all'art. 3:
- Per il decreto del Presidente della Repubblica 16
dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione ed
attuazione del nuovo codice della strada), si veda nelle
note alle premesse.
- Per l'articolo 236, comma 2, del citato decreto del
Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, si
veda nelle note all'articolo 1.
 
Art. 4

Omologazione

1. La domanda di omologazione di un sistema di riqualificazione elettrica e' presentata presso un servizio tecnico, in conformita' alle disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 2 maggio 2001, n. 277. La domanda e' corredata da una scheda informativa conforme al modello di cui agli allegati A o B al presente regolamento, che ne costituiscono parte integrante, in base alla categoria di veicolo.
2. A seguito dell'esito favorevole della verifica di idoneita' esperita, a seconda della categoria di veicolo, in base ai criteri e alle procedure riportati negli allegati D ed E, ogni sistema di riqualificazione elettrica e' omologato, con estensioni di omologazione di cui all'articolo 7, comma 5, lettera c), del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 2 maggio 2001, n. 277, con riferimento agli elementi definiti essenziali nell'allegato I/a del medesimo decreto, in relazione a una o piu' famiglie di veicoli.
3. A ciascun sistema di riqualificazione elettrica omologato e' assegnato un numero ai sensi dell'articolo 6, comma 3, lettera a), del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 2 maggio 2001, n. 277.
4. A conclusione della procedura di cui al presente articolo, la Direzione generale per la motorizzazione e per i servizi ai cittadini e alle imprese in materia di trasporti e navigazione del Dipartimento per la mobilita' sostenibile del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili rilascia il certificato di omologazione del sistema di riqualificazione elettrica, recante le eventuali estensioni, in conformita' al modello di cui all'allegato C al presente regolamento, che ne costituisce parte integrante.

Note all'art. 4:
- Si riportano gli articoli 4, 6, comma 3, lettera a) e
7, comma 5, lettera c), del decreto del Ministro dei
trasporti e della navigazione 2 maggio 2001, n. 277
(Disposizioni concernenti le procedure di omologazione dei
veicoli a motore, dei rimorchi, delle macchine agricole,
delle macchine operatrici e dei loro sistemi, componenti ed
entita' tecniche):
«Art. 4 (Domanda e documentazione). - 1. Le richieste
di omologazione di un tipo di veicolo, sistema, componente
ed entita' tecnica possono essere presentate dal
costruttore o da un suo rappresentante accreditato presso
il Ministero dei trasporti e della navigazione presso un
qualsiasi Centro.
2. Nel caso di veicoli, sistemi, componenti od
entita' tecniche prodotti da costruttori esteri non aventi
sede nel territorio comunitario o negli stati aderenti
all'Accordo sullo Spazio economico europeo stipulato ad
Oporto il 2 maggio 1992, la domanda va corredata anche di
un atto che attribuisca a persona, residente in uno Stato
membro della Unione europea, o in uno Stato aderente al
suddetto Accordo, i poteri a gestire l'omologazione
nell'ambito delle responsabilita' che la definizione di
«costruttore» implica. Gli atti di cui sopra debbono essere
conformi alle norme vigenti sulla documentazione
amministrativa e sull'autenticazione delle firme. Qualora
gli atti di cui trattasi siano stati presentati in
occasione di una precedente omologazione, e' sufficiente
fare riferimento a quest'ultima.
3. Alla domanda, redatta in triplice copia di cui una
in bollo, devono essere allegate le attestazioni dei
versamenti effettuati in base alle tariffe indicate nelle
tabelle allegate allalegge 1° dicembre 1986, n. 870, e
successive modificazioni. Nel caso di omologazione
nazionale o temporanea di veicoli, e di omologazione di
sistemi, sulla copia che verra' successivamente trasmessa
all'Ufficio del Ministero deve essere apposto, a cura del
Centro, il timbro relativo all'avvenuto assolvimento
virtuale dell'imposta di bollo, il numero della marca
operativa e il codice della tariffa applicata.
4. Alla domanda, redatta secondo lo schema indicativo
riportato nell'allegato II va allegata la documentazione
informativa di cui:
a) all'articolo 3 del predetto decreto 8 maggio
1995 e successive modifiche per i veicoli appartenenti alle
categorie M, N ed O;
b) all'articolo 3 del predettodecreto ministeriale
5 aprile 1994 e successive modifiche, per i veicoli della
categoria L;
c) all'articolo 1 del predetto decreto del
Presidente della Repubblica 11 gennaio 1980, n. 76, e
successive modifiche per le macchine agricole ed
operatrici;
d) alla scheda informativa relativa a ciascuna
delle direttive particolari CE, ovvero ai regolamenti
ECE-ONU applicabili in alternativa, per la omologazione di
sistemi, componenti ed entita' tecniche.
5. La documentazione informativa di cui al precedente
comma 4 deve essere presentata in triplice copia in carta
semplice, secondo il formato A4 o ad esso riconducibile, ed
includere un indice del contenuto. In alternativa, la
scheda informativa e le schede di omologazione relative a
ciascuna delle direttive particolari CE o regolamenti
ECE-ONU, previste al successivo comma 6, possono essere
fornite su supporto magnetico, secondo una procedura
informatica da concordare con i competenti Uffici del
Ministero.
6. In caso di richiesta di omologazione di veicoli,
e' facolta' del Centro richiedere, ad integrazione della
documentazione, la specificazione di ulteriori
caratteristiche tecniche illustrative, o la presentazione
di calcoli di verifica di determinate strutture.
7. In deroga al precedente comma 4, se una o piu'
schede di omologazione relative a direttive CE o
regolamenti ECE/ONU non sono disponibili al momento della
richiesta, in quanto in corso di emanazione da parte di
altra Autorita' che rilascia l'omologazione, esse potranno
essere presentate successivamente al Centro, ma comunque,
nel caso di omologazione nazionale e temporanea, prima
della trasmissione del fascicolo di omologazione al
competente Ufficio del Ministero. Laddove
l'indisponibilita' di tali documenti derivi dalla
circostanza che il costruttore intende effettuare tutte le
verifiche di omologazione in unica soluzione, alla domanda
deve essere allegata una documentazione contenente le
notizie delle schede informative allegate ai decreti di
recepimento delle direttive particolari.
8. Nel caso in cui il costruttore intenda richiedere
contestualmente all'omologazione del tipo di veicolo anche
le omologazioni particolari di sistemi, componenti od
entita' tecniche, per ognuna di esse deve essere presentata
apposita domanda.».
«Art. 6 (Rilascio delle omologazioni). - 1. Per il
rilascio della omologazione nazionale di un tipo di veicolo
o di un sistema, il Centro invia all'Ufficio del Ministero
il fascicolo di omologazione costituito da:
a) rapporto relativo alla possibilita' di procedere
al rilascio della omologazione richiesta, che puo' far
parte della stessa lettera di trasmissione del fascicolo;
b) domanda di omologazione in bollo che, nel caso
di omologazione del tipo di un veicolo, deve essere
completata con le domande, anch'esse in bollo, delle
omologazioni particolari, ove richieste dal costruttore
contestualmente alla domanda di omologazione del veicolo
stesso;
c) documentazione informativa in duplice copia in
carta semplice di cui al precedente articolo 4;
d) copia in carta semplice dei verbali delle
verifiche e prove;
2. Il Centro, contestualmente, invia direttamente al
costruttore o alla sua rappresentanza legale una copia in
carta semplice dei verbali delle verifiche e prove
effettuate.
3. L'Ufficio del Ministero, accertata la regolarita'
della pratica, procede ai seguenti adempimenti:
a) per i veicoli assegna un numero di omologazione
conformemente all'allegato IV;
b) emette la scheda di omologazione in cui viene
indicato il relativo numero di omologazione, completa di un
eventuale allegato recante i codici alfabetici che
individuano le versioni;
c) redige l'estratto dei dati tecnici necessario
per la stampa della carta di circolazione del veicolo, e
cura l'inserimento dei dati medesimi negli archivi del
centro elaborazione dati del Ministero dei trasporti e
della navigazione;
d) trasmette al Centro che ha istruito la pratica
copia in carta semplice della scheda di omologazione;
e) trasmette al costruttore o alla sua
rappresentanza legale l'originale in bollo della scheda di
omologazione, nonche' copia in carta semplice della
documentazione informativa di cui al precedente articolo 4,
sulla quale vengono riportati gli estremi del numero di
omologazione assegnato;
f) per i sistemi assegna un numero di omologazione
in conformita' alle prescrizioni della direttiva CE o del
regolamento ECE/ONU in base al quale l'omologazione viene
rilasciata.
4. Nel caso di omologazione di componenti ed entita'
tecniche il Centro provvede ai seguenti adempimenti:
a) assegna un numero di omologazione secondo le
prescrizioni della norma in base alla quale l'omologazione
viene rilasciata, concordando preventivamente con l'Ufficio
del Ministero, in caso di applicazione di direttiva CE, i
numeri progressivi delle sezioni 4ª e 5ª di cui
all'allegato VII del decreto 4 agosto 1998 di recepimento
della direttiva 98/14/CE;
b) emette la scheda di omologazione sulla quale
viene indicato il relativo numero di omologazione;
c) trasmette al costruttore l'originale in bollo
della scheda di omologazione, e copia in carta semplice
della documentazione informativa di cui al precedente
articolo 4, sulla quale vengono riportati gli estremi del
numero di omologazione assegnato.
5. Le schede di omologazione di sistemi, componenti
ed entita' tecniche relative ad omologazioni rilasciate in
base a norme nazionali, constano del certificato di
omologazione riprodotto, quale modello indicativo,
nell'allegato III/a. Nei restanti casi la scheda di
omologazione e' quella prevista dalla norma tecnica
applicata.»
«Art. 7 (Modifiche delle omologazioni). - 1. Il
costruttore che introduca in un tipo di veicolo, sistema,
componente ed entita' tecnica omologato dal Ministero dei
trasporti e della navigazione, modifiche che interessino le
caratteristiche tecniche contenute nel fascicolo di
omologazione, deve inoltrare domanda di modifica del
fascicolo stesso.
2. Le richieste di estensione di omologazione
nazionale del tipo di veicoli e di sistemi possono essere
presentate presso un qualsiasi Centro.
3. Le richieste di estensione di omologazione
limitata per piccole serie del tipo di veicoli, di
omologazione di dispositivi ed unita' tecniche devono
essere inoltrate al Centro che ha rilasciato il
provvedimento originario di omologazione, e che detiene il
relativo fascicolo.
4. Non sono previste richieste di estensione di
omologazioni temporanee di veicoli.
5. Nel caso di omologazione di veicoli, le modifiche
introdotte per diversificare o aggiornare la produzione del
tipo omologato danno luogo a:
a) serie del tipo omologato non differenziate da
quelle precedenti: di norma si verifica per le parti
installabili in alternativa, anche nei casi in cui i
veicoli sono soggetti a prove;
b) nuova serie del tipo omologato (versione del
tipo di veicolo): si determina nei casi di veicoli prodotti
in serie che differiscono dal tipo omologato per elementi
non compresi tra quelli definiti essenziali negli allegati
I/a e I/b. Le differenti serie sono contraddistinte da un
codice alfabetico, e danno luogo alla emissione di un
certificato di aggiornamento di omologazione secondo il
modello riportato nell'allegato III/b;
c) estensione di omologazione (variante del tipo di
veicolo), che differisce da un tipo gia' omologato per uno
o piu' elementi definiti essenziali negli allegati I/a e
I/b;
d) nuova omologazione: le modifiche apportate sono
di entita' tale da configurare un nuovo tipo di veicolo
(punto 1 degli allegati I/a I/b).
6. Per la modifica del fascicolo di omologazione
relativo ad un tipo di sistema, componente ed entita'
tecnica, vale quanto disposto dall'articolo 5 del decreto 8
maggio 1995 di recepimento della direttiva 92/53/CEE,
modificato dal decreto 4 agosto 1998 di recepimento della
direttiva 98/14/CE.».
 
Art. 5

Prescrizioni per il costruttore del
sistema di riqualificazione elettrica

1. Il costruttore e' responsabile dell'omologazione del sistema di riqualificazione elettrica di cui all'articolo 4, comma 2, della conformita' di produzione di tutti i relativi componenti, nonche' delle modifiche necessarie per installare il sistema medesimo su un veicolo appartenente al relativo campo di impiego.
2. Il costruttore del sistema di riqualificazione elettrica e' responsabile, in qualita' di produttore, ai sensi del decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, delle procedure di recupero e trattamento del pacco batterie esauste.
3. Ogni sistema di riqualificazione elettrica, conforme al tipo omologato ai sensi dell'articolo 4, riporta sul motopropulsore, in modo ben leggibile e indelebile, il marchio dell'omologazione, omettendo i caratteri relativi all'eventuale estensione della omologazione di base.
4. Per ogni sistema di riqualificazione elettrica prodotto in conformita' al tipo omologato, il costruttore del sistema rilascia apposito certificato di conformita', redatto secondo il modello di cui all'allegato F al presente regolamento, che ne costituisce parte integrante.
5. Il costruttore del sistema di riqualificazione elettrica predispone e rende disponibili, per ogni sistema omologato, le prescrizioni per l'installazione, di cui all'articolo 6, comprendenti le indicazioni generali e le eventuali prescrizioni specifiche.
6. Ogni singolo sistema di riqualificazione elettrica prodotto e' corredato dalle informazioni di uso, manutenzione, installazione e smaltimento dello stesso, destinate all'installatore e all'utilizzatore. Il sistema e', altresi', corredato di istruzioni e avvertenze (rescue card) da utilizzarsi in caso di interventi di emergenza.

Note all'art. 5:
- Per il decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188,
si veda nelle note alle premesse.
 
Art. 6
Prescrizioni per l'installazione del sistema di riqualificazione
elettrica sui veicoli e aggiornamento della carta di circolazione o
Documento Unico.

1. Ogni sistema di riqualificazione elettrica e' installato dal costruttore attraverso la propria rete di officine di assistenza, ovvero da un installatore.
2. L'installatore del sistema di riqualificazione elettrica provvede ad apporre sul veicolo i necessari simboli di allerta o pericolo, secondo le prescrizioni vigenti, di cui al regolamento n. 136 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE), nel caso di veicoli appartenenti alla categoria L, o al regolamento n. 100 (UNECE), nel caso di veicoli appartenenti alle categorie M1, M1G, M2, M2G, M3, M3G, N1 e N1G. Inoltre, rilascia una dichiarazione, conforme al modello di cui all'allegato G al presente regolamento, che ne costituisce parte integrante, con la quale certifica l'osservanza delle prescrizioni per l'installazione disposte dal costruttore del sistema ovvero, nei casi previsti dall'articolo 3, comma 3, dal costruttore del veicolo.
3. L'installazione di un sistema di riqualificazione elettrica su di un veicolo comporta, a seguito di visita e prova, l'aggiornamento della carta di circolazione o Documento Unico, a norma dell'articolo 78 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nei casi e con le modalita' stabilite con provvedimento del Direttore generale della Direzione generale per la motorizzazione e per i servizi ai cittadini e alle imprese in materia di trasporti e navigazione del Dipartimento per la mobilita' sostenibile del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili.
4. Non e' consentito il ripristino del motore endotermico su un veicolo che e' stato oggetto di riqualificazione elettrica in conformita' al presente regolamento.

Note all'art. 6:
- Per il regolamento n. 136 della Commissione economica
per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE), si veda nelle
note alle premesse.
- Per il regolamento n. 100 della Commissione economica
per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE), si veda nelle
note alle premesse.
- Si riporta l'articolo 78 del citato decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285:
«Art. 78 (Modifiche delle caratteristiche costruttive
dei veicoli in circolazione e aggiornamento della carta di
circolazione). - 1. I veicoli a motore ed i loro rimorchi
devono essere sottoposti a visita e prova presso i
competenti uffici del Dipartimento per i trasporti
terrestri quando siano apportate una o piu' modifiche alle
caratteristiche costruttive o funzionali, ovvero ai
dispositivi d'equipaggiamento indicati negli articoli 71 e
72, oppure sia stato sostituito o modificato il telaio. Con
decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione, sono individuate le
tipologie di modifica delle caratteristiche costruttive e
funzionali, anche con riferimento ai veicoli con
adattamenti per le persone con disabilita', per le quali la
visita e prova di cui al primo periodo non sono richieste.
Con il medesimo decreto sono stabilite, altresi', le
modalita' e le procedure per gli accertamenti e
l'aggiornamento della carta di circolazione. Entro sessanta
giorni dall'approvazione delle modifiche, gli uffici
competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri ne
danno comunicazione ai competenti uffici del P.R.A. solo ai
fini dei conseguenti adeguamenti fiscali.
2. Nel regolamento sono stabiliti le caratteristiche
costruttive e funzionali, nonche' i dispositivi di
equipaggiamento che possono essere modificati solo previa
presentazione della documentazione prescritta dal
regolamento medesimo. Sono stabilite, altresi', le
modalita' per gli accertamenti e l'aggiornamento della
carta di circolazione.
3. Chiunque circola con un veicolo al quale siano
state apportate modifiche alle caratteristiche indicate nel
certificato di omologazione o di approvazione e nella carta
di circolazione, oppure con il telaio modificato e che non
risulti abbia sostenuto, con esito favorevole, le
prescritte visita e prova, ovvero circola con un veicolo al
quale sia stato sostituito il telaio in tutto o in parte e
che non risulti abbia sostenuto con esito favorevole le
prescritte visita e prova, e' soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 430 ad
euro 1.731.
4. Le violazioni suddette importano la sanzione
amministrativa accessoria del ritiro della carta di
circolazione, secondo le norme del capo I, sezione II, del
titolo VI.».
 
Art. 7

Conformita' della produzione

1. Gli impianti di produzione dei sistemi di riqualificazione elettrica sono soggetti al sistema di controllo di conformita' del processo produttivo e della conformita' del prodotto al tipo omologato, ai sensi del decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 21 aprile 2009.
 
Art. 8

Riconoscimento dei sistemi omologati da altri Stati
dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo

1. I sistemi equivalenti al sistema di riqualificazione elettrica, omologati da Stati appartenenti all'Unione europea o allo Spazio economico europeo, sono soggetti a verifica delle condizioni di sicurezza del prodotto e di protezione degli utenti.
2. La verifica di cui al comma 1 e' effettuata da un servizio tecnico sulla base di idonea documentazione rilasciata dallo Stato che ha provveduto all'omologazione. Quest'ultima e' riconosciuta in ambito nazionale solo se, dall'esame documentale, si evince che le condizioni di sicurezza del sistema e di protezione degli utenti sono equivalenti o superiori a quelle richieste dal presente regolamento.
 
Art. 9

Aggiornamento allegati

1. All'aggiornamento degli allegati di cui al presente regolamento si provvede con decreto del Direttore generale della Direzione generale per la motorizzazione e per i servizi ai cittadini e alle imprese in materia di trasporti e navigazione del Dipartimento per la mobilita' sostenibile del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili.
 
Art. 10

Disposizioni finali

1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 1° dicembre 2015, n. 219, e' abrogato.
2. L'eventuale aggiornamento delle omologazioni gia' rilasciate ai sensi del decreto di cui al comma 1 e' effettuato utilizzando le schede informative di cui al presente regolamento.
Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 26 luglio 2022

Il Ministro: Giovannini Visto, il Guardasigilli: Cartabia

Registrato alla Corte dei conti il 5 settembre 2022 Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, reg.n. 1, foglio n. 2419