Gazzetta n. 219 del 19 settembre 2022 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 9 settembre 2022
Chiusura dello sportello per il rilascio del buono relativo al rimborso delle spese e degli investimenti sostenuti dalle imprese per la partecipazione alle manifestazioni fieristiche internazionali di settore organizzate in Italia.


IL DIRETTORE GENERALE
per gli incentivi alle imprese

Visto il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, recante «Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttivita' delle imprese e attrazione degli investimenti, nonche' in materia di politiche sociali e di crisi ucraina»;
Visto l'art. 25-bis del citato decreto-legge n. 50 del 2022 e, in particolare, il comma 1, il quale riconosce un buono del valore di 10.000,00 euro, alle imprese aventi sede operativa nel territorio nazionale che, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del medesimo decreto al 31 dicembre 2022, partecipano alle manifestazioni fieristiche internazionali di settore organizzate in Italia, di cui al calendario fieristico approvato dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome;
Visto il comma 2 del medesimo art. 25-bis, ai sensi del quale il buono ha validita' fino al 30 novembre 2022 e puo' essere richiesto una sola volta da ciascun beneficiario per il rimborso delle spese e dei relativi investimenti sostenuti per la partecipazione alle manifestazioni di cui al comma 1;
Visto il comma 3 del citato art. 25-bis, ai sensi del quale il buono e' rilasciato dal Ministero dello sviluppo economico, secondo l'ordine temporale di ricezione delle domande, previa presentazione di una richiesta, esclusivamente per via telematica, attraverso un'apposita piattaforma resa disponibile dal Ministero dello sviluppo economico, nei limiti delle risorse di cui al comma 10 del predetto art. 25-bis;
Visto il primo periodo del comma 4 del predetto art. 25-bis, in base al quale «all'atto della presentazione della richiesta di cui al comma 3, ciascun richiedente deve comunicare un indirizzo di posta elettronica certificata valido e funzionante nonche' le coordinate di un conto corrente bancario a se' intestato. Ciascun richiedente fornisce, altresi', le necessarie dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto notorio, secondo il modello reso disponibile nella piattaforma di cui al comma 3, in cui attesta:
a) di avere sede operativa nel territorio nazionale e di essere iscritto al registro delle imprese della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente;
b) di avere ottenuto l'autorizzazione a partecipare a una o piu' delle manifestazioni fieristiche internazionali di settore di cui al comma 1;
c) di avere sostenuto o di dover sostenere spese e investimenti per la partecipazione a una o piu' delle manifestazioni fieristiche internazionali di settore di cui al comma 1;
d) di non essere sottoposto a procedura concorsuale e di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione anche volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente;
e) di non essere destinatario di sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e di non trovarsi in altre condizioni previste dalla legge come causa di incapacita' a beneficiare di agevolazioni finanziarie pubbliche o comunque a cio' ostative;
f) di non avere ricevuto altri contributi pubblici per le medesime finalita' di cui al presente articolo;
g) di essere a conoscenza delle finalita' del buono nonche' delle spese e degli investimenti rimborsabili mediante il relativo utilizzo»;
Visto il comma 5 del medesimo articolo, che stabilisce che «a seguito della ricezione della richiesta di cui ai commi 3 e 4, il Ministero dello sviluppo economico, ovvero il soggetto attuatore di cui al comma 8, secondo periodo, rilascia il buono di cui al comma 1 mediante invio all'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato dal richiedente ai sensi del comma 4»;
Visto il secondo periodo del comma 6 del predetto art. 25-bis, che dispone che il rimborso massimo erogabile e' pari al 50 per cento delle spese e degli investimenti effettivamente sostenuti dai soggetti beneficiari ed e' comunque contenuto entro il limite massimo del valore del buono assegnato;
Visto il comma 7, del citato art. 25-bis, il quale prevede che il Ministero dello sviluppo economico, ovvero il soggetto attuatore di cui al comma 8, secondo periodo, provvede al rimborso delle somme richieste ai sensi del comma 6 mediante accredito delle stesse, entro il 31 dicembre 2022, sul conto corrente comunicato dal beneficiario;
Visto il comma 8 del medesimo art. 25-bis, il quale dispone che, con decreto direttoriale del Ministro dello sviluppo economico, possono essere adottate ulteriori disposizioni per l'attuazione del presente articolo. Le procedure attuative nonche' la predisposizione e la gestione della piattaforma di cui al comma 3 possono essere demandate dal medesimo Ministero a soggetti in house dello Stato, con oneri a valere sulle risorse di cui al comma 10, nel limite massimo complessivo dell'1,5 per cento dei relativi stanziamenti;
Visto, altresi', il comma 10, del medesimo art. 25-bis, che prevede che, per le finalita' di cui al predetto articolo, e' autorizzata la spesa di 34 milioni di euro per l'anno 2022;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 29 luglio 2021, n. 149, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 260 del 30 ottobre 2021, recante il «Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;
Vista la nomina del dott. Giuseppe Bronzino a direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico, avvenuta con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 gennaio 2022 registrato dalla Corte dei conti al n. 97 del 28 gennaio 2022;
Visto il decreto del direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico 4 agosto 2022, che stabilisce, in attuazione di quanto previsto dall'art. 25-bis del decreto-legge n. 50 del 2022, le modalita' e i termini di rilascio del buono relativo al rimborso delle spese e dei relativi investimenti sostenuti dalle imprese per la partecipazione alle manifestazioni fieristiche, nonche' le procedure di recupero delle somme riconosciute nei casi di utilizzo illegittimo dell'agevolazione;
Visto, in particolare, l'art. 3, comma 2, del predetto decreto direttoriale 4 agosto 2022, che prevede che, «le domande di agevolazione devono essere presentate dal legale rappresentante dell'impresa esclusivamente per via elettronica, utilizzando la procedura informatica messa a disposizione sul sito internet del Ministero (www.mise.gov.it), sezione "Buono Fiere", dalle ore 10,00 alle ore 17,00 di tutti i giorni lavorativi, dal lunedi' al venerdi', a decorrere dal 9 settembre 2022»;
Visto l'art. 3, comma 10, del decreto direttoriale 4 agosto 2022, che prevede che «nel giorno in cui si verifica l'esaurimento delle risorse finanziarie disponibili per l'intervento, il Ministero dispone, con provvedimento del direttore generale per gli incentivi alle imprese, dandone comunicazione sul sito internet del Ministero e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, la chiusura dello sportello per la presentazione delle domande»;
Considerato che, nella giornata del 9 settembre 2022, si e' registrato l'esaurimento delle risorse finanziarie disponibili per l'intervento;

Decreta:

Articolo unico
Esaurimento delle risorse finanziarie disponibili e chiusura dello
sportello per la presentazione delle domande di agevolazione

1. Per le motivazioni richiamate in premessa, si comunica l'avvenuto esaurimento delle risorse finanziarie disponibili per l'intervento agevolativo di cui all'art. 25-bis del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50.
2. A seguito di quanto comunicato al comma 1, e' disposta, con effetto dal 12 settembre 2022, la chiusura dello sportello per la presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni di cui all'art. 3, comma 2, del decreto direttoriale 4 agosto 2022.
3. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, nonche' nella sezione del sito istituzionale del Ministero dello sviluppo economico (www.mise.gov.it) dedicata alla misura.

Roma, 9 settembre 2022

Il direttore generale: Bronzino