Gazzetta n. 219 del 19 settembre 2022 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 2 agosto 2022
Ripartizione dell'importo da assegnare tra le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano al fine di assicurare il popolamento dell'anagrafe nazionale vaccini.


IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto l'art. 32 della Costituzione italiana;
Visto il decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, recante «Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale», come modificato dalla legge di conversione del 31 luglio 2017, n. 119;
Visto l'art. 1, comma 585, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021, il quale prevede che «... Al fine di raccogliere in modo uniforme sull'intero territorio nazionale mediante le anagrafi vaccinali regionali i dati da inserire nell'Anagrafe nazionale vaccini, anche attraverso il riuso di sistemi informatici o di parte di essi gia' realizzati da amministrazioni regionali, sono stanziati 2 milioni di euro per l'anno 2019 e 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2019, da ripartire tra le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sulla base di criteri determinati con decreto del Ministro della salute, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano»;
Vista la legge in data 30 dicembre 2021, n. 234, contenente «legge di previsione dello Stato per l'anno 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024» e vista in particolare la tabella n. 15 relativa al Ministero della salute che prevede il capitolo 3503 in parte corrente (gestione), per l'importo di euro 500 mila, quale somma da assegnare alle regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano da destinare alla gestione delle anagrafi vaccinali regionali per il popolamento dell'anagrafe nazionale vaccini;
Preso atto che la quota in conto capitale a valere del capitolo 7115, per euro 2 milioni, gia' oggetto di ripartizione nel precedente decreto di allocazione in base ai criteri della quota fissa e della quota su base capitaria, non e' piu' presente in bilancio;
Considerato che l'unico stanziamento presente in bilancio a valere del capitolo di spesa per la gestione corrente 3503, di euro 500 mila, presenta carattere pluriennale e permanente;
Ritenuta pertanto l'esigenza di provvedere al riparto del fondo anzidetto, confermando l'applicazione del criterio su base capitaria, ovvero la quota di accesso pro capite definita in base alla popolazione presente in ogni regione e provincia autonoma (Cfr. Censimento ISTAT della popolazione e dinamica demografica - Anno 2021);
Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nella seduta del 27 luglio 2022 (Rep. atti n. 146/CSR);

Decreta:

Art. 1

Finalita' e oggetto

1. Il presente decreto stabilisce le modalita' di riparto tra le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano degli stanziamenti di cui all'art. 1, comma 585, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, relativamente alla somma di euro 500 mila di cui in premessa, al fine di assicurare il popolamento dell'anagrafe nazionale vaccini.
 
Allegato 1

Tabella di riparto
===================================================================== | |Ripartizione su dati popolazione | | Ente | al 1° gennaio 2021 | +=================================+=================================+ |Piemonte  | 36.083,88 euro | +---------------------------------+---------------------------------+ |Val d'Aosta  | 1.047,41 euro | +---------------------------------+---------------------------------+ |Lombardia  | 84.252,13 euro | +---------------------------------+---------------------------------+ |P.A. Bolzano  | 4.515,08 euro | +---------------------------------+---------------------------------+ |P.A. Trento  | 4.576,31 euro | +---------------------------------+---------------------------------+ |Veneto  | 41.105,18 euro | +---------------------------------+---------------------------------+ |Friuli-Venezia Giulia   | 10.141,68 euro | +---------------------------------+---------------------------------+ |Liguria  | 12.817,29 euro | +---------------------------------+---------------------------------+ |Emilia-Romagna  | 37.468,10 euro | +---------------------------------+---------------------------------+ |Toscana | 31.170,67 euro| +---------------------------------+---------------------------------+ |Umbria | 7.305,09 euro| +---------------------------------+---------------------------------+ |Marche | 12.646,28 euro| +---------------------------------+---------------------------------+ |Lazio | 48.369,05 euro| +---------------------------------+---------------------------------+ |Abruzzo | 10.812,74 euro| +---------------------------------+---------------------------------+ |Molise | 2.484,07 euro| +---------------------------------+---------------------------------+ |Campania | 47.473,16 euro| +---------------------------------+---------------------------------+ |Puglia | 33.204,16 euro| +---------------------------------+---------------------------------+ |Basilicata | 4.601,32 euro| +---------------------------------+---------------------------------+ |Calabria | 15.704,93 euro| +---------------------------------+---------------------------------+ |Sicilia | 40.800,25 euro| +---------------------------------+---------------------------------+ |Sardegna | 13.421,22 euro| +---------------------------------+---------------------------------+ | Totale | 500.000,00 euro| +---------------------------------+---------------------------------+

 
Art. 2

Criteri del riparto

1. Per le finalita' indicate nel precedente art. 1, e' adottato il seguente criterio:
a) criterio su base capitaria, ovvero la quota di accesso pro capite definita in base alla popolazione presente in ogni regione e provincia autonoma (Cfr. Censimento ISTAT della popolazione e dinamica demografica - Anno 2021).
 
Art. 3

Riparto del fondo

1. In applicazione dei criteri indicati nel precedente art. 2, il fondo di cui all'art. 1, e' ripartito secondo la tabella allegata al presente decreto, quale parte integrante e sostanziale dello stesso.
Il presente decreto e' trasmesso ai competenti organi di controllo, ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 2 agosto 2022

Il Ministro: Speranza

Registrato alla Corte dei conti il 7 settembre 2022 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero dell'universita' e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute, n. 2378