Gazzetta n. 219 del 19 settembre 2022 (vai al sommario) |
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI |
DECRETO 2 agosto 2022 |
Adozione delle Linee guida per la programmazione e attuazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale (Iefp) e di istruzione e formazione tecnica superiore (Ifts) in modalita' duale. |
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IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Visto il regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio del 14 dicembre 2020 che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la ripresa, a sostegno alla ripresa dell'economia dopo la crisi COVID-19; Visto il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza; Vista la decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, recante l'approvazione della valutazione del Piano per la ripresa e resilienza dell'Italia e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021; Visto il regolamento (UE) 2020/2221 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 che modifica il regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda le risorse aggiuntive e le modalita' di attuazione per fornire assistenza allo scopo di promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia (REACT-EU); Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante «Legge di contabilita' e finanza pubblica», come modificata dalla legge 7 aprile 2011, n. 39, recante «Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, conseguenti alle nuove regole adottate dall'Unione europea in materia di coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri»; Visto il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti; Visto il decreto-legge 31 maggio 2021 n. 77, concernente «Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure»; Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 recante «Misure per il rafforzamento della capacita' amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 luglio 2021 recante l'individuazione delle amministrazioni centrali titolari di interventi previsti dal PNRR ai sensi dell'art. 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021, registrato alla Corte dei conti il 31 agosto 2021 n. 1256, recante l'assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione, ed in particolare la tabella A, parte integrante del presente decreto, con cui vengono assegnate al Ministero del lavoro e delle politiche sociali risorse pari a euro seicento milioni per la realizzazione Missione M5 - Componente C1 - Tipologia «Investimento» - Intervento 1.4 «Sistema duale»; Visto il decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, ed in particolare l'art. 10 concernente le «Procedure di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e modalita' di accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni»; Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 14 dicembre 2021 recante adozione del Piano nazionale nuove competenze; Ritenuto necessario procedere all'attuazione delle misure a titolarita' del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in collaborazione con l'ANPAL, di cui alla Missione M5 - Componente C1 - Tipologia «Investimento» - Intervento 1.4 «Sistema duale» che risulta parte integrante del Piano nuove competenze, di cui al medesimo intervento del PNRR; Visto il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, recante «Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'art. 2, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53»; Visto il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, recante «Definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro, a norma dell'art. 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53» e successive modificazioni e integrazioni; Visto il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, recante «Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'art. 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53» e successive modificazioni; Visto il decreto del Ministero della pubblica istruzione 22 agosto 2007, n. 139: «Regolamento recante norme in materia di adempimento dell'obbligo di istruzione ai sensi dell'art. 1, comma 622 della legge 27 dicembre 2006, n. 296»; Vista l'intesa sancita in sede di Conferenza Stato-regioni del 20 marzo 2008 per la definizione degli standard minimi del nuovo sistema di accreditamento delle strutture formative per la qualita' dei servizi; Visto l'Accordo in sede di Conferenza Stato-regioni del 5 febbraio 2009 per la definizione delle condizioni e delle fasi relative alla messa a regime del sistema di secondo ciclo di istruzione e formazione professionale; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, recante «Regolamento recante norme concernenti il riordino degli istituti professionali ai sensi dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 ed in particolare l'art. 2, comma 3 che regolamenta il regime sussidiario»; Visto l'Accordo del 27 luglio 2011 tra il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, riguardante gli atti necessari per il passaggio a nuovo ordinamento dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005 n. 226, recepito con decreto interministeriale dell'11 novembre 2011; Visto il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, recante «Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'art. 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183» e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, «Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'art. 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183» e successive modificazioni e integrazioni e, in particolare, l'art. 32; Visto l'Accordo del 24 settembre 2015 tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano relativo al progetto sperimentale «Azioni di accompagnamento, sviluppo e rafforzamento del Sistema duale nell'ambito dell'istruzione e formazione professionale; Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 12 ottobre 2015, recante «Definizione degli standard formativi dell'apprendistato e criteri generali per la realizzazione dei percorsi di apprendistato, in attuazione dell'art. 46, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 296, il 21 dicembre 2015; Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61 «Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'art. 117 della Costituzione, nonche' raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107»; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione dell'universita' e della ricerca del 24 maggio 2018, n. 92 «Regolamento recante la disciplina dei profili di uscita degli indirizzi di studio dei percorsi di istruzione professionale, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, recante la revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'art. 117 della Costituzione, nonche' raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107»; Visto l'Accordo del 1° agosto 2019 tra il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano riguardante l'integrazione e modifica del Repertorio nazionale delle figure nazionali di riferimento per le qualifiche e i diplomi professionali, l'aggiornamento degli standard minimi formativi relativi alle competenze di base e dei modelli di attestazione intermedia e finale dei percorsi di istruzione e formazione professionale, di cui all'Accordo in Conferenza Stato-regioni del 27 luglio 2011; Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, dell'11 ottobre 2021, che istituisce, ai sensi dell'art. 8, comma 1 del citato decreto-legge n. 77 del 2021, l'Unita' di Missione per il coordinamento delle attivita' di gestione degli interventi previsti nel PNRR a titolarita' del Ministero stesso nonche' per il loro monitoraggio, rendicontazione e controllo, con durata fino al completamento dell'attuazione dei predetti interventi; Visto il decreto ministeriale n. 226 del 26 novembre 2021, registrato alla Corte dei conti il 20 dicembre 2021, al n. 3076, di individuazione dei criteri di ripartizione delle risorse finanziarie previste nella Missione M5 - Componente C1 - Tipologia «Investimento» - Intervento 1.4 «Sistema duale» del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021, tabella A, parte integrante dello stesso decreto, recante l'assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione; Considerato che l'art. 2 punto 1 del decreto ministeriale n. 226 del 26 novembre 2021 assegna alle regioni e alle province autonome, per l'annualita' 2021, come prima rata, una quota del 20 per cento del totale delle risorse attribuite all'intervento Missione M5 - Componente C1 - Tipologia «Investimento» - Intervento 1.4 «Sistema duale», pari a euro centoventi milioni secondo i criteri indicati all'art. 2 punto 2; Considerato che in esito agli incontri tra il Ministero del lavoro - DG Politiche attive del lavoro e le regioni e province autonome e' stata concordata idonea documentazione per l'attuazione delle azioni da parte delle regioni e province autonome quali enti attuatori dell'Investimento 1.4 «Sistema duale» recante «Linee guida per la programmazione e attuazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale (Iefp) e di istruzione e formazione tecnica superiore (Ifts) in modalita' duale», oggetto di approvazione in sede di Conferenza Stato - regioni; Visto l'Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 27 luglio 2022 (rep. atti n. 143/CSR);
Decreta:
Art. 1
1. In recepimento dell'Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, citato nelle premesse, sono adottate le «Linee guida per la programmazione e attuazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale (Iefp) e di istruzione e formazione tecnica superiore (Ifts) in modalita' duale» e relativo allegato, parti integranti del presente atto. Il presente decreto e' inviato agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nonche' nel sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali: www.lavoro.gov.it
Roma, 2 agosto 2022
Il Ministro: Orlando
Registrato alla Corte dei conti il 6 settembre 2022 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero dell'universita' e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute, n. 2355 |
| Allegato
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) Missione 5 - Componente 1 - Investimento 1.4 «Sistema duale»
LINEE GUIDA per la Programmazione e attuazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP) e di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) in modalita' duale
SOMMARIO
Premessa 1. Programmazione degli interventi 2. Tipologie di percorsi 3. Destinatari 4. Soggetti erogatori 5. Modalita' di erogazione della formazione in contesto lavorativo 6. Programmazione fisica e finanziaria 7. Il Menu' aperto delle misure utilizzabili 8. Altre possibili misure (percorsi sperimentali) 9. Azioni di supporto al raggiungimento del target PNRR 10. Monitoraggio Allegato n. 1 - Operational Arrangements (Pag. 376)
Premessa
Le presenti Linee guida definiscono il quadro nel quale programmare e realizzare le attivita' previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza per la Missione 5 - Componente 1 - Investimento 1.4 «Sistema duale» in termini di caratteristiche generali, identificazione dei destinatari e degli erogatori delle misure, programmazione degli interventi e criteri di determinazione delle opzioni di costo semplificate. Il documento e' stato sviluppato con l'obiettivo di valorizzare il piu' possibile il portato delle esperienze maturate nell'ambito delle sperimentazioni realizzate sino ad oggi con il «Sistema duale» e, in particolar modo, nella sperimentazione dell'istruzione e formazione professionale (di seguito IeFP) in duale di cui all'Accordo in Conferenza Stato-regioni del 24 settembre 2015, rispetto alla quale il programma di investimento del PNRR si pone in continuita' e ulteriore rilancio. Le presenti Linee guida recepiscono quanto indicato a pagine 435-436 e a pag. 448 del documento denominato «Allegato alla decisione di esecuzione del Consiglio relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia» del 13 luglio 2021 (di seguito allegato alla decisione), con riferimento agli obiettivi e alle specificita' dell'Investimento «Sistema duale». Inoltre, le Linee guida prendono atto di quanto stabilito nel «Piano nazionale nuove competenze» (di seguito PNC), adottate con decreto interministeriale del 14 dicembre 2021, con specifico riferimento al «Sistema duale» e ai suoi destinatari, cosi' come individuati nel paragrafo (di seguito indicato con il simbolo §) 3. Le misure definite nel Menu' aperto delle presenti Linee guida (cfr. § 7), riferite ai destinatari previsti (cfr. § 3), potranno essere oggetto di finanziamento complementare (di cui al § 6.2) purche' non determinino, in alcun caso, doppio finanziamento. Ad esempio, riguardo al rischio di doppio finanziamento, le misure individuate all'interno delle presenti Linee guida potrebbero essere finanziate dal Programma garanzia di occupabilita' dei lavoratori (GOL) ma, in tale caso, il target raggiunto non potra' essere conteggiato nel «Sistema duale» del PNRR bensi', esclusivamente, all'interno del Programma GOL. Infine, le Linee guida acquisiscono quanto previsto a pag. 376 del documento «Recovery and Resilience Facility - Operational Arrangements between European Commission and Italy» - Ares (2021)7947180 - 22 dicembre 2021 - (di seguito Operational Arrangements), relativamente ai target e Milestone e ai relativi meccanismi di verifica (cfr. allegato n. 1). In particolare, per quanto attiene alla definizione del termine «additional people», utilizzato negli Operational Arrangements, si tiene conto del fatto che i percorsi duali articolati all'interno dell'IeFP sono sviluppati in 4 annualita', necessarie affinche' il discente possa ottenere la qualifica (al terzo anno) e/o il diploma (al quarto anno); inoltre, si prende atto che il presente Investimento del PNRR riguardera' anche misure addizionali rivolte a beneficiari specifici non inseriti in percorsi di diritto dovere all'istruzione e alla formazione, cosi' come specificato nel presente documento (cfr. §§ 2-3-7). Percio', con l'espressione «additional people» non si intendono i singoli individui iscritti ai percorsi bensi' i percorsi individuali effettivamente svolti. In termini operativi, quindi, lo stesso soggetto iscritto, ad esempio, ad un percorso triennale per il raggiungimento della qualifica IeFP, sara' conteggiato in relazione alle diverse annualita' di frequenza (primo, secondo e terzo anno). Per quanto sopra espresso, all'interno delle presenti Linee guida e della documentazione utile all'attuazione dell'Investimento, il target quantitativo sara' articolato e denominato nel seguente modo: trentanovemila percorsi di Baseline (nell'accezione sopra descritta di «percorsi individuali svolti», realizzati a valere, esclusivamente, su risorse diverse da quelle del PNRR (es. risorse nazionali erogate ai sensi dell'art. 68, comma 4, lettera a) della legge 17 maggio 1999, n. 144 e successive modificazioni, fondi comunitari, fondi regionali, altro); centotrentacinquemila percorsi aggiuntivi PNRR (nell'accezione sopra descritta di «percorsi individuali svolti», a valere sulle risorse PNRR), da realizzare nell'arco di tempo di tre anni formativi (dal 2022/2023 al 2024/2025), fatta salva la possibilita' di valorizzare operazioni realizzate anche precedentemente all'adozione delle presenti Linee guida, a far data dall'avvio dell'ammissibilita' degli interventi del PNRR fissato al 1° febbraio 2020 (ai sensi dell'art. 17 del regolamento UE n. 2021/241); per un totale di 174.000 percorsi, obiettivo finale del PNRR (nell'accezione sopra descritta di «percorsi individuali svolti»). Per quanto concerne l'espressione, «relevant certification», gli «Operational Arrangements» definiscono le differenti fattispecie di certificazioni possibili e, nello specifico: ammissioni agli anni successivi (secondo e terzo anno); qualifiche (terzo anno); diplomi (quarto anno); certificati di specializzazione (IFTS). Con le presenti Linee guida si specifica, altresi', che con l'espressione «relevant certification» vengono ricomprese, ai sensi della normativa vigente (art. 20, comma 2 del decreto legislativo n. 226/2015), anche le attestazioni di competenze previste per le persone con disabilita' (1) e le certificazioni annuali delle competenze acquisite, anche parziali, in caso di mancata acquisizione della qualificazione o di mancata ammissione all'anno successivo, cosi' come previsto dall'art. 20, comma 1, lettera b) del decreto legislativo n. 226/2005 che specifica quanto segue: «che a tutti gli studenti iscritti ai percorsi sia rilasciata certificazione periodica e annuale delle competenze, che documenti il livello di raggiungimento degli obiettivi formativi». Inoltre, in conformita' a quanto previsto dal Piano nazionale nuove competenze (pag. 42 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 307), rientrano tra le «relevant certification» anche le certificazioni di singole unita' di competenza rilasciate a conclusione dei percorsi extra diritto dovere. La tabella seguente (tabella n. 1) ricapitola le unita' che contribuiscono al raggiungimento del target finale previsto per il Q4 2025 del PNRR «Sistema duale»:
Tabella n. 1 - Riepilogo Relevant certification per conseguimento target finale PNRR «Sistema duale»
Parte di provvedimento in formato grafico
Date le caratteristiche proprie dell'Investimento «Sistema duale» del PNRR, le Linee guida potranno essere soggette a successive modifiche dovute a eventuali atti formali introdotti dalla Commissione europea, dalla Cabina di Regia presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, dal Servizio centrale per il PNRR istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze e dall'Unita' di missione del PNRR presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Le suddette modifiche saranno proposte dall'Osservatorio del Sistema duale (cfr. § 9), sottoposte alle verifiche di competenza dell'Unita' di missione e, in esito a queste, inviate per la successiva approvazione in Conferenza Stato-regioni. 1. Programmazione degli interventi
Nell'arco del quinquennio del finanziamento per l'Investimento 1.4 del PNRR «Sistema duale», ciascuna regione e provincia autonoma dovra' comunicare il raggiungimento del proprio dato di Baseline, realizzato a valere, esclusivamente, su risorse diverse da quelle del PNRR e segnatamente sulle risorse nazionali erogate ai sensi dell'art. 68, comma 4, lettera a) della legge 17 maggio 1999, n. 144 e successive modificazioni, sulla base della distribuzione definita in accordo con il Ministero del lavoro. Pertanto, il dato di Baseline riguardera' i promossi, qualificati, diplomati e certificati, a valere sulle risorse diverse da quelle del PNRR ed escludendo coloro che abbiamo partecipato a percorsi extra diritto-dovere (cfr. § 2). La programmazione e il raggiungimento del target dei 135.000 percorsi individuali aggiuntivi PNRR si orienta nell'arco di tempo di tre anni formativi (dal 2022/2023 al 2024/2025), fatta salva la possibilita' di valorizzare, nell'ambito della Misura 5 - Investimento 1.4 «Sistema duale» del PNRR, operazioni realizzate anche precedentemente all'adozione delle presenti Linee guida, a far data dall'avvio dell'ammissibilita' degli interventi del PNRR fissato al 1° febbraio 2020 (ai sensi dell'art. 17 del regolamento UE n. 2021/241), purche' le amministrazioni regionali possano comprovare la «coerenza» degli interventi in termini di caratteristiche delle misure, dei destinatari e dei target di risultato definiti nelle presenti Linee guida. Per la valorizzazione finanziaria delle predette operazioni «coerenti» gia' programmate, ovvero realizzate, potranno essere adottate opzioni di costo semplificate diverse da quelle identificate al § 6.3, purche' formalmente adottate e corredate dalla metodologia conforme alle disposizioni regolamentari comunitarie. Al fine di consentire una programmazione articolata e coerente con le disposizioni definite dalla normativa nazionale, regionale e con quanto previsto per il PNRR, le Linee guida offrono un «Menu' aperto», articolato in diverse tipologie di misure, utili per ampliare ambiti e linee di intervento rivolti alle diverse tipologie di destinatari da inserire nei percorsi del «Sistema duale» del PNRR (cfr. § 7). 2. Tipologie di percorsi
I percorsi erogabili nell'ambito dell'Investimento 1.4 del PNRR «Sistema duale» riguardano: percorsi duali aggiuntivi rispetto all'offerta di IeFP duale finanziata con risorse ordinarie; percorsi di conversione in duale dell'offerta di IeFP ordinamentale finanziata con risorse ordinarie; percorsi extra diritto-dovere, organizzati in modalita' duale (apprendistato o alternanza rafforzata) finalizzati all'acquisizione di una qualificazione di IeFP o di istruzione e formazione tecnica superiore (di seguito IFTS) o di una certificazione di singole unita' di competenza delle suddette qualificazioni. Nello specifico, in tale ultima fattispecie le figure di operatore e di tecnico contenute nel repertorio della IeFP o quelle di specializzazione contenute nel repertorio di IFTS dovranno fungere da riferimento in un'ottica di maggiore flessibilita', per cui potranno essere certificate anche singole unita' di competenza e non necessariamente tutte le competenze caratterizzanti una figura del repertorio (come previsto per i soggetti che frequentano i percorsi ordinari di IeFP per il conseguimento della qualifica triennale e/o diploma quadriennale), con il principale obiettivo di offrire qualificazioni mirate al rapido inserimento al lavoro; percorsi duali in sussidiarieta' attuati negli istituti professionali ai sensi del decreto legislativo n. 61/2017. Tutti i percorsi duali, in diritto-dovere, prevedono tra gli obiettivi di apprendimento il raggiungimento minimo del livello 3 (intermedio) del Digcomp 2.1, pertanto il target digitale fissato per l'Investimento 1.4 del PNRR «Sistema duale» del PNRR, pari al 40% delle risorse assegnate, verra' puntualmente monitorato e previsionalmente raggiunto. Nell'ambito dei percorsi sopra individuati, le regioni e province autonome potranno attivare interventi integrativi individuali o individualizzati di orientamento o di formazione allo scopo di: favorire l'accessibilita' all'offerta formativa e la personalizzazione dei percorsi; potenziare l'intercettazione di destinatari con specifiche caratteristiche; sostenere interventi di contrasto all'insuccesso formativo. A titolo esemplificativo: nell'ambito dei percorsi integrativi di orientamento sara' possibile attivare, nei percorsi extra diritto-dovere, interventi di riconoscimento di crediti formativi in ingresso con lo scopo di valorizzare gli apprendimenti precedentemente acquisiti in contesti formali, non formali e informali; nell'ambito dei percorsi integrativi di formazione sara' possibile attivare interventi di allineamento delle competenze, con lo scopo di favorire il (re)inserimento in percorsi di apprendimento e sostenere i bisogni formativi individuali per il contrasto all'insuccesso e all'abbandono o interventi per il recupero di drop out, con lo scopo di motivare e accompagnare al conseguimento della qualificazione gli allievi incorsi in abbandono e insuccesso formativo. I percorsi sopra elencati, non possono costituire target ai fini del PNRR ma si connotano come integrativi ad un percorso formativo in duale cosi' come sopra individuati. 3. Destinatari
Per l'identificazione dei destinatari dell'Investimento 1.4 «Sistema duale» del PNRR si fa riferimento alle norme che regolano il Sistema duale, ribadite ed aggiornate nel Piano nazionale nuove competenze (pag. 28 e 41-43 nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 307) e a quanto indicato nel gia' citato «Allegato alla decisione» (pag. 435-436), oltre che da quanto indicato negli Operational Arrangements (pag. 376). Pertanto, sono destinatari dell'intervento: a. giovani soggetti al diritto-dovere all'istruzione e formazione, ivi compresi coloro che, in continuita' di studio, frequentano percorsi anche oltre al compimento del diciottesimo anno di eta'; b. giovani che hanno assolto o sono prosciolti dal diritto-dovere e si iscrivono alquarto anno dei percorsi di IeFP o proseguono gli studi per acquisire il diploma di istruzione secondaria superiore di secondo grado o il certificato di specializzazione tecnica superiore (IFTS) ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 del decreto legislativo n. 81/2015; c. giovani da diciassette a venticinque vanni che hanno assolto o siano stati prosciolti dal diritto-dovere all'istruzione, privi di titolo di studio di istruzione secondaria di secondo grado (in coerenza quanto previsto nell'allegato alla decisione) e che, anche a seguito di eventuali interventi di riconoscimento di crediti formativi in ingresso, si iscrivono ai percorsi duali, anche con contratto di apprendistato di I livello, volti al conseguimento di una qualificazione di IeFP o di IFTS e, con esclusione del contratto di apprendistato di I livello, di una certificazione di singole unita' di competenza delle suddette qualificazioni, in coerenza con quanto adottato dal Piano nazionale nuove competenze; d. over diciassette anni che hanno assolto o siano stati prosciolti dal diritto-dovere all'istruzione, privi di titolo di studio di istruzione secondaria di primo o di secondo grado che, anche a seguito di interventi di riconoscimento di crediti formativi in ingresso, si iscrivono ai percorsi duali volti al conseguimento di una qualificazione di IeFP o di IFTS o di una certificazione di singole unita' di competenza delle suddette qualificazioni, in coerenza con quanto previsto nel gia' citato allegato alla decisione di esecuzione del Consiglio. 4. Soggetti erogatori
Possono erogare percorsi nell'ambito dell'Investimento 1.4 del PNRR «Sistema duale»: 1. i soggetti accreditati dalle regioni per l'erogazione dei percorsi di IeFP, dei percorsi di IFTS e dei percorsi di formazione superiore; 2. le istituzioni formative o le scuole professionali provinciali delle Province autonome di Trento e Bolzano che erogano percorsi di IeFP; 3. le Fondazioni ITS se erogatori di percorsi IFTS; 4. gli istituti scolastici (2) e i CPIA che erogano percorsi di IeFP in regime di sussidiarieta'. Questi percorsi non sono finanziati ma concorrono al raggiungimento del target finale del PNRR. Restano, in ogni caso, ammissibili a finanziamento a valere sul Programma i percorsi integrativi individuali o individualizzati volti a favorire l'accessibilita' e la personalizzazione dei percorsi e a contrastare la dispersione e l'insuccesso formativo. 5. Modalita' di erogazione della formazione in contesto lavorativo
Come previsto dal Piano nazionale nuove competenze (pag. 42-43 nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 307), la formazione in contesto lavorativo puo' essere erogata attraverso le seguenti modalita' didattiche: alternanza simulata: percorsi di apprendimento e/o orientamento in assetto esperienziale simulato presso l'istituzione formativa (ad esempio impresa formativa simulata, compiti di realta'...) o nell'ambito di visite in contesti produttivi aziendali, di norma, rivolti ad allievi di eta' inferiore ai quindici anni, definiti a partire dalle prassi consolidate con la sperimentazione duale nella prospettiva di una progressiva modellizzazione dei percorsi. in aggiunta rispetto a quanto previsto dal PNC, nell'alternanza simulata rientrano anche le ore di laboratori per il recupero e il sostegno degli apprendimenti (LARSA). Le attivita' di alternanza simulata, che possono concorrere anche ad integrare, nel limite massimo del 20% annuale, i percorsi in alternanza rafforzata, possono costituire un prezioso supporto didattico per le tematiche trasversali di grande importanza per il duale, quali la formazione e cultura della sicurezza sul lavoro, la responsabilita' sociale di impresa e le competenze di imprenditivita'; alternanza rafforzata: percorsi di apprendimento in assetto esperienziale in impresa, definiti a partire dalle prassi consolidate con la sperimentazione duale nella prospettiva di una progressiva modellizzazione dei percorsi. Nell'ambito dell'alternanza rafforzata viene ricompresa l'impresa formativa, intesa come percorso di apprendimento in assetto esperienziale svolto presso una organizzazione no profit interna o esterna all'istituzione formativa, anche costituita ad hoc per il coinvolgimento diretto degli allievi nell'erogazione di servizi o produzioni di beni; apprendistato duale: percorsi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 del decreto legislativo n. 81/2015. Come specificato dal Piano nazionale nuove competenze (pag. 41 nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 307), gli standard minimi applicabili ai percorsi sono definiti dal decreto legislativo n. 226/2005 e dall'Accordo in Conferenza Stato-regioni del 24 settembre 2015. In esito a quanto condiviso con le regioni e province autonome e tenuto conto dell'esperienza realizzata nel corso degli anni, si prevede una nuova definizione degli standard minimi in termini di quantificazione delle percentuali di utilizzo delle modalita' didattiche sopra indicate, applicate all'interno dei percorsi duali, come di seguito descritto: per l'alternanza simulata: dal 15% al 25% delle ore del percorso del primo anno di IeFP; per l'alternanza rafforzata: dal 30% al 50% del percorso duale, a cui possono concorrere, nel limite massimo del 20% delle predette percentuali, le attivita' di alternanza simulata; per l'apprendistato duale: nel rispetto delle percentuali di formazione esterna definite ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo n. 81/2015; per i percorsi extra diritto-dovere (escluso l'apprendistato): la percentuale e' dal 30% al 50% del percorso formativo. Qualora i percorsi siano rivolti ad allievi che hanno assolto o siano stati prosciolti dal diritto-dovere all'istruzione e formazione, operano unicamente i livelli essenziali delle prestazioni riferiti all'art. 16, comma 1, lettere b) e d), all'art. 18, comma 1, lettera d) e comma 2, e all'art. 20 comma 1, lettera b) del citato decreto legislativo. Resta inteso che tali percorsi, rivolti ad allievi non piu' in diritto-dovere, devono essere finalizzati alla certificazione di una o piu' competenze proprie della relativa figura IeFP o IFTS. 6. Programmazione fisica e finanziaria
6.1 La programmazione annuale e pluriennale. La programmazione annuale e pluriennale riferita alle RISORSE, alla Baseline e al target del PNRR, si basa su tre dispositivi: le «Linee guida per la programmazione e l'attuazione dei percorsi di IeFP in modalita' duale e di IFTS»; il documento di programmazione regionale dell'offerta formativa finanziata dall'Investimento 1.4 del PNRR «Sistema duale», che ciascuna delle regioni e provincie autonome trasmette al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e aggiorna periodicamente sulla base dei riparti di risorse, contenente le risorse e le misure programmate ai fini del raggiungimento dei pro quota minimi di Baseline e di target del PNRR, indicati in allegato al documento stesso. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali si riserva di formulare richieste di integrazioni o supplementi informativi a garanzia della coerenza e sostenibilita' dei documenti di programmazione in relazione agli obiettivi dell'investimento e alle specificita' definite con le presenti Linee guida; i decreti di riparto delle risorse finanziarie che, sulla base dei criteri condivisi, assegnano a ogni regione e provincia autonoma i fondi del PNRR. Nello specifico, le risorse del PNRR, finalizzate all'attuazione dell'Investimento 1.4 «Sistema duale», sono definite con decreto direttoriale di riparto delle risorse PNRR sulla base dei criteri individuati da apposito decreto ministeriale. Le relative modalita' saranno declinate in apposita Convenzione tra le regioni e province autonome e l'Unita' di Missione collocata presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. La programmazione da parte delle regioni e province autonome dovra' avere come riferimento e come obiettivo sia il dato di Baseline sia il target PNRR nel periodo di riferimento gia' indicato (dall'a.f. 2020/2021 all'a.f. 2024/2025), in coerenza con quanto riportato negli Operational Arrangements. Per il conteggio dei 39.000 percorsi che concorrono alla definizione della Baseline sara' possibile conteggiare i percorsi gia' a partire dall'a.f. 2020/2021 con riferimento a quanto realizzato a valere, esclusivamente, su risorse diverse da quelle del PNRR (es. risorse nazionali erogate ai sensi dell'art. 68, comma 4, lettera a) della legge 17 maggio 1999, n. 144 e successive modificazioni, Fondi comunitari, Fondi regionali, altro). Ogni singola regione e provincia autonoma distribuira' il dato di Baseline sul periodo previsto per l'Investimento 1.4 del PNRR «Sistema duale» (cioe' dal 2020 fino all'anno 2025) secondo le indicazioni fornite dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e concordate con le stesse regioni e province autonome. Per il calcolo dei 135.000 percorsi aggiuntivi del target PNRR sara' possibile conteggiare i percorsi a partire dalla data di avvio dell'ammissibilita' degli interventi del PNRR fissato al 1° febbraio 2020 (ai sensi dell'art. 17 del regolamento (UE) n. 2021/241). Nel caso in cui si faccia ricorso a tale eventualita', valorizzando le attivita' pregresse, le regioni dovranno utilizzare le medesime UCS adottate dal bando a cui si intende fare ricorso, fatto salvo quanto indicato nelle presenti Linee guida circa la «coerenza» degli interventi. Il monitoraggio fisico e finanziario e l'informazione riferita alla certificazione dei soggetti inseriti nei percorsi formativi duali (relevant certification) convergeranno alla quantificazione necessaria per il raggiungimento del target finale del PNRR (135.000 + 39.000). La tabella seguente (tabella n. 2) fornisce, in via esemplificativa, il quadro riepilogativo riferito al numero di soggetti inseriti nei percorsi formativi duali (relevant certification) che ciascuna regione e provincia autonoma intende programmare per concorrere al raggiungimento del targer finale del PNRR (174.000 percorsi in modalita' duale). Tabella n. 2 - Programmazione/monitoraggio del numero dei percorsi formativi duali con le caratteristiche richieste dalla «relevant certification» finalizzato al raggiungimento del target finale PNRR
Parte di provvedimento in formato grafico
Tale linea operativa potra' essere rivista, annualmente, alla luce dei dati di monitoraggio e dell'avanzamento nell'attuazione dell'Investimento 1.4 del PNRR «Sistema duale». Il raggiungimento del target PNRR sara' il risultato di un insieme di misure che le regioni e province autonome individueranno a partire dalle caratteristiche specifiche dei propri sistemi e territori e tenendo in considerazione anche il «Menu' aperto" (cfr. § 7) nel quale sono previste alcune misure, differenti tra loro per tiraggio finanziario e complessita' dell'intervento.
6.2 Complementarita' dei Programmi. Le regioni e province autonome potranno integrare con le risorse nazionali e comunitarie il finanziamento del PNRR per l'Investimento 1.4 «Sistema duale», alla luce di quanto previsto e specificato dalla Circolare del Ministero dell'economia e finanze (Servizio centrale per il PNRR) n. 33 del 31 dicembre 2021 nella quale, con particolare riferimento al concetto di «cumulo", si precisa che tale termine «si riferisce alla possibilita' di stabilire una sinergia tra diverse forme di sostegno pubblico di un intervento, che vengono in tal modo "cumulate" a copertura di diverse quote parti di un progetto/investimento» e, di seguito, specifica ulteriormente che «e' pertanto prevista la possibilita' di cumulare all'interno di un unico progetto fonti finanziarie differenti "...a condizione che tale sostegno non copra lo stesso costo" (divieto di doppio finanziamento)».
6.3 Opzioni di costo semplificate utilizzabili. Per la spesa da imputare a carico del finanziamento dell'Investimento 1.4 «Sistema duale» del PNRR, si richiama quanto stabilito dall'art. 10, comma 4, del decreto-legge n. 121/2021 - convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 2021, n. 156 (nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 9 novembre 2021, n. 267) - che prevede la possibilita' di utilizzare le opzioni di costo semplificato nell'ambito del PNRR: "Laddove non diversamente previsto nel PNRR, ai fini della contabilizzazione e rendicontazione delle spese, le amministrazioni ed i soggetti responsabili dell'attuazione possono utilizzare le «opzioni di costo semplificate» previste dagli articoli 52 e seguenti del regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021". Pertanto, nell'ambito del «Documento di programmazione», ciascuna regione e provincia autonoma provvedera' ad individuare le opzioni di costo semplificate indicando per ciascuna misura le unita' di costo standard (di seguito UCS) tra quelle di seguito individuate. 6.3.1 UCS europea. Per queste UCS si fa riferimento a quanto stabilito dal regolamento delegato UE 2021/702 All. IX (pag. 129). In particolare, si precisa quanto segue: per i percorsi duali aggiuntivi, per i percorsi extra diritto dovere e per i percorsi di conversione in duale dell'IeFP ordinamentale in apprendistato: euro 5.995 dedicata ai percorsi di «Istruzione secondaria superiore e istruzione post-secondaria non terziaria (livelli 3 e 4)» per ciascun anno formativo. Per percorsi di durata inferiore alle novecentonovanta ore si applichera' l'UCS corrispondente ad un costo ora/allievo di Euro 6 riparametrabile in proporzione alla durata effettiva del percorso; per i percorsi di conversione in duale in alternanza: il costo ora/allievo di Euro 6 parametrato in proporzione alla durata effettiva del percorso in alternanza simulata o alternanza rafforzata. Per tali tipologie di UCS, si renderanno direttamente applicabili da parte delle regioni e province autonome le eventuali e successive indicizzazioni, modificazioni o integrazioni adottate a livello comunitario. 6.3.2 UCS nazionale. Per queste UCS si fa riferimento a quanto stabilito dal regolamento delegato (UE) 2021/702 All. IV per l'Italia. In particolare, si precisa quanto segue: 1) per tutti i percorsi duali: l'UCS dedicata a Misure 2.A, 2.B, 4.A, 4.C e 7.1 del programma operativo nazionale «Iniziativa a favore dell'occupazione giovanile» (2014IT05M9OP001) e operazioni simili nell'ambito dei POR e PON Fse, al lordo della rivalutazione monetaria sulla base dei dati statistici (Riv. ISTAT-FOI Indice dei prezzi al consumo per famiglie operai e impiegati-Coefficiente di rivalutazione periodo genn. 2014-sett. 2021 pari a 1,043): a. euro 153,6 ora/corso (corrispondente alla fascia A) per le ore di aula (ad esempio cinquecentocinquanta ore e indipendentemente dal numero degli allievi); b. euro 122,9 ora/corso (corrispondente alla fascia B) per le ore di aula (ad esempio cinquecentocinquanta ore e indipendentemente dal numero degli allievi); c. euro 76,8 ora/corso (corrispondente alla fascia C) per le ore di aula o di alternanza (ad esempio quattrocentoquaranta ore indipendentemente dal numero degli allievi); d. euro 0,84 ora/allievo per le ore effettive di partecipazione dell'allievo all'intero percorso (ad esempio novecentonovanta ore per ogni allievo). La sovvenzione relativa al percorso e' calcolata secondo la seguente formula: [(UCS oraria «fascia A» * tot. ore corso svolte da docenti «fascia A») +; [(UCS oraria «fascia B» * tot. ore corso svolte da docenti «fascia B») +; [(UCS oraria «fascia C» * tot. ore corso svolte da docenti «fascia C») +; (UCS ora/allievo*tot allievi effettivi) *tot ore effettiva presenza/allievo)]. Per tali tipologie di UCS, si renderanno direttamente applicabili da parte delle regioni e province autonome le eventuali e successive indicizzazioni, modificazioni o integrazioni adottate a livello nazionale. 6.3.3 UCS regionali. Per queste UCS si precisa che, in analogia a quanto convenuto per il programma GOL, le regioni e province autonome per tutti i percorsi duali potranno utilizzare le proprie UCS formalmente adottate nei relativi sistemi territoriali per corrispondenti percorsi, nel rispetto dei regolamenti di Fse vigenti, fermo restando il raggiungimento del target e nel limite del finanziamento assegnato. 6.3.4 UCS percorsi integrativi. Per le UCS dei percorsi integrativi si fa riferimento a quanto stabilito dal regolamento delegato (UE) 2021/702 All. IV per l'Italia con riferimento: per le attivita' di orientamento, alla Misura 1.C del Programma operativo nazionale «Iniziativa a favore dell'occupazione giovanile» (2014IT05M9OP0) e operazioni simili nell'ambito dei POR e PON Fse», al lordo della rivalutazione monetaria sulla base dei dati statistici (Riv. ISTAT-FOI Indice dei prezzi al consumo per famiglie operai e impiegati-coefficiente di rivalutazione periodo genn. 2014-sett. 2021 pari a 1,043) quantificata in euro 37,3 ora/partecipante. Nel caso di riconoscimento di crediti formativi, l'UCS ora/allievo (ad esempio quella europea pari a euro 5.995) verra' riproporzionata in funzione delle ore di percorso duale non frequentate, in quanto «riconosciute»; per le attivita' di formazione, alla Misura di formazione individuale e individualizzata come previsto nell'ambito delle misure 2.A, 2.B, 2.C, 4.A, 4.C del PON IOG 2014IT05M9OP001 e per operazioni simili (compresi gruppi target diversi) svolte nell'ambito del PON «Sistemi di politiche attive per l'occupazione» 2014IT05SFOP002 al lordo della rivalutazione monetaria sulla base dei dati statistici (Riv. ISTAT-FOI Indice dei prezzi al consumo per famiglie operai e impiegati-coefficiente di rivalutazione periodo genn. 2014-sett. 2021 pari a 1,043), quantificata in Euro 42 ora/partecipante. Per tali tipologie di UCS, si renderanno direttamente applicabili da parte delle regioni e province autonome le eventuali e successive indicizzazioni, modificazioni o integrazioni adottate a livello nazionale.
6.4 Documentazione giustificativa in relazione al conseguimento del target del PNRR. Ai fini dell'attestazione del raggiungimento del target del PNRR sara' richiesta la seguente documentazione: attestazione dell'esito positivo dell'annualita' formativa quale: attestazione di ammissione all'anno successivo, certificazione delle unita' di competenza, qualifica professionale, diploma professionale, certificato di specializzazione tecnica superiore; registro presenze e/o documentazione che certifichi l'ammissione allo scrutinio finale; documentazione attestante il rilascio delle certificazioni annuali delle competenze acquisite, nonche' le certificazioni, anche parziali, rilasciate in caso di mancata acquisizione della qualificazione o di mancata ammissione all'anno successivo, cosi' come previsto dall'art. 20, comma 1, lettera b) del decreto legislativo n. 226/2005. La documentazione giustificativa richiesta alle regioni e province autonome (registri di presenza ecc.) sara' conservata presso gli enti di formazione e messa a disposizione per qualsiasi verifica; le regioni e province autonome daranno disposizioni in tal senso agli enti erogatori della formazione.
6.5 Informazioni necessarie alla rendicontazione e al monitoraggio degli indicatori. Le regioni e le province autonome dovranno registrare, in sistemi informativi locali e, appena disponibile, riversare sul sistema informativo ReGiS, di cui all'art. 1 comma 1043, secondo periodo della legge 30 dicembre 2020, n. 178, tutte le informazioni relative agli allievi, a tutti i percorsi individuali duali svolti distinti per tipologia di percorso e con evidenza di quelli a contenuto digitale (che nel presente Investimento comprendono al minimo tutti i percorsi realizzati nell'ambito del diritto-dovere), alla tipologia di beneficiario ed esito del percorso; tali dati saranno opportunamente anonimizzati, secondo uno standard univoco, nell'invio alla Commissione ai fini del rispetto delle normative vigenti sul trattamento e la protezione dei dati personali. Con cadenza annuale, entro il 31 ottobre, ciascuna regione e provincia autonoma, con riferimento a quanto previsto negli Operational Arrangements, elabora un report di sintesi (Rapporto annuale) che relazioni sulle attivita' realizzate e consenta di verificare la progressione verso il raggiungimento del target fissato dal PNRR. 7. Il Menu' aperto delle misure utilizzabili
La struttura a «Menu' aperto» descrive le diverse possibilita' che le amministrazioni regionali e le Province autonome possono adottare per programmare gli interventi piu' adatti alle proprie realta' territoriali, utili e sostenibili per il raggiungimento del target finale del PNRR. Le macro-tipologie di misure in cui e' articolato il «Menu' aperto» sono: incremento dell'attuale processo di transizione duale della IeFP ordinaria, agendo in complementarita' con le risorse del PNRR, sui percorsi gia' posti in essere; inserimento di percorsi del quarto anno dell'offerta di IeFP duale nelle regioni dove questa offerta non e' attualmente disponibile; incremento generale dell'offerta di IeFP, finanziando nuovi percorsi di IeFP duale con le risorse del PNRR; ampliamento dell'offerta duale, anche oltre l'ambito del diritto-dovere, coinvolgendo platee di destinatari piu' ampie di quelle attualmente previste; incremento dei percorsi di IeFP in sussidiarieta' in modalita' duale. La successiva Tabella n. 3 suddivide i potenziali interventi da adottare nelle 7 differenti macro-misure a loro volta suddivise in sotto-misure di dettaglio.
Tabella n. 3 - Menu' aperto di misure utilizzabili
Parte di provvedimento in formato grafico
La successiva Tabella n. 4 fornisce, per ogni macro-misura e sottomisura le informazioni relative alla tipologia di destinatari per ciascuna sottomisura, lo standard di durata, le UCS applicabili e l'atto che costituisce il risultato o giustificativo del processo attuato.
Tabella n. 4 - Dettaglio misure utilizzabili del Menu' aperto
Parte di provvedimento in formato grafico
Stante quanto indicato nella Tabella n. 4, di cui sopra, si potra' prevedere anche la possibilita' di finanziare, all'interno di un intero percorso formativo di novecentonovanta ore, le sole ore svolte in modalita' duale ovvero l'alternanza simulata o l'alternanza rafforzata o l'apprendistato di primo livello, partendo dal valore ora allievo derivante dall'UCS individuata. 8. Percorsi sperimentali
Si possono prevedere ulteriori misure utili per l'ampliamento dell'offerta formativa e per contribuire al raggiungimento del target finale del PNRR.
8.1 Imprenditorialita' e transizione digitale. La misura «Imprenditorialita' e transizione digitale» afferisce all'obiettivo di attribuire all'apprendimento in duale una piu' marcata finalita' orientativa e di socializzazione al lavoro, ovvero, permette di agire non solo per lo sviluppo di skills e competenze ma, anche, in termini di rafforzamento di quegli atteggiamenti e motivazioni funzionali ad incrementare l'attrattivita' della formazione e dell'istruzione professionale e ad aumentare l'attivazione responsabile dei beneficiari rispetto a progetti di vita e di lavoro. 8.1.1 Destinatari. La misura e' diretta ad allievi over diciassette anni che hanno assolto o siano stati prosciolti dal diritto-dovere all'istruzione e privi di titolo di studio di istruzione secondaria. 8.1.2 Condizioni attuative. La misura «Imprenditorialita' e transizione digitale» prevede il coinvolgimento di (a titolo esemplificativo): CPI e agenzie per il lavoro, nella fase di informazione, orientamento e assessment/skills audit; CPIA e agenzie formative accreditate, principalmente ma non esclusivamente, per le componenti di formazione frontale; Camere di commercio, istituti di credito, consulenti del lavoro, testimoni aziendali (possibilmente con recenti esperienze di start up aziendale in campo digitale e green) principalmente ma non esclusivamente, nelle fasi di coaching richieste dalla componente del percorso di impresa simulata. Il processo combina alternanza - rafforzata o simulata - con formazione frontale, coinvolgendo una pluralita' di attori e supporta, conseguentemente, la nascita o il consolidamento delle reti territoriali dei servizi ex legge n. 92/2012. Le caratteristiche dell'apprendimento in duale sono salvaguardate poiche' il percorso prevede formazione in aula su contenuti di alfabetizzazione digitale (sessanta ore) e alfabetizzazione finanziaria (sessanta ore) e la parte esperienziale in alternanza simulata o rafforzata (centoventi ore). In esito, le competenze digitali acquisite sono attestate secondo standard definiti nel Piano nazionale nuove competenze.
8.2 Mobilita' transnazionale ai fini dell'apprendimento in contesto di lavoro. Nel corso del periodo di finanziamento dell'Investimento 1.4 del PNRR «Sistema duale» potranno essere concordate modalita' tra le regioni e province autonome e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche tramite l'Agenzia nazionale Erasmus+, istituita presso l'INAPP, per attuare azioni di mobilita' transnazionale svolte in modalita' duale con prioritario riferimento agli interventi previsti nel Programma Erasmus+ 2021 - 2027.
8.3 Misure extra Target. Rientrano tra le possibili misure extra target: formazione dei tutor aziendali/maestri di mestiere; percorsi di formazione di figure interne all'impresa o di rete, segnatamente per le micro, piccole e medie imprese, coinvolgendo la bilateralita' o le Camere del Commercio per l'erogazione di servizi di accompagnamento/tutoraggio esterni alle imprese, definiti a partire dalle prassi consolidate con la sperimentazione duale e nella prospettiva di una progressiva definizione di standard minimi di percorso. Tali azioni potranno essere realizzate in complementarieta' con le risorse nazionali assegnate alle regioni e province autonome ai sensi della legge del 17 maggio del 1999 n. 144 dal momento che nei decreti direttoriali di riparto e' prevista la possibilita' di utilizzare una quota fino al 10% delle risorse assegnate per le azioni di sistema collegate ai percorsi finalizzati all'assolvimento del diritto dovere all'istruzione e formazione professionale non coperte da altri finanziamenti di origine nazionale o comunitaria. 9. Azioni di supporto al raggiungimento del Target PNRR
Al fine di accompagnare l'implementazione dell'Investimento, prevenire e fronteggiare, con un approccio coordinato, le eventuali criticita', sara' costituito, con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un Osservatorio del Programma duale, con composizione paritetica di: Ministero del lavoro e delle politiche sociali, regioni e provincie autonome e coordinamento delle regioni e province autonome che avra' cura di fare sintesi delle posizioni regionali. L'Osservatorio del Programma Duale potra' avvalersi del supporto delle rispettive strutture tecniche (ANPAL, ANPAL Servizi, INAPP e Tecnostruttura), anche al fine di orientare e coordinare le azioni di tutoraggio in favore delle amministrazioni regionali in ritardo nell'attuazione dell'Investimento 1.4 del PNRR «Sistema duale». Il titolare dell'Unita' di Missione o suo delegato sara' nominato quale membro dell'Osservatorio del Programma duale. 10. Monitoraggio
10.1 Attivita' di monitoraggio. Il monitoraggio del PNRR e' un esercizio continuo, pertanto le regioni e province autonome dovranno registrare, sui sistemi informativi locali e, a regime, nel ReGiS, tutti i dati gia' indicati nel § 6.5 e, entro il 31 ottobre di ciascun anno dovranno far pervenire un report di sintesi (rapporto annuale) che individui in quale modalita' si concorre a realizzare l'obiettivo della Missione 5 - Investimento 1.4 del PNRR che, di seguito, si riporta integralmente: «L'obiettivo di questa misura e' sostenere i giovani e gli adulti senza istruzione secondaria nell'accesso alle opportunita' di lavoro, aumentando il numero di persone che partecipano all'apprendimento formale e all'istruzione e formazione professionale attraverso il sistema duale, che comprende l'istituto dell'apprendistato. Questo investimento contribuira' a rendere i sistemi di istruzione e formazione piu' compatibili con i fabbisogni del mercato del lavoro, nonche' a promuovere l'occupabilita' dei giovani tramite l'acquisizione di nuove competenze, in linea con la transizione digitale e verde, grazie all'apprendimento sul posto di lavoro (approccio learning on-the-job). Questo intervento mira a: i) modernizzare i sistemi di istruzione e formazione favorendo la creazione del learning on-the-job e il potenziamento del dialogo con le imprese; ii) rafforzare la dotazione finanziaria per offrire formazione nelle aree piu' marginali; iii) creare una governance solida e inclusiva che includa le parti economiche e sociali» (pagine 435-436 dell'allegato della decisione). La relazione deve altresi' illustrare analiticamente le attivita' svolte con il «Sistema duale», comprensivo dei dati integralmente anonimizzati e completi di ogni riferimento, in linea con la Tabella n.1 (cfr. Premessa). In particolare, dovranno essere fornite le seguenti informazioni: iscrizioni (al primo anno), ammissioni agli anni successivi (secondo e terzo anno), qualifiche (terzo anno), diplomi (quarto anno) IeFP e certificazioni di specializzazione IFTS; percorsi erogati ai discenti di eta' compresa tra i diciassette e venticinque anni, privi di titolo di studio di istruzione secondaria di secondo grado, che hanno adempiuto o sono stati prosciolti dal diritto/dovere; percorsi erogati ai discenti over diciassette che hanno adempiuto o sono stati prosciolti dal diritto-dovere, privi di titolo di studio di istruzione secondaria di primo o di secondo grado; percorsi sperimentali (di cui al § 8).
10.2 Indicatori comuni. Il soggetto attuatore e' responsabile della corretta alimentazione sul sistema informativo locale e, a regime, nel Regis - di cui al comma 1043, art. 1, legge n. 178/2020 - dei dati relativi agli «indicatori comuni» di cui all'art. 29 del regolamento (UE) 2021/241, cosi' come definiti dal regolamento delegato n. 2021/2106 della Commissione europea del 28 settembre 2021. Gli indicatori comuni relativi a questa misura sono: numero di giovani di eta' compresa tra i quindici e i ventinove anni che ricevono sostegno (donne; uomini; non-binario); numero di partecipanti in un percorso di istruzione o di formazione (donne; uomini; non-binario) (eta' 0-17; 18-29; 30-54; 54<). __________
(1) Per disabilita' si intende la certificazione rilasciata dall'INPS, ai sensi della legge n. 104/1992
(2) Art. 4, comma 4, decreto legislativo n. 61/2017: «le istituzioni scolastiche che offrono percorsi di istruzione professionale e attivano, in via sussidiaria, previo accreditamento regionale, percorsi di istruzione e formazione professionale per il rilascio della qualifica e del diploma professionale di cui all'art. 17 del decreto legislativo n. 226/2005 |
| Allegato n. 1 - Operational Arrangements (Pag. 376)
Parte di provvedimento in formato grafico |
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