Gazzetta n. 220 del 20 settembre 2022 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 7 settembre 2022
Misura e modalita' di versamento all'Istituto di vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) del contributo dovuto, per l'anno 2022, dalle imprese esercenti attivita' di assicurazione e riassicurazione.


IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha istituito il Ministero dell'economia e delle finanze, attribuendogli le funzioni dei Ministeri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze;
Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni, istitutiva dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP);
Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modifiche ed integrazioni, recante il codice delle assicurazioni private ed in particolare, gli articoli 335, riguardante la disciplina dell'obbligo di pagamento annuale di un contributo di vigilanza da parte delle imprese di assicurazione e riassicurazione e 354 recante abrogazioni e norme transitorie;
Visto l'art. 13 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che istituisce l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS), prevedendo, al comma 6, il trasferimento al predetto Istituto delle funzioni gia' affidate all'ISVAP ai sensi dell'art. 4 della legge 12 agosto 1982, n. 576 e dell'art. 5 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
Visto, in particolare, il comma 3 del predetto art. 13 del decreto-legge n. 95 del 2012 che prevede il mantenimento dei contributi di cui al capo II del titolo XIX del decreto legislativo n. 209 del 2005;
Visto il regolamento dell'ISVAP n. 10 del 2 gennaio 2008, come modificato dal provvedimento dell'IVASS n. 23 del 18 novembre 2014, concernente la procedura di accesso all'attivita' assicurativa e l'albo delle imprese di assicurazione di cui al titolo II del decreto legislativo n. 209 del 2005;
Visto, in particolare, l'art. 335, del decreto legislativo n. 209 del 2005, come modificato dall'art. 1, comma 33, del decreto legislativo 30 dicembre 2020, n. 187, che indica, al comma 1, i soggetti tenuti al versamento del contributo annuale di vigilanza sull'attivita' di assicurazione e riassicurazione, nella misura prevista dal comma 2 del medesimo art. 335;
Visto l'art. 335, comma 4, del citato decreto legislativo n. 209 del 2005, come modificato dall'art. 1, comma 33, lettera c), del decreto legislativo n. 187 del 2020, che prevede che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito l'IVASS, sia determinato il contributo di vigilanza, in modo da assicurare la copertura finanziaria degli oneri di vigilanza sulle imprese, nonche' delle spese di funzionamento dei sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie di cui all'art. 187.1, comma 1, del decreto legislativo n. 209 del 2005;
Visto l'art. 335, comma 5, del menzionato decreto legislativo n. 209 del 2005, che dispone che il contributo di vigilanza, calcolato al netto dell'aliquota per oneri di gestione determinata dall'IVASS ai sensi del comma 2 del medesimo art. 335, sia versato direttamente all'Istituto in due rate, rispettivamente entro il 31 gennaio ed entro il 31 luglio di ogni anno, ed iscritto in apposita voce del bilancio di previsione, prevedendo, altresi', che l'eventuale residuo confluisca nell'avanzo di amministrazione e venga considerato nell'ambito del fabbisogno per l'esercizio successivo;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 9 settembre 2021 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 21 settembre 2021, n. 226, con il quale sono state determinate la misura e le modalita' di versamento all'IVASS del contributo di vigilanza dovuto, per l'anno 2021, dalle imprese esercenti attivita' di assicurazione e riassicurazione;
Visto il provvedimento IVASS del 16 dicembre 2020, n. 104 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2020, n. 322, con il quale, ai fini della determinazione del contributo di vigilanza sull'attivita' di assicurazione e riassicurazione ai sensi dell'art. 335, comma 2, del decreto legislativo n. 209 del 2005, e' stata fissata, per l'esercizio 2021, l'aliquota per gli oneri di gestione da dedurre dai premi incassati nella misura del 4,07% per cento dei predetti premi;
Visto il bilancio di previsione dell'IVASS per l'esercizio 2022 approvato dal Consiglio dell'IVASS nella seduta del 21 dicembre 2021, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 135 e dell'art. 14 dello Statuto dell'IVASS, pubblicato nella sezione Amministrazione trasparente del sito internet dell'IVASS ai sensi dell'art. 16 del regolamento in materia di trasparenza;
Visto il prospetto sintetico del bilancio di previsione per l'esercizio 2022, pubblicato nella sezione Amministrazione trasparente del sito internet dell'IVASS ai sensi dell'art. 16 del regolamento in materia di trasparenza;
Visto l'assestamento del bilancio di previsione 2022, approvato dal Consiglio dell'IVASS in data 17 maggio 2022;
Visto il provvedimento IVASS del 4 dicembre 2015, n. 39, ulteriormente modificato dal provvedimento IVASS del 23 luglio 2019, n. 87, reso disponibile sul sito internet dell'Istituto nella sezione Normativa - Normativa secondaria emanata da IVASS - Provvedimenti normativi, recante modalita' e termini per il versamento del contributo di vigilanza a carico delle imprese di assicurazione e riassicurazione a partire dall'anno 2016, ed, in particolare, l'art. 2, comma 1, che prevede che a decorrere dall'anno 2016, il contributo di vigilanza dovra' essere versato in due rate, una di acconto, entro il 31 gennaio, pari al 50 per cento del contributo versato per l'anno precedente, e una a saldo e conguaglio, entro il 31 luglio, calcolata sulla base dell'aliquota contributiva determinata per l'anno di riferimento;
Visto il provvedimento IVASS del 6 ottobre 2021, n. 113, reso disponibile sul sito internet dell'Istituto nella sezione Normativa - Normativa secondaria emanata da IVASS - Provvedimenti normativi, recante modalita' e termini per il versamento del contributo di vigilanza a carico delle imprese con sede legale negli Stati aderenti allo spazio economico europeo ammesse ad operare in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi a partire dall'anno 2021, e, in particolare, l'art. 2, comma 1, che prevede che a decorrere dall'anno 2021, il contributo di vigilanza dovra' essere versato in due rate, una di acconto, entro il 31 gennaio, pari al 50 per cento del contributo versato per l'anno precedente, e una a saldo e conguaglio, entro il 31 luglio, calcolata sulla base dell'aliquota contributiva determinata per l'anno di riferimento;
Considerato che occorre provvedere alla determinazione del contributo di vigilanza dovuto dalle imprese di assicurazione e riassicurazione per l'anno 2022, in modo da assicurare la copertura finanziaria degli oneri di vigilanza sulle imprese nonche' delle spese di funzionamento dei sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie di cui all'art. 187.1, comma 1, del decreto legislativo n. 209 del 2005;
Vista la comunicazione dell'8 giugno 2022, n. 0117010, con la quale l'IVASS, ai sensi dell'art. 335, comma 4, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, comunica che il Direttorio integrato ha proposto di determinare l'aliquota del contributo di vigilanza per l'esercizio 2022, a carico dei soggetti di cui al comma 1 del predetto art. 335, nella misura, rispettivamente, dello 0,42 per mille dei premi incassati nel 2021, al netto degli oneri di gestione stabiliti con provvedimento IVASS n. 104 del 16 dicembre 2020, a carico delle imprese di assicurazione e riassicurazione con sede legale in Italia e delle rappresentanze in Italia di imprese extra SEE, e dello 0,10 per mille dei premi incassati in Italia nel 2021, al netto degli oneri di gestione stabiliti con provvedimento IVASS n. 104 del 16 dicembre 2020, a carico delle imprese di assicurazione europee operanti in Italia in regime di stabilimento e in libera prestazione di servizi;
Vista la citata comunicazione dell'8 giugno 2022, n. 0117010, con la quale l'IVASS comunica che il Direttorio integrato ha formulato le seguenti proposte:
il contributo a carico delle imprese che operano in regime di stabilimento e' corrisposto direttamente dalla rappresentanza situata in Italia sui premi raccolti nel territorio italiano;
il contributo a carico delle imprese che operano in regime di libera prestazione di servizi, sia direttamente dal proprio paese di origine che per il tramite di rappresentanze situate in altri paesi europei, e' corrisposto dalla casa madre con riguardo ai premi complessivamente raccolti nel territorio italiano;
le imprese di riassicurazione pura comunitarie operanti in Italia in regime di stabilimento iscritte nell'elenco III in appendice all'albo delle imprese sono escluse dal pagamento del contributo di vigilanza;

Decreta:

Art. 1

Contributo di vigilanza dovuto per l'anno 2022 all'IVASS

1. Il contributo di vigilanza dovuto per l'anno 2022 all'IVASS dai soggetti di cui all'art. 335, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e' stabilito nella misura di seguito indicata:
a) 0,42 per mille dei premi incassati nel 2021 a carico delle imprese di assicurazione e riassicurazione con sede legale in Italia e delle sedi secondarie delle imprese di assicurazione e riassicurazione extracomunitarie stabilite in Italia;
b) 0,10 per mille dei premi incassati in Italia nel 2021 a carico delle imprese di assicurazione europee operanti in Italia in regime di stabilimento e in libera prestazione di servizi.
2. Il contributo di vigilanza per l'anno 2022 e' corrisposto all'IVASS:
a) dalle rappresentanze situate in Italia delle imprese europee che operano in Italia in regime di stabilimento, sulla base dei premi raccolti nel territorio italiano;
b) dalle case madri delle imprese europee che operano in Italia in regime di libera prestazione di servizi, sia direttamente dal proprio paese di origine che tramite rappresentanze situate in altri paesi europei, con riguardo ai premi complessivamente raccolti nel territorio italiano.
3. Le imprese di riassicurazione pura europee operanti in Italia in regime di stabilimento iscritte nell'elenco III in appendice all'albo delle imprese sono escluse dal pagamento del contributo di vigilanza.
4. Ai fini della determinazione del contributo di vigilanza di cui al comma 1, i premi incassati nell'esercizio 2021 dalle imprese di assicurazione e riassicurazione, sono depurati degli oneri di gestione, quantificati, in relazione all'aliquota fissata con provvedimento dell'IVASS del 16 dicembre 2020, n. 104 in misura pari al 4,07 per cento dei predetti premi.
 
Art. 2

Versamento del contributo di vigilanza per l'anno 2022

1. Il contributo di vigilanza per l'anno 2022 e' versato direttamente all'IVASS, nei termini di cui all'art. 335, comma 5, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e secondo le modalita' di cui al provvedimento dell'IVASS n. 39 del 4 dicembre 2015, ulteriormente modificato dal provvedimento IVASS del 23 luglio 2019, n. 87, e al provvedimento dell'IVASS n. 113 del 6 ottobre 2021, consultabili sul sito internet dell'Istituto nella sezione Normativa - Normativa secondaria emanata da IVASS - Provvedimenti normativi.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 7 settembre 2022

Il Ministro: Franco