Gazzetta n. 220 del 20 settembre 2022 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 21 luglio 2022
Adeguamento del Fondo di integrazione salariale alla legge 30 dicembre 2021, n. 234.


IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

di concerto con

IL MINISTRO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015;
Vista la legge n. 234 del 30 dicembre 2021, recante il «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024» con la quale e' stata riordinata la normativa in materia di ammortizzatori sociali, apportando modifiche al decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015;
Visti gli articoli da 26 a 40 del medesimo decreto legislativo n. 148 del 2015, recanti la disciplina dei fondi di solidarieta', come modificati dalla legge n. 234 del 30 dicembre 2021;
Visto in particolare l'art. 29 del decreto legislativo n. 148 del 2015 che disciplina il fondo di integrazione salariale, come modificato dalla legge n. 234 del 30 dicembre 2021;
Visto in particolare il comma 1 del predetto art. 29 del decreto legislativo n. 148 del 2015 che prevede che al fondo di integrazione salariale si applicano anche le disposizioni che disciplinano il fondo residuale, di cui all'art. 28 del medesimo decreto legislativo;
Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;
Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 94343 del 3 febbraio 2016 recante la disciplina del Fondo di integrazione salariale, adottato in attuazione del decreto legislativo n. 148 del 2015;
Considerate le modifiche normative intervenute a seguito dell'entrata in vigore della legge 30 dicembre 2021 n. 234;
Ritenuto di dover adeguare la disciplina del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 94343 del 3 febbraio 2016 alle disposizioni del decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015 cosi' come integrate e modificate dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234;

Decreta:

Art. 1

Adeguamento del Fondo di integrazione salariale

1. Il Fondo di integrazione salariale gia' istituito presso l'INPS con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 94343 del 3 febbraio 2016 e' adeguato, a decorrere dal 1° gennaio 2022, alle disposizioni della legge n. 234 del 2021 che ha modificato e integrato il decreto legislativo n. 148 del 2015.
 
Art. 2

Ambito di applicazione del Fondo di integrazione salariale

1. Sono soggetti alla disciplina del Fondo di integrazione salariale i datori di lavoro che occupano almeno un dipendente appartenenti a settori, tipologie e classi dimensionali non rientranti nell'ambito di applicazione dell'art. 10 del decreto legislativo n. 148 del 2015, che non aderiscono ai fondi di solidarieta' bilaterali costituiti ai sensi degli articoli 26, 27 e 40 del decreto legislativo n. 148 del 2015.
2. Ai sensi dell'art. 28, comma 2, del decreto legislativo n. 148 del 2015, qualora gli accordi di cui all'art. 26 del medesimo decreto avvengano in relazione a settori, tipologie di datori di lavoro e classi dimensionali gia' coperte dal Fondo di integrazione salariale, dalla data di decorrenza del nuovo Fondo i datori di lavoro del relativo settore rientrano nell'ambito di applicazione di questo e non sono piu' soggetti alla disciplina del Fondo di integrazione salariale, ferma restando la gestione a stralcio delle prestazioni gia' deliberate.
3. I contributi eventualmente gia' versati o dovuti, in base al presente decreto, restano acquisiti al Fondo di integrazione salariale. Il comitato amministratore, sulla base delle stime effettuate dall'INPS, puo' proporre al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze il mantenimento, in capo ai datori di lavoro del relativo settore, dell'obbligo di corrispondere la quota di contribuzione necessaria al finanziamento delle prestazioni gia' deliberate determinata ai sensi dell'art. 35, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 148 del 2015.
 
Art. 3

Destinatari del Fondo di integrazione salariale

1. Sono destinatari delle prestazioni di cui al presente decreto i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato, con esclusione dei dirigenti, che abbiano un'anzianita' di effettivo lavoro presso l'unita' produttiva per la quale e' richiesta la prestazione pari a trenta giorni alla data di presentazione della domanda di concessione del trattamento. Tale condizione non e' necessaria per le domande relative a trattamenti ordinari di integrazione salariale per eventi oggettivamente non evitabili. Per i periodi di sospensione o riduzione dell'attivita' lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022 sono destinatari dei trattamenti di integrazione salariale anche i lavoratori a domicilio e gli apprendisti di tutte le tipologie.
2. Ai fini della maturazione del requisito di cui al comma 1, l'anzianita' di effettivo lavoro del lavoratore che passa alle dipendenze dell'impresa subentrante nell'appalto, si computa tenendo conto del periodo durante il quale il lavoratore e' stato impiegato nell'attivita' appaltata.
3. Per gli apprendisti di cui al comma 1, alla ripresa dell'attivita' lavorativa a seguito di sospensione o riduzione dell'orario di lavoro, il periodo di apprendistato e' prorogato in misura equivalente all'ammontare delle ore di integrazione salariale fruite.
4. In caso di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e di apprendistato di alta formazione e ricerca, la sospensione o riduzione dell'orario di lavoro non deve pregiudicare, in ogni caso, il completamento del percorso formativo come eventualmente ridefinito ai sensi degli articoli 43, comma 3, e 45, comma 4, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.
 
Art. 4

Amministrazione del Fondo di integrazione salariale

1. Il Fondo e' gestito da un comitato amministratore composto da cinque esperti designati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e cinque esperti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale nonche' da due rappresentanti con la qualifica di dirigente in rappresentanza rispettivamente del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell'economia e delle finanze, in possesso dei requisiti di onorabilita' di cui all'art. 38 del decreto legislativo n. 148 del 2015.
2. Gli esperti designati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori devono essere in possesso dei requisiti di competenza e assenza di conflitto d'interesse previsti dall' art. 37 del decreto legislativo n. 148 del 2015, oltre che dei requisiti di onorabilita' di cui all'art. 38 del medesimo decreto.
3. Per la validita' delle sedute e' necessaria la presenza di almeno sette componenti del comitato aventi diritto al voto.
4. Ai componenti del comitato non spetta alcun emolumento, indennita' o rimborso spese.
5. Il comitato amministratore rimane in carica per quattro anni e, in ogni caso, fino al giorno di insediamento del nuovo comitato. Ciascun componente non puo' durare in carica per piu' di due mandati.
6. Il presidente del comitato amministratore e' eletto dal comitato stesso tra i propri membri.
7. Le deliberazioni del comitato amministratore sono assunte a maggioranza dei presenti e, in caso di parita' nelle votazioni, prevale il voto del presidente.
8. Partecipa alle riunioni del comitato amministratore del Fondo il collegio sindacale dell'INPS nonche' il direttore generale dell'Istituto o un suo delegato con voto consultivo.
9. L'esecuzione delle decisioni adottate dal comitato amministratore puo' essere sospesa, ove si evidenzino profili di illegittimita', da parte del direttore generale dell'INPS.
10. Il provvedimento di sospensione deve essere adottato nel termine di cinque giorni ed essere sottoposto, con l'indicazione della norma che si ritiene violata, al presidente dell'INPS nell'ambito delle funzioni di cui all'art. 3, comma 5, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479. Entro tre mesi il presidente stabilisce se dare ulteriore corso alla decisione o se annullarla.
11. Trascorso il termine di cui al comma 10 la decisione diviene esecutiva.
 
Art. 5
Compiti del Comitato amministratore del Fondo di integrazione
salariale

1. Il comitato amministratore del Fondo ha i seguenti compiti:
a) predisporre, sulla base dei criteri stabiliti dal consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INPS, i bilanci annuali, preventivo e consuntivo, della gestione, corredati da una propria relazione, e deliberare sui bilanci tecnici relativi alla gestione stessa;
b) fare proposte in materia di contributi, interventi e trattamenti, anche ai fini di cui all'art. 35, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 148 del 2015, al fine di assicurare il pareggio di bilancio;
c) vigilare sull'affluenza dei contributi, sull'ammissione agli interventi e sull'erogazione dei trattamenti, nonche' sull'andamento della gestione;
d) decidere in unica istanza sui ricorsi in ordine alle materie di competenza;
e) assolvere ogni altro compito ad esso demandato da leggi o regolamenti.
 
Art. 6

Prestazione: assegno di integrazione salariale

1. Ai lavoratori di cui all'art. 3, il Fondo di integrazione salariale garantisce la prestazione di un assegno di integrazione salariale d'importo pari all'integrazione salariale in relazione alle causali di riduzione o sospensione dell'attivita' lavorativa previste dalla normativa vigente in materia di integrazioni salariali ordinarie e straordinarie. Ai datori di lavoro di cui all'art. 2 che occupano mediamente fino a 15 dipendenti nel semestre precedente, l'accesso all'assegno di integrazione salariale puo' essere riconosciuto per le causali ordinarie e straordinarie; ai i datori di lavoro di cui all'art. 2, che occupano mediamente oltre 15 dipendenti nel semestre precedente, nonche' ai datori di lavoro di cui all'art. 20, comma 3-ter del decreto legislativo n. 148 del 2015 a prescindere dal numero dei dipendenti, l'accesso all'assegno di integrazione salariale puo' essere riconosciuto per le causali ordinarie.
2. L'importo dell'assegno di integrazione salariale e' calcolato ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo n. 148 del 2015 ed e' soggetto alle disposizioni di cui all'art. 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41. La riduzione di cui all'art. 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 rimane nelle disponibilita' del Fondo.
3. Ai lavoratori beneficiari dell'assegno di integrazione salariale spetta l'assegno per il nucleo familiare di cui all'art. 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153. A decorrere dal 1° marzo 2022, la predetta tutela e' riconosciuta ai nuclei familiari senza figli a carico, in ragione dell'istituzione dell'assegno unico e universale per i figli a carico di cui al decreto legislativo 21 dicembre 2021, n. 230.
4. Per i periodi di sospensione o riduzione dell'attivita' lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022 l'assegno di integrazione salariale, in relazione alle causali di riduzione o sospensione dell'attivita' lavorativa previste dalla normativa vigente in materia di integrazioni salariali e' riconosciuto, entro i limiti di durata massima complessiva di cui all'art. 4, comma 1, del decreto legislativo n. 148 del 2015, per le seguenti durate:
a) ai datori di lavoro che, nel semestre precedente, abbiano occupato mediamente fino a cinque dipendenti, una durata massima di tredici settimane in un biennio mobile;
b) ai datori di lavoro che, nel semestre precedente, abbiano occupato mediamente piu' di cinque dipendenti, una durata massima di ventisei settimane in un biennio mobile.
5. La domanda di accesso all'assegno di integrazione salariale deve essere presentata alla struttura INPS territorialmente competente in relazione all'unita' produttiva non prima di trenta giorni dall'inizio della sospensione o riduzione dell'attivita' lavorativa programmata e non oltre il termine di quindici giorni dall'inizio della sospensione o riduzione dell'attivita' lavorativa, fatte salve le domande per eventi oggettivamente non evitabili, per le quali si applica il termine della fine del mese successivo a quello in cui si e' verificato l'evento.
6. La prestazione di cui al presente articolo e' autorizzata dalla struttura INPS territorialmente competente in relazione all'unita' produttiva. In caso di aziende plurilocalizzate l'autorizzazione e' comunque unica ed e' rilasciata dalla sede INPS ove si trova la sede legale del datore di lavoro o presso la quale il datore di lavoro ha richiesto l'accentramento della posizione contributiva.
7. L'INPS valuta le istanze presentate secondo i criteri di cui ai decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 95442 del 15 aprile 2016 e n. 94033 del 13 gennaio 2016 e successive modifiche e integrazioni. Ai fini dell'accesso all'assegno di integrazione salariale devono essere rispettati gli obblighi di informazione e consultazione sindacale di cui all'art. 14 del decreto legislativo n. 148 del 2015 a prescindere dalla causale ordinaria o straordinaria invocata.
8. Il Fondo provvede a versare alla gestione di iscrizione del lavoratore interessato la contribuzione correlata alla prestazione.
9. La contribuzione dovuta e' computata in base a quanto previsto dall'art. 40 della legge 4 novembre 2010, n. 183.
10. All'assegno di integrazione salariale si applica per quanto compatibile la normativa in materia di integrazioni salariali ordinarie.
 
Art. 7

Modalita' di erogazione e termine per il rimborso delle prestazioni

1. L'erogazione delle prestazioni e' effettuata dal datore di lavoro ai dipendenti aventi diritto, alla fine di ogni periodo di paga.
2. L'importo delle prestazioni e' rimborsato dall'INPS al datore di lavoro o conguagliato da questo secondo le norme per il conguaglio tra contributi dovuti e prestazioni corrisposte.
3. Il conguaglio o la richiesta di rimborso delle prestazioni corrisposte ai lavoratori devono essere effettuati, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione, ovvero, se posteriore, dalla comunicazione del provvedimento di autorizzazione.
4. La struttura INPS territorialmente competente puo' autorizzare il pagamento diretto, con il connesso assegno per il nucleo familiare, ove spettante, in presenza di serie e documentate difficolta' finanziarie del datore di lavoro, su espressa richiesta del datore di lavoro.
 
Art. 8

Finanziamento

1. Per la prestazione di cui all'art. 6, a decorrere dal 1° gennaio 2022, e' dovuto al Fondo:
a) per i datori di lavoro, che nel semestre precedente abbiano occupato mediamente fino a cinque dipendenti, un contributo ordinario dello 0,50% della retribuzione mensile imponibile ai fini previdenziali dei lavoratori dipendenti, esclusi i dirigenti, di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico dei lavoratori;
b) per i datori di lavoro, che nel semestre precedente abbiano occupato mediamente piu' di cinque dipendenti, un contributo ordinario dello 0,80% della retribuzione mensile imponibile ai fini previdenziali dei lavoratori dipendenti, esclusi i dirigenti, di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico dei lavoratori.
2. E' stabilita una contribuzione addizionale a carico dei datori di lavoro connessa all'utilizzo della prestazione di cui all'art. 6 pari al 4% della retribuzione persa.
3. A decorrere dal 1° gennaio 2025, fermo restando il rispetto di quanto previsto dall'art. 29, comma 4, primo periodo, del decreto legislativo n. 148 del 2015, a favore dei datori di lavoro che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente fino a cinque dipendenti e che non abbiano presentato domanda di assegno integrazione salariale, ai sensi dell'art. 6 del presente decreto, per almeno ventiquattro mesi, a far data dal termine del periodo di fruizione del trattamento, l'aliquota di cui al comma 1, si riduce in misura pari al 40%.
4. Ai contributi di finanziamento si applicano le disposizioni vigenti in materia di contribuzione previdenziale obbligatoria, compreso l'art. 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 355, ad eccezione di quelle relative agli sgravi contributivi.
 
Art. 9

Obblighi di bilancio

1. Il Fondo ha obbligo di bilancio in pareggio e non puo' erogare prestazioni in carenza di disponibilita'.
2. Gli interventi a carico del Fondo sono concessi previa costituzione di specifiche riserve finanziarie ed entro i limiti delle risorse gia' acquisite.
3. Alle prestazioni si provvede nei limiti delle risorse finanziarie acquisite al Fondo di integrazione salariale, al fine di garantirne l'equilibrio di bilancio.
4. Il Fondo ha obbligo di presentare il bilancio tecnico di previsione a otto anni basato sullo scenario macroeconomico coerente con il piu' recente Documento di economia e finanza e relativa Nota di aggiornamento, con le seguenti tempistiche, fermo restando l'obbligo di aggiornamento in corrispondenza della presentazione del bilancio preventivo annuale, al fine di garantire l'equilibrio dei saldi di bilancio:
a) ogni tre anni;
b) in ogni caso in cui il comitato amministratore lo ritenga necessario per garantire il buon andamento del Fondo.
5. Sulla base del bilancio di previsione di cui al comma 4, il comitato amministratore ha facolta' di proporre modifiche relative all'importo delle prestazioni o alla misura dell'aliquota di contribuzione. Le modifiche sono adottate, anche in corso d'anno, con decreto direttoriale dei Ministeri del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze, verificate le compatibilita' finanziarie interne al fondo, sulla base della proposta del comitato amministratore.
6. In caso di necessita' di assicurare il pareggio di bilancio ovvero di far fronte a prestazioni gia' deliberate o da deliberare, ovvero di inadempienza del comitato amministratore in relazione all'attivita' di cui al comma 5, l'aliquota contributiva puo' essere modificata con decreto direttoriale dei Ministeri del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze, anche in mancanza di proposta del comitato amministratore. In ogni caso, in assenza dell'adeguamento contributivo di cui al comma 5, l'INPS e' tenuto a non erogare le prestazioni in eccedenza.
 
Art. 10

Disposizioni transitorie e finali

1. Le disposizioni di cui al presente decreto trovano applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2022, salvo che sia espressamente prevista una diversa decorrenza.
2. Restano salvi i trattamenti di assegno ordinario e di assegno di solidarieta' gia' autorizzati che sono corrisposti sulla base delle previsioni del decreto n. 94343 del 3 febbraio 2016.
3. A decorrere dalla competenza del periodo di paga del mese di gennaio 2022 e fino alla scadenza della competenza del periodo di paga del mese di dicembre 2022 l'aliquota di finanziamento di cui all'art. 8, comma 1, e' ridotta di:
a) 0,350 punti percentuali per i datori di lavoro che nel semestre precedente abbiano occupato mediamente fino a cinque dipendenti;
b) 0,250 punti percentuali per i datori di lavoro che nel semestre precedente abbiano occupato mediamente piu' di cinque dipendenti e fino a quindici dipendenti;
c) 0,110 punti percentuali per i datori di lavoro che nel semestre precedente abbiano occupato mediamente piu' di quindici dipendenti;
d) 0,560 punti percentuali per le imprese esercenti attivita' commerciali, comprese quelle della logistica e le agenzie di viaggio e turismo, inclusi gli operatori turistici che nel semestre precedente abbiano occupato mediamente piu' di cinquanta dipendenti.
4. Per effetto di quanto previsto dal comma 3, e' riconosciuto un trasferimento a carico dello Stato pari a 370,5 milioni di euro per l'anno 2022 e, per assicurare le prestazioni di assegno di integrazione salariale in base alle effettive necessita' per gli anni 2022 e 2023, e' altresi' riconosciuto un trasferimento a carico dello Stato nel limite massimo di 1.676.9 milioni di euro per l'anno 2022 e di 400.4 milioni di euro per l'anno 2023 qualora il riconoscimento delle medesime prestazioni per tali anni ecceda le disponibilita' del Fondo e limitatamente alla quota eccedente, fermi restando i predetti limiti.
5. Agli oneri derivanti dal comma 4 pari a 2.047,4 milioni di euro per l'anno 2022 e a 400,4 milioni di euro per l'anno 2023 si provvede a valere sulle risorse iscritte per l'anno 2022 sul capitolo 2403 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Il presente decreto e' trasmesso agli organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 21 luglio 2022

Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Orlando Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Franco

Registrato alla Corte dei conti il 25 agosto 2022 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero dell'universita' e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute, n. 2218