Gazzetta n. 220 del 20 settembre 2022 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA |
DECRETO 1 settembre 2022 |
Nuova individuazione dei comuni di cui all'articolo 2 del decreto 28 luglio 1970, n. 1720, facenti parte del Bacino imbrifero montano del Metauro. |
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IL MINISTRO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Visto il testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775; Vista la legge 27 dicembre 1953, n. 959 recante «Norme modificatrici del T.U. delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici»; Dato atto che la competenza in materia di bacini imbriferi montani, originariamente in capo al Ministero dei lavori pubblici, e' stata trasferita al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (ora Ministero della transizione ecologica) con decreto legislativo n. 300/1999 (art. 35); Dato atto che appartengono ai bacini imbriferi montani i comuni che hanno parti del loro territorio nei perimetri dei BIM cosi' come delineati dalle corografie ufficiali vistate dal Consiglio superiore dei lavori pubblici; Dato atto che l'appartenenza di un comune ad un Bacino imbrifero montano attribuisce allo stesso il diritto di ricevere, dal soggetto gestore di un impianto di produzione di energia elettrica, i cosiddetti «sovracanoni»; Visto il decreto del Ministro dei lavori pubblici del 14 dicembre 1954, pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 6 del 10 gennaio 1955, con il quale, in applicazione della citata legge n. 959 del 1953, e' stato delimitato, tra gli altri, il Bacino imbrifero montano del fiume Metauro; Visto il decreto del Ministro dei lavori pubblici n. 1720 del 28 luglio 1970, pubblicato nel Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 220 del 1° settembre 1970, con allegata la corografia in scala 1.100.000 facente parte integrante del decreto e vistata in data 13 febbraio 1970 dal Consiglio superiore dei lavori pubblici, con il quale e' stato integrato e modificato, ai sensi e per gli effetti di cui alle leggi n. 959/1953 e n. 1254/1959, il predetto decreto ministeriale del 14 dicembre 1954; Visto l'art. 1, comma 137, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha esteso i sovra-canoni idroelettrici, previsti ai sensi dell'art. 1 della citata legge n. 959 del 1953, a tutti gli impianti di produzione di energia idroelettrica superiori a 220 kw di potenza nominale media annua, le cui opere di presa ricadano in tutto o in parte nei territori dei comuni compresi in un bacino imbrifero montano gia' delimitato; Dato atto che, pur non avendo parti del territorio all'interno di un Bacino imbrifero montano, i comuni possono essere comunque ricompresi nel medesimo qualora assumano la qualifica di comuni rivieraschi e, in particolare, di comuni sui cui territori insistono opere di presa di centrali idroelettriche insistenti nel perimetro del Bacino imbrifero montano, nel tratto compreso tra il punto ove ha termine il rigurgito a monte della presa ed il punto di restituzione; Atteso che la qualifica di comune rivierasco si evince dall'analisi della corografia ufficiale o da dichiarazione del comune sul cui territorio insistono opere di presa di centrali idroelettriche insistenti nel perimetro del Bacino imbrifero montano, nel tratto compreso tra il punto ove ha termine il rigurgito a monte della presa ed il punto di restituzione; Considerato che l'esame della Corografia vistata dal Consiglio superiore dei lavori pubblici in data 13 febbraio 1970, ha evidenziato la non appartenenza del territorio dei Comuni di Pergola (PU), Frontone (PU) e Fermignano (PU) all'interno del perimetro del BIM del Metauro; Ritenuto pertanto necessario richiedere espressamente ai comuni di fornire informazioni sulla loro eventuale natura di comune rivierasco per opere di presa di centrali idroelettriche insistenti nel perimetro del Bacino imbrifero montano del Metauro, nel tratto compreso tra il punto ove ha termine il rigurgito a monte della presa ed il punto di restituzione; Dato atto che, al fine di poter confermare il diritto di appartenenza al BIM del Comune di Frontone (PU) e del Comune di Pergola (PU), con nota prot. 3226/MATTM del 14 gennaio 2021, e' stato richiesto agli stessi di trasmettere la documentazione che attestasse la qualifica di comuni «rivieraschi»; Dato atto che con nota prot. n. 28698/MATTM del 18 marzo 2021 il Ministero ha sollecitato il Comune di Frontone (PU) e il Comune di Pergola (PU) a fornire il riscontro richiesto con nota prot. n. 3226/MATTM e, pertanto, a trasmettere la documentazione comprovante la natura di comune rivierasco ai fini della sussistenza dei requisiti di appartenenza al BIM Metauro; Considerato che, con nota acquisita al n. prot. 0051251/MATTM in data 14 maggio 2021, il Comune di Frontone (PU) ha avanzato richiesta di riesame della perimetrazione, allegando relativa perizia tecnica, al fine di poter restare nell'elenco dei comuni facenti parte del BIM Metauro; Dato atto che con nota prot. n. 57246/MATTM del 28 maggio 2021 e' stato comunicato al Comune di Frontone (PU) che, a seguito dell'acquisizione della nota prot. n. 51251, con allegata la perizia del dott. ing. Pietro Ferrari, e vista la Corografia vistata in data 13 febbraio 1970 dal Consiglio superiore dei lavori pubblici, parte integrante dei decreti di perimetrazione, si e' chiusa l'istruttoria concernente l'appartenenza del territorio comunale al BIM e si conferma l'appartenenza dello stesso all'interno del perimetro del BIM Metauro; Dato atto che con nota prot. 74226/MATTM del 9 luglio 2021 inviata al sindaco del Comune di Pergola (PU), e' stato comunicato il mancato invio da parte del comune della documentazione richiesta attestante la qualifica di 'Comune rivierasco'; Considerato che con nota acquisita al prot. n. 82231/MATTM il 27 luglio 2021, il Comune di Fermignano (PU) ha inoltrato la deliberazione di Giunta comunale n. 61-2021 ad oggetto: «Recupero dei sovracanoni rivieraschi a favore dell'ente per l'impianto idroelettrico Enelgp denominati Furlo-Raggioli e San Lazzaro - approvazione perizia tecnica comprovante il riconoscimento della qualifica di comune rivierasco» e i relativi allegati per il riconoscimento della qualifica di comune rivierasco; Dato atto che con nota prot. n. 31767/MITE del 14 marzo 2022, e' stato richiesto alla Regione Marche di fornire una dichiarazione con la quale si attesti la qualifica di «comune rivierasco» del Comune di Fermignano (PU); Dato atto che con nota acquisita al prot. n. 35189/MITE in data 18 marzo 2022, il Comune di Fermignano (PU) ha chiesto alla Regione Marche di fornire un sollecito riscontro alla nota prot. n. 31767 del 14 marzo 2021 del Ministero della transizione ecologica; Dato atto che con nota acquisita in data 26 aprile 2022, prot. 50026/MITE, la Regione Marche ha dichiarato che «il Comune di Fermignano ha la qualifica di «Comune Rivierasco» ex art. 1, comma 5, legge n. 959/1953 ed ha diritto a sovra-canone cosi' come previsto dalla vigente normativa»; Dato atto che con nota prot. n. 53322 del 2 maggio 2022, la Direzione generale USSRI del Ministero della transizione ecologica ha comunicato al Comune di Fermignano (PU) che si e' chiusa con esito favorevole l'istruttoria concernente la qualifica di Comune Rivierasco dello stesso ex art. 1, comma 5 della legge n. 959/1953; Ritenuto necessario, all'esito delle istruttorie condotte dal competente ufficio, procedere alla rettifica dell'articolo 2 del decreto ministeriale n. 1720 del 28 luglio 1970, contenente l'elenco dei comuni che rientrano nel BIM del fiume Metauro, escludendo dall'elenco i comuni non aventi parti del proprio territorio all'interno del perimetro del BIM de quo e, in particolare, il Comune di Pergola (PU);
Decreta:
Art. 1 Nuova individuazione dei comuni di cui l'articolo 2 del decreto del Ministero dei lavori pubblici 28 luglio 1970, n. 1720.
I Comuni compresi in tutto o in parte nel Bacino imbrifero montano del Metauro, ai sensi del secondo comma dell'art. 1 della predetta legge 27 dicembre 1953, n. 959, o rivieraschi ai sensi del quinto comma del medesimo art. 1, sono i seguenti: Provincia di Arezzo: Badia Tebalda; Provincia di Pesaro-Urbino: Borgo Pace, Mercatello sul Metauro, Apecchio, S. Angelo in Vado, Piobbico, Cagli, Cantiano, Frontone, Acqualagna, Urbania, Urbino, Fossombrone, Isola del Piano, Fermignano; Provincia di Perugia: San Giustino, Citta' di Castello, Pietralunga, Gubbio, Scheggia e Pascelupo. |
| Art. 2
Disposizioni finali
1. L'articolo 2 del decreto del Ministero dei lavori pubblici 28 luglio 1970, n. 1720 e' abrogato. 2. La corografia ufficiale vistata dal Consiglio superiore lavori pubblici in data 13 febbraio 1970, che costituisce parte integrante del decreto, e' conservata in originale presso la Direzione generale uso sostenibile del suolo e delle risorse idriche del Ministero della transizione ecologica. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 1° settembre 2022
Il Ministro: Cingolani |
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