Gazzetta n. 220 del 20 settembre 2022 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO AI FINI DELLA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016
ORDINANZA 30 giugno 2022
Approvazione bando relativo all'attuazione della misura B «Rilancio economico e sociale» sub-misura 3 «Valorizzazione ambientale, economia circolare e ciclo delle macerie», linea 2 «Realizzazione di piattaforme di trasformazione tecnologica», del Programma unitario di intervento - Interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016, del Piano nazionale complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza. (Ordinanza n. 27).

Il Commissario straordinario per la ricostruzione nei territori interessati degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.

Visto il regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;
Visto il regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, e successive modifiche, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (Regolamento GBER);
Visto il regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, e successive modifiche, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (Regolamento ABER);
Vista la comunicazione della Commissione europea C(2020)1863 del 19 marzo 2020, con la quale e' stato adottato il «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e successive modificazioni e integrazioni;
Visti gli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalita' regionale, di cui alla comunicazione della Commissione europea 2021/C 153/01 del 29 aprile 2021;
Vista la decisione C(2022)1545 final del 18 marzo 2022 relativa alla modifica della carta degli aiuti a finalita' regionale per l'Italia (aiuto di Stato SA.101134 - Italia);
Vista la comunicazione della Commissione europea C(2022) 1890 final del 23 marzo 2022, con la quale e' stato adottato il «Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina»;
Visto il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, recante «Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti» ed in particolare l'art. 1, secondo comma lettera b), che prevede che «Le risorse nazionali degli interventi del Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui al comma 1 sono ripartite come segue: quanto a complessivi 1.780 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026 da iscrivere, per gli importi e le annualita' sopra indicati, nei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze riferiti al seguente programma: 1. Interventi per le aree del terremoto del 2009 e del 2016: 220 milioni di euro per l'anno 2021, 720 milioni di euro per l'anno 2022, 320 milioni di euro per l'anno 2023, 280 milioni di euro per l'anno 2024, 160 milioni di euro per l'anno 2025 e 80 milioni di euro per l'anno 2026»;
Visto il decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante: «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure», ed in particolare l'art. 14, intitolato «Estensione della disciplina del PNRR al Piano complementare» nonche' l'art. 14-bis, recante «Governance degli interventi del Piano complementare nei territori interessati dagli eventi sismici del 2009 e del 2016»;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 15 luglio 2021 con cui, in attuazione di quanto disposto dall'art. 1, comma 7, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, si individuano gli obiettivi iniziali, intermedi e finali determinati per ciascun programma, intervento e progetto del piano, nonche' le relative modalita' di monitoraggio;
Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante: «Misure urgenti per il rafforzamento della capacita' amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia»;
Visto l'art. 17 regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, «Do no significant harm»), e la comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante «Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza»;
Considerato che la Cabina di coordinamento integrata, ai sensi dell'art. 14-bis, comma 2, del decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, ha deliberato in data 30 settembre 2021, l'approvazione e la contestuale trasmissione al MEF dell'atto di «Individuazione e approvazione dei Programmi unitari di intervento, previsti dal Piano complementare, per i territori colpiti dal sisma del 2009 e del 2016 ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera b del decreto-legge del 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, e degli articoli 14 e 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modifiche nella legge 28 luglio 2021 n. 108»;
Considerato che nella citata delibera e' prevista la sub misura B3.2 «Realizzazione di piattaforme di trasformazione tecnologica» del Piano complementare sisma;
Considerato che nella citata delibera alla sub misura B3 «Valorizzazione ambientale, economia circolare e ciclo delle macerie» risorse finanziarie per complessivi 60 milioni di euro, dei quali 10 milioni assegnati alla sub misura B3.3 «Ciclo delle macerie» che e' attuata in abbinamento con la sub misura B1.2 «Interventi per progettualita' di dimensione intermedia;
Considerato che, sulla base delle decisioni e delle indicazioni assunte dalla Cabina di coordinamento integrata, tenutasi in data 24 novembre 2021, in considerazione degli equilibri territoriali e del danno sismico alle due aree oggetto di intervento, e' stata programmaticamente individuata, relativamente all'intera misura B3 «Valorizzazione ambientale, economia circolare e ciclo delle macerie», la seguente ripartizione percentuale delle risorse finanziarie assegnate:
a. 33% ai comuni rientranti nei territori del cratere sismico 2009;
b. 67% ai comuni rientranti nei territori del cratere sismico 2016;
Considerato che per l'attuazione delle misure di cui sopra, l'allegato 1 del decreto del Ministero dell'economia e finanza del 15 luglio 2021, in attuazione dei commi 6 e 7 dell'art. 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni nella legge 1° luglio 2021, n. 101, prevedeva che entro il 30 settembre 2021 la Cabina di coordinamento procedesse all'individuazione degli interventi della Macro misura B;
Preso atto che nelle settimane successive alla delibera della Cabina di coordinamento del 30 settembre 2021 si e' svolta una complessa e approfondita istruttoria ai fini della compiuta individuazione dei programmi e dei progetti, delle procedure di attuazione, nonche' dei primi atti di affidamento in coerenza con il previsto milestone del 31 dicembre 2021;
Considerato altresi' che, sulla base delle decisioni e delle indicazioni assunte dalla Cabina di coordinamento integrata tenutasi in data 24 novembre 2021, si e' provveduto a definire i criteri di ripartizione delle risorse in considerazione degli equilibri territoriali e del danno sismico e ad approfondire le modalita' di attuazione delle specifiche linee di intervento comprese nelle misure A e B del programma deliberato in data 30 settembre 2021;
Considerato che per le sub misure B1, B2 e B3 sono state elaborate, in collaborazione con Invitalia, con il partenariato istituzionale e con il partenariato economico e sociale, delle articolate schede intervento che ne definiscono i principali contenuti attuativi;
Considerato che l'ordinanza n. 14 del 30 dicembre 2021 per l'attuazione degli interventi del Piano complementare nei territori colpiti dal sisma 2009-2016, sub-misure B1 «Sostegno agli investimenti», B2 «Turismo, cultura, sport e inclusione», B3 «Valorizzazione ambientale, economia circolare e ciclo delle macerie», ai sensi dell'art. 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 28 luglio 2021, n. 108, ha approvato le sub-misure B1 «Sostegno agli investimenti», B2 «Turismo, cultura, sport e inclusione», B3 «Valorizzazione ambientale, economia circolare e ciclo delle macerie», con le relative linee di intervento, del «Programma unitario di interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016», come definite nella delibera della Cabina di coordinamento del 30 settembre 2021, con i contenuti individuati nella nota introduttiva e nelle relative Schede allegate alla stessa ordinanza, e ha affidato progettazione delle sub misure a Invitalia sulla base dello Schema di convenzione allegato all'ordinanza;
Considerato che l'art. 9, primo comma, del decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, attualmente prevede che «Alla realizzazione operativa degli interventi previsti dal PNRR provvedono le amministrazioni centrali, le regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, sulla base delle specifiche competenze istituzionali, ovvero della diversa titolarita' degli interventi definita nel PNRR, attraverso le proprie strutture, ovvero avvalendosi di soggetti attuatori esterni individuati nel PNRR, ovvero con le modalita' previste dalla normativa nazionale ed europea vigente»;
Considerando che l'ordinanza n. 14 del 30 dicembre 2021 per l'attuazione degli interventi del Piano complementare nei territori colpiti dal sisma 2009-2016, sub-misure B1 «Sostegno agli investimenti», B2 «Turismo, cultura, sport e inclusione», B3 «Valorizzazione ambientale, economia circolare e ciclo delle macerie», ai sensi dell'art. 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 28 luglio 2021, n. 108, ha approvato le sub-misure B1 «Sostegno agli investimenti», B2 «Turismo, cultura, sport e inclusione», B3 «Valorizzazione ambientale, economia circolare e ciclo delle macerie», con le relative linee di intervento, del «Programma unitario di interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016», all'art. 3 comma 2 prescrive che con successiva ordinanza siano approvati i bandi relativi alla selezione dei progetti;
Considerato che l'art. 2, comma 3, dell'ordinanza sopra richiamata, prevede che, a seguito della presentazione da parte di Invitalia degli schemi di bando elaborati entro il 28 febbraio 2022, «Con successiva ordinanza saranno disciplinate le ulteriori modalita' attuative delle misure e sara' approvata una nuova convenzione con Invitalia, necessaria per il prosieguo delle attivita'»,
Considerato che Invitalia, con nota prot. n. 0074992 ha trasmesso gli schemi di bando necessari all'attuazione delle sub misure in oggetto, elaborati entro la data sopra indicata;
Considerato che ai sensi del secondo comma del medesimo art. 9 del decreto-legge n. 77/2021 «Al fine di assicurare l'efficace e tempestiva attuazione degli interventi del PNRR, le amministrazioni di cui al comma 1 possono avvalersi del supporto tecnico-operativo assicurato per il PNRR da societa' a prevalente partecipazione pubblica, rispettivamente, statale, regionale e locale e da enti vigilati»;
Considerato che il successivo art. 10 del decreto-legge n. 77/2021 prevede, inoltre che, «Per sostenere la definizione e l'avvio delle procedure di affidamento ed accelerare l'attuazione degli investimenti pubblici, in particolare di quelli previsti dal PNRR e dai cicli di programmazione nazionale e dell'Unione europea 2014-2020 e 2021-2027» le amministrazioni interessate, mediante apposite convenzioni, possono «avvalersi del supporto tecnico-operativo di societa' in house qualificate ai sensi dell'art. 38 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50»;
Visto lo schema di Convenzione per la regolamentazione delle attivita' di gestione e attuazione della sub misura B1 «Sostegno agli investimenti» e della sub misura B3 «Valorizzazione ambientale, economia circolare e ciclo delle macerie» del Programma unitario di intervento - Interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016, del Piano nazionale complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza tra le amministrazioni titolari, il Commissario straordinario per la ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 2016 e la Struttura di missione per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori colpiti dal Sisma 2009, e Invitalia, approvato con ordinanza n. 19 del 26 maggio 2022 ai sensi dell'art. 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108;
Considerato che le imprese dei territori interessati dagli interventi di cui alla macro misura B, gia' duramente colpite dalle negative conseguenze economiche e sociali connesse ai sismi, hanno ulteriormente subito gli effetti correlati al diffondersi della pandemia da COVID-19, con la conseguente difficolta' nell'attuazione di investimenti anche gia' programmati;
Considerato, altresi', che il recente conflitto tra la Russia e l'Ucraina ha determinato importanti ripercussioni sull'economia dei Paesi dell'Unione e quindi, anche dei territori interessati dagli interventi di cui alla piu' volte richiamata macro misura B, e che, pertanto, si ravvisa la necessita' di prevedere un possibile sostegno alle imprese colpite dalla nuova situazione di crisi ed ivi operanti, nel rispetto della disciplina unionale in materia di aiuti di Stato in proposito adottata dalla Commissione;
Tenuto conto dei piu' recenti studi e analisi di livello nazionale e regionale riguardanti l'impatto del conflitto russo ucraino sulle imprese italiane, e in particolare quelle ubicate nelle aree sismiche del 2009 e del 2016, che mettono in evidenza come il conflitto in corso rappresenti un ulteriore fattore critico per le attivita' di impresa e la tenuta dei livelli occupazionali, a causa dell'incremento dei prezzi dell'energia, le difficolta' di approvvigionamento di materie prime, i lunghi tempi di consegna e l'aumento dei costi del trasporto, con conseguente aumento dei costi di produzione che le aziende sono chiamate a sostenere, determinando una situazione di alta incertezza nelle prospettive economiche che rischia, entro breve tempo, in assenza di provvedimenti sostanziosi di livello europeo, nazionale, regionale, di portare a un forte ridimensionamento della produzione industriale, alla chiusura o temporanea sospensione dell'attivita' di molte imprese appartenenti a tutti i settori economici, manifatturiero, agroalimentare, servizi alle imprese, turismo, commercio, gia' penalizzate da due anni di limitazioni derivanti dalle politiche di contenimento dell'epidemia COVID-19, con significative conseguenze sul fronte occupazionale e sulla tenuta socioeconomica di quelle aree che gia' negli anni precedenti hanno dovuto subire prima i danni degli eventi simici e successivamente gli effetti economici della pandemia;
Tenuto conto, in particolare, dell'impatto del conflitto russo-ucraino sui costi e sui risultati economici delle PMI italiane operanti nei settori della selvicoltura, dell'allevamento e dell'agricoltura, che stanno sperimentando significative strozzature lungo la catena di approvvigionamento delle materie prime a causa dell'incremento dei prezzi dell'energia, specialmente quelli del gas naturale, con conseguente eccezionale aumento dei costi di produzione che puo' determinare, in assenza di interventi correttivi, una situazione capace di compromettere pesantemente la sostenibilita' economica delle aziende e una dilazione o rinuncia alla realizzazione degli investimenti atti a attivare, consolidare o modernizzare, processi produttivi basati su un utilizzo piu' razionale, efficace e sostenibile delle risorse con particolare attenzione all'adozione di soluzioni innovative sul piano tecnologico e digitale;
Considerata, per quanto esposto, la necessita' di fornire un adeguato sostegno alle imprese delle aree simiche 2009 e 2016, volto a colmare il divario di investimenti accumulato a causa prima degli eventi simici e successivamente dell'epidemia COVID-19, affrontare le recenti conseguenze sulle attivita' di impresa del conflitto russo ucraino e ad accompagnarle nel percorso di ripresa e rinnovamento anche in un'ottica di sostenibilita' ambientale degli interventi;
Acquisita l'intesa del coordinatore della Struttura di missione 2009 e di Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria nella Cabina di coordinamento integrata svoltasi in data 13 aprile 2022;
Preso atto delle intese espresse in data 22 aprile 2022 nella Cabina di coordinamento integrata dal coordinatore della Struttura di missione sisma 2009, consigliere Carlo Presenti, e dai Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche, Umbria;
Acquisita l'intesa in data 29 giugno 2022 nella Cabina di coordinamento integrata, del coordinatore della Struttura di missione sisma 2009 della Presidenza del Consiglio dei ministri, cons. Carlo Presenti, e dei Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche, Umbria;

Dispone:

Art. 1

Richiami

1. Le premesse di cui sopra e gli allegati costituiscono parte integrante della presente ordinanza.
2. Gli allegati alla presente ordinanza sono costituiti da:
- Allegato 1: Bando B3.2.
 
Art. 2

Oggetto

1. La presente ordinanza approva il bando di cui all'allegato 1, relativo all'attuazione della macro misura B «Rilancio economico e sociale», sub misura 3 «Valorizzazione ambientale, economia circolare e ciclo delle macerie», misura B3.2 «Realizzazione di piattaforme di trasformazione tecnologica», del Programma unitario di intervento - Interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016, del Piano nazionale complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza.
2. Il bando di cui all'allegato 1 finanzia programmi di investimento finalizzati a promuovere concretamente un utilizzo piu' razionale, efficace e sostenibile delle risorse naturali delle aree interessate attraverso sistemi modulari in grado di attivare/consolidare processi di trasformazione e commercializzazione dei prodotti della selvicoltura, dell'allevamento e dell'agricoltura o relativi alla movimentazione e allo stoccaggio degli stessi, con particolare attenzione all'adozione di soluzioni innovative sul piano tecnologico e digitale, ivi incluse quelle volte ad assicurare la tracciabilita' dei prodotti
3. Fatte salve le disposizioni della presente ordinanza, il bando di cui all'allegato 1 riporta le disposizioni di dettaglio per il finanziamento dei programmi di cui al comma 2, ivi incluse la definizione dei seguenti elementi:
a. soggetti beneficiari;
b. programmi ammissibili;
c. spese ammissibili;
d. forma e intensita' delle agevolazioni;
e. procedura di accesso;
f. criteri di valutazione;
g. modalita' di valutazione a sportello;
h. modalita' di valutazione a graduatoria;
i. concessione delle agevolazioni;
j. erogazione delle agevolazioni;
k. procedure di monitoraggio, ispezioni e controllo;
l. termini degli adempimenti.
4. Il Commissario straordinario sisma 2016 provvede con decreto, d'intesa con la Struttura di missione sisma 2009, ad indicare al soggetto gestore le date e le modalita' di pubblicazione del bando, i termini iniziale e finale per la presentazione delle domande, in coerenza con il decreto ministeriale MEF del 15 luglio 2021, e approva altresi' la relativa modulistica.
5. Con successivo provvedimento possono essere stabiliti ulteriori dettagli procedurali anche in ordine al funzionamento dello sportello.
 
Art. 3

Dotazione finanziaria
e ripartizione finanziaria territoriale

1. La dotazione finanziaria del bando di cui all'allegato 1 e' pari a euro 47.000.000,00 (quarantasette milioni), al lordo degli oneri di gestione riconosciuti al soggetto gestore, eventualmente rimodulabili in corso di attuazione in funzione delle concrete risultanze attuative.
2. Le risorse sono assegnate alle due aree sismiche oggetto di intervento in misura non superiore, di regola, al 33% per il cratere sismico 2009 e del 67% per il cratere sismico 2016. Gli interventi ricadenti in comuni appartenenti a entrambi i crateri sono in tal ottica imputati per la meta' al cratere sismico 2009 e per la meta' al cratere sismico 2016. Per il cratere 2016 dovra' essere assicurato il rispetto delle percentuali di riparto per ciascuna delle quattro regioni sulla base delle determinazioni assunte dalla Cabina di coordinamento di cui all'art. 2, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189. Per il cratere 2009 la ripartizione delle risorse tra il Comune de L'Aquila e gli altri comuni del cratere e' rimessa alle decisioni della Struttura tecnica di missione sisma 2009. Il soggetto gestore provvede ad adottare le determinazioni conseguenti.
3. Ove si registri un'insufficienza di domande in un cratere sismico o in una o piu' regioni all'interno del cratere 2016, tale da comportare la non assegnazione delle risorse disponibili nel rispetto dei criteri di cui al comma 2 e ferma restando la salvaguardia dei criteri di equa ripartizione tra i territori, con decisione della Cabina di coordinamento, su proposta della regione interessata o della Struttura di missione 2009, le relative risorse potranno essere alternativamente destinate alla stessa misura per altri territori ovvero ad integrare le quote di propria spettanza relative ad altre misure. In mancanza, e comunque in qualunque altra ipotesi di mancato utilizzo delle risorse, le stesse potranno essere riassegnate ai richiedenti dell'altro cratere sismico o di altre regioni.
 
Art. 4

Soggetto gestore

1. Ferma restando la titolarita' delle misure, che rimane in capo al Commissario straordinario per la ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 2016 e al coordinatore della Struttura di missione per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori colpiti dal Sisma 2009, il soggetto gestore per l'attuazione e' individuato nell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.P.A. (Invitalia), in seguito Agenzia, Invitalia, o soggetto gestore, societa' con azionista unico, con sede legale in Roma, via Calabria, 46, codice fiscale, partita IVA ed iscrizione nel Registro delle imprese di Roma n. 05678721001.
2. Invitalia agisce come soggetto delegato per conto del Commissario straordinario per la ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 2016 e del coordinatore della Struttura di missione per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori colpiti dal Sisma 2009.
3. Gli oneri di gestione dell'intervento in oggetto, comprensivi di quelli eventualmente retrocedibili alle agenzie e/o finanziarie e/o societa' in house regionali per le attivita' svolte, ai sensi del successivo comma 8, in collaborazione con Invitalia, sono riconosciuti al soggetto gestore a valere sulla dotazione finanziaria delle misure oggetto del bando di cui all'allegato 1 secondo quanto previsto nello schema di Convenzione «Per la regolamentazione delle attivita' di gestione e attuazione della sub misura B1 «Sostegno agli investimenti» e della sub misura B3 «Valorizzazione ambientale, economia circolare e ciclo delle macerie» del Programma unitario di intervento - Interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016, del Piano nazionale complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza» e relativi allegati approvata con ordinanza n. 22 del 26 maggio 2022 ai sensi dell'art. 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108.
4. Invitalia ha l'incarico di realizzare le seguenti attivita':
a. gestione della misura, inclusi la predisposizione di tutti gli atti richiesti dalla disciplina di legge in materia di aiuti di stato, il supporto in materia, la gestione delle comunicazioni e delle relazioni istituzionali ad essi relative;
b. promozione;
c. assistenza tecnico-gestionale (tutoring) e informativa;
d. trasmissione al soggetto attuatore degli esiti delle istruttorie condotte e dei provvedimenti di concessione adottati;
e. stipula dei contratti;
f. erogazione delle agevolazioni;
g. monitoraggio, rendicontazione e reporting;
h. eventuale revoca dei finanziamenti, nei casi previsti;
i. gestione dell'eventuale contenzioso inerente i finanziamenti in oggetto.
5. In particolare, nelle attivita' di cui al comma 4 sono ricompresi gli adempimenti tecnici e amministrativi riguardanti l'istruttoria e la valutazione delle domande e l'erogazione delle agevolazioni, nonche' tutti gli ulteriori adempimenti a queste connessi.
6. Le attivita' descritte al comma 4 del presente articolo sono svolte da Invitalia fino al 31 dicembre 2026, termine finale di ultimazione del Piano nazionale complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza, comunque fino al termine delle operazioni connesse alla gestione dei finanziamenti erogati.
7. Per l'esecuzione delle attivita' oggetto della presente ordinanza, Invitalia si avvale del proprio personale, di quello delle societa' eventualmente controllate e direttamente di quest'ultime, nonche', nel rispetto delle normative vigenti e sentiti i soggetti attuatori, della collaborazione di consulenti o anche di soggetti/societa' esterni, laddove ne ricorra la necessita' in funzione delle specifiche modalita' attuative degli interventi previsti.
8. Per le attivita' di promozione, di assistenza tecnico-gestionale, e per le eventuali attivita' istruttorie per la concessione degli interventi agevolativi, Invitalia si puo' avvalere della collaborazione di agenzie e/o finanziarie e/o societa' in house regionali indicate dai soggetti attuatori a seguito di intese con le amministrazioni regionali. I rapporti di collaborazione sono disciplinati in appositi atti convenzionali sottoscritti da Invitalia e le agenzie e/o finanziarie e/o societa' in house regionali. La remunerazione connessa a tali rapporti di collaborazione rientra all'interno del corrispettivo riconosciuto a Invitalia, e sara' anch'essa determinata con i predetti atti convenzionali.
 
Art. 5

Soggetti proponenti e beneficiari

1. Fatto salvo quanto previsto dal bando, i consorzi oppure le reti di impresa, svolgono il ruolo di promotori del Programma di investimento e si assumono la responsabilita' della coerenza tecnica ed economica dello stesso.
2. Fatto salvo quanto previsto dal bando, i soggetti beneficiari sono le imprese, che devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
a. essere gia' costituite ed iscritte al registro delle imprese; le Imprese non residenti nel territorio italiano devono essere costituite secondo le norme di diritto civile e commerciale vigenti nello Stato di residenza e iscritte nel relativo registro delle imprese; nel caso di soggetti richiedenti non residenti sul territorio italiano la disponibilita' di almeno una sede sul territorio italiano deve essere dimostrata alla data di richiesta della prima erogazione dell'agevolazione, pena la decadenza dal beneficio, fermo restando il possesso, alla data di presentazione della domanda di agevolazione, degli ulteriori requisiti previsti dal presente comma;
b. far parte del Consorzio oppure della Rete di impresa promotrici del Programma di investimento;
c. trovarsi in regime di contabilita' ordinaria;
d. non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
e. non trovarsi in condizioni tali da risultare impresa in difficolta' cosi' come individuata nel regolamento GBER;
f. esclusivamente per gli aiuti a finalita' regionale concessi ai sensi del regolamento GBER, non rientrare tra coloro che nei due anni precedenti abbiano chiuso la stessa o analoga attivita' nello spazio economico europeo o che abbiano concretamente in programma di cessare l'attivita' entro due anni dal completamento del programma di sviluppo proposto nella zona interessata.
3. Ai fini della classificazione delle imprese in piccola, media o grande si applicano i criteri indicati nell'allegato 1 al regolamento GBER e nel decreto del Ministro delle attivita' produttive 18 aprile 2005.
 
Art. 6

Aiuti di Stato

1. Il soggetto gestore opera, per la concessione degli aiuti, nel rispetto delle disposizioni del regolamento GBER, del regolamento ABER, del «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e del «Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina» e in particolare:
a. per la concessione degli aiuti a finalita' regionale, nel rispetto dei principi contenuti nell'art. 14 del regolamento GBER, nei limiti delle aree comprese nella Carta degli aiuti di Stato a finalita' regionale e delle intensita' di aiuto ivi stabilite;
b. per la concessione degli aiuti alle PMI localizzate nelle aree non ricomprese nella Carta degli aiuti di cui alla lettera a), nel rispetto dei principi contenuti nell'art. 17 del regolamento GBER;
c. per la concessione degli aiuti alle PMI per servizi di consulenza, nel rispetto dei principi contenuti nell'art. 18 del regolamento GBER;
d. per la concessione degli aiuti alle PMI che operano nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, nel rispetto dei principi contenuti nell'art. 17 del regolamento ABER.
e. per la concessione degli aiuti ai sensi del «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e successive modificazioni e integrazioni, nel rispetto della sezione 3.13;
f. per la concessione di aiuti ai sensi del «Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina», nel rispetto della sezione 2.1.
 
Art. 7

Misure di attuazione e semplificazione

1. Per l'attuazione degli investimenti del fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza previsti dall'art. 1, secondo comma, lettera b) del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, per i territori colpiti dal sisma del 2009 e del 2016, si applicano le misure di semplificazione amministrative previste dal decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, nonche' dal decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.
 
Art. 8

Efficacia

1. In considerazione della necessita' di dare impulso alle attivita' connesse all'attuazione degli interventi unitari del fondo complementare del PNRR, la presente ordinanza e' dichiarata provvisoriamente efficace ai sensi dell'art. 33, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016. La stessa entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle cinque Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico a far data dal 24 agosto 2016 (www.sisma2016.gov.it).
2. La presente ordinanza e' trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimita', e' comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, ed e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale e sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico a far data dal 24 agosto 2016, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
3. L'ordinanza sara' altresi' pubblicata sui siti istituzionali del Dipartimento Casa Italia e della Struttura tecnica di missione.
Roma, 30 giugno 2022

Il Commissario straordinario: Legnini

Registrato alla Corte dei conti il 15 luglio 2022 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, n. 1802

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Avvertenza:
Gli allegati alla presente ordinanza sono consultabili sul sito istituzionale del Commissario straordinario ricostruzione sisma 2016 al seguente indirizzo:
https://sisma2016.gov.it/provvedimenti-fondo-pnrr-area-sisma/ .