Gazzetta n. 220 del 20 settembre 2022 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO AI FINI DELLA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016 |
ORDINANZA 30 giugno 2022 |
Schema di Convenzione ai sensi del secondo comma dell'art. 9 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 per la regolamentazione delle attivita' di gestione e attuazione della sub misura B2 «Turismo, cultura, sport e inclusione» del Programma unitario di intervento - Interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016, del Piano nazionale complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza. (Ordinanza n. 28). |
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Il Commissario straordinario per la ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.
Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, recante: «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016»; Visto l'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 17 ottobre 2016, il quale prevede che per l'esercizio delle funzioni attribuite «il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo». Inoltre, per gli interventi ritenuti di «particolare urgenza e criticita'», ai sensi dell'art. 11, secondo comma, del decreto legge n. 76 del 2020, come convertito con legge n. 120 del 2020, «i poteri di ordinanza a lui attribuiti dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, sono esercitabili in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonche' dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE»; Visto l'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 17 ottobre 2016, il quale prevede che «(...) e' costituita una cabina di coordinamento della ricostruzione presieduta dal Commissario straordinario, con il compito di concordare i contenuti dei provvedimenti da adottare e di assicurare l'applicazione uniforme e unitaria in ciascuna regione delle ordinanze e direttive commissariali, nonche' di verificare periodicamente l'avanzamento del processo di ricostruzione»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° giugno 2014 e successive modificazioni ed integrazioni, che ha istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri la struttura di missione per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori colpiti dal Sisma 2009; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 aprile 2021, di conferimento incarico al consigliere Carlo Presenti di coordinatore della Struttura di missione per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori colpiti dal Sisma 2009; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2020, di nomina del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016, on. avv. Giovanni Legnini, ai sensi dell'articolo 38 del decreto-legge n. 109 del 28 settembre 2018, come prorogato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 dicembre 2020 e con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 gennaio 2020; Visto il regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza; Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021; Visto il regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012; Visto il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, recante «Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti» e in particolare l'art. 1, secondo comma, lettera b), che prevede che «Le risorse nazionali degli interventi del Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui al co. 1 sono ripartite come segue: quanto a complessivi 1.780 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026 da iscrivere, per gli importi e le annualita' sopra indicati, nei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze riferiti al seguente programma: 1. Interventi per le aree del terremoto del 2009 e del 2016: 220 milioni di euro per l'anno 2021, 720 milioni di euro per l'anno 2022, 320 milioni di euro per l'anno 2023, 280 milioni di euro per l'anno 2024, 160 milioni di euro per l'anno 2025 e 80 milioni di euro per l'anno 2026»; Visto il decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante: «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure» e in particolare l'art. 14, intitolato «Estensione della disciplina del PNRR al Piano complementare» nonche' l'art. 14-bis, recante «Governance degli interventi del Piano complementare nei territori interessati dagli eventi sismici del 2009 e del 2016»; Visto l'art. 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, ha individuato la governance degli interventi del Piano complementare nei territori interessati dagli eventi sismici del 2009 e del 2016, prevedendo che «Al fine di garantire l'attuazione coordinata e unitaria degli interventi per la ricostruzione e il rilancio dei territori interessati dagli eventi sismici del 2009 e del 2016, per gli investimenti previsti dall'articolo 1, comma 2, lettera b), numero 1), del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, la cabina di coordinamento di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e' integrata dal capo del Dipartimento «Casa Italia» istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e dal coordinatore della Struttura tecnica di missione istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 maggio 2021, nonche' dal sindaco dell'Aquila e dal coordinatore dei sindaci del cratere del sisma del 2009». Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 15 luglio 2021, per quanto applicabile, con cui, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, individua gli obiettivi iniziali, intermedi e finali determinati per ciascun programma, intervento e progetto del Piano nazionale complementare (PNC), nonche' le relative modalita' di monitoraggio; Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante: «Misure urgenti per il rafforzamento della capacita' amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia»; Visto l'articolo 17 del regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, «Do no significant harm»), e la comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante «Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza»; Visti i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parita' di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani; Considerato che il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto del 15 luglio 2021, ha individuato le «schede progetto» relative agli investimenti complementari al PNRR, tra cui la scheda progetto relativa agli investimenti complementari alla missione 5 - inclusione e coesione - componente 3 - Interventi per le aree del terremoto 2009 e 2016, nonche' i relativi cronoprogrammi procedurali, unitamente agli obiettivi iniziali, intermedi e finali da rispettare; Considerato che la Cabina di coordinamento integrata, ai sensi dell'art. 14-bis, comma 2, del decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, ha deliberato in data 30 settembre 2021, l'approvazione e la contestuale trasmissione al MEF dell'atto di «Individuazione e approvazione dei programmi unitari di intervento, previsti dal Piano complementare, per i territori colpiti dal sisma del 2009 e del 2016 ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera b del decreto-legge del 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, e degli articoli 14 e 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modifiche nella legge 28 luglio 2021 n. 108»; Considerato che nella citata delibera 30 settembre 2021 e' prevista la seguente sub-misura del Piano complementare sisma: B2 «Turismo, cultura, sport e inclusione»; Considerato che sulla base delle decisioni e delle indicazioni assunte dalla Cabina di coordinamento integrata tenutasi in data 24 novembre 2021, si e' provveduto a definire i criteri di ripartizione delle risorse in considerazione degli equilibri territoriali e del danno sismico e ad approfondire le modalita' di attuazione delle specifiche linee di intervento comprese nelle misure A e B del programma deliberato in data 30 settembre 2021; Considerato che l'ordinanza n. 14 del 30 dicembre 2021 per l'attuazione degli interventi del Piano complementare nei territori colpiti dal sisma 2009-2016, sub-misure B1 «Sostegno agli investimenti», B2 «Turismo, cultura, sport e inclusione», B3 «Valorizzazione ambientale, economia circolare e ciclo delle macerie», ai sensi dell'art. 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 28 luglio 2021, n. 108, ha approvato le sub-misure B1 «Sostegno agli investimenti», B2 «Turismo, cultura, sport e inclusione», B3 «Valorizzazione ambientale, economia circolare e ciclo delle macerie», con le relative linee di intervento, del «Programma unitario di interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016», come definite nella delibera della Cabina di coordinamento del 30 settembre 2021, con i contenuti individuati nella nota introduttiva e nelle relative Schede allegate alla stessa ordinanza; Considerato che il piano complementare e, in particolare, il piano per i territori colpiti dal sisma 2009-2016 rappresenta, cosi' come il PNRR per l'intero Paese, una straordinaria occasione non solo per la ripresa del tessuto produttivo ma anche per il rilancio di processi di sviluppo maggiormente radicati nelle risorse territoriali, in particolar modo storico-culturali, riducendo i divari territoriali, dando impulso alla valorizzazione delle risorse professionali e imprenditoriali del territorio, favorendo la parita' di genere e la transizione ecologica; Considerato che l'articolo 14 del decreto-legge n. 77/2021, estende al PNC la disciplina del PNRR e in particolare quella relativa alle misure e alle procedure di accelerazione e semplificazione, al fine di promuoverne l'efficace e tempestiva attuazione, in modo da garantirne l'indispensabile e effettiva complementarita' ai processi di ripresa e resilienza innescati dal PNRR; Considerato che il comma 7-bis dell'articolo 1 del decreto-legge n. 59 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, il quale dispone che il mancato rispetto dei termini previsti dal cronoprogramma procedurale degli adempimenti o la mancata alimentazione dei sistemi di monitoraggio comportano, qualora non risultino assunte obbligazioni giuridicamente vincolanti, la revoca del finanziamento; Considerato che le amministrazioni titolari, al fine di assicurare l'efficace e efficiente gestione del Piano nazionale complementare per le aree sisma e il rispetto degli stringenti obiettivi e cronogramma stabiliti dal soprarichiamato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, hanno convenuto sulla necessita' di individuare soggetti pubblici, in coerenza con quanto previsto dall'art. 9 del decreto-legge 77/2021, cui affidare l'attuazione e la gestione delle misure, non potendo provvedere, attesa l'assoluta straordinarieta' delle attivita' da realizzare in attuazione del Piano, con le risorse professionali e strumentali allo stato disponibili presso le strutture commissariali; Considerato che il richiamato art. 9 del decreto-legge n. 77/2021 prevede che le amministrazioni titolari, al fine di assicurare l'efficace e tempestiva attuazione degli interventi, possono avvalersi anche del supporto tecnico-operativo degli enti del sistema camerale; Considerato che Unioncamere, ai sensi della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23 e da ultimo dal decreto Legislativo 25 novembre 2016, n. 219, «cura e rappresenta gli interessi generali delle camere di commercio, promuove, realizza e gestisce, direttamente o per il tramite di proprie aziende speciali, nonche' mediante la partecipazione ad organismi anche associativi, ad enti, a consorzi e a societa' anche a prevalente capitale privato, servizi e attivita' di interesse delle camere di commercio e delle categorie economiche;» e a tal fine «stipula con le amministrazioni centrali dello Stato, anche autonome, o con enti pubblici nazionali o con le regioni, accordi di programma, intese, convenzioni, in rappresentanza dei soggetti del sistema camerale, che sono chiamati ad attuarli»; Considerato che Unioncamere con il sistema camerale mette a disposizione una rete presente nelle quattro regioni interessate dal PNC sisma, unitariamente coordinata e storicamente radicata nel territorio, in particolare nelle rappresentanze del sistema sociale e produttivo e nel sistema delle PMI; Considerato che gli interventi previsti in attuazione del PNC sisma e, in particolare, quelli della sottomisura B2 «Turismo, cultura, sport e inclusione», sono rivolti al consolidamento e crescita del sistema delle PMI, anche sotto forma di partenariato con gli enti presenti sul territorio; Considerato che Unioncamere ha ritenuto la proposta convergente con i propri fini istituzionali e con quelli del Sistema camerale che rappresenta, e ha dichiarato, al tal fine, la propria disponibilita' a porre in essere una struttura organizzativa straordinaria, con il coinvolgimento del Sistema camerale, atta a conseguire gli obiettivi attuativi del PNC sisma e, in particolare, quelli afferenti la sottomisura B2 «Turismo, cultura, sport e inclusione»; Considerato che e' pertanto comune interesse delle parti accelerare la ripresa e lo sviluppo del tessuto economico e imprenditoriale delle aree interessate dai sisma 2009 e 2016 promuovendo un'efficace ed efficiente attuazione del Programma nazionale complementare approvato per tali aree, rispettandone obiettivi e cronogramma, anche mediante una maggiore partecipazione delle collettivita' imprenditoriali locali alle dinamiche di sviluppo che il Programma stesso si propone di innescare e sostenere; Considerato che le amministrazioni titolari e Unioncamere, per i suesposti comuni interessi istituzionali, hanno convenuto di avviare una collaborazione definendo uno schema di convenzione che, attraverso il coinvolgimento del Sistema camerale, contribuisca a dare attuazione al Programma nazionale complementare per le aree sisma e, in particolare, della sottomisura B2 «Turismo, cultura, sport e inclusione», nel rispetto degli obiettivi e del cronogramma previsti; Visti gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR e nel PNC; Acquisita l'intesa del coordinatore della Struttura di missione 2009 e dei Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria nella Cabina di coordinamento integrata svoltasi in data 29 giugno 2022;
Dispone:
Art. 1
Richiami
1. Le premesse di cui sopra e gli allegati costituiscono parte integrante della presente ordinanza. 2. Alla presente ordinanza e' allegato lo «Schema di Convenzione ai sensi del secondo comma dell'art. 9 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 per la regolamentazione delle attivita' di gestione e attuazione della sub misura B2 "Turismo, cultura, sport e inclusione" del Programma unitario di intervento - Interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016, del Piano nazionale complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza» (Allegato 1), di cui fanno parte il «Piano generale delle attivita' e dei costi» (Allegato 1.1) e «Disciplinare di rendicontazione» (Allegato 1.2), entrambi quali parti integranti. |
| Art. 2
Oggetto
1. Ai sensi delle norme e delle disposizioni in premessa e per le motivazioni ivi richiamate, si approva, in ogni sua parte, lo schema di Convenzione di cui al precedente art. 1, comma 2, lettera a), avente ad oggetto l'affidamento dei servizi di supporto strategico alla comunicazione e al sistema di gestione e controllo in favore delle amministrazioni titolari per la realizzazione del piano complementare al PNRR Sisma 2009-2016. 2. Per lo svolgimento delle attivita' oggetto dello schema di Convenzione di cui al precedente comma, ad Unioncamere e' riconosciuto un corrispettivo pari a: 8.300.000 (ottomilionitrecentomila), comprensivo di rimborsi IVA fornitori; 7.200.000,00 (settemilioniduecentomila) IVA esclusa. 3. Il corrispettivo di cui al precedente comma 2 e' a valere sulle risorse di cui all'art. 13-ter, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito in legge 25 febbraio 2022, n. 15. 4. Il corrispettivo di cui al precedente comma 2 e' a valere sulla dotazione finanziaria complessiva delle sub misura B2 «Sostegno agli investimenti» del Programma unitario di intervento - Interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016, del Piano nazionale complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera b) del decreto-legge del 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101. 5. Il corrispettivo di cui al precedente comma 2 e' ripartito annualmente, per gli anni dal 2022 al 2026, secondo quanto di seguito indicato: a) euro 1.314.166, 00 per l'anno 2022, di cui rimborso IVA fornitori € 174.166,00; b) euro 1.660.000,00 per l'anno 2023, di cui rimborso IVA fornitori € 220.000,00; c) euro 1.660.000,00 per l'anno 2023, di cui rimborso IVA fornitori € 220.000,00; d) euro 2.005.834,00 per l'anno 2025, di cui rimborso IVA fornitori € 265.834,00; e) euro 1.660.220,00 per l'anno 2026, di cui rimborso IVA fornitori € 220.000,00. |
| Art. 3
Efficacia
1. In considerazione della necessita' di dare impulso alle attivita' connesse all'attuazione degli interventi unitari del Fondo complementare del PNRR, la presente ordinanza e' dichiarata provvisoriamente efficace ai sensi dell'art. 33, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016. La stessa entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle cinque Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico a far data dal 24 agosto 2016 (www.sisma2016.gov.it). 2. La presente ordinanza e' trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimita', e' comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, ed e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale e sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico a far data dal 24 agosto 2016, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. 3. L'ordinanza sara' altresi' pubblicata sui siti istituzionali del Dipartimento Casa Italia e della Struttura tecnica di missione. Roma, 30 giugno 2022
Il Commissario straordinario: Legnini
Registrato alla Corte dei conti il 15 luglio 2022 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, n. 1803
__________ Avvertenza: La convenzione e i relativi allegati, uniti alla presente ordinanza sono consultabili sul sito istituzionale del Commissario straordinario ricorstruzione sisma 2016 al seguente indirizzo: https://sisma2016.gov.it/provvedimenti-fondo-pnrr-area-sisma/ |
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