Gazzetta n. 222 del 22 settembre 2022 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO AI FINI DELLA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016 |
ORDINANZA 21 febbraio 2022 |
Interventi nel Comune di Tolentino. (Ordinanza speciale n. 33). |
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Il Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016
Viste le deliberazioni del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, del 27 e 31 ottobre 2016 e del 20 gennaio 2017, con le quali e' stato dichiarato e successivamente esteso lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che tra il 24 agosto 2016 ed il 17 gennaio 2017 hanno colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo; Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016», convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 9 (d'ora in avanti «decreto-legge n. 189 del 2016»); Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234 «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 310 del 31 dicembre 2021, in particolare i seguenti commi: comma 449, a tenore del quale: «Allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione dei processi di ricostruzione, all'art. 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 4-quinquies e' inserito il seguente: "4-sexies. Lo stato di emergenza di cui al comma 4-bis e' prorogato fino al 31 dicembre 2022..."»; comma 450, a tenore del quale: «Per le medesime finalita' di cui al comma 449, all'art. 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022" e le parole: "per l'anno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "per l'anno 2021". A tal fine e' autorizzata la spesa di euro 72.270.000 per l'anno 2022»; Visto l'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, il quale prevede che per l'esercizio delle funzioni attribuite il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo; Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito con modificazioni con la legge 11 settembre 2020, n. 120, in particolare l'art. 11, comma 2, il quale attribuisce al Commissario straordinario il compito di individuare con propria ordinanza gli interventi e le opere urgenti e di particolare criticita', anche relativi alla ricostruzione dei centri storici dei comuni maggiormente colpiti, per i quali i poteri di ordinanza a lui attribuiti dall'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, sono esercitabili in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011, delle disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, nonche' dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea; per il coordinamento e la realizzazione degli interventi e delle opere di cui al presente comma, il Commissario straordinario puo' nominare fino a due sub Commissari, responsabili di uno o piu' interventi; Visto l'art. 6 del citato decreto-legge n. 76 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 120 del 2020; Vista l'ordinanza del 9 aprile 2021, n. 115, con la quale e' stata disciplinata l'organizzazione della Struttura centrale del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, con contestuale abrogazione dell'ordinanza n. 106 del 17 settembre 2020; Visti in particolare l'art. 4 della richiamata ordinanza n. 115 del 2021; Vista l'ordinanza n. 110 del 21 novembre 2020 recante «Indirizzi per l'esercizio dei poteri commissariali di cui all'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 16 luglio 2020, n. 76 recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120», come modificata prima con ordinanza n. 114 del 9 aprile 2021 e successivamente con ordinanza n. 123 del 31 dicembre 2021; Visti il decreto in data 15 gennaio 2021 n. 3, e i decreti in data 18 gennaio 2021, n. 7 e n. 8, con cui il Commissario ha rispettivamente nominato i sub Commissari e gli esperti per il supporto e la consulenza al Commissario straordinario per tutte le attivita' connesse alla realizzazione degli interventi di cui al richiamato art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020; Considerato che: ai sensi dell'art. 1, comma 4, dell'ordinanza n. 110 del 2020 «Tramite le ordinanze in deroga di cui al comma 2, il Commissario straordinario: a) individua le opere e i lavori, pubblici e privati, urgenti e di particolare criticita', con il relativo cronoprogramma; b) individua il soggetto attuatore idoneo alla realizzazione dell'intervento; c) determina le modalita' accelerate di realizzazione dell'intervento da parte del soggetto attuatore, nel rispetto dei principi di cui al successivo art. 2; d) individua il sub-commissario competente, ai sensi del successivo art. 4 della presente ordinanza»; ai sensi dell'art. 1, comma 2, dell'ordinanza n. 110 del 2020, «Ai fini di quanto previsto al comma 1, per ciascun intervento il Commissario straordinario adotta specifica ordinanza, d'intesa con i presidenti di Regione, con la quale indica le normative che si possono derogare per pervenire ad una immediata attuazione degli interventi, la copertura finanziaria, il relativo soggetto attuatore ai sensi del successivo art. 6 e ogni altra disposizione necessaria per l'accelerazione degli interventi di ricostruzione. Tale ordinanza assumera' la denominazione di "ordinanza speciale ex art. 11, comma 2, del decreto-legge 76 del 2020" e avra' una propria numerazione»; ai sensi dell'art. 2, comma 1, dell'ordinanza n. 110 del 2020, «Fermo restando quanto previsto all'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020, il Commissario straordinario, d'intesa con i presidenti di regione e su proposta dei sindaci per quanto di loro competenza, puo' disporre, mediante le ordinanze di cui all'art. 1, ulteriori semplificazioni e accelerazioni nelle procedure di affidamento e di esecuzione di lavori, servizi o forniture o incarichi di progettazione degli interventi e delle opere urgenti e di particolare criticita', anche di importo pari o superiore alle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, anche in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonche' dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE»; ai sensi dell'art. 2, comma 2, dell'ordinanza n. 110 del 2020, «Le ordinanze in deroga, anche ove contengano semplificazioni procedurali, sono emanate in forza delle necessita' e urgenza della realizzazione degli interventi di ricostruzione, nel rispetto dei principi richiamati dagli articoli 4 e 30 del codice dei contratti pubblici e dei principi di tutela della salute, dell'ambiente, dei diritti dei lavoratori»; ai sensi dell'art. 2, comma 3, dell'ordinanza n. 110 del 2020, «Le ordinanze in deroga possono altresi' riguardare le norme organizzative, procedimentali e autorizzative, anche stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, che determinano adempimenti non strettamente richiesti dai principi inderogabili del diritto europeo, tra cui le normative urbanistiche e tecniche, di espropriazione e occupazione di urgenza e di valutazione ambientale, di usi civici e demani collettivi, nel rispetto dei principi inderogabili di cui al comma 1; possono inoltre riguardare le previsioni della contrattazione collettiva nazionale (CCNL) con riferimento alla possibilita' di impiegare i lavoratori su piu' turni al fine di assicurare la continuita' dei cantieri, fermi restando i diritti inviolabili dei lavoratori. Le previsioni del presente comma rivestono carattere di generalita' ai fini dell'adozione delle specifiche ordinanze derogatorie di cui all'art. 1, che hanno carattere di specialita'»; ai sensi dell'art. 3, comma 1 dell'ordinanza n. 110 del 2020, «al fine di accelerare la ricostruzione dei centri storici e dei nuclei urbani dei comuni maggiormente colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, individuati dall'ordinanza n. 101 del 2020, il Commissario straordinario puo' disporre, con l'ordinanza di cui all'art. 1, sulla base di una proposta da approvare con apposita delibera consiliare, anche ai sensi dell'art. 2, commi 1 e 3, dell'ordinanza 22 agosto 2020, n. 107, le procedure necessarie per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori dei centri storici, o di parti di essi, e dei nuclei urbani identificati dai comuni con il programma straordinario di ricostruzione. Con la medesima ordinanza di cui all'art. 1 e' altresi' possibile approvare il bando di gara unitario, distinto per lotti, di opere e lavori pubblici comunali nonche' individuare le modalita' di coinvolgimento dei soggetti proprietari»; ai sensi dell'art. 3, comma 2, dell'ordinanza n. 110 del 2020 «con le ordinanze commissariali in deroga e' determinata ogni misura necessaria per l'approvazione del progetto complessivo da porre in gara e sono definite le procedure di affidamento dei lavori, il programma di cantierizzazione dell'intervento unitario, gli eventuali indennizzi e le compensazioni da riconoscere in favore dei proprietari di unita' immobiliari non ricostruite o delocalizzate»; ai sensi dell'art. 3, comma 3, dell'ordinanza n. 110 del 2020, «con le ordinanze di cui all'art. 1 e' altresi' possibile, anche attraverso un concorso di progettazione di cui all'art. 152 e seguenti del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, l'affidamento contestuale della progettazione e, analogamente, dei lavori di esecuzione per singoli lotti degli interventi pubblici individuati come prioritari con delibera del consiglio comunale»; Viste: l'ordinanza n. 109 del 23 dicembre 2020 recante «Approvazione elenco unico dei programmi delle opere pubbliche nonche' di disposizioni organizzative e definizione delle procedure di semplificazione e accelerazione della ricostruzione pubblica»; l'ordinanza n. 112 del 23 dicembre 2020 recante «Approvazione degli schemi di convenzione con l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - INVITALIA e con Fintecna S.p.a. per l'individuazione del personale da adibire alle attivita' di supporto tecnico- ingegneristico e di tipo amministrativo - contabile finalizzate a fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria»; Vista la nota prot. n. 12540-A del 28.04.2021 del sindaco del Comune di Tolentino, con la quale e' stata richiesta l'immediata attivazione dei poteri speciali con riguardo agli interventi di ricostruzione degli immobili oggetto della presente ordinanza; Visti gli esiti dell'istruttoria condotta congiuntamente dagli uffici del Comune di Tolentino e dalla struttura del sub Commissario, come risultante dalla relazione del sub Commissario allegato n. 1 alla presente ordinanza; Considerato che dalla suddetta relazione emerge che: a) vi e' la necessita' di realizzare la ricostruzione dell'Istituto comprensivo Don Bosco e del Palazzo comunale; b) l'Istituto comprensivo include gli edifici Don Bosco e Bezzi, che ospitano classi della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado e sono entrambi ubicati nel centro storico della citta'. I predetti edifici risalgono agli anni '40 e sono vincolati ai sensi del decreto legislativo n. 42 del 2004, rispettivamente la Don Bosco in via espressa ai sensi dell'art. 12 e la Bezzi ope legis ai sensi dell'art. 10, comma 1, e hanno subito ingenti danni a seguito del sisma del 2016; c) con delibera n. 125 dell'8 aprile 2019, concernente la ricostruzione edilizia scolastica scuola Don Bosco e Bezzi: atto di indirizzo, la giunta comunale: ha richiesto agli uffici competenti di trasferire il contributo gia' concesso per la riparazione dei danni subiti dalle Scuole Don Bosco e Bezzi, a beneficio della costruzione di due nuovi edifici scolastici che rispettino la normativa sismica in vigore; ha individuato la nuova ubicazione delle scuole, una nell'ambito del centro storico e l'altra in un'area esterna a se' stante nei pressi del costruendo campus scolastico degli istituti superiori, anche alla luce della relazione tecnica in cui si dichiara che «gli interventi necessari al ripristino della struttura del Don Bosco possono assicurare un miglioramento sismico delle strutture ma che si ritiene impossibile arrivare all'adeguamento strutturale in quanto trattasi di edificio vincolato ai sensi ai sensi dell'art. 12, decreto legislativo n. 42/2004, per cui gli interventi non possono sicuramente essere molto invasivi»; ha considerato che il fine ultimo dell'amministrazione e' di conseguire il livello massimo di sicurezza per ogni struttura scolastica, concludendo che «a parita' di costi sia maggiormente conveniente costruire ex novo una o piu' strutture in grado di ospitare gli alunni presenti presso il plesso Don Bosco e il plesso Bezzi, anziche' limitarsi ad effettuare lavori di miglioramento sismico delle due citate scuole»; ha altresi' considerato l'interesse dell'amministrazione a che un edificio scolastico rimanga nel centro storico anche al fine della sua rivitalizzazione, concludendo sull'opportunita' di costruire un nuovo edificio nell'area «ex Maestre Pie Venerini», demolendo il vecchio edificio di proprieta' privata lesionato a seguito del sisma 2016, che ospiterebbe parte del plesso Bezzi; d) l'amministrazione comunale ha quindi individuato in Contrada Pace dei terreni su cui vorrebbe realizzare un nuovo edificio e le opere di urbanizzazione connesse, ritenendo di poter in tal modo creare un unico polo scolastico, in quanto nella stessa area la Provincia sta realizzando un polo scolastico di scuole secondarie di secondo grado. Inoltre, nello stesso sito sono in corso di realizzazione gli alloggi sostitutivi delle S.A.E., che andranno a costituire un contesto abitativo stabile a cui servizio vi sarebbero le scuole in oggetto. La zona inoltre dovrebbe essere nel prossimo futuro servita da una nuova fermata ferroviaria che andra' ad incrementare il trasporto pubblico, creando un ulteriore collegamento oltre quello garantito dai mezzi pubblici locali; e) l'amministrazione comunale ha altresi' individuato in centro storico un immobile in Via Filippo Corridoni n. 10 (edificio ex «Maestre Pie Venerini»), di proprieta' della Curia Vescovile, gia' dotato di destinazione urbanistica ad edilizia scolastica, da demolire mantenendo la destinazione originaria dell'edificio e realizzando un nuovo edificio rispondente agli standard di sicurezza sismica di cui sopra, assicurando al contempo un maggior risparmio energetico e un miglioramento della distribuzione degli spazi per l'ottimizzazione della funzionalita' didattica, ricreativa e socializzante in linea con quanto indicato dalla legge 13 luglio 2015, n. 107, c.d. «la buona scuola». Con riguardo a detto immobile, e' attualmente in corso un procedimento di verifica dell'interesse culturale ai sensi del decreto legislativo n. 42 del 2004; f) con delibera di giunta comunale 7 maggio 2021, n. 110, acquisizione in proprieta' delle aree per la nuova scuola in Contrada Pace. Atto di indirizzo, il Comune di Tolentino ha dichiarato il proprio interesse ad acquistare dei terreni siti in localita' Pace, per destinarli alla realizzazione della nuova Scuola Don Bosco danneggiata dal sisma 2016, previa approvazione di apposita variante urbanistica, e subordinatamente al relativo finanziamento con i fondi della ricostruzione, non disponendo delle somme necessarie; g) con delibera di consiglio comunale n. 39 del 24 giugno 2021 il Comune di Tolentino, contestualmente all'approvazione della proposta di Programma straordinario per la ricostruzione (PSR): ha ritenuto, sulla scorta della relazione redatta dal tecnico incaricato dal comune per la verifica dell'importo richiesto (C.I.R.), con riferimento alla Scuola Don Bosco, che «Gli interventi [...] possono assicurare un miglioramento sismico delle strutture portanti mentre si ritiene poco probabile o impossibile arrivare all'adeguamento strutturale in quanto trattasi di un edificio vincolato ai sensi ai sensi dell'art. 12, decreto legislativo n. 42/2004 per cui gli interventi devono essere attentamente valutati per limitarne l'invasivita' [...]» e con riferimento alla Scuola «G. Bezzi», che «Gli interventi elencati certamente determinano un miglioramento sismico della struttura molto prossimo all'adeguamento che ritengo sia difficilmente raggiungibile»; ha valutato che «la scelta di delocalizzare la scuola dall'originaria sede in via G. Bezzi non e' dovuta solo all'impossibilita' di raggiungere un adeguamento sismico dell'edificio, ma anche alle esigenze di sicurezza globale in termini di collegamento veicolare e pedonale, nonche' di eventuali via di fuga in caso di emergenza»; ha preso atto della «relazione costi/benefici del responsabile dell'area lavori pubblici (...) in cui si determina che risulta vantaggioso delocalizzare le scuole sulle aree sopra indicate»; ha pertanto approvato «la delocalizzazione di parte della scuola primaria "Don Bosco" e dell'intera scuola secondaria di primo grado "D. Alighieri" presso l'area da acquisire, sita in Contrada Pace ed individuata catastalmente al foglio 39, particelle 491 - 777 - 493, dove verra' realizzato un nuovo edificio conforme alla normativa vigente», nonche' «della Scuola Bezzi e della restante parte della Scuola Primaria "Don Bosco" nella nuova struttura, conforme alla normativa vigente, da realizzare a seguito dell'acquisizione dell'area, individuata al foglio 53, particelle 238 - 240, e della parziale demolizione e ricostruzione dell'edificio "Maestre Pie Venerini", secondo le prescrizioni della Soprintendenza competente»; h) il sub Commissario, nella propria relazione allegato n. 1 alla presente ordinanza, ha rilevato che, contrariamente a quanto previsto dalla normativa vigente, il decreto-legge n. 189 del 2016 «quale norma speciale, ha statuito chiaramente all'art. 7, comma 1 che le scuole danneggiate devono raggiungere in ogni caso l'adeguamento sismico ai sensi delle NTC2018, dando cosi' prevalenza alla sicurezza sismica in termini di salvaguardia della vita umana sulla tipologia dei manufatti; tuttavia gli immobili storici vincolati devono essere tutelati ragion per cui la delocalizzazione rappresenta il rispetto di entrambi i principi, tutela dei beni culturali e di piena (adeguamento sismico) salvaguardia della vita umana per gli alunni delle scuole tra l'altro consentendo il raggiungimento della massima sicurezza per la classe d'uso IV che rappresenta il livello di protezione sismica piu' spinto nelle previsioni delle NTC2018. In ambito scientifico il problema e' ben noto tant'e' che tutti gli sforzi tecnici e tecnologici, dispiegati nell'ambito accademico e delle professioni, tesi a trovare soluzioni per l'adeguamento sismico di edifici pubblici vincolati danneggiati dagli eventi sismici 2009, 2012 e 2016 sono falliti nella maggior parte dei casi perche' le esigenze di tutela hanno limitato eccessivamente gli interventi strutturali antisismici. Il decreto-legge n. 189/2016, all'art. 14, comma 3.1 consente la possibilita' di delocalizzare gli edifici scolastici, qualora ubicati nei centri storici, "...per ragioni oggettive la ricostruzione in situ non sia possibile". La ragione oggettiva e' la salvaguardia della vita umana»; i) tali interventi risultano critici e urgenti ai sensi e per gli effetti dell'ordinanza n. 110 del 21 novembre 2020 a causa della necessita' di realizzare spazi adeguati e sicuri sia in relazione al rischio sismico, sia in relazione all'attuale situazione di emergenza epidemiologica da Covid-19, cosi' che la popolazione studentesca e il corpo docente e amministrativo degli istituti, attualmente ospitati in sedi provvisorie non adeguate, possano riprendere in modo pieno ed effettivo la loro attivita', nonche' al fine di rivitalizzare la citta' e facilitare la ricostruzione anche con riguardo alle interconnessioni e interazioni funzionali tra gli edifici di cui alla presente ordinanza e tra detti edifici ed altri, pubblici e privati, ivi compresi quelli ad uso temporaneo; j) quanto invece al palazzo comunale, sede istituzionale dell'ente nonche' di diversi uffici comunali, a causa del suo danneggiamento l'amministrazione comunale ha dovuto reperire e locare a titolo oneroso numerosi spazi in cui ha dislocato i predetti uffici. I predetti spazi sono posizionati in aree diverse del territorio comunale, inidonei allo svolgimento ottimale delle attivita' e a garantire spazi adeguati e sicuri sia in relazione al rischio sismico, sia in relazione all'attuale situazione di emergenza epidemiologica da Covid-19; k) per le ragioni esposte al punto che precede, si rende necessario procedere quanto prima al recupero del palazzo comunale al fine di consentire la piena ripresa dell'attivita' amministrativa dell'ente; l) la proposta di programma straordinario di ricostruzione (PSR), in via di adozione, evidenzia l'interrelazione della ricostruzione pubblica con quella privata e l'interoperabilita' dei cantieri, in particolare con riguardo alla realizzazione di spazi idonei ad allestire aree di cantiere e vie di accesso, e di predisporre piani di sicurezza degli edifici contermini alle opere della presente ordinanza; Considerato che, in relazione alla suddetta criticita' e urgenza degli interventi, si rende necessario un programma di recupero unitario e coordinato per le interazioni tra gli edifici interessati, al fine di consentire una celere ripresa dell'attivita' didattica e amministrativa; Ritenuto, per quanto sopra specificato, che ricorrano i presupposti per l'attivazione dei poteri commissariali speciali di cui all'ordinanza n. 110 del 2020 per gli interventi di ricostruzione delle scuole e del palazzo comunale di Tolentino; Considerato che sono inseriti nell'allegato 1 dell'ordinanza n. 109 del 23 dicembre 2020 gli interventi relativi ai seguenti edifici per gli importi presuntivi di spesa a fianco di ciascuno di essi indicato: a) scuola Don Bosco, CUP: F21B19000660001, euro 7.500.000,00, somma poi incrementata da C.I.R. validata dall'USR Marche fino a euro 7.800.000,00; b) scuola Bezzi, CUP: F21B1900065000, euro 2.048.831,31, somma poi incrementata da C.I.R. validata dall'USR Marche fino a euro 3.000.000,00; c) Palazzo comunale, CUP: F25D18000140001, euro 7.493.529,00, somma poi ridotta da C.I.R. validata dall'USR Marche a euro 6.200.000,00; Considerato che si rende altresi' necessario integrare i suddetti importi nei seguenti termini: a) costi per l'acquisto dell'area su cui realizzare la nuova Scuola Don Bosco, nella misura ritenuta congrua dall'Agenzia delle entrate previa adozione definitiva in consiglio comunale della variante generale al Piano regolatore generale in adeguamento al Piano territoriale di coordinamento provinciale, successiva approvazione della variante generale da parte della Provincia e aggiornamento da parte del consiglio comunale del Piano particolareggiato in contrada Pace ex art. 30, legge regionale n. 34 del 1992; b) costi per l'acquisto dell'immobile su cui realizzare la nuova Scuola Bezzi, nella misura ritenuta congrua dall'Agenzia delle entrate nell'importo di euro 1.100.000,00, oltre oneri se dovuti; Considerato che: l'amministrazione comunale ha richiesto all'Agenzia delle entrate, con apposita nota prot. n. 15622 del 26 maggio 2021, la stima sia delle aree su cui dovrebbe essere realizzata la Scuola Don Bosco, sia del fabbricato «Maestre Pie Venerini»; l'Agenzia delle entrate, con nota pervenuta al protocollo del comune il 23 novembre 2021, dopo articolata ed approfondita analisi, ha calcolato il valore unitario della superficie per un importo pari ad euro 86,87 al mc, e per una volumetria di mc 23.212, concludendo che «al termine del processo estimativo, fatte salve le volumetrie esposte nella stima del geom. ..., si e' determinato il piu' probabile valore di mercato dell'oggetto di stima in 2.000.000,00 (euro due milioni)»; l'amministrazione comunale, con delibera di giunta comunale n. 391 del 21 dicembre 2021, ha evidenziato che con delibera di consiglio comunale n. 63 del 5 novembre 2020 e' stata adottata la variante generale al PRG in adeguamento al PTC, adottata poi definitivamente, ai sensi dell'art. 26 della legge regionale n. 34/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, con delibera di consiglio comunale n. 37 del 24 giugno 2021; detta variante ha apportato aggiornamenti e modifiche al quadro urbanistico dell'area; in particolare il nuovo quadro urbanistico ha attribuito all'area il volume complessivo di 24.640 mc distinti rispettivamente in «23.212 mc di volumetria appartenenti all'ambito 10 come perimetrato nel piano attuativo Piano particolareggiato C3 - Area Pace (i residui 300 mc rimarranno nella disponibilita' del privato e verranno allocati con specifica variante al piano attuativo in corso di redazione nelle rimanenti aree della medesima proprieta' comprese nel Piano particolareggiato) e 1.428 mc di volumetria quale apporto dell'inglobamento all'interno della zona C3 dell'adiacente area ex B7, con un indice territoriale pari a 1,2». Di quanto sopra il Comune di Tolentino ha notiziato l'Agenzia delle entrate; l'Agenzia delle entrate con successiva nota in data 18 dicembre 2021, ha comunicato al Comune di Tolentino che la consulenza estimativa richiesta «ha riguardato il giudizio di congruita' del valore stimato dal geom. ... e quindi, come di prassi, ha fatto stretto riferimento ai dati metrici dichiarati nell'elaborato dal libero professionista», precisando altresi' che «la capacita' edificatoria di un terreno e' stabilita dall'Ufficio tecnico comunale e che una eventuale lieve differenza di volumetria (entro il 20%) non modifica il prezzo unitario stimato». La medesima Agenzia ha poi precisato che «alla presente stima, basata su specifiche ricerche di mercato e su specifici criteri di valutazione, in esito al procedimento adottato, e' attribuibile un'alea estimale pari al 15%»; il Comune di Tolentino, in merito all'alea della stima, nella delibera di giunta n. 391 del 2021 ha ritenuto di «applicare una maggiorazione del valore di almeno il 10% rispetto a quello determinato dall'Agenzia» tenuto conto che «le aree limitrofe, dove sorgera' il campus e dove sono in costruzione gli alloggi sostitutivi delle SAE, sono state acquistate dal Comune ad euro/mc 125,00 con valutazione di congruita' del valore di cessione redatta dall'Agenzia del demanio di Roma; in data 18 dicembre 2017 con atto a rogito del notaio Felicita Conti, alcuni privati hanno compravenduto un'area appartenente ad un ambito limitrofo (foglio 39, particelle 333 e 534) per un valore unitario di euro/mc 101,02; dopo il sisma 2016 in questa zona si trovano le uniche aree edificabili della citta', che sono in zona pianeggiante, comoda e servita da una viabilita' principale a quattro corsie, dotata di tutti i servizi (centro commerciale, impianti da tennis, sale cinematografiche) e dove a breve saranno realizzate una fermata ferroviaria ed il campus scolastico». Conclude il comune che «atteso che il valore unitario di 86,87 euro/mc definito nella perizia, moltiplicato per la volumetria oggetto di acquisizione (24.640 mc), definisce un importo di euro 2.140.476,80 che aumentato del 10% determina un valore finale dell'area di euro 2.354.524,48 (oltre I.V.A. 22%), fatte salve eventuali variazioni dovute alla piu' esatta definizione in sede di frazionamento». «All'importo suddetto deve aggiungersi l'IVA di legge al 22% per un importo complessivo di euro 2.872.519,87»; il sub Commissario designato, con propria relazione acquisita agli atti della Struttura prot. n. CGRTS-0067136-A del 30 dicembre 2021, allegata alla presente ordinanza (allegato n. 2), in merito all'applicazione incrementale del 10% avanzata dal comune, alea di stima prevista dall'Agenzia delle entrate, ha ritenuto che «l'amministrazione comunale ha espresso condivisibili e logiche motivazioni circostanziate sui fattori dell'incremento del 10%», concludendo che «l'importo imponibile dell'area e' di euro 2.354.524,48 (oltre I.V.A. 22%) che una volta ivato si sostanzia in euro 2.872.519,87»; con nota prot. n. CGRTS-0001345-P del 20 gennaio 2022 inviata al Comune di Tolentino, il Commissario straordinario, con riguardo alla decisione del Comune di delocalizzare le nuove scuole dalle originarie sedi, motivata nella delibera di consiglio comunale n. 39 del 2021 principalmente con l'impossibilita' di raggiungere un adeguamento sismico degli edifici originari in quanto trattasi di edifici vincolati ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 42 del 2004, ha evidenziato come di recente il Consiglio superiore dei lavori pubblici, a cui e' stato rivolto un quesito in merito ai livelli di sicurezza sismica per gli interventi di riparazione, ripristino e ricostruzione degli edifici scolastici sottoposti alle norme di tutela di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, con parere deliberato nell'adunanza del 22 dicembre 2021 - prot. n. 108/2021, si e' cosi' espresso: «pertanto, che, con riguardo agli edifici scolastici esistenti danneggiati dal sisma, sia possibile assicurare l'obiettivo dell'adeguamento sismico, imposto, come detto, dalla norma speciale contenuta nel citato art. 7, comma 1, lettera b), del decreto-legge n. 189 del 2016, ma conseguendo, come previsto dalle norme tecniche, un valore di ÇE, rapporto tra l'azione sismica massima sopportabile dalla struttura e l'azione sismica massima che si utilizzerebbe nel progetto di una nuova costruzione, non inferiore a 0,80, vale a dire un adeguamento sismico all'80%.». Quanto sopra limitatamente ai casi per i quali le valutazioni sugli interventi da realizzare conducano a opere classificabili come interventi di tipo c), di cui all'8.4.3 delle NTC 2018, cosi' come precisato al punto C.8.4.3 della circolare n. 7 del 21 gennaio 2019». Ha concluso, dunque, invitando il Comune di Tolentino, alla luce del predetto parere, e tenuto conto che l'art. 14, comma 3.1, con riguardo agli edifici scolastici prevede che «detti edifici, se ubicati nei centri storici, sono ripristinati o ricostruiti nel medesimo sito, salvo che per ragioni oggettive la ricostruzione in situ non sia possibile», ad aggiornare le risultanze istruttorie a suo tempo condotte e poste alla base della decisione di delocalizzazione, alla luce del suindicato parere; il Comune di Tolentino, con nota acquisita agli atti al prot. n. CGRTS-0003324 del 9 febbraio 2022, corredata delle accettazioni, rilasciate dai rispettivi proprietari, dei corrispettivi delle cessioni delle aree su cui realizzare la nuova scuola Don Bosco, ha evidenziato, con riguardo alla scuola Bezzi, come l'edificio che ospitava la scuola materna «Maestre Pie Venerine», che il comune intende acquistare per ospitare la nuova scuola Bezzi, e' stato compromesso dagli eventi simici, che ne hanno minato la stabilita' strutturale per cui si rende necessaria la demolizione e ricostruzione, in linea con le indicazioni della Soprintendenza; nella nuova struttura da edificare e' intenzione del comune ospitare la scuola Bezzi e due classi della scuola primaria Don Bosco. Inoltre, il comune evidenzia come nei periodi prossimi alle scosse telluriche, e' emerso che la posizione della scuola Bezzi non garantisce una corretta via di fuga per i fruitori, in quanto incastonata in un complesso residenziale tipico del centro storico. Rammenta a tal riguardo il comune come a seguito degli eventi sismici le vie limitrofe alla scuola erano state tutte chiuse per pericolo di crollo degli edifici o di porzioni di essi, nonche' scivolamenti di coppi o materiali sciolti provenienti dai cornicioni. La scelta di delocalizzare la scuola, precisa ancora il comune, e' dovuta quindi, non solo al raggiungimento di un adeguamento sismico certo nella struttura nuova, ma anche di una sicurezza globale in termini di collegamento veicolare e pedonale, nonche' di eventuali via di fuga in caso di emergenza. Conclude infine affermando che «La delocalizzazione rappresenta quindi un'alternativa adeguata a soddisfare tutti gli standard di sicurezza dettati dalla normativa e di adeguata fruibilita' ed efficienza dell'attivita' scolastica». Con riguardo alla scuola Don Bosco, il comune ribadisce la volonta' di realizzare, previa delocalizzazione, un nuovo edificio scolastico che presenti un grado di sicurezza pari a 1, restaurando e rifunzionalizzando l'edificio danneggiato ubicato in centro storico, creando all'interno attivita', servizi turistici e sociali, a servizio della comunita', favorendo in tal modo lo sviluppo del turismo e una rivitalizzazione dell'intero centro storico. Precisa inoltre, sempre che con riguardo alla scuola Don Bosco, che «A seguito di un'ulteriore valutazione finalizzata al contenimento dell'impegno economico l'amministrazione comunale ha stabilito di procedere all'acquisizione di una minore volumetria e di minori corrispondenti aree», fermo restando le valutazioni dell'Agenzia delle entrate riportate nel relativo parere di congruita'. La volumetria che il comune intende acquistare, dunque, si riduce da 24.640 mc a 23.211 mc. Per entrambi gli edifici scolastici, il comune effettua un raffronto costi/benefici, concludendo che «Il costo dell'adeguamento sismico, qualora fosse possibile ai sensi anche della nota inviata, sugli stabili esistenti sarebbe pari ad euro 11.319.274,55 per la Scuola Don Bosco, euro 4.102.000,00 (arrotondato per difetto) per la Scuola Bezzi; a tali cifre e' da aggiungere l'intervento previsto nell'ordinanza 33 per la ristrutturazione delle «Maestre Pie Venerini» (importo stanziato euro 3.290.000,00 giusta nota della Regione Marche prot. n. 588533 del 20 giugno 2017), che a questo punto diventerebbe necessario, in quanto l'edificio e' in una condizione di pericolo e pertanto deve obbligatoriamente essere ristrutturato. Il costo totale si attesterebbe quindi su un importo pari a euro 18.711.274,55», a fronte di una spesa, evidenzia il comune, pari a euro 10.437.296,90 nell'ipotesi di delocalizzazione (euro 7.800.000,00 piu' acquisto dell'area per euro 2.637.296,90 oneri di legge compresi e tenuto conto della minore volumetria da acquisire; importo area al netto degli oneri euro 2.217.811,00) per la nuova scuola Don Bosco, ed euro 4.199.000,00 (euro 3.000.000,00 piu' acquisto fabbricato per euro 1.199.000,00 oneri di legge compresi; importo fabbricato al netto degli oneri euro 1.100.000,00) per la nuova scuola Bezzi, sottratto l'importo per la scuola «Mestre Pie Venerini» (euro 3.290.000,00) non essendo necessario eseguire i relativi interventi di ristrutturazione; il sub Commissario designato, con propria nota acquisita agli atti della struttura prot. n. CGRTS-0003499 del 9 febbraio 2022, ha ritenuto condivisibile quanto evidenziato dal Comune di Tolentino con riguardo alle motivazioni esposte a sostegno della necessita' di delocalizzare le due scuole; con nota a firma del Vescovo, acquisita agli atti in data 15 febbraio 2022 prot. n. CGRTS- 0001465, la Diocesi di Macerata-Tolentino-Recanati-Cingoli-Treia ha confermato la volonta' di cedere al Comune di Tolentino l'edificio di proprieta' denominato «Ex Scuola Maestre Pie Venerini», per l'importo cosi' come stimato dall'Agenzia delle entrate, precisando altresi' di rinunciare ai benefici attualmente previsti dall'ordinanza n. 61 del 2018 per gli immobili privati destinati a funzioni pubbliche, in ragione del fatto che il predetto immobile e' stato espunto dall'elenco della ricostruzione pubblica in virtu' dell'ordinanza n. 56 del 2018, il cui allegato 2 ha sostituito l'elenco allegato all'ordinanza n. 33 del 2017; Considerato che, sulla base della citata istruttoria, occorre adottare misure straordinarie e di semplificazione delle procedure per accelerare gli interventi di cui alla presente ordinanza; Ritenuto di approvare gli interventi di recupero delle strutture del Comune di Tolentino come da allegato n. 1 alla presente ordinanza, per gli importi di carattere previsionale di cui all'ordinanza n. 109 del 2020, integrati dagli importi previsionali di cui alla presente ordinanza per ulteriori euro 4.568.979,69; Ritenuto di individuare, per l'intervento integrato di ricostruzione delle strutture di cui all'allegato n. 1, ai sensi e per gli effetti dell'ordinanza n. 110 del 2020, quale sub Commissario l'ing. Gianluca Loffredo in ragione della sua competenza ed esperienza professionale; Considerato che il Comune di Tolentino ha attestato di disporre di un'idonea struttura organizzativa per la gestione degli appalti, con adeguato organico tecnico, tale da consentire la gestione diretta dell'intervento in oggetto; Ritenuto, pertanto, che sia possibile riconoscere al Comune di Tolentino la gestione diretta dell'intervento in qualita' di soggetto attuatore; Ritenuto che, ai sensi dell'art. 6 dell'ordinanza n. 110 del 2020, il soggetto attuatore possa essere supportato da limitate specifiche professionalita' esterne di complemento per le attivita' di tipo tecnico, giuridico-amministrativo e specialistico connesse alla realizzazione degli interventi con oneri a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare; Considerato che, ai fini dell'accelerazione degli interventi, il soggetto attuatore potra' eventualmente procedere alla esternalizzazione di tutte o parte delle attivita' tecniche necessarie alla realizzazione degli interventi, tra cui l'attivita' di progettazione, ai sensi dell'art. 24 del decreto legislativo del 18 aprile 2016 n. 50, e la direzione dei lavori di cui all'art. 101, comma 2, del citato decreto legislativo n. 50 del 2016, e che tale attivita', essendo propedeutica alla realizzazione dell'intervento, debba essere effettuata con la massima tempestivita'; Ritenuto di fare salva la possibilita' del Comune di Tolentino di comunicare l'adesione all'Accordo quadro previsto dall'art. 6 dell'ordinanza speciale n. 31 del 31 dicembre 2021, come modificata con ordinanza speciale n. 32 del 1° febbraio 2022; Considerato che l'art. 8 dell'ordinanza n. 109 del 2020 consente ai soggetti attuatori di cui all'art. 15 del decreto-legge n. 189 del 2016, ove i progetti siano in possesso dei requisiti per il riconoscimento degli incentivi del decreto interministeriale 16 febbraio 2016 da parte del Gestore dei servizi energetici S.p.a., di proporre al vice Commissario di ricalcolare la somma assegnata, il quale provvede alla rideterminazione affinche' il concorso alla copertura finanziaria conseguente agli incentivi provenienti dal conto termico non superi il totale complessivo delle spese ammissibili e a riservare al progetto la cifra decurtata nelle more del perfezionamento della richiesta del conto termico; Considerato che la realizzazione degli interventi di ricostruzione deve essere effettuata in modo da rendere compatibili gli interventi strutturali con la tutela degli aspetti architettonici, storici e ambientali e assicurare una architettura ecosostenibile e l'efficientamento energetico e che a tal fine con decreto n. 135 del 25 marzo 2021 e' stato approvato il Protocollo d'intesa tra il Commissario alla ricostruzione e il Gestore dei servizi energetici S.p.a. (GSE) per la promozione di interventi di riqualificazione energetica nei comuni delle quattro regioni interessate dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016 (Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria), nell'ambito dei lavori di ripristino, riparazione e ricostruzione degli edifici pubblici coinvolti dai suddetti eventi; Considerato che l'affidamento diretto per i contratti pubblici al di sotto delle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 non osta ai principi del legislatore eurounitario e ai vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea; Ritenuto pertanto di prevedere, quale modalita' accelerata di realizzazione dell'intervento da parte del soggetto attuatore, l'affidamento diretto di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura di importo inferiore agli importi di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 nel rispetto dei principi richiamati dagli articoli 4 e 30 del codice dei contratti pubblici e dei principi di tutela della salute, dell'ambiente, dei diritti dei lavoratori; Considerato che l'art. 32 della direttiva n. 2014/24/UE non prevede, ai fini del rispetto del principio della concorrenza, un numero minimo di operatori da consultare e che sono necessarie la semplificazione ed accelerazione procedimentale per far fronte all'urgenza della ricostruzione, riparazione e ripristino degli edifici oggetto della presente ordinanza; Considerato che gli interventi di ricostruzione rivestono carattere di urgenza e pertanto ricorrono i presupposti per attivare le procedure negoziate, senza bando, di cui all'art. 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, derogando all'art. 36, comma 2, lettera d), del decreto legislativo n. 50 del 2016, con almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto del principio di rotazione; Considerato che l'art. 2, comma 4, del decreto-legge n. 76 del 2020, nel riconoscere particolare rilevanza, tra gli altri, al settore dell'edilizia scolastica prevede che «le stazioni appaltanti, per l'affidamento delle attivita' di esecuzione di lavori, servizi e forniture nonche' dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attivita' di progettazione, e per l'esecuzione dei relativi contratti, operano in deroga ad ogni disposizione di legge» rafforzando pertanto in tali casi la possibilita' di derogare alle procedure ordinarie; Ritenuto, necessario, ai fini dell'accelerazione e semplificazione delle procedure, derogare agli articoli 95, comma 4, e 148, comma 6, del decreto legislativo n. 50 del 2016 relativamente alla possibilita' di adottare il criterio di aggiudicazione del prezzo piu' basso anche sopra le soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e alla possibilita' di esercitare la facolta' di esclusione automatica per importi inferiori alle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e, per appalti che non abbiano carattere transfrontaliero, fino a quando il numero delle offerte ammesse non sia inferiore a cinque, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 97, comma 2 e 2-bis, del decreto legislativo n. 50 del 2016; Ritenuto di derogare all'art. 59, comma 1, quarto periodo, del decreto legislativo n. 50 del 2016, al fine di ridurre i costi e i tempi di realizzazione delle opere, consentendo di porre a base di gara il progetto definitivo; Considerato necessario, al fine del piu' corretto coordinamento tra gli interventi e attesa la simultaneita' degli stessi e comunque nei limiti della soglia di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016, prevedere la possibilita' di partizione degli affidamenti qualora i medesimi siano relativi ad attivita' autonome e separabili, ivi inclusi i casi di particolare specializzazione tecnica che richiedono la presenza di diverse e specifiche professionalita' o le ipotesi di recupero modulare di un unico edificio per renderlo parzialmente fruibile in tempi piu' rapidi; Ritenuto di riconoscere, per gli affidamenti di contratti di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016, la facolta' del soggetto attuatore di procedere alla stipula dei contratti anche in deroga al termine dilatorio di cui all'art. 32, comma 9, decreto legislativo n. 50 del 2016; Ritenuto, in deroga all'art. 1, comma 3, del decreto-legge n. 32 del 2019, che il soggetto attuatore possa decidere che le offerte saranno esaminate prima della verifica dell'idoneita' degli offerenti applicando la procedura di cui all'art. 133, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016 anche per le procedure negoziate, senza bando, di cui all'art. 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, e oltre i termini ivi previsti, fermo restando che tale facolta' puo' essere esercitata se specificamente prevista negli inviti; Ritenuto che il soggetto attuatore possa ricorrere agli strumenti di modellazione elettronica dei processi anche per importi diversi da quelli di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 560 del 2017; Ritenuto, al fine di garantire la massima capacita' produttiva in fase di espletamento dei lavori, che il soggetto attuatore possa inserire nei capitolati il doppio turno di lavorazione, anche in deroga ai limiti derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale (CCNL), al fine di assicurare la continuita' dei cantieri, fermi restando i diritti inviolabili dei lavoratori, a condizione che il ricorso al doppio turno di lavorazione sia inserito nell'offerta economica; Ritenuto di estendere, fino alla conclusione degli interventi, la disciplina di cui all'art. 5 del decreto-legge n. 76 del 2020 al fine di portare a compimento i lavori nei tempi programmati; Ritenuto, al fine di accelerare l'ultimazione dei lavori rispetto al termine contrattualmente previsto, che il contratto possa prevedere che all'esecutore sia applicata in caso di ritardo una penale in misura superiore a quella di cui all'art. 113-bis, comma 4, del decreto legislativo n. 50 del 2016 e riconosciuto un premio per ogni giorno di anticipo determinato sulla base degli stessi criteri stabiliti nel capitolato speciale o nel contratto per il calcolo della penale, mediante utilizzo delle somme per imprevisti indicate nel quadro economico dell'intervento, sempre che l'esecuzione dell'appalto sia conforme alle obbligazioni assunte; Ritenuto necessario individuare modalita' accelerate e semplificate di acquisizione dell'approvazione degli interventi che costituiscono variante agli strumenti urbanistici vigenti; Considerato che la presenza di diversi interessi facenti capo a piu' amministrazioni rende necessaria l'attivazione della conferenza dei servizi speciale di cui all'ordinanza n. 110 del 2020 e che pertanto occorre specificarne la disciplina; Ritenuto necessario avvalersi di un collegio consultivo tecnico per ogni singolo contratto facente parte dell'intervento unitario allo scopo di pervenire alla rapida risoluzione delle controversie finalizzata al rispetto dei tempi previsti dal cronoprogramma e alle interazioni tra gli interventi e, pertanto, di derogare ai limiti temporali e di importo previsti dall'art. 6 del citato decreto-legge n. 76 del 2020 adottando una specifica disciplina per gli interventi di adeguamento, miglioramento sismico e ricostruzione delle scuole e della sede comunale di Tolentino; Accertata con la Direzione generale della struttura commissariale la disponibilita' delle risorse finanziarie nella contabilita' speciale n. 6035 di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016; Raggiunta l'intesa nella Cabina di coordinamento del 1° luglio 2021 e del 9 febbraio 2022 con le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria e acquisiti gli atti e le valutazioni sopra richiamati relativi alla stima delle aree da acquisire; Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e successive modificazioni, in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimita' da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante;
Dispone:
Art. 1 Individuazione degli interventi di particolare criticita' ed urgenza
1. Ai sensi delle norme e delle disposizioni richiamate in premessa, e' individuato e approvato come urgente e di particolare criticita', il complesso degli interventi di ricostruzione degli edifici comunali danneggiati dagli eventi sismici, meglio descritti nell'allegato n. 1 alla presente ordinanza, con il relativo cronoprogramma, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, di seguito riassuntivamente indicati con relativa stima previsionale: a) realizzazione di un nuovo plesso scolastico, come da decisione di delocalizzazione assunta dal consiglio comunale con delibera n. 39 del 24 giugno 2021 in cui collocare la scuola Don Bosco, sita in origine in piazza Don G. Bosco n. 11, CUP: F21B19000660001, importo iscritto in ordinanza n. 109 del 2020 per euro 7.500.000,00, modificato in aumento da C.I.R. validata da U.S.R. Marche in euro 7.800.000,00; b) finanziamento dell'acquisizione dell'area su cui realizzare il plesso scolastico di cui alla lettera a), individuata in Contrada Pace dal Consiglio comunale con delibera n. 39 del 24 giugno 2021, per un importo pari a euro 2.217.811,00 oltre oneri fiscali di legge, se dovuti in ragione dell'assoggettabilita' o meno ad I.V.A. delle compravendite; c) realizzazione di un nuovo plesso scolastico, come da decisione di delocalizzazione assunta dal Consiglio comunale con delibera n. 39 del 24 giugno 2021 in cui collocare la scuola Bezzi, sita in origine in Via G. Bezzi, CUP: F21B19000650001, importo iscritto in ordinanza n. 109 del 2020 per euro 2.048.831,31, modificato in aumento da C.I.R. validata da U.S.R. Marche in euro 3.000.000,00; d) finanziamento dell'acquisizione dell'area su cui realizzare il plesso scolastico di cui alla lettera c), individuata in Via Filippo Corridoni n. 10, ove insiste un edificio danneggiato dal sisma (edificio ex «Maestre Pie Venerini») attualmente di proprieta' della Curia vescovile, individuata dal consiglio comunale con delibera n. 39 del 24 giugno 2021, nella misura di euro 1.100.000,00, oltre oneri di legge, se dovuti; e) restauro e ripristino della funzionalita' del palazzo comunale, CUP: F25D18000140001, importo iscritto in ordinanza n. 109 del 2020 per euro 7.493.529,00, e modificato in diminuzione da C.I.R. validata da U.S.R. Marche in euro 6.200.000,00. 2. Gli interventi di cui al comma 1 risultano di particolare criticita' ed urgenza ai sensi e per gli effetti dell'ordinanza n. 110 del 21 novembre 2020 per i seguenti motivi, come evidenziati dalla relazione del sub Commissario redatta a seguito dell'istruttoria congiunta con il Comune di Tolentino: a) gli edifici scolastici danneggiati dal sisma sono qualificati come beni culturali ai sensi degli articoli 10 e 12 del decreto legislativo n. 42 del 2004 e l'amministrazione ha ritenuto che non sono adeguabili sismicamente, con costi sostenibili, in classe d'uso IV ai sensi della disciplina delle «Norme tecniche per le costruzioni» (N.T.C. 2018) approvate con decreto ministeriale 17 gennaio 2018; b) gli eventi sismici del 2016 hanno danneggiato altresi' gran parte dell'edificato residenziale limitrofo agli edifici scolastici, la cui ricostruzione richiede in gran parte interventi di demolizione e ricostruzione per cui l'amministrazione prevede tempi non brevi, nonche' una limitazione dell'accesso sia pedonale che veicolare all'edificio scolastico dovuta alle installazioni di gru e mezzi di sollevamento dei vari cantieri. Tale situazione determina problemi di sicurezza in termini di collegamento veicolare e pedonale, nonche' la necessita' di realizzare eventuali via di fuga per eventuali emergenze; c) le attivita' didattiche si svolgono attualmente in strutture ricavate all'interno di immobili in parte inagibili, temporaneamente messi in sicurezza, ma i cui spazi sono nell'insieme inidonei a consentire il pieno espletamento delle attivita'; d) l'amministrazione comunale ritiene pertanto necessario ricostruire in siti diversi da quelli di origine le scuole Don G. Bosco e Bezzi con la massima celerita', al fine di realizzare nuovi edifici rispondenti agli standard di sicurezza sismica in classe d'uso IV ai sensi della disciplina delle «Norme tecniche per le costruzioni» (N.T.C. 2018) approvate con decreto ministeriale 17 gennaio 2018, assicurando sia un maggior risparmio energetico, sia la funzionalita' didattica, ricreativa e socializzante come da decreto c.d. «della buona scuola», mediante una migliore distribuzione degli spazi per la didattica, in particolare nell'attuale situazione di emergenza epidemiologica da Covid-19. 3. Il finanziamento dei costi per l'acquisto delle aree avviene ai sensi dell'ordinanza commissariale n. 117 del 2021, articolo 5, nella misura ritenuta congrua a seguito dell'acquisizione delle valutazioni dell'Agenzia delle entrate e di quella illustrata nella relazione del sub Commissario. 4. Il finanziamento dell'acquisto dell'immobile e il successivo intervento di cui al comma 1, lettera c), sono subordinati alla declaratoria negativa dell'interesse culturale relativo all'immobile nel suo complesso, ad eccezione eventualmente della sola facciata ovvero della porzione dell'edificio piu' antica, da parte del Ministero della cultura. 5. Al fine di assicurare la pronta attuazione degli interventi necessari, in base all'istruttoria compiuta congiuntamente dai rappresentanti del comune ed il sub Commissario, nell'allegato n. 1 alla presente ordinanza sono indicate le singole opere e lavori previsti, l'ubicazione, la natura e tipologia di intervento e gli oneri complessivi, comprensivi anche di quelli afferenti all'attivita' di progettazione, alle prestazioni specialistiche derivanti dall'effettuazione dell'intervento e delle altre spese tecniche. |
| Art. 2
Designazione e compiti del sub Commissario
1. Per il coordinamento degli interventi di cui alla presente ordinanza e' individuato, in ragione delle sue competenze ed esperienze professionali, l'ing. Gianluca Loffredo quale sub Commissario. 2. Ai fini dell'attuazione della presente ordinanza il sub Commissario coordina l'intervento in oggetto. 3. Il sub Commissario, supportato dal nucleo degli esperti di cui all'art. 5 dell'ordinanza 110 del 2020: a) cura i rapporti con le amministrazioni territoriali e locali, connessi alla realizzazione degli interventi nonche' le relazioni con le autorita' istituzionali; b) coordina l'attuazione degli interventi assicurando il rispetto del cronoprogramma; c) indice la conferenza di servizi speciale di cui all'art. 6 della presente ordinanza; d) provvede all'espletamento di ogni attivita' amministrativa, tecnica ed operativa, comunque finalizzata al coordinamento e alla realizzazione degli interventi, adottando i relativi atti. |
| Art. 3
Individuazione del soggetto attuatore
1. In ragione della unitarieta' degli interventi, il Comune di Tolentino e' individuato quale soggetto attuatore per tutti gli interventi di cui all'art. 1. 2. Ai fini di cui al comma 1, il Comune di Tolentino e' considerato idoneo ai sensi dell'ordinanza commissariale n. 110 del 2020 per le motivazioni di cui in premessa, in quanto ha attestato di disporre di un'idonea struttura organizzativa per la gestione degli appalti, con adeguato organico tecnico, tale da consentire la gestione diretta dell'intervento in oggetto. 3. Per le attivita' di assistenza tecnica, giuridica e amministrativa, anche di tipo specialistico, connesse alla realizzazione degli interventi, il soggetto attuatore puo' avvalersi, con oneri a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare, di professionalita' individuate con le modalita' di cui al comma 8, dell'art. 31, del decreto legislativo n. 50 del 2016. 4. Ai fini dell'accelerazione degli interventi, il soggetto attuatore potra' eventualmente procedere alla esternalizzazione di tutte o parte delle attivita' tecniche necessarie alla realizzazione degli interventi, tra cui la direzione dei lavori di cui all'art. 101, comma 2, del citato decreto legislativo n. 50 del 2016. |
| Art. 4
Struttura di supporto al complesso degli interventi
1. Per il supporto dei processi tecnici e amministrativi di attuazione del complesso degli interventi, presso il soggetto attuatore opera una struttura coordinata dal sub Commissario. 2. La struttura di cui al comma 1 e' composta da professionalita' qualificate, interne ed esterne, ove occorresse anche dotate di competenze con riguardo ai beni culturali, individuate anche ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1, secondo periodo, dell'ordinanza n. 110 del 2020 e nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di incompatibilita' e conflitto di interesse. 3. Le professionalita' esterne di cui al comma 2, il cui costo e' ricompreso nel limite del 2% dell'importo dei lavori, nelle more dell'attivazione delle Convenzioni di cui all'art. 8, ultimo capoverso, dell'ordinanza n. 110 del 2020, possono essere individuate dal sub Commissario: a) mediante affidamento diretto dei servizi di supporto nel limite di euro 150.000,00 nel caso di affidamento di servizi ad operatori economici; b) mediante avviso da pubblicarsi per almeno dieci giorni e valutazione comparativa dei curricula, nel caso di incarichi di cui all'art. 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001; c) senza procedura comparativa, nelle ipotesi di cui all'art. 2 dell'ordinanza speciale n. 29 del 31 dicembre 2021, come modificata con ordinanza speciale n. 32 del 1° febbraio 2022; 4. A seguito dell'individuazione delle professionalita' esterne di cui al comma 3, il soggetto attuatore, previa verifica dei requisiti, provvede alla stipula dei relativi contratti o a conferire appositi incarichi di lavoro autonomo ai sensi del decreto legislativo n. 165 del 2001. I relativi oneri sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare. |
| Art. 5 Modalita' di esecuzione degli interventi. Disposizioni organizzative, procedimentali e autorizzative
1. Per i motivi di cui in premessa e allo scopo di consentire l'accelerazione e la semplificazione delle procedure e l'adeguamento della tempistica di realizzazione degli interventi al cronoprogramma, ferma restando la possibilita' di fare ricorso alle procedure previste dal decreto legislativo n. 50 del 2016, dal decreto-legge n. 76 del 2020 e dalle ordinanze del Commissario straordinario n. 109 e n. 110 del 21 novembre 2020, il soggetto attuatore puo' realizzare gli interventi di cui all'art. 1 secondo le seguenti modalita' semplificate e nel rispetto dei principi richiamati dagli articoli 4 e 30 dello stesso decreto legislativo 50 del 2016 e dei principi di tutela della salute, dell'ambiente, dei diritti dei lavoratori: a) per i contratti di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016, e' consentito, in deroga all'art. 36, comma 2, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016, l'affidamento diretto; b) per i contratti di lavori di importo fino alla soglia di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016, e' consentito ricorrere, in deroga all'art. 36, comma 2, lettera d), del decreto legislativo n. 50 del 2016, alla procedura negoziata, senza bando, di cui all'art. 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. L'avviso riportante l'esito della procedura di affidamento contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati. 2. Il soggetto attuatore, d'intesa con il sub Commissario, individua le opere per cui applicare i processi di rendicontazione della sostenibilita' degli edifici in conformita' a protocolli energetico ambientali, rating system nazionali o internazionali, avendo ad obiettivo il raggiungimento delle relative certificazioni di sostenibilita'. 3. Al fine di ridurre i tempi di gara, in deroga all'art. 95, comma 4, e 148, comma 6, del decreto legislativo n. 50 del 2016, il soggetto attuatore puo' ricorrere, indipendentemente dall'importo posto a base di gara, al criterio di aggiudicazione sulla base del prezzo piu' basso e alla possibilita' di esercitare la facolta' di esclusione automatica per importi inferiori alle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e, per appalti che non abbiano carattere transfrontaliero, fino a quando il numero delle offerte ammesse non sia inferiore a cinque, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 97, comma 2 e 2-bis, del decreto legislativo n. 50 del 2016. 4. Il soggetto attuatore, in deroga all'art. 59, comma 1, quarto periodo, del decreto legislativo n. 50 del 2016, puo' affidare i lavori ponendo a base di gara il progetto definitivo. In tal caso, entro e non oltre trenta giorni dall'approvazione dei progetti, il soggetto attuatore autorizza l'esecuzione delle prestazioni oggetto di contratto sotto riserva di legge. 5. Nei limiti della soglia di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016, gli affidamenti dei servizi di ingegneria e architettura per la ricostruzione, riparazione e ripristino delle opere di cui alla presente ordinanza, possono essere oggetto di partizione qualora, pur avendo piu' omogeneita' tipologiche e funzionali, siano relativi ad attivita' autonome e separabili, ivi inclusi i casi di particolare specializzazione tecnica che richiedono la presenza di diverse e specifiche professionalita' o le ipotesi di recupero modulare di un unico edificio per renderlo parzialmente fruibile in tempi piu' rapidi. 6. Per gli affidamenti di contratti di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016, e' facolta' del soggetto attuatore procedere alla stipula dei contratti anche in deroga al termine dilatorio di cui all'art. 32, comma 9, decreto legislativo n. 50 del 2016 per le procedure indicate dalle lettere a), b) e c) del comma 1 del presente articolo. 7. In deroga all'art. 1, comma 3, del decreto-legge n. 32 del 2019, il soggetto attuatore puo' decidere che le offerte saranno esaminate prima della verifica dell'idoneita' degli offerenti applicando la procedura di cui all'art. 133, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016 anche per le procedure negoziate, senza bando, di cui all'art. 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, e oltre i termini ivi previsti, fermo restando che tale facolta' puo' essere esercitata se specificamente prevista negli inviti. Ai fini del controllo sul possesso dei requisiti di capacita' economico-finanziaria e tecnico-professionale, il soggetto attuatore verifica la sussistenza dei requisiti sul primo classificato e puo' provvedere, mediante un meccanismo casuale, ad effettuare un sorteggio tra gli altri operatori che partecipano alla procedura sui quali effettuare i controlli. Dei risultati del sorteggio viene data immediata evidenza a tutti gli offerenti, nel rispetto del principio di riservatezza. 8. Il soggetto attuatore puo' ricorrere agli strumenti di modellazione elettronica dei processi anche per importi diversi da quelli di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 560 del 2017. 9. Al fine di garantire massima capacita' produttiva in fase di espletamento dei lavori, il soggetto attuatore puo' inserire nei capitolati il doppio turno di lavorazione, anche in deroga ai limiti derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale (CCNL), al fine di assicurare la continuita' dei cantieri, fermi restando i diritti inviolabili dei lavoratori. Il ricorso al doppio turno di lavorazione deve essere inserito nell'offerta economica. 10. Al fine di portare a compimento i lavori nei tempi programmati, l'art. 5 del decreto-legge n. 76 del 2020 si applica fino a conclusione degli interventi di cui all'ordinanza in oggetto. 11. Il soggetto attuatore puo' prevedere nelle procedure di gara la gestione e consegna dei lavori per parti funzionali secondo le esigenze acceleratorie e le tempistiche del cronoprogramma ravvisate congiuntamente al sub Commissario. 12. Ai fini della concreta e immediata attuazione degli interventi, in deroga alle procedure di cui all'art. 19, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, l'approvazione degli interventi che costituiscono variante agli strumenti urbanistici vigenti sono acquisiti nell'ambito della conferenza speciale di cui all'art. 6 della presente ordinanza. 13. Al fine di accelerare l'ultimazione dei lavori rispetto al termine contrattualmente previsto, trova applicazione l'art. 3 rubricato «Premio di accelerazione e penale in caso di ritardo», dell'ordinanza speciale n. 21 del 9 agosto 2021. 14. La progettazione, oltre a quanto previsto dal comma 1, dell'art. 23, del decreto legislativo n. 50 del 2016, e' intesa anche ad assicurare la massima contrazione dei tempi di realizzazione dei lavori. 15. Per quanto non espressamente derogato dalla presente ordinanza, agli interventi della ricostruzione pubblica nel Comune di Tolentino si applicano le norme del codice dei contratti pubblici, approvato con decreto legislativo n. 50 del 2016, le disposizioni del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, come convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, le disposizioni del decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021 ove applicabili e piu' favorevoli. |
| Art. 6
Conferenza dei servizi speciale
1. Al fine di accelerare e semplificare ulteriormente l'attivita' amministrativa, in deroga all'art. 14 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche e integrazioni, e' istituita la Conferenza di servizi speciale, che opera ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 7 dell'ordinanza n. 110 del 2020, come modificata con ordinanza n. 114 del 2021 e 123 del 2021. 2. La conferenza e' indetta dal sub Commissario, che la presiede e ne dirige i lavori, i quali possono svolgersi anche in modalita' telematica. La conferenza speciale si svolge, di norma, in forma simultanea e in modalita' sincrona. 3. I lavori della conferenza si concludono, in deroga alle vigenti disposizioni, entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dalla data dell'indizione della stessa. 4. La determinazione motivata di conclusione della conferenza, adottata dal sub Commissario, sostituisce a ogni effetto tutti i pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, inclusi quelli di gestori di beni o servizi pubblici, di competenza delle amministrazioni coinvolte. Si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso la propria posizione ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto del procedimento. Il dissenso manifestato in sede di conferenza dei servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilita', le specifiche indicazioni progettuali necessarie ai fini dell'assenso. Le prescrizioni o condizioni eventualmente indicate ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso sono espresse in modo chiaro e analitico e specificano se sono relative a un vincolo derivante da una disposizione normativa o da un atto amministrativo generale ovvero discrezionalmente apposte per la migliore tutela dell'interesse pubblico. 5. In caso di motivato dissenso espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumita', la questione, in deroga all'art. 14-quater, comma 3, della legge n. 241 del 1990, e' rimessa alla decisione del Commissario, che si pronuncia entro quindici giorni, previa intesa con la regione o le regioni interessate, in caso di dissenso tra un'amministrazione statale e una regionale o tra piu' amministrazioni regionali, ovvero previa intesa con la Regione e gli enti locali interessati, in caso di dissenso tra un'amministrazione statale o regionale e un ente locale o tra piu' enti locali. Se l'intesa non e' raggiunta entro sette giorni, il Commissario puo' comunque adottare la decisione. 6. I pareri, le autorizzazioni, i nulla-osta o altri atti di assenso, comunque denominati, necessari alla realizzazione degli interventi successivamente alla conferenza di servizi di cui al comma 2, sono resi dalle amministrazioni competenti entro trenta giorni dalla richiesta e, decorso inutilmente tale termine, si intendono acquisiti con esito positivo. 7. La Conferenza di cui al presente articolo opera per tutta la durata degli interventi di cui all'art. 1. |
| Art. 7
Collegio consultivo tecnico
1. Per la rapida risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche di ogni natura che dovessero insorgere in corso di esecuzione dei singoli contratti relativi all'intervento unitario, e per l'intera durata degli interventi, il soggetto attuatore, sentito il sub Commissario, puo' costituire il collegio consultivo tecnico di cui all'art. 6 del decreto-legge n. 76 del 2020, con le modalita' ivi previste, anche per i contratti di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016. 2. Allo scopo di garantire unitarieta' e continuita' nella gestione dell'intervento complessivo, ai fini della composizione del collegio consultivo tecnico di ciascun contratto di cui alla presente ordinanza, il soggetto attuatore preferibilmente designa sempre i medesimi soggetti quali propri componenti per la partecipazione alle relative sedute, in deroga al comma 8, dell'art. 6, del citato decreto-legge n. 76/2020. 3. In caso di disaccordo tra le parti, il presidente del collegio consultivo tecnico e' nominato dal Commissario straordinario secondo le modalita' previste all'art. 5, comma 3, dell'ordinanza n. 109 del 2020; in caso di mancata costituzione dell'elenco previsto dal richiamato art. 5, comma 3, dell'ordinanza n. 109 del 2020, il presidente e' nominato dal Commissario straordinario con le modalita' dal medesimo individuate. 4. Alle determinazioni del collegio consultivo tecnico si applica la disciplina di cui al comma 3, dell'art. 6, del decreto legislativo n. 76 del 2020. 5. Il Comune di Tolentino, sentito il sub Commissario, individua prima dell'avvio dell'esecuzione del contratto le specifiche funzioni e i compiti del collegio consultivo tecnico. Con riferimento al compenso da riconoscere ai componenti del collegio consultivo tecnico, trova applicazione l'art. 5, comma 5, dell'ordinanza n. 109 del 2020. I compensi dei membri del collegio sono computati all'interno del quadro economico dell'opera alla voce «spese impreviste». |
| Art. 8
Disposizioni finanziarie
1. Agli oneri di cui alla presente ordinanza si provvede nel limite massimo di euro 20.317.811,00 che trovano copertura quanto ad euro 15.748.831,31 all'interno delle risorse gia' stanziate con l'ordinanza n. 109 del 2020 e quanto ad euro 4.568.979,69, oltre oneri fiscali di legge per l'acquisto delle aree e del fabbricato se dovuti, a valere sulla contabilita' speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, che presenta la necessaria disponibilita', come da importi dettagliati all'art. 1 della presente ordinanza. 2. L'importo da finanziare per singolo intervento e' determinato all'esito dell'approvazione del progetto nel livello definito per ciascun appalto. 3. Fatte salve le modifiche preventivamente individuate nei documenti di gara ed eventuali ulteriori esigenze strettamente connesse alla realizzazione della singola opera, le eventuali disponibilita' finanziarie possono essere utilizzate: a) per il completamento dell'opera da cui le stesse si sono generate; in tal caso il sub Commissario autorizza il Comune di Tolentino all'utilizzo delle predette disponibilita' finanziarie; b) per il completamento degli interventi su altri edifici tra quelli di cui all'art. 1, anche a copertura di eventuali maggiori costi dei singoli interventi; in tal caso il sub Commissario autorizza, con proprio decreto e su delega del Commissario straordinario, l'utilizzo delle disponibilita' finanziarie su proposta del Comune di Tolentino. 4. Ai fini di quanto previsto al comma 3: a) le disponibilita' finanziarie su interventi relativi a singoli edifici derivanti da ribassi d'asta sono rese immediatamente disponibili nella misura dell'80% dell'importo; b) all'esito del collaudo sono rese disponibili tutte le disponibilita' finanziarie maturate a qualsiasi titolo sul quadro economico. 5. Nel caso in cui le disponibilita' finanziarie di cui al comma 3 non fossero sufficienti a coprire gli scostamenti tra gli importi degli interventi programmati e quelli effettivamente derivanti dall'approvazione dei progetti e dai relativi computi metrici, ai relativi oneri si provvede con le risorse del «Fondo di accantonamento per le ordinanze speciali» di cui all'art. 3 dell'ordinanza n. 114 del 9 aprile 2021; in tal caso, il Commissario straordinario, con proprio decreto, attribuisce le risorse necessarie per integrare la copertura finanziaria degli interventi programmati. 6. Ove non ricorra l'ipotesi di cui al comma 5, le eventuali economie che residuano al termine degli interventi di cui all'art. 1, tornano nella disponibilita' del Commissario straordinario. 7. Agli interventi in possesso dei requisiti per il riconoscimento degli incentivi del decreto interministeriale 16 febbraio 2016 da parte del Gestore dei Servizi Energetici S.p.a. si applica l'art. 8 dell'ordinanza n. 109 del 2020 ai fini della rideterminazione degli importi e del concorso alla copertura finanziaria conseguente agli incentivi provenienti dal conto termico. |
| Art. 9
Entrata in vigore
1. La presente ordinanza e' comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto-legge, e' trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimita' ed entra in vigore con l'acquisizione del visto di legittimita' della Corte dei conti. 2. La presente ordinanza e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 21 febbraio 2022
Il Commissario straordinario: Legnini
Registrato alla Corte dei conti il 30 marzo 2022 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 752
__________ Avvertenza: Gli allegati alla presente ordinanza sono consultabili sul sito istituzionale del Commissario straordinario ricostruzione sisma 2016 al seguente indirizzo: https://sisma2016.gov.it/ordinanze-speciali/ |
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