Gazzetta n. 222 del 22 settembre 2022 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO AI FINI DELLA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016
ORDINANZA 20 maggio 2022
Interventi di ricostruzione degli immobili del Comune di Fiastra. (Ordinanza speciale n. 35).

Il Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

Viste le deliberazioni del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, del 27 e 31 ottobre 2016 e del 20 gennaio 2017, con le quali e' stato dichiarato e successivamente esteso lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che tra il 24 agosto 2016 ed il 17 gennaio 2017 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;
Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016», convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 9 (d'ora in avanti «decreto-legge n. 189 del 2016»);
Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234 «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 310 del 31 dicembre 2021, in particolare i seguenti commi:
comma 449, a tenore del quale: «Allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione dei processi di ricostruzione, all'art. 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 4-quinquies e' inserito il seguente:
"4-sexies. Lo stato di emergenza di cui al comma 4-bis e' prorogato fino al 31 dicembre 2022 (...)"»;
comma 450, a tenore del quale: «Per le medesime finalita' di cui al comma 449, all'art. 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti:
"31 dicembre 2022" e le parole: "per l'anno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "per l'anno 2021". A tal fine e' autorizzata la spesa di euro 72.270.000 per l'anno 2022»;
Visto l'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, il quale prevede che per l'esercizio delle funzioni attribuite il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo;
Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito con modificazioni con la legge 11 settembre 2020, n. 120, in particolare l'art. 11, comma 2, il quale attribuisce al Commissario straordinario il compito di individuare con propria ordinanza gli interventi e le opere urgenti e di particolare criticita', anche relativi alla ricostruzione dei centri storici dei comuni maggiormente colpiti, per i quali i poteri di ordinanza a lui attribuiti dall'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, sono esercitabili in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011, delle disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, nonche' dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea; per il coordinamento e la realizzazione degli interventi e delle opere di cui al presente comma, il Commissario straordinario puo' nominare fino a due sub commissari, responsabili di uno o piu' interventi;
Visto l'art. 6 del citato decreto-legge n. 76 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 120 del 2020;
Vista l'ordinanza del 9 aprile 2021, n. 115, con la quale e' stata disciplinata l'organizzazione della Struttura centrale del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, con contestuale abrogazione dell'ordinanza n. 106 del 17 settembre 2020;
Visti in particolare l'art. 4 della richiamata ordinanza n. 115 del 2021;
Vista l'ordinanza n. 110 del 21 novembre 2020 recante «Indirizzi per l'esercizio dei poteri commissariali di cui all'art. 11, comma 2, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120», come modificata prima con ordinanza n. 114 del 9 aprile 2021 e successivamente con ordinanza n. 123 del 31 dicembre 2021;
Visti il decreto in data 15 gennaio 2021 n. 3, e i decreti in data 18 gennaio 2021, n. 7 e n. 8, con cui il commissario ha rispettivamente nominato i sub commissari e gli esperti per il supporto e la consulenza al Commissario straordinario per tutte le attivita' connesse alla realizzazione degli interventi di cui al richiamato art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020;
Considerato che:
ai sensi dell'art. 1, comma 4, dell'ordinanza n. 110 del 2020 «Tramite le ordinanze in deroga di cui al comma 2, il Commissario straordinario: a) individua le opere e i lavori, pubblici e privati, urgenti e di particolare criticita', con il relativo cronoprogramma; b) individua il soggetto attuatore idoneo alla realizzazione dell'intervento; c) determina le modalita' accelerate di realizzazione dell'intervento da parte del soggetto attuatore, nel rispetto dei principi di cui al successivo art. 2; d) individua il sub-Commissario competente, ai sensi del successivo art. 4 della presente ordinanza»;
ai sensi dell'art. 1, comma 2, dell'ordinanza n. 110 del 2020, «Ai fini di quanto previsto al comma 1, per ciascun intervento il Commissario straordinario adotta specifica ordinanza, d'intesa con i presidenti di regione, con la quale indica le normative che si possono derogare per pervenire ad una immediata attuazione degli interventi, la copertura finanziaria, il relativo soggetto attuatore ai sensi del successivo art. 6 e ogni altra disposizione necessaria per l'accelerazione degli interventi di ricostruzione. Tale ordinanza assumera' la denominazione di "ordinanza speciale ex art. 11, comma 2, del decreto-legge 76 del 2020" e avra' una propria numerazione»;
ai sensi dell'art. 2, comma 1, dell'ordinanza n. 110 del 2020, «Fermo restando quanto previsto all'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020, il Commissario straordinario, d'intesa con i presidenti di regione e su proposta dei sindaci per quanto di loro competenza, puo' disporre, mediante le ordinanze di cui all'art. 1, ulteriori semplificazioni e accelerazioni nelle procedure di affidamento e di esecuzione di lavori, servizi o forniture o incarichi di progettazione degli interventi e delle opere urgenti e di particolare criticita', anche di importo pari o superiore alle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, anche in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonche' dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE»;
ai sensi dell'art. 2, comma 2, dell'ordinanza n. 110 del 2020, «Le ordinanze in deroga, anche ove contengano semplificazioni procedurali, sono emanate in forza delle necessita' e urgenza della realizzazione degli interventi di ricostruzione, nel rispetto dei principi richiamati dagli articoli 4 e 30 del codice dei contratti pubblici e dei principi di tutela della salute, dell'ambiente, dei diritti dei lavoratori»;
ai sensi dell'art. 2, comma 3, dell'ordinanza n. 110 del 2020, «Le ordinanze in deroga possono altresi' riguardare le norme organizzative, procedimentali e autorizzative, anche stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, che determinano adempimenti non strettamente richiesti dai principi inderogabili del diritto europeo, tra cui le normative urbanistiche e tecniche, di espropriazione e occupazione di urgenza e di valutazione ambientale, di usi civici e demani collettivi, nel rispetto dei principi inderogabili di cui al comma 1; possono inoltre riguardare le previsioni della contrattazione collettiva nazionale (CCNL) con riferimento alla possibilita' di impiegare i lavoratori su piu' turni al fine di assicurare la continuita' dei cantieri, fermi restando i diritti inviolabili dei lavoratori. Le previsioni del presente comma rivestono carattere di generalita' ai fini dell'adozione delle specifiche ordinanze derogatorie di cui all'art. 1, che hanno carattere di specialita'»;
ai sensi dell'art. 3, comma 1 dell'ordinanza n. 110 del 2020, «al fine di accelerare la ricostruzione dei centri storici e dei nuclei urbani dei comuni maggiormente colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, individuati dall'ordinanza n. 101 del 2020, il Commissario straordinario puo' disporre, con l'ordinanza di cui all'art. 1, sulla base di una proposta da approvare con apposita delibera consiliare, anche ai sensi dell'art. 2, commi 1 e 3, dell'ordinanza 22 agosto 2020, n. 107, le procedure necessarie per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori dei centri storici, o di parti di essi, e dei nuclei urbani identificati dai comuni con il programma straordinario di ricostruzione. Con la medesima ordinanza di cui all'art. 1 e' altresi' possibile approvare il bando di gara unitario, distinto per lotti, di opere e lavori pubblici comunali nonche' individuare le modalita' di coinvolgimento dei soggetti proprietari»;
ai sensi dell'art. 3, comma 2, dell'ordinanza n. 110 del 2020 «con le ordinanze commissariali in deroga e' determinata ogni misura necessaria per l'approvazione del progetto complessivo da porre in gara e sono definite le procedure di affidamento dei lavori, il programma di cantierizzazione dell'intervento unitario, gli eventuali indennizzi e le compensazioni da riconoscere in favore dei proprietari di unita' immobiliari non ricostruite o delocalizzate»;
ai sensi dell'art. 3, comma 3, dell'ordinanza n. 110 del 2020, «con le ordinanze di cui all'art. 1 e' altresi' possibile, anche attraverso un concorso di progettazione di cui all'art. 152 e seguenti del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, l'affidamento contestuale della progettazione e, analogamente, dei lavori di esecuzione per singoli lotti degli interventi pubblici individuati come prioritari con delibera del consiglio comunale»;
Viste:
l'ordinanza n. 109 del 23 dicembre 2020 recante «Approvazione elenco unico dei programmi delle opere pubbliche nonche' di disposizioni organizzative e definizione delle procedure di semplificazione e accelerazione della ricostruzione pubblica»;
l'ordinanza n. 112 del 23 dicembre 2020 recante «Approvazione degli schemi di convenzione con l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia e con Fintecna S.p.a per l'individuazione del personale da adibire alle attivita' di supporto tecnico-ingegneristico e di tipo amministrativo-contabile finalizzate a fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria»;
Vista l'ordinanza n. 114 del 9 aprile 2021, in particolare gli articoli 2 e 3;
Dato atto che a seguito dell'approvazione del programma straordinario per la ricostruzione con deliberazione del consiglio comunale n. 22 del 2 agosto 2021 l'amministrazione comunale ha richiesto un primo stralcio dell'ordinanza speciale per interventi situati nelle frazioni di Campicino, Fiastra Capoluogo, San Lorenzo in Colpolina, Boccioni, San Lorenzo al Lago, oltre al ripristino della struttura ricettiva a servizio del campeggio San Lorenzo al Lago e alla sistemazione dell'area commerciale del capoluogo, pensata in due lotti, stralcio A per la realizzazione dell'edificio commerciale e stralcio B per le opere di urbanizzazione e sistemazione della piazza Dario Conti, alla realizzazione delle nuova palazzina degli uffici comunali del C.O.C. e delle funzioni socio-sanitarie, ed infine alla delocalizzazione del depuratore;
Visti gli esiti dell'istruttoria condotta congiuntamente dagli uffici del comune e dalla struttura del sub Commissario, come risultante dalla relazione del sub Commissario Allegato n. 1 alla presente ordinanza;
Considerato che dalla suddetta relazione emerge che:
a) gli eventi sismici del 2016 hanno determinato l'inagibilita' di porzioni significative di alcuni edifici del Comune di Fiastra (MC) e pertanto sono necessari e urgenti gli interventi meglio individuati nell'Allegato n. 1 alla presente ordinanza, e specificamente:
1. interventi nella frazione di Campicino;
2. interventi nella frazione di Fiastra Capoluogo;
3. interventi nella frazione di San Lorenzo in Colpolina;
4. interventi nella frazione di Boccioni;
5. interventi nella frazione di San Lorenzo al Lago;
6. ripristino struttura ricettiva a servizio del campeggio San Lorenzo al Lago;
7. realizzazione area commerciale:
stralcio A - realizzazione edificio area commerciale;
stralcio B - urbanizzazione e sistemazione esterna area commerciale e ripristino piazza Dario Conti;
8. urbanizzazione e sistemazione esterna nuova palazzina uffici, sede C.O.C. e struttura socio-sanitaria;
9. delocalizzazione depuratore.
b) gli interventi di cui alla lettera a) risultano di particolare criticita' e urgenza ai sensi dell'ordinanza n. 110 del 2020 per i seguenti motivi:
1. la ricostruzione del Comune di Fiastra e' di particolare complessita' in quanto e' necessario un continuo coordinamento logistico e temporale tra gli interventi unitari di ricostruzione degli aggregati e, per la frazione di Campicino, anche edilizi privati, nonche' della viabilita';
2. l'elevato grado di danneggiamento del territorio, le funzioni che gli edifici e le infrastrutture svolgono in quanto esclusivamente vocate ad offrire servizi per i cittadini e per la collettivita' e la natura degli interventi di carattere propedeutico alla ricostruzione pubblica e privata rendono necessario un intervento unitario, accelerato e prioritario al fine di ricostituire le condizioni di benessere e sviluppo della citta';
3. i sottoservizi e la messa in sicurezza delle strade di accesso alle frazioni sono opere lineari prioritarie e propedeutiche alla ricostruzione e fondamentali per la sicurezza dei veicoli che transitano sulle strade;
4. gli interventi sono indispensabili per la ripresa del normale svolgimento della vita della comunita', propedeutici alla cantierizzazione della ricostruzione pubblica e privata e necessari a facilitare la continuita' della ricostruzione;
5. il ripristino delle infrastrutture e dei sottoservizi comunali e' considerato un intervento prioritario ed urgente per impedire il progressivo ammaloramento e consentire la piena funzionalita' dei sottoservizi e in quanto interferisce con l'esecuzione dei lavori della ricostruzione privata e quindi con il successivo rientro nelle abitazioni;
6. il ripristino delle opere e' urgente per l'interazione della ricostruzione di tali opere con quelle private grazie alla creazione di spazi idonei ad allestire aree di cantiere, al ripristino di sottoservizi, nonche' alla migliore organizzazione delle cantierizzazioni;
7. nella frazione di Campicino insistono tuttora alcuni edifici pericolanti che non sono stati posti in sicurezza con opere di puntellamento o di fasciature o di demolizioni. Il pericolo recato da questi fabbricati non permette l'accesso alla frazione con il conseguente rischio di compromissione della stabilita' delle singole strutture e del loro stato di conservazione e di danni irrimediabili a persone e cose, e in particolare di crolli sulle pubbliche vie circostanti gli edifici interessati;
c) tale situazione rende gli interventi oggetto della presente ordinanza urgenti e non piu' procrastinabili, ai sensi e per gli effetti dell'ordinanza n. 110 del 21 novembre 2020, al fine di recuperare immobili destinati a funzioni strategiche e in parte costituenti patrimonio architettonico vincolato, rendendoli sicuri e pienamente utilizzabili per le loro funzioni istituzionali;
Considerato che, in relazione alla suddetta criticita' e urgenza degli interventi, si rende necessario un programma di recupero unitario e coordinato tra gli edifici interessati;
Ritenuto, per quanto sopra specificato, che ricorrano i presupposti per l'attivazione dei poteri commissariali speciali di cui all'ordinanza n. 110 del 2020 per gli interventi di ricostruzione degli immobili in oggetto del Comune di Fiastra;
Ritenuto pertanto di approvare gli interventi di recupero degli edifici sopra indicati del Comune di Fiastra e meglio dettagliati nell'Allegato n. 1 alla presente ordinanza;
Considerato che l'intervento relativo alla realizzazione dell'area commerciale risulta inserito nell'Allegato 1 dell'ordinanza n. 109 del 23 dicembre 2020 per un importo presuntivo di spesa pari a euro 1.050.000,00 poi rivalutato in aumento in euro 3.058.000,00, cosi' che si rende necessaria l'integrazione del contributo originariamente stimato per euro 2.008.000,00;
Considerato che per i restanti interventi si rende altresi' necessario stanziare i seguenti importi, stimati in base al quadro economico di prima fattibilita' redatto in forza di valutazioni parametriche, secondo criteri condivisi tra il Comune di Fiastra e la struttura del sub Commissario, come meglio illustrati nell'Allegato n. 1 alla presente ordinanza:
1. sottoservizi nella frazione di Campicino, importo presunto stimato euro 785.000,00;
2. sottoservizi nella frazione di Fiastra capoluogo importo presunto stimato euro 825.000,00;
3. sottoservizi nella frazione di San Lorenzo in Colpolina importo presunto stimato euro 700.000,00;
4. sottoservizi nella frazione di Boccioni importo presunto stimato euro 705.500,00;
5. sottoservizi nella frazione di San Lorenzo al lago importo presunto stimato euro 2.190.000,00;
6. ripristino struttura nel campeggio in San Lorenzo al lago importo presunto stimato euro 1.050.000,00;
7. realizzazione area commerciale importo presunto stimato euro 3.058.000,00 di cui euro 1.050.000,00 gia' finanziati ai sensi dell'ordinanza n. 109/2020;
8. urbanizzazione e sistemazione esterna nuova palazzina uffici, importo presunto stimato euro 500.000,00;
Considerato, per quanto sopra, che per la realizzazione degli interventi e' stimato un importo complessivo pari a euro 9.813.500,00, di cui euro 1.050.000,00 trovano copertura nelle somme stanziate per tali interventi dall'ordinanza n. 109 del 2020 ed euro 8.763.500,00 nella presente ordinanza sulla base delle valutazioni di cui sopra;
Considerato che, sulla base della citata istruttoria, occorre altresi' adottare misure straordinarie e di semplificazione delle procedure per accelerare gli interventi di cui alla presente ordinanza;
Ritenuto di individuare, per l'intervento integrato di ricostruzione di cui all'Allegato n. 1, ai sensi e per gli effetti dell'ordinanza n. 110 del 2020, quale sub Commissario l'ing. Gianluca Loffredo in ragione della sua competenza ed esperienza professionale;
Considerato che il Comune di Fiastra ha attestato di disporre di un organico costituito da un numero di cinque unita' tecniche, e di aver portato a compimento nell'ultimo triennio appalti per un valore complessivo di circa 4.000.000,00 euro nonche' interventi analoghi a quelli di cui alla presente ordinanza;
Ritenuto, pertanto, che sia possibile riconoscere al Comune di Fiastra la gestione diretta degli interventi in oggetto in qualita' di soggetto attuatore;
Ritenuto che, ai sensi dell'art. 6 dell'ordinanza n. 110 del 2020, il soggetto attuatore possa essere supportato da limitate specifiche professionalita' esterne di complemento per le attivita' di tipo tecnico, giuridico-amministrativo e specialistico connesse alla realizzazione degli interventi con oneri a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare;
Considerato che, ai fini dell'accelerazione degli interventi, il soggetto attuatore potra' eventualmente procedere alla esternalizzazione di tutte o parte delle attivita' tecniche necessarie alla realizzazione degli interventi, tra cui l'attivita' di progettazione, ai sensi dell'art. 24 del decreto legislativo del 18 aprile 2016 n. 50, e la direzione dei lavori di cui all'art. 101, comma 2, del citato decreto legislativo n. 50 del 2016, e che in particolare la progettazione, essendo propedeutica alla realizzazione dell'intervento, debba essere effettuata con la massima tempestivita';
Considerato che l'art. 8 dell'ordinanza n. 109 del 2020 consente ai soggetti attuatori di cui all'art. 15 del decreto-legge n. 189 del 2016, ove i progetti siano in possesso dei requisiti per il riconoscimento degli incentivi del decreto interministeriale 16 febbraio 2016 da parte del Gestore dei servizi energetici S.p.a. (GSE), di proporre al vice commissario di ricalcolare la somma assegnata, il quale provvede alla rideterminazione affinche' il concorso alla copertura finanziaria conseguente agli incentivi provenienti dal conto termico non superi il totale complessivo delle spese ammissibili e a riservare al progetto la cifra decurtata nelle more del perfezionamento della richiesta del conto termico;
Considerato che la realizzazione degli interventi di ricostruzione deve essere effettuata in modo da rendere compatibili gli interventi strutturali con la tutela degli aspetti architettonici, storici e ambientali e assicurare una architettura ecosostenibile e l'efficientamento energetico e che a tal fine con decreto n. 135 del 25 marzo 2021 e' stato approvato il protocollo d'intesa tra il commissario alla ricostruzione e il Gestore dei servizi energetici S.p.a. per la promozione di interventi di riqualificazione energetica nei comuni delle quattro regioni interessate dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016 (Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria), nell'ambito dei lavori di ripristino, riparazione e ricostruzione degli edifici pubblici coinvolti dai suddetti eventi;
Considerato che la realizzazione dei sottoservizi e delle aree di cantiere in quanto propedeutica alla ricostruzione pubblica e privata, e' di estrema urgenza ed e' pertanto necessario prevedere modalita' di affidamento ed esecuzione accelerate e semplificate in analogia a quanto stabilito dall'art. 48 del citato decreto-legge n. 77 del 2021;
Considerato che l'affidamento diretto per i contratti pubblici al di sotto delle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 non osta ai principi del legislatore eurounitario e ai vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea;
Ritenuto pertanto di prevedere, quale modalita' accelerata di realizzazione dell'intervento da parte del soggetto attuatore, l'affidamento diretto di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura di importo inferiore agli importi di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 nel rispetto dei principi richiamati dagli articoli 4 e 30 del codice dei contratti pubblici e dei principi di tutela della salute, dell'ambiente, dei diritti dei lavoratori;
Considerato che l'art. 32 della direttiva n. 2014/24/UE non prevede, ai fini del rispetto del principio della concorrenza, un numero minimo di operatori da consultare e che sono necessarie la semplificazione ed accelerazione procedimentale per far fronte all'urgenza della ricostruzione, riparazione e ripristino degli edifici, delle strutture e delle infrastrutture viarie oggetto della presente ordinanza;
Considerato che gli interventi di ricostruzione rivestono carattere di urgenza e pertanto ricorrono i presupposti per attivare le procedure negoziate, senza previa pubblicazione del bando di gara, di cui all'art. 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, e in deroga all'art. 36, comma 2, lettera d), del decreto legislativo n. 50 del 2016, con almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto del principio di rotazione;
Ritenuto necessario, ai fini dell'accelerazione e semplificazione delle procedure, in deroga agli articoli 95, comma 4 e 148, comma 6, del decreto legislativo n. 50 del 2016 riconoscere la possibilita' di esercitare la facolta' di esclusione automatica per importi inferiori alle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e, per appalti che non abbiano carattere transfrontaliero, fino a quando il numero delle offerte ammesse non sia inferiore a cinque, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 97, comma 2 e 2-bis, del decreto legislativo n. 50 del 2016;
Considerato che il progetto di fattibilita' tecnica ed economica, come disciplinato dall'art. 23 del decreto legislativo n. 50 del 2016, e' connotato da un sufficiente grado di dettaglio e da una analisi comparativa delle diverse soluzioni in termini di costi e benefici per la collettivita' e della qualita' ed efficienza energetica dell'opera, essendo richiesto anche il rispetto dei vincoli idrogeologici, sismici e forestali;
Ritenuto di derogare all'art. 59, comma 1, quarto periodo, del decreto legislativo n. 50 del 2016, al fine di ridurre i costi e i tempi di realizzazione delle opere, consentendo di porre a base di gara il progetto definitivo;
Considerato necessario, al fine del piu' efficace coordinamento tra gli interventi e attesa la simultaneita' degli stessi e comunque nei limiti della soglia di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016, prevedere la possibilita' di partizione degli affidamenti qualora i medesimi siano relativi ad attivita' autonome e separabili, ivi inclusi i casi di particolare specializzazione tecnica che richiedono la presenza di diverse e specifiche professionalita' o le ipotesi di recupero modulare di un unico edificio per renderlo parzialmente fruibile in tempi piu' rapidi;
Ritenuto di riconoscere, per gli affidamenti di contratti di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016, la facolta' del soggetto attuatore di procedere alla stipula dei contratti anche in deroga al termine dilatorio di cui all'art. 32, comma 9, decreto legislativo n. 50 del 2016;
Ritenuto, in deroga all'art. 1, comma 3, del decreto-legge n. 32 del 2019, che il soggetto attuatore possa decidere che le offerte saranno esaminate prima della verifica dell'idoneita' degli offerenti applicando la procedura di cui all'art. 133, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016 anche per le procedure negoziate, senza bando, di cui all'art. 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, e oltre i termini ivi previsti, fermo restando che tale facolta' puo' essere esercitata se specificamente prevista negli inviti;
Ritenuto che il soggetto attuatore possa ricorrere agli strumenti di modellazione elettronica dei processi anche per importi diversi da quelli di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 560 del 2017;
Ritenuto, al fine di garantire la massima capacita' produttiva in fase di espletamento dei lavori ed assicurare la continuita' dei cantieri, che il soggetto attuatore possa inserire nei capitolati il doppio turno di lavorazione, anche in deroga ai limiti derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale (CCNL), fermi restando i diritti inviolabili dei lavoratori, a condizione che il ricorso al doppio turno di lavorazione sia inserito nell'offerta economica;
Ritenuto di estendere, fino alla conclusione degli interventi, la disciplina di cui all'art. 5 del decreto-legge n. 76 del 2020 al fine di portare a compimento i lavori nei tempi programmati;
Ritenuto al fine di accelerare l'approvazione dei progetti e la cantierizzazione delle opere che il soggetto attuatore possa valutare la possibilita' di procedere all'occupazione d'urgenza e alle eventuali espropriazioni o asservimenti adottando tempestivamente i relativi decreti in deroga alle procedure di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327;
Vista la «Circolare interpretativa di particolari questioni relative alla ricostruzione pubblica e privata, anche con riferimento al decreto di "Semplificazione" 76/2020», prot. CGRTS 0002594 del 27 gennaio 2021, paragrafo 2;
Visto il protocollo di intesa tra il Commissario straordinario del Governo per il sisma 2016, l'ente Parco nazionale dei Monti Sibillini e l'ente Parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga per la definizione di forme di collaborazione e iniziative comuni, approvato con decreto commissariale n. 271 del 21 giugno 2021;
Considerato che la presenza di diversi interessi facenti capo a piu' amministrazioni rende necessaria l'attivazione della Conferenza dei servizi speciale di cui all'ordinanza n. 110 del 2020 e che pertanto occorra specificarne la disciplina;
Ritenuto, al fine di rispettare i tempi previsti dal cronoprogramma e le interazioni tra gli interventi, che sia necessario avvalersi di un collegio consultivo tecnico per ogni singolo contratto facente parte dell'intervento unitario allo scopo di pervenire alla rapida risoluzione di eventuali controversie e, pertanto, di derogare ai limiti temporali e di importo previsti dall'art. 6 del citato decreto-legge n. 76 del 2020 adottando una specifica disciplina per gli interventi oggetto della presente ordinanza;
Accertata con la direzione generale della Struttura commissariale la disponibilita' delle risorse finanziarie nella contabilita' speciale n. 6035 di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016;
Vista la nota della Corte dei conti prot. n. SCCLA-0023698-Uscita-04/05/2022, protocollo CGRTS- 0011236-A-04-05-2022, con cui sono stati formulati rilievi all'ordinanza n. 35 del 14 aprile 2022;
Vista la nota di riscontro ai predetti rilievi, prot. n. CGRTS-0012123-P-13/05/2022;
Vista l'ulteriore nota prot. n. CGRTS-0012509-P-18/05/2022 con cui, a seguito delle interlocuzioni medio tempore intervenute con la Corte dei conti, e' stato comunicato l'impegno a ritirare la predetta ordinanza contestualmente alla riadozione di nuova ordinanza, adeguata ai rilievi formulati dalla Corte dei conti, mantenendo lo stesso numero progressivo di adozione in ordine cronologico;
Raggiunta l'intesa nella cabina di coordinamento del 19 maggio 2022 con le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, in ordine al ritiro della predetta ordinanza n. 35 del 14 aprile 2022 ed alla contestuale adozione della presente ordinanza;
Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e successive modificazioni, in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimita' da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante;

Dispone:

Art. 1
Individuazione degli interventi di particolare criticita' ed urgenza

1. Ai sensi delle norme e delle disposizioni richiamate in premessa, e' individuato e approvato come urgente e di particolare criticita' il complesso unitario degli interventi di ricostruzione del Comune di Fiastra, siti Fiastra e relative frazioni meglio descritti nell'Allegato n. 1 alla presente ordinanza, con il relativo cronoprogramma, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, di seguito riassuntivamente indicati con relativa stima previsionale:
1. sottoservizi nella frazione di Campicino, importo presunto stimato euro 785.000,00;
2. sottoservizi nella frazione di Fiastra capoluogo importo presunto stimato euro 825.000,00;
3. sottoservizi nella frazione di San Lorenzo in Colpolina importo presunto stimato euro 700.000,00;
4. sottoservizi nella frazione di Boccioni importo presunto stimato euro 705.500,00;
5. sottoservizi nella frazione di San Lorenzo al lago importo presunto stimato euro 2.190.000,00;
6. ripristino struttura nel campeggio in San Lorenzo al lago importo presunto stimato euro 1.050.000,00;
7. realizzazione area commerciale importo presunto stimato euro 3.058.000,00, gia' inserito nell'ordinanza n. 109 per euro 1.050.000,00;
8. urbanizzazione e sistemazione esterna nuova palazzina uffici, importo presunto stimato euro 500.000,00.
2. Gli importi degli interventi di cui al comma 1, sono stati stimati in base al quadro economico di prima fattibilita' redatto, in forza di valutazioni parametriche, secondo criteri condivisi tra il Comune di Fiastra e struttura sub commissariale, come meglio illustrati nell'Allegato n. 1 alla presente ordinanza.
3. Gli interventi di cui al comma 1 risultano di particolare criticita' ed urgenza ai sensi e per gli effetti dell'ordinanza n. 110 del 21 novembre 2020 per i motivi di cui in premessa come evidenziati dalla relazione del sub Commissario redatta a seguito dell'istruttoria congiunta con il Comune di Fiastra:
4. Al fine di assicurare la pronta attuazione degli interventi necessari, in base all'istruttoria compiuta congiuntamente dai rappresentanti del comune ed il sub Commissario, nell'Allegato n. 1 alla presente ordinanza sono indicate le singole opere e lavori previsti, l'ubicazione, la natura e tipologia di intervento e gli oneri complessivi, comprensivi anche di quelli afferenti all'attivita' di progettazione, alle prestazioni specialistiche derivanti dall'effettuazione dell'intervento e delle altre spese tecniche.
 
Art. 2

Designazione e compiti del sub commissario

1. Per il coordinamento degli interventi di cui alla presente ordinanza e' individuato, in ragione delle sue competenze ed esperienze professionali, l'ing. Gianluca Loffredo quale sub Commissario.
2. Ai fini dell'attuazione della presente ordinanza il sub Commissario coordina l'intervento in oggetto.
3. Il sub commissario, supportato dal nucleo degli esperti di cui all'art. 5 dell'ordinanza n. 110 del 2020:
a) cura i rapporti con le amministrazioni territoriali e locali, connessi alla realizzazione degli interventi nonche' le relazioni con le autorita' istituzionali;
b) coordina l'attuazione degli interventi assicurando il rispetto del cronoprogramma;
c) indice la conferenza di servizi speciale di cui all'art. 7 della presente ordinanza;
d) provvede all'espletamento di ogni attivita' amministrativa, tecnica ed operativa, comunque finalizzata al coordinamento e alla realizzazione degli interventi, adottando i relativi atti.
 
Art. 3

Individuazione del soggetto attuatore

1. In ragione della unitarieta' degli interventi, il Comune di Fiastra e' individuato quale soggetto attuatore per gli interventi di cui all'art. 1.
2. Ai fini di cui al comma 1, il Comune di Fiastra e' considerata idonea ai sensi dell'ordinanza commissariale n. 110 del 2020 per le motivazioni di cui in premessa, in quanto ha attestato di disporre di un'idonea struttura organizzativa per la gestione degli appalti, con adeguato organico tecnico, tale da consentire la gestione diretta dell'intervento in oggetto.
3. Ai fini dell'accelerazione degli interventi, il soggetto attuatore potra' eventualmente procedere alla esternalizzazione di tutte o parte delle attivita' tecniche necessarie alla realizzazione degli interventi, tra cui la direzione dei lavori di cui all'art. 101, comma 2, del citato decreto legislativo n. 50 del 2016.
 
Art. 4

Struttura di supporto al complesso degli interventi

1. Per il supporto dei processi tecnici e amministrativi di attuazione del complesso degli interventi, presso il soggetto attuatore puo' operare una struttura coordinata dal sub Commissario.
2. La struttura di cui al comma 1 e' composta da professionalita' qualificate, interne ed esterne, ove occorresse anche dotate di competenze con riguardo ai beni culturali, individuate anche ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1, secondo periodo, dell'ordinanza n. 110 del 2020 e nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di incompatibilita' e conflitto di interesse.
3. Le professionalita' esterne di cui al comma 2, il cui costo e' ricompreso nel limite del 2% dell'importo dei lavori, nelle more dell'attivazione delle convenzioni di cui all'art. 8, ultimo capoverso, dell'ordinanza n. 110 del 2020, possono essere individuate dal sub Commissario:
a) mediante affidamento diretto dei servizi di supporto nel limite di euro 150.000,00 nel caso di affidamento di servizi ad operatori economici;
b) mediante avviso da pubblicarsi per almeno 10 giorni e valutazione comparativa dei curricula, nel caso di incarichi di cui all'art. 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001;
c) senza procedura comparativa, nelle ipotesi di cui all'art. 2 dell'ordinanza speciale n. 29 del 31 dicembre 2021, come modificata con ordinanza speciale n. 32 del 1° febbraio 2022;
4. A seguito dell'individuazione delle professionalita' esterne di cui al comma 3, il soggetto attuatore, previa verifica dei requisiti, provvede alla stipula dei relativi contratti o a conferire appositi incarichi di lavoro autonomo ai sensi del decreto legislativo n. 165 del 2001. I relativi oneri sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare.
 
Art. 5

Modalita' di esecuzione degli interventi.
Disposizioni organizzative, procedimentali e autorizzative

1. Per i motivi di cui in premessa e allo scopo di consentire l'accelerazione e la semplificazione delle procedure e l'adeguamento della tempistica di realizzazione degli interventi al cronoprogramma, ferma restando la possibilita' di fare ricorso alle procedure previste dal decreto legislativo n. 50 del 2016, dal decreto-legge n. 76 del 2020 e dalle ordinanze del Commissario straordinario n. 109 e 110 del 21 novembre 2020, il soggetto attuatore puo' realizzare gli interventi di cui all'art. 1 secondo le seguenti modalita' semplificate e nel rispetto dei principi richiamati dagli articoli 4 e 30 dello stesso decreto legislativo 50 del 2016 e dei principi di tutela della salute, dell'ambiente, dei diritti dei lavoratori:
a) per i contratti di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016, e' consentito, in deroga all'art. 36, comma 2, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016, l'affidamento diretto, fermo restando il rispetto del principio di rotazione;
b) per i contratti di lavori di importo fino alla soglia di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016, e' consentito ricorrere, in deroga all'art. 36, comma 2, lettera d), del decreto legislativo n. 50 del 2016, alla procedura negoziata, senza previa pubblicazione del bando di gara, di cui all'art. 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. L'avviso riportante l'esito della procedura di affidamento contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati.
2. Il soggetto attuatore, d'intesa con il sub Commissario, individua le opere per cui applicare i processi di rendicontazione della sostenibilita' degli edifici in conformita' a protocolli energetico ambientali, rating system nazionali o internazionali, avendo ad obiettivo il raggiungimento delle relative certificazioni di sostenibilita'.
3. Al fine di ridurre i tempi di gara, in deroga all'art. 95, comma 4, e 148, comma 6, del decreto legislativo n. 50 del 2016, il soggetto attuatore puo' ricorrere alla possibilita' di esercitare la facolta' di esclusione automatica per importi inferiori alle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e, per appalti che non abbiano carattere transfrontaliero, fino a quando il numero delle offerte ammesse non sia inferiore a cinque, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 97, comma 2 e 2-bis, del decreto legislativo n. 50 del 2016.
4. Il soggetto attuatore, in deroga all'art. 59, comma 1, quarto periodo, del decreto legislativo n. 50 del 2016, puo' affidare i lavori ponendo a base di gara il progetto definitivo. In tal caso, entro e non oltre trenta giorni dall'approvazione dei progetti, il soggetto attuatore autorizza l'esecuzione delle prestazioni oggetto di contratto sotto riserva di legge.
5. Nei limiti della soglia di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016, gli affidamenti dei servizi di ingegneria e architettura per la ricostruzione, riparazione e ripristino delle opere di cui alla presente ordinanza, possono essere oggetto di partizione qualora, pur avendo piu' omogeneita' tipologiche e funzionali, siano relativi ad attivita' autonome e separabili, ivi inclusi i casi di particolare specializzazione tecnica che richiedono la presenza di diverse e specifiche professionalita' o le ipotesi di recupero modulare di un unico edificio per renderlo parzialmente fruibile in tempi piu' rapidi.
6. Per gli affidamenti di contratti di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016, e' facolta' del soggetto attuatore procedere alla stipula dei contratti anche in deroga al termine dilatorio di cui all'art. 32, comma 9, decreto legislativo n. 50 del 2016 per le procedure indicate al comma 1 del presente articolo.
7. In deroga all'art. 1, comma 3, del decreto-legge n. 32 del 2019, il soggetto attuatore puo' decidere che le offerte saranno esaminate prima della verifica dell'idoneita' degli offerenti applicando la procedura di cui all'art. 133, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016 anche per le procedure negoziate, senza bando, di cui all'art. 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, e oltre i termini ivi previsti, fermo restando che tale facolta' puo' essere esercitata se specificamente prevista negli inviti.
8. Il soggetto attuatore puo' ricorrere agli strumenti di modellazione elettronica dei processi anche per importi diversi da quelli di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 560 del 2017.
9. Al fine di accelerare l'approvazione dei progetti e la cantierizzazione delle opere, il soggetto attuatore, in deroga al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, puo' effettuare l'accertamento della conformita' urbanistica delle opere, l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e la dichiarazione di pubblica utilita', di cui ai capi II e III del titolo II, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001 sulla base del progetto di fattibilita' tecnico economica.
10. Per gli interventi di ricostruzione conforme, non e' richiesta l'autorizzazione paesaggistica ai sensi della «Circolare interpretativa di particolari questioni relative alla ricostruzione pubblica e privata, anche con riferimento al decreto di "Semplificazione" 76/2020», prot. CGRTS 0002594 del 27 gennaio 2021, paragrafo 2. Analogamente, nei casi previsti dall'art. 2, comma 2, del protocollo di intesa tra il Commissario straordinario del Governo per il sisma 2016, l'ente Parco Nazionale dei Monti Sibillini e l'ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga per la definizione di forme di collaborazione e iniziative comuni, approvato con decreto commissariale n. 271 del 21 giugno 2021, non e' richiesto il previo nulla osta dell'ente parco, di cui all'art. 13 della legge n. 394 del 1991, ne' la valutazione di incidenza ambientale (VIncA) di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 397 del 1997 per gli interventi che ricadono nei siti di interesse comunitario di cui alla direttiva «Habitat» 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonche' della flora e della fauna selvatiche.
11. Al fine di garantire massima capacita' produttiva in fase di espletamento dei lavori ed assicurare la continuita' dei cantieri, il soggetto attuatore puo' inserire nei capitolati il doppio turno di lavorazione, anche in deroga ai limiti derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale (CCNL), fermi restando i diritti inviolabili dei lavoratori. Il ricorso al doppio turno di lavorazione deve essere inserito nell'offerta economica.
12. Al fine di portare a compimento i lavori nei tempi programmati, l'art. 5 del decreto-legge n. 76 del 2020 si applica fino a conclusione degli interventi di cui all'ordinanza in oggetto.
13. Il soggetto attuatore puo' prevedere nelle procedure di gara la gestione e consegna dei lavori per parti funzionali secondo le esigenze acceleratorie e le tempistiche del cronoprogramma ravvisate congiuntamente al sub Commissario.
14. La progettazione, oltre a quanto previsto dal comma 1, dell'art. 23, del decreto legislativo n. 50 del 2016, e' intesa anche ad assicurare la massima contrazione dei tempi di realizzazione dei lavori.
15. Per quanto non espressamente derogato dalla presente ordinanza, agli interventi di cui alla presente ordinanza si applicano le norme del codice dei contratti pubblici, approvato con decreto legislativo n. 50 del 2016, le disposizioni del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, come convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, le disposizioni del decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021 ove applicabili e piu' favorevoli.
 
Art. 6

Interventi su beni di proprietà-privata

1. Agli interventi necessari per consentire la rapida messa in sicurezza degli edifici privati pericolanti che nella frazione di Campicino ostacolano la ricostruzione e non permettono l'accesso alla frazione, si applica l'art. 7 dell'ordinanza n. 111 del 2021.
2. Per consentire la realizzazione di un anello nella frazione di Boccioni necessario a garantire il regolare flusso dei veicoli e dei mezzi adibiti alla ricostruzione, il soggetto attuatore provvede ai sensi dell'art. 5 del d.l.lgt. 1° settembre 1918, n. 1446, convertito dalla legge 17 aprile 1925, n. 473, al ripristino del tratto di strada gia' esistente, ivi compreso il tratto di strada vicinale e promuove, a tal fine, la costituzione del consorzio di cui al citato art. 5. Al fine di assicurare la necessaria unitarieta' della progettazione e della realizzazione dei lavori, l'intervento unitario e' finanziato e realizzato, in deroga al citato d.l.lgt 1446 del 1918 in applicazione esclusiva della disciplina della ricostruzione pubblica, secondo le norme acceleratorie di cui all'art. 5, a valere sui fondi della ricostruzione pubblica. La disposizione di cui al presente comma si applica a condizione che i privati proprietari del tratto vicinale aventi titolo al contributo prestino il loro consenso all'applicazione della procedura ivi indicata mediante un apposito accordo stipulato con il soggetto attuatore ai sensi dell'art. 11 della legge n. 241 del 1990, con espressa rinuncia a ogni indennizzo. Nell'accordo i privati proprietari prestano altresi' il loro incondizionato consenso al progetto, per come sara' definito dal soggetto attuatore, ed assumono l'impegno di fornire, anche tramite professionisti di loro fiducia, puntuali indicazioni concernenti le parti del complesso unitario di loro proprieta', secondo le modalita' ed entro il termine perentorio che sara' stabilito del soggetto attuatore, d'intesa con il sub Commissario.
 
Art. 7

Conferenza dei servizi speciale

1. Al fine di accelerare e semplificare ulteriormente l'attivita' amministrativa, in deroga all'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, e' istituita la Conferenza di servizi speciale, che opera ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 7 dell'ordinanza n. 110 del 2020.
2. La Conferenza e' indetta dal sub Commissario, che la presiede e ne dirige i lavori, i quali possono svolgersi anche in modalita' telematica. La conferenza speciale si svolge, di norma, in forma simultanea e in modalita' sincrona.
3. I lavori della conferenza si concludono, in deroga alle vigenti disposizioni, entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dalla data dell'indizione della stessa.
4. La determinazione motivata di conclusione della Conferenza, adottata dal sub Commissario, sostituisce a ogni effetto tutti i pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, inclusi quelli di gestori di beni o servizi pubblici, di competenza delle amministrazioni coinvolte. Si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso la propria posizione ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto del procedimento. Il dissenso manifestato in sede di Conferenza dei servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilita', le specifiche indicazioni progettuali necessarie ai fini dell'assenso. Le prescrizioni o condizioni eventualmente indicate ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso sono espresse in modo chiaro e analitico e specificano se sono relative a un vincolo derivante da una disposizione normativa o da un atto amministrativo generale ovvero discrezionalmente apposte per la migliore tutela dell'interesse pubblico.
5. In caso di motivato dissenso espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumita', la questione, in deroga all'art. 14-quater, comma 3, della legge n. 241 del 1990, e' rimessa alla decisione del Commissario, che si pronuncia entro quindici giorni, previa intesa con la regione o le regioni interessate, in caso di dissenso tra un'amministrazione statale e una regionale o tra piu' amministrazioni regionali, ovvero previa intesa con la regione e gli enti locali interessati, in caso di dissenso tra un'amministrazione statale o regionale e un ente locale o tra piu' enti locali. Se l'intesa non e' raggiunta entro sette giorni, il commissario puo' comunque adottare la decisione.
6. I pareri, le autorizzazioni, i nulla-osta o altri atti di assenso, comunque denominati, necessari alla realizzazione degli interventi successivamente alla Conferenza di servizi di cui al comma 2, sono resi dalle amministrazioni competenti entro trenta giorni dalla richiesta e, decorso inutilmente tale termine, si intendono acquisiti con esito positivo.
7. La Conferenza di cui al presente articolo opera per tutta la durata degli interventi di cui all'art. 1.
 
Art. 8

Collegio consultivo tecnico

1. Per la rapida risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche di ogni natura che dovessero insorgere in corso di esecuzione dei singoli contratti relativi all'intervento unitario, e per l'intera durata degli interventi, il soggetto attuatore, sentito il sub Commissario, puo' costituire il collegio consultivo tecnico di cui all'art. 6 del decreto-legge n. 76 del 2020, con le modalita' ivi previste, anche per i contratti di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016.
2. Allo scopo di garantire unitarieta' e continuita' nella gestione dell'intervento complessivo, ai fini della composizione del collegio consultivo tecnico di ciascun contratto di cui alla presente ordinanza, il soggetto attuatore preferibilmente designa sempre i medesimi soggetti quali propri componenti per la partecipazione alle relative sedute, in deroga al comma 8, dell'art. 6, del citato decreto-legge n. 76 del 2020.
3. In caso di disaccordo tra le parti, il presidente del collegio consultivo tecnico e' nominato dal Commissario straordinario secondo le modalita' previste all'art. 5, comma 3, dell'ordinanza n. 109 del 2020; in caso di mancata costituzione dell'elenco previsto dal richiamato art. 5, comma 3, dell'ordinanza n. 109 del 2020, il presidente e' nominato dal Commissario straordinario con le modalita' dal medesimo individuate.
4. Alle determinazioni del collegio consultivo tecnico si applica la disciplina di cui al comma 3, dell'art. 6, del decreto legislativo n. 76 del 2020.
5. Il Comune di Fiastra, sentito il sub Commissario, individua prima dell'avvio dell'esecuzione del contratto le specifiche funzioni e i compiti del collegio consultivo tecnico. Con riferimento al compenso da riconoscere ai componenti del collegio consultivo tecnico, trova applicazione l'art. 5, comma 5, dell'ordinanza n. 109 del 2020. I compensi dei membri del collegio sono computati all'interno del quadro economico dell'opera alla voce «spese impreviste».
 
Art. 9

Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri di cui alla presente ordinanza si provvede nel limite massimo di euro 9.813.500,00 che trovano copertura quanto ad euro 1.050.000,00 all'interno delle risorse gia' stanziate con l'ordinanza n. 109 del 2020 e quanto ad euro 8.763.500,00, a valere sulla contabilita' speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, che presenta la necessaria disponibilita', come da importi dettagliati all'art. 1 della presente ordinanza.
1. L'importo da finanziare per singolo intervento e' determinato all'esito dell'approvazione del progetto nel livello definito per ciascun appalto.
2. Fatte salve le modifiche preventivamente individuate nei documenti di gara ed eventuali ulteriori esigenze strettamente connesse alla realizzazione della singola opera, le eventuali disponibilita' finanziarie possono essere utilizzate:
a) per il completamento dell'opera da cui le stesse si sono generate; in tal caso il sub Commissario autorizza il Comune di Fiastra all'utilizzo delle predette disponibilita' finanziarie;
b) per il completamento degli interventi su altri edifici tra quelli di cui all'art. 1, anche a copertura di eventuali maggiori costi dei singoli interventi; in tal caso il sub Commissario autorizza, con proprio decreto e su delega del Commissario straordinario, l'utilizzo delle disponibilita' finanziarie su proposta del Comune di Fiastra.
3. Ai fini di quanto previsto al comma 2:
a) le disponibilita' finanziarie su interventi relativi a singoli edifici derivanti da ribassi d'asta sono rese immediatamente disponibili nella misura dell'80% dell'importo;
b) all'esito del collaudo sono rese disponibili tutte le disponibilita' finanziarie maturate a qualsiasi titolo sul quadro economico.
4. Nel caso in cui le disponibilita' finanziarie di cui al comma 3 non fossero sufficienti a coprire gli scostamenti tra gli importi degli interventi programmati e quelli effettivamente derivanti dall'approvazione dei progetti e dai relativi computi metrici, ai relativi oneri si provvede con le risorse del «Fondo di accantonamento per le ordinanze speciali» di cui all'art. 3 dell'ordinanza n. 114 del 9 aprile 2021; in tal caso, il Commissario straordinario, con proprio decreto, attribuisce le risorse necessarie per integrare la copertura finanziaria degli interventi programmati.
5. Ove non ricorra l'ipotesi di cui al comma 4, le eventuali economie che residuano al termine degli interventi di cui all'art. 1, tornano nella disponibilita' del Commissario straordinario.
6. Agli interventi in possesso dei requisiti per il riconoscimento degli incentivi del decreto interministeriale 16 febbraio 2016 da parte del Gestore dei servizi energetici S.p.a. si applica l'art. 8 dell'ordinanza n. 109 del 2020 ai fini della rideterminazione degli importi e del concorso alla copertura finanziaria conseguente agli incentivi provenienti dal conto termico.
 
Art. 9

Dichiarazione d'urgenza ed efficacia

1. In considerazione della necessita' di procedere tempestivamente all'avvio degli interventi individuati come urgenti e di particolare criticita', la presente ordinanza e' dichiarata provvisoriamente efficace ai sensi dell'art. 33, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016. La stessa entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico a far data dal 24 agosto 2016 (www.sisma2016.gov.it).
2. La presente ordinanza e' trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimita', e' comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri ed e' pubblicata, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico a far data dal 24 agosto 2016.
Roma, 20 maggio 2022

Il Commissario straordinario: Legnini

Registrato alla Corte dei conti il 25 maggio 2022 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 1330

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Avvertenza:
Gli allegati alla presente ordinanza sono consultabili sul sito istituzionale del Commissario straordinario ricostruzione sisma 2016 al seguente indirizzo: http://sisma2016.gov.it/ordinanze-speciali/