Gazzetta n. 222 del 22 settembre 2022 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO AI FINI DELLA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016
ORDINANZA 20 maggio 2022
Interventi di ricostruzione nei comuni di Force, Rotella, Sant'Angelo in Pontano e disposizioni di modifica delle ordinanze speciali. (Ordinanza speciale n. 36).

Il Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione
nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a
far data dal 24 agosto 2016

Viste le deliberazioni del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, del 27 e 31 ottobre 2016 e del 20 gennaio 2017, con le quali e' stato dichiarato e successivamente esteso lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che tra il 24 agosto 2016 ed il 17 gennaio 2017 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;
Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016», convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 (d'ora in avanti «decreto-legge n. 189 del 2016»);
Visto l'art. 57, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 recante «Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia», convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, il quale testualmente recita «All'art. 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 4-quater e' inserito il seguente: "4-quinquies. Lo stato di emergenza di cui al comma 4-bis e' prorogato fino al 31 dicembre 2021; a tale fine il Fondo per le emergenze nazionali previsto dall'art. 44 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e' incrementato di 300 milioni di euro per l'anno 2021". Al relativo onere si provvede ai sensi dell'art. 114»;
Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021», pubblicata nel Supplemento ordinario n. 62 della Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31 dicembre 2018, con la quale il termine della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, e' stato prorogato al 31 dicembre 2020;
Visto il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito in legge 13 ottobre 2020, n. 126, art. 57, comma 2, con il quale e' stata disposta l'ulteriore proroga del termine della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, al 31 dicembre 2021;
Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024», art. 1, commi 449 e 450, con cui e' stata disposta l'ulteriore proroga del termine della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, al 31 dicembre 2022;
Visto l'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, il quale prevede che per l'esercizio delle funzioni attribuite il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo;
Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito con modificazioni con la legge 11 settembre 2020, n. 120 (d'ora in avanti «decreto-legge n. 76 del 2020»), in particolare l'art. 11, comma 2, il quale attribuisce al Commissario straordinario il compito di individuare con propria ordinanza gli interventi e le opere urgenti e di particolare criticita', anche relativi alla ricostruzione dei centri storici dei comuni maggiormente colpiti, per i quali i poteri di ordinanza a lui attribuiti dall'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, sono esercitabili in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011, delle disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, nonche' dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea; per il coordinamento e la realizzazione degli interventi e delle opere di cui al presente comma, il Commissario straordinario puo' nominare fino a due sub Commissari, responsabili di uno o piu' interventi;
Visto l'art. 6 del citato decreto-legge n. 76 del 2020;
Vista l'ordinanza del 9 aprile 2021, n. 115, con la quale e' stata disciplinata l'organizzazione della Struttura centrale del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, con contestuale abrogazione dell'ordinanza n. 106 del 17 settembre 2020;
Visti in particolare l'art. 4 della richiamata ordinanza n. 115 del 2021;
Vista l'ordinanza n. 110 del 21 novembre 2020 recante «Indirizzi per l'esercizio dei poteri commissariali di cui all'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 16 luglio 2020, n. 76 recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120», come modificata con ordinanza n. 114 del 2021 e n. 123 del 2021;
Visti il decreto in data 15 gennaio 2021, n. 3, e i decreti in data 18 gennaio 2021, n. 7 e n. 8, con cui il Commissario ha rispettivamente nominato i sub Commissari e gli esperti per il supporto e la consulenza al Commissario straordinario per tutte le attivita' connesse alla realizzazione degli interventi di cui al richiamato art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020;
Considerato che:
ai sensi dell'art. 1, comma 4, dell'ordinanza n. 110 del 2020 «Tramite le ordinanze in deroga di cui al comma 2, il Commissario straordinario: a) individua le opere e i lavori, pubblici e privati, urgenti e di particolare criticita', con il relativo cronoprogramma; b) individua il soggetto attuatore idoneo alla realizzazione dell'intervento; c) determina le modalita' accelerate di realizzazione dell'intervento da parte del soggetto attuatore, nel rispetto dei principi di cui al successivo art. 2; d) individua il sub-Commissario competente, ai sensi del successivo art. 4 della presente ordinanza»;
ai sensi dell'art. 1, comma 2, dell'ordinanza n. 110 del 2020, «Ai fini di quanto previsto al comma 1, per ciascun intervento il Commissario straordinario adotta specifica ordinanza, d'intesa con i presidenti di regione, con la quale indica le normative che si possono derogare per pervenire ad una immediata attuazione degli interventi, la copertura finanziaria, il relativo soggetto attuatore ai sensi del successivo art. 6 e ogni altra disposizione necessaria per l'accelerazione degli interventi di ricostruzione. Tale ordinanza assumera' la denominazione di "ordinanza speciale ex art. 11, comma 2, del decreto-legge 76 del 2020" e avra' una propria numerazione»;
ai sensi dell'art. 2, comma 1, dell'ordinanza n. 110 del 2020, «Fermo restando quanto previsto all'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020, il Commissario straordinario, d'intesa con i presidenti di regione e su proposta dei sindaci per quanto di loro competenza, puo' disporre, mediante le ordinanze di cui all'art. 1, ulteriori semplificazioni e accelerazioni nelle procedure di affidamento e di esecuzione di lavori, servizi o forniture o incarichi di progettazione degli interventi e delle opere urgenti e di particolare criticita', anche di importo pari o superiore alle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, anche in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonche' dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE»;
ai sensi dell'art. 2, comma 2, dell'ordinanza n. 110 del 2020, «Le ordinanze in deroga, anche ove contengano semplificazioni procedurali, sono emanate in forza delle necessita' e urgenza della realizzazione degli interventi di ricostruzione, nel rispetto dei principi richiamati dagli articoli 4 e 30 del codice dei contratti pubblici e dei principi di tutela della salute, dell'ambiente, dei diritti dei lavoratori»;
ai sensi dell'art. 2, comma 3, dell'ordinanza n. 110 del 2020, «Le ordinanze in deroga possono altresi' riguardare le norme organizzative, procedimentali e autorizzative, anche stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, che determinano adempimenti non strettamente richiesti dai principi inderogabili del diritto europeo, tra cui le normative urbanistiche e tecniche, di espropriazione e occupazione di urgenza e di valutazione ambientale, di usi civici e demani collettivi, nel rispetto dei principi inderogabili di cui al comma 1; possono inoltre riguardare le previsioni della contrattazione collettiva nazionale (C.C.N.L.) con riferimento alla possibilita' di impiegare i lavoratori su piu' turni al fine di assicurare la continuita' dei cantieri, fermi restando i diritti inviolabili dei lavoratori. Le previsioni del presente comma rivestono carattere di generalita' ai fini dell'adozione delle specifiche ordinanze derogatorie di cui all'art. 1, che hanno carattere di specialita'»;
ai sensi dell'art. 3, comma 1 dell'ordinanza n. 110 del 2020, «al fine di accelerare la ricostruzione dei centri storici e dei nuclei urbani dei comuni maggiormente colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, individuati dall'ordinanza n. 101 del 2020, il Commissario straordinario puo' disporre, con l'ordinanza di cui all'art. 1, sulla base di una proposta da approvare con apposita delibera consiliare, anche ai sensi dell'art. 2, commi 1 e 3, dell'ordinanza 22 agosto 2020, n. 107, le procedure necessarie per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori dei centri storici, o di parti di essi, e dei nuclei urbani identificati dai comuni con il programma straordinario di ricostruzione. Con la medesima ordinanza di cui all'art. 1 e' altresi' possibile approvare il bando di gara unitario, distinto per lotti, di opere e lavori pubblici comunali nonche' individuare le modalita' di coinvolgimento dei soggetti proprietari»;
ai sensi dell'art. 3, comma 2, dell'ordinanza n. 110 del 2020 «con le ordinanze commissariali in deroga e' determinata ogni misura necessaria per l'approvazione del progetto complessivo da porre in gara e sono definite le procedure di affidamento dei lavori, il programma di cantierizzazione dell'intervento unitario, gli eventuali indennizzi e le compensazioni da riconoscere in favore dei proprietari di unita' immobiliari non ricostruite o delocalizzate»;
ai sensi dell'art. 3, comma 3, dell'ordinanza n. 110 del 2020, «con le ordinanze di cui all'art. 1 e' altresi' possibile, anche attraverso un concorso di progettazione di cui all'art. 152 e seguenti del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, l'affidamento contestuale della progettazione e, analogamente, dei lavori di esecuzione per singoli lotti degli interventi pubblici individuati come prioritari con delibera del consiglio comunale»;
Viste:
l'ordinanza n. 109 del 23 dicembre 2020 recante «Approvazione elenco unico dei programmi delle opere pubbliche nonche' di disposizioni organizzative e definizione delle procedure di semplificazione e accelerazione della ricostruzione pubblica»;
l'ordinanza n. 112 del 23 dicembre 2020 recante «Approvazione degli schemi di convenzione con l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia e con Fintecna S.p.a per l'individuazione del personale da adibire alle attivita' di supporto tecnico-ingegneristico e di tipo amministrativo-contabile finalizzate a fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria»;
Visto l'art. 14, comma 3.1, del decreto-legge n. 189 del 2016, ai sensi del quale «tra gli interventi sul patrimonio pubblico disposti dal Commissario straordinario del Governo e' data priorita' a quelli concernenti la ricostruzione di edifici scolastici e universitari»;
Vista la nota prot. n. 3432 del 25 maggio 2021, del sindaco del Comune di Force, con la quale e' stata richiesta l'immediata attivazione dei poteri speciali con riguardo agli interventi di cui alla presente ordinanza;
Vista la nota prot. n. 2336 del 31 marzo 2022, del Sindaco del Comune di Rotella, con la quale e' stata richiesta l'immediata attivazione dei poteri speciali con riguardo agli interventi di cui alla presente ordinanza;
Vista la nota prot. n. del 1776 del 13 aprile 2022, del Comune di Sant'Angelo in Pontano, con la quale e' stata richiesta l'immediata attivazione dei poteri speciali con riguardo agli interventi di cui alla presente ordinanza;
Visti gli esiti dell'istruttoria condotta congiuntamente dagli uffici dei comuni interessati e dalla Struttura del sub Commissario, come risultanti dalle relazioni del sub Commissario allegate alla presente ordinanza (allegato n. 1 - Relazione istruttoria Comune di Force, allegato n. 2 - Relazione istruttoria Comune di Rotella e allegato n. 3 - Relazione istruttoria Comune di Sant'Angelo in Pontano);
Considerato che dalla suddetta relazione emerge che:
a) nel Comune di Force gli eventi sismici del 2016 hanno gravemente danneggiato l'ex Chiesa di San Biagio, di proprieta' comunale e di interesse culturale ai sensi dell'art. 10, comma 1, del decreto legislativo n. 42 del 2004; il predetto edificio al momento del sisma non ricopriva funzioni sociali e di aggregazione, essendo destinata ad ospitare la sala convegni e concerti filarmonici, nonche' la sede del museo del rame, con la conseguenza che:
la Chiesa in oggetto e' stata dichiarata inagibile con scheda per il rilievo del danno ai beni culturali ID 2575 del 9 maggio 2017 e il Comune di Force e' rimasto privo del suo principale centro aggregativo;
l'intervento di messa in sicurezza post sisma occupa attualmente all'incirca meta' della carreggiata e pregiudica l'accesso alla zona sud di via del Monte, impedendo conseguentemente la viabilita' nel centro storico, gia' critica per le ridotte dimensioni degli spazi urbani;
in particolare, la presenza di puntellamenti e opere provvisionali finalizzate alla messa in sicurezza ostacola l'accesso dei mezzi necessari alla ricostruzione di diversi edifici privati contermini, anch'essi resi inagibili dal sisma del 2016, che necessitano di interventi per effettuare i quali l'unica via carrabile accessibile con automezzi e/o attrezzature per l'accantieramento e' via del Monte;
b) nel Comune di Rotella gli eventi sismici del 2016 hanno provocato gravissimi danneggiamenti al Cimitero di Castel di Croce, e precisamente:
il blocco ovest ha subito un fenomeno di cinematismo di ribaltamento, con una rotazione rigida, di 4 gradi, accompagnata da evidenti distacchi, con crolli del paramento esterno. Lo stato di danno impone la demolizione e fedele ricostruzione dell'intero blocco. Lo stato di stabilita' precaria, rende necessaria la realizzazione di opere di fondazione profonda e consolidamento della scarpata;
il muro di cinta nord presenta un gravissimo stato di danno con perdita di coesione della tessitura muraria, che determinano un forte rischio di crolli e spanciamenti. Lo stato di danno rende necessario il consolidamento diffuso di tali tratti, con annessa realizzazione di nuove fondazioni che vadano a trasferire il carico della struttura in profondita', vista la presenza della scarpata caratterizzata da una scarsa precaria stabilita' (lato nord);
il blocco nord est presenta un crollo parziale, con lesioni e disgregazione del paramento esterno. Il danneggiamento riscontrato ne impone un'opera di consolidamento generale, da effettuarsi mediante l'adozione di sottofondazioni (profonde nel lato di valle), il miglioramento delle caratteristiche meccaniche della muratura (iniezioni e ristilatura armata della facciavista), la demolizione e ricostruzione del coperto;
il blocco sud presenta evidenti lesioni, in particolar modo dovute all'interazione strutturale fra i vari blocchi di loculi;
con scheda AeDES n. 003 del 17 marzo 2017, IdScheda 106488 con esito E-F, e' stato effettuato il rilevamento del danno della camera mortuaria e del muro di cinta;
il comune ha comunicato di aver provveduto ad avviare la verifica di interesse culturale del cimitero, che allo stato e' dunque sottoposto in via cautelare alle misure di tutela previste dal decreto legislativo 42 del 2004;
c) nel Comune di Sant'Angelo in Pontano gli eventi sismici hanno provocato gravi danni alle mura urbiche adiacenti alla Chiesa di San Nicola, che fungono anche da sostegno della viabilita' di accesso alla piazza dove si trovano il complesso della chiesa in oggetto ed alcuni edifici di proprieta' privata che risultano a loro volta danneggiati dagli eventi sismici e necessitano quindi di interventi per il ripristino delle condizioni di agibilita', con la conseguenza che:
le mura urbiche, di interesse storico-culturale ai sensi del decreto legislativo n. 42/2004, sono attualmente lesionate gravemente, come evidenziato nella scheda Mibact di rilievo speditivo del danno (UCCR ID 980), e necessitano al piu' presto di un intervento di consolidamento statico;
e' venuta a mancare la struttura di sostegno del percorso carrabile di accesso alla piazza e delle zone a verde («orti») adiacenti;
l'impedimento alla piena transitabilita' del percorso viabile di accesso alla piazza antistante la Chiesa di San Nicola ostacola anche l'accesso ai pesanti mezzi d'opera che dovrebbero effettuare gli interventi di riparazione degli aggregati edilizi adiacenti alla Chiesa, oltre che il recupero della Chiesa medesima.
Dato atto che gli interventi relativi agli immobili di cui alla lettera a) risultano di particolare criticita' e urgenza ai sensi dell'ordinanza n. 110 del 2020 per i seguenti motivi:
l'intervento di recupero della Chiesa di San Biagio si presenta urgente e non piu' procrastinabile al fine di recuperare un importante bene architettonico, rendendolo sicuro sotto l'aspetto sismico e quindi pienamente fruibile e restituendolo alle sue ordinarie funzioni, cosi' da favorire la rivitalizzazione della citta' e, in particolare, le attivita' culturali e sociali del centro storico;
l'intervento in oggetto riveste altresi' carattere di criticita' per l'impatto che l'inagibilita' dell'edificio e la presenza delle necessarie strutture provvisionali comportano sulla ricostruzione del centro abitato, limitando la viabilita' e ostacolando l'esecuzione dei lavori di ricostruzione privata degli edifici limitrofi;
risulta necessario coordinare l'intervento relativo alla Chiesa di San Biagio con quello, ad esso contiguo, relativo al palazzo municipale del Comune di Force, finanziato con O.C.S.R. n. 56, per il quale e' gia' disponibile, alla data odierna, il progetto di livello definitivo, al fine di prevedere un'unica cantierizzazione e l'accorpamento della gestione relativa all'appalto e alla direzione lavori, per esigenze di accelerazione e semplificazione;
Dato atto che gli interventi relativi agli immobili di cui alla lettera b) risultano di particolare criticita' e urgenza ai sensi dell'ordinanza n. 110 del 2020 per i seguenti motivi:
la gia' precaria condizione strutturale del cimitero e' in via di aggravamento, con il conseguente pericolo di crolli e rischio per i visitatori, oltreche' un ulteriore offesa alla memoria dei defunti e aggravio dei costi di riparazione;
la riparazione dei manufatti suindicati richiede il previo svuotamento del blocco ovest dai resti mortali e dai feretri al fine di garantire la regolare esecuzione degli interventi. Per tale motivo si prevede una preventiva fase di lavorazione riferita alla realizzazione di un nuovo blocco «d'appoggio» da sessanta loculi necessario ad accogliere la traslazione dei feretri occupanti il blocco ovest e da realizzarsi sull'area libera a ridosso del muro di cinta da consolidare;
solo successivamente alla realizzazione del blocco loculi «d'appoggio» sara' possibile avviare in contemporanea i lavori di traslazione delle salme verso il blocco loculi d'appoggio nonche' i lavori necessari. Per quanto descritto, l'intervento si presenta come un appalto misto di lavori afferenti alla riparazione dei manufatti e servizi cimiteriali riferiti alle traslazioni dei feretri;
Dato atto che gli interventi relativi agli immobili di cui alla lettera c) risultano di particolare criticita' e urgenza ai sensi dell'ordinanza n. 110 del 2020 per i seguenti motivi:
le mura urbiche costituiscono un bene architettonico sottoposto a tutela ai sensi del decreto legislativo n. 42 del 2004, e se ne rende pertanto necessario il recupero prima che le sue caratteristiche storiche e culturali vengano compromesse da eventuali crolli, che comporterebbero altresi' il rischio di danni a persone e cose;
la struttura urbanistica della zona, a causa delle poche e anguste vie di accesso, alcune delle quali peraltro interessate da evidenti dissesti strutturali, impedisce il transito dei mezzi d'opera che dovrebbero consentire gli interventi su altri edifici danneggiati dal sisma, ostacolando la ricostruzione sia della Chiesa di San Nicola, sia degli edifici di proprieta' privata siti nell'area;
le mura urbiche costituiscono l'unico percorso idoneo all'accesso al piazzale di San Nicola e alle vie limitrofe, e se ne rende dunque urgente la stabilizzazione per garantire la sicurezza al transito, quale intervento prodromico ai successivi interventi di recupero degli immobili esistenti;
Ritenuto, per quanto sopra specificato, che ricorrano i presupposti di criticita' e urgenza per l'attivazione dei poteri commissariali speciali di cui all'ordinanza n. 110 del 2020 per gli interventi sopra indicati;
Ritenuto pertanto di approvare gli interventi di cui sopra come meglio dettagliati dagli allegati n. 1, 2 e 3 alla presente ordinanza;
Ritenuto di individuare, per gli interventi di ricostruzione delle strutture e degli edifici di cui agli allegati n. 1, 2 e 3, ai sensi e per gli effetti dell'ordinanza n. 110 del 2020, quale sub Commissario l'ing. Gianluca Loffredo in ragione della sua competenza ed esperienza professionale;
Considerato che l'intervento in Comune di Force non e' stato finanziato con precedenti ordinanze e che, in base a una stima presuntiva condivisa tra ufficio tecnico comunale, USR e struttura del sub Commissario, derivante dall'applicazione di un costo parametrico medio, la spesa dell'intervento in oggetto ammonta complessivamente a euro 900.000,00;
Considerato che l'intervento in Comune di Rotella e' stato solo parzialmente finanziato con l'ordinanza n. 109 del 2020 per un importo pari a 255.376,00 euro e che, in base a una stima presuntiva condivisa tra ufficio tecnico comunale, USR e struttura del sub Commissario, derivante dall'applicazione di un costo parametrico medio, la spesa dell'intervento in oggetto ammonta complessivamente a euro 872.000,00;
Considerato che l'intervento in Comune di Sant'Angelo in Pontano non e' stato finanziato con precedenti ordinanze e che, in base a una stima presuntiva condivisa tra ufficio tecnico comunale, USR e struttura del Sub Commissario, derivante dall'applicazione di un costo parametrico medio, la spesa dell'intervento in oggetto ammonta complessivamente a euro 2.450.000,00;
Considerato che, sulla base delle valutazioni di cui sopra, si rende dunque necessario stanziare l'importo di euro 900.000,00 per l'intervento in Comune di Force, euro 616.624,00 per l'intervento in Comune di Rotella, euro 2.450.000,00 per l'intervento in Comune di Sant'Angelo in Pontano, per un importo complessivo di euro 4.222.000,00, di cui euro 3.966.624 a valere sulla presente ordinanza;
Considerato che i Comuni di Force, Rotella e Sant'Angelo in Pontano hanno dichiarato di disporre di un organico idoneo all'attuazione degli interventi, di un'idonea capacita' operativa, nonche' della necessaria esperienza per l'attuazione degli interventi di cui alla presente ordinanza, avendo gestito interventi di importo anche superiore a quelli di cui alla presente ordinanza;
Ritenuto, pertanto, che sia possibile riconoscere al Comune di Force, al Comune di Rotella e al Comune di Sant'Angelo in Pontano, ciascuno per quanto di competenza, la gestione diretta degli interventi in oggetto in qualita' di soggetto attuatore;
Ritenuto che, ai sensi dell'art. 6 dell'ordinanza n. 110 del 2020, i soggetti attuatori possono essere supportati da limitate specifiche professionalita' esterne di complemento per le attivita' di tipo tecnico, giuridico-amministrativo e specialistico connesse alla realizzazione degli interventi con oneri a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare;
Considerato che, sulla base della citata istruttoria, occorre altresi' adottare misure straordinarie, di semplificazione e coordinamento delle procedure per accelerare gli interventi in oggetto;
Considerato che, ai fini dell'accelerazione degli interventi, i soggetti attuatori potranno eventualmente procedere alla esternalizzazione di tutte o parte delle attivita' tecniche necessarie alla realizzazione degli interventi, tra cui l'attivita' di progettazione, ai sensi dell'art. 24 del decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50, e la direzione dei lavori di cui all'art. 101, comma 2, del citato decreto legislativo n. 50 del 2016, e che in particolare la progettazione, essendo propedeutica alla realizzazione dell'intervento, debba essere effettuata con la massima tempestivita';
Considerato che l'art. 8 dell'ordinanza n. 109 del 2020 consente ai soggetti attuatori di cui all'art. 15 del decreto-legge n. 189 del 2016, ove i progetti siano in possesso dei requisiti per il riconoscimento degli incentivi del decreto interministeriale 16 febbraio 2016 da parte del Gestore dei servizi energetici S.p.a., di proporre al vice Commissario di ricalcolare la somma assegnata, il quale provvede alla rideterminazione affinche' il concorso alla copertura finanziaria conseguente agli incentivi provenienti dal conto termico non superi il totale complessivo delle spese ammissibili e a riservare al progetto la cifra decurtata nelle more del perfezionamento della richiesta del conto termico;
Considerato che la realizzazione degli interventi di ricostruzione deve essere effettuata in modo da rendere compatibili gli interventi strutturali con la tutela degli aspetti architettonici, storici e ambientali e assicurare una architettura ecosostenibile e l'efficientamento energetico e che a tal fine con decreto n. 135 del 25 marzo 2021 e' stato approvato il Protocollo d'intesa tra il Commissario alla ricostruzione e il Gestore dei servizi energetici S.p.a. (GSE) per la promozione di interventi di riqualificazione energetica nei comuni delle quattro regioni interessate dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016 (Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria), nell'ambito dei lavori di ripristino, riparazione e ricostruzione degli edifici pubblici coinvolti dai suddetti eventi;
Considerato che l'affidamento diretto per i contratti pubblici al di sotto delle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 non osta ai principi del legislatore eurounitario e ai vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea;
Ritenuto, con riguardo all'intervento relativo alla Chiesa di San Biagio in Comune di Force:
a) allo scopo di permettere il riallineamento della progettazione dell'intervento di recupero della chiesa a quello del palazzo comunale, di poter consentire, quale modalita' accelerata di realizzazione dell'intervento da parte del soggetto attuatore, l'affidamento diretto di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura, di importo inferiore agli importi di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 nel rispetto dei principi richiamati dagli articoli 4 e 30 del codice dei contratti pubblici e dei principi di tutela della salute, dell'ambiente, dei diritti dei lavoratori;
b) di consentire al soggetto attuatore l'affidamento dei lavori mediante procedure negoziate, senza bando, di cui all'art. 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, derogando all'art. 36, comma 2, lettera d), del decreto legislativo n. 50 del 2016, con almeno tre operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto del principio di rotazione;
c) di consentire, quale ulteriore modalita' di accelerazione e semplificazione, che l'affidamento dei lavori e dei servizi tecnici afferenti la direzione lavori e la sicurezza con riguardo all'intervento sulla Chiesa di San Biagio avvenga congiuntamente a quello relativo all'intervento sul palazzo comunale, di cui alla programmazione dell'ordinanza n. 109 del 2020, al fine di consentire l'esecuzione congiunta dei lavori;
Ritenuto, con riguardo all'intervento relativo al Cimitero di Castel di Croce in Comune di Rotella:
a) di consentire quale modalita' accelerata di realizzazione dell'intervento da parte del soggetto attuatore l'affidamento diretto di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura di importo inferiore agli importi di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016, nel rispetto dei principi richiamati dagli articoli 4 e 30 del codice dei contratti pubblici e dei principi di tutela della salute, dell'ambiente, dei diritti dei lavoratori;
b) di consentire altresi' di operare in deroga ai regolamenti di polizia mortuaria, nei limiti di quanto necessario all'espletamento delle operazioni sopra descritte entro le tempistiche previste;
c) di consentire altresi' l'occupazione temporanea di spazi in concessione ai privati ove funzionale agli interventi previsti;
Ritenuto, con riguardo all'intervento relativo alle mura urbiche del Comune di Sant'Angelo in Pontano:
a) di consentire quale modalita' accelerata di realizzazione dell'intervento da parte del soggetto attuatore l'affidamento diretto di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura, di importo inferiore agli importi di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016, nel rispetto dei principi richiamati dagli articoli 4 e 30 del codice dei contratti pubblici e dei principi di tutela della salute, dell'ambiente, dei diritti dei lavoratori;
b) di consentire al soggetto attuatore l'affidamento dei lavori mediante procedure negoziate, senza bando, di cui all'art. 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, derogando all'art. 36, comma 2, lettera d), del decreto legislativo n. 50 del 2016, con almeno tre operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto del principio di rotazione;
c) di consentire altresi' l'occupazione temporanea di spazi di proprieta' dei privati necessari ai fini dell'accantieramento;
Considerato che l'art. 32 della direttiva n. 2014/24/UE non prevede, ai fini del rispetto del principio della concorrenza, un numero minimo di operatori da consultare e che sono necessarie semplificazione ed accelerazione procedimentale per far fronte all'urgenza della realizzazione, ricostruzione, riparazione e del ripristino di strutture ed edifici oggetto della presente ordinanza;
Considerato che gli interventi di cui alla presente ordinanza rivestono carattere di urgenza e pertanto ricorrono i presupposti per attivare le procedure negoziate, senza bando, di cui all'art. 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, derogando all'art. 36, comma 2, lettera d), del decreto legislativo n. 50 del 2016, con almeno tre operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto del principio di rotazione;
Ritenuto, limitatamente agli interventi in Comune di Force e Sant'Angelo in Pontano, di derogare all'art. 59, comma 1, quarto periodo, del decreto legislativo n. 50 del 2016, al fine di ridurre i costi e i tempi di realizzazione delle opere, consentendo di porre a base di gara il progetto definitivo;
Considerato necessario, al fine del piu' efficace coordinamento tra gli interventi e attesa la simultaneita' degli stessi e comunque nei limiti della soglia di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016, prevedere la possibilita' di partizione degli affidamenti qualora i medesimi siano relativi ad attivita' autonome e separabili, ivi inclusi i casi di particolare specializzazione tecnica che richiedono la presenza di diverse e specifiche professionalita' o le ipotesi di recupero modulare di un unico edificio per renderlo parzialmente fruibile in tempi piu' rapidi;
Ritenuto di riconoscere, per gli affidamenti di contratti di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016, la facolta' del soggetto attuatore di procedere alla stipula dei contratti anche in deroga al termine dilatorio di cui all'art. 32, comma 9, decreto legislativo n. 50 del 2016;
Ritenuto, in deroga all'art. 1, comma 3, del decreto-legge n. 32 del 2019 e limitatamente agli interventi in Comune di Force e di Sant'Angelo in Pontano, che il soggetto attuatore possa decidere che le offerte siano esaminate prima della verifica dell'idoneita' degli offerenti applicando la procedura di cui all'art. 133, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016 anche per le procedure negoziate, senza bando, di cui all'art. 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, e oltre i termini ivi previsti, fermo restando che tale facolta' puo' essere esercitata se specificamente prevista negli inviti;
Ritenuto che il soggetto attuatore possa ricorrere agli strumenti di modellazione elettronica dei processi anche per importi diversi da quelli di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 560 del 2017;
Ritenuto, al fine di garantire la massima capacita' produttiva in fase di espletamento dei lavori, che il soggetto attuatore possa inserire nei capitolati il doppio turno di lavorazione, anche in deroga ai limiti derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale (C.C.N.L.), al fine di assicurare la continuita' dei cantieri, fermi restando i diritti inviolabili dei lavoratori, a condizione che il ricorso al doppio turno di lavorazione sia inserito nell'offerta economica;
Ritenuto di estendere, fino alla conclusione degli interventi, la disciplina di cui all'art. 5 del decreto-legge n. 76 del 2020 al fine di portare a compimento i lavori nei tempi programmati;
Considerato che la presenza di diversi interessi facenti capo a piu' amministrazioni rende necessaria l'attivazione della conferenza dei servizi speciale di cui all'ordinanza n. 110 del 2020 e che pertanto occorre specificarne la disciplina;
Ritenuto necessario avvalersi di un collegio consultivo tecnico per ogni singolo contratto in esecuzione degli interventi di cui alla presente ordinanza allo scopo di pervenire alla rapida risoluzione delle controversie finalizzata al rispetto dei tempi previsti dal cronoprogramma e alle interazioni tra gli interventi e, pertanto, di derogare ai limiti temporali e di importo previsti dall'art. 6 del citato decreto-legge n. 76 del 2020 adottando una specifica disciplina per gli interventi oggetto della presente ordinanza;
Viste inoltre le ordinanze speciali n. 3 del 6 maggio 2021 recante «Interventi di ricostruzione delle scuole del Comune di Ascoli Piceno»; n. 14 del 15 luglio 2021 recante «Interventi nel Comune di Castelsantangelo sul Nera»; n. 16 del 15 luglio 2021 recante «Interventi di ricostruzione nel Comune di Ussita»; n. 23 del 13 agosto 2021 recante «Interventi di salvaguardia geologico-idraulica nei Comune di Ussita, Castelsantangelo sul Nera, Visso, nella zona epicentrale marchigiana maggiormente colpita dagli eventi sismici del 2016»; n. 27 del 14 ottobre 2021 recante «Interventi di ricostruzione per la riparazione, il ripristino o la demolizione e ricostruzione di immobili pubblici rientranti nel patrimonio dell'Agenzia del demanio dislocati nelle Regioni Umbria, Marche, Lazio e Abruzzo» e n. 33 del 1° aprile 2022 recante «Interventi nel Comune di Tolentino»;
Vista la nota del RUP del Comune di Ascoli Piceno n. C_A462 - 0015780 del 22 febbraio 2022 con cui si richiede la valutazione di estensione dell'intervento di «Adeguamento Sismico della palestra scuola infanzia San Filippo» all'intero plesso scolastico, in quanto le analisi diagnostiche presenti nella relazione predisposta dal comune e dal tecnico incaricato hanno messo in evidenza che la tipologia costruttiva della scuola, annessa alla palestra, e' la medesima e che il complesso scuola-palestra si configura come un aggregato strutturale caratterizzato da notevoli vulnerabilita';
Preso atto che il sub Commissario, ing. Gianluca Loffredo, ha verificato, a seguito di una serie di sopralluoghi, che il compendio presenta le caratteristiche di un aggregato strutturale composto da due unita', la scuola e la palestra, e che le interazioni dinamiche nonche' la condivisione di pilastri per il supporto dei carichi verticali ed orizzontali necessitano dell'estensione alla scuola dell'intervento di adeguamento sismico inizialmente previsto soltanto per la palestra;
Ritenuto, pertanto, necessario l'ampliamento dell'intervento al fine di avere una soglia di sicurezza accettabile ed omogenea per l'intero plesso scolastico;
Vista la stima di spesa effettuata dal soggetto attuatore, per l'intervento complessivo pari ad 2.190.000,00 euro;
Vista la comunicazione tramite e-mail del 13 aprile 2022 del sub Commissario, ing. Gianluca Loffredo, che ha valutato plausibile l'importo stimato sulla base di indicatori parametrici dedotti nell'ambito della ricostruzione pubblica;
Ritenuto necessario procedere alla correzione di un errore materiale presente nella ordinanza speciale n. 16 del 15 luglio 2021 recante «Interventi di ricostruzione Comune di Ussita», in quanto nella relazione istruttoria e' riportato il valore di euro 5.124.640,00 per l'intervento «Realizzazione delle opere di urbanizzazione (sottoservizi e muri di sostegno) dei nuclei storici di Casali, Capoluogo-Fondovalle, San Placido, Sant'Eusebio e Vallestretta». Tale valore risulta inesatto a causa di un errore di calcolo che non ha considerato, ai fini della spesa presunta, il totale indicato nella medesima relazione delle quantita' di lavorazioni per la frazione Capoluogo-Fondovalle. Il valore corretto, rideterminato in ragione delle quantita' gia' presenti nella relazione istruttoria dell'ordinanza speciale, e' pari ad euro 8.260.240,00, come comunicato tramite e-mail del 13 aprile 2022 dal sub Commissario, ing. Gianluca Loffredo;
Considerato che l'ordinanza speciale n. 23 del 13 agosto 2021, relativa agli interventi di salvaguardia geologico-idraulica nei Comune di Ussita, Castelsantangelo sul Nera e Visso, fa riferimento a zone a rischio PAI rilevante P3 - P4 e che successivamente alla pubblicazione dell'ordinanza speciale e' stata emanata l'ordinanza n. 119 dell'8 settembre 2021 di riorganizzazione della «Disciplina degli interventi in aree interessate da faglie attive e capaci e da altri dissesti idro-geomorfologici», che prevede un nuovo vincolo per la ricostruzione privata ricadente in ambiti PAI P3 - P4;
Ritenuto opportuno prevedere l'ammissibilita' degli interventi di ricostruzione pubblica e privata qualora sia stata approvata la progettazione di fattibilita' tecnico economica della mitigazione del rischio idraulico, consentendo in tal modo un piu' rapido svincolo di parti di territorio in ragione dell'urgenza degli interventi, come richiesto dal sub Commissario, ing. Gianluca Loffredo;
Considerato che l'Arma dei carabinieri ha comunicato l'esigenza di razionalizzare le occupazioni dello Stato presenti nel Comune di Montemonaco (AP), allocando presso la Caserma forestale oggetto di intervento dell'ordinanza n. 27 del 14 ottobre 2021 anche i Carabinieri territoriali analogamente a quanto gia' previsto per le cinque Caserme di Arquata del Tronto, Montegallo, Fiastra, Pieve Torina e Serravalle di Chienti; gli accorpamenti sono stati gia' previsti dal protocollo di intesa del 20 dicembre 2017 sottoscritto tra l'Arma dei carabinieri, l'Agenzia del demanio e l'allora Commissario straordinario;
Ritenuto che l'Agenzia del demanio ha stimato per il predetto intervento un costo pari a euro 3.300.597,55;
Dato atto che il sub Commissario ing. Gianluca Loffredo ha valutato plausibile l'importo stimato sulla base di indicatori parametrici dedotti nell'ambito della ricostruzione pubblica relativa a interventi similari;
Considerato che in tale ipotesi l'importo complessivo di euro 3.300.597,55 risulta gia' finanziato dall'ordinanza speciale n. 27 del 2021 per euro 1.028.496,78, mentre per la restante parte viene finanziato per il 50% dall'Agenzia del demanio e dalla struttura del Commissario, per un importo pro quota pari ad euro 1.136.050,38;
Ritenuto pertanto di modificare l'intervento relativo alla Caserma di Montemonaco di cui all'ordinanza n. 27 del 2021;
Dato atto che la Corte dei conti, Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, in sede di controllo preventivo, con nota acquisita agli atti al prot. n. CGRTS-0006602 del 16 marzo 2022, con riguardo all'ordinanza speciale n. 33 del 21 febbraio 2022 recante interventi nel Comune di Tolentino, ha evidenziato la necessita', in merito alla formulazione dell'art. 5, comma 3, dell'ordinanza in parola, di chiarire le motivazioni della estensione dell'applicazione del criterio di aggiudicazione del prezzo piu' basso indipendentemente dall'importo posto a base di gara;
Dato atto che con nota prot. n. CGRTS-0007881-P del 28 marzo 2022 sono stati forniti alla Corte dei conti i chiarimenti alle osservazioni formulate con riguardo alle ordinanze speciali n. 33 del 2021 e contestualmente e' stato comunicato che nella prima Cabina di coordinamento utile si sarebbe provveduto a espungere dall'ordinanza speciale in parola il comma 3, dell'art. 5;
Accertata con la Direzione generale della struttura commissariale la disponibilita' delle risorse finanziarie nella contabilita' speciale n. 6035 di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016;
Vista la nota della Corte dei conti prot. n. SCCLA-0023693-Uscita-04/05/2022, protocollo CGRTS- 0011235-A-04-05-2022, con cui sono stati formulati rilievi all'ordinanza n. 36 del 14 aprile 2022;
Vista la nota di riscontro ai predetti rilievi, prot. n. CGRTS-0012124-P-13/05/2022;
Vista l'ulteriore nota prot. n. CGRTS-0012510-P-18/05/2022 con cui, a seguito delle interlocuzioni medio tempore intervenute con la Corte dei conti, e' stato comunicato l'impegno a ritirare la predetta ordinanza contestualmente alla riadozione di nuova ordinanza, adeguata ai rilievi formulati dalla Corte dei conti, mantenendo lo stesso numero progressivo di adozione in ordine cronologico;
Raggiunta l'intesa nella cabina di coordinamento del 19 maggio 2022 con le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, in ordine al ritiro della predetta ordinanza n. 36 del 14 aprile 2022 ed alla contestuale adozione della presente ordinanza;
Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e successive modificazioni, in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimita' da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante;

Dispone:

Art. 1

Individuazione degli interventi di particolare criticita'
ed urgenza in Comune di Force

1. Ai sensi delle norme e delle disposizioni richiamate in premessa, e' individuato e approvato come urgente e di particolare criticita' l'intervento di recupero della Chiesa di San Biagio sita nel centro storico del Comune di Force, gravemente danneggiata dagli eventi sismici e attualmente inagibile. Il suddetto intervento e' meglio descritto nell'allegato n. 1 alla presente ordinanza, con il relativo cronoprogramma, che ne costituisce parte integrante e sostanziale.
2. L'intervento, non finanziato con precedenti ordinanze, e' quantificato, in base a una stima presuntiva condivisa tra ufficio tecnico comunale, USR e struttura del sub Commissario, derivante dall'applicazione di un costo parametrico medio, in complessivi euro 900.000,00.
3. L'intervento di cui al comma 1 risulta di particolare criticita' ed urgenza ai sensi e per gli effetti dell'ordinanza n. 110 del 21 novembre 2020 per i seguenti motivi, come evidenziati dalla relazione del sub Commissario redatta a seguito dell'istruttoria congiunta con il Comune di Force:
a) gli eventi sismici del 2016 hanno gravemente danneggiato l'ex Chiesa di San Biagio, di proprieta' comunale, di interesse culturale ai sensi dell'art. 10, comma 1, del decreto legislativo n. 42 del 2004, la quale al momento del sisma non assolveva funzioni sociali e di aggregazione, essendo destinata ad ospitare la sala convegni e concerti filarmonici, nonche' la sede del museo del rame;
b) la chiesa in oggetto e' stata dichiarata inagibile come da scheda per il rilievo del danno ai beni culturali ID 2575 del 9 maggio 2017, cosi' che il Comune di Force e' attualmente privo del suo principale centro aggregativo;
c) si rende necessario recuperare un importante bene architettonico, rendendolo sicuro sotto l'aspetto sismico e quindi pienamente fruibile, restituendolo alle sue ordinarie funzioni, cosi' da favorire la rivitalizzazione della citta' e, in particolare le attivita' culturali e sociali del centro storico;
d) l'intervento di messa in sicurezza post sisma, inoltre, occupa attualmente all'incirca meta' della carreggiata e pregiudica l'accesso alla zona sud di via del Monte, impedendo conseguentemente la viabilita' nel centro storico, gia' intrinsecamente critica per le ridotte dimensioni degli spazi urbani;
e) la presenza di puntellamenti e opere provvisionali finalizzate alla messa in sicurezza ostacola l'accesso dei mezzi necessari alla ricostruzione di diversi edifici privati contermini, anch'essi resi inagibili dal sisma del 2016, che necessitano di interventi per effettuare i quali l'unica via carrabile accessibile con automezzi e/o attrezzature per l'accantieramento e' rappresentata da via del Monte;
f) le opere provvisionali rese necessarie dall'inagibilita' della chiesa ostacolano la ricostruzione del centro abitato, limitando la viabilita' e impedendo l'esecuzione dei lavori di ricostruzione privata degli edifici limitrofi;
g) risulta necessario coordinare l'intervento relativo alla Chiesa di San Biagio con quello, ad esso contiguo, relativo al palazzo municipale del Comune di Force, finanziato con O.C.S.R. n. 56, per il quale e' gia' disponibile, alla data odierna, il progetto di livello definitivo, cosi' che si rende necessario prevedere un'unica cantierizzazione, nonche' l'accorpamento della gestione relativa all'appalto e alla direzione lavori, con l'obiettivo di accelerare e semplificare i due interventi.
4. Al fine di assicurare la pronta attuazione degli interventi necessari, in base all'istruttoria compiuta congiuntamente dai rappresentanti del comune ed il sub Commissario, nell'allegato n. 1 alla presente ordinanza sono indicate le singole opere e lavori previsti, l'ubicazione, la natura e tipologia di intervento e gli oneri complessivi, comprensivi anche di quelli afferenti all'attivita' di progettazione, alle prestazioni specialistiche derivanti dall'effettuazione dell'intervento e delle altre spese tecniche.
 
Art. 2

Individuazione degli interventi di particolare criticita'
ed urgenza in Comune di Rotella

1. Ai sensi delle norme e delle disposizioni richiamate in premessa, e' individuato e approvato come urgente e di particolare criticita' l'intervento di recupero del Cimitero di Castel di Croce in Comune di Rotella, gravemente danneggiato dagli eventi sismici e meglio descritto nell'allegato n. 2 alla presente ordinanza, con il relativo cronoprogramma, che ne costituisce parte integrante e sostanziale.
2. L'intervento, parzialmente finanziato con l'ordinanza n. 109 del 2020 per un importo pari a 255.376,00 euro, e' stato in seguito quantificato, in base a una stima presuntiva condivisa tra ufficio tecnico comunale, USR e struttura del sub Commissario, derivante dall'applicazione di un costo parametrico medio, in complessivi euro 872.000,00.
3. L'intervento di cui al comma 1 risulta di particolare criticita' ed urgenza ai sensi e per gli effetti dell'ordinanza n. 110 del 2020 per i seguenti motivi, come evidenziati dalla relazione del sub Commissario redatta a seguito dell'istruttoria congiunta con il Comune di Rotella:
a) la gia' precaria condizione strutturale rischia di aggravarsi con pericolo di crolli e conseguente rischio per i visitatori, nonche' di ulteriore offesa alla memoria dei defunti e aggravio dei costi di riparazione;
b) la riparazione dei manufatti suindicati impone lo svuotamento del blocco ovest dai resti mortali e feretri al fine di garantire la regolare esecuzione degli interventi;
c) per la realizzazione degli interventi di cui alla lettera b) si rende necessaria la preventiva realizzazione di un nuovo blocco «d'appoggio» da sessanta loculi, per accogliere la traslazione dei feretri occupanti il blocco ovest, da realizzarsi sull'area libera a ridosso del muro di cinta da consolidare.
 
Art. 3
Individuazione degli interventi di particolare criticita' ed urgenza
in Comune di Sant'Angelo in Pontano

1. Ai sensi delle norme e delle disposizioni richiamate in premessa, e' individuato e approvato come urgente e di particolare criticita' l'intervento di recupero delle mura urbiche del Comune di Sant'Angelo in Pontano, gravemente danneggiato dagli eventi sismici e meglio descritto nell'allegato n. 3 alla presente ordinanza, con il relativo cronoprogramma, che ne costituisce parte integrante e sostanziale.
2. L'intervento, non finanziato con precedenti ordinanze, e' quantificato, in base a una stima presuntiva condivisa tra ufficio tecnico comunale, USR e struttura del sub Commissario, derivante dall'applicazione di un costo parametrico medio, in complessivi euro 2.450.000,00;
3. L'intervento di cui al comma 1 risulta di particolare criticita' ed urgenza ai sensi e per gli effetti dell'ordinanza n. 110 del 2020 per i seguenti motivi, come evidenziati dalla relazione del sub Commissario redatta a seguito dell'istruttoria congiunta con il Comune di Sant'Angelo in Pontano:
a) le mura urbiche costituiscono bene architettonico dotato di interesse storico-culturale ai sensi del decreto legislativo n. 42/2004 e un intervento di consolidamento statico costituisce pertanto una doverosa misura di tutela ai sensi della normativa vigente, oltre che una necessaria precauzione al fine di evitare crolli che provocherebbero danni a persone e cose;
b) l'instabilita' della struttura di sostegno del percorso carrabile di accesso alla piazza e delle zone a verde («orti») adiacenti rende poco sicuro il transito;
c) le mura urbiche adiacenti alla Chiesa di San Nicola fungono anche da sostegno della viabilita' di accesso alla piazza dove si trovano il complesso della predetta chiesa ed alcuni edifici di proprieta' privata che risultano a loro volta danneggiati dagli eventi sismici e necessitano di interventi di ripristino delle condizioni di agibilita', i quali non possono essere avviati a causa dell'impedimento alla piena transitabilita' del percorso viabile di accesso alla piazza antistante la Chiesa di San Nicola.
 
Art. 4

Designazione e compiti del sub Commissario

1. Per il coordinamento degli interventi di cui alla presente ordinanza e' individuato, in ragione delle sue competenze ed esperienze professionali, l'ing. Gianluca Loffredo quale sub Commissario.
2. Ai fini dell'attuazione della presente ordinanza il sub Commissario coordina l'intervento in oggetto.
3. Il sub Commissario, supportato dal nucleo degli esperti di cui all'art. 5 dell'ordinanza 110 del 2020:
a) cura i rapporti con le amministrazioni territoriali e locali, connessi alla realizzazione degli interventi nonche' le relazioni con le autorita' istituzionali;
b) coordina l'attuazione degli interventi assicurando il rispetto del cronoprogramma;
c) indice la conferenza di servizi speciale di cui all'art. 8 della presente ordinanza;
d) provvede all'espletamento di ogni attivita' amministrativa, tecnica ed operativa, comunque finalizzata al coordinamento e alla realizzazione degli interventi, adottando i relativi atti.
 
Art. 5

Individuazione dei soggetti attuatori

1. I Comuni di Force, Rotella e Sant'Angelo in Pontano sono individuati quale soggetti attuatori per gli interventi di cui agli articoli 1, 2 e 3.
2. Ai fini di cui al comma 1, i suddetti comuni sono considerati idonei ai sensi dell'ordinanza commissariale n. 110 del 2020 per le motivazioni di cui in premessa, in quanto hanno attestato di disporre di un ufficio tecnico dotato di adeguato organico tecnico e di un'idonea capacita' operativa, nonche' della necessaria esperienza per l'attuazione degli interventi di cui alla presente ordinanza, tali da consentire la gestione diretta dell'intervento in oggetto.
3. Ai fini dell'accelerazione degli interventi, il soggetto attuatore potra' eventualmente procedere alla esternalizzazione di tutte o parte delle attivita' tecniche necessarie alla realizzazione degli interventi, tra cui la direzione dei lavori di cui all'art. 101, comma 2, del citato decreto legislativo n. 50 del 2016.
 
Art. 6

Struttura di supporto al complesso degli interventi

1. Per il supporto dei processi tecnici e amministrativi di attuazione del complesso degli interventi, presso i soggetti attuatori puo' operare una struttura coordinata dal sub Commissario.
2. La struttura di cui al comma 1 e' composta da professionalita' qualificate, interne ed esterne, ove occorresse anche dotate di competenze con riguardo ai beni culturali, individuate anche ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1, secondo periodo, dell'ordinanza n. 110 del 2020 e nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di incompatibilita' e conflitto di interesse.
3. Le professionalita' esterne di cui al comma 2, il cui costo e' ricompreso nel limite del 2% dell'importo dei lavori, nelle more dell'attivazione delle convenzioni di cui all'art. 8, ultimo capoverso, dell'ordinanza n. 110 del 2020, possono essere individuate dal sub Commissario:
a) mediante affidamento diretto dei servizi di supporto nel limite di euro 150.000,00 nel caso di affidamento di servizi ad operatori economici;
b) mediante avviso da pubblicarsi per almeno dieci giorni e valutazione comparativa dei curricula, nel caso di incarichi di cui all'art. 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001;
c) senza procedura comparativa, nelle ipotesi di cui all'art. 2 dell'ordinanza speciale n. 29 del 31 dicembre 2021, come modificata con ordinanza speciale n. 32 del 1° febbraio 2022.
4. A seguito dell'individuazione delle professionalita' esterne di cui al comma 3, il soggetto attuatore, previa verifica dei requisiti, alla stipula dei relativi contratti o a conferire appositi incarichi di lavoro autonomo, ai sensi del decreto legislativo n. 165 del 2001. I relativi oneri sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare.
 
Art. 7

Modalita' di esecuzione degli interventi.
Disposizioni organizzative, procedimentali e autorizzative

1. Per i motivi di cui in premessa e allo scopo di consentire l'accelerazione e la semplificazione delle procedure e l'adeguamento della tempistica di realizzazione degli interventi al cronoprogramma, ferma restando la possibilita' di fare ricorso alle procedure previste dal decreto legislativo n. 50 del 2016, dal decreto-legge n. 76 del 2020 e dalle ordinanze del Commissario straordinario n. 109 del 2020 e 110 del 2020, il soggetto attuatore puo' realizzare gli interventi di cui all'art. 1 secondo le modalita' semplificate di cui ai successivi commi e nel rispetto dei principi richiamati dagli articoli 4 e 30 dello stesso decreto legislativo 50 del 2016 e dei principi di tutela della salute, dell'ambiente, dei diritti dei lavoratori.
2. Per quanto riguarda l'intervento in Comune di Force, al soggetto attuatore:
a) per i contratti di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016, e' consentito, in deroga all'art. 36, comma 2, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016, l'affidamento diretto, fermo restando il rispetto del principio di rotazione;
b) per i contratti di lavori di importo fino alla soglia di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016, e' consentito ricorrere, in deroga all'art. 36, comma 2, lettera d), del decreto legislativo n. 50 del 2016, alla procedura negoziata, senza bando, di cui all'art. 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con almeno tre operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici e nel rispetto dei principi richiamati dagli articoli 4 e 30 del codice dei contratti pubblici e dei principi di tutela della salute, dell'ambiente, dei diritti dei lavoratori. L'avviso riportante l'esito della procedura di affidamento contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati;
c) per l'affidamento dei lavori e dei servizi tecnici afferenti alla direzione lavori e la sicurezza relativo all'intervento sulla Chiesa di San Biagio e' consentito l'accorpamento con le rispettive attivita' relative all'intervento sul palazzo comunale, di cui alla programmazione dell'ordinanza n. 109 del 2020, al fine di consentire l'esecuzione congiunta dei lavori.
3. Per quanto riguarda l'intervento in Comune di Rotella, al soggetto attuatore:
a) e' consentito, quale modalita' accelerata di realizzazione dell'intervento, l'affidamento diretto di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura, di importo inferiore agli importi di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 nel rispetto dei principi richiamati dagli articoli 4 e 30 del codice dei contratti pubblici e dei principi di tutela della salute, dell'ambiente, dei diritti dei lavoratori;
b) e' consentito operare in deroga ai regolamenti di polizia mortuaria, nei limiti di quanto necessario all'espletamento delle operazioni sopra descritte entro le tempistiche previste;
c) e' consentita altresi' l'occupazione temporanea di spazi in concessione ai privati.
4. Per quanto riguarda l'intervento in Comune di Sant'Angelo in Pontano, al soggetto attuatore:
a) e' consentito, quale modalita' accelerata di realizzazione dell'intervento, l'affidamento diretto di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura, di importo inferiore agli importi di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 nel rispetto dei principi richiamati dagli articoli 4 e 30 del codice dei contratti pubblici e dei principi di tutela della salute, dell'ambiente, dei diritti dei lavoratori;
b) per i contratti di lavori di importo fino alla soglia di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016, e' consentito ricorrere, in deroga all'art. 36, comma 2, lettera d), del decreto legislativo n. 50 del 2016, alla procedura negoziata, senza bando, di cui all'art. 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con almeno tre operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici e nel rispetto dei principi richiamati dagli articoli 4 e 30 del codice dei contratti pubblici e dei principi di tutela della salute, dell'ambiente, dei diritti dei lavoratori. L'avviso riportante l'esito della procedura di affidamento contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati;
c) di consentire altresi' l'occupazione temporanea di spazi di proprieta' dei privati necessari ai fini dell'accantieramento;
5. Al fine di garantire massima capacita' produttiva in fase di espletamento dei lavori, il soggetto attuatore puo' inserire nei capitolati il doppio turno di lavorazione, anche in deroga ai limiti derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale (C.C.N.L.), al fine di assicurare la continuita' dei cantieri, fermi restando i diritti inviolabili dei lavoratori. Il ricorso al doppio turno di lavorazione deve essere inserito nell'offerta economica.
6. Al fine di portare a compimento i lavori nei tempi programmati, l'art. 5 del decreto-legge n. 76 del 2020 si applica fino a conclusione degli interventi di cui all'ordinanza in oggetto.
7. La progettazione, oltre a quanto previsto dal comma 1, dell'art. 23, del decreto legislativo n. 50 del 2016, e' intesa anche ad assicurare la massima contrazione dei tempi di realizzazione dei lavori.
8. Per quanto non espressamente derogato dalla presente ordinanza, agli interventi di cui alla presente ordinanza si applicano le norme del codice dei contratti pubblici, approvato con decreto legislativo n. 50 del 2016, le disposizioni del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, come convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, le disposizioni del decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021, come convertito nella legge 29 luglio 2021, n. 108, ove applicabili e piu' favorevoli.
9. Il soggetto attuatore, d'intesa con il sub Commissario, individua le opere per cui applicare i processi di rendicontazione della sostenibilita' degli edifici in conformita' a protocolli energetico ambientali, rating system nazionali o internazionali, avendo ad obiettivo il raggiungimento delle relative certificazioni di sostenibilita'.
10. Il soggetto attuatore, in deroga all'art. 59, comma 1, quarto periodo, del decreto legislativo n. 50 del 2016, puo' affidare i lavori ponendo a base di gara il progetto definitivo. In tal caso, entro e non oltre trenta giorni dall'approvazione dei progetti, il soggetto attuatore autorizza l'esecuzione delle prestazioni oggetto di contratto sotto riserva di legge.
11. Nei limiti della soglia di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016, gli affidamenti dei servizi di ingegneria e architettura per la ricostruzione, riparazione e ripristino delle opere di cui alla presente ordinanza, possono essere oggetto di partizione qualora, pur avendo piu' omogeneita' tipologiche e funzionali, siano relativi ad attivita' autonome e separabili, ivi inclusi i casi di particolare specializzazione tecnica che richiedono la presenza di diverse e specifiche professionalita' o le ipotesi di recupero modulare di un unico edificio per renderlo parzialmente fruibile in tempi piu' rapidi.
12. Per gli affidamenti di contratti di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016, e' facolta' del soggetto attuatore procedere alla stipula dei contratti anche in deroga al termine dilatorio di cui all'art. 32, comma 9, decreto legislativo n. 50 del 2016.
13. In deroga all'art. 1, comma 3, del decreto-legge n. 32 del 2019, il soggetto attuatore puo' decidere che le offerte saranno esaminate prima della verifica dell'idoneita' degli offerenti applicando la procedura di cui all'art. 133, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016 anche per le procedure negoziate, senza bando, di cui all'art. 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, e oltre i termini ivi previsti, fermo restando che tale facolta' puo' essere esercitata se specificamente prevista negli inviti.
14. Il soggetto attuatore puo' ricorrere agli strumenti di modellazione elettronica dei processi anche per importi diversi da quelli di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 560 del 2017.
15. Il soggetto attuatore puo' prevedere nelle procedure di gara la gestione e consegna dei lavori per parti funzionali secondo le esigenze acceleratorie e le tempistiche del cronoprogramma ravvisate congiuntamente al sub Commissario.
 
Art. 8

Conferenza dei servizi speciale

1. Al fine di accelerare e semplificare ulteriormente l'attivita' amministrativa, in deroga all'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, per ogni comune e' istituita la conferenza di servizi speciale, che opera ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 7 dell'ordinanza n. 110 del 2020.
2. La conferenza e' indetta dal sub Commissario, che la presiede e ne dirige i lavori, i quali possono svolgersi anche in modalita' telematica. La conferenza speciale si svolge, di norma, in forma simultanea e in modalita' sincrona.
3. I lavori della conferenza si concludono, in deroga alle vigenti disposizioni, entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dalla data dell'indizione della stessa.
4. La determinazione motivata di conclusione della conferenza, adottata dal sub Commissario, sostituisce a ogni effetto tutti i pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, inclusi quelli di gestori di beni o servizi pubblici, di competenza delle amministrazioni coinvolte. Si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso la propria posizione ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto del procedimento. Il dissenso manifestato in sede di conferenza dei servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilita', le specifiche indicazioni progettuali necessarie ai fini dell'assenso. Le prescrizioni o condizioni eventualmente indicate ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso sono espresse in modo chiaro e analitico e specificano se sono relative a un vincolo derivante da una disposizione normativa o da un atto amministrativo generale ovvero discrezionalmente apposte per la migliore tutela dell'interesse pubblico.
5. In caso di motivato dissenso espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumita', la questione, in deroga all'art. 14-quater, comma 3, della legge n. 241 del 1990, e' rimessa alla decisione del Commissario, che si pronuncia entro quindici giorni, previa intesa con la regione o le regioni interessate, in caso di dissenso tra un'amministrazione statale e una regionale o tra piu' amministrazioni regionali, ovvero previa intesa con la regione e gli enti locali interessati, in caso di dissenso tra un'amministrazione statale o regionale e un ente locale o tra piu' enti locali. Se l'intesa non e' raggiunta entro sette giorni, il Commissario puo' comunque adottare la decisione.
6. I pareri, le autorizzazioni, i nulla-osta o altri atti di assenso, comunque denominati, necessari alla realizzazione degli interventi successivamente alla conferenza di servizi di cui al comma 2, sono resi dalle amministrazioni competenti entro trenta giorni dalla richiesta e, decorso inutilmente tale termine, si intendono acquisiti con esito positivo.
7. La conferenza di cui al presente articolo opera per tutta la durata degli interventi di cui agli articoli 1, 2 e 3.
 
Art. 9

Collegio consultivo tecnico

1. Per la rapida risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche di ogni natura che dovessero insorgere in corso di esecuzione dei singoli contratti relativi all'intervento unitario, e per l'intera durata degli interventi, il soggetto attuatore, sentito il sub Commissario, puo' costituire il collegio consultivo tecnico di cui all'art. 6 del decreto-legge n. 76 del 2020, con le modalita' ivi previste, anche per i contratti di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016.
2. Allo scopo di garantire unitarieta' e continuita' nella gestione dell'intervento complessivo, ai fini della composizione del collegio consultivo tecnico di ciascun contratto di cui alla presente ordinanza, il soggetto attuatore preferibilmente designa sempre i medesimi soggetti quali propri componenti per la partecipazione alle relative sedute, in deroga al comma 8, dell'art. 6, del citato decreto-legge n. 76 del 2020.
3. In caso di disaccordo tra le parti, il presidente del collegio consultivo tecnico e' nominato dal Commissario straordinario secondo le modalita' previste all'art. 5, comma 3, dell'ordinanza n. 109 del 2020; in caso di mancata costituzione dell'elenco previsto dal richiamato art. 5, comma 3, dell'ordinanza n. 109 del 2020, il presidente e' nominato dal Commissario straordinario con le modalita' dal medesimo individuate.
4. Alle determinazioni del collegio consultivo tecnico si applica la disciplina di cui al comma 3, dell'art. 6, del decreto legislativo n. 76 del 2020.
5. I soggetti attuatori, sentito il sub Commissario, individuano prima dell'avvio dell'esecuzione del contratto le specifiche funzioni e i compiti del collegio consultivo tecnico. Con riferimento al compenso da riconoscere ai componenti del collegio consultivo tecnico, trova applicazione l'art. 5, comma 5, dell'ordinanza n. 109 del 2020. I compensi dei membri del collegio sono computati all'interno del quadro economico dell'opera alla voce «spese impreviste».
 
Art. 10

Modifiche alle ordinanze speciali

1. All'ordinanza speciale n. 3 del 6 maggio 2021, relativa agli interventi di ricostruzione delle scuole del Comune di Ascoli Piceno:
a) il numero 9, del comma 1, dell'art. 1 e' sostituito dal seguente: «9) Palestra e scuola materna San Filippo, stima previsionale euro 2.190.000,00»;
b) all'art. 8 «Disposizioni finanziarie», il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Agli oneri di cui alla presente ordinanza si provvede nel limite massimo di euro 38.140.000,00; i predetti oneri trovano copertura quanto ad euro 27.998.800,00 all'interno delle risorse gia' stanziate con l'ordinanza n. 109 del 2020; l'ulteriore spesa per i suddetti interventi, di importo stimato complessivamente in euro 10.141.200,00, trova copertura all'interno delle risorse a valere sulla contabilita' speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, che presenta la necessaria disponibilita'.».
2. All'ordinanza speciale n. 16 del 15 luglio 2021, relativa agli interventi di ricostruzione nel Comune di Ussita:
a) a rettifica dell'errore materiale, al tredicesimo considerato (pag. 11) e all'art. 1, comma 1, lettera f), la cifra 5.124.640,00 e' sostituita dalla cifra «8.260.240,00»;
b) all'art. 12 «Disposizioni finanziarie», comma 1, le cifre 20.013.366,90, 9.559.640,00 e o 15.864.359,44, sono sostituite rispettivamente con «23.148.966,89», «12.695.240» e «18.999.959,44».
3. All'ordinanza speciale n. 23 del 13 agosto 2021, relativa agli interventi di salvaguardia geologico-idraulica nei Comune di Ussita, Castelsantangelo sul Nera e Visso, all'art. 6, dopo il comma 19 e' aggiunto il seguente: «19-bis. Al fine di accelerare la ricostruzione nelle zone a rischio PAI rilevante P3 - P4 di cui alla presente ordinanza, gli interventi di ricostruzione sono ammissibili ai fini dell'istruttoria e della domanda di rilascio del contributo, purche' sia intervenuta l'approvazione della progettazione di fattibilita' tecnico economica, delle opere di mitigazione del rischio e purche' siano stati acquisiti tutti i pareri di competenza e in particolare quelli necessari alla mitigazione del rischio idraulico.».
4. All'ordinanza speciale n. 27 del 14 ottobre 2021, relativa agli interventi di ricostruzione per la riparazione, il ripristino o la demolizione e ricostruzione di immobili pubblici rientranti nel patrimonio dell'Agenzia del demanio:
a) all'art. 1, comma 2, il punto 20) e' sostituito dal seguente: «20) Manutenzione Straordinaria e ampliamento Caserma dei Carabinieri di Montemonaco (AP), importo euro 3.300.597,55 gia' autorizzato ex ordinanza 109 del 2020 per l'importo di euro 930.000,00 (ID ordinanza 935), di cui euro 1.136.050,38 finanziati dall'Agenzia del demanio.»;
b) all'art. 7 «Disposizioni finanziarie», comma 1, le cifre 100.255.745,35, 57.859.621,04 e 1.380.528,77 sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «102.527.846,12», «60.131.721,84» e «2.516.579,15», e dopo le parole «che presenta la necessaria disponibilita';» sono aggiunte le seguenti «quanto a euro 1.136.050,38, sono a carico dell'Agenzia del demanio;».
5. All'ordinanza speciale n. 33 del 21 febbraio 2022, relativa agli interventi nel Comune di Tolentino, il primo Ritenuto di pagina 17 e il comma 3, dell'art. 5, sono espunti.
 
Art. 11

Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri di cui alla presente ordinanza si provvede nel limite massimo di euro 17.972.837,55 che trovano copertura: quanto ad euro 255.376,00 all'interno delle risorse gia' stanziate con l'ordinanza n. 109 del 2020, quanto a euro 200.000,00 all'interno delle risorse gia' stanziate con l'ordinanza speciale n. 3 del 2021, quanto a euro 5.124.640,00 all'interno delle risorse gia' stanziate con l'ordinanza speciale n. 16 del 2021, e quanto a euro 1.028.496,78 all'interno delle risorse gia' stanziate con l'ordinanza speciale n. 27 del 2021; quanto ad euro 10.228.274,39 a valere sulla contabilita' speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, che presenta la necessaria disponibilita', come da importi dettagliati agli articoli 1, 2, 3 e 10 comma 1, lettera a), comma 2, lettera a) e comma 4, lettera a), relativamente agli incrementi finanziari per interventi previsti in ordinanze speciali gia' approvate; quanto a euro 1.136.050,39 a carico dell'Agenzia del demanio.
2. L'importo da finanziare per singolo intervento e' determinato all'esito dell'approvazione del progetto nel livello definito per ciascun appalto.
3. Fatte salve le modifiche preventivamente individuate nei documenti di gara ed eventuali ulteriori esigenze strettamente connesse alla realizzazione della singola opera, le eventuali disponibilita' finanziarie possono essere utilizzate:
a) per il completamento dell'opera da cui le stesse si sono generate; in tal caso il sub Commissario autorizza il soggetto attuatore all'utilizzo delle predette disponibilita' finanziarie;
b) per il completamento degli interventi su altri edifici tra quelli riportati rispettivamente agli articoli 1, 2 e 3, anche a copertura di eventuali maggiori costi dei singoli interventi; in tal caso il sub Commissario autorizza, con proprio decreto e su delega del Commissario straordinario, l'utilizzo delle disponibilita' finanziarie su proposta del soggetto attuatore.
4. Ai fini di quanto previsto al comma 3:
a) le disponibilita' finanziarie su interventi relativi a singoli edifici derivanti da ribassi d'asta sono rese immediatamente disponibili nella misura dell'80% dell'importo;
b) all'esito del collaudo sono rese disponibili tutte le disponibilita' finanziarie maturate a qualsiasi titolo sul quadro economico.
5. Nel caso in cui le disponibilita' finanziarie di cui al comma 3 non fossero sufficienti a coprire gli scostamenti tra gli importi degli interventi programmati e quelli effettivamente derivanti dall'approvazione dei progetti e dai relativi computi metrici, ai relativi oneri si provvede con le risorse del «Fondo di accantonamento per le ordinanze speciali» di cui all'art. 3 dell'ordinanza n. 114 del 9 aprile 2021; in tal caso, il Commissario straordinario, con proprio decreto, attribuisce le risorse necessarie per integrare la copertura finanziaria degli interventi programmati.
6. Ove non ricorra l'ipotesi di cui al comma 5, le eventuali economie che residuano al termine degli interventi di cui agli articoli 1, 2 e 3 tornano nella disponibilita' del Commissario straordinario.
7. Agli interventi in possesso dei requisiti per il riconoscimento degli incentivi del decreto interministeriale 16 febbraio 2016 da parte del Gestore dei Servizi Energetici S.p.a. si applica l'art. 8 dell'ordinanza 109 del 2020 ai fini della rideterminazione degli importi e del concorso alla copertura finanziaria conseguente agli incentivi provenienti dal conto termico.
 
Art. 12

Dichiarazione d'urgenza ed efficacia

1. In considerazione della necessita' di procedere tempestivamente all'avvio degli interventi individuati come urgenti e di particolare criticita', la presente ordinanza e' dichiarata provvisoriamente efficace ai sensi dell'art. 33, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016. La stessa entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico a far data dal 24 agosto 2016 (www.sisma2016.gov.it).
2. La presente ordinanza e' trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimita', e' comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri ed e' pubblicata, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico a far data dal 24 agosto 2016.
Roma, 20 maggio 2022

Il Commissario straordinario: Legnini

Registrato alla Corte dei conti il 25 maggio 2022 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 1332

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Avvertenza:
Gli allegati alla presente ordinanza sono consultabili sul sito istituzionale del Commissario straordinario ricostruzione sisma 2016 al seguente indirizzo: https://sisma2016.gov.it/ordinanze-speciali