Gazzetta n. 222 del 22 settembre 2022 (vai al sommario)
UNIVERSITA' DI TERAMO
DECRETO RETTORALE 13 settembre 2022
Modifiche dello statuto.


IL RETTORE

Vista la legge n. 168 del 9 maggio 1989 e, in particolare, l'art. 6 che disciplina l'autonomia delle universita' e le modalita' di adozione degli statuti e dei regolamenti di ateneo;
Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Teramo, emanato con decreto rettorale n. 361 del 31 ottobre 2012 e successive modificazioni ed integrazioni e, in particolare, l'art. 55, terzo comma;
Vista la delibera del 24 maggio 2022, con la quale il senato accademico ha approvato le modifiche allo statuto di ateneo con il parere favorevole del consiglio di amministrazione reso in pari data, nel testo da sottoporre al previsto controllo di legittimita' e di merito da parte del Ministero dell'universita' e della ricerca;
Vista la nota del MUR, acquisita agli atti con prot. n. 23119 del 23 agosto 2022, contenente osservazioni e richieste di modifica del testo statutario, ai sensi dell'art. 6, commi 9 e seguenti, della legge n. 168/1989;
Vista la delibera dell'8 settembre 2022 con la quale il senato accademico ha approvato le ulteriori modifiche allo statuto di ateneo con il parere favorevole del consiglio di amministrazione reso in pari data, al fine di recepire le suddette osservazioni ministeriali;
Valutato ogni opportuno elemento;

Decreta:

1. Lo statuto dell'Universita' degli studi di Teramo e' modificato come da testo allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.
2. Il presente decreto viene trasmesso al Ministero della giustizia per la pubblicazione dello statuto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale.
3. Le modifiche allo statuto entrano in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale.
Teramo, 13 settembre 2022

Il rettore: Mastrocola
 
Allegato

STATUTO DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TERAMO

Titolo I - PRINCIPI GENERALI

Capo I - Finalita', autonomia e patrimonio
Art. 1 - Principi costitutivi
Art. 2 - Finalita' istituzionali
Art. 3 - Autonomia e valutazione
Art. 4 - Patrimonio
Capo II - Garanzie, diritti e responsabilita'
Art. 5 - Liberta' di ricerca e di insegnamento
Art. 6 - Diritto allo studio e servizi agli studenti
Art. 7 - Valorizzazione del personale
Art. 8 - Doveri
Art. 9 - Codice etico
Art. 10 - Forme associative
Capo III - Relazioni con altri soggetti e istituzioni
Art. 11 - Relazioni esterne
Art. 12 - Attivita' esterne
Art. 13 - Federazione universitaria
Art. 14 - Convenzioni
Art. 15 - Internazionalizzazione

Titolo II - ORGANI DELL'UNIVERSITA'

Capo I - Organi di governo dell'universita'
Art. 16 - Organi di governo dell'universita'
Sezione I - Il Rettore
Art. 17 - Funzioni
Art. 18 - Elezione
Art. 19 - Nomina e durata della carica
Art. 20 - Sfiducia
Art. 21 - Prorettore vicario e delegati
Sezione II - Il Senato accademico
Art. 22 - Funzioni
Art. 23 - Composizione ed elezione
Sezione III - Il consiglio di amministrazione
Art. 24 - Funzioni
Art. 25 - Composizione, nomina, durata e rinnovo
Capo II - Organi di gestione, di controllo, consultivi e di garanzia
Art. 26 - Direttore generale
Art. 27 - Collegio dei revisori
Art. 28 - Nucleo di valutazione
Art. 29 - Collegio di disciplina
Art. 30 - Consiglio degli studenti
Art. 31 - Consulta del personale tecnico, amministrativo e di biblioteca
Art. 32 - Consulta del territorio
Art. 33 - Comitati unico di garanzia (C.U.G.)
Capo III - Strutture e servizi
Art. 34 Strutture di supporto alla didattica e alla ricerca
Art. 34-bis - Sistema museale di ateneo

Titolo III - STRUTTURE DIDATTICHE E DI RICERCA

Capo I - Dipartimenti
Art. 35 - Dipartimento
Art. 36 - Istituzione dei dipartimenti
Art. 37 - Organi del dipartimento
Art. 38 - Funzioni del consiglio
Art. 39 - Il consiglio
Art. 40 - Il direttore
Art. 41 - Afferenza dei docenti
Art. 42 - La giunta
Art. 43 - La commissione paritetica
Art. 44 - Segreterie di dipartimento
Capo II - Organizzazione delle attivita' didattiche e formative
Art. 45 - Articolazione della didattica
Art. 46 - Corsi di laurea
Art. 47 - Scuole di specializzazione
Art. 48 - Dottorati di ricerca, scuole di dottorato e master
Art. 49 - Formazione post-laurea
Art. 49-bis - Istituzione di scuole interdipartimentali
Capo III - Attivita' didattiche e titoli accademici
Art. 50 - Calendario didattico
Art. 51 - Esami di profitto e di laurea
Art. 52 - Titoli accademici
Art. 53 - Riconoscimento della carriera universitaria e dei crediti formativi
Capo IV - Organizzazione dell'attivita' di ricerca
Art. 54 - Unita' e centri di ricerca

Titolo IV - POTESTA' STATUTARIA E REGOLAMENTARE

Art. 55 - Statuto
Art. 56 - Autonomia normativa
Art. 57 - Regolamenti dell'universita'

Titolo V - DISPOSIZIONI COMUNI

Capo I - Incompatibilita' e decadenza
Art. 58 - Incompatibilita'
Art. 59 - Ineleggibilita' degli studenti
Art. 60 - Decadenze
Capo II - Organi collegiali
Art. 61 - Ambito di applicazione
Art. 62 - Convocazione
Art. 63 - Validita' delle sedute e delle delibere degli organi collegiali
Art. 64 - Votazioni
Art. 65 - Verbalizzazione e accesso
Art. 66 - Pareri
Capo III - Docenti e personale
Art. 67 - Nozioni generali di docente, ricercatore e personale tecnico-amministrativo e di biblioteca

Titolo VI - DISPOSIZIONI TRANSITORIE
ED ENTRATA IN VIGORE

Art. 68 - Regime transitorio
Art. 69 - Entrata in vigore

Art. 1.

Principi costitutivi

1. L'Universita' degli studi di Teramo (di seguito denominata «universita'») e' una istituzione senza scopo di lucro finalizzata alla libera ricerca scientifica e alla libera formazione per il progresso culturale, civile ed economico della Repubblica.
2. L'universita' ha personalita' giuridica di diritto pubblico e capacita' di diritto pubblico e privato che esercita nel rispetto delle proprie finalita' istituzionali, con esclusione di qualsiasi profitto non devoluto a tali finalita'.
3. L'universita' e' istituita dal 1° novembre 1993 ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1991 e ha la sede legale in Teramo.
4. Il sigillo raffigura una visione prospettica di un cubo, sulle cui facce sono disegnate immagini della citta' di Teramo antica e moderna e la dicitura «Universita' degli studi di Teramo».
5. L'universita', per favorire il miglioramento della qualita' della ricerca e della didattica e a condizione che siano garantite risorse e infrastrutture adeguate, puo' istituire sedi e poli decentrati, mediante convenzioni e accordi di programma, anche in aggregazione con altre universita', con il Ministero dell'universita' e della ricerca, nonche' con altre istituzioni e con soggetti pubblici o privati, italiani e stranieri. Le sedi e i poli decentrati possono essere gestiti in forma di associazione, ente, fondazione, societa', consorzio o comunque secondo la diversa forma giuridica che meglio si presta al raggiungimento degli obiettivi perseguiti.

 
Art. 2.

Finalita' istituzionali

1. L'universita' ha come propri fini primari e inscindibili, l'organizzazione, la realizzazione e la promozione della ricerca scientifica e tecnologica, l'elaborazione e trasmissione delle conoscenze, ivi incluse quelle sui metodi di ricerca, e l'istruzione superiore e postlaurea, nel quadro della formazione e preparazione culturale, professionale e abilitante, nonche' per l'innovazione culturale, scientifica e tecnologica.
2. L'universita' riconosce la propria appartenenza allo Spazio europeo dell'istruzione superiore e ne fa propri principi e strumenti. Considera l'internazionalizzazione della ricerca e della formazione superiore quale obiettivo strategico da perseguire in coerenza con gli impegni assunti nell'ambito del processo di Bologna. L'universita' fa propri i principi dell'accesso pieno e aperto alla letteratura scientifica e promuove la libera disseminazione in rete dei risultati delle proprie ricerche, per assicurarne la piu' ampia diffusione possibile. Aderisce ai principi ispiratori della Magna Charta Universitatum e della Carta dei diritti dello studente.

 
Art. 3.

Autonomia e valutazione

1. Il presente statuto costituisce espressione dell'autonomia e della responsabilita' dell'universita' secondo principi e limiti stabiliti dalla Costituzione della Repubblica e dalle norme legislative che vi operino espresso riferimento.
2. L'universita' fissa le norme per la realizzazione delle proprie finalita' secondo principi di semplificazione, efficienza, efficacia, trasparenza e tempestivita' delle procedure, di pubblicita' degli atti, sostenibilita' ambientale, tutela della sicurezza e della salute, pari opportunita', partecipazione delle sue componenti all'attivita' amministrativa e accessibilita' delle informazioni anche attraverso la informatizzazione e digitalizzazione dei processi organizzativi e dei flussi documentali. Adotta modelli organizzativi secondo principi di distinzione tra attivita' di indirizzo e gestione.
3. L'universita' agisce con piena autonomia normativa, didattica, scientifica, organizzativa, gestionale, patrimoniale, finanziaria e contabile nell'ambito della vigente legislazione.
4. L'universita' esercita tale autonomia in modo da garantire la qualita' e l'efficienza delle proprie attivita', la trasparenza e la pubblicita' delle procedure e delle decisioni. A tal fine provvede al monitoraggio e alla valutazione delle proprie attivita' e delle prestazioni individuali e organizzative attraverso appositi strumenti di controllo e di verifica anche al fine della costituzione di un sistema di incentivi e di premialita' del merito e di sanzioni nei casi di inadeguato svolgimento delle funzioni.
5. L'universita' persegue il fine della stabilita' e sostenibilita' del bilancio mediante il responsabile esercizio della propria autonomia finanziaria utilizzando i trasferimenti che la Repubblica assicura all'universita' per assolvere al proprio compito di promuovere la cultura e la ricerca scientifica e tecnica e per la concreta realizzazione del diritto allo studio, nonche' le entrate derivanti dalla utilizzazione del proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare, ivi incluse quelle nascenti dallo sfruttamento di brevetti e di attivita' applicative derivate dagli stessi, le tasse ed i contributi determinati dall'universita' e versati dagli iscritti ai suoi corsi ed i proventi derivanti da convenzioni con soggetti pubblici e privati.
6. L'universita' sviluppa, con il supporto del nucleo di valutazione e del presidio della qualita', specifici sistemi di valutazione e auto-valutazione delle attivita' e dei risultati della ricerca dei dipartimenti, dei corsi di dottorato e della didattica dei corsi di laurea.

 
Art. 4.

Patrimonio

1. Il patrimonio dell'universita' e' costituito da tutti i beni dalla stessa acquisiti a titolo oneroso o a titolo gratuito e da tutti i diritti dalla stessa legittimamente acquisiti a qualsiasi titolo.
2. I beni dell'universita' sono soggetti alle regole del codice civile e delle altre leggi.
3. Gli edifici di proprieta' dell'universita' e destinati ad uso pubblico, quali gli uffici del rettorato e quelli destinati all'insegnamento, alle biblioteche, ai laboratori ed alle cliniche, con i loro arredi e tutti gli altri beni destinati ad un pubblico servizio sono indisponibili e possono essere sottratti alla loro destinazione secondo le disposizioni di legge e del presente statuto.
4. Il cambiamento di destinazione, totale o parziale che comporti la sclassificazione del bene da bene indisponibile a bene disponibile, deve essere approvato dal senato accademico con la maggioranza dei due terzi degli aventi diritto al voto e con il parere obbligatorio del consiglio d'amministrazione, sentiti i dipartimenti interessati.
 
Art. 5.

Liberta' di ricerca e di insegnamento

1. L'universita' garantisce la liberta' e l'autonomia dei singoli docenti nell'organizzazione e nello svolgimento delle attivita' di ricerca, assicurando l'indipendenza scientifica, la valorizzazione del merito e l'integrazione tra saperi, nel rispetto dei principi di liberta' e dignita' dell'uomo, di pacifica convivenza fra i popoli e del pluralismo, di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale.
2. A tale fine, l'universita' favorisce l'accesso dei docenti ai finanziamenti e l'utilizzazione dei servizi, degli strumenti e delle risorse disponibili, valutando la qualita' dei progetti di ricerca e la continuita' della produzione scientifica.
3. L'universita' garantisce la liberta' di insegnamento dei docenti, con riferimento sia al contenuto scientifico-culturale sia al metodo didattico, che deve svolgersi comunque in coerenza con l'ordinamento degli studi e la programmazione didattica e nel rispetto delle caratteristiche qualificanti degli insegnamenti attribuiti. A tal fine, l'universita' garantisce alle strutture competenti autonomia organizzativa, in conformita' alle leggi, allo statuto e ai regolamenti dell'universita'.
4. L'universita' garantisce alle strutture di ricerca e didattiche l'equa e razionale distribuzione delle risorse finanziarie, tecniche e di personale di cui dispone, in relazione alle caratteristiche ed esigenze dei settori disciplinari e alla valutazione dei risultati conseguiti.

 
Art. 6.

Diritto allo studio e servizi agli studenti

1. L'universita' organizza i propri servizi compresi quelli di orientamento e tutorato, in modo da rendere effettivo e proficuo lo studio universitario.
2. L'universita' promuove, con il concorso della regione, degli altri enti territoriali e degli enti pubblici e privati che comunque ne abbiano competenza, la collaborazione per l'adempimento del diritto allo studio dei suoi studenti, mediante accordi e convenzioni per la realizzazione di specifiche attivita'.
3. L'universita' puo' promuovere corsi di insegnamento a distanza disciplinandone le modalita' di svolgimento e di riconoscimento nel regolamento didattico di ateneo e nei regolamenti didattici dei dipartimenti.
4. L'universita' puo' avvalersi dell'opera delle cooperative e delle associazioni studentesche, nonche' di singoli studenti, per forme di collaborazione ad attivita' connesse ai propri servizi secondo le modalita' e con i compensi determinati da apposito regolamento e, comunque, in conformita' alle procedure previste dalla vigente normativa. E' esclusa la collaborazione a servizi riguardanti l'attivita' didattica o che comportino l'assunzione di responsabilita' amministrative.
5. L'universita' favorisce attivita', anche autogestite dagli studenti, nel settore delle attivita' culturali, degli scambi culturali, dello sport e del tempo libero.

 
Art. 7.

Valorizzazione del personale

1. L'universita' valorizza le professionalita' specifiche del personale tecnico, amministrativo e di biblioteca, promuovendo attivita' a scopo culturale, professionale e sociale e predisponendo le strutture necessarie.
2. L'universita' cura la formazione e l'aggiornamento del proprio personale mediante corsi di formazione, aggiornamento, perfezionamento e qualificazione al fine di assicurare le competenze necessarie all'espletamento efficiente delle attivita' tecniche, amministrative e di biblioteca.

 
Art. 8.

Doveri

1. Il personale universitario deve adempiere con assiduita' ed efficienza i compiti inerenti alle proprie funzioni, nel rispetto della legislazione statale, dello statuto, dei regolamenti dell'universita' nonche' del codice etico e del codice di comportamento secondo i rispettivi ambiti di applicazione.
2. I dipendenti dell'universita' e gli studenti sono tenuti ad un uso appropriato e razionale delle strutture e delle risorse disponibili.

 
Art. 9.

Codice etico

1. L'universita' adotta un codice etico della comunita' universitaria, che ne definisce i valori fondamentali, promuove il riconoscimento dei diritti e il rispetto dei doveri individuali nei confronti dell'istituzione di appartenenza, e detta le regole di condotta nell'ambito della comunita'. Le norme del codice etico sono volte a evitare ogni forma di discriminazione e di abuso, a regolare i casi di conflitto di interessi e di proprieta' intellettuale e si applicano anche ai soggetti esterni all'organico dell'universita' che facciano parte dei suoi organi ai sensi dello statuto.
2. L'accertamento delle violazioni del codice etico comporta l'applicazione, secondo principi di gradualita' e di proporzionalita' all'entita' del fatto, delle sanzioni ivi previste. Sulle violazioni del codice etico, qualora non ricadano sotto la competenza del collegio di disciplina ai sensi dell'art. 10 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e dello statuto, decide, su proposta del Rettore e nel rispetto del principio del contraddittorio, il senato accademico.
3. Il codice etico puo' stabilire quali sanzioni irrogare in caso di violazione: il richiamo verbale, il richiamo scritto nel fascicolo personale, il richiamo scritto pubblico interno all'universita'. Determina altresi' le modalita' di accertamento delle violazioni.

 
Art. 10.

Forme associative

1. L'universita' promuove le attivita' ricreative, sociali e culturali del personale universitario anche attraverso apposite convenzioni con le associazioni del personale che, a tal fine, possono utilizzare locali e attrezzature dell'universita'. Alle associazioni del personale sono assegnati finanziamenti destinati specificatamente a tali attivita'.
2. L'universita' puo' concorrere al funzionamento di comitati, circoli, associazioni comunque denominati, purche' costituiti da laureati dell'Universita' di Teramo con almeno cento iscritti, a condizione che predetti organismi perseguano finalita' rispondenti ai compiti istituzionali dell'universita'.
 
Art. 11.

Relazioni esterne

1. L'universita' promuove lo sviluppo delle relazioni con altre universita' e istituzioni di ricerca nazionali, europee ed internazionali.
2. L'universita' favorisce i rapporti con altri enti pubblici e privati per la promozione della ricerca scientifica, la diffusione e la valorizzazione dei suoi risultati, per la verifica e per l'arricchimento delle proprie conoscenze e per il reperimento di risorse finanziarie necessarie alla realizzazione e allo sviluppo delle proprie attivita' istituzionali.
3. Al fine di attuare quanto previsto nei commi precedenti l'universita' e le sue strutture possono concludere appositi accordi di programma, protocolli d'intesa o convenzioni ed altre forme di collaborazione, approvati dal senato accademico ovvero dal consiglio di dipartimento secondo le rispettive competenze, sentito il parere del consiglio di amministrazione qualora comportino oneri finanziari per l'universita'.

 
Art. 12.

Attivita' esterne

1. Per il conseguimento delle proprie finalita' istituzionali l'universita' e le sue strutture possono partecipare alla formazione e costituzione di enti, fondazioni, spin off e start up, consorzi e altre forme associative di diritto privato, ivi comprese le societa' di capitali, anche mediante partecipazione finanziaria secondo la disciplina dettata da apposito regolamento e comunque in modo da limitarne il concorso, quanto al ripianamento delle eventuali perdite, alla quota iniziale di partecipazione.
2. Gli eventuali utili sono destinati alla realizzazione delle finalita' istituzionali secondo criteri e modalita' stabiliti dal regolamento di cui al comma precedente.

 
Art. 13.

Federazione universitaria

1. L'universita' puo' federarsi con una o piu' Universita', al fine di migliorare la qualita' l'efficienza e l'efficacia dell'attivita' didattica, di ricerca e gestionale anche limitatamente ad alcuni settori di attivita' o strutture.
2. La federazione puo' avere luogo anche con enti ed istituzioni della ricerca e dell'alta formazione, ivi compresi gli istituti tecnici superiori sulla base di progetti coerenti ed omogenei con le caratteristiche e le specificita' dei partecipanti.

 
Art. 14.

Convenzioni

1. Per l'effettuazione di consulenze, di ricerche scientifiche e di altre prestazioni, anche didattiche o di servizio, per conto terzi, l'universita' e le sue strutture, nella salvaguardia delle proprie funzioni istituzionali, possono stipulare con enti pubblici o privati, ovvero con singoli privati, contratti e convenzioni di ricerca, di consulenza, di servizio e di formazione in conto terzi.
2. L'universita' disciplina con apposito regolamento le procedure per la stipula di contratti e convenzioni di ricerca, di consulenza, di servizio e di formazione svolte in conto terzi nonche' la determinazione del corrispettivo e la ripartizione dei relativi proventi. La quota destinata complessivamente all'universita' ed al fondo comune dell'universita' sara' stabilita con regolamento.
3. E' consentita, con l'osservanza delle procedure prescritte da apposito regolamento, l'utilizzazione delle strutture universitarie da parte di soggetti non appartenenti all'universita'. L'utilizzo non puo' comunque comportare una limitazione d'accesso per i fini istituzionali dell'universita'.

 
Art. 15.

Internazionalizzazione

1. L'universita' promuove l'internazionalizzazione in tutte le modalita' opportune, anche attraverso il potenziamento della mobilita' dei docenti e degli studenti; attiva, nell'ambito delle risorse umane e finanziarie disponibili, insegnamenti, corsi di studio, percorsi post laurea in lingua straniera; sviluppa programmi integrati di studio anche per il rilascio di titoli doppi e congiunti, iniziative di cooperazione universitaria per attivita' di didattica, ricerca e di studio; favorisce forme di selezione internazionale di docenti e studenti nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili.
 
Art. 16.

Organi di governo dell'universita'

1. Sono organi di governo dell'universita' il rettore, il senato accademico e il consiglio di amministrazione.
 
Art. 17.

Funzioni

1. Il rettore ha la rappresentanza legale dell'universita'.
2. Esercita funzioni di indirizzo, di iniziativa e di coordinamento delle attivita' scientifiche e didattiche ed e' responsabile del perseguimento delle finalita' dell'universita' secondo criteri di qualita' e nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza, trasparenza e promozione del merito.
3. In particolare, il rettore esercita le seguenti funzioni:
a) convoca e presiede il senato accademico e il consiglio di amministrazione, coordinandone le attivita' e sovrintendendo all'esecuzione delle rispettive delibere. E' tenuto a convocare il senato accademico e il consiglio di amministrazione, entro quindici giorni, su richiesta motivata della maggioranza dei loro componenti, secondo l'ordine del giorno richiesto;
b) in caso di necessita' e di urgenza, adotta gli opportuni provvedimenti indifferibili di competenza del senato accademico e del consiglio di amministrazione, sottoponendoli alla ratifica del competente organo nella prima riunione immediatamente successiva da convocarsi non oltre sessanta giorni dalla adozione del provvedimento;
c) emana lo statuto, i regolamenti e le loro rispettive modifiche secondo le norme stabilite nello statuto;
d) stipula personalmente, o mediante suo delegato, contratti, convenzioni, protocolli d'intesa e accordi programmatici nelle materie di sua competenza;
e) propone al consiglio di amministrazione il piano strategico di ateneo, il bilancio unico di ateneo di previsione annuale autorizzatorio, il bilancio unico di ateneo di previsione triennale, il bilancio preventivo unico di ateneo non autorizzatorio in contabilita' finanziaria, il bilancio unico di ateneo d'esercizio, il rendiconto unico di ateneo in contabilita' finanziaria e il bilancio consolidato;
f) presenta al senato accademico una relazione annuale sullo stato dell'universita', pubblicata sul sito web;
g) propone al consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico, il conferimento dell'incarico di direttore generale secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 1, lettera n) della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni e integrazioni;
h) avvia, entro trenta giorni dal momento della conoscenza dei fatti, i procedimenti disciplinari nei confronti dei docenti e dei ricercatori per i casi che possono dar luogo all'irrogazione di una sanzione piu' grave della censura, trasmettendo gli atti al collegio di disciplina e formulando una motivata proposta secondo le modalita' previste dall'art. 10 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni e integrazioni. Il procedimento disciplinare nei confronti del rettore, per i casi che possono dar luogo all'irrogazione di una sanzione piu' grave della censura, e' avviato dal decano dei professori ordinari in ruolo;
i) per i casi per i quali e' prevista la sanzione della censura, sentito il collegio di disciplina, il rettore adotta i provvedimenti opportuni. Per i casi che interessano il rettore, i provvedimenti opportuni sono adottati dal decano dei professori ordinari in ruolo;
l) avvia i procedimenti disciplinari in caso di violazione del codice etico e propone al senato accademico la sanzione, qualora la materia non ricada fra le competenze del collegio di disciplina;
m) conferisce le lauree ed i diplomi conseguiti nell'universita';
n) vigila sul regolare svolgimento della didattica e della ricerca;
o) ha l'alta vigilanza su tutte le strutture dell'universita' e sul suo patrimonio impartendo opportune direttive per il buon andamento delle attivita' e per la corretta applicazione delle norme di legge, dello statuto e dei regolamenti;
p) adotta i provvedimenti di nomina dei titolari di cariche istituzionali;
q) adotta gli atti concernenti lo stato giuridico ed economico del personale docente, anche con riferimento al trattamento economico e di carriera, salvo le eccezioni previste dalla normativa vigente;
r) concorre alla funzione statutaria e regolamentare ai sensi dello statuto;
s) dispone, previa conforme delibera degli organi competenti, la istituzione, l'attivazione, la modifica, la disattivazione e la soppressione delle strutture didattiche e di ricerca;
t) ogni altra attribuzione demandata dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti dell'universita' nonche' ogni altra funzione non espressamente attribuita ad altri organi dallo statuto.

 
Art. 18.

Elezione

1. Il rettore e' eletto tra i professori ordinari in servizio presso le universita' italiane che abbiano optato o optino per il tempo pieno e assicurino un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima del collocamento a riposo.
2. I candidati devono depositare la propria candidatura, sottoscritta da dieci docenti di ruolo, insieme al programma elettorale e al proprio curriculum scientifico.
3. L'elettorato attivo spetta:
a) ai professori e ai ricercatori di ruolo e ai ricercatori a tempo determinato, in servizio al giorno precedente la data fissata per l'elezione;
b) al personale tecnico, amministrativo e di biblioteca di ruolo a tempo indeterminato, in servizio al giorno precedente la data fissata per l'elezione con un peso pari a un quarto dell'elettorato di cui alla lettera a);
c) a una rappresentanza degli studenti formata dai membri del consiglio degli studenti e dai rappresentanti degli studenti in seno al consiglio di amministrazione, al senato accademico, ai consigli di dipartimento e ai consigli di corso di laurea con un peso pari a un quarto dell'elettorato di cui alla lettera a).
4. Qualora partecipi alle elezioni un numero di appartenenti al personale tecnico, amministrativo e di biblioteca o di rappresentanti degli studenti inferiore alla quota stabilita nelle lettere b) e c) del comma precedente sono conteggiati i voti dei votanti effettivi.
5. Nell'anno di scadenza del mandato rettorale, il decano dei professori ordinari indice le elezioni, e ne fissa lo svolgimento nei primi ventuno giorni del mese di giugno, nel rispetto di un termine non inferiore a sessanta giorni precedenti la data fissata per le votazioni.
6. In caso di anticipata cessazione del rettore dall'ufficio, le elezioni sono indette dal decano dei professori ordinari dell'universita' entro trenta giorni dalla cessazione. Le votazioni devono aver luogo in una data compresa fra il sessantesimo ed il novantesimo giorno successivo a quello in cui la cessazione si e' verificata.
7. In caso di impedimento, inerzia, assenza del decano o nell'ipotesi di una candidatura a rettore dello stesso, l'elezione e' tempestivamente indetta dal successivo professore ordinario per anzianita'.
8. Il rettore e' eletto con il sistema del voto supplementare. Ogni elettore puo' esprimere una prima preferenza e una seconda preferenza. Il candidato che ottiene la maggioranza assoluta delle prime preferenze validamente espresse e' eletto rettore.
9. Se nessun candidato ottiene la maggioranza prevista al comma 8, ai due candidati piu' votati sono attribuite le seconde preferenze espresse in loro favore dagli elettori che hanno votato per gli altri candidati. E' eletto il candidato che complessivamente ottiene il maggior numero di voti.
10. La votazione e' valida se partecipa complessivamente almeno la meta' degli aventi diritto al voto.
11. La proclamazione del rettore eletto e' effettuata con decreto del presidente dalla commissione elettorale centrale.
12. Per quanto non stabilito dallo statuto si applicano le norme del regolamento elettorale dell'universita'.

 
Art. 19.

Nomina e durata della carica

1. Il rettore e' eletto per un solo mandato di sei anni e non e' rieleggibile.
2. Il rettore entra in carica in seguito alla nomina da parte del Ministro competente. Nel caso di anticipata cessazione, il rettore neoeletto entra in carica dalla data di notifica del provvedimento ministeriale di nomina e ricopre l'ufficio per un solo mandato di sei anni.
3. Sino alla entrata in carica del rettore neo eletto, le funzioni di rettore sono esercitate dal decano dei professori ordinari in ruolo. Nell'ipotesi di cessazione anticipata per accoglimento della mozione di sfiducia, le funzioni di rettore sono esercitate dal decano dei professori ordinari in ruolo sino alla entrata in carica del rettore neo eletto.

 
Art. 20.

Sfiducia

1. Il rettore puo' essere sfiduciato dopo che siano trascorsi non meno di due anni dall'inizio del mandato.
2. La mozione di sfiducia nei confronti del rettore deve essere motivata, sottoscritta da almeno la meta' dei membri del senato accademico e messa in discussione, come unico punto all'ordine del giorno, nella prima adunanza utile del senato accademico e comunque entro e non oltre trenta giorni dalla presentazione.
3. La mozione e' votata a scrutinio palese ed e' approvata con il voto favorevole della maggioranza dei due terzi dei componenti del senato.
4. Una volta approvata dal senato, la mozione deve ottenere la maggioranza dei voti validi dei titolari di elettorato attivo per l'elezione del rettore. La mozione deve ottenere la maggioranza dei voti validamente espressi che esprima la volonta' di almeno un terzo degli aventi diritto.
5. La consultazione del corpo elettorale deve concludersi entro e non oltre quaranta giorni dalla approvazione della mozione di sfiducia da parte del senato.
6. [abrogato].
7. Il rettore sfiduciato decade e le sue funzioni sono esercitate dal decano dei professori ordinari in ruolo sino alla entrata in carica del nuovo rettore eletto. Il rettore sfiduciato non e' rieleggibile.

 
Art. 21.

Prorettore vicario e delegati

1. Il rettore nomina, tra i professori di prima fascia a tempo pieno dell'universita', un prorettore vicario.
2. Il prorettore vicario sostituisce il rettore, in caso di sua assenza o impedimento temporaneo o di anticipata cessazione dalla carica. Esercita, inoltre, le funzioni che gli sono delegate dal rettore e partecipa, senza diritto di voto, alle sedute del senato accademico e del consiglio di amministrazione. Sostituisce il rettore, qualora questi si trovi in una situazione di conflitto di interessi, limitatamente all'attivita' per la quale e' stato ravvisato il conflitto, assumendo gli atti e i provvedimenti necessari.
3. Il rettore nell'esercizio delle sue competenze puo' avvalersi, di delegati nominati tra i docenti dell'universita' ai quali affida la cura di particolari materie, la presidenza di commissioni istruttorie degli organi dell'universita', nonche' la firma dei relativi atti.
4. Il prorettore vicario e i delegati sono nominati e revocati con decreto dal rettore che specifica le relative competenze.
5. Il prorettore vicario e i delegati rispondono direttamente al rettore del loro operato e decadono al momento della cessazione del mandato del rettore che li puo' revocare in qualsiasi momento.

 
Art. 22.

Funzioni

1. Il senato accademico e' organo collegiale rappresentativo di tutte le componenti della comunita' accademica e svolge funzioni di indirizzo, programmazione, coordinamento, raccordo e controllo.
2. In particolare il senato:
a) formula proposte e pareri obbligatori in materia di didattica, ricerca e servizi agli studenti, anche in relazione al piano strategico di ateneo;
b) formula proposte e pareri obbligatori in merito alla istituzione, attivazione, modifica, soppressione di corsi e sedi;
c) formula pareri in relazione alle convenzioni dell'universita' e dei dipartimenti e alla partecipazione a consorzi e societa' dell'universita' e dei dipartimenti; approva gli atti negoziali dell'universita' inerenti alla straordinaria amministrazione per le questioni riguardanti la didattica e la ricerca ed esprime parere obbligatorio su tutti gli altri;
d) formula pareri obbligatori sul bilancio unico di ateneo di previsione annuale autorizzatorio, sul bilancio unico di ateneo di previsione triennale, sul bilancio unico d'ateneo di esercizio e sul bilancio consolidato;
e) propone al corpo elettorale una mozione motivata di sfiducia al rettore;
f) formula parere sulla proposta del rettore in merito al conferimento dell'incarico di direttore generale;
g) delibera, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione, lo statuto, il regolamento generale d'ateneo, il regolamento didattico di ateneo, e le successive e rispettive modifiche;
h) propone l'istituzione, l'attivazione, la modifica, la disattivazione e la soppressione delle strutture didattiche e di ricerca;
h-bis) delibera in materia di afferenza dei professori e dei ricercatori sia nei casi in cui le richieste presentate siano state respinte dai consigli dei dipartimenti, sia nei casi in cui non sia stata presentata alcuna richiesta, assegnando i professori ed i ricercatori a dipartimenti attivi nell'ateneo, sulla base del criterio di omogeneita' e coerenza scientifico-didattica;
i) approva, previo parere del consiglio di amministrazione, i regolamenti in materia di didattica e di ricerca, compresi quelli di funzionamento dei dipartimenti e di eventuali strutture di raccordo;
l) delibera tutti i regolamenti diversi da quelli enunciati alle precedenti lettere g) ed i), previo parere favorevole del consiglio d'amministrazione;
m) approva, previo parere vincolante del consiglio di amministrazione per gli aspetti economici finanziari, la stipula di convenzioni con altre universita' e soggetti pubblici o privati per la costituzione di centri di ricerca;
n) approva il codice etico, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione, e svolge le funzioni stabilite dallo stesso in relazione alle violazioni che questo prevede;
o) designa i membri del consiglio di amministrazione secondo la procedura prevista all'art. 25;
p) svolge funzioni di coordinamento e raccordo tra i dipartimenti e le attivita' da questi intraprese;
q) nomina i componenti del collegio di disciplina;
r) esercita tutte le altre attribuzioni conferite dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.

 
Art. 23.

Composizione ed elezione

1. Il senato accademico si compone di un massimo di diciannove membri ed e' formato:
a) dal rettore che lo presiede;
b) dai direttori di dipartimento eleggibili in un numero massimo di cinque e non inferiore a tre;
c) dai rappresentanti dei docenti di ruolo in un numero doppio rispetto a quello dei direttori di dipartimento ridotto di una unita';
d) dai rappresentanti degli studenti eletti in numero pari al quindici per cento dei componenti;
e) da un rappresentante eletto dal personale tecnico-amministrativo e di biblioteca fra i dipendenti a tempo indeterminato.
2. I direttori di dipartimento sono eletti da tutti i docenti di ruolo in un unico collegio. Risultano eletti, in un numero massimo di cinque, coloro che ottengono il maggior numero di voti. Qualora i dipartimenti presenti siano cinque o meno di cinque, sono eletti in senato tanti direttori quanti sono quelli in carica.
3. I rappresentanti di cui al comma 1, lettera c) sono eletti tra coloro che appartengono alla stessa area o aggregazione di aree scientifico-disciplinari da tutti i docenti della stessa. La composizione delle aree o aggregazioni di aree scientifico disciplinari, in numero pari a cinque, e' determinato con regolamento. Il numero dei rappresentanti per area o aggregazione di aree, tenendo conto anche dell'appartenenza dei direttori, e' proporzionale a tutti gli aventi l'elettorato attivo garantendo a ciascuna area o aggregazione di aree due rappresentanti, inclusi i direttori che fanno parte del senato.
4. I rappresentanti degli studenti non devono appartenere allo stesso dipartimento. I membri eletti durano in carica due anni e sono rieleggibili una sola volta.
5. Il rappresentante del personale tecnico, amministrativo e di biblioteca ha voto deliberativo sulle questioni di cui all'art. 22, comma 2, lettere b), c), d), e), f), g), i), l), m), n), o).
6. Assistono alle sedute del senato il prorettore vicario e il direttore generale.
7. Nell'ipotesi in cui, per effetto di cause sopravvenute, venga meno un membro elettivo del senato, si procede a nuova elezione all'interno del collegio che lo ha espresso. L'eletto dura in carica per il tempo residuo del triennio del suo predecessore.
8. Il mandato dei membri eletti del senato, esclusi i rappresentanti degli studenti, e' di tre anni rinnovabili per una volta sola.
9. Nell'anno di scadenza del mandato il rettore indice le elezioni e ne fissa lo svolgimento nei primi ventuno giorni del mese di giugno, nel rispetto di un termine non inferiore a sessanta giorni precedenti la data fissata per le votazioni.
10. In caso di anticipata cessazione dalla carica di rettore e durante il periodo di reggenza del prorettore vicario sino alla assunzione della carica da parte del nuovo rettore, il senato accademico opera in regime di ordinaria amministrazione, salvo gli atti urgenti e indifferibili.
 
Art. 24.

Funzioni

1. Il consiglio di amministrazione e' l'organo responsabile dell'indirizzo strategico dell'universita', in riferimento agli aspetti economici, finanziari e patrimoniali, per l'attuazione degli orientamenti di politica didattica e scientifica espressi dal senato accademico.
2. Il consiglio di amministrazione:
a) vigila sulla sostenibilita' finanziaria dell'universita', perseguendo la massima efficienza e qualita' delle attivita' istituzionali;
b) approva il piano strategico di ateneo proposto dal rettore, previa acquisizione di proposte e pareri del senato accademico per gli aspetti di sua competenza;
c) approva il bilancio unico di ateneo di previsione annuale autorizzatorio, il bilancio unico di ateneo di previsione triennale, il bilancio preventivo unico di ateneo non autorizzatorio in contabilita' finanziaria, il bilancio unico di ateneo d'esercizio, il rendiconto unico di ateneo in contabilita' finanziaria e il bilancio consolidato;
d) approva la proposta del senato sulla istituzione, attivazione, trasformazione, disattivazione e soppressione di dipartimenti, corsi e centri di ricerca con riferimento alla sostenibilita' finanziaria; delibera, previo parere obbligatorio del senato la attivazione, modifica e soppressione delle sedi;
e) dispone la trasmissione al Ministero dell'universita' e della ricerca e al Ministero dell'economia e delle finanze del bilancio unico di previsione autorizzatorio annuale, del bilancio di previsione triennale e del bilancio unico d'esercizio;
f) conferisce, su proposta del rettore e sentito il senato accademico, l'incarico di direttore generale;
g) esercita la competenza disciplinare sul personale docente ai sensi dello statuto, dell'art. 10 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e delle altre leggi vigenti;
h) approva le proposte di chiamata del personale docente formulate dai dipartimenti, con riferimento alla loro sostenibilita' finanziaria;
i) adotta, a maggioranza assoluta dei propri componenti, il regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita', previo parere del senato accademico;
l) determina le indennita' di funzione per le cariche istituzionali;
m) approva le modalita' di collaborazione degli studenti alle attivita' di servizio, secondo i criteri stabiliti dal senato accademico e conformemente alle leggi vigenti;
n) delibera, previo parere del senato accademico, le convenzioni dell'universita' e dei dipartimenti;
o) delibera, su proposta del rettore, e con parere vincolante del senato, le convenzioni con enti pubblici e privati, al fine di avvalersi di strutture extrauniversitarie per lo svolgimento di attivita' didattiche integrative;
p) delibera il regolamento per le spese che possono essere effettuate in economia;
q) esprime parere obbligatorio sulla convenienza economica ad accettare donazioni, eredita' e legati a favore dell'universita';
r) delibera l'affidamento ad un legale libero professionista della rappresentanza in giudizio dell'universita';
s) delibera, acquisito il parere vincolante del senato accademico, il piano edilizio generale dell'universita', e i relativi interventi attuativi, salvo un rinvio motivato al senato accademico;
t) delibera ogni provvedimento che si renda necessario per promuovere e realizzare il diritto allo studio, conformemente alla normativa statutaria e di legge;
u) delibera e determina, sentito il parere obbligatorio del senato accademico, l'ammontare delle tasse e dei contributi a carico degli studenti, sentito il consiglio degli studenti;
v) delibera la partecipazione dell'universita' e dei dipartimenti, su parere obbligatorio del senato accademico e del collegio dei revisori, a consorzi e a societa';
w) delibera, sentito il rettore e il nucleo di valutazione, sul conseguimento degli obiettivi da parte del direttore generale;
x) esercita tutte le altre funzioni conferite dallo statuto e dalle leggi vigenti.
3. Il consiglio di amministrazione, previa iniziativa delle strutture didattiche e di ricerca interessate, formula parere vincolante, in relazione ai profili economico finanziari, sulla delibera del senato accademico finalizzata alla costituzione di centri per la ricerca.
4. Il consiglio di amministrazione formula parere vincolante al senato accademico, in relazione ai profili economico finanziari, in relazione alla convenzione per la costituzione di centri di ricerca con altre universita' e altri soggetti pubblici o privati.
5. Il consiglio di amministrazione, ove intenda non conformarsi al parere obbligatorio del senato accademico, delibera con il voto favorevole di almeno sei dei suoi componenti.

 
Art. 25.

Composizione, nomina, durata e rinnovo

1. Il consiglio di amministrazione e' composto da:
a) il rettore che lo presiede;
b) cinque membri nominati dal senato accademico, di cui un rappresentante del personale tecnico, amministrativo e di biblioteca;
c) due membri nominati dal rettore;
d) due membri eletti dagli studenti.
2. Il senato accademico, senza la componente degli studenti, procede alla designazione dei componenti di cui alla lettera b) del comma 1 sulla base di una lista di candidati, in misura doppia rispetto al numero dei candidati da designare individuata da una commissione di selezione tra personalita' appartenenti ai ruoli dell'universita' che abbiano presentato la propria candidatura a seguito di avviso pubblico e che siano in possesso di comprovata competenza in campo gestionale ovvero di un'esperienza professionale di alto livello, con una necessaria attenzione alla qualificazione scientifica e culturale. Qualora non sia pervenuta alcuna candidatura ovvero le candidature siano insufficienti, si procede una sola volta alla riapertura dei termini per la presentazione delle candidature necessarie, e nel caso in cui le candidature rimangano insufficienti, il rettore propone al senato accademico i nominativi necessari per raggiungere la predetta soglia.
3. La commissione di selezione e' presieduta dal rettore ed e' composta dalla meta' dei membri del senato accademico, nominati dallo stesso senato, in modo da rispecchiare la proporzione fra le aree e aggregazioni di aree.
4. Il senato accademico, a maggioranza dei tre quinti, designa i cinque membri all'interno della lista proposta mediante espressione di un motivato giudizio.
5. Il rettore, previa verifica del possesso dei requisiti di cui al precedente comma 2 da parte della commissione di selezione del senato accademico, procede, sentito lo stesso senato, alla nomina dei membri, di cui alla lettera c) del comma 1, tra personalita' da lui individuate, anche tramite avviso pubblico, che non abbiano fatto parte dei ruoli dell'universita' almeno nei tre anni precedenti alla nomina e che non abbiano compartecipazioni di interesse economico con l'universita'.
6. I due membri rappresentanti degli studenti, di cui alla lettera d) comma 1, non devono appartenere allo stesso dipartimento.
7. Nelle designazioni e nelle nomine di cui ai commi precedenti va assicurato il rispetto, da parte di ciascuna componente, del principio delle pari opportunita' tra uomini e donne nell'accesso agli uffici pubblici.
8. I membri del consiglio di amministrazione sono nominati con decreto rettorale, durano in carica tre anni, fatta eccezione per i membri eletti dagli studenti, che durano in carica due anni accademici. Tutti i membri del consiglio di amministrazione sono rinnovabili una sola volta.
9. Alle riunioni del consiglio di amministrazione partecipano, senza diritto di voto, il direttore generale e il prorettore vicario; possono inoltre partecipare senza diritto di voto, oltre i delegati del rettore, il coordinatore del nucleo di valutazione, il presidente del consiglio degli studenti e il presidente della consulta del personale tecnico, amministrativo e di biblioteca ove invitati dal rettore o dallo stesso consiglio quando si tratti di questioni di competenza dei rispettivi organi. Assume le funzioni di segretario verbalizzante il direttore generale o un funzionario dell'amministrazione centrale nominato dal rettore, su proposta del direttore generale.
10. In caso di anticipata cessazione dalla carica di rettore e durante il periodo di reggenza del Prorettore vicario sino alla assunzione della carica da parte del nuovo rettore, il consiglio di amministrazione opera in regime di ordinaria amministrazione, salvo gli atti urgenti e indifferibili.
11. Il regolamento generale di ateneo disciplina le modalita' di svolgimento degli adempimenti di cui al presente articolo e le modalita' di funzionamento del consiglio di amministrazione.
 
Art. 26.

Direttore generale

1. Il direttore generale, sulla base dei programmi e degli indirizzi forniti dal consiglio di amministrazione, provvede alla gestione complessiva ed alla organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale tecnico, amministrativo e di biblioteca dell'universita', assicurando la legittimita', l'imparzialita', il buon andamento e la trasparenza dell'attivita' amministrativa dell'universita'.
2. Il direttore generale:
a) coordina l'attuazione dei piani e dei programmi varati dagli organi accademici del governo universitario;
b) cura l'attuazione delle direttive generali definite dal rettore e dal consiglio di amministrazione, nonche' delle deliberazioni degli altri organi dell'universita';
c) dirige e raccorda l'attivita' dei dirigenti, conferendo o revocando gli incarichi e le responsabilita' di specifici progetti e gestioni, attribuendo loro le necessarie risorse umane, finanziarie e materiali fissando per gli stessi gli obiettivi da perseguire sulla base di quanto stabilito dal consiglio di amministrazione mediante il piano delle prestazioni e verificandone l'attuazione;
d) sovraintende all'attivita' di organizzazione e gestione del personale e alla gestione dei rapporti sindacali e di lavoro;
e) presenta annualmente al rettore, che la trasmette al consiglio di amministrazione ed al nucleo di valutazione, una relazione sull'attivita' svolta e sui risultati di gestione raggiunti nel quadro dei programmi, progetti e obiettivi definiti dagli organi di governo.
3. Inoltre il direttore generale:
a) formula proposte ed esprime pareri al rettore ed al consiglio di amministrazione nelle materie di sua competenza; in particolare, propone le risorse ed i profili professionali necessari allo svolgimento delle attivita' di gestione, al fine della elaborazione del piano strategico di ateneo del fabbisogno del personale tecnico, amministrativo e di biblioteca;
b) richiede direttamente pareri agli organi consultivi e risponde ai rilievi degli organi di controllo sugli atti di sua competenza. Propone al consiglio d'amministrazione l'adozione di provvedimenti in ordine alle ulteriori liti attive e passive;
c) promuove e resiste alle liti nelle controversie di lavoro con il potere di conciliare e di transigere sentito il consiglio d'amministrazione;
d) valuta annualmente la prestazione dei dirigenti tenuto conto dei criteri e delle modalita' stabilite dal sistema di misurazione e valutazione dei risultati dell'universita';
e) provvede all'organizzazione degli uffici di livello dirigenziale non generale;
f) adotta gli atti ed i provvedimenti amministrativi ed esercita i connessi poteri di spesa e di acquisizione delle entrate rientranti nella competenza del proprio ufficio a norma di legge, di statuto e dei regolamenti;
g) adotta gli atti relativi all'organizzazione degli uffici e dei servizi tecnico-amministrativi nel rispetto dei regolamenti dell'universita' e degli indirizzi strategici fissati dal consiglio di amministrazione; collabora a tal fine con i responsabili delle strutture didattiche, scientifiche e di servizio per la gestione del personale promuovendo azione costante di coordinamento;
h) nomina i responsabili degli uffici e dei procedimenti, quando non spetti ai dirigenti provvedervi;
i) dirige, coordina e controlla l'attivita' dei responsabili degli uffici dirigenziali e dei servizi tecnico amministrativi cui non siano preposti dirigenti, anche con potere sostitutivo in caso di loro inerzia;
j) decide sui ricorsi gerarchici contro gli atti o i provvedimenti amministrativi non definitivi dei dirigenti;
l) assiste, senza diritto di voto, alle sedute del consiglio di amministrazione e del senato accademico, e svolge funzioni di segretario verbalizzante;
m) esercita il potere disciplinare nei confronti del personale dirigente, del personale tecnico-amministrativo e di biblioteca e dei collaboratori esperti linguistici, fatta eccezione per i casi in cui, ai sensi di legge, detto potere faccia capo direttamente ai responsabili di struttura con qualifica dirigenziale;
n) cura l'elenco dettagliato ed aggiornato degli organismi pubblici e privati costituiti dall'universita', ovvero di quelli ai quali partecipa e dei rappresentanti nominati dall'Universita' in seno ad essi; l'elenco e' accessibile a chiunque vi abbia interesse;
o) stipula i contratti dell'universita' e sottoscrive le convenzioni necessarie alla gestione e alla organizzazione dei servizi e adotta gli atti e i provvedimenti amministrativi, con i connessi poteri di spesa e di acquisizione delle entrate, rientranti nella competenza del proprio ufficio, a norma di legge, dello statuto e dei regolamenti;
p) esercita inoltre i compiti, in quanto compatibili, di cui all'art. 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni, nonche' a ogni altra funzione conferitagli dalle norme vigenti in materia di dirigenza nella pubblica amministrazione in quanto compatibili e dal regolamento per la amministrazione, la finanza e contabilita'.
4. L'incarico di direttore generale e' attribuito, a seguito di avviso di selezione pubblica, ad una personalita' di elevata qualificazione professionale e comprovata esperienza pluriennale in funzioni dirigenziali.
5. L'incarico di direttore generale e' conferito dal consiglio di amministrazione su proposta del rettore, avanzata a seguito della valutazione dei curriculum professionali dei partecipanti alla selezione pubblica, sentito il parere del senato accademico. Il regolamento generale di ateneo specifica le modalita' di selezione del direttore generale.
6. Il rapporto di lavoro del direttore generale e' regolato da un contratto di diritto privato a tempo determinato, stipulato dal rettore, di durata triennale, rinnovabile, nonche' dalla normativa in materia di lavoro pubblico. La determinazione del relativo trattamento economico e' stabilita nel contratto in conformita' ai parametri ed ai criteri fissati con decreto dal Ministro dell'universita' e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
7. Il direttore generale, se pubblico dipendente, dovra' essere collocato in aspettativa senza assegni per tutta la durata del contratto.
8. Il direttore generale, sentito il rettore, puo' designare un vicedirettore generale tra i dirigenti di ruolo dell'universita', con il compito di collaborare con il direttore in tutti i suoi compiti e funzioni, nonche' di sostituirlo in caso di assenza o impedimento. In assenza di dirigenti di ruolo, il direttore generale puo' delegare uno o piu' funzionari all'espletamento delle funzioni ivi compresa la firma degli atti.
9. Il direttore generale puo' essere sospeso o revocato nei casi previsti dalla normativa in materia di lavoro pubblico, con provvedimento motivato del consiglio di amministrazione, su proposta del rettore, sentito il parere del senato accademico. Il vicedirettore decade contestualmente alla scadenza o cessazione del direttore generale o precedentemente, in caso di revoca motivata dell'incarico.
10. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, le funzioni di direttore generale sono esercitate da un sostituto, proposto dal rettore e nominato dal consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico, per il periodo strettamente necessario alla nomina del nuovo direttore generale.

 
Art. 27.

Collegio dei revisori

1. Il rettore, con proprio decreto, nomina un collegio dei revisori composto da tre membri effettivi piu' due supplenti cosi' individuati: un membro effettivo, con funzioni di presidente, designato dal senato accademico, su proposta del rettore, tra i magistrati amministrativi e contabili e gli avvocati dello Stato; un membro effettivo e uno supplente designati dal Ministero dell'universita' e della ricerca; un membro effettivo e uno supplente designati dal Ministero dell'economia e delle finanze.
2. Almeno due dei componenti effettivi devono essere iscritti al registro dei revisori contabili.
3. L'incarico non puo' essere conferito a personale dipendente dell'universita'.
4. Non puo' essere componente del collegio dei revisori chi si trova in una delle situazioni di conflitto d'interesse con l'universita' previste nel codice etico.
5. Il collegio resta in carica quattro anni. I componenti non sono revocabili, salvo grave inadempienza ai propri doveri. L'incarico puo' essere rinnovato per una sola volta.
6. Il collegio dei revisori dei conti esercita la vigilanza sulla regolarita' contabile e finanziaria della gestione dell'universita' secondo le disposizioni di legge vigenti e, in particolare:
a) esprime parere sulla proposta di bilancio unico di ateneo di previsione annuale autorizzatorio e sul bilancio unico di ateneo di previsione triennale;
b) attesta la corrispondenza del bilancio unico d' ateneo di esercizio con le risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione del consiglio di amministrazione e che puo' contenere proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, efficacia ed economicita' della gestione;
c) compie tutte le verifiche riguardanti l'andamento della gestione finanziaria, contabile e patrimoniale, sottoponendo al consiglio di amministrazione le eventuali osservazioni relative alla gestione stessa;
d) accerta la regolarita' della tenuta delle scritture contabili;
e) effettua le verifiche di cassa;
f) se richiesto certifica i rendiconti finanziari di specifici progetti di ricerca e di formazione;
g) rilascia i pareri richiesti dagli organi di governo dell'universita', dal direttore generale e dai singoli dipartimenti.
7. I membri del collegio assistono alle sedute del consiglio di amministrazione ed esprimono i pareri richiesti. Il presidente del collegio assicura il corretto funzionamento del collegio dei revisori.

 
Art. 28.

Nucleo di valutazione

1. L'universita' adotta un sistema di valutazione interna della gestione amministrativa, delle attivita' didattiche e di ricerca, degli interventi di sostegno al diritto allo studio, verificando, anche mediante analisi comparative dei costi e dei benefici, il corretto utilizzo delle risorse pubbliche, la produttivita' della ricerca e l'efficacia della didattica, nonche' l'imparzialita' ed il buon andamento dell'azione amministrativa.
2. Il nucleo di valutazione in particolare esercita:
a) la funzione di verifica della qualita' e l'efficacia dell'offerta didattica, anche sulla base degli indicatori individuati dalle commissioni paritetiche studenti-docenti, istituite presso i dipartimenti;
b) la funzione di verifica dell'attivita' di ricerca svolta nei dipartimenti;
c) la funzione di verifica della qualita', l'efficienza e l'efficacia degli interventi di sostegno al diritto allo studio e dei servizi di supporto;
d) la funzione di verifica della congruita' del curriculum scientifico o professionale dei titolari dei contratti di insegnamento di cui all'art. 23, comma 1 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
e) in raccordo con l'attivita' dell'ANVUR, le funzioni di cui all'art. 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e successive modificazioni, relative alle procedure di valutazione delle strutture e del personale, al fine di promuovere nell'universita' il merito e miglioramento della performance organizzativa ed individuale;
f) l'attivita' di acquisizione periodica, mantenendone l'anonimato, delle opinioni degli studenti frequentanti le attivita' didattiche;
g) l'attivita' di elaborazione, ogni anno entro i termini di legge, di una relazione generale sulla valutazione dell'universita' per le attivita' espletate nell'anno precedente e di una relazione concernente le valutazioni espresse dagli studenti frequentanti le attivita' didattiche. Entrambe le relazioni sono presentate al senato accademico e al consiglio di amministrazione che le esaminano per quanto di competenza, e trasmesse al Ministero dell'universita' e della ricerca;
h) la funzione consultiva in merito all'istituzione e all'attivazione dei corsi di studio e dei dipartimenti.
3. L'universita' assicura al nucleo di valutazione le risorse necessarie al corretto espletamento dei suoi compiti, l'autonomia operativa, il diritto di accesso ai dati ed alle informazioni necessari al corretto espletamento dei suoi compiti, nonche' la pubblicita' e la diffusione degli atti, nel rispetto della vigente normativa di tutela della riservatezza.
4. Nel rispetto di quanto previsto dalle norme di legge, dallo statuto e dal codice etico, le modalita' di funzionamento del nucleo di valutazione e le incompatibilita' sono definite da apposito regolamento.
5. Il nucleo di valutazione e' composto da sette componenti di cui:
a) due docenti di ruolo dell'universita' di elevata qualificazione professionale, di cui uno con funzioni di coordinatore, nominati dal senato accademico su proposta del rettore;
b) quattro componenti esterni ai ruoli dell'universita', italiani o stranieri, nominati dal senato accademico su proposta del rettore, tra candidature individuate anche mediante avvisi pubblici tra esperti di elevata qualificazione professionale nel campo della valutazione il cui curriculum e' reso pubblico sul sito web dell'universita';
c) un rappresentante degli studenti eletto dal consiglio degli studenti in corso o iscritto al primo anno fuori corso.
6. I componenti restano in carica per tre anni e possono essere immediatamente riconfermati per una sola volta. Il rappresentante degli studenti resta in carica per due anni e puo' essere rieletto una sola volta.
7. Nell'espletamento dei propri compiti il nucleo di valutazione e' assistito da una segreteria tecnica costituita secondo modalita' definite nel regolamento di cui al comma 4.

 
Art. 29.

Collegio di disciplina

1. Il collegio di disciplina e' eletto a scrutinio segreto dal senato accademico a maggioranza di due terzi, dura in carica tre anni rinnovabili una volta, e si compone di docenti, anche esterni, come di seguito specificato:
a) tre professori di prima fascia tra i quali un presidente, in regime di impegno a tempo pieno;
b) tre professori di seconda fascia, in regime di impegno a tempo pieno;
c) tre ricercatori a tempo indeterminato in regime di impegno a tempo pieno.
2. Il collegio opera secondo il principio del giudizio fra pari, esercitando le proprie attribuzioni con componenti che rivestono una qualifica almeno pari a quella di colui che e' assoggettato al procedimento disciplinare, nel rispetto del contraddittorio.
3. Per ogni fatto che possa dare luogo a sanzioni piu' gravi della censura, l'iniziativa del procedimento e' obbligatoriamente esercitata dal rettore attraverso la tempestiva trasmissione della notizia del fatto al collegio di disciplina, che esercita i suoi poteri istruttori ed emette un parere motivato in ordine alla rilevanza degli addebiti disciplinari contestati e alle sanzioni eventualmente irrogabili ovvero all'archiviazione del procedimento. Il fascicolo contenente il nome del docente interessato, l'illustrazione dei fatti, la fattispecie disciplinare invocata e la proposta di sanzione o di archiviazione e' sottoposto dal collegio di disciplina al consiglio di amministrazione per la decisione. Per ogni fatto del rettore che possa dare luogo a sanzioni piu' gravi della censura, l'iniziativa del procedimento e' obbligatoriamente esercitata dal decano dei professori ordinari in ruolo.
4. Il procedimento disciplinare e' regolato dalla normativa vigente senza pregiudizio per il ricorso a sedi giurisdizionali.
5. Il collegio di disciplina opera secondo il principio del giudizio tra pari, nel rispetto del contraddittorio.
6. La partecipazione al collegio e' a titolo gratuito.

 
Art. 30.

Consiglio degli studenti

1. Il consiglio degli studenti garantisce l'autonoma partecipazione degli studenti alla organizzazione dell'universita' ed e' organo consultivo del senato accademico e del consiglio di amministrazione.
2. Il consiglio degli studenti, nominato con decreto del rettore, dura in carica due anni ed e' composto da quindici studenti, rieleggibili una sola volta, eletti da tutti gli studenti iscritti ai corsi di studio dell'universita', in modo da assicurare rappresentanza nell'organo a tutti i dipartimenti.
3. I componenti del consiglio degli studenti eleggono nel proprio seno un presidente, cui spetta la funzione di convocare, presiedere ed eseguire le deliberazioni assunte.
4. Il consiglio degli studenti predetermina i criteri generali per lo svolgimento di attivita' culturali gestite dagli studenti all'interno dell'universita' e, sulle materie di competenza, puo' formulare proposte e sollecitare controlli, indagini ed ispezioni sull'efficacia dei servizi amministrativi e logistici a tutti gli organi ed a tutte le strutture dell'universita'.
5. Il consiglio degli studenti esprime parere obbligatorio sui seguenti argomenti:
a) regolamento degli studenti;
b) regolamento del consiglio degli studenti;
c) modalita' di elezione dei rappresentanti degli studenti nelle diverse strutture dell'universita';
d) deliberazioni degli organi dell'universita' in tema di ordinamenti didattici;
e) deliberazioni degli organi dell'universita' in tema di organizzazione dei servizi destinati agli studenti;
f) deliberazioni degli organi dell'universita' in tema di misure attuative del diritto allo studio e sui criteri in ordine ai contributi e alle tasse a carico degli studenti;
g) irrogazione di provvedimenti disciplinari a carico di studenti iscritti nell'universita';
h) utilizzazione dei contributi previsti dalla legge per il funzionamento degli organismi studenteschi;
i) attribuzione dei fondi per iniziative e attivita' culturali e sociali degli studenti stabiliti dall'apposita commissione del consiglio di amministrazione.
6. Nei casi di cui alle lettere a), b), c), f), h) e i), gli organi competenti potranno deliberare in difformita' al parere del consiglio con voto favorevole della maggioranza assoluta degli aventi diritto.
7. I pareri si intendono acquisiti se non resi entro venti giorni dalla trasmissione al consiglio della relativa richiesta.
8. Il consiglio degli studenti elegge tutti i rappresentanti degli studenti degli organi previsti nello statuto, secondo le modalita' disciplinate nel regolamento elettorale. I singoli studenti possono risultare eletti in non piu' di un organo e non possono essere componenti del consiglio degli studenti. Il solo presidente del consiglio degli studenti puo' essere eletto anche in senato accademico.
9. Sono fatti salvi, dalla elezione di cui al presente articolo, i soli rappresentanti degli studenti nei consigli di dipartimento e nei consigli di corso di studio.
10. Il consiglio degli studenti puo' presentare ai competenti organi dell'universita' proposte, anche dirette all'effettuazione di indagini conoscitive e verifiche, sui seguenti argomenti:
a) ordinamenti didattici;
b) organizzazione delle attivita' didattiche;
c) attuazione del diritto allo studio;
d) organizzazione dei servizi destinati agli studenti;
e) organizzazione di attivita' culturali e ricreative.
11. Gli organi destinatari delle proposte debbono pronunciarsi sulle stesse nella prima riunione successiva al loro ricevimento e, qualora non intendano darvi seguito, debbono motivare la relativa delibera.
12. Il consiglio degli studenti interviene nella funzione statutaria e regolamentare, ai sensi dello statuto.
13. Il consiglio di amministrazione assicura i mezzi necessari allo svolgimento delle funzioni del consiglio degli studenti.
14. La partecipazione al consiglio e' a titolo gratuito.

 
Art. 31.

Consulta del personale tecnico, amministrativo e di biblioteca

1. La consulta del personale tecnico-amministrativo e di biblioteca e' organo collegiale di rappresentanza del personale tecnico-amministrativo e di biblioteca.
2. La consulta svolge le seguenti funzioni:
a) esprime parere agli organi competenti sulla programmazione triennale della dotazione organica relativa al personale tecnico, amministrativo e di biblioteca;
b) formula proposte agli organi competenti per il miglioramento delle procedure amministrative nonche' per l'innovazione organizzativa degli uffici e delle strutture tecniche;
c) esprime pareri e puo' formulare proposte in merito ai piani di formazione e aggiornamento professionale per il personale tecnico, amministrativo e di biblioteca;
d) esprime parere agli organi competenti sui regolamenti di ateneo relativi al personale tecnico, amministrativo e di biblioteca.
3. La consulta e' composta da cinque rappresentanti del personale tecnico, amministrativo e di biblioteca eletti dal personale stesso secondo le modalita' stabilite dal regolamento elettorale e dura in carica tre anni. Elegge al suo interno a maggioranza assoluta dei suoi componenti un presidente. Il presidente e i membri della consulta sono consecutivamente rieleggibili una sola volta.
4. La partecipazione alla consulta e' a titolo gratuito.

 
Art. 32.

Consulta del territorio

1. La consulta del territorio, ove istituita, ha lo scopo di promuovere un efficace collegamento con gli enti istituzionali, culturali, sociali, produttivi ed economici del territorio.
2. La consulta contribuisce allo sviluppo ed alla programmazione delle attivita' didattiche, scientifiche, di diffusione e valorizzazione della ricerca, di trasferimento di conoscenze e competenze dell'universita', attraverso la manifestazione di pareri e di iniziative di sostegno logistico e finanziario. Rappresenta inoltre un riferimento permanente per il collegamento dell'universita' con il contesto socio-economico, anche per favorire l'inserimento dei laureati nel mondo del lavoro.
3. La consulta e' costituita da persone fisiche e da persone giuridiche pubbliche e private, rappresentanti di realta' sociali, istituzionali, culturali, economiche, produttive e professionali; da altri enti ed associazioni, fondazioni bancarie, associazioni di categoria o di laureati dell'ateneo che si impegnano a favorire l'attivita' dell'universita', anche tramite l'erogazione di contributi finanziari.
4. La composizione, le modalita' di partecipazione e di funzionamento della consulta del territorio sono previste da apposito regolamento proposto dal rettore, sentito il consiglio di amministrazione ed approvato dal senato accademico.
5. Il rettore espone annualmente alla consulta una relazione sull'attivita' dell'universita' e sulla utilizzazione delle risorse.
6. La consulta si riunisce almeno una volta all'anno su convocazione del rettore.
7. La partecipazione alla consulta e' a titolo gratuito.

 
Art. 33.

Comitato unico di garanzia (C.U.G.)

1. Il Comitato unico di garanzia per le pari opportunita', la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (di seguito comitato), ai sensi dell'art. 57 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e innovazioni, promuove e tutela, all'interno della comunita' universitaria, le pari opportunita' e le attivita' di contrasto a qualsiasi forma di discriminazione, diretta e indiretta, fondata sul sesso, sull'orientamento sessuale, la razza, l'origine etnica, la religione, le convinzioni personali e politiche, le condizioni di disabilita', l'eta' nell'accesso al lavoro, nelle condizioni di lavoro e nelle progressioni di carriera.
Promuove le azioni per la valorizzazione di un ambiente di lavoro improntato al benessere organizzativo e per l'eliminazione di ogni forma di violenza morale o psichica al proprio interno.
2. Il comitato e' formato da componenti designati da ciascuna delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, ai sensi della normativa vigente, e da un pari numero di rappresentanti dell'amministrazione, in modo da assicurare, nel complesso, la presenza paritaria di entrambi i generi.
Per ogni componente effettivo e' previsto un supplente, che partecipera' alle riunioni del comitato solo in caso di assenza o impedimento dei rispettivi titolari.
3. I componenti del comitato sono nominati con decreto rettorale, durano in carica tre anni e possono essere rinnovati una sola volta consecutivamente.
4. Il comitato, entro sessanta giorni dalla sua costituzione, adotta un regolamento interno che ne disciplini le modalita' di funzionamento.
5. La partecipazione al comitato e' a titolo gratuito.
 
Art. 34.

Strutture di supporto alla didattica e alla ricerca

1. L'universita' assicura ai docenti e agli studenti la fruizione del patrimonio librario di proprieta' dell'ateneo e dei dipartimenti mediante biblioteche dislocate presso le strutture didattiche e di ricerca e contribuisce, nei limiti delle risorse disponibili, all'accrescimento dello stesso.
2. L'universita' assicura agli studenti l'accesso al centro linguistico per il conseguimento delle idoneita' linguistiche previste nei corsi di laurea.
3. L'universita', nei limiti delle risorse disponibili, mette a disposizione dei dipartimenti in cui vengono svolte attivita' didattiche e di ricerca nei settori scientifico sperimentali propri, strutture tecnologiche utili ai fini dell'espletamento di dette attivita', nonche' della sperimentazione biologica, tecnologica, agroalimentare, zootecnica e veterinaria.
4. L'universita', nei limiti delle risorse disponibili, si dota di un ospedale veterinario per l'espletamento dell'attivita' di ricerca e formativa teorico-pratica correlata al corso di laurea di medicina veterinaria ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
4-bis. L'universita' puo' dotarsi di un centro di servizio funzionale a supportare la realizzazione e gestione di grandi progetti infrastrutturali e di ricerca.
5. Le modalita' di gestione delle strutture di cui ai commi precedenti sono definite con apposito regolamento approvato dal consiglio di amministrazione, previo parere del senato accademico.

 
Art. 34-bis.

Sistema museale di ateneo

1. Il sistema museale di ateneo e' l'insieme delle strutture destinate a provvedere alla classificazione, tutela e valorizzazione del patrimonio di beni di interesse storico, artistico e scientifico dell'ateneo.
2. Il sistema museale di ateneo si avvale di una gestione unitaria che ne agevola e promuove la valenza didattica e scientifica nonche' la diffusione a vantaggio della collettivita'. A tal fine collabora con gli enti e le istituzioni locali, nazionali e internazionali.
3. L'organizzazione, il funzionamento, le responsabilita' scientifiche, direttive e gestionali del sistema museale di ateneo sono definite da apposito regolamento.
 
Art. 35.

Dipartimento

1. Il dipartimento assolve funzioni di ricerca scientifica, didattiche e formative, nonche' attivita' rivolte all'esterno ad esse correlate o accessorie, unitamente alle relative funzioni di coordinamento e razionalizzazione in applicazione dell'art. 2, comma 2, lettera e) della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
2. Le modalita' di attivazione dei dipartimenti sono stabilite dallo statuto e dal regolamento generale di ateneo.
3. Il dipartimento si puo' articolare in corsi di laurea, di specializzazione, di dottorato e in unita' di ricerca.
4. Possono essere istituiti anche corsi di laurea interdipartimento o interuniversita' secondo le modalita' previste dal regolamento didattico di ateneo.
5. Il dipartimento e' altresi' la struttura fondamentale dell'universita' per lo svolgimento autonomo della promozione, del coordinamento e dell'organizzazione delle attivita' di ricerca, nel rispetto della liberta' di ricerca di ogni singolo docente e del suo diritto di accedere direttamente ai finanziamenti per la ricerca.
6. Puo' partecipare a programmi di ricerca promossi da amministrazioni dello Stato, da enti o soggetti pubblici o privati o da istituzioni internazionali anche attraverso appositi accordi di programma, protocolli d'intesa o convenzioni ed altre forme di collaborazione, nel rispetto delle relative normative.
7. Puo' svolgere attivita' di ricerca e di consulenza anche per conto di terzi, in forza di contratti o convenzioni stipulati secondo quanto stabilito nello statuto.
8. Il dipartimento delibera il regolamento di dipartimento e i regolamenti delle articolazioni didattiche e di ricerca. I regolamenti sono approvati dal senato accademico previo parere obbligatorio del consiglio degli studenti sulle materie di cui all'art. 30, comma 5, e parere favorevole del consiglio d'amministrazione per gli aspetti economico-finanziari. Nei regolamenti sono definite le attribuzioni degli organi e le modalita' del loro funzionamento.
9. Il dipartimento ha autonomia gestionale e amministrativa e dispone del personale assegnato per il suo funzionamento.

 
Art. 36.

Istituzione dei dipartimenti

1. Per la costituzione di un dipartimento occorre che vi afferisca un numero di professori, ricercatori di ruolo e ricercatori a tempo determinato non inferiore a quello definito per legge.
2. Il senato formula al consiglio di amministrazione la proposta sulla istituzione e attivazione di un nuovo dipartimento, ovvero la trasformazione, disattivazione e soppressione di un dipartimento esistente, valutata la opportunita' didattica e scientifica del progetto rispetto all'assetto esistente, acquisito il parere del consiglio degli studenti e sentiti i dipartimenti. Il progetto didattico-scientifico del dipartimento puo' essere presentato al senato anche da almeno diciotto docenti che dichiarino di volervi afferire.
3. I dipartimenti sono istituiti ed attivati con decreto del rettore, previa approvazione della proposta del senato da parte del consiglio di amministrazione.
4. In caso di riduzione del numero dei componenti al di sotto della soglia stabilita dalla legge per piu' di due anni il dipartimento e' soppresso con delibera del consiglio di amministrazione previo parere obbligatorio del senato.

 
Art. 37.

Organi del dipartimento

1. Sono organi del dipartimento:
a) il consiglio;
b) il direttore;
c) la giunta, ove istituita;
d) la commissione paritetica docenti- studenti.

 
Art. 38.

Funzioni del consiglio

1. Il consiglio di dipartimento programma e coordina tutte le attivita' del dipartimento ed esercita tutte le attribuzioni previste dalla legislazione vigente e dallo statuto. Esprime i pareri richiesti dagli organi di governo su questioni attinenti il dipartimento.
2. In particolare, il consiglio di dipartimento:
a) delibera il regolamento di dipartimento, nonche' i regolamenti di tutte le articolazioni interne, da sottoporre all'approvazione del senato accademico previo parere del consiglio d'amministrazione per quanto attiene gli aspetti economici e finanziari;
b) delibera le relazioni e i programmi annuali e pluriennali di didattica, di ricerca e di sviluppo;
c) propone al consiglio di amministrazione, previo parere del senato accademico, l'attivazione e la disattivazione o la trasformazione dei corsi di laurea, dei dottorati, dei corsi di specializzazione, dei master di I e II livello, degli altri corsi di formazione attivati presso il dipartimento o di cui chiede l'attivazione;
d) organizza e coordina l'attivita' didattica dei corsi di studio e di formazione, di tutorato e di orientamento, sentiti i docenti interessati e sentito il parere obbligatorio della commissione paritetica docenti-studenti, nonche' le iniziative culturali e le altre attivita' rivolte all'esterno;
e) delibera il riparto delle risorse per la ricerca tenendo conto anche di eventuali finanziamenti finalizzati e delle esigenze delle ricerche individuali;
f) formula la relazione sulle attivita' di ricerca e su quelle didattiche integrative svolte dal ricercatore che deve essere sottoposto a giudizio di conferma;
g) [abrogato];
h) provvede a che i docenti assicurino la loro presenza, nel corso dell'anno accademico, per lo svolgimento dei corsi e delle attivita' didattiche di sostegno e per quelle integrative;
i) definisce su base triennale le esigenze di reclutamento, articolate per settori scientifico-disciplinari, del personale docente, al fine di garantire prioritariamente la sostenibilita' dell'offerta formativa, sulla base delle risorse disponibili e di quelle necessarie per l'attuazione della programmazione, nonche' in relazione ai programmi di ricerca e alle cessazioni avvenute o previste, tenendo altresi' conto dei principi di promozione del merito e di valutazione della ricerca;
l) richiede l'attivazione, secondo quanto previsto nel regolamento, delle procedure di reclutamento del personale docente e delle procedure di selezione dei ricercatori e formula a maggioranza assoluta le relative proposte di chiamata al consiglio di amministrazione;
m) adotta, secondo quanto previsto con apposito regolamento, gli adempimenti necessari per la stipula di contratti di insegnamento e per il conferimento degli assegni di ricerca;
n) predispone la proposta del budget del dipartimento, assume le deliberazioni che comportano una spesa, secondo quanto previsto dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita';
o) promuove le delibere del consiglio di amministrazione, previo parere obbligatorio del senato accademico, per le collaborazioni e convenzioni con soggetti sia pubblici sia privati per creare sinergie e reperire fondi per la ricerca e per la didattica anche a livello europeo ed internazionale, e approva la stipula degli atti conseguenti e di quelli di cui agli articoli 12, 13 e 14 ove di competenza dei dipartimenti;
p) puo' avvalersi dell'opera di studenti secondo quanto stabilito all'art. 6;
q) puo' delegare l'esercizio di determinate funzioni alla giunta di dipartimento, con indicazione di principi e criteri.

 
Art. 39.

Il consiglio

1. Il consiglio di dipartimento e' l'organo deliberativo. Si riunisce e delibera nelle composizioni previste dalla normativa vigente e dallo statuto.
2. Nella piu' larga composizione esso e' costituito:
a) dal direttore, che lo presiede, dai professori di ruolo di prima e di seconda fascia, dai ricercatori universitari di ruolo e da quelli a tempo determinato;
b) dai rappresentanti degli studenti, in ragione del quindici per cento di tutti i componenti il consiglio;
c) dai rappresentanti del personale tecnico, amministrativo e di biblioteca, eletti tra gli stessi, in numero pari al cinque per cento di tutti i componenti il consiglio, fatta salva la possibilita' di prevedere una piu' ampia rappresentanza nel regolamento di dipartimento.
3. I docenti hanno diritto di voto deliberativo generale eccetto che per le questioni dei docenti di fascia superiore.
4. I rappresentanti degli studenti hanno voto deliberativo quando il consiglio discute di:
a) organizzazione delle attivita' didattiche;
b) attuazione del diritto allo studio;
c) organizzazione dei servizi destinati agli studenti;
d) organizzazione di attivita' culturali e ricreative.
5. I rappresentanti del personale tecnico, amministrativo e di biblioteca hanno voto deliberativo con esclusione delle questioni di cui alle lettere b), c), d), e), f), h), i), l), m) del comma 2 dell'art. 38 e di quelle inerenti al personale docente.
6. Il segretario amministrativo del dipartimento partecipa al consiglio senza diritto di voto.
7. Le funzioni di segretario verbalizzante del consiglio di dipartimento spettano al professore di prima fascia, piu' giovane nel ruolo, che partecipa all'adunanza il quale puo' essere coadiuvato dal segretario amministrativo o da un suo delegato, anche nel caso di sedute ristrette al solo personale docente.
8. Le modalita' di funzionamento del consiglio sono determinate nel regolamento del dipartimento.

 
Art. 40.

Il direttore

1. Il direttore del dipartimento e' eletto tra i professori di ruolo di prima fascia, in regime di tempo pieno, che assicurino un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data del collocamento a riposo, a maggioranza assoluta degli aventi diritto, dal consiglio di dipartimento nella composizione comprendente i docenti, i rappresentanti degli studenti e i rappresentanti del personale tecnico, amministrativo e di biblioteca.
2. Qualora nessuno dei candidati abbia ottenuto la maggioranza richiesta, si procede a votazione di ballottaggio tra i due candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti. Risulta eletto il candidato che ottiene la maggioranza dei voti, ed in caso di parita' il piu' anziano nel ruolo e quindi il piu' anziano di eta'. Nel caso in cui non siano state presentare candidature da parte di professori di prima fascia, l'elettorato passivo e' esteso ai professori di seconda fascia, in regime di tempo pieno. L'elettorato passivo e' esteso altresi' ai professori di seconda fascia nel caso del mancato raggiungimento per due votazioni del quorum previsto per la predetta elezione.
3. Il direttore e' nominato con decreto del rettore, dura in carica tre anni accademici e puo' essere rieletto una sola volta.
4. Il direttore puo' designare un vice-direttore che lo sostituisce a tutti gli effetti nei casi di sua assenza o di impedimento temporanei.
5. Il direttore ha, in particolare, le seguenti funzioni:
a) rappresenta il dipartimento e presiede il consiglio di dipartimento, la giunta e il collegio dei coordinatori delle unita' di ricerca, cura l'esecuzione delle rispettive delibere; promuove le attivita' del dipartimento con la collaborazione della giunta, ove istituita;
b) e' responsabile dell'indirizzo amministrativo e contabile del dipartimento;
c) firma i contratti e le convenzioni di competenza del dipartimento;
d) vigila, nell'ambito del dipartimento, sull'osservanza delle leggi, dello statuto, del codice etico, e dei regolamenti e, in specie, sulla disciplina della didattica e della ricerca, e organizza lo svolgimento dei relativi servizi;
e) organizza il servizio del personale tecnico, amministrativo e di biblioteca, d'intesa col direttore generale, assicurandone il corretto ed efficace svolgimento;
f) cura i rapporti con gli organi accademici;
g) rilascia, sulla base della documentazione in possesso del dipartimento, le certificazioni previste dalla legge;
h) predispone, sentiti i coordinatori dei corsi di laurea e i docenti, il calendario didattico e l'orario delle lezioni;
i) sottoscrive i diplomi dei titoli accademici conseguiti nelle strutture didattiche del dipartimento;
l) in caso di necessita' e urgenza adotta gli opportuni provvedimenti indifferibili di competenza del consiglio di dipartimento sottoponendoli alla ratifica nella prima riunione immediatamente successiva;
m) esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti.

 
Art. 41.

Afferenza dei docenti

1. I docenti afferiscono al dipartimento che ne ha deliberato la chiamata. Trascorsi due anni, ciascun docente puo' chiedere di afferire ad altro dipartimento con decorrenza dall'anno accademico successivo. Il senato accademico sentito il parere dei due dipartimenti interessati e tenuto conto degli interessi generali dell'universita', provvede ad accogliere o respingere la domanda.

 
Art. 42.

La giunta

1. La giunta coadiuva, ove istituita, il direttore nell'esercizio delle sue funzioni e svolge le attivita' che le sono attribuite dal regolamento di dipartimento.
2. Fanno parte della giunta il direttore e almeno un professore di prima fascia, un professore di seconda fascia, un ricercatore, anche a tempo determinato e inoltre un rappresentante degli studenti, un rappresentante del personale tecnico, amministrativo e di biblioteca, nonche' il segretario amministrativo, che funge anche da segretario. Il mandato coincide con quello del direttore.
3. Le modalita' di elezione dei componenti e di funzionamento della giunta sono disciplinate dal regolamento del dipartimento.

 
Art. 43.

La commissione paritetica

1. Presso ogni dipartimento e' istituita una commissione paritetica docenti-studenti composta da docenti membri del consiglio di dipartimento e studenti dei corsi di laurea ad essa afferenti, eletti in numero e con modalita' stabilite dal regolamento di dipartimento. Essa e' competente:
a) svolgere attivita' di monitoraggio dell'offerta formativa, della qualita' della didattica, nonche' dell'attivita' di servizio agli studenti da parte dei docenti;
b) ad individuare indicatori per la valutazione dei risultati delle attivita' di servizio agli studenti da parte dei docenti;
c) a formulare pareri sull'attivazione e la soppressione dei corsi di studio.
2. Alla fine di ciascun anno accademico la commissione redige una relazione sullo stato dell'attivita' didattica e sul complesso dei servizi didattici e di tutorato forniti dal dipartimento, con le indicazioni ritenute utili al loro miglioramento.
3. Alla commissione e' garantito l'accesso, nel rispetto della vigente normativa, ai dati necessari per l'esplicazione dei compiti ad essa attribuiti.
4. La partecipazione alla commissione e' a titolo gratuito.

 
Art. 44.

Segreterie di dipartimento

1. Ogni dipartimento ha una segreteria amministrativa e contabile, che dispone del personale necessario per i servizi attinenti allo svolgimento dei propri compiti, compresi i rapporti con l'utenza interna ed esterna.
2. Per tutti gli adempimenti di carattere amministrativo e contabile il direttore e' coadiuvato da un segretario amministrativo.
3. Il consiglio, valutate le esigenze di funzionamento del dipartimento, formula agli organi di governo ed al direttore generale la richiesta di assegnazione del personale tecnico, amministrativo e di biblioteca necessario.
 
Art. 45.

Articolazione della didattica

1. La didattica del dipartimento si articola in:
a) corsi di laurea, di laurea magistrale e di laurea magistrale a ciclo unico;
b) corsi di specializzazione;
c) dottorati di ricerca e scuole di dottorato;
d) master di primo e secondo livello.
2. I consigli delle articolazioni didattiche determinano la durata dei corsi di insegnamento organizzandoli secondo cadenze e moduli generali, sentiti i docenti interessati, e organizzano l'attivita' didattica al fine del conseguimento dei titoli accademici da ciascuna conferiti.

 
Art. 46.

Corsi di laurea

1. Il consiglio di corso di laurea, il consiglio di corso di laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico sono organi deliberativi dei rispettivi corsi e sono costituiti da tutti i titolari degli insegnamenti attivati.
2. Partecipa altresi' alle adunanze del consiglio una rappresentanza degli studenti iscritti al corso di laurea con le prerogative determinate ai sensi del precedente art. 39 e in ragione di un quinto del numero dei componenti di cui al comma 1 del presente articolo.
3. Il consiglio esercita tutte le attribuzioni inerenti al funzionamento del corso, secondo le norme dello statuto, del regolamento didattico di ateneo e del proprio regolamento.
4. Il consiglio di corso di laurea e' presieduto da un presidente eletto tra i professori di prima fascia da tutti i titolari di insegnamento nel corso di laurea.
5. Nella prima votazione il presidente e' eletto a maggioranza assoluta dei votanti; in caso di mancata elezione si procede ad un ballottaggio tra i due candidati che abbiano riportato il maggior numero di voti, prevalendo, in caso di parita', l'anzianita' di ruolo e quindi di eta'. Nel caso di indisponibilita' di professori di prima fascia, l'elettorato passivo e' esteso ai professori di seconda fascia.
6. Il presidente eletto viene nominato con decreto del rettore, dura in carica tre anni accademici e non puo' essere rieletto consecutivamente per piu' di una volta.
7. In particolare, il consiglio ha le seguenti funzioni:
a) vigila sulla disciplina della didattica, curando l'osservanza di tutte le norme che ne riguardano l'ordinamento ed il funzionamento e organizza lo svolgimento dei relativi servizi, sentito il direttore del dipartimento cui il corso afferisce;
b) propone al consiglio di dipartimento l'istituzione di nuovi insegnamenti ovvero la soppressione di quelli non ritenuti utili;
c) coordina le attivita' dei corsi da affidare ai professori a contratto, proponendone l'istituzione al consiglio di dipartimento.
d) formula proposte ai dipartimenti in tema di programmazione didattica nonche' di revisione degli ordinamenti e dei regolamenti didattici;
e) formula proposte ai dipartimenti, per quanto di loro competenza, in tema di organizzazione della didattica e delle relative attivita' di supporto.
8. Le funzioni di segretario verbalizzante del consiglio di corso di laurea spettano al docente piu' giovane in ruolo che partecipa all'adunanza.

 
Art. 47.

Scuole di specializzazione

1. Il consiglio della scuola di specializzazione e' l'organo deliberativo del corso ed e' costituito da tutti i titolari delle materie attivate.
2. Partecipa altresi' alle adunanze del consiglio una rappresentanza degli studenti iscritti alla scuola di specializzazione con le prerogative determinate ai sensi del precedente art. 39 ed in ragione di un quinto del numero dei componenti di cui al comma 1.
3. Il consiglio della scuola di specializzazione esercita tutte le attribuzioni inerenti al funzionamento del corso, secondo le norme dello statuto, del regolamento didattico di ateneo e del proprio regolamento.
4. Il consiglio della scuola di specializzazione e' presieduto da un direttore, di regola eletto da tutti i titolari di un insegnamento del corso tra i professori di prima fascia di ruolo nell'universita' ovvero secondo quanto stabilito nel relativo regolamento.
5. Nella prima votazione il direttore e' eletto a maggioranza assoluta dei votanti; in caso di mancata elezione si procede ad un ballottaggio tra i due candidati che abbiano riportato il maggior numero di voti, prevalendo, in caso di parita', l'anzianita' di ruolo e quindi di eta'. Nel caso di indisponibilita' di professori di prima fascia, l'elettorato passivo e' esteso ai professori di seconda fascia.
6. Il direttore eletto viene nominato con decreto del rettore, dura in carica tre anni accademici e non puo' essere rieletto consecutivamente per piu' di una volta.
7. In particolare, il consiglio vigila sulla disciplina della didattica, curando l'osservanza di tutte le norme che ne riguardano l'ordinamento ed il funzionamento e organizza lo svolgimento dei relativi servizi, sentito il direttore di dipartimento cui la scuola afferisce.
8. Le funzioni di segretario verbalizzante del consiglio della scuola di specializzazione spettano al piu' giovane docente di ruolo nell'universita' che partecipa all'adunanza.
9. La normativa statutaria relativa alle scuole di specializzazione si applica a tutte le scuole compatibilmente con le norme che le regolano.

 
Art. 48.

Dottorati di ricerca, scuole di dottorato e master

1. I corsi di dottorato di ricerca e le scuole di dottorato, ai sensi della normativa vigente, possono essere istituiti dall'universita', da consorzi e convenzioni tra universita' e tra universita' ed enti di ricerca pubblici e privati di alta qualificazione nazionali ed esteri.
2. L'organizzazione dei corsi di dottorato di ricerca e' rimessa ai dipartimenti, anche in collaborazione fra loro, secondo le norme stabilite dall'universita' con apposito regolamento.
3. Per finalita' organizzative e gestionali rivolte alla realizzazione di percorsi formativi pluridisciplinari di livello dottorale, l'ateneo puo' istituire scuole di dottorato intra e inter-ateneo a profilo nazionale e internazionale disciplinandone gli ambiti d'azione e gli organismi di coordinazione in appositi regolamenti.
4. I master sono attivati presso i dipartimenti, anche in collaborazione fra loro, e sono disciplinati con apposito regolamento.

 
Art. 49.

Formazione post-laurea

1. Afferiscono ai dipartimenti i seguenti corsi, proposti dalle stesse e istituiti dal senato accademico previo parere del consiglio d'amministrazione:
a) corsi di preparazione agli esami di stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni;
b) corsi di preparazione ai concorsi pubblici;
c) corsi di formazione per laureati e/o diplomati;
d) corsi di aggiornamento permanente;
e) corsi di aggiornamento professionale e di perfezionamento;
f) corsi di preparazione e abilitazione all'insegnamento.
2. La partecipazione alle attivita' di cui sopra puo' essere certificata.
3. Le modalita' di costituzione e funzionamento di tali corsi sono disciplinati con apposito regolamento dell'universita'. Per queste attivita' l'universita' puo' stipulare convenzioni ed intese con i soggetti interessati.

 
Art. 49-bis.

Istituzione di scuole interdipartimentali

1. E' possibile istituire strutture di raccordo tra due o piu' dipartimenti affini sotto il profilo disciplinare al fine di svolgere funzioni di coordinamento e razionalizzazione delle attivita' didattiche di piu' corsi di studio. Le strutture assumono il nome di «scuole interdipartimentali».
2. I dipartimenti interessati deliberano la proposta di istituzione della scuola interdipartimentale a maggioranza assoluta dei componenti di ciascun consiglio.
3. L'istituzione di una scuola interdipartimentale e' deliberata dal consiglio di amministrazione, acquisito il parere del senato accademico.
4. Sono organi della scuola interdipartimentale:
a) il presidente del consiglio della scuola interdipartimentale;
b) il consiglio della scuola interdipartimentale.
 
Art. 50.

Calendario didattico

1. L'attivita' didattica e' organizzata per anni accademici che iniziano esclusivamente a tal fine il primo ottobre di ciascun anno e terminano il trenta settembre dell'anno successivo.
2. L'inizio effettivo dei singoli corsi puo' essere variato mediante deliberazione dei consigli di dipartimento.
3. Il regolamento didattico e i regolamenti dei dipartimenti determinano il periodo di tempo e le modalita' secondo le quali debbono svolgersi le lezioni e le altre attivita' didattiche.

 
Art. 51.

Esami di profitto e di laurea

1. Le commissioni per gli esami di profitto sono nominate dal direttore di dipartimento e sono composte dal professore titolare dell'insegnamento che le presiede secondo le modalita' stabilite dal regolamento didattico di ateneo. In caso di impedimento del presidente, il direttore di dipartimento nomina un sostituto titolare anche di insegnamento affine.
2. Il presidente puo' articolare la commissione in sottocommissioni, mantenendone comunque la presidenza; per ciascun candidato, attesta unicamente la data dell'esame e la votazione espressa in trentesimi, sottoscrivendo, anche in forma digitale, apposito verbale.
3. Le modalita' e la durata di ogni sessione sono stabilite dai regolamenti dei dipartimenti.
4. L'esame di laurea, se previsto, e' disciplinato dai regolamenti dei dipartimenti. La commissione per gli esami di tesi e' nominata dal direttore di dipartimento ed e' costituita da un numero di membri non inferiore a sette, di cui almeno quattro professori di prima e seconda fascia o ricercatori ed eventualmente da altri docenti cultori della materia ed esperti di alta qualificazione, secondo quanto previsto dal regolamento didattico.

 
Art. 52.

Titoli accademici

1. L'universita' conferisce i titoli di cui alla legge sugli ordinamenti didattici.
2. I relativi diplomi ed attestati vengono rilasciati, sotto la dicitura «Repubblica italiana - In nome della legge», dal rettore e debbono essere sottoscritti anche dal responsabile della struttura didattica o del corso di studio e dal direttore generale.
3. I dipartimenti, su proposta motivata dei consigli di corso di laurea magistrale, possono, a maggioranza di due terzi, previo parere vincolante assunto a maggioranza di due terzi dal senato accademico e ottenuta l'autorizzazione del Ministro dell'universita' e della ricerca, deliberare il conferimento della laurea magistrale ad honorem a persone che, per opere compiute o per pubblicazioni fatte, siano venute in meritata fama di singolare perizia nelle discipline afferenti al relativo corso di laurea.
4. I cicli e i periodi di studio svolti all'estero e i titoli di studio stranieri, ai fini dell'accesso all'istruzione superiore, del proseguimento degli studi universitari e del conseguimento dei titoli universitari, possono essere riconosciuti dall'universita' su proposta del consiglio di dipartimento cui tale riconoscimento puo' essere ricondotto, tenuto conto degli studi compiuti e degli esami speciali e generali sostenuti. Il titolo corrispondente e' conferito dal rettore, previo parere del senato accademico. Sono comunque fatte salve le leggi speciali e le convenzioni con Stati stranieri debitamente concluse e rese esecutive.

 
Art. 53.

Riconoscimento della carriera universitaria e dei crediti formativi

1. I regolamenti stabiliscono le norme per il riconoscimento della carriera scolastica degli studenti provenienti da altre universita' italiane, comunitarie o straniere, ovvero che abbiano interrotto gli studi prima del conseguimento del relativo titolo, nonche' la decadenza degli studenti fuori corso che abbiano cessato di sostenere esami di profitto.
2. Gli esami di profitto superati in una struttura didattica universitaria italiana, europea o straniera possono essere riconosciuti dal consiglio di dipartimento o della scuola di specializzazione secondo le modalita' stabilite nei relativi regolamenti, previo parere obbligatorio del titolare dell'insegnamento o, in mancanza, di docente dello stesso settore scientifico- disciplinare.
 
Art. 54.

Unita' e centri di ricerca

1. L'attivita' di ricerca puo' articolarsi in unita' di ricerca, prive di rappresentanza esterna.
2. Le unita' di ricerca possono essere costituite per coordinare l'attivita' di ricerca relativa ad un solo progetto ovvero a piu' progetti appartenenti ad un unico filone di ricerca.
3. Le unita' di ricerca possono essere anche organizzate con la partecipazione di piu' dipartimenti, fermo restando che una tra esse debba assolvere la funzione di coordinamento.
4. Tali unita' possono altresi' costituirsi per svolgere l'attivita' di ricerca o consulenza per conto terzi.
5. Puo' essere costituito un collegio dei coordinatori delle diverse unita' di ricerca del dipartimento, presieduto dal direttore, che:
a) coordina le attivita' di ricerca delle unita' afferenti, proponendo al consiglio di dipartimento i provvedimenti ritenuti opportuni per la razionalizzazione della ricerca e le possibili sinergie;
b) propone al consiglio di dipartimento il riparto delle risorse per la ricerca, tenendo conto anche dell'eventuale autofinanziamento della stessa e dei finanziamenti da parte di terzi, e delle esigenze delle ricerche individuali;
c) propone al consiglio di dipartimento le modalita' d'impiego del personale tecnico-amministrativo e di biblioteca necessario per la ricerca;
d) predispone, ove necessario, le modalita' d'uso degli strumenti di ricerca del dipartimento che siano necessari a piu' unita' per l'approvazione da parte del consiglio.
6. I dipartimenti possono, secondo quanto previsto nel regolamento generale d'ateneo, partecipare a centri di ricerca costituiti tra universita' e a centri di ricerca pubblici e privati.
 
Art. 55.

Statuto

1. Lo statuto e' espressione dell'autonomia costituzionalmente garantita dell'universita' e ne disciplina i compiti, le attivita', l'organizzazione ed il funzionamento.
2. Le modifiche dello statuto sono deliberate, a maggioranza assoluta dei componenti, dal senato accademico, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione.
3. Le modifiche dello statuto sono emanate con decreto rettorale ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, salvo che non sia diversamente disposto nel decreto di emanazione. Sono altresi' pubblicate a scopo notiziale sul sito web dell'universita'.
4. Le proposte di modifica dello statuto possono essere presentate dal rettore, dal senato accademico, dal consiglio di amministrazione, dai consigli di dipartimento, da un decimo del personale docente o da un decimo del personale amministrativo, tecnico e di biblioteca.
5. Il controllo del Ministero e' esercitato ai sensi della legislazione vigente.

 
Art. 56.

Autonomia normativa

1. L'universita' esercita la potesta' regolamentare per l'attuazione dello statuto in conformita' alle leggi in materia di ordinamento universitario.
2. La funzione inerente alla formazione e le modifiche dei regolamenti, e' esercitata da tutti gli organi legittimati ad intervenire nel procedimento secondo le modalita' stabilite nello statuto.
3. Le strutture didattiche e di ricerca e tutti gli organi previsti dallo statuto disciplinano con regolamento, approvato a maggioranza assoluta dei presenti e acquisiti i pareri del consiglio di amministrazione e del consiglio degli studenti limitatamente alle questioni di loro competenza, la propria organizzazione e le proprie procedure di funzionamento, nel rispetto delle norme poste dallo statuto e dai regolamenti dell'universita'.
4. I regolamenti dell'universita' e delle strutture didattiche e di ricerca sono pubblicati nell'albo del rettorato e sul sito web dell'universita'. Essi entrano in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nell'albo del rettorato, salvo che sia stabilito un termine diverso.
5. Il controllo del Ministero e' esercitato ai sensi della legislazione vigente.

 
Art. 57.

Regolamenti dell'universita'

1. L'universita' stabilisce nel regolamento generale di ateneo le norme relative alla propria organizzazione e alle proprie procedure di funzionamento con particolare riferimento a quelle degli organi centrali dell'universita', delle strutture didattiche e di ricerca. Inoltre, stabilisce:
a) nel regolamento didattico di ateneo, l'ordinamento degli studi dei corsi per i quali vengono rilasciati titoli ai sensi della normativa vigente e delle attivita' formative;
b) nel regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita' i criteri di gestione, le relative procedure amministrative, finanziarie e contabili e le connesse responsabilita';
c) nel regolamento degli studenti le norme relative alla disciplina degli studenti;
d) con appositi regolamenti la disciplina dei procedimenti amministrativi e dell'accesso alla documentazione amministrativa, la disciplina per la chiamata dei professori di prima e seconda fascia e le procedure pubbliche di selezione dei ricercatori, le procedure per la stipula di contratti, a titolo oneroso e gratuito, per avvalersi, nello svolgimento dell'attivita' didattica, della collaborazione di esperti di alta qualificazione in possesso di un significativo curriculum scientifico o professionale, le modalita' di conferimento degli assegni di ricerca, nonche' i criteri e le modalita' per la determinazione, nei limiti della disponibilita' di bilancio, della retribuzione aggiuntiva dei ricercatori e dei professori che svolgono un carico didattico superiore a quello stabilito dalla legge.
 
Art. 58.

Incompatibilita'

1. L'elezione o la nomina a una carica incompatibile o comunque non cumulabile ai sensi della normativa vigente e dello statuto con altra gia' ricoperta comporta l'obbligo di opzione per una delle cariche entro cinque giorni dalla proclamazione dei risultati elettorali o dell'avvenuta nomina. Nel caso di mancata opzione, l'interessato non puo' assumere la nuova carica.
2. I componenti del senato accademico e del consiglio di amministrazione non possono:
a) rivestire incarichi di natura politica per la durata del mandato;
b) ricoprire la carica di rettore o far parte del consiglio di amministrazione, del senato accademico, del nucleo di valutazione o del collegio dei revisori dei conti di altre universita' italiane statali, non statali o telematiche;
c) essere fuori ruolo perche' distaccati presso amministrazioni pubbliche o presso organi aventi rilevanza costituzionale;
d) svolgere funzioni inerenti alla programmazione, al finanziamento e alla valutazione delle attivita' universitarie nel Ministero e nell'ANVUR.
3. I membri del consiglio di amministrazione non possono inoltre assumere cariche direttive e amministrative negli start up e negli spin off universitari.
4. Non puo' essere componente del consiglio di amministrazione chi si trova in una delle situazioni di conflitto d'interesse con l'universita' previste nel codice etico.
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, ai componenti degli altri organi collegiali contemplati nello statuto.
6. Per i componenti il nucleo di valutazione non costituisce causa di incompatibilita' l'incarico nel nucleo di valutazione di un altro ateneo, fatte salve la valutazione complessiva degli impegni desumibili dal curriculum e la verifica dell'insussistenza di profili di possibili conflitti d'interesse.

 
Art. 59.

Ineleggibilita' degli studenti

1. Gli studenti iscritti agli anni successivi al primo fuori corso e quelli iscritti per una seconda volta a un corso di laurea sono privi dell'elettorato passivo.

 
Art. 60.

Decadenze

1. I componenti del senato accademico, del consiglio di amministrazione e del nucleo di valutazione dell'universita' decadono dall'incarico:
a) se non partecipano con la dovuta continuita', secondo quanto previsto nei loro regolamenti, alle sedute dell'organo di appartenenza;
b) se accettano di ricoprire una carica incompatibile;
c) se docenti, ove collocati a riposo, a domanda;
d) se studenti, al conseguimento del titolo di studio del corso di appartenenza.
2. I membri del consiglio di amministrazione, qualora versino in condizione di sopravvenuto conflitto di interessi con l'universita' nel corso del mandato, vengono dichiarati decaduti dal senato accademico, secondo le modalita' stabilite dal regolamento generale di ateneo.
3. In caso di cessazione dai ruoli dell'universita' per i consiglieri che vi appartengano ovvero di perdita dello status di studente, il membro del consiglio di amministrazione interessato decade immediatamente e si procede alla sua sostituzione.
4. I componenti degli organi collegiali sono nominati e sono dichiarati decaduti con decreto del rettore, salvo diversa disposizione di legge.
 
Art. 61.

Ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente capo si applicano, in quanto compatibili, a tutti gli organi collegiali contemplati nello statuto.

 
Art. 62.

Convocazione

1. La convocazione deve essere indetta dal presidente del collegio, da chi ne fa le veci ovvero, per le strutture didattiche e di ricerca, dal decano dei suoi componenti e puo' essere richiesta dal numero dei componenti previsto dal rispettivo regolamento.
2. La convocazione deve essere fatta per iscritto o in via telematica dandone avviso ai componenti l'organo collegiale almeno sette giorni prima di quello stabilito per la relativa adunanza, salvo diverse specifiche previsioni dello Statuto o dei regolamenti.
3. In caso di urgenza, la convocazione puo' essere fatta, almeno quarantotto ore prima dell'adunanza.
4. L'atto di convocazione deve contenere la data, l'ora, la sede dell'adunanza e l'ordine del giorno.

 
Art. 63.

Validita' delle sedute e delle delibere degli organi collegiali

1. Le adunanze sono valide quando vi prende parte la maggioranza dei componenti salvo diversa disposizione di legge, di statuto o di regolamento.
2. Nel computo per determinare la maggioranza non si tiene conto di quanti abbiano giustificato per iscritto la loro assenza ovvero di coloro la cui giustificazione risulti da documenti ufficiali, purche' il numero dei presenti non sia inferiore ad un terzo dei componenti il collegio.
3. Si applica quanto disposto dall'art. 18 del regio decreto 6 aprile 1924, n. 674 e successive modificazioni ed integrazioni.

 
Art. 64.

Votazioni

1. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti, salvo che per determinati argomenti sia diversamente disposto dalla legge, dallo statuto o dai regolamenti.
2. In caso di parita' di voti, prevale il voto del presidente.
3. Qualora prevalga il numero delle astensioni, la votazione deve essere ripetuta.
4. Negli organi collegiali nessuno puo' prendere parte alla discussione e al voto, e deve allontanarsi dalla sala del collegio, sulle questioni che lo riguardano personalmente o che riguardino il coniuge, i consanguinei o gli affini entro il quarto grado.

 
Art. 65.

Verbalizzazione e accesso

1. Delle sedute degli organi e' redatto processo verbale a cura del segretario di ciascun collegio, sotto la direzione del presidente. Il verbale reca traccia sommaria dello svolgimento della discussione e deve indicare in termini espliciti l'esito delle votazioni e ogni deliberazione adottata.
2. Il verbale deve recare la firma del presidente e del segretario e deve essere approvato nel suo insieme di regola all'inizio della seduta successiva.
3. La consultazione dei verbali relativi alle riunioni degli organi collegiali e l'accesso ai documenti possono essere effettuati ai sensi della legislazione vigente. L'accesso informale agli atti e' garantito ai soli componenti dell'organo ai sensi della normativa vigente.
4. Le delibere del consiglio di amministrazione devono essere rese pubbliche entro quindici giorni dalla approvazione dei relativi verbali.

 
Art. 66.

Pareri

1. I pareri devono essere sempre motivati. In caso di parere sfavorevole la motivazione dovra' essere analitica. In caso di parere non vincolante sfavorevole l'organo decidente dovra' a sua volta motivare analiticamente le ragioni per cui si discosta dal parere. In caso di parere vincolante sfavorevole l'organo decidente potra' chiedere, motivandolo, il riesame o deliberare di non poter provvedere indicandone le ragioni.
2. Scaduto il termine di trenta giorni dalla richiesta, il parere si ha per favorevolmente espresso. L'organo richiedente puo' in caso di motivata urgenza, porre un termine piu' breve non inferiore a otto giorni.
3. Gli atti aventi rilevanza esterna sono emanati dal rettore con suo decreto. Il rettore dovra' conformarsi alle decisioni degli organi collegiali, salvo la possibilita' di rinviare al collegio gli atti che ritenga in contrasto con la vigente normativa statale, regionale e comunitaria, nonche' con lo statuto ed i regolamenti dell'universita' e che comunque comportino una responsabilita' sua o dell'universita'.
 
Art. 67.

Nozioni generali di docente, ricercatore
e personale tecnico-amministrativo e di biblioteca

1. Ai fini del presente statuto, salvo espresse specificazioni:
a) il termine «docente» comprende i professori di ruolo di prima e seconda fascia, i professori straordinari a tempo determinato, i professori incaricati stabilizzati e i ricercatori;
b) i professori straordinari a tempo determinato sono equiparati ai professori di prima fascia, entro i limiti stabiliti dalla normativa vigente;
c) il termine «ricercatore» comprende i ricercatori di ruolo e i ricercatori a tempo determinato;
d) la denominazione «personale tecnico, amministrativo e di biblioteca» comprende anche i collaboratori ed esperti linguistici.
 
Art. 68.

Regime transitorio

1. Gli organi collegiali e monocratici elettivi, a eccezione del rettore, il cui mandato e' ancora in corso alla data di entrata in vigore dello statuto, decadono all'atto della costituzione dei nuovi organi. Il mandato del rettore in carica al momento dell'entrata in vigore dello statuto e' regolato ai sensi della normativa vigente.
2. Gli organi collegiali e monocratici, a eccezione del rettore, il cui mandato scade prima della data di entrata in vigore dello statuto o delle sue modifiche che interessino tali organi restano in carica fino alla costituzione dei nuovi organi.
3. Ove la costituzione dei nuovi organi monocratici e collegiali dovesse avvenire ad anno accademico in corso, la durata del mandato viene calcolata a partire dall'inizio dell'anno accademico successivo.
4. [abrogato];
5. [abrogato];
6. [abrogato];
7. [abrogato];
8. [abrogato];
9. [abrogato];
10. [abrogato].

 
Art. 69.

Entrata in vigore

1. Il presente statuto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.