Gazzetta n. 222 del 22 settembre 2022 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 agosto 2022, n. 143 |
Regolamento in attuazione dell'articolo 1, comma 596, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 in materia di compensi, gettoni di presenza e ogni altro emolumento spettante ai componenti gli organi di amministrazione e di controllo, ordinari e straordinari, degli enti pubblici. |
|
|
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo»; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»; Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419 e, in particolare, l'articolo 13, lettera f), che stabilisce che nel procedere alla revisione degli statuti degli enti i compensi spettanti ai componenti degli organi di amministrazione ordinari o straordinari sono determinati con decreto del Ministro competente di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica «sulla base di eventuali direttive del Presidente del Consiglio dei ministri»; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»; Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante «Legge di contabilita' e finanza pubblica», in particolare l'articolo 1; Visto il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, recante «Attuazione della delega conferita dall'articolo 1, comma 32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di trasformazione in persone giuridiche private di enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza»; Visto il decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, recante «Attuazione della delega conferita dall'articolo 2, comma 25, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di tutela previdenziale obbligatoria dei soggetti che svolgono attivita' autonoma di libera professione»; Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020», in particolare, l'articolo 1, comma 183; Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022», in particolare l'articolo 1, commi da 590 a 602; Visto l'articolo 1, comma 596 dell'articolo 1 della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160, che stabilisce «I compensi, i gettoni di presenza ed ogni ulteriore emolumento, con esclusione dei rimborsi spese, spettanti ai componenti degli organi di amministrazione e di controllo ordinari o straordinari, degli enti e organismi di cui al comma 590, escluse le societa', sono stabiliti da parte delle amministrazioni vigilanti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, ovvero mediante deliberazioni dei competenti organi degli enti e organismi ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, statutarie e regolamentari, da sottoporre all'approvazione delle predette amministrazioni vigilanti. I predetti compensi e gettoni di presenza sono determinati sulla base di procedure, criteri, limiti e tariffe fissati con decreto del presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro cento ottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge»; Vista la direttiva della Presidenza del Consiglio dei ministri del 9 gennaio 2001, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14 febbraio 2001, recante «Fissazione dei criteri per la determinazione dei compensi dei componenti di organi di amministrazione e di controllo degli enti e organismi pubblici»; Considerato di dover delineare un quadro decisionale omogeneo, adatto a sostenere la valutazione di tutte le fattispecie sottoposte all'esame, pur tenendo conto delle differenti tipologie, funzioni e rilevanza di enti e organismi, nonche' delle peculiari componenti soggettive, ovvero dei profili professionali e dei requisiti posseduti da coloro i quali sono destinati a ricoprire uno specifico incarico; Ritenuto di dover stabilire appositi criteri basati su elementi oggettivi desumibili dai documenti di bilancio e dalle discipline ordinamentali dei singoli enti o organismi, che vengono aggregati per la natura delle funzioni svolte e/o per la collocazione in un settore omogeneo; Considerato di dover, altresi', valutare in concreto la reale valenza strategica dell'ente in un determinato contesto, nonche' il livello di responsabilita' e i requisiti di professionalita' richiesti agli interessati; Visto il parere del Consiglio di Stato n. 761 del 27 aprile 2022; Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;
Adotta il seguente regolamento:
Art. 1
Finalita'
1. Il presente regolamento ha la finalita' di definire una disciplina organica in materia di procedure, criteri, limiti e tariffe da applicare nella determinazione dei compensi, dei gettoni di presenza e di ogni ulteriore emolumento, con esclusione dei rimborsi spese, spettanti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ordinari o straordinari, degli enti e organismi di cui all'articolo 2. 2. La disciplina di cui al presente regolamento e' ispirata ai seguenti principi: proporzionalita' in relazione alla complessita' dell'incarico; coerenza con la qualita' e quantita' della prestazione richiesta; omogeneita' dei criteri di determinazione; rispetto delle specificita' di settore; trasparenza. 3. L'applicazione delle disposizioni di cui al presente regolamento non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; in caso di nuovi o maggiori oneri si applica il meccanismo previsto dall'articolo 4, comma 8.
N O T E Avvertenza: - Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente in materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. - Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Si riporta il testo dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»: «Art. 17. (Regolamenti) - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi nonche' dei regolamenti comunitari; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge. 2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorita' sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. 4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono: a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione; b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni funzionali; c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati; d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche; e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unita' dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali. 4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1 del presente articolo, si provvede al periodico riordino delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo o sono comunque obsolete.». - Si riporta il testo dell'art. 13 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, recante: «Riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59»: «Art. 13. (Revisione statutaria) - 1. Le amministrazioni dello Stato che esercitano la vigilanza sugli enti pubblici cui si applica il presente decreto promuovono, con le modalita' stabilite per ogni ente dalle norme vigenti, la revisione degli statuti. La revisione adegua gli statuti stessi alle seguenti norme generali, regolatrici della materia: a) attribuzione di poteri di programmazione, indirizzo e relativo controllo strategico: 1) al presidente dell'ente, nei casi in cui il carattere monocratico dell'organo e' adeguato alla dimensione organizzativa e finanziaria o rispondente al prevalente carattere tecnico dell'attivita' svolta o giustificato dall'inerenza di quest'ultima a competenze conferite a regioni o enti locali; 2) in mancanza dei presupposti di cui al n. 1), ad un organo collegiale, denominato consiglio di amministrazione, presieduto dal presidente dell'ente e composto da un numero di membri variabile da due a otto, in relazione al rilievo ed alle dimensioni organizzative e finanziarie dell'ente, fatta salva l'ipotesi della gratuita' degli incarichi; b) previsione della nomina dei componenti del consiglio di amministrazione dell'ente, con decreto del Ministro vigilante, tra esperti di amministrazione o dei settori di attivita' dell'ente, con esclusione di rappresentanti del Ministero vigilante o di altre amministrazioni pubbliche, di organizzazioni imprenditoriali e sindacali e di altri enti esponenziali; c) ridefinizione dei poteri di vigilanza secondo criteri idonei a garantire l'effettiva autonomia dell'ente, ferma restando l'attribuzione all'autorita' di vigilanza del potere di approvazione dei bilanci e rendiconti, nonche', per gli enti finanziati in misura prevalente con trasferimenti a carico di bilanci pubblici, di approvazione dei programmi di attivita'; d) previsione, quando l'ente operi in materia inerente al sistema regionale o locale, di forme di intervento degli enti territorialmente interessati, o della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ovvero della Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1998, n. 281, tali comunque da assicurare una adeguata presenza, negli organi collegiali, di esperti designati dagli enti stessi e dalla Conferenza; e) eventuale attribuzione di compiti di definizione del quadro programmatico generale o di sorveglianza, ovvero di funzioni consultive, a organi assembleari, composti da esperti designati da amministrazioni e organizzazioni direttamente interessate all'attivita' dell'ente, ovvero, per gli enti a vocazione scientifica o culturale, composti in prevalenza da docenti o esperti del settore; f) determinazione del compenso eventualmente spettante ai componenti degli organi di amministrazione, ordinari o straordinari, con decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sulla base di eventuali direttive del Presidente del Consiglio dei ministri; determinazione, con analogo decreto, di gettoni di presenza per i componenti dell'organo assembleare, salvo rimborso delle spese di missione; g) attribuzione al presidente dell'ente di poteri di rappresentanza esterna e, negli enti con organo di vertice collegiale, di poteri di convocazione del consiglio di amministrazione; previsione, per i soli enti di grande rilievo o di rilevante dimensione organizzativa o finanziaria e fatta salva l'ipotesi della gratuita' degli incarichi, di un vicepresidente, designato tra i componenti del consiglio; previsione che il presidente possa restare in carica, di norma, il tempo corrispondente a non piu' di due mandati; h) previsione di un collegio dei revisori composto di tre membri, ovvero cinque per gli enti di notevole rilievo o dimensione organizzativa o finanziaria, uno dei quali in rappresentanza di autorita' ministeriale egli altri scelti tra iscritti al registro dei revisori contabili o tra persone in possesso di specifica professionalita'; previsione di un membro supplente, ovvero due negli enti di notevole rilievo o dimensione organizzativa o finanziaria; i) esclusione del direttore generale dal novero degli organi dell'ente ed attribuzione allo stesso, nonche' ad altri dirigenti dell'ente, di poteri coerenti al principio di distinzione tra attivita' di indirizzo e attivita' di gestione, di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni; previsione della responsabilita' dei predetti dirigenti per il conseguimento dei risultati previsti dal consiglio di amministrazione, o organo di vertice, con riferimento, ove possibile, all'assegnazione delle relative risorse finanziarie (budget di spesa) predeterminate nell'ambito del bilancio; l) istituzione, in aggiunta all'organo di revisione, di un sistema di controlli interni, coerente con i principi fissati dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286; m) istituzione di un ufficio per le relazioni con il pubblico, ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni; n) determinazione del numero massimo degli uffici dirigenziali e dei criteri generali di organizzazione dell'ente, in coerenza alle esigenze di speditezza, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, rinviando la disciplina dei residui profili organizzativi, in funzione anche delle dimensioni dell'ente, a regolamenti interni, eventualmente soggetti all'approvazione dell'autorita' di vigilanza, ovvero ad altri atti organizzativi; o) facolta' dell'ente di adottare regolamenti di contabilita' ispirati a principi civilistici e recanti, ove necessario, deroghe, anche in materia contrattuale, alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696, e successive modificazioni; i predetti regolamenti sono soggetti all'approvazione dell'autorita' di vigilanza, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; p) previsione della facolta' di attribuire, per motivate esigenze ed entro un limite numerico predeterminato, incarichi di collaborazione ad esperti delle materie di competenza istituzionale; q) previsione delle ipotesi di commissariamento dell'ente e dei poteri del commissario straordinario, nominato dall'autorita' di vigilanza, ovvero, per gli enti di notevole rilievo o dimensione organizzativa e finanziaria, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell'autorita' di vigilanza; previsione, per i soli enti di notevole rilievo o dimensione organizzativa o finanziaria, della possibilita' di nominare uno o piu' subcommissari; previsione di termini perentori di durata massima del commissariamento, a pena di scioglimento dell'ente. 2. Nella revisione di cui al comma 1, sono fatte salve le specifiche e motivate esigenze connesse alla natura ed all'attivita' di singoli enti, con particolare riferimento a quelli ad alto tasso di autonomia finanziaria in funzione della prevalenza delle entrate proprie su quelle attinenti a trasferimenti a carico di bilanci pubblici, nonche' le esigenze specifiche degli enti a struttura associativa, ai quali, in particolare, non si applicano i criteri di cui alle lettere a) ed e) del comma 1 ed ai quali i criteri di cui alla lettera b) del medesimo comma si applicano solo se coerenti con la natura e l'attivita' dei singoli enti e per motivate esigenze degli stessi. 3. Agli enti di cui al presente articolo, relativamente ai quali la revisione statutaria non sia intervenuta alla data del 30 giugno 2001, si applicano, con effetto dal 1° gennaio 2002, le seguenti disposizioni: a) i consigli di amministrazione sono sciolti, salvo che risultino composti in conformita' ai criteri di cui al comma 1, lettera a); il presidente dell'ente assume, sino a che il regolamento non e' emanato e i nuovi organi non sono nominati, i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria, salva la possibilita' dell'autorita' di vigilanza di nominare un commissario straordinario; b) i collegi dei revisori, ove non conformi ai criteri di cui al comma 1, lettera h), sono sciolti e le relative competenze sono esercitate, sino alla nomina del nuovo collegio, dai soli rappresentanti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'autorita' di vigilanza, ove presenti, ovvero, in caso contrario, dal solo presidente del collegio. 4. Negli enti di cui al presente articolo per i quali la revisione statutaria risulti intervenuta alla data del 30 giugno 2001, il funzionamento degli organi preesistenti e' prorogato sino alla nomina di quelli di nuova istituzione.». - Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante «Legge di contabilita' e finanza pubblica»: «Art. 1. (Principi di coordinamento e ambito di riferimento) - 1. Le amministrazioni pubbliche concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale in coerenza con le procedure e i criteri stabiliti dall'Unione europea e ne condividono le conseguenti responsabilita'. Il concorso al perseguimento di tali obiettivi si realizza secondo i principi fondamentali dell'armonizzazione dei bilanci pubblici e del coordinamento della finanza pubblica. 2. Ai fini della applicazione delle disposizioni in materia di finanza pubblica, per amministrazioni pubbliche si intendono, per l'anno 2011, gli enti e i soggetti indicati a fini statistici nell'elenco oggetto del comunicato dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) in data 24 luglio 2010, pubblicato in pari data nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 171, nonche' a decorrere dall'anno 2012 gli enti e i soggetti indicati a fini statistici dal predetto Istituto nell'elenco oggetto del comunicato del medesimo Istituto in data 30 settembre 2011, pubblicato in pari data nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 228, e successivi aggiornamenti ai sensi del comma 3 del presente articolo, effettuati sulla base delle definizioni di cui agli specifici regolamenti dell'Unione europea, le Autorita' indipendenti e, comunque, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. 3. La ricognizione delle amministrazioni pubbliche di cui al comma 2 e' operata annualmente dall'ISTAT con proprio provvedimento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale entro il 30 settembre. 4. Le disposizioni recate dalla presente legge e dai relativi decreti legislativi costituiscono principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione e sono finalizzate alla tutela dell'unita' economica della Repubblica italiana, ai sensi dell'articolo 120, secondo comma, della Costituzione. 5. Le disposizioni della presente legge si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto di quanto previsto dai relativi statuti.». - Si riporta il testo dell'art. 1, comma 183, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»: «(Omissis). 183. Agli enti di diritto privato di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, a decorrere dall'anno 2020 non si applicano le norme di contenimento delle spese previste a carico degli altri soggetti inclusi nell'elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato, individuate dall'Istituto nazionale di statistica ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ferme restando, in ogni caso, le disposizioni vigenti che recano vincoli in materia di personale. Alla compensazione degli effetti finanziari del presente comma in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a 12 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.». - Si riporta il testo dell'art. 1, commi da 590 a 602, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022»: «(Omissis). 590. Ai fini di una maggiore flessibilita' gestionale, di una piu' efficace realizzazione dei rispettivi obiettivi istituzionali e di un miglioramento dei saldi di finanza pubblica, a decorrere dall'anno 2020, agli enti e agli organismi, anche costituiti in forma societaria, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ivi comprese le autorita' indipendenti, con esclusione degli enti del Servizio sanitario nazionale, cessano di applicarsi le norme in materia di contenimento e di riduzione della spesa di cui all'allegato A annesso alla presente legge. Resta ferma l'applicazione delle norme che recano vincoli in materia di spese di personale. 591. A decorrere dall'anno 2020, i soggetti di cui al comma 590 non possono effettuare spese per l'acquisto di beni e servizi per un importo superiore al valore medio sostenuto per le medesime finalita' negli esercizi finanziari 2016, 2017 e 2018, come risultante dai relativi rendiconti o bilanci deliberati. La disposizione di cui al presente comma non si applica alle agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per le quali resta fermo l'obbligo di versamento previsto dall'articolo 6, comma 21-sexies, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come incrementato ai sensi del comma 594. A decorrere dall'esercizio 2021, alle spese di natura corrente del settore informatico dell'INPS non si applicano i vincoli di spesa di cui al presente comma. 592. Ai fini dei commi da 590 a 600, le voci di spesa per l'acquisto di beni e servizi sono individuate con riferimento: a) per gli enti che adottano la contabilita' finanziaria, alle corrispondenti voci, rilevate in conto competenza, del piano dei conti integrato previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2013, n. 132; b) per gli enti e gli organismi che adottano la contabilita' civilistica, alle corrispondenti voci B6), B7) e B8) del conto economico del bilancio di esercizio redatto secondo lo schema di cui all'allegato 1 al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 27 marzo 2013, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 86 del 12 aprile 2013. Le universita', che adottano gli schemi di bilancio di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca n. 19 del 14 gennaio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31 gennaio 2014, individuano le voci di bilancio riconducibili a quelle indicate nel primo periodo della presente lettera. 593. Fermo restando il principio dell'equilibrio di bilancio, compatibilmente con le disponibilita' di bilancio, il superamento del limite delle spese per acquisto di beni e servizi di cui al comma 591 e' consentito in presenza di un corrispondente aumento dei ricavi o delle entrate accertate in ciascun esercizio rispetto al valore relativo ai ricavi conseguiti o alle entrate accertate nell'esercizio 2018. L'aumento dei ricavi o delle entrate puo' essere utilizzato per l'incremento delle spese per beni e servizi entro il termine dell'esercizio successivo a quello di accertamento. Non concorrono alla quantificazione delle entrate o dei ricavi di cui al presente comma le risorse destinate alla spesa in conto capitale e quelle finalizzate o vincolate da norme di legge, ovvero da disposizioni dei soggetti finanziatori, a spese diverse dall'acquisizione di beni e servizi. Il superamento del limite di cui al comma 591 e' altresi' consentito per le spese per l'acquisto di beni e servizi del settore informatico finanziate con il PNRR, nonche', nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, per l'acquisizione di servizi cloud infrastrutturali. 594. Al fine di assicurare il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti e gli organismi di cui al comma 590, ivi comprese le autorita' indipendenti, versano annualmente entro il 30 giugno di ciascun anno ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato un importo pari a quanto dovuto nell'esercizio 2018 in applicazione delle norme di cui all'allegato A annesso alla presente legge, incrementato del 10 per cento. L'INPS e l'INAIL continuano a versare al bilancio dello Stato, entro il 30 giugno di ciascun anno, quanto complessivamente dovuto nell'anno 2018 in ottemperanza alle norme di contenimento di cui al medesimo allegato A. Ai fini dell'applicazione dell'incremento di cui al primo periodo, e' fatta salva la disciplina prevista dall'articolo 1, comma 506, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e dall'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225. Ferma restando, per gli enti e gli organismi di cui al comma 590, la disciplina di settore che regolamenta le procedure per la dichiarazione dello stato di dissesto o del commissariamento, per il periodo strettamente necessario al ripristino degli equilibri finanziari ed economico-patrimoniali, le somme da versare al bilancio dello Stato, secondo quanto disposto nel presente comma, possono essere temporaneamente accantonate in apposito fondo per essere versate alla conclusione della procedura di risanamento. 595. Nel caso in cui le amministrazioni di cui al comma 590 siano interessate da processi di fusione o accorpamento, il limite di spesa di cui al comma 591, i ricavi o le entrate di cui al comma 593 e il versamento di cui al comma 594 sono determinati nella misura pari alla somma degli importi previsti per ciascuna amministrazione coinvolta nei citati processi. 596. I compensi, i gettoni di presenza ed ogni ulteriore emolumento, con esclusione dei rimborsi spese, spettanti ai componenti degli organi di amministrazione e di controllo, ordinari o straordinari, degli enti e organismi di cui al comma 590, escluse le societa', sono stabiliti da parte delle amministrazioni vigilanti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, ovvero mediante deliberazioni dei competenti organi degli enti e organismi, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, statutarie e regolamentari, da sottoporre all'approvazione delle predette amministrazioni vigilanti. I predetti compensi e i gettoni di presenza sono determinati sulla base di procedure, criteri, limiti e tariffe fissati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 597. La relazione degli organi deliberanti degli enti e degli organismi di cui al comma 590, presentata in sede di approvazione del bilancio consuntivo, deve contenere, in un'apposita sezione, l'indicazione riguardante le modalita' attuative delle disposizioni di cui ai commi da 590 a 600. 598. Ferma restando la disciplina in materia di responsabilita' amministrativa e contabile, l'inosservanza di quanto disposto dai commi 591, 593, 594 e 595 costituisce illecito disciplinare del responsabile del servizio amministrativo-finanziario. In caso di inadempienza per piu' di un esercizio, i compensi, le indennita' ed i gettoni di presenza corrisposti agli organi di amministrazione sono ridotti, per il restante periodo del mandato, del 30 per cento rispetto all'ammontare annuo risultante alla data del 30 giugno 2019 e i risparmi sulla spesa per gli organi sono acquisiti al bilancio dell'ente. 599. Il rispetto degli adempimenti e delle prescrizioni previsti dai commi da 590 a 598 e' verificato e asseverato dai rispettivi organi di controllo. 600. Restano fermi gli effetti finanziari derivanti dalle riduzioni dei trasferimenti erariali dal bilancio dello Stato agli enti ed organismi di cui al comma 590. 601. Le disposizioni di cui ai commi da 590 a 600 non si applicano agli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, per i quali resta in vigore l'articolo 1, comma 183, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. 602. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 57 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, le disposizioni di cui ai commi da 590 a 600 non si applicano alle regioni, alle Province autonome di Trento e di Bolzano, agli enti locali e ai loro organismi ed enti strumentali come definiti dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nonche' ai loro enti strumentali in forma societaria.». - La direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 9 gennaio 2001, recante «Fissazione dei criteri per la determinazione dei compensi dei componenti di organi di amministrazione e di controllo degli enti e organismi pubblici», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14 febbraio 2001. |
| Allegato Tabella A - CLASSI DIMENSIONALI ECONOMICO-PATRIMONIALI
===================================================================== | |Coefficiente dimensionale risultante dalla sommatoria degli | |CLASSE| indici economici (tab. B) | +======+============================================================+ | I | da 0,50 a 2,00 | +------+------------------------------------------------------------+ | II | da 2,50 a 4,50 | +------+------------------------------------------------------------+ | III | da 5,00 a 6,50 | +------+------------------------------------------------------------+ | IV | da 7,00 a 9,50 | +------+------------------------------------------------------------+ | V | da 10.00 a 12,00 | +------+------------------------------------------------------------+
Tabella B - INDICI ECONOMICI DIMENSIONALI
+-----------------------+-----------------------------+-------+ | |Da 1,00 a 10.000.000 | 0,5 | | +-----------------------------+-------+ | |da 10.000.001 a 30.000.000 | 1 | | +-----------------------------+-------+ | |da 30.000.001 a 100.000.001 | 1,5 | | +-----------------------------+-------+ | Patrimonio Netto |da 100.000.001 a 500.000.000 | 2 | | +-----------------------------+-------+ | |da 500.000.001 a | | | |1.000.000.000 | 2,5 | | +-----------------------------+-------+ | |maggiore di 1.000.000.001 | 3 | |-----------------------+-----------------------------+-------+ | |da 1,00 a 100.000.000 | 0,5 | | +-----------------------------+-------+ | |da 100.000.000 a 200.000.000 | 1 | | +-----------------------------+-------+ | |da 200.000.001 a 500.000.000 | 1,5 | | +-----------------------------+-------+ | Attivo |da 500.000.001 a 700.000.000 | 2 | | +-----------------------------+-------+ | |da 700.000.001 a | | | |1.000.000.000 | 2,5 | | +-----------------------------+-------+ | |maggiore di 1.000.000.001 | 3 | +-----------------------+-----------------------------+-------+ | |Da 1,00 a 2.000.000 | 0,5 | | +-----------------------------+-------+ | |da 2.000.001 a 10.000.000 | 1 | | +-----------------------------+-------+ | |da 10.000.001 a 20.000.000 | 1,5 | | +-----------------------------+-------+ | Spese di personale |da 20.000.001 e 50.000.000 | 2 | | +-----------------------------+-------+ | |da 50.000.001 a 500.000.000 | 2,5 | | +-----------------------------+-------+ | |maggiore di 500.000.001 | 3 | +-----------------------+-----------------------------+-------+ | |fino a € 1.000.000,00 | 0,5 | | +-----------------------------+-------+ | |da € 1.000.000,00 a € | | | |10.000.000,00 | 1 | |Valore della Produzione+-----------------------------+-------+ | (per gli enti |da € 10.000.000,00 a € | | | in contabilita' |50.000.000,00 | 1,5 | | finanziaria si +-----------------------------+-------+ |considerano le entrate |da € 50.000.000,00 a € | | | accertate al netto |150.000.000,00 | 2 | |della partite di giro) +-----------------------------+-------+ | |da € 150.000.000,00 a € | | | |250.000.000,00 | 2,5 | | +-----------------------------+-------+ | |oltre € 250.000.000,00 | 3 | +-----------------------+-----------------------------+-------+
Tabella C - COMPENSI BASE/MASSIMI DA ATTRIBUIRE AGLI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO
================================================================ | | Presidente/organo | Vice | Componente | | |di Vertice politico| Presidente | CdA | |CLASSE+-------+-----------+------+----------+------+----------+ | | Base | Massimo | Base | Massimo | Base | Massimo | +======+=======+===========+======+==========+======+==========+ | I |20.000 | 38.000 |5.000 | 13.300 |2.000 | 7.600 | +------+-------+-----------+------+----------+------+----------+ | II |40.000 | 76.000 |10.000| 26.600 |4.000 | 15.200 | +------+-------+-----------+------+----------+------+----------+ | III |80.000 | 133.000 |20.000| 46.550 |8.000 | 26.600 | +------+-------+-----------+------+----------+------+----------+ | IV |110.000| 198.000 |27.500| 49.500 |11.000| 39.600 | +------+-------+-----------+------+----------+------+----------+ | V |150.000| 240.000 |37.500| 60.000 |15.000| 48.000 | +------+-------+-----------+------+----------+------+----------+
===================================================================== | | Presidente organo | Componente organo | | | di Controllo | di controllo | | CLASSE +----------+-----------------+----------+----------------+ | | Base | Massimo | Base | Massimo | +==========+==========+=================+==========+================+ | I | 3.000 | 5.700 | 2.000 | 4.560 | +----------+----------+-----------------+----------+----------------+ | II | 6.000 | 11.400 | 4.000 | 9.120 | +----------+----------+-----------------+----------+----------------+ | III | 12.000 | 19.950 | 8.000 | 15.960 | +----------+----------+-----------------+----------+----------------+ | IV | 13.200 | 23.760 | 8.800 | 19.800 | +----------+----------+-----------------+----------+----------------+ | V | 18.000 | 28.800 | 12.000 | 24.000 | +----------+----------+-----------------+----------+----------------+
Tabella D - INDICATORI DI COMPLESSITA' ORGANIZZATIVA E GESTIONALE
===================================================================== | | |Incremento sul | | INDICATORI | Scaglioni | compenso Base | +=====================================+=============+===============+ | | |+ 40% (Classi | |Esclusivita' del rapporto di servizio|si' |I, II e III) | |del Presidente/Organo di vertice +-------------+---------------+ |politico | |+ 30% (Classi | | |si' |IV e V) | +-------------------------------------+-------------+---------------+ | |fino al 30% |+ 5% | | +-------------+---------------+ |Grado di autonomia delle fonti |fino al 50% |+10% | |finanziarie +-------------+---------------+ | |fino all'80% |+15% | | +-------------+---------------+ | |oltre l'80% |+25% | +-------------------------------------+-------------+---------------+ |Presenza bilancio consolidato o di |si' |+ 15% | |gruppo | | | +-------------------------------------+-------------+---------------+ | |da 1 a 5 |+5% | |Numero uffici provinciali/regionali +-------------+---------------+ |oltre la sede centrale /DG |da 6 a 10 |+ 7% | | +-------------+---------------+ | |oltre 10 |+10% | +-------------------------------------+-------------+---------------+
Tabella E - COMPENSI AGLI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO
==================================================================== | Incarico | Indennita' | +==================+===============================================+ |Vice presidente |fino al 35% del presidente (I,II e III classe) | |vicario istituto +-----------------------------------------------+ | |fino al 25% del presidente (IV e V classe) | +------------------+-----------------------------------------------+ |Vice presidente | | |CdA |fino al 25% del presidente | +------------------+-----------------------------------------------+ |Componenti CdA: | | |fino a 3 |fino al 20% del presidente | +------------------+-----------------------------------------------+ |Componenti CdA: | | |oltre 3 e fino a 5|fino al 15% del presidente | +------------------+-----------------------------------------------+ |Componenti CdA: | | |oltre 5 |fino al 10% del presidente | +------------------+-----------------------------------------------+ |Presidente organo |fino al 15% del presidente (I, II e III Classe)| |di controllo +-----------------------------------------------+ | |fino al 12% del presidente (IV e V Classe) | +------------------+-----------------------------------------------+ |Componenti organo |fino al 12% del presidente (I, II e III Classe)| |controllo: fino a +-----------------------------------------------+ |2 |fino al 10% del presidente (IV e V Classe) | +------------------+-----------------------------------------------+ |Componenti organo |fino al 10% del presidente (I, II e III Classe)| |controllo: oltre 2+-----------------------------------------------+ | |fino all'8 % del presidente (IV e V Classe) | +------------------+-----------------------------------------------+ |Supplenti |0% | +------------------+-----------------------------------------------+
|
| Art. 2
Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento si applica agli enti e agli organismi di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ivi comprese le autorita' indipendenti, fatto salvo quanto previsto dal comma 2. 2. Ai sensi dei commi 590, 601 e 602 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente decreto: a) gli enti del Servizio sanitario nazionale; b) le societa' di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175; c) gli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e di cui al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103; d) le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali e i loro organismi ed enti strumentali come definiti dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nonche' i loro enti strumentali in forma societaria.
Note all'art. 2: - Per i riferimenti normativi dell'art. 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, si veda nelle note alle premesse. - Per i riferimenti normativi dell'art. 1, commi 590, 601 e 602, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, si veda nelle note alle premesse. - Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante «Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42»: «Art. 1. (Oggetto e ambito di applicazione) - 1. Ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, il presente titolo e il titolo III disciplinano l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, ad eccezione dei casi in cui il titolo II disponga diversamente, con particolare riferimento alla fattispecie di cui all'art. 19, comma 2, lettera b), degli enti locali di cui all'art. 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e dei loro enti e organismi strumentali, esclusi gli enti di cui al titolo II del presente decreto. A decorrere dal 1° gennaio 2015 cessano di avere efficacia le disposizioni legislative regionali incompatibili con il presente decreto. 2. Ai fini del presente decreto: a) per enti strumentali si intendono gli enti di cui all'art. 11-ter, distinti nelle tipologie definite in corrispondenza delle missioni del bilancio; b) per organismi strumentali delle regioni e degli enti locali si intendono le loro articolazioni organizzative, anche a livello territoriale, dotate di autonomia gestionale e contabile, prive di personalita' giuridica. Le gestioni fuori bilancio autorizzate da legge e le istituzioni di cui all'art. 114, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono organismi strumentali. Gli organismi strumentali sono distinti nelle tipologie definite in corrispondenza delle missioni del bilancio. 3. - 4. 5. Per gli enti coinvolti nella gestione della spesa sanitaria finanziata con le risorse destinate al Servizio sanitario nazionale, come individuati all'articolo 19, si applicano le disposizioni recate dal titolo II.». |
| Art. 3
Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si intende per: a) «organi di amministrazione e controllo ordinari»: quelli previsti ordinariamente e stabilmente dai rispettivi ordinamenti degli enti ed organismi di cui all'articolo 2; nel presente regolamento sono presi in considerazione l'organo monocratico di vertice, il vice dell'organo monocratico di vertice, il Consiglio di amministrazione o l'organo con tali poteri e l'organo di controllo. Per gli altri organi si fa riferimento a quanto previsto all'articolo 7; b) «organi di amministrazione e controllo straordinari»: quelli individuati come tali dalla normativa vigente in relazione a situazioni specifiche e straordinarie, anche con finalita' sostitutiva degli organi di cui alla lettera a), degli enti ed organismi di cui all'articolo 2; c) «emolumenti»: i compensi, i gettoni di presenza e ogni altra indennita' comunque riferibile allo svolgimento della carica, con esclusione dei rimborsi spese, spettanti ai componenti degli organi di amministrazione e di controllo, ordinari e straordinari, degli enti e degli organismi di cui all'articolo 2; d) «compensi»: emolumenti, ordinariamente determinati in ragione di anno o di durata del mandato, con esclusione dei rimborsi spese, spettanti ai componenti degli organi di amministrazione e di controllo, ordinari e straordinari, degli enti e degli organismi, di cui all'articolo 2; e) «gettoni di presenza»: emolumenti, con esclusione dei rimborsi spese, riconosciuti espressamente ai componenti degli organi di amministrazione e di controllo, ordinari e straordinari, degli enti e degli organismi, di cui all'articolo 2, non aventi carattere fisso, spettanti in caso di effettiva partecipazione alle riunioni e sedute degli organi collegiali; f) «ogni altro emolumento»: ogni altra indennita' comunque riferibile allo svolgimento della carica; g) «titolare»: il componente dell'organo di amministrazione e di controllo, ordinario e straordinario, degli enti e degli organismi di cui all'articolo 2; h) «supplente»: componente di un organo che temporaneamente esercita le competenze spettanti al titolare assente per dimissioni, cessazione, decadenza, assenza o impedimento; i) «ente»: l'ente o l'organismo di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ad eccezione degli enti di cui all'articolo 2, comma 2, del presente regolamento; l) «amministrazione vigilante»: l'amministrazione o le amministrazioni che esercitano i poteri di vigilanza e di indirizzo sull'ente come previsto dalla relativa disciplina ordinamentale; m) «modifiche sostanziali»: variazioni che incidono significativamente sull'assetto ordinamentale preesistente dell'ente, ivi compresi gli effetti derivanti da un rilevante e sostanziale incremento delle attivita' svolte a seguito di nuove funzioni.
Note all'art. 3: - Per i riferimenti normativi dell'art. 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, si veda nelle note alle premesse. |
| Art. 4
Determinazione dei compensi
1. La determinazione dei compensi avviene, fatte salve disposizioni di settore, a seguito della nomina dell'organo stesso, nel rispetto del principio dell'equilibrio di bilancio e assicurando la preventiva individuazione delle occorrenti disponibilita' finanziarie a copertura delle spese, come specificato dal comma 8. 2. Il compenso si intende determinato per l'intera durata dell'incarico, salvo quanto previsto dal comma 7. Laddove il compenso non sia stabilito nell'atto di nomina o da disposizioni normative di settore, ovvero nelle more della sua determinazione, lo stesso potra' essere corrisposto dalle amministrazioni o enti obbligati, salvo conguaglio, nella misura prevista per l'organo scaduto per compiuto mandato o sostituito nel corso dello stesso. 3. Il provvedimento di determinazione dei compensi spettanti ai componenti degli organi di amministrazione e di controllo, ordinari o straordinari, degli enti e organismi di cui all'articolo 2, e' stabilito, alternativamente, dallo statuto o dal regolamento di organizzazione dell'ente: a) da parte dell'amministrazione vigilante, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, su proposta deliberata dal competente organo dell'ente; b) mediante deliberazioni dei competenti organi degli enti e organismi, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, statutarie e regolamentari, da sottoporre all'approvazione dell'amministrazione vigilante. 4. Gli enti hanno facolta' di prevedere incarichi onorifici o a titolo gratuito o di stabilire un compenso inferiore a quello risultante dai parametri di cui all'articolo 6. 5. L'Amministrazione competente adotta il provvedimento di determinazione dei compensi sulla base dei criteri di cui agli articoli 5 e 6. 6. Il provvedimento di determinazione dei compensi spettanti ai titolari degli organi degli enti deve dare atto del parere dell'organo di controllo in ordine al rispetto di quanto previsto dagli articoli 5 e 6 e alla copertura finanziaria della relativa spesa. 7. La revisione dei compensi da parte dell'ente, nel corso di svolgimento del mandato degli organi, deve essere sottoposta al preventivo assenso dell'amministrazione vigilante, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministero dell'economia e delle finanze. La richiesta di revisione dei compensi puo' essere formulata solo in presenza delle modifiche sostanziali di cui all'articolo 3, comma 1, lett. m). 8. Nel caso in cui, anche a regime, la procedura di determinazione di un compenso dia luogo ad un importo in misura maggiore rispetto a quello precedentemente stabilito, le conseguenti necessarie risorse aggiuntive sono reperite dagli enti e organismi interessati mediante corrispondente riduzione strutturale delle spese di funzionamento, ferme restando le misure di contenimento della spesa gia' previste dalla legislazione vigente. Le predette misure di riduzione sono sottoposte alla verifica del collegio dei revisori dei conti o sindacale dei rispettivi enti e comunicate, unitamente alla apposita relazione dell'organo di controllo, alle amministrazioni vigilanti ai fini dell'approvazione di cui al comma 3. |
| Art. 5
Criteri di classificazione degli enti
1. I compensi sono definiti sulla base dell'applicazione di un criterio di gradualita' che tiene conto delle dimensioni economico-patrimoniali degli enti, della complessita' gestionale degli stessi, del ruolo e del numero degli organi. A tal fine, gli enti sono ordinati in cinque classi dimensionali, come individuate dalla tabella A, di cui all'allegato 1 che costituisce parte integrante del presente regolamento. 2. L'attribuzione della classe dimensionale viene effettuata sulla base dei seguenti quattro indici economici: valore della produzione, patrimonio netto, attivo e spesa sostenuta per il personale. 3. I valori dei predetti indici sono determinati con riferimento alla media degli importi delle corrispondenti voci rilevate negli ultimi tre bilanci approvati; a ciascun indice viene attribuito, secondo il corrispondente valore di riferimento, un coefficiente come indicato dalla tabella B di cui all'allegato 1. La somma dei coefficienti attribuiti determina l'appartenenza dell'ente alla rispettiva classe dimensionale. |
| Art. 6 Procedura di determinazione del compenso degli organi amministrativi e di controllo ordinari ed ulteriori criteri
1. I compensi degli organi di amministrazione e controllo sono determinati in relazione alle cinque classi dimensionali di cui all'articolo 5, nel rispetto delle modalita' di seguito indicate. 2. Per ciascuna delle classi dimensionali di cui alla tabella A sono stabiliti un importo base e un importo massimo da attribuire al Presidente o all'organo di vertice politico dell'ente, come indicato nella tabella C di cui all'allegato 1. 3. L'importo base costituisce il parametro entro il quale il compenso e' da ritenersi comunque congruo ai fini della determinazione definitiva dello stesso, fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 4. 4. Al fine di individuare il compenso massimo complessivo da attribuire all'organo di vertice politico, considerando anche il ruolo dell'organo stesso e la complessita' organizzativa, strategica e gestionale dell'Ente, e' previsto l'apprezzamento di ulteriori quattro indicatori, da desumersi in base alla disciplina ordinamentale degli enti, anche proposti in sommatoria, che accrescono l'importo base. 5. Gli indicatori di cui al comma 4 sono i seguenti: esclusivita' del rapporto di servizio dell'organo di vertice politico, grado di autonomia delle risorse finanziarie, presenza di un bilancio consolidato o di gruppo e complessita' organizzativa territoriale. I relativi valori di incremento percentuale della base sono riportati nella tabella D di cui all'allegato 1 del presente regolamento. 6. Il compenso degli altri organi amministrativi e di controllo viene determinato, fino alla sua misura massima, in percentuale rispetto all'importo complessivo spettante al Presidente o all'organo di vertice politico nonche' sulla base dello specifico ruolo e della responsabilita' che gli stessi organi rivestono nell'ente nonche' della numerosita' dei rispettivi componenti, secondo i valori e i criteri indicati nella tabella E di cui all'allegato 1 del presente regolamento. 7. La procedura per il calcolo del compenso spettante agli organi di amministrazione e controllo presuppone, in ogni caso, la determinazione dell'importo spettante al Presidente o all'organo di vertice politico anche ove non previsto dai rispettivi ordinamenti, in quanto detto importo costituisce la base di riferimento per determinare l'importo da attribuire agli altri organi amministrativi e di controllo ordinari e straordinari. 8. Ai componenti supplenti di cui all'articolo 3, comma 1, lett. h) viene attribuito, per il periodo di eventuale effettivita' di carica, un compenso pari a quello del componente titolare, con conseguente diminuzione dello stesso al componente titolare. |
| Art. 7 Determinazione del compenso degli organi amministrativi e di controllo straordinari e di altri organi di indirizzo
1. Agli organi straordinari di amministrazione e di controllo, ove previsto, viene attribuito un compenso non superiore a quello riconosciuto ai componenti dell'organo sostituito. 2. Laddove l'organo sostituito sia di natura onorifica o gratuita, puo' essere previsto un compenso per l'organo straordinario nominato in sostituzione del titolare ordinario nella misura non superiore a quella prevista quale importo base ai sensi dell'articolo 6. 3. Qualora gli organi straordinari sostituiscano piu' organi di amministrazione, il compenso attribuito non puo' essere superiore a quello per il quale viene riconosciuto il compenso maggiore. 4. Gli altri eventuali organi di indirizzo amministrativo previsti dagli ordinamenti particolari o dagli Statuti sono di norma gratuiti, salvo diversamente previsto da specifiche norme di settore. In tali casi, l'eventuale riconoscimento di un compenso e' sottoposto alla procedura di cui all'articolo 10. 5. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, per i Commissari di Governo e i Commissari speciali previsti da altra normativa.
Note all'art. 7: - Si riporta il testo dell'art. 15 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, recante «Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria», convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111: «Art. 15. (Liquidazione degli enti dissestati e misure di razionalizzazione dell'attivita' dei commissari straordinari) - 1. Fatta salva la disciplina speciale vigente per determinate categorie di enti pubblici, quando la situazione economica, finanziaria e patrimoniale di un ente sottoposto alla vigilanza dello Stato raggiunga un livello di criticita' tale da non potere assicurare la sostenibilita' e l'assolvimento delle funzioni indispensabili, ovvero l'ente stesso non possa fare fronte ai debiti liquidi ed esigibili nei confronti dei terzi, con decreto del Ministro vigilante, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, l'ente e' posto in liquidazione coatta amministrativa; i relativi organi decadono ed e' nominato un commissario. Il commissario provvede alla liquidazione dell'ente, non procede a nuove assunzioni, neanche per la sostituzione di personale in posti che si rendono vacanti e provvede all'estinzione dei debiti esclusivamente nei limiti delle risorse disponibili alla data della liquidazione ovvero di quelle che si ricavano dalla liquidazione del patrimonio dell'ente; ogni atto adottato o contratto sottoscritto in deroga a quanto previsto nel presente periodo e' nullo. L'incarico del commissario non puo' eccedere la durata di tre anni e puo' essere prorogato, per motivate esigenze, una sola volta per un periodo massimo di due anni. Decorso tale periodo, le residue attivita' liquidatorie continuano ad essere svolte dal ministero vigilante ai sensi della normativa vigente. Le funzioni, i compiti ed il personale a tempo indeterminato dell'ente sono allocati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro vigilante, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nel Ministero vigilante, in altra pubblica amministrazione, ovvero in una agenzia costituita ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 300 del 1999, con la conseguente attribuzione di risorse finanziarie comunque non superiori alla misura del contributo statale gia' erogato in favore dell'ente. Il personale trasferito mantiene il trattamento economico fondamentale ed accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento del trasferimento nonche' l'inquadramento previdenziale. Nel caso in cui il predetto trattamento economico risulti piu' elevato rispetto a quello previsto e' attribuito per la differenza un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Con lo stesso decreto e' stabilita un'apposita tabella di corrispondenza tra le qualifiche e le posizioni economiche del personale assegnato. Le disposizioni del presente comma non si applicano agli enti territoriali ed agli enti del servizio sanitario nazionale. 1-bis. Fermo quanto previsto dal comma 1, nei casi in cui il bilancio di un ente sottoposto alla vigilanza dello Stato non sia deliberato nel termine stabilito dalla normativa vigente, ovvero presenti una situazione di disavanzo di competenza per due esercizi consecutivi, i relativi organi, ad eccezione del collegio dei revisori o sindacale, decadono ed e' nominato un commissario con le modalita' previste dal citato comma 1; se l'ente e' gia' commissariato, si procede alla nomina di un nuovo commissario. Il commissario approva il bilancio, ove necessario, e adotta le misure necessarie per ristabilire l'equilibrio finanziario dell'ente; quando cio' non sia possibile, il commissario chiede che l'ente sia posto in liquidazione coatta amministrativa ai sensi del comma 1. Nell'ambito delle misure di cui al precedente periodo il commissario puo' esercitare la facolta' di cui all'articolo 72, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n 112, convertito con legge 6 agosto 2008, n. 133, anche nei confronti del personale che non abbia raggiunto l'anzianita' massima contributiva di quaranta anni. 2. Al fine di garantire il raggiungimento degli specifici obiettivi di interesse pubblico perseguiti con la nomina e di rafforzare i poteri di vigilanza e controllo stabiliti dalla legislazione di settore, i commissari straordinari nominati ai sensi degli articoli 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, 20 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e 1 del decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 agosto 2010, n. 129, e i commissari e sub commissari ad acta nominati ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, possono essere in ogni tempo revocati con le medesime modalita' previste per la nomina. Al commissario o sub commissario revocato spetta soltanto il compenso previsto con riferimento all'attivita' effettivamente svolta. 3. A decorrere dal 1° gennaio 2012, il compenso dei commissari o sub commissari di cui al comma 2 e' composto da una parte fissa e da una parte variabile. La parte fissa non puo' superare 50 mila euro, annui; la parte variabile, strettamente correlata al raggiungimento degli obiettivi ed al rispetto dei tempi di realizzazione degli interventi ricadenti nell'oggetto dell'incarico commissariale, non puo' superare 50 mila euro annui. Con la medesima decorrenza si procede alla rideterminazione nei termini stabiliti dai periodi precedenti dei compensi previsti per gli incarichi di commissario e sub commissario conferiti prima di tale data. La violazione delle disposizioni del presente comma costituisce responsabilita' per danno erariale. 4. Sono esclusi dall'applicazione del comma 3 i Commissari nominati ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito con modificazioni dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, i cui compensi restano determinati secondo la metodologia di calcolo e negli importi indicati nei relativi decreti del Ministro dell'economia e finanze di concerto col Ministro della salute. 5. Al fine di contenere i tempi di svolgimento delle procedure di amministrazione straordinaria delle imprese di cui all'articolo 2, comma 2 del decreto legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39 e successive modificazioni, nelle quali sia avvenuta la dismissione dei compendi aziendali e che si trovino nella fase di liquidazione, l'organo commissariale monocratico e' integrato da due ulteriori commissari, da nominarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro dello sviluppo economico con le modalita' di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270. A ciascun commissario il collegio puo' delegare incombenze specifiche. L'applicazione delle norme di cui ai commi da 2 a 5 del presente articolo non puo' comportare aggravio di costi a carico della procedura per i compensi che sono liquidati ripartendo per tre le somme gia' riconoscibili al commissario unico. 5-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 possono essere applicate anche agli enti sottoposti alla vigilanza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. La liquidazione coatta amministrativa e' disposta con deliberazione della rispettiva giunta, che provvede altresi' alla nomina del commissario e agli ulteriori adempimenti previsti dal comma 1.». |
| Art. 8
Gettoni di presenza e rimborsi spese
1. I gettoni di presenza, corrisposti in aggiunta al compenso fisso, possono essere riconosciuti per i componenti degli organi di enti di notevole complessita' organizzativa ai quali, per statuto o ordinamento, viene richiesto un impegno particolarmente rilevante e possono essere previsti esclusivamente in occasione delle riunioni degli organi collegiali ordinari e straordinari di amministrazione e controllo. 2. I gettoni di presenza sono erogabili in misura complessiva non superiore al 20% dell'emolumento annuo e comprendono anche il ristoro delle minute spese, con esclusione di quelle di viaggio e soggiorno. 3. Il provvedimento di determinazione dei gettoni di presenza, da proporsi per singolo organo statutario unitamente a quella del compenso, e' stabilito ai sensi dell'articolo 4, comma 3. 4. E' vietata la corresponsione: a) di piu' di un gettone di presenza per componente per ogni singola giornata, ancorche' nella stessa sia chiamato a partecipare a consessi diversi dello stesso ente; b) del gettone di presenza laddove l'organo convocato non abbia raggiunto il numero legale. 5. I rimborsi per spese di viaggio, vitto e alloggio non concorrono alla formazione del compenso, fatte salve specifiche norme di settore, e spettano solo per lo svolgimento delle attivita' istituzionali svolte al di fuori della sede di servizio o laddove disciplinati dagli atti di conferimento dell'incarico o dal decreto di determinazione del compenso stesso, ovvero previsti da leggi o regolamenti vigenti negli ordinamenti particolari degli enti. |
| Art. 9
Trattamento economico degli organi di Direzione generale degli enti
1. I Direttori generali degli enti, inquadrati secondo i rispettivi ordinamenti quali organi di amministrazione, percepiscono un trattamento economico pari a quello dei Capi dipartimento, dei dirigenti di prima o di seconda fascia in ragione della classe dimensionale di cui all'articolo 5, comprendente parte fissa e variabile e di risultato, in conformita' ai relativi contratti collettivi nazionali di lavoro e integrativi del comparto dell'Amministrazione vigilante. E' attribuito un trattamento economico corrispondente a quello di dirigente di seconda fascia ai Direttori generali degli enti rientranti nella I, II e III classe dimensionale di cui all'articolo 5, ovvero di dirigente di prima fascia per gli enti appartenenti alla IV classe dimensionale o di Capo Dipartimento ai direttori generali degli enti di cui alla V classe dimensionale, fatte salve diverse disposizioni di legge. 2. In relazione a quanto previsto dal comma 1 puo' essere applicata la procedura di cui all'articolo 10. |
| Art. 10 Procedura di determinazione dei compensi di organi di amministrazione e controllo di elevato profilo strategico o di enti di nuova istituzione.
1. Qualora l'applicazione dei criteri di cui agli articoli 5 e 6 non risultasse idonea a consentire una adeguata definizione degli emolumenti da riconoscere agli organi di amministrazione e controllo, in casi di organi di enti con elevato profilo strategico ovvero di enti di nuova istituzione, le amministrazioni vigilanti, su richiesta degli enti e degli organismi, possono richiedere alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per il coordinamento amministrativo, la costituzione di un apposito tavolo tecnico, con la partecipazione del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, per la valutazione dei seguenti ulteriori elementi: a) la collocazione delle attribuzioni istituzionali nella scala di priorita' politico-strategiche definite dal Governo o dalle autorita' vigilanti e l'eventuale necessita' di riconsiderarne o valorizzarne il ruolo; b) l'effettivo livello di responsabilita'; c) la specifica qualificazione professionale necessaria per lo svolgimento dell'incarico. 2. Sulla base delle risultanze condivise, la Presidenza del Consiglio dei ministri, valutate le risultanze del tavolo tecnico, provvede alla indicazione definitiva dei compensi di cui al presente articolo. 3. La procedura di cui al presente articolo puo' essere attivata dalle amministrazioni vigilanti anche per regolare particolari situazioni riferite a piu' enti omogenei e puo' essere utilizzata nel caso di enti di nuova istituzione. Per questi ultimi si procede ad una stima presuntiva degli indicatori di cui al presente regolamento, da sottoporre a verifica in occasione dell'approvazione del primo bilancio consuntivo dell'ente. 4. Resta fermo il limite massimo alle retribuzioni lorde previsto dall'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
Note all'art. 10: - Si riporta il testo dell'art. 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante «Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214: «Art. 23-ter. (Disposizioni in materia di trattamenti economici) - 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e' definito il trattamento economico annuo onnicomprensivo di chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni statali, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ivi incluso il personale in regime di diritto pubblico di cui all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo, e successive modificazioni, stabilendo come parametro massimo di riferimento il trattamento economico del primo presidente della Corte di cassazione. Ai fini dell'applicazione della disciplina di cui al presente comma devono essere computate in modo cumulativo le somme comunque erogate all'interessato a carico del medesimo o di piu' organismi, anche nel caso di pluralita' di incarichi conferiti da uno stesso organismo nel corso dell'anno. 2. Il personale di cui al comma 1 che e' chiamato, conservando il trattamento economico riconosciuto dall'amministrazione di appartenenza, all'esercizio di funzioni direttive, dirigenziali o equiparate, anche in posizione di fuori ruolo o di aspettativa, presso Ministeri o enti pubblici nazionali, comprese le autorita' amministrative indipendenti, non puo' ricevere, a titolo di retribuzione o di indennita' per l'incarico ricoperto, o anche soltanto per il rimborso delle spese, piu' del 25 per cento dell'ammontare complessivo del trattamento economico percepito. 3. Con il decreto di cui al comma 1 possono essere previste deroghe motivate per le posizioni apicali delle rispettive amministrazioni ed e' stabilito un limite massimo per i rimborsi di spese. 4. Le risorse rivenienti dall'applicazione delle misure di cui al presente articolo sono annualmente versate al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.». |
| Art. 11
Sistemi di controllo e monitoraggio
1. Il rispetto degli adempimenti e delle prescrizioni nella determinazione dei compensi e' verificato e asseverato dagli organi di controllo degli enti sottoposti all'applicazione del presente regolamento. 2. Gli organi deliberanti degli enti presentano, in sede di approvazione del bilancio consuntivo, una relazione che deve contenere, in un'apposita sezione, l'indicazione riguardante le modalita' attuative delle disposizioni di cui al presente regolamento. 3. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento del Coordinamento Amministrativo e il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato vigilano sulla corretta applicazione del presente regolamento e sull'omogeneita' delle modalita' attuative, anche mediante l'istituzione di un tavolo di monitoraggio permanente composto da propri rappresentanti e da quelli delle amministrazioni vigilanti. 4. I coefficienti e le percentuali determinate nel presente regolamento possono essere sottoposte a rivalutazione ogni cinque anni con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze. |
| Art. 12
Autorita' indipendenti
1. Le autorita' indipendenti determinano gli emolumenti spettanti ai componenti dei propri organi di amministrazione e controllo, in coerenza con i criteri di cui al presente regolamento e deliberano autonomamente la procedura di cui all'articolo 10. |
| Art. 13
Norma transitoria e abrogazioni
1. I compensi fissati antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente regolamento continuano ad essere applicati dagli enti fino alla scadenza dei relativi mandati fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 7, e, comunque, fino a nuova determinazione ai sensi dell'articolo 4, comma 1. 2. La direttiva della Presidenza del Consiglio dei ministri del 9 gennaio 2001, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14 febbraio 2001, cessa di avere effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 23 agosto 2022
Il Presidente del Consiglio dei ministri Draghi Il Ministro dell'economia e delle finanze Franco Visto, il Guardasigilli: Cartabia
Registrato alla Corte dei conti il 7 settembre 2022 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, reg.ne n. 2280 |
|
|
|