Gazzetta n. 223 del 23 settembre 2022 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO AI FINI DELLA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016 |
ORDINANZA 30 giugno 2022 |
Approvazione del bando relativo all'attuazione della macro-misura B «Rilancio economico sociale», sub-misura B2 «Turismo, cultura, sport e inclusione», linea di intervento B2.2 «Contributi destinati a soggetti pubblici per iniziative di partenariato speciale pubblico privato per la valorizzazione del patrimonio storico-culturale, ambientale e sociale del territorio» del Programma unitario di intervento - Interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016, del Piano nazionale complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza. (Ordinanza n. 30). |
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Il Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016
Visto il regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza; Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021; Visto il regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012; Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, e successive modifiche, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (regolamento GBER); Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» (regolamento de minimis); Visti gli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalita' regionale, di cui alla comunicazione della Commissione europea 2021/C 153/01 del 29 aprile 2021; Vista la decisione C(2022)1545 final del 18 marzo 2022 relativa alla modifica della carta degli aiuti a finalita' regionale per l'Italia (aiuto di Stato SA.101134 - Italia); Vista la comunicazione della Commissione europea C(2020)1863 del 19 marzo 2020, con la quale e' stato adottato il «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e successive modificazioni e integrazioni (nel seguito, Quadro temporaneo Covid); Vista la comunicazione della Commissione europea C(2022) 1890 final del 23 marzo 2022, con la quale e' stato adottato il «Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina» (nel seguito Quadro temporaneo Ucraina); Visto il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, recante «Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti» ed in particolare l'art. 1, secondo comma, lettera b), che prevede che «Le risorse nazionali degli interventi del Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui al comma 1 sono ripartite come segue: quanto a complessivi 1.780 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026 da iscrivere, per gli importi e le annualita' sopra indicati, nei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze riferiti al seguente programma: 1. Interventi per le aree del terremoto del 2009 e del 2016: 220 milioni di euro per l'anno 2021, 720 milioni di euro per l'anno 2022, 320 milioni di euro per l'anno 2023, 280 milioni di euro per l'anno 2024, 160 milioni di euro per l'anno 2025 e 80 milioni di euro per l'anno 2026»; Visto il decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante: «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure», ed in particolare l'art. 14, intitolato «Estensione della disciplina del PNRR al Piano complementare» nonche' l'art. 14-bis, recante «Governance degli interventi del Piano complementare nei territori interessati dagli eventi sismici del 2009 e del 2016»; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 15 luglio 2021 con cui, in attuazione di quanto disposto dall'art. 1, comma 7, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, si individuano gli obiettivi iniziali, intermedi e finali determinati per ciascun programma, intervento e progetto del Piano, nonche' le relative modalita' di monitoraggio; Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante: «Misure urgenti per il rafforzamento della capacita' amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia»; Visto l'art. 17, regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, «Do no significant harm»), e la comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante «Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza»; Considerato che la Cabina di coordinamento integrata, ai sensi dell'art. 14-bis, comma 2, del decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, ha deliberato, in data 30 settembre 2021, l'approvazione e la contestuale trasmissione al Ministero dell'economia e delle finanze dell'atto di «Individuazione e approvazione dei Programmi unitari di intervento, previsti dal Piano complementare, per i territori colpiti dal sisma del 2009 e del 2016 ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera b del decreto-legge del 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, e degli articoli 14 e 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modifiche nella legge 28 luglio 2021 n. 108»; Considerato che nella citata delibera sono previste le seguenti sub-misure del Piano complementare Sisma: sub-misura B1 «Sostegno agli investimenti»; sub-misura B2 «Turismo, cultura, sport e inclusione»; sub-misura B3 «Valorizzazione ambientale, economia circolare e ciclo delle macerie»; Considerato che le sub-misure devono, tra l'altro, contribuire ai principi trasversali del PNRR e del PNC, rappresentati dall'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), dalla parita' di genere, dalla valorizzazione dei giovani; Considerato che nella citata delibera alla sub-misura B2 «Turismo, cultura, sport e inclusione» sono state assegnate risorse finanziarie per complessivi 180 milioni di euro, dei quali 80 milioni sono stati assegnati alla misura recante «Contributi destinati a soggetti pubblici per iniziative di partenariato speciale pubblico privato per la valorizzazione del patrimonio storico-culturale, ambientale e sociale del territorio»; Preso atto che nelle settimane successive alla delibera della Cabina di coordinamento del 30 settembre 2021 si e' svolta una complessa e approfondita istruttoria ai fini della compiuta individuazione dei programmi e dei progetti, delle procedure di attuazione, nonche' dei primi atti di affidamento in coerenza con il previsto milestone del 31 dicembre 2021; Considerato che, sulla base delle decisioni e delle indicazioni assunte dalla Cabina di coordinamento integrata, tenutasi in data 24 novembre 2021, in considerazione degli equilibri territoriali e del danno sismico alle due aree oggetto di intervento, e' stata programmaticamente individuata, relativamente all'intera sub-misura B1 «Sostegno agli investimenti», la seguente ripartizione percentuale delle risorse finanziarie assegnate: 33% ai comuni rientranti nei territori del cratere sismico 2009 67% ai comuni rientranti nei territori del cratere sismico 2016 Considerato altresi' che, sulla base delle decisioni e delle indicazioni assunte dalla Cabina di coordinamento integrata tenutasi in data 24 novembre 2021, si e' provveduto a definire i criteri di ripartizione delle risorse anche in considerazione degli equilibri territoriali e del danno sismico; Considerato che l'art. 9, primo comma, del decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, prevede che «Alla realizzazione operativa degli interventi previsti dal PNRR provvedono le amministrazioni centrali, le regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, sulla base delle specifiche competenze istituzionali, ovvero della diversa titolarita' degli interventi definita nel PNRR, attraverso le proprie strutture, ovvero avvalendosi di soggetti attuatori esterni individuati nel PNRR, ovvero con le modalita' previste dalla normativa nazionale ed europea vigente»; Considerato il medesimo art. 9 del decreto-legge n. 77/2021, che al secondo comma recita «Al fine di assicurare l'efficace e tempestiva attuazione degli interventi del PNRR, le amministrazioni di cui al comma 1 possono avvalersi del supporto tecnico-operativo assicurato per il PNRR da societa' a prevalente partecipazione pubblica, rispettivamente, statale, regionale e locale, dagli enti del sistema camerale e da enti vigilati.»; Considerato che l'ordinanza n. 14 del 30 dicembre 2021 per l'attuazione degli interventi del Piano complementare nei territori colpiti dal sisma 2009-2016 ha approvato le sub-misure B1 «Sostegno agli investimenti», B2 «Turismo, cultura, sport e inclusione», B3 «Valorizzazione ambientale, economia circolare e ciclo delle macerie» del «Programma unitario di interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016», con le relative linee di intervento, come definite nella delibera della Cabina di coordinamento del 30 settembre 2021, e con i contenuti individuati nella nota introduttiva e nelle relative schede allegate alla stessa ordinanza; Considerato che il comma 2 dell'art. 3 della medesima ordinanza n. 14 del 30 dicembre 2021 prevede che «Con successiva ordinanza saranno approvati i bandi relativi alla selezione dei progetti e definite le misure di semplificazione per la realizzazione degli interventi ammessi a finanziamento»; Visto lo schema di convenzione per la regolamentazione delle attivita' di gestione e attuazione della sub-misura B2 «Turismo, cultura, sport e inclusione» del Programma unitario di intervento - Interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016, del Piano nazionale complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza tra i soggetti attuatori, il Commissario straordinario per la ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 2016 e la Struttura di missione per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori colpiti dal Sisma 2009, e Unioncamere; Considerato che la Misura B2.2 e' finalizzata a «promuovere la valorizzazione del patrimonio storico-culturale, ambientale e sociale del territorio colpito dai sismi del 2009 e del 2016, attraverso progetti locali che propongano percorsi di sviluppo sostenibile e inclusivo e che sappiano integrare obiettivi di tutela con le esigenze di rivitalizzazione sociale ed economica, di rilancio occupazionale e di contrasto dello spopolamento»; Considerato che, a tali fini, i progetti devono prevedere iniziative integrate e sinergiche di valorizzazione del patrimonio culturale e ambientale, nonche' del patrimonio pubblico, che diano anche garanzia di stabilita' nel tempo mediante adeguate forme di gestione; Considerato che, in attuazione dei contenuti e della scheda di attuazione approvati con la soprarichiamata ordinanza n. 14 del 30 dicembre 2021, il bando prevede che gli interventi, promossi esclusivamente da enti pubblici, siano attuati mediante Partenariati speciali pubblico privato (PSPP) ai sensi del comma 3 dell'art. 151 del decreto legislativo n. 50 del 2016, ovvero attraverso accordi con partner privati previo espletamento di procedure ad evidenza pubblica e, solo in via eccezionale, attraverso la gestione pubblica diretta; Considerato che tali forme «speciali» di partenariato si propongono di «assicurare la fruizione del patrimonio culturale della nazione» e sono dirette a «consentire il recupero, il restauro, la manutenzione programmata, la gestione, l'apertura alla pubblica fruizione e la valorizzazione di beni culturali immobili, attraverso procedure semplificate di individuazione del partner privato ...»; Ritenuto, al fine di assicurare la rapida e efficace attuazione degli interventi previsti dalla misura B2.2, di dover ampliare l'ambito di applicazione di tale forma «speciale» di partenariato anche agli altri settori di intervento previsti dalla stessa misura B2.2, e, in particolare, alla valorizzazione del patrimonio culturale e ambientale e del patrimonio pubblico, a fini culturali, turistico-culturali e sociali e per l'alta formazione; Ritenuto altresi' opportuno, per assicurare una piu' rapida e efficace attuazione degli interventi, affiancare al partenariato ai sensi del comma 3 dell'art. 151 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, una ulteriore modalita' di collaborazione pubblico privato, individuata in una forma semplificata di concessione; Acquisita l'intesa in data 29 giugno 2022 nella Cabina di coordinamento integrata, del coordinatore della Struttura di missione sisma 2009 della Presidenza del Consiglio dei ministri, cons. Carlo Presenti, e dei Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche, Umbria;
Dispone:
Art. 1
Oggetto
1. Le premesse di cui sopra e gli allegati costituiscono parte integrante della presente ordinanza. 2. Sono approvati i seguenti allegati alla presente ordinanza costituiti da: Allegato 1: schema di bando misura B2.2, con i relativi allegati costituiti da elenco comuni aree sisma (Allegato 1), tabella criteri (Allegata 2) e schema di avviso (Allegato 3). |
| Art. 2
Oggetto e finalita'
1. La presente ordinanza approva lo schema di bando di cui all'Allegato 1, relativo all'attuazione della sub-misura B2 «Turismo, cultura, sport e inclusione», misura B2.2 «Contributi destinati a soggetti pubblici per iniziative di Partenariato speciale pubblico privato per la valorizzazione del patrimonio storico-culturale, ambientale e sociale del territorio» del Programma unitario di intervento - Interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016, del Piano nazionale complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza. 2. Costituiscono finalita' del presente intervento il recupero e la valorizzazione del patrimonio pubblico, ivi compresi i beni storico-culturali diffusi, ambientali e del paesaggio, per scopi culturali, sociali, turistici e ricreativi, mediante iniziative di collaborazione tra amministrazioni pubbliche e il mondo degli operatori economici privati, quali imprese ed enti del terzo settore. |
| Art. 3
Dotazione finanziaria e ripartizione finanziaria territoriale
1. La dotazione finanziaria del bando di cui all'Allegato 1 e' complessivamente pari a 80 (ottanta) milioni di euro a valere sulle risorse del Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza di cui all'art. 1, secondo comma, lettera b), del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 per i territori colpiti dal sisma del 2009 e del 2016. 2. Le risorse per ogni bando sono assegnate alle due aree sismiche oggetto di intervento in misura non superiore, di regola, al 33% per il cratere sismico 2009 e del 67% per il cratere sismico 2016. Gli interventi ricadenti in comuni appartenenti a entrambi i crateri sono in tal ottica imputati per la meta' al cratere sismico 2009 e per la meta' al cratere sismico 2016. Per il cratere 2016 dovra' essere assicurato il rispetto delle percentuali di riparto per ciascuna delle quattro regioni sulla base delle determinazioni assunte dalla Cabina di coordinamento di cui all'art. 2, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189. Per il cratere 2009 la ripartizione delle risorse tra il Comune de L'Aquila e gli altri comuni del cratere e' rimessa alle decisioni della Struttura tecnica di missione sisma 2009. Il soggetto gestore provvede ad adottare le determinazioni conseguenti. 3. Ove si registri un'insufficienza di domande in un cratere sismico o in una o piu' regioni all'interno del cratere 2016, tale da comportare la non assegnazione delle risorse disponibili nel rispetto dei criteri suddetti e ferma restando la salvaguardia dei criteri di equa ripartizione tra i territori, con decisione della Cabina di coordinamento, su proposta della regione interessata o della Struttura di missione 2009, le relative risorse potranno essere alternativamente destinate alla stessa linea di intervento per altri territori ovvero ad integrazione delle quote di competenza di ciascun soggetto attuatore relative ad altre linee di intervento. In mancanza, e comunque in qualunque altra ipotesi di mancato utilizzo delle risorse, le stesse potranno essere riassegnate ai richiedenti dell'altro cratere sismico o di altre regioni. 4. Nel bando oggetto della presente ordinanza le modalita' di riparto delle risorse sono specificate secondo quanto riportato nei precedenti commi 2 e 3. |
| Art. 4
Soggetto gestore
1. Ferma restando la titolarita' della misura, che rimane in capo ai soggetti attuatori, ossia il Commissario straordinario per la ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 2016 e il Coordinatore della Struttura di Missione per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori colpiti dal Sisma 2009, il soggetto gestore per l'attuazione e' individuato nell'Unione italiana delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (Unioncamere), ente con personalita' giuridica di diritto pubblico, con sede legale in Roma, piazza Sallustio, 21, Codice Fiscale 01484460587. 2. Unioncamere agisce come soggetto delegato in nome e per conto del Commissario straordinario per la ricostruzione nei territori interessati dal Sisma 2016 e del coordinatore della Struttura di missione per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori colpiti dal Sisma 2009. 3. Unioncamere, in qualita' di soggetto gestore, ha l'incarico di realizzare le seguenti attivita': a. gestione della misura, inclusi la predisposizione di tutti gli atti richiesti dalla disciplina di legge in materia di aiuti di stato, il supporto in materia, la gestione delle comunicazioni e delle relazioni istituzionali ad essi relative; b. promozione; c. supporto tecnico-gestionale e informativo; d. trasmissione ai soggetti attuatori degli esiti delle istruttorie condotte; e. erogazione delle agevolazioni; f. monitoraggio, rendicontazione e reporting; g. proposizione revoca dei finanziamenti, nei casi previsti; h. gestione, per quanto di competenza, dell'eventuale contenzioso inerente i finanziamenti in oggetto. 4. In particolare, nelle attivita' di cui al comma 3 sono ricompresi gli adempimenti tecnici e amministrativi riguardanti l'istruttoria e la valutazione delle domande e l'erogazione delle agevolazioni, nonche' tutti gli ulteriori adempimenti a queste connessi. 5. Le attivita' descritte al comma 3 del presente articolo sono svolte da Unioncamere fino al 31 dicembre 2026. 6. Per l'esecuzione delle attivita' oggetto della presente ordinanza, Unioncamere si avvale del proprio personale, di quello delle societa' ed enti del Sistema camerale nonche' eventualmente, nel rispetto delle normative vigenti, della collaborazione di consulenti o anche di soggetti/societa' esterni, laddove ne ricorra la necessita' in funzione delle specifiche modalita' attuative degli interventi previsti. |
| Art. 5
Forme di collaborazione tra pubblico e privato
1. Per assicurare la rapida ed efficace attuazione degli interventi previsti dalla sub-misura B2 «Turismo, cultura, sport e inclusione», linea di intervento B2.2 «Contributi destinati a soggetti pubblici per iniziative di Partenariato speciale pubblico privato per la valorizzazione del patrimonio storico-culturale, ambientale e sociale del territorio» del PNC sisma, nel rispetto degli obiettivi e del cronogramma stabiliti dal decreto del 15 luglio 2021 del Ministro dell'economia e delle finanze, gli enti locali e le altre amministrazioni pubbliche comprese nel novero di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e ai suoi allegati, al fine di promuovere la valorizzazione culturale e ambientale del territorio, anche in chiave socio-economica e turistica, attivano le forme di collaborazione con soggetti privati di cui d'appresso. 2. In relazione alle caratteristiche e alle finalita' dell'intervento, le forme di collaborazione ammissibili sono le seguenti: a. i partenariati speciali pubblico-privato previsti dall'art. 151 comma 3 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, basati su procedure semplificate di individuazione del partner privato, e che sono da intendersi applicabili, anche in deroga alla disciplina di legge vigente, ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, ad ogni intervento ammissibile nell'ambito delle finalita' indicate nel bando allegato, e dunque finalizzati anche alla valorizzazione e gestione di beni culturali e paesaggistici a fini sociali, turistico-culturali e ricreativi; b. la concessione, la locazione, l'affitto del bene oggetto dell'intervento o altro contratto pubblico con un partner privato, da selezionare sulla base dello schema di avviso pubblico allegato (all. 3); la scelta del partner privato dovra' essere effettuata mediante l'acquisizione di un progetto gestionale ed economico presentato da operatori economici o enti del terzo settore, nell'ambito di una procedura ad evidenza pubblica e di un confronto concorrenziale, che garantisca l'affidabilita' e la stabilita' dell'iniziativa e la coerenza con gli obiettivi della linea d'intervento. 3. Nel caso della procedura di cui alla lettera a) del comma 2, l'ente pubblico dovra' concludere, in tempo utile per la presentazione della domanda, la fase di selezione del partner privato nelle forme e nei modi previsti dagli articoli 19 e 151 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, pubblicando sul proprio sito internet istituzionale, per almeno trenta giorni, apposito avviso, con il quale si rende nota la ricerca di partner per specifici interventi. La definizione dell'accordo di partenariato e' condizionata all'ammissione a finanziamento del progetto presentato dall'ente pubblico. 4. Nel caso della procedura di cui alla lettera b) del precedente comma 2, l'amministrazione interessata pubblica l'avviso, sulla base dello schema di cui all'allegato 4, sul proprio sito internet istituzionale, e provvede a dare la piu' ampia informazione nelle forme previste, assegnando il termine finale di presentazione della proposta da parte dei soggetti privati in tempo utile per la presentazione della propria domanda. 5. Nei casi previsti dai precedenti commi 3 e 4, l'amministrazione proponente dovra' concludere il procedimento di scelta del contraente con provvedimento motivato da trasmettere unitamente alla domanda di contributo entro il termine previsto dal bando. Negli stessi casi, l'amministrazione proponente, ove abbia gia' ricevuto una proposta di valorizzazione, provvede a pubblicare l'avviso dando atto e conoscenza della proposta ricevuta, e assegnando congruo termine per un confronto concorrenziale con ogni altro possibile soggetto interessato; trascorso il periodo di pubblicazione dell'avviso, il contratto puo' essere liberamente negoziato, nel rispetto dei principi di imparzialita', di parita' di trattamento, di legalita' e di moralita' previsti dagli articoli 4 e 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 6. E' fatto salvo il rispetto delle disposizioni del Codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, delle disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio, nonche' dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. 7. I soggetti pubblici individuati quali beneficiari degli interventi, che avessero gia' promosso forme speciali di partenariato, possono trasformare tali forme in partenariati speciali ai sensi del comma 2. 8. Fermo restando che la linea di intervento e' dedicata in via prioritaria a promuovere forme di collaborazione e sinergia tra iniziativa pubblica e iniziativa e capacita' privata, e' consentita la proposta di progetti fondati sulla gestione diretta del bene da parte dell'amministrazione proponente, anche attraverso societa' in house, fatta salva la non finanziabilita' dei costi di funzionamento a regime. |
| Art. 6
Procedura di valutazione
1. Ai fini del finanziamento degli interventi, e' istituito un Comitato di valutazione, composto da sette membri designati tra soggetti di comprovata professionalita' come di seguito indicato: un rappresentante designato da ciascuna regione, un rappresentante della Struttura commissariale sisma 2016, un rappresentante della Struttura di missione sisma 2009, un rappresentante designato d'intesa dalle quattro ANCI regionali. Al Comitato di valutazione partecipano due rappresentanti del soggetto gestore che curano i profili istruttori e di funzionamento del Comitato medesimo. Il Comitato di valutazione e' costituito con decreto del Commissario straordinario sisma 2016 che indica altresi' il presidente scelto tra i due membri designati dai soggetti attuatori. Il Comitato di valutazione opera in seduta permanente e si riunisce di regola con cadenza settimanale anche in remoto. 2. Il soggetto gestore provvede all'istruttoria di ammissibilita' formale di tutte le domande presentate, e ad un primo esame di merito delle domande ammesse, sulla base dei seguenti criteri di selezione e valutazione: a) «Impatto occupazionale, economico e sociale dell'intervento progettuale», da declinarsi attraverso l'analisi: della capacita' del progetto di determinare un incremento diretto dell'occupazione, in particolare femminile e giovanile, ed azioni di reinserimento di disoccupati; della capacita' del progetto di contribuire allo sviluppo imprenditoriale del territorio e alla attivazione e diffusione di opportunita' di impresa; della capacita' del progetto di contribuire al mantenimento della residenzialita' ed al contrasto dello spopolamento; della capacita' del progetto di determinare un aumento delle presenze turistiche; della capacita' del progetto di favorire l'inclusione e l'innovazione sociale; b) «Validita' della proposta dal punto di vista culturale, naturalistico e sociale; coerenza con gli obiettivi della misura e corrispondenza con le caratteristiche del territorio», da declinarsi attraverso l'analisi: della capacita' dell'intervento progettuale di valorizzare il patrimonio culturale, ambientale e sociale del territorio, con prioritario riferimento agli immobili oggetto di ricostruzione post-sisma; della definizione quantitativa e qualitativa degli obiettivi e dei risultati attesi e validita' della metodologia presentata per il raggiungimento delle finalita' progettuali; del valore strategico del progetto per gli obiettivi di promozione e marketing del territorio, anche regionale, attraverso la valorizzazione del patrimonio culturale, ambientale e sociale; c) «Sostenibilita' economico-gestionale del progetto, validita' delle scelte organizzative e garanzie per il mantenimento nel tempo dell'iniziativa (minimo cinque anni)», da declinarsi attraverso l'analisi: della presenza ed adeguatezza del partner privato selezionato, e della affidabilita' e validita' dell'organizzazione complessiva preposta alla gestione dell'intervento e delle competenze coinvolte; della qualita' del piano di sostenibilita' economica e della validita' delle garanzie per il mantenimento dell'iniziativa nel tempo; del ruolo e della misura del cofinanziamento e dell'apporto del partner privato alle finalita' progettuali; d) «Coinvolgimento del territorio e qualita' dell'aggregazione e delle reti coinvolte», da declinarsi attraverso l'analisi: del numero ed articolazione dei soggetti pubblici e privati coinvolti nel partenariato e nella rete dei proponenti l'iniziativa; della qualita', capacita' ed esperienza del partenariato coinvolto; della integrazione e collegamento del progetto con altri interventi di sviluppo locale e capacita' di sviluppo di azioni di sistema; della capacita' dell'intervento di coinvolgere gli stakeholders, l'associazionismo e di favorire la partecipazione territoriale; della capacita' del progetto di collegarsi a circuiti turistico-culturali di livello regionale e nazionale e di diventare componente di una offerta integrata. 3. Terminato il primo esame di merito, il soggetto gestore trasmette al Comitato di valutazione di cui al comma 1 l'elenco delle proposte ammesse, accompagnato, per ciascuna proposta progettuale, da una relazione istruttoria contenente la proposta di assegnazione dei relativi punteggi sulla base dei suddetti criteri. 4. Il Comitato di valutazione esamina nel merito le proposte ricevute, sulla base dei criteri di selezione suindicati, ed esprime la valutazione definitiva, formulando una proposta di graduatoria che trasmette alla Cabina di coordinamento integrata, insieme con la documentazione utile alla definizione del provvedimento di concessione ottenuta dai soggetti proponenti. 5. La Cabina di coordinamento integrata, ai sensi dell'art. 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, delibera circa l'ammissione a finanziamento; i soggetti attuatori provvedono alla pubblicazione dei relativi atti sui loro siti istituzionali, e all'emanazione dei decreti di concessione del finanziamento. |
| Art. 7
Attuazione
1. Il Commissario straordinario sisma 2016 provvede con decreto, d'intesa con la Struttura di missione sisma 2009, ad indicare al soggetto gestore le date e le modalita' di pubblicazione del bando, i termini iniziale e finale per la presentazione delle domande, in coerenza con il decreto ministeriale MEF del 15 luglio 2021, e approva altresi' la relativa modulistica. 2. Fatte salve le disposizioni della presente ordinanza, il bando di cui all'Allegato 1 disciplina le modalita' di attuazione per ciascun intervento, ivi inclusa la definizione dei soggetti beneficiari, dei progetti ammissibili, delle spese ammissibili, dei criteri di valutazione, della concessione delle agevolazioni, dell'erogazione delle agevolazioni e delle procedure di monitoraggio, ispezione e controllo dei termini degli adempimenti. |
| Art. 8
Misure di semplificazione
1. Per l'attuazione degli investimenti del Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza previsti dall'art. 1, secondo comma, lettera b), del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, per i territori colpiti dal sisma del 2009 e del 2016, si applicano le misure di semplificazione amministrative previste dal decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, nonche' dal decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, nonche' quelle previste dagli articoli 4 e 7 della ordinanza commissariale n. 17 del 14 aprile 2022 PNC sisma. |
| Art. 9
Efficacia
1. In considerazione della necessita' di dare impulso alle attivita' connesse all'attuazione degli interventi unitari del Fondo complementare del PNRR, la presente ordinanza e' dichiarata provvisoriamente efficace ai sensi dell'art. 33, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016. La stessa entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle 5 Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico a far data dal 24 agosto 2016 (www.sisma2016.gov.it). 2. La presente ordinanza e' trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimita', e' comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, ed e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale e sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico a far data dal 24 agosto 2016, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. 3. L'ordinanza sara' altresi' pubblicata sui siti istituzionali del Dipartimento Casa Italia e della Struttura tecnica di missione. Roma, 30 giugno 2022
Il Commissario straordinario: Legnini
Registrato alla Corte dei conti il 14 luglio 2022 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, reg. n. 1795
__________ Avvertenza:
Gli allegati alla presente ordinanza sono consultabili sul sito istituzionale del Commissario straordinario ricostruzione sisma 2016 al seguente indirizzo: https://sisma2016.gov.it/provvedimenti-fondo-pnrr-area-sisma/ |
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