Gazzetta n. 223 del 23 settembre 2022 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO AI FINI DELLA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016
ORDINANZA 30 giugno 2022
Modifiche, integrazioni e correzioni formali alle ordinanze numeri 20 e 21 del 2022 Piano nazionale complementare al PNRR nei territori interessati dagli eventi sismici del 2009 e del 2016. (Ordinanza n. 31).

Il Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione
nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far
data dal 24 agosto 2016.

Visto il regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;
Visto il regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
Visto il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, recante «Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti» ed in particolare l'art. 1, secondo comma lettera b), che prevede che «Le risorse nazionali degli interventi del Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui al comma 1 sono ripartite come segue: quanto a complessivi 1.780 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026 da iscrivere, per gli importi e le annualita' sopra indicati, nei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze riferiti al seguente programma: 1. Interventi per le aree del terremoto del 2009 e del 2016: 220 milioni di euro per l'anno 2021, 720 milioni di euro per l'anno 2022, 320 milioni di euro per l'anno 2023, 280 milioni di euro per l'anno 2024, 160 milioni di euro per l'anno 2025 e 80 milioni di euro per l'anno 2026»;
Visto il decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure», ed in particolare l'art. 14, intitolato «Estensione della disciplina del PNRR al Piano complementare» nonche' l'art. 14-bis, recante «Governance degli interventi del Piano complementare nei territori interessati dagli eventi sismici del 2009 e del 2016»;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 15 luglio 2021, per quanto applicabile, con cui, in attuazione di quanto disposto dall'art. 1, comma 7, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, si individuano gli obiettivi iniziali, intermedi e finali determinati per ciascun programma, intervento e progetto del Piano, nonche' le relative modalita' di monitoraggio;
Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante: «Misure urgenti per il rafforzamento della capacita' amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia»;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021 relativo all'assegnazione delle risorse in favore di ciascuna amministrazione titolare degli interventi PNRR e corrispondenti milestone e target;
Visto l'art. 17 regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, «Do no significant harm»), e la comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante «Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza»;
Visti i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parita' di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;
Visti gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR;
Considerato che la Cabina di coordinamento integrata, ai sensi dell'art. 14-bis, comma 2, del decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, ha deliberato in data 30 settembre 2021, l'approvazione e la contestuale trasmissione al MEF dell'atto di «Individuazione e approvazione dei Programmi unitari di intervento, previsti dal Piano complementare, per i territori colpiti dal sisma del 2009 e del 2016 ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera b del decreto-legge del 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, e degli articoli 14 e 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modifiche nella legge 28 luglio 2021 n. 108»;
Considerato altresi' che la Cabina di coordinamento integrata, nella seduta del 22 aprile 2022, ha approvato, tra l'altro, le ordinanze numeri. 20 e 21, e che le stesse ordinanze sono state trasmesse alla Corte dei conti ai fini del controllo preventivo di legittimita';
Visti i rilievi formulati dalla Corte dei conti in ordine alle suddette ordinanze acquisiti al prot. CGRTS-12038 e 12039 del 13 maggio 2022;
Preso atto inoltre delle intervenute modifiche alla disciplina in materia di aiuti di stato, in particolare rispetto al Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina di cui alla comunicazione della Commissione europea del 23 marzo 2022 C(2022) 1890 final;
Ritenuto opportuno considerare anche tal ultimo regime di aiuto al fine di fornire un adeguato sostegno alle imprese delle aree simiche 2009 e 2016;
Ritenuto opportuno altresi' emendare le ordinanze in epigrafe alla luce di chiarimenti intercorsi con il soggetto gestore dei relativi interventi;
Ritenuto necessario apportare le correzioni formali, le modifiche e le integrazioni richieste dalla Corte dei conti, nonche' le ulteriori integrazioni derivanti dal recepimento delle modifiche al citato Temporary framework Ukraine e delle precisazioni fornite dal soggetto gestore Invitalia attraverso un'unica ordinanza correttiva e integrativa;
Considerato che i regimi di aiuto di cui alle sezioni del TF 3.1, 3.6, 3.7, 3.8, risultano nel frattempo scaduti;
Acquisita nella Cabina di coordinamento del 29 giugno 2022 l'intesa espressa dal coordinatore della Struttura di missione sisma 2009, cons. Carlo Presenti, e dai presidenti delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche, Umbria;

Dispone:

Art. 1

Modifiche, correzioni e integrazioni
alla ordinanza n. 20 del 27 aprile 2022

1. All'ordinanza n. 20 del 27 aprile 2022 sono apportate le seguenti modifiche:
all'art. 3, comma 1, dopo le parole «per un totale complessivo di euro 80.000.000,00 (ottantamilioni/00)» sono aggiunte le seguenti parole: «al lordo degli oneri di gestione riconosciuti al soggetto gestore»;
all'art. 5, lettera a), le parole «del medesimo regolamento» sono sostituite dalle parole «del regolamento (UE) 615/2014 GBER»;
nell'art. 2 il comma 5 e' soppresso il seguente periodo «i termini di apertura dello sportello di cui all'art. 7, comma 1, della presente ordinanza».
nell'art. 2 e' inserito il seguente comma 6:
«6. Il Commissario straordinario sisma 2016 provvede con decreto, d'intesa con la Struttura di missione sisma 2009, ad indicare al soggetto gestore le date e le modalita' di pubblicazione del bando, i termini iniziale e finale per la presentazione delle domande, in coerenza con il decreto ministeriale MEF del 15 luglio 2021, e approva altresi' la relativa modulistica.».
2. Allo schema di bando allegato alla ordinanza n. 20 del 27 aprile 2022, denominato «Contratto di sviluppo sisma», sono apportate le seguenti modifiche:
alla pagina 1, prima delle parole «art. 1» sono aggiunte le parole «Titolo I»;
all'art. 2 comma 2 dopo le parole «a valere sulla dotazione di cui al Fondo complementare di cui al comma 1» sono aggiunte le seguenti parole: «al lordo degli oneri di gestione riconosciuti al soggetto gestore»;
all'art. 14 comma 1 lettera b), dopo le parole «e assimilate» sono aggiunte le seguenti parole: «(e' escluso l'utilizzo, anche parziale, dei finanziamenti previsti dal presente bando ai fini dei lavori ammessi o ammissibili alla concessione di contributo di ricostruzione ai sensi del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)».
 
Art. 2

Modifiche, correzioni e integrazioni
alla ordinanza n. 21 del 27 aprile 2022

1. All'ordinanza n. 21 del 27 aprile 2022 sono apportate le seguenti modifiche:
Nelle premesse, dopo il periodo «Visto lo schema di convenzione per la regolamentazione delle attivita' di gestione e attuazione della sub misura B1 "Sostegno agli investimenti" e della sub misura B3 "Valorizzazione ambientale, economia circolare e ciclo delle macerie" del Programma unitario di intervento - Interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016, del Piano nazionale complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza tra le amministrazioni titolari, il Commissario straordinario per la ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 2016 e la Struttura di missione per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori colpiti dal Sisma 2009, e Invitalia;», sono inseriti i seguenti periodi:
«Considerato che le imprese dei territori interessati dagli interventi di cui alla macro misura B, gia' duramente colpite dalle negative conseguenze economiche e sociali connesse ai sismi, hanno ulteriormente subito gli effetti correlati al diffondersi della pandemia da COVID-19, con la conseguente difficolta' nell'attuazione di investimenti anche gia' programmati;
Considerato, altresi', che il recente conflitto tra la Russia e l'Ucraina ha determinato importanti ripercussioni sull'economia dei Paesi dell'Unione e quindi, anche dei territori interessati dagli interventi di cui alla piu' volte richiamata macro misura B, e che, pertanto, si ravvisa la necessita' di prevedere un possibile sostegno alle imprese colpite dalla nuova situazione di crisi ed ivi operanti, nel rispetto della disciplina unionale in materia di aiuti di Stato in proposito adottata dalla Commissione;
Tenuto conto dei piu' recenti studi e analisi di livello nazionale e regionale riguardanti l'impatto del conflitto russo ucraino sulle imprese italiane, e in particolare quelle ubicate nelle aree sismiche del 2009 e del 2016; che mettono in evidenza come il conflitto in corso rappresenti un ulteriore fattore critico per le attivita' di impresa e la tenuta dei livelli occupazionali, a causa dell'incremento dei prezzi dell'energia, le difficolta' di approvvigionamento di materie prime, i lunghi tempi di consegna e l'aumento dei costi del trasporto, con conseguente aumento dei costi di produzione che le aziende sono chiamate a sostenere, determinando una situazione di alta incertezza nelle prospettive economiche che rischia, entro breve tempo, in assenza di provvedimenti sostanziosi di livello europeo, nazionale, regionale, di portare a un forte ridimensionamento della produzione industriale, alla chiusura o temporanea sospensione dell'attivita' di molte imprese appartenenti a tutti i settori economici, manifatturiero, agroalimentare, servizi alle imprese, turismo, commercio, gia' penalizzate da due anni di limitazioni derivanti dalle politiche di contenimento dell'epidemia COVID-19, con significative conseguenze sul fronte occupazionale e sulla tenuta socioeconomica di quelle aree che gia' negli anni precedenti hanno dovuto subire prima i danni degli eventi simici e successivamente gli effetti economici della pandemia;
Considerata, per quanto esposto, la necessita' di fornire un adeguato sostegno alle imprese delle aree simiche 2009 e 2016, volto a colmare il divario di investimenti accumulato a causa prima degli eventi simici e successivamente dell'epidemia COVID-19, affrontare le recenti conseguenze sulle attivita' di impresa del conflitto russo ucraino e ad accompagnarle nel percorso di ripresa e rinnovamento anche in un'ottica di sostenibilita' ambientale degli interventi;»;
nel dispositivo, all'art. 3 comma 1, dopo le parole «aventi ad oggetto le finalita' di cui all'art. 2, comma 1, lettera b)» sono inserite le seguenti parole: «al lordo degli oneri di gestione riconosciuti al soggetto gestore».
all'art. 5, lettera a), le parole «del medesimo regolamento» sono sostituite dalle parole «del Regolamento (UE) 615/2014 GBER»;
nell'art. 2 il comma 4 e' soppresso il seguente periodo «i termini di apertura dello sportello e»;
nell'art. 5, comma 1, lettera e) togliere le parole «,48»;
nell'art. 5, comma 1, lettera f), le parole «delle sezioni 3.1, 3.6, 3.7, 3.8 e» sono sostituite da «della sezione»;
«5. Il Commissario straordinario sisma 2016 provvede con decreto, d'intesa con la Struttura di missione sisma 2009, ad indicare al Soggetto gestore le date e le modalita' di pubblicazione del bando, i termini iniziale e finale per la presentazione delle domande, in coerenza con il decreto ministeriale MEF del 15 luglio 2021, e approva altresi' la relativa modulistica.».
2. Allo schema di bando allegato alla ordinanza n. 21 del 27 aprile 2022, denominato "Schema bando misure B.1.2 - B.3.3", sono apportate le seguenti modifiche:
all'art. 1, comma 1, dopo la lettera q), la lettera l) e' rinominata in lettera r);
all'art. 1, comma 1, dopo il periodo «r) "Temporary framework": Quadro temporaneo per le misure di aiuto di stato a sostegno dell'economia di cui alla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, C(2020) 1863 e successive modificazioni ed integrazioni;», e' inserito il seguente periodo: «s) "Temporary Crisis Framework": Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina di cui alla comunicazione della Commissione europea del 23 marzo 2022 C(2022) 1890 final.»;
all'art. 2, comma 1, lettera b), dopo le parole «in materie prime e seconde per l'edilizia» sono inserite le seguenti parole: «, per la realizzazione di opere edili e stradali e di ripristino ambientale e per le altre destinazioni previste dalla disciplina vigente»;
all'art. 2, comma 2, lettera a), le parole «del medesimo regolamento» sono sostituite dalle parole «del regolamento (UE) 615/2014 GBER»;
nell'art. 2, comma 2, lettera f), le parole «delle sezioni 3.1, 3.6, 3.7, 3.8 e» sono sostituite da «della sezione»;
all'art. 2, comma 2, dopo le parole «f) per la concessione degli aiuti ai sensi del Temporary Framework nel rispetto della sezione 3.13» sono inserite le seguenti parole: «g) per la concessione degli aiuti ai sensi del Temporary Crisis Framework nel rispetto della sezione 2.1;»;
all'art. 5, comma 2, alle parole «Per i programmi di cui alle finalita' richiamate all'art. 2 comma 1 lettera a), a completamento dei programmi di cui al comma 1, con investimenti ammissibili superiori a 5.000.000,00 di euro (cinquemilioni), e' possibile finanziare anche progetti di ricerca e sviluppo con spese minime ammissibili di 500.000,00 euro (cinquecentomila) e nel limite massimo del 50% delle spese ammissibili del programma complessivo.» sono sostituite le parole «Per i soli programmi di cui alle finalita' richiamate all'art. 2 comma 1 lettera a), a completamento dei programmi di cui al comma 1, con investimenti ammissibili superiori a 4.000.000,00 di euro (quattromilioni), e' possibile finanziare anche progetti di ricerca e sviluppo con spese minime ammissibili di 500.000,00 euro (cinquecentomila) e nel limite massimo del 50% delle spese ammissibili del programma complessivo; per i programmi di cui alle finalita' richiamate all'art. 2 comma 1 lettera b), a completamento dei programmi di cui al comma 1, con investimenti ammissibili superiori a 1.000.000, di euro (un milione), e' possibile finanziare anche progetti di ricerca e sviluppo con spese minime ammissibili di 500.000,00 euro (cinquecentomila) e nel limite massimo del 30% delle spese ammissibili del programma complessivo.»;
all'art. 5, comma 3, dopo le parole «articoli 13, 14 e 17 del regolamento GBER» le parole «delle sezioni 3.1, 3.6, 3.7, 3.8 e» sono sostituite da «della sezione»;
all'art. 5, comma 3, dopo le parole «Temporary Framework» vengono inserite le parole «e della sezione 2.1 del Temporary Crisis Framework»;
all'art. 5, comma 4, dopo le parole «o dei regimi Temporary Framework» sono inserite le seguenti parole: «e Temporary Crisis Framework»;
all'art. 5, comma 9, dopo le parole «non inferiori a 300.000,00 euro (trecentomila);» sono inserite le seguenti parole: «per i programmi aventi finalita' di cui all'art. 2, comma 1, lettera b) prevedere spese ammissibili complessive non inferiori a 200.000,00 euro (duecentomila) e non superiori a 3.000.000,00 euro (tre milioni).»;
all'art. 6, comma 1, dopo le parole «del Temporary Framework» sono inserite le seguenti parole: «e del Temporary Crisis Framework.»;
all'art. 6, comma 1, dopo le parole «(fabbricati e capannoni);» sono inserite le seguenti parole: «e' escluso l'utilizzo, anche parziale, dei finanziamenti previsti dal presente bando ai fini dei lavori ammessi o ammissibili alla concessione di contributo di ricostruzione ai sensi del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189);»;
all'art. 7, comma 1, dopo le parole «dal Temporary Framework» sono inserite le seguenti parole: «e dal Temporary Crisis Framework.»;
all'art. 7, comma 1, lettera f), dopo le parole «richiesto dalle imprese» sopprimere le parole «dalla sezione 3.1 "Aiuti di importo limitato", 3.6 "Aiuti per la ricerca e lo sviluppo in materia di COVID-19", 3.7 "Aiuti agli investimenti per le infrastrutture di prove e upscaling", 3.8 "Aiuto agli investimenti per la produzioen di prodotti connessi al COVID-19" e»;
all'art. 7, comma 1, dopo le parole «adozione dei provvedimenti concessori;» sono inserite le seguenti parole: «g) qualora richiesto dalle imprese, dalla sezione 2.1 "Aiuti di importo limitato" del Temporary Crisis Framework e dalle ulteriori sezioni e/o modifiche specificatamente introdotte da eventuali nuovi ed appositi interventi normativi e la cui scadenza temporale risultasse compatibile con i tempi di adozione dei provvedimenti concessori;»;
all'art. 7, comma 1, dopo le parole «h) qualora richiesto dalle imprese, dal regolamento "de minimis" n. 1407/2013» sono aggiunte, a capo, le seguenti parole: «Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al Quadro temporaneo Ucraina l'impresa e' tenuta ad attestare, mediante specifica dichiarazione da rendere in sede di presentazione della domanda, di aver subito le conseguenze della crisi in termini, ad esempio, di aumento dei costi energetici, difficolta' di approvvigionamento o aumento del costo delle materie prime, riduzione delle vendite.»;
all'art. 13, comma 1, dopo le parole «non sono cumulabili» sono inserite le seguenti parole: «, fatto salvo quanto specificatamente previsto in merito all'applicazione delle disposizioni del Temporary Framework e del Temporary Crisis Framework,»;
all'art. 15, comma 2, dopo le parole «aventi ad oggetto le finalita' di cui all'art. 2, comma 1, lettera b)» sono inserite le seguenti parole: «al lordo degli oneri di gestione riconosciuti al soggetto gestore»;
all'art. 15, comma 3, le parole «oggetto dell'ordinanza xxxxx» sono sostituite dalle parole «oggetto dell'ordinanza commissariale n. 21 del 27 aprile 2022».
 
Art. 3

Efficacia

1. In considerazione della necessita' di dare impulso alle attivita' connesse all'attuazione degli interventi unitari del Fondo complementare del PNRR, la presente ordinanza e' dichiarata provvisoriamente efficace ai sensi dell'art. 33, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016. La stessa entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico a far data dal 24 agosto 2016 (www.sisma2016.gov.it).
2. La presente ordinanza e' trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimita', e' comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, ed e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale e sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico a far data dal 24 agosto 2016, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
3. L'ordinanza sara' altresi' pubblicata sui siti istituzionali del Dipartimento Casa Italia e della Struttura tecnica di missione.
Roma, 30 giugno 2022

Il Commissario straordinario: Legnini

Registrato alla Corte dei conti il 15 luglio 2022 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, reg. n. 1800