Gazzetta n. 223 del 23 settembre 2022 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA |
DECRETO 1 agosto 2022 |
Rinnovo dell'accordo quadro per il finanziamento verso l'anticipo della liquidazione dell'indennita' di fine servizio comunque denominata secondo quanto previsto dall'articolo 23, comma 2, del decreto-legge 28 gennaio 2019. |
|
|
IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Visto il decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79 recante «Misure urgenti per il riequilibrio della finanza pubblica», convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e in particolare l'art. 3, concernente il trattamento di fine servizio e i termini di liquidazione della pensione per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche; Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica», convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e in particolare l'art. 12, riguardante interventi in materia previdenziale e, in specie, nei commi 7 e 8, le modalita' e i termini di riconoscimento, per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche, dell'indennita' di buonuscita, dell'indennita' premio di servizio, del trattamento di fine rapporto e di ogni altra indennita' equipollente corrisposta una-tantum comunque denominata spettante a seguito di cessazione, a vario titolo, dall'impiego; Visto il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante «Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni», convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e in particolare l'art. 23, concernente l'erogazione del trattamento di fine servizio dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche nonche' del personale degli enti pubblici di ricerca, e in specie il comma 7 che stabilisce che le modalita' di attuazione delle disposizioni ivi recate e gli ulteriori criteri, condizioni e adempimenti, anche in termini di trasparenza, per l'accesso al finanziamento, nonche' i criteri, le condizioni e le modalita' di funzionamento del relativo Fondo di garanzia e della garanzia di ultima istanza dello Stato, sono disciplinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro per la pubblica amministrazione, sentiti l'INPS, il Garante per la protezione dei dati personali e l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato; Visto, il comma 8 del citato art. 23 del decreto-legge n. 4, del 2019, convertito dalla legge n. 26, del 2019, che stabilisce che la gestione del Fondo di garanzia predetto e' affidata all'INPS sulla base di un'apposita convenzione da stipulare tra lo stesso Istituto e il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro per la pubblica amministrazione e che per la predetta gestione e' autorizzata l'istituzione di un apposito conto corrente presso la Tesoreria dello Stato intestato al gestore; Visto l'art. 1, comma 87, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024», che ha modificato l'art. 14, comma 1 del citato decreto-legge n. 4 del 2019, convertito dalla legge n. 26 del 2019, rideterminando, limitatamente all'anno 2022, i requisiti di eta' anagrafica e di anzianita' contributiva ivi previsti in sessantaquattro anni di eta' anagrafica e trentotto anni di anzianita' contributiva; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro per la pubblica amministrazione, 22 aprile 2020, n. 51, recante «Regolamento in materia di anticipo TFS/TFR, in attuazione dell'art. 23, comma 7, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26», registrato alla Corte dei conti il 18 maggio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 150 del 15 giugno 2020, e in particolare gli articoli 3 e 15, concernenti, rispettivamente, Ambito soggettivo e Accordo quadro; Visto il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione 19 agosto 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 5 settembre 2020, n. 221, recante «Approvazione dell'Accordo quadro per il finanziamento verso l'anticipo della liquidazione dell'indennita' di fine servizio comunque determinata, secondo quanto previsto dall'art. 23, comma 2, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.»; Visto, in particolare, l'art. 11 dell'Accordo quadro, contenuto nel citato decreto del Ministro per la pubblica amministrazione 19 agosto 2020, che stabilisce che lo stesso Accordo e' rinnovabile dalle parti sottoscrittrici, sentito il parere di INPS per i profili di competenza; Visto il decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del 5 dicembre 2017, recante «Adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento agli incrementi della speranza di vita», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 289, del 12 dicembre 2017, che ha disposto l'adeguamento dei requisiti pensionistici all'aumento della speranza di vita per il biennio 2019-2020; Visto il decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del 5 novembre 2019, recante «Adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento all'incremento della speranza di vita a decorrere dal 1° gennaio 2021», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 267 del 14 novembre 2019, che ha disposto l'adeguamento dei requisiti pensionistici all'aumento della speranza di vita per il biennio 2021-2022; Visto il decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del 27 ottobre 2021, recante «Adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento agli incrementi della speranza di vita», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 268 del 10 novembre 2021, per il biennio 2023-2024; Acquisito il parere favorevole del Ministro dell'economia e delle finanze, espresso con nota n. 8139 in data 1° agosto 2022; Acquisito il parere favorevole del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, espresso con nota n. 6260 in data 8 luglio 2022; Acquisito il parere favorevole dell'Associazione bancaria italiana, con nota n. UCR/0011111 in data 1° luglio 2022; Sentito l'Istituto nazionale della previdenza sociale, che si e' espresso con nota 0064-0084520 in data 7 luglio 2022;
Decreta:
Art. 1
1. E' rinnovato l'Accordo quadro per il finanziamento verso l'anticipo della liquidazione dell'indennita' di fine servizio comunque denominata secondo quanto previsto dall'art. 23, comma 2, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sottoscritto, con firma digitale, tra il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro per la pubblica amministrazione e l'Associazione bancaria italiana, e approvato con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione 19 agosto 2020. 2. Il rinnovo e' valido ed efficace per ventiquattro mesi a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto. 3. Resta ferma la disciplina contenuta nell'Accordo quadro relativa ai criteri e alle condizioni per l'accesso all'anticipo agevolato. |
| Art. 2
1. Ai sensi dell'art. 10 dell'Accordo quadro approvato con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione 19 agosto 2020, per il richiedente che accede alla pensione con il requisito previsto dall'art. 14, decreto-legge n. 4 del 2019, convertito dalla legge n. 26 del 2019, si applica il decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del 27 ottobre 2021, recante «Adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento agli incrementi della speranza di vita», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 268 del 10 novembre 2021, per il biennio 2023-2024. Il presente decreto sara' inviato agli organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 1° agosto 2022
Il Ministro: Brunetta
Registrato alla Corte dei conti l'8 settembre 2022 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, reg. n. 2300 |
|
|
|