Gazzetta n. 224 del 24 settembre 2022 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO PER LA TRASFORMAZIONE DIGITALE
DECRETO 30 dicembre 2021
Definizione della corresponsione ai gestori dell'identita' digitale di un'indennita' di architettura e di getione operativa del Sistema pubblico per la gestione dell'identita' digitale di cittadini e imprese.


IL MINISTRO
PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA
E LA TRANSIZIONE DIGITALE

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il «Codice dell'amministrazione digitale», e, in particolare, l'art. 64, commi 2-bis, 2-ter, 2-decies e 3-bis;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2014, adottato ai sensi del citato comma 2-sexies dell'art. 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Definizione delle caratteristiche del sistema pubblico per la gestione dell'identita' digitale di cittadini e imprese (SPID), nonche' dei tempi e delle modalita' di adozione del sistema SPID da parte delle pubbliche amministrazioni e delle imprese»;
Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, e, in particolare, l'art. 24, comma 4;
Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023» e, in particolare, l'art. 1, comma 622, ai sensi del quale «Ai fini dell'attuazione del comma 4 dell'art. 24 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, considerate le iniziative e le attivita' di singole pubbliche amministrazioni che comportano un incremento significativo del numero medio di accessi al secondo al sistema pubblico per la gestione dell'identita' digitale di cittadini e imprese (SPID), per assicurare la sostenibilita' tecnica ed economica dello SPID, in deroga a quanto previsto dal comma 2-decies dell'art. 64 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e' corrisposta ai gestori dell'identita' digitale un'indennita' di architettura e di gestione operativa del sistema nel limite massimo di spesa di 1 milione di euro per l'anno 2021. A tal fine e' istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un apposito Fondo da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, con una dotazione di 1 milione di euro per l'anno 2021. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, o del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono previste misure di compensazione, nel limite di spesa indicato, al fine di assicurare ai gestori gli importi dovuti a valere su eventuali risparmi di spesa resi disponibili per gli anni successivi; sono, altresi', previsti i criteri di attribuzione dell'indennita' ai gestori dell'identita' digitale basati su principi di proporzionalita' rispetto al numero di identita' digitali gestite da ciascuno dei gestori e i criteri di comunicazione, a scopo statistico, all'Agenzia per l'Italia digitale da parte delle singole pubbliche amministrazioni del numero di accessi annui ai servizi tramite il sistema di identita' digitale.»;
Vista la necessita' di definire indicatori di prestazione ai quali i gestori dell'identita' digitale (IdP) dovranno adeguare i propri sistemi al fine di garantire l'utenza a fronte di un incremento significativo del numero medio di accessi al secondo determinato dalle iniziative e attivita' poste in essere dalle singole pubbliche amministrazioni in attuazione dell'art. 24, comma 4, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;
Visto l'elenco dei gestori dell'identita' digitale (IdP), accreditati dall'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID), reperibile al seguente indirizzo: https://www.agid.gov.it/it/piattaforme/spid/identity-provider-accredi tati
Visti i dati trasmessi dall'AgID al Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri (DTD) e relativi al numero di identita' digitali rilasciate da ciascuno degli IdP;
Sentita l'AgID;
Acquisito il concerto del Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1

Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente decreto disciplina i criteri di attribuzione ai gestori dell'identita' digitale (IdP) dell'indennita', prevista dall'art. 1, comma 622, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, quale misura di compensazione per assicurare la sostenibilita' tecnica ed economica del Sistema pubblico per la gestione dell'identita' digitale di cittadini e imprese (SPID).
2. Sono altresi' definiti i criteri di comunicazione, a scopo statistico, all'AgID, da parte delle singole pubbliche amministrazioni, del numero di accessi annui ai servizi tramite SPID.
 
Allegato A

Tabella ripartizione fondo per indennita'

Allocazione del fondo sulla base della quota proporzionale del numero di identita' digitali gestite da ogni IdP
===================================================================== | | | Indennita' | | Gestore | Quota spettante (*) | corrispondente (euro) | +=====================+=====================+=======================+ | InfoCert S.p.a. | 3,8282 % | 38.282 | +---------------------+---------------------+-----------------------+ |Poste Italiane S.p.a.| 82,5302 % | 825.302 | +---------------------+---------------------+-----------------------+ | Sielte S.p.a. | 2,4291 % | 24.291 | +---------------------+---------------------+-----------------------+ |TI Trust Technologies| | | | S.r.l. | 0,5017% | 5.017 | +---------------------+---------------------+-----------------------+ | Aruba PEC S.p.a. | 3,6437 % | 36,437 | +---------------------+---------------------+-----------------------+ | Register S.p.a. | 0,2918 % | 2,918 | +---------------------+---------------------+-----------------------+ | Namirial S.p.A. | 2,91402,5328 % | 29.140 | +---------------------+---------------------+-----------------------+ | In. Te.S.A S.p.A. | 0,0395 % | 395 | +---------------------+---------------------+-----------------------+ | Lepida S.c.p.A. | 3,8218 % | 38.218 | +---------------------+---------------------+-----------------------+ | Totale | 100% | 1.000.000 | +---------------------+---------------------+-----------------------+

(*) dati AgID
 
Allegato B

Impegni dell'IdP in termini di prestazioni di sistema

===================================================================
| Indicatore di prestazione del | |
| sistema SPID | Valore obiettivo |
+=================================+===============================+
| Tempo medio di registrazione | 12 ore (misurato come tempo |
| della richiesta |medio sulle pratiche in 3 mesi)|
+---------------------------------+-------------------------------+
| Tempo medio per l'attivazione | |
| dell'identita' digitale | 3 giorni |
+---------------------------------+-------------------------------+
| |massimo 2 sec in condizioni di |
| Tempo di elaborazione della | traffico pari ad almeno 250 |
| singola iterazione tecnica |accessi/secondo di livello SPID|
| durante l'autenticazione | 2 |
+---------------------------------+-------------------------------+
| Disponibilita' del servizio | almeno 99,9% su base annua |
+---------------------------------+-------------------------------+

 
Art. 2
Criteri per l'attribuzione dell'indennita', modalita' di erogazione e
obblighi dei gestori dell'identita' digitale

1. L'indennita' spettante a ciascun IdP e' determinata in quota proporzionale rispetto al numero di identita' digitali gestite, secondo quanto previsto nell'Allegato A.
2. All'IdP e' riconosciuta l'indennita' di cui al comma 1, quale contributo per gli investimenti, in termini di soluzioni hardware e software, necessari, a conseguire, entro sei mesi dalla sottoscrizione della convenzione prevista al comma 6, gli obiettivi, in termini di prestazioni del sistema SPID, fissati nell'Allegato B, il cui mantenimento deve essere garantito per almeno tre anni.
3. Gli IdP, ai fini dell'erogazione dell'indennita', inoltrano specifica richiesta alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per la trasformazione digitale, a pena di irricevibilita', entro e non oltre il sessantesimo giorno dalla pubblicazione del presente decreto, secondo le modalita' indicate nelle istruzioni operative pubblicate sul sito del Dipartimento per la trasformazione digitale e dell'AgID.
4. Le richieste incomplete o presentate secondo modalita' difformi, non sono oggetto di valutazione, fatta salva l'applicazione dell'art. 6, comma 1, lettera b), della legge 7 agosto 1990, n. 241, in relazione alla rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete, da effettuarsi entro dieci giorni dalla relativa richiesta di rettifica.
5. Alla scadenza dei termini di cui ai commi 3 e 4, le somme non distribuite per mancanza, rigetto o irricevibilita' della richiesta dell'IdP, sono riassegnate agli altri soggetti gia' ammessi al contributo, nel rispetto del criterio proporzionale indicato nell'allegato A.
6. All'esito della valutazione positiva della richiesta da parte del DTD, l'IdP stipula un'apposita convenzione con lo stesso. Con tale convenzione sono definiti gli obblighi dell'IdP, i criteri e le modalita' previste per la verifica del conseguimento e del mantenimento degli obiettivi prestazionali di cui all'Allegato B, nonche' le modalita' e i termini di erogazione dell'indennita' spettante a fronte dell'esito positivo delle verifiche.
 
Art. 3

Comunicazione ad AgID di dati a fine statistico

1. A fini statistici, le pubbliche amministrazioni inviano annualmente all'AgID il numero di accessi effettuati mediante SPID e rilevati su base mensile.
 
Art. 4

Disposizioni finanziarie

1. All'attuazione delle misure di cui al presente decreto si fa fronte nei limiti delle risorse presenti sul bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri trasferite ai sensi dell'art. 1, comma 662, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
2. Il presente decreto e' inviato ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 30 dicembre 2021

Il Ministro
per l'innovazione tecnologica
e la transizione digitale
Colao Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Franco

Registrato alla Corte dei conti il 16 maggio 2022 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, n. 1259