Gazzetta n. 224 del 24 settembre 2022 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 12 settembre 2022
Tempi e modalita' di alimentazione della banca dati SIOPE.


IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196 concernente «Legge di contabilita' e finanza pubblica»;
Visto l'art. 14, comma 6, della citata legge n. 196 del 2009, il quale prevede che «Le amministrazioni pubbliche, con esclusione di quelle di cui al comma 7, trasmettono quotidianamente alla banca dati SIOPE, tramite i propri tesorieri o cassieri, i dati concernenti tutti gli incassi e i pagamenti effettuati, codificati con criteri uniformi su tutto il territorio nazionale.»;
Visto l'art. 14, comma 8-bis, della citata legge n. 196 del 2009, il quale prevede che «Al fine di favorire il monitoraggio del ciclo completo delle entrate e delle spese, le amministrazioni pubbliche ordinano gli incassi e pagamenti al proprio tesoriere o cassiere esclusivamente attraverso ordinativi informatici emessi secondo lo standard ordinativo informatico emanato dall'Agenzia per l'Italia digitale (Agid), per il tramite dell'infrastruttura della banca dati SIOPE gestita dalla Banca d'Italia nell'ambito del servizio di tesoreria statale, e che i tesorieri o cassieri non possono accettare disposizioni di pagamento trasmesse con modalita' diverse»;
Viste le «Regole tecniche e standard per l'emissione dei documenti informatici relativi alla gestione dei servizio di tesoreria e di cassa degli enti del comparto pubblico attraverso il sistema SIOPE+» emanate il 30 novembre 2016 dall'Agenzia per l'Italia digitale e successive modifiche e integrazioni;
Viste le «Regole tecniche per il colloquio telematico di amministrazioni pubbliche e Tesorieri con SIOPE+» pubblicate il 10 febbraio 2017 nel sito internet istituzionale del Ministero dell'economia e finanze - Ragioneria generale dello Stato e successive modifiche e integrazioni;
Visto l'art. 77-quater, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il quale prevede che i prospetti dei dati SIOPE e delle disponibilita' liquide costituiscono un allegato obbligatorio del rendiconto o del bilancio di esercizio;
Visti i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze emanati ai sensi dell'art. 14, comma 8, della legge n. 196/2009 al fine di definire la codificazione, le modalita' e i tempi per l'attuazione della rilevazione SIOPE per distinti comparti di amministrazioni pubbliche;
Visti i decreti del Ministero dell'economia e delle finanze del 14 giugno 2017, del 25 settembre 2017, del 26 febbraio 2018 e del 30 maggio 2018 concernenti la sperimentazione e l'avvio a regime della rilevazione SIOPE+;
Visto l'art. 32, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazione dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, il quale prevede che «La trasmissione degli incassi e dei pagamenti codificati delle pubbliche amministrazioni alla banca dati SIOPE di cui all'art. 14, comma 6, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e' effettuata esclusivamente per il tramite dell'infrastruttura SIOPE+, con le modalita' e i tempi definiti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze»;
Considerato che la rilevazione SIOPE+ e' stata estesa a tutte le pubbliche amministrazioni che alimentano la banca dati SIOPE;
Ritenuto necessario definire le modalita' e i tempi di trasmissione alla banca dati SIOPE degli incassi e dei pagamenti codificati per il tramite dell'infrastruttura SIOPE+ di cui all'art. 14, comma 8-bis della citata legge n. 196 del 2009;

Decreta:

Art. 1

Rilevazione SIOPE tramite l'infrastruttura SIOPE+

1. A decorrere dal 1° gennaio 2023 vengono meno gli adempimenti dei tesorieri e dei cassieri riguardanti la trasmissione alla banca dati SIOPE degli incassi e di pagamenti codificati relativi agli esercizi 2023 e successivi effettuati attraverso la rete interbancaria RNI in base alle «Regole di colloquio tra Banche Tesoriere e Banca d'Italia» consultabili nel sito internet della Ragioneria generale dello Stato dedicato alla rilevazione SIOPE.
2. A decorrere dall'esercizio 2023, la banca dati SIOPE e' alimentata dai dati dell'infrastruttura SIOPE+ di cui all'art. 14, comma 8-bis, della citata legge n. 196 del 2009 gestita dalla Banca d'Italia nell'ambito del servizio di tesoreria.
3. Fino al 31 dicembre 2023 i tesorieri e i cassieri degli enti soggetti alla rilevazione SIOPE, esclusi gli enti di previdenza, continuano a trasmettere alla banca dati SIOPE le informazioni codificate degli incassi e dei pagamenti relative agli esercizi 2022 e precedenti, compresi i prospetti delle disponibilita' liquide al 31 dicembre 2022 e i dati relativi alle attivazioni/disattivazioni degli enti e dei rispettivi tesorieri/cassieri, attraverso la rete interbancaria RNI in base alle «Regole di colloquio tra Banche Tesoriere e Banca d'Italia».
 
Art. 2

Variazioni della codifica gestionale SIOPE

1. A decorrere dal 1° gennaio 2023 la codifica gestionale SIOPE indicata negli ordinativi di incasso e di pagamento puo' essere modificata esclusivamente attraverso gli ordinativi di variazione trasmessi secondo le modalita' previste dalle «Regole tecniche e standard per l'emissione dei documenti informatici relativi alla gestione dei servizio di tesoreria e di cassa degli enti del comparto pubblico attraverso il sistema SIOPE+» emanate dall'Agenzia per l'Italia digitale, fermo restando quanto previsto dall'art. 1, comma 3.
2. A seguito delle variazioni della codifica gestionale riguardanti esercizi per i quali e' stato approvato il rendiconto o il bilancio di esercizio, gli enti acquisiscono l'allegato SIOPE aggiornato di cui all'art. 77-quater, comma 11, del decreto-legge n. 112/2008 accedendo alla banca dati SIOPE, attraverso l'applicazione web www.siope.it. L'allegato SIOPE non tiene conto delle variazioni relative agli esercizi 2022 e precedenti effettuate dagli enti a decorrere dal 1° gennaio 2024.
 
Art. 3

Aggiornamento anagrafiche SIOPE

1. Fino al 31 dicembre 2023, gli aggiornamenti delle anagrafiche SIOPE relative ai codici enti e ai codici gestionali saranno trasmesse ai tesorieri e ai cassieri degli enti soggetti alla rilevazione SIOPE, attraverso la rete interbancaria RNI in base alle «Regole di colloquio tra Banche Tesoriere e Banca d'Italia».
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 12 settembre 2022

Il Ragioniere generale
dello Stato
Mazzotta