Gazzetta n. 224 del 24 settembre 2022 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'INTERNO |
DECRETO 15 settembre 2022 |
Modifiche al decreto 1° settembre 2021, recante: «Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a), punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81». |
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IL MINISTRO DELL'INTERNO
di concerto con
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Visto l'art. 2, comma 1, lettera c) della legge 26 luglio 1965, n. 966, recante «Disciplina delle tariffe, delle modalita' di pagamento e dei compensi del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per i servizi a pagamento» e successive modificazioni; Visto il decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 512, recante «Disposizioni urgenti concernenti l'incremento e il ripianamento di organico dei ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e misure di razionalizzazione per l'impiego del personale nei servizi d'istituto» convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 609; Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137»; Visto il decreto-legge 31 marzo 2005, n. 45, recante «Disposizioni urgenti per la funzionalita' dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco» e convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 2005, n. 89; Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante «Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229» e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante «Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro» e in particolare l'art. 46, comma 3, che prevede l'adozione di uno o piu' decreti per la definizione, tra l'altro, dei criteri diretti ad individuare metodi di controllo e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio; Visto il regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio; Visto il decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105, recante «Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose»; Visto il decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 123, recante «Attuazione della direttiva 2013/29/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, concernente il «Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'art. 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 2018, n. 146, recante «Regolamento di esecuzione del regolamento (UE) n. 517/2014 sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il regolamento (CE) n. 842/2006»; Visto il decreto del Ministro dell'interno 30 novembre 1983, recante «Termini, definizioni generali e simboli grafici di prevenzione incendi», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 339 del 12 dicembre 1983; Visto il decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale 10 marzo 1998, recante «Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 81 del 7 aprile 1998; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, recante «Regolamento concernente l'attuazione dell'art. 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attivita' di installazione degli impianti all'interno degli edifici», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 61 del 12 marzo 2008; Visto il decreto del Ministro dell'interno 5 agosto 2011, recante «Procedure e requisiti per l'autorizzazione e l'iscrizione dei professionisti negli elenchi del Ministero dell'interno di cui all'art. 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 198 del 26 agosto 2011; Visto il decreto del Ministro dell'interno 14 marzo 2012, recante «Tariffe per l'attivita' di formazione del personale addetto ai servizi di sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 76 del 30 marzo 2012; Visto il decreto del Ministro dell'interno 20 dicembre 2012, recante la «Regola tecnica di prevenzione incendi per gli impianti di protezione attiva contro l'incendio installati nelle attivita' soggette ai controlli di prevenzione incendi», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 3 del 4 gennaio 2013; Visto il decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015, recante «Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 192 del 20 agosto 2015; Visto il decreto del Ministro dell'interno 1° settembre 2021, recante «Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell'art. 46, comma 3, lettera a), punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 230 del 25 settembre 2021; Considerate le difficolta' da piu' parti segnalate connesse alle modalita' di qualificazione della figura del manutentore antincendio, di nuova istituzione rispetto al previgente quadro normativo definito dal decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale 10 marzo 1998; Ravvisata, pertanto, la necessita' di rivedere la tempistica di entrata in vigore delle disposizioni contenute nell'art. 4 del decreto del Ministro dell'interno 1° settembre 2021, alla luce delle possibili criticita' nella fase transitoria di passaggio al nuovo quadro normativo, nonche' delle particolari limitazioni conseguenti allo stato di emergenza da COVID-19; Acquisito il concerto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali espresso con nota n. 11699 del 25 agosto 2022;
Decreta:
Art. 1
Modifiche all'art. 6 del decreto del Ministro dell'interno 1° settembre 2021
1. All'art. 6 del decreto del Ministro dell'interno 1° settembre 2021, dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente: «1-bis. Le disposizioni previste all'art. 4 relative alla qualificazione dei tecnici manutentori entrano in vigore a decorrere dal 25 settembre 2023.». |
| Allegato A
(Art. 2, comma 1)
Prospetto 3.8.2 Contenuti minimi e durata dei corsi di formazione teorico pratica per il tecnico manutentore qualificato. Sistemi di evacuazione forzata di fumo e calore (SEFFC) e sistemi di ventilazione orizzontale del fumo e del calore (SVOF).
Parte di provvedimento in formato grafico |
| Allegato B
(Art. 2, comma 2)
Prospetto 3.14 Contenuti minimi e durata dei corsi di formazione teorico pratica per il tecnico manutentore qualificato. Sistemi a polvere
Parte di provvedimento in formato grafico |
| Art. 2
Modifiche all'allegato II del decreto del Ministro dell'interno 1° settembre 2021
1. All'allegato II del decreto del Ministro dell'interno 1° settembre 2021, il Prospetto 3.8 e' sostituito dai seguenti, contenuti nell'allegato A che costituisce parte integrante del presente decreto: a) Prospetto 3.8.1 recante «Contenuti minimi e durata dei corsi di formazione teorico pratica per il tecnico manutentore qualificato. Sistemi di evacuazione naturale di fumo e calore (SENFC)»; b) Prospetto 3.8.2 recante «Contenuti minimi e durata dei corsi di formazione teorico pratica per il tecnico manutentore qualificato. Sistemi di evacuazione forzata di fumo e calore (SEFFC) e sistemi di ventilazione orizzontale del fumo e del calore (SVOF)». 2. All'allegato II del decreto del Ministro dell'interno 1° settembre 2021 e' aggiunto, infine, il Prospetto 3.14 recante «Contenuti minimi e durata dei corsi di formazione teorico pratica per il tecnico manutentore qualificato. Sistemi a polvere», contenuto nell'allegato B, che costituisce parte integrante del presente decreto. 3. Al paragrafo 1, comma 5, dell'allegato II del decreto del Ministro dell'interno 1° settembre 2021, dopo la parola: «manutenzione» sono aggiunte le seguenti: «o controllo periodico». 4. Al paragrafo 3, comma 1, dell'allegato II del decreto del Ministro dell'interno 1° settembre 2021, dopo le parole: «Prospetto 1.» e' aggiunto il seguente periodo: «I compiti indicati nel Prospetto 1 si declinano per ciascuna figura di tecnico manutentore qualificato a seconda della tipologia di impianto, attrezzatura e altro sistema di sicurezza antincendio, in base ai corrispondenti livelli di autonomia e responsabilita' definiti nelle norme tecniche applicabili.». 5. Al paragrafo 3, dell'allegato II del decreto del Ministro dell'interno 1° settembre 2021, il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Il Prospetto 2 riporta le conoscenze, abilita' e competenze generali che deve possedere il tecnico manutentore qualificato per ciascuno dei compiti e delle attivita' indicate nel Prospetto 1. Per il dettaglio delle conoscenze, abilita' e competenze specifiche delle singole figure di tecnico manutentore qualificato a seconda della tipologia di impianto, attrezzatura e altro sistema di sicurezza antincendio, si rimanda alle pertinenti norme tecniche applicabili.». 6. Al paragrafo 3, comma 3, dell'allegato II del decreto del Ministro dell'interno 1° settembre 2021, le parole: «Prospetti 3.1 ÷ 3.13» sono sostituite dalle seguenti: «prospetti che seguono». 7. Al titolo del Prospetto 2 dell'allegato II del decreto del Ministro dell'interno 1° settembre 2021, dopo la parola: «competenze» e' aggiunta la seguente: «generali». 8. Al paragrafo 4, comma 4, dell'allegato II del decreto del Ministro dell'interno 1° settembre 2021, le parole: «Prospetti 3.1 ÷ 3.13» sono sostituite dalle seguenti: «prospetti precedenti». 9. Al paragrafo 5, comma 7, dell'allegato II del decreto del Ministro dell'interno 1° settembre 2021, le parole: «Prospetti 3.1 ÷ 3.13» sono sostituite dalle seguenti: «prospetti precedenti». 10. Al paragrafo 5, comma 8, dell'allegato II del decreto del Ministro dell'interno 1° settembre 2021, le parole: «Prospetti 3.1 ÷ 3.13» sono sostituite dalle seguenti: «prospetti precedenti». |
| Art. 3
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 15 settembre 2022
Il Ministro dell'interno Lamorgese Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Orlando |
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