Gazzetta n. 225 del 26 settembre 2022 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 10 agosto 2022
Modifiche al decreto 10 maggio 2018, concernente la concessione di agevolazioni nella forma di contributo in conto capitale alle imprese che realizzano investimenti produttivi nelle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria colpite dal sisma.


IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

di concerto con

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni nella legge 15 dicembre 2016, n. 229 e successive modifiche e integrazioni recante: «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016»;
Visto il comma 5 dell'art. 1 del citato decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 che dispone che i presidenti delle Regioni Abruzzo, Marche, Lazio e Umbria operano in qualita' di vice commissari per gli interventi di cui al medesimo decreto-legge n. 189 del 2016;
Visto il decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito con modificazioni nella legge 7 aprile 2017, n. 45 recante «Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017» con il quale e' stato, tra l'altro, modificato il citato decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 con l'introduzione dell'allegato 2-bis recante «Elenco dei comuni colpiti dal sisma del 18 gennaio 2017»;
Visto il comma 1 dell'art. 20 «Sostegno alle imprese danneggiate dal sisma del 24 agosto 2016» del medesimo decreto-legge n. 189 del 2016, cosi' come modificato dalla legge n. 205 del 2017, che prevede di utilizzare la disponibilita' finanziaria assegnata pari a 35 milioni di euro tramite la concessione di contributi in conto capitale alle imprese che realizzino, ovvero abbiano realizzato, a partire dal 24 agosto 2016, investimenti nei territori dei comuni di cui all'articolo 1, con priorita' per le imprese che hanno subito danni per effetto degli eventi sismici;
Visto il comma 2 del medesimo art. 20, che prevede che i criteri, le procedure, le modalita' di concessione e di calcolo dei contributi di cui al comma 1 e di riparto delle risorse tra le regioni interessate sono stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, su proposta delle regioni interessate;
Visto il medesimo comma 2, che prevede che alla concessione dei contributi provvedono i vice commissari;
Visto il comma 3 del medesimo art. 20, che prevede che le disposizioni di tale articolo si applicano nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato;
Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»;
Visto il regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo;
Visto il regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione del 27 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 190 del 28 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura;
Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria);
Visto il regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 193 del 1° luglio 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale;
Visto il regolamento (UE) n. 1388/2014 della Commissione del 16 dicembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 369 del 24 dicembre 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno alcune categorie di aiuti nei settori della pesca e dell'acquacoltura;
Visto inoltre, il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, 10 maggio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2018, avente ad oggetto la concessione di agevolazioni nella forma del contributo in conto capitale alle imprese che realizzino o abbiano realizzato, a partire dal 24 agosto 2016, investimenti produttivi nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche, Umbria, colpite dal sisma centro Italia.
Visto, in particolare, l'art 9, del decreto 10 maggio 2018 che stabilisce che il progetto debba essere realizzato, con quanto previsto nella scheda tecnica progettuale, entro il termine di diciotto mesi dalla data di pubblicazione della graduatoria, ovvero dalla data di adozione del provvedimento regionale di concessione dell'agevolazione, in caso di procedura valutativa a sportello. Ove adeguatamente motivato da imprevisti sopraggiunti nella realizzazione del progetto, puo' essere concessa una proroga di non oltre tre mesi.
Ritenuto opportuno, tenuto conto dell'attuale situazione emergenziale connessa alla pandemia da COVID-19, che ha impedito a molte aziende beneficiarie del contributo di realizzare i progetti nei termini previsti, concedere alle imprese che hanno realizzato investimenti un'ulteriore proroga per l'ultimazione dei progetti, elevando cosi' il termine di cui all'art. 9, decreto 10 maggio 2018, ad un massimo di trentatre' mesi dall'approvazione della graduatoria ovvero dalla data di adozione del provvedimento regionale di concessione delle agevolazioni.
Su proposta delle regioni interessate, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico;

Decreta:

Art. 1

Modifiche al decreto 10 maggio 2018

1. All'art. 9, comma 2, del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, 10 maggio 2018, richiamato in premessa, le parole «non oltre tre mesi» sono sostituite dalle seguenti «non oltre dodici mesi da sommare ai tre mesi eventualmente gia' concessi o che saranno concessi».
 
Art. 2

Disposizioni finali

1. Fatti salvi i provvedimenti gia' adottati dai vice commissari, le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle istanze per le quali e' gia' intervenuta la concessione delle agevolazioni ai sensi dell'art. 5 del decreto del Ministro, dell'economia e delle finanze, 10 maggio 2018, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico e successive modificazioni e integrazioni.
2. Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 10 agosto 2022

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Franco
Il Ministro dello sviluppo economico
Giorgetti

Registrato alla Corte dei conti l'8 settembre 2022 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, reg. n. 1381