Gazzetta n. 227 del 28 settembre 2022 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
PROVVEDIMENTO 19 settembre 2022
Modifica del disciplinare di produzione della denominazione «Strachitunt» registrata in qualita' di denominazione di origine protetta in forza al regolamento (UE) n. 244/2014 della Commissione del 7 marzo 2014.


IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
della Direzione generale per la promozione
della qualita' agrolimentare e dell'ippica

Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualita' dei prodotti agricoli e alimentari;
Visto l'art. 53, par. 2 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento e del Consiglio cosi' come modificato dal regolamento (UE) 2021/2117 che prevede la modifica temporanea del disciplinare di produzione di un prodotto DOP o IGP a seguito dell'imposizione di misure sanitarie o fitosanitarie obbligatorie da parte delle autorita' pubbliche;
Visto il regolamento delegato (UE) n. 664/2014 del 18 dicembre 2013 che integra il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento e del Consiglio in particolare l'art. 6 cosi' come modificato dal regolamento delegato (UE) 2022/891 della Commissione del 1° aprile 2022 che stabilisce le procedure riguardanti un cambiamento temporaneo del disciplinare dovuto all'imposizione, da parte di autorita' pubbliche, di misure sanitarie e fitosanitarie obbligatorie o motivate calamita' naturali sfavorevoli o da condizioni metereologiche sfavorevoli ufficialmente riconosciute dalle autorita' competenti;
Visto il regolamento (UE) n. 244/2005 della Commissione del 7 marzo 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 74 del 14 marzo 2014, con il quale e' stata iscritta nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette la denominazione di origine protetta «Strachitunt»;
Vista la richiesta presentata dal Consorzio per la tutela dello Strachitunt presentata in data 4 agosto 2022 per una modifica temporanea del disciplinare di produzione relativamente al parametro «umidita' del formaggio» come indicato all'art. 2.2 del disciplinare di produzione data la situazione di emergenza idrica associata ad elevate temperature che persiste da mesi sulla zona di produzione;
Vista l'ordinanza del Presidente della Giunta regionale del 24 giugno 2022 - n. 197 «decreto del Presidente della Giunta regionale di dichiarazione dello stato di emergenza regionale», di cui all'art. 24, comma 9, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 27 (disposizioni regionali in materia di protezione civile), derivante dalla carenza di disponibilita' idrica nel territorio della Regione Lombardia configurabile come rischio di protezione civile ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge regionale n. 27/2021, che in conseguenza delle condizioni meteorologiche sfavorevoli dichiara su tutto il territorio della Regione Lombardia lo «stato di emergenza regionale» fino al 30 settembre 2022, salva eventuale proroga nel caso permanga la situazione di crisi idrica;
Visto il decreto n. 12826 del 12 settembre 2022 della Direzione generale agricoltura, alimentazione e sistemi verdi della Regione Lombardia competente per territorio con cui si riconosce la necessita' di approvare la modifica temporanea, in quanto le condizioni metereologiche eccezionali hanno fortemente condizionato la percentuale di umidita' del formaggio in quanto l'innalzamento della temperatura degli ambienti di lavorazione ha incentivato l'acidificazione della cagliata favorendo una maggiore sineresi del siero, rendendola piu' asciutta; inoltre i sistemi di raffrescamento dei locali in cui avviene la produzione non sono in grado di controllare l'innalzamento della temperatura dovuto alle elevate temperature meteorologiche esterne, con conseguente riduzione dell'umidita' del prodotto; i motori del sistema di raffreddamento statico delle celle di stagionatura sono sottoposti ad una attivita' piu' intensa, che provoca una maggiore riduzione dell'umidita' relativa dell'ambiente e del formaggio in esso contenuto.
Considerato che il disciplinare di produzione all'art. 2.2 prevede: «Umidita' 50,0% - 51,0%» e che il mantenimento di tale parametro impedirebbe la certificazione del prodotto causando un grave danno ai produttori;
Considerato che le modifiche apportate non influiscono sulle caratteristiche essenziali dello «Strachitunt» DOP;
Ritenuto necessario provvedere alla modifica temporanea del disciplinare di produzione dello «Strachitunt» ai sensi del citato art. 53, par. 3 del regolamento (UE) n. 1151/2012 e dall'art. 6 del regolamento delegato (UE) n. 664/2014 cosi' come modificato dal regolamento delegato (UE) 2022/891 della Commissione del 1° aprile 2022;
Ritenuto che sussista l'esigenza di pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana la modifica temporanea apportata al disciplinare di produzione della DOP «Strachitunt», affinche' le disposizioni contenute nel predetto documento siano accessibili per informazione erga omnes sul territorio nazionale;

Provvede:

alla pubblicazione della modifica del disciplinare di produzione della denominazione «Strachitunt», registrata in qualita' di denominazione di origine protetta in forza del regolamento (CE) n. 1855/2005 della Commissione del 14 novembre 2005.
La presente modifica del disciplinare di produzione della DOP «Strachitunt» e' temporanea e ha decorrenza dal 4 agosto 2022, data in cui il Consorzio di tutela dello Strachitunt ha presentato domanda, fino al 4 agosto 2023.
Roma, 19 settembre 2022

Il dirigente: Cafiero
 
Allegato Modifica temporanea del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Strachitunt» ai sensi dell'art. 53, punto 4, del reg. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio.
Il disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Strachitunt» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 84 dell'11 aprile 2016 e' modificato all'art. 2.2 come di seguito indicato:
===================================================================== | Testo in vigore | Testo modificato | +=================================+=================================+ |Art. 2 Descrizione del prodotto |Art. 2 Descrizione del prodotto | |2.2 caratteristiche |2.2 caratteristiche | |microbiologiche |microbiologiche | |- Umidita' 50,0% - 51% |- Umidita' 44,0% - 51%; | +---------------------------------+---------------------------------+

Le disposizioni di cui al punto precedente si applicano dal 4 agosto 2022 al 4 agosto 2023.