Gazzetta n. 227 del 28 settembre 2022 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |
DECRETO 8 agosto 2022 |
Procedura e modalita' applicativa per la comunicazione delle giacenze di cereali, semi oleosi e riso detenute dagli operatori delle filiere interessate. |
|
|
IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Visti gli obiettivi di cui all'art. 39 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea; Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del consiglio; Visto il regolamento 2021/2117 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, che modificai regolamenti (UE) 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati agricoli (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualita' dei prodotti agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultra periferiche dell'Unione; Vista la legge 6 marzo 1958, n. 199, di devoluzione al Ministero dell'agricoltura e delle foreste dell'esercizio delle attribuzioni statali in materia alimentare; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente «Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE»; Visto il decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, recante regolazioni dei mercati agroalimentari, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera e) della legge 7 marzo 2003, n. 38; Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 concernente il Codice dell'amministrazione digitale; Considerato l'impegno sottoscritto dall'Italia in ambito G20, riguardo alle informazioni concernenti le giacenze delle derrate alimentari strategiche da comunicare all'Organismo internazionale denominato «AMIS» (Agricultural Market Information System) per il rafforzamento della collaborazione tra i Paesi maggiori produttori, esportatori, importatori di derrate alimentari; Visto il decreto ministeriale del 17 ottobre 2013 concernente la disciplina e la procedura applicativa per la comunicazione delle giacenze di cereali e soia detenuti dagli operatori della filiera, registrato alla Corte dei conti il 15 novembre 2013, registro n. 10, foglio n. 245 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana il 27 gennaio 2014; Visto il decreto ministeriale del 15 aprile 2015 che modifica il decreto 17 ottobre 2013 inerente la disciplina e la procedura applicativa per la comunicazione delle giacenze di cereali e soia detenuti dagli operatori della filiera; Visto in particolare l'art. 7-bis del citato decreto del 15 aprile 2015 con il quale si dispone che gli allegati al decreto ministeriale 17 ottobre 2013 sono modificati, integrati o sostituiti o abrogati con decreto direttoriale; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 179 del 5 dicembre 2019, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132», come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 53 del 24 marzo 2020; Visto il decreto ministeriale n. 9361300 del 4 dicembre 2020, recante l'individuazione degli uffici dirigenziali non generali del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2017/1185 recante modalita' di applicazione dei regolamenti UE n. 1307/2013 e UE n. 1308/2013 per quanto riguarda le notifiche alla Commissione di informazioni e documenti; Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2022/791 che modifica il regolamento di esecuzione UE n. 2017/1185 recante norme per la notifica degli stock di cereali e semi oleosi da parte degli Stati membri e che prevede l'obbligo per gli Stati membri di notificare alla Commissione europea le giacenze di cereali, semi oleosi e di sementi certificate; Ritenuto necessario adeguare la procedura informatica per le comunicazioni delle giacenze, relativamente alle informazioni da trasmettere, utilizzando unicamente il Sistema informatico agricolo nazionale (SIAN); Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sancita nella seduta del 27 luglio 2022;
Decreta:
Art. 1
Campo di applicazione
L'art. 1 del decreto ministeriale 17 ottobre 2013 e' sostituito dal seguente: 1. Il presente decreto stabilisce le modalita' di comunicazione delle giacenze dei prodotti di seguito elencati, detenuti in stoccaggio alla data del 31 maggio e del 31 dicembre di ogni anno, destinati alla commercializzazione, dagli operatori delle filiere cerealicole e dei semi oleosi. frumento duro codice NC 1001 19 00, escluso quello destinato alla semina; frumento tenero e frumento segalato codice NC 1001 99 00, esclusi le sementi per la semina; orzo codice NC 1003 diverso da quello destinato alla semina; granturco cod. NC 1005 90 00 diverso da quello destinato alla semina; riso codice NC 1006, escluso quello destinato alla semina; semi di soia anche frantumati codice NC 1201 90 00, esclusi i semi per la semina; girasole codice NC 1206 00, escluso quello destinato alla semina; ravizzone e/o colza codice NC 1205, escluso quello destinato alla semina; farina di semi di colza codice NC 23.06.41.00, 23.06.49.00; farina di semi di girasole codice NC 23.06.30.00; farina di semi di soia codice NC 23.04.00.00; olio di colza codice NC 1514; olio di girasole codice NC 1512; olio di soia codice NC 1507. Il comma 2 dell'art. 1 del decreto ministeriale 17 ottobre 2013 e' abrogato. |
| Art. 2
Definizione e dichiarazioni sementi certificate
L'art. 2, comma 1 del decreto ministeriale 17 ottobre 2013 e' integrato come segue: a-bis) Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria - Difesa e certificazione, (CREA - DC) di Milano; c-bis) «Semente», la semente certificata relativa ai prodotti di cui all'art. 1, comma 1 e destinata alla semina, come disciplinato dal decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20, in attuazione dell'art. 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117; |
| Art. 3
Comunicazioni
1. L'art. 3 del decreto ministeriale 17 ottobre 2013 e' sostituito dal presente articolo: 1. I soggetti che, alla data del 31 maggio e del 31 dicembre di ogni anno, detengono, a qualsiasi titolo i prodotti di cui all'art. 1, comma 1), devono comunicare, entro il giorno 20 del mese successivo, il quantitativo in giacenza, utilizzando il sistema telematico SIAN-Mipaaf, istituito dal Ministero, secondo le specifiche tecniche adottate dall'amministrazione, ai sensi del presente art. 3; 2. I soggetti che alla data del 31 gennaio e del 30 giugno di ogni anno detengono in stoccaggio sementi certificate di cui all'art. 2 del presente decreto devono comunicare il quantitativo in giacenza, rispettivamente, entro il 20 febbraio ed entro il 20 luglio, utilizzando il sistema telematico SIAN-Mipaaf, istituito dal Ministero, secondo le specifiche tecniche adottate dall'amministrazione, ai sensi del presente art. 3; 3. Il CREA-DC, per le sementi certificate, effettua la comunicazione della superficie entro il 10 novembre di ogni anno, nonche' la comunicazione della produzione entro il 10 gennaio di ogni anno, sul portale SIAN-Mipaaf; 4. I soggetti interessati devono presentare richiesta di iscrizione al sistema telematico, secondo le modalita' determinate dall'amministrazione e pubblicate sul sito istituzionale del Ministero; 5. L'Ente nazionale Risi, di cui alla legge n. 1785 del 21 dicembre 1931, provvede a comunicare le informazioni di cui al comma 1 dell'art. 1 al Ministero - Direzione generale delle politiche internazionali e dell'Unione europea, utilizzando il sistema telematico previsto dal presente decreto; 6. La Direzione generale delle politiche internazionali e dell'Unione europea provvede, con apposito provvedimento pubblicato sul sito istituzionale del Ministero, a definire le procedure e le modalita' tecniche ed operative da utilizzare per la gestione delle comunicazioni trasmesse dai soggetti interessati. 2. Gli allegati, per la gestione della misura di cui al presente decreto, sono adottati con decreto direttoriale, come stabilito dall'art. 2 del decreto ministeriale del 15 aprile 2015, per tener conto degli aggiornamenti tecnici dell'Esecutivo UE. |
| Art. 4
Gestione dei dati
L'art. 4 del decreto ministeriale 17 ottobre 2013 e' sostituito dal presente articolo: 1. I dati acquisiti, mediante la procedura di cui al presente decreto, sono elaborati dal Ministero per attuare le disposizioni previste dalle vigenti disposizioni dell'Unione europea e nazionali in materia di organizzazione comune dei mercati agricoli e comunicati alla Commissione UE; 2. I dati comunicati sono trattati in modo riservato e saranno resi pubblici solo in forma aggregata; 3. Il Ministero e' il titolare del trattamento dei dati comunicati, ai sensi di quanto previsto dal regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), nonche' dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche; 4. Il Ministero adotta tutte le misure atte a ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita anche accidentali dei dati stessi, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalita' della raccolta; 5. Il Ministero consente l'accesso ai dati alle amministrazioni pubbliche e/o private per fini istituzionali. |
| Art. 5
Comitato tecnico
L'art. 6 del decreto ministeriale 17 ottobre 2013 e' sostituito dal presente articolo. 1. E' istituito presso il Ministero un comitato tecnico con i seguenti compiti: a) monitoraggio dell'andamento dei mercati e della politica agricola comune di cui ai prodotti indicati all'art. 1, comma 1 del presente decreto; b) approvazione delle stime mensili delle giacenze dei prodotti di cui all'art. 1, comma 1 del presente decreto, elaborate dalla Direzione generale delle politiche internazionali e dell'Unione europea, sulla base delle specifiche informazioni trasmesse dalle filiere interessate e/o dalle associazioni, entro il 20 di ogni mese, relativamente al mese precedente, fermo restando che per il mese di giugno e per il mese di gennaio, si utilizzano i dati dichiarati dagli operatori ed acquisiti dal sistema informatico SIAN-Mipaaf; c) l'elaborazione di cui alla precedente lettera b) e' sottoposta all'approvazione del comitato tecnico che delibera a maggioranza relativa. 2. La partecipazione al comitato di cui al comma 1 e' a titolo gratuito e non comporta l'attribuzione di alcuna indennita' neanche a titolo di rimborso spese. 3. La composizione del comitato tecnico e le modalita' operative sono definite con apposito provvedimento ministeriale. |
| Art. 6
Composizione comitato tecnico
1. L'art. 7 del decreto ministeriale 17 ottobre 2013 e' aggiornato per tener conto delle disposizioni di cui al regolamento UE 2022/791. 2. Il comitato tecnico, di cui all'art. 5, e' presieduto dal direttore generale della Direzione generale delle politiche internazionali e dell'Unione europea - PIUE o da un suo delegato. 3. La composizione dei rappresentanti dell'amministrazione e degli operatori delle filiere interessate e' la seguente: quattro rappresentanti del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; tre rappresentanti delle amministrazioni regionali e delle Province autonome di Trento e Bolzano; un rappresentante dell'Ente nazionale Risi; quattro rappresentanti delle Organizzazioni professionali degli agricoltori; cinque rappresentanti delle Organizzazioni del settore della trasformazione e del commercio; un rappresentante dell'ISTAT; un rappresentante dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare - ISMEA; tre rappresentanti del CREA: per il mais, un rappresentante del Centro di ricerca cerealicoltura e colture industriali - sede di Bergamo; per il frumento: un rappresentante del Centro di ricerca cerealicoltura e colture industriali - sede di Vercelli; per le sementi certificate: un rappresentante del Centro di ricerca difesa e certificazione - sede di Milano; due rappresentanti delle associazioni sementiere. 4. Le modalita' di funzionamento del Comitato di cui all'art. 5, sono disciplinate con decreto direttoriale. |
| Art. 7
Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall'applicazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; agli adempimenti si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Il presente decreto e' pubblicato sul sito internet del Ministero e si applica dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto e' trasmesso agli organi di controllo per la registrazione ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 8 agosto 2022
Il Ministro: Patuanelli
Registrato alla Corte dei conti il 19 settembre 2022 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e del turismo, reg. n. 1024 |
|
|
|