Gazzetta n. 227 del 28 settembre 2022 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 13 luglio 2022
Criteri di applicazione e determinazione delle fasce economiche per il trattamento economico corrispondente all'incarico di segretario generale delle camere di commercio.


IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

e

IL MINISTRO
DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580, recante il riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni;
Vista la legge 7 agosto 2015, n. 124, recante deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche;
Visto in particolare, l'art. 10, della citata legge n. 124 del 2015, che reca il riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
Visto il decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, di attuazione del medesimo art. 10, con il quale e' stata modificata la legge 29 dicembre 1993, n. 580;
Visto il comma 3, dell'art. 20, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificato dall'art. 1, comma 1, lettera t), del predetto decreto legislativo n. 219 del 2016, secondo il quale, tra l'altro, per i segretari generali delle camere di commercio il trattamento economico corrispondente all'incarico, fermo restando il limite retributivo di cui all'art. 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni, e' definito nell'ambito delle fasce economiche e dei criteri di applicazione individuati con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentita l'Unioncamere, in conformita' con le disposizioni di cui al contratto collettivo nazionale applicabile ai dirigenti delle camere di commercio;
Visto l'art. 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che, nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni statali, di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ivi incluso il personale in regime di diritto pubblico di cui all'art. 3, del medesimo decreto legislativo, pone come parametro massimo del trattamento economico annuo onnicomprensivo quello del primo presidente della Corte di cassazione;
Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 147 e, in particolare, il comma 471 secondo cui, a decorrere dal 1° gennaio 2014 le disposizioni di cui al predetto art. 23-ter del decreto-legge n. 201 del 2011 si applicano a chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche retribuzioni o emolumenti comunque denominati in ragione di rapporti di lavoro subordinato o autonomo intercorrenti con le autorita' amministrative indipendenti, con gli enti pubblici economici e con le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni, ivi incluso il personale di diritto pubblico di cui all'art. 3 del medesimo decreto legislativo;
Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234, con cui al comma 68 dell'art. 1 e' stato rideterminato, a decorrere dall'anno 2022 per il personale di cui al predetto comma 471 della legge n. 147 del 2013, il limite retributivo del primo presidente della Corte di cassazione di cui all'art. 13, comma 1, del decreto-legge n. 66 del 2014 sulla base della percentuale stabilita ai sensi dell'art. 24, comma 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, in relazione agli incrementi medi conseguiti nell'anno precedente dalle categorie di pubblici dipendenti contrattualizzati come calcolati dall'Istat ai sensi del comma 1 del medesimo art. 24;
Visti i vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro del personale dell'ex area II e dell'area funzioni locali e, in particolare, il contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dell'area II, quadriennio normativo 1998-2001, biennio economico 1998-1999, sottoscritto il 2 dicembre 1999 ed in particolare l'art. 27 di esso, ed il contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dell'area delle funzioni locali, triennio 2016-2018 sottoscritto il 17 dicembre 2020, e la relativa sezione II, titolo IV - Trattamento economico;
Considerato che la richiamata norma contrattuale del CCNL del 1999 individua la complessita' della struttura organizzativa come elemento che concorre alla possibilita' di definire un valore della retribuzione di posizione superiore a quello massimo contrattualmente individuato;
Ritenuto che l'individuazione delle fasce economiche, nell'ambito delle quali definire il trattamento economico corrispondente all'incarico dei segretari generali delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, debba essere correlata alla definizione di livelli di complessita' delle camere stesse, in conformita' alle disposizioni dei contratti collettivi applicati ai dirigenti delle camere di commercio;
Ritenuto che i livelli di complessita' attribuibili a ciascuna camera di commercio debbano essere individuati attraverso la misurazione di variabili desunte dai bilanci o comunque da fonti certificate e idonee a rappresentare fattori esogeni, endogeni e strategici;
Sentita l'Unioncamere;
Acquisito il concerto del Ministro della pubblica amministrazione e del Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1

Oggetto

1. Il presente decreto disciplina la determinazione delle fasce economiche e dei livelli di complessita' delle strutture, ai quali le suddette fasce devono essere correlate, nonche' i criteri mediante i quali dare applicazione a tale disciplina, ai fini della definizione, da parte delle camere di commercio, del trattamento economico corrispondente alla retribuzione di posizione per l'incarico di segretario generale, cosi' come previsto dall'art. 20, comma 3, della legge 23 dicembre 1993, n. 580 e successive modifiche ed integrazioni.
 
Allegato 1, all'articolo 2 comma 1: «TABELLA 1»
===================================================================== | |UNITA' DI| | | VARIABILI | MISURA | FONTE | +===========================+=========+=============================+ |FATTORI ENDOGENI: | | | | | | | |a) Proventi correnti |Mln Euro |Osservatorio bilanci camerali| |b) Numero dipendenti(1) |Unita' |Osservatorio camerale | |c) Numero sedi(2) |Unita' |Osservatorio camerale | +---------------------------+---------+-----------------------------+ |FATTORI ESOGENI: | | | | | | | |a) Interventi economici |Mln Euro |Osservatorio bilanci camerali| |b) Numero imprese attive(3)|Unita' |Infocamere (Movimprese) | |c) Quote e partecipazioni |Mln euro |Osservatorio bilanci camerali| |d) Capoluogo di regione |- |- | +---------------------------+---------+-----------------------------+ |FATTORI STRATEGICI: | | | | | | | |a) Impegno richiesto in |Tipologia|Delibere e Relazioni | |funzione della rilevanza | |previsionali e programmatiche| |del programma di mandato | |dei singoli enti validate dal| | | |Collegio revisori | | | | | |b) Accordi istituzionali e |Numero, |Osservatorio camerale | |risorse finanziarie da essi|euro | | |provenienti | | | +---------------------------+---------+-----------------------------+

(1) A tempo indeterminato e determinato
(2) Si fa riferimento alle sedi secondarie
(3) Incluse le unita' locali
 
Allegato 2, all'articolo 2 comma 3: «TABELLA 2»

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato 3, all'articolo 3 comma 3: «TABELLA 3»
===================================================================== | INDICE DI EQUILIBRIO STRUTTURALE | +===================================================================+ | | | Proventi strutturali (1) - Oneri strutturali (2) | | __________________________________________________ | | | | Proventi strutturali (1) | | | +-------------------------------------------------------------------+

Di seguito si riporta la rappresentazione analitica delle due componenti dell'indice, con riferimento all'Allegato C del DPR 254/2005


PROVENTI STRUTTURALI (1): +---+---------------------------------------------------------------+ | |+ Diritto annuale | | | - maggiorazione 20% | |A1 | - maggiorazione 50% | +---+---------------------------------------------------------------+ |A2 |+ Diritti di segreteria | +---+---------------------------------------------------------------+ | |+ Contributi trasferimenti e altre entrate | | | - Contributi da Fondo perequativo per progetti | | | - Contributi da Fondo perequativo per equilibrio economico | | | - Contributi dalle Regioni e dagli Enti locali per attivita' | | | promozionale | | | - Contributi dalle Regioni e dagli Enti locali per | | | investimenti | |A3 | - Contributi a progetti e attivita' promozionale | +---+---------------------------------------------------------------+ |A4 |+ Proventi da gestione di beni e servizi | +---+---------------------------------------------------------------+ |A5 |+ Variazioni delle rimanenze | +---+---------------------------------------------------------------+

ONERI STRUTTURALI (2): +---+---------------------------------------------------------------+ |B6 |+ Personale | +---+---------------------------------------------------------------+ |B7 |+ Funzionamento | +---+---------------------------------------------------------------+ | |+ Ammortamenti e accantonamenti | | | - Quota Accantonamento al Fondo svalutazione crediti | | | Diritto annuale riferita alle maggiorazioni 20% e 50%, di | | | cui alla lett. c | | | - Accantonamenti ai Fondi rischi e oneri. di cui alla | |B9 | lett. d | +---+---------------------------------------------------------------+


 
Art. 2

Individuazione dei livelli di complessita'
e delle fasce economiche

1. I livelli di complessita' attribuibili a ciascuna camera di commercio sono determinati attraverso la misurazione di variabili riferite al 31 dicembre dell'anno precedente, o, qualora non disponibili, all'ultimo anno disponibile della relativa fonte, desunte dai bilanci o comunque da fonti certificate e idonee a rappresentare sia fattori endogeni, riferiti all'articolazione strutturale dell'ente camerale, sia fattori esogeni, di cui al contesto istituzionale ed economico di riferimento nell'ambito del quale la camera di commercio si trova ad operare. Le variabili ed i relativi fattori sono individuati nell'allegato 1 «Tabella 1» che costituisce parte integrante del presente decreto.
2. Le fasce economiche correlate a ciascun livello di complessita' sono determinate in modo da assicurare la necessaria gradualita' fermo restando il limite retributivo di cui all'art. 13, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, come rideterminato ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 68, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 e successive modificazioni.
3. Sulla base degli esiti delle misurazioni, per ciascuna camera di commercio, dei valori riferiti ai fattori endogeni ed esogeni di cui al comma 1, si determina l'assegnazione ad ognuno di tali fattori di un punteggio graduato secondo la scala indicata nell'allegato 2 «Tabella 2», che costituisce parte integrante del presente decreto.
4. La sommatoria dei punteggi dei singoli fattori costituisce il valore complessivo delle variabili riferite ad ogni camera di commercio. Il valore complessivo determina la sussistenza o meno del requisito della complessita' e della corrispondenza tra il livello della stessa e le fasce economiche, secondo la graduazione sotto riportata:
==================================================================== | Valore complessivo | | | | delle variabili misurate | | | |(∑ punteggi singole variabili| Livello di | | | da tabella 2) | complessita' | Fascia economica | +=============================+===============+====================+ | | |Massimo contrattuale| | 0 | Pre-complesso | euro 45.512,37 | +-----------------------------+---------------+--------------------+ | | | Massimo | | 1-7 | Iniziale | euro 85.000,00 | +-----------------------------+---------------+--------------------+ | | | Massimo | | 8-14 | Intermedio | euro 115.000,00 | +-----------------------------+---------------+--------------------+ | | | Massimo | | ≥15 | Elevato | euro 150.000,00 | +-----------------------------+---------------+--------------------+

5. I valori della retribuzione di posizione massimi indicati nel comma precedente sono automaticamente adeguati come segue:
a) quello della prima fascia in coerenza con i CCNL nel tempo vigenti;
b) quello delle altre fasce sulla base della rivalutazione annuale del limite retributivo di cui all'art. 13, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, operata secondo le modalita' di cui all'art. 1, comma 68, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, in modo da assicurare che il limite massimo della fascia piu' alta sia innalzato in misura corrispondente al maggior valore derivante dall'applicazione del citato articolo, detratti gli incrementi del trattamento tabellare e, se applicato, della retribuzione di posizione in essere derivanti dai rinnovi contrattuali intervenuti successivamente all'entrata in vigore del presente decreto e del contratto collettivo riguardante il periodo interessato dalla rivalutazione, e che il rapporto proporzionale tra ciascuno dei valori massimi delle restanti fasce ed il limite retributivo vigente si mantenga costante rispetto ai nuovi limiti nel tempo stabiliti in base alle suddette modalita'.
6. Il trattamento economico corrispondente all'incarico di segretario generale delle camere di commercio e' determinato, per la parte relativa alla retribuzione di posizione e di risultato, nel rispetto del limite finanziario di cui all'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 e delle risorse del fondo destinate dall'ente al trattamento economico accessorio, secondo le previsioni del vigente Contratto collettivo nazionale del lavoro dirigenza area funzioni locali, di quello di cui al comma 2 del presente articolo e sulla base delle decisioni delle giunte camerali.
 
Art. 3

Criteri di applicazione

1. Ciascuna camera di commercio, nel determinare l'importo della retribuzione di posizione del segretario generale all'interno della fascia economica individuata ai sensi dell'art. 2, ferma restando la verifica di sostenibilita' economica di cui al comma 2 del presente articolo nonche' il rispetto del limite finanziario di cui all'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, tiene conto dell'incidenza dei fattori strategici di cui all'allegato 1 «Tabella 1», correlati all'entita' ed alla diversificazione dell'impegno richiesto al segretario generale, nel periodo di durata dell'incarico, per l'attuazione del programma strategico definito dagli organi di indirizzo politico della camera stessa, anche nelle sue interrelazioni con il contesto locale e, conseguentemente, alla tipologia e al livello degli esiti finali che tale attuazione dovra' assicurare.
2. La capacita' di sostenere la spesa relativa all'importo della retribuzione di posizione cosi' determinato, previa verifica comunque dell'insussistenza di squilibri strutturali nel bilancio che possano provocare il dissesto finanziario per la durata dell'incarico, viene determinata e monitorata dalla singola camera di commercio attraverso l'elaborazione di un indice di equilibrio strutturale idoneo a misurare la capacita' dell'ente di far fronte agli oneri strutturali con i proventi strutturali. Qualora vengano a determinarsi, in costanza di incarico, condizioni di squilibrio strutturale del bilancio, l'organo dell'ente provvede a rivedere senza indugio i termini dell'accordo individuale sottostante all'incarico stesso, da sottoscrivere con l'interessato in sostituzione del suddetto accordo.
3. L'indice di equilibrio strutturale di cui al comma 2 e' calcolato rapportando la differenza tra proventi strutturali e oneri strutturali ai proventi strutturali, cosi' come descritto analiticamente nell'allegato 3 «Tabella 3». Ai fini del calcolo di tale rapporto, per proventi strutturali si intende la sommatoria dei proventi da diritto annuale corrisposto alle Camere di commercio al netto delle maggiorazioni, dei diritti di segreteria, dei proventi da servizi, delle variazioni delle rimanenze e dei contributi al netto dei contributi per finalita' promozionali e di quelli da Fondo perequativo di cui all'art. 18 della legge n. 580 del 1993, e per oneri strutturali si intende la sommatoria di costi di personale, costi di funzionamento, ammortamenti e accantonamenti detratti gli accantonamenti ai fondi rischi e oneri e la quota di accantonamento al fondo svalutazione crediti da diritto annuale inerente alla maggiorazione del diritto stesso. Per l'applicazione del presente comma, cosi' come indicato nel dettaglio nell'allegato 3 «Tabella 3», si fa riferimento:
a) quanto alla determinazione dei proventi strutturali, alle voci di conto economico contrassegnate dai riferimenti A1, A2, A3, A4 e A5 dell'allegato C del decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 2005, n. 254;
b) quanto alla determinazione degli oneri strutturali, alle voci di cui al medesimo allegato contrassegnate dai riferimenti B6, B7 e B9.
4. La condizione di equilibrio strutturale e' soddisfatta per tutte le camere di commercio che presentano un saldo in valore assoluto positivo tra i proventi strutturali e gli oneri strutturali posti al numeratore dell'indice, come definito al comma 3, e un rapporto tra tale saldo ed i proventi strutturali pari o superiore al 1%, fermo restando quanto previsto dal successivo comma 5.
5. La valutazione sulla capacita' di sostenere la spesa puo' essere integrata, ove occorra, dalle risultanze della gestione finanziaria. Al fine di verificare la stabilita' di queste ultime nella dinamica gestionale dell'ente, vengono considerate la media del saldo della gestione finanziaria dell'ultimo triennio disponibile e la proiezione di tale saldo per il periodo di durata dell'incarico, relativamente alle componenti della gestione finanziaria suscettibili di riproporsi annualmente.
 
Art. 4

Disposizioni transitorie e finali

1. L'individuazione delle fasce economiche e i criteri di determinazione del trattamento economico riconosciuto ai segretari generali delle camere di commercio ai sensi degli articoli 2 e 3 si applicano agli incarichi conferiti successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Sono fatti salvi i trattamenti economici riconosciuti fino alla data di entrata in vigore del presente decreto e per tutto il periodo residuale dell'incarico in corso a tale data, sino alla sua scadenza definita dal provvedimento di nomina del Ministro dello sviluppo economico, con esclusione di eventuali conferme.
3. La verifica della permanenza dei requisiti di ciascuna camera di commercio all'interno della relativa fascia di cui all'art. 2, viene svolta alla scadenza dell'incarico del segretario generale e comunque non oltre il termine di quattro anni dalla nomina, al fine di determinare l'eventuale adeguamento del trattamento economico corrispondente.
4. Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano anche alle camere di commercio neo-costituite a seguito del perfezionamento della procedura di accorpamento per le quali l'atto di conferimento dell'incarico al segretario generale sia emanato con decreto del Ministro dello sviluppo economico successivamente all'entrata in vigore del presente decreto.
5. Per le nuove camere di commercio di cui al comma 4, in assenza di un bilancio approvato, ai fini dell'individuazione delle fasce economiche e del corrispondente limite al trattamento economico del segretario generale ai sensi dell'art. 3, si considera la somma algebrica dei valori degli indicatori desumibili dal bilancio degli enti camerali di provenienza.
6. Per le camere che hanno ancora in corso i procedimenti di accorpamento oltre il termine di cui all'art. 61 del decreto-legge 4 agosto 2020, n. 104, convertito con modifiche dalla legge di conversione 13 ottobre 2020, n. 126, il valore della retribuzione di posizione riferito agli incarichi in essere, in ragione della natura transitoria degli stessi e' rideterminato, a decorrere dal centoventesimo giorno dall'entrata in vigore del presente decreto:
a) nel caso di un'unica figura di segretario generale presente nelle camere interessate dal procedimento, ove il trattamento legato alla posizione risulti superiore a quello massimo della fascia economica determinata considerando la somma algebrica dei valori degli indicatori degli enti camerali di provenienza, mediante riconduzione a tale valore massimo;
b) nel caso di piu' segretari generali presenti nelle camere interessate, mediante applicazione del valore corrispondente a quello contrattuale massimo di cui al Contratto collettivo nazionale di lavoro della dirigenza area funzioni locali.
7. Le camere di commercio ricadenti nelle Province autonome di Trento e Bolzano o in quelle regioni a statuto speciale che non rientrano nel campo di applicazione del Contratto collettivo nazionale del lavoro della dirigenza dell'area delle funzioni locali, adeguano il trattamento economico dei segretari generali in coerenza con il presente decreto, per quanto compatibile con i contratti collettivi applicati.
8. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente decreto sono posti a carico dei bilanci delle camere di commercio industria, artigianato e agricoltura nel rispetto del limite finanziario di cui all'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
Il presente decreto sara' inviato agli organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 13 luglio 2022

Il Ministro
dello sviluppo economico
Giorgetti

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Franco

Il Ministro
della pubblica amministrazione
Brunetta
Registrato alla Corte dei conti il 5 settembre 2022 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e del turismo, reg. n. 992