Gazzetta n. 227 del 28 settembre 2022 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 5 agosto 2022
Modalita' di erogazione del contributo per il sostegno economico alle imprese del settore tessile del distretto industriale pratese.


IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024» e, in particolare, l'art. 1, comma 658, che, in considerazione del significativo impatto collegato all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e delle esigenze di tutela e rilancio della filiera produttiva del distretto industriale pratese, attribuisce al Comune di Prato un contributo di 10 milioni di euro per l'anno 2022, per il sostegno economico alle imprese del settore tessile del distretto industriale pratese, cosi' come individuato dalla Regione Toscana con propria deliberazione 21 febbraio 2000, n. 69, ai sensi della legge 5 ottobre 1991, n. 317, e della legge 11 maggio 1999, n. 140, per attivita' di studi, ricerche e progetti collettivi e di filiera;
Visto, in particolare, il secondo periodo del medesimo comma 658, che prevede che il sostegno alle imprese puo' essere disposto per una o piu' delle seguenti linee di intervento: efficientamento o riduzione dei costi di approvvigionamento energetico; transizione digitale e adozione di tecnologie abilitanti; ricerca, sviluppo e innovazione; transizione ecologica ed economia circolare; rafforzamento della cultura sugli standard di prevenzione e tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; riassetto organizzativo del distretto teso all'irrobustimento della filiera produttiva;
Visto il comma 659 del predetto art. 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, che demanda a un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della medesima legge n. 234 del 2021, la definizione delle modalita' di erogazione del contributo di cui al comma 658, dei criteri per la selezione dei programmi e delle attivita' finanziabili, delle spese ammissibili nonche' delle modalita' di verifica, di controllo e di rendicontazione delle spese sostenute utilizzando il medesimo contributo;
Vista la legge 5 ottobre 1991, n. 317, recante «Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese» che, all'art. 36, ha definito i distretti industriali e demandato alle regioni l'individuazione degli stessi, sentite le Unioni regionali delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, sulla base degli indirizzi e parametri definiti con apposito decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 21 aprile 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 118 del 22 maggio 1993, recante «Determinazione degli indirizzi e dei parametri di riferimento per l'individuazione, da parte delle regioni, dei distretti industriali»;
Vista la legge 11 maggio 1999, n. 140, recante «Norme in materia di attivita' produttive» e, in particolare l'art. 6, commi 8 e 9, recanti modifiche alla precitata disciplina di cui alla legge 5 ottobre 1991, n. 317;
Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» e, in particolare, le disposizioni dettate dall'art. 1, commi da 366 a 371, in materia di distretti, e successive modifiche e integrazioni;
Vista la deliberazione del Consiglio regionale della Regione Toscana 21 febbraio 2000, n. 69, recante «Individuazione dei distretti industriali e dei sistemi produttivi locali manifatturieri ai sensi dell'art. 36 della legge n. 317/1991 come modificato dall'art. 6, comma 8, legge n. 140/1999» che individua, tra gli altri, il distretto industriale pratese;
Visto il decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 e, in particolare, l'art. 10-bis, che dispone che «I contributi e le indennita' di qualsiasi natura erogati in via eccezionale a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e diversi da quelli esistenti prima della medesima emergenza, da chiunque erogati e indipendentemente dalle modalita' di fruizione e contabilizzazione, spettanti ai soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonche' ai lavoratori autonomi, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP) e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917»;
Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013, e successive modifiche e integrazioni, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»;
Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, e successive modifiche e integrazioni, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
Visto l'art. 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, che prevede, tra l'altro, che, al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicita' previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati che concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti trasmettono le relative informazioni alla banca dati, istituita presso il Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'art. 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57, che assume la denominazione di «Registro nazionale degli aiuti di Stato»;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 31 maggio 2017, n. 115, «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni»;
Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante «Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136»;
Vista la legge 11 novembre 2011, n. 180, recante «Norme per la tutela della liberta' d'impresa. Statuto delle imprese» e, in particolare, l'art. 7, in materia di oneri informativi gravanti su cittadini e imprese;
Vista la legge 4 agosto 2017, n. 124, recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza» e, in particolare, l'art. 1, commi 125 e seguenti, in materia di trasparenza delle erogazioni pubbliche;
Visto l'art. 18-ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, che istituisce, presso il Ministero dello sviluppo economico, la piattaforma telematica denominata «Incentivi.gov.it»;
Visto il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante «Disciplina della responsabilita' amministrativa delle persone giuridiche, delle societa' e delle associazioni anche prive di personalita' giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300»;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni e integrazioni, recante «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modifiche e integrazioni;
Visto l'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, cosi' come modificato dall'art. 41, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante «Codice unico di progetto degli investimenti pubblici»;
Considerata, pertanto, la necessita' di dare attuazione a quanto disposto dal comma 659 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234;

Decreta:

Art. 1

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti definizioni:
a) «distretto industriale pratese»: il distretto individuato dalla Regione Toscana con deliberazione del Consiglio regionale 21 febbraio 2000, n. 69, recante «Individuazione dei distretti industriali e dei sistemi produttivi locali manifatturieri ai sensi dell'art. 36 della legge n. 317/1991 come modificato dall'art. 6, comma 8, legge n. 140/1999»;
b) «progetto integrato di distretto»: il progetto presentato congiuntamente da un raggruppamento di imprese - ciascuna avente i requisiti di accesso al beneficio previsti dal presente decreto - per il tramite di un'impresa del raggruppamento designata come capofila, per il quale sia individuata una prospettiva di collaborazione, in grado di generare vantaggi competitivi per le imprese proponenti in relazione all'attivita' oggetto dell'iniziativa, anche secondo una logica di filiera;
c) «regolamento de minimis»: il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013, e successive modifiche e integrazioni, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»;
d) «regolamento di esenzione»: il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, e successive modifiche e integrazioni, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
e) «ricerca industriale»: la ricerca pianificata o le indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze e capacita' da utilizzare per sviluppare nuovi prodotti, processi o servizi o per apportare un notevole miglioramento ai prodotti, processi o servizi esistenti. Essa comprende la creazione di componenti di sistemi complessi e puo' includere la costruzione di prototipi in ambiente di laboratorio o in un ambiente dotato di interfacce di simulazione verso sistemi esistenti e la realizzazione di linee pilota, se cio' e' necessario ai fini della ricerca industriale, in particolare ai fini della convalida di tecnologie generiche;
f) «sviluppo sperimentale»: l'acquisizione, la combinazione, la strutturazione e l'utilizzo delle conoscenze e capacita' esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e di altro tipo allo scopo di sviluppare prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati. Rientrano in questa definizione anche altre attivita' destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione di nuovi prodotti, processi o servizi. Rientrano nello sviluppo sperimentale la costruzione di prototipi, la dimostrazione, la realizzazione di prodotti pilota, test e convalida di prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati, effettuate in un ambiente che riproduce le condizioni operative reali laddove l'obiettivo primario e' l'apporto di ulteriori miglioramenti tecnici a prodotti, processi e servizi che non sono sostanzialmente definitivi. Lo sviluppo sperimentale puo' quindi comprendere lo sviluppo di un prototipo o di un prodotto pilota utilizzabile per scopi commerciali che e' necessariamente il prodotto commerciale finale e il cui costo di fabbricazione e' troppo elevato per essere utilizzato soltanto a fini di dimostrazione e di convalida. Lo sviluppo sperimentale non comprende tuttavia le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione e servizi esistenti e ad altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti;
g) «unita' locale»: l'unita', come risultante dal registro delle imprese, ubicata in luogo diverso da quello della sede legale, nella quale e' esercitata stabilmente una o piu' attivita' dell'impresa.
 
Allegato n.1
(articolo 4, comma 1, lettera b)

CODICI ATECO 2007 - SETTORE TESSILE

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2

Finalita' dell'intervento

1. Il presente decreto individua, in attuazione dell'art. 1, comma 659, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le modalita' di erogazione del contributo previsto dal comma 658 del medesimo articolo per il sostegno economico alle imprese del settore tessile del distretto industriale pratese individuando, altresi', i criteri per la selezione dei programmi e delle attivita' finanziabili, le spese ammissibili nonche' le modalita' di verifica, di controllo e di rendicontazione delle spese sostenute utilizzando il medesimo contributo.
2. Nel rispetto dei contenuti definiti dal presente decreto, la misura di cui al comma 1 e' gestita dal Comune di Prato, in qualita' di soggetto destinatario del contributo previsto dall'art. 1, comma 658, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, ovvero dal soggetto da questi incaricato, secondo le regole del proprio ordinamento e nel rispetto della vigente disciplina in materia di affidamenti di contratti pubblici.
3. Per le finalita' previste dal comma 1, il presente decreto definisce le disposizioni per l'utilizzo delle risorse dell'art. 1, comma 658, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 nella forma di contributo diretto alle imprese operanti nel settore tessile del distretto industriale pratese, secondo le disposizioni del Capo II, e del sostegno indiretto alle medesime imprese attraverso la realizzazione di progetti di sistema, secondo le disposizioni del Capo III.
 
Art. 3

Risorse finanziarie disponibili

1. Per l'attuazione della misura di cui al presente decreto, il Comune di Prato dispone, ai sensi dell'art. 1, comma 658, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, di risorse pari a euro 10.000.000,00 (dieci milioni/00) per l'anno 2022.
2. In prima applicazione, ferma restando la possibilita' di eventuali rimodulazioni ai sensi dell'art. 15, comma 6, la dotazione finanziaria indicata al comma 1 e' cosi' suddivisa:
a) euro 8.000.000,00 (ottomilioni/00) sono destinati a sostenere i progetti disciplinati dal Capo II;
b) i restanti euro 2.000.000,00 (duemilioni/00) sono utilizzati dal Comune di Prato per sostenere la realizzazione dei progetti di sistema disciplinati dal Capo III.
3. Le risorse di cui al comma 1 sono versate sul conto corrente di tesoreria intestato al Comune di Prato e sono utilizzate dallo stesso per l'attuazione della misura prevista dal presente decreto.
4. I progetti finanziati ai sensi del presente decreto devono essere identificati dal Codice unico di progetto (CUP) ai sensi dell'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3.
 
Art. 4

Soggetti beneficiari

1. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al presente Capo le imprese operanti nel settore tessile facenti parte del distretto industriale pratese, che, alla data di presentazione della domanda, sono in possesso dei seguenti requisiti:
a) sono regolarmente costituite, iscritte e «attive» nel registro delle imprese;
b) svolgono almeno una delle attivita' economiche individuate all'allegato n. 1 al presente decreto, risultante dal registro delle imprese;
c) hanno sede legale o unita' locale destinataria dell'intervento nell'ambito territoriale e funzionale del distretto industriale pratese, come individuato, alla data di emanazione del presente provvedimento, nella deliberazione del Consiglio regionale della regione Toscana 21 febbraio 2000, n. 69. La sede legale deve, in ogni caso, trovarsi nel territorio nazionale. La localizzazione deve risultare dal registro delle imprese;
d) sono nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non sono in liquidazione volontaria e non sono sottoposte a procedure concorsuali con finalita' liquidatorie;
e) sono in regola con le disposizioni vigenti in materia obblighi contributivi.
2. Sono, in ogni caso, escluse dalle agevolazioni le imprese che:
a) risultino destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modificazioni e integrazioni;
b) i cui legali rappresentanti o amministratori siano stati condannati, con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture vigente alla data di presentazione della domanda;
c) nei cui confronti sia verificata l'esistenza di una causa ostativa ai sensi della disciplina antimafia recata dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
d) che si trovino in altre condizioni previste dalla legge come causa di incapacita' a beneficiare di agevolazioni finanziarie pubbliche o comunque a cio' ostative.
3. Ulteriori requisiti soggettivi possono essere individuati dagli avvisi previsti dall'art. 8, comma 1, in relazione alle specifiche caratteristiche e finalita' degli interventi, tenuto conto delle diverse linee di intervento di cui all'art. 5, comma 2, e della disciplina in materia di aiuti di Stato applicata ai sensi dell'art. 7, comma 1.
 
Art. 5

Progetti ammissibili

1. Sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente Capo i progetti dotati di elevato contenuto di innovazione e sostenibilita' in grado di accrescere la competitivita' delle imprese proponenti e con ricadute positive sul distretto industriale pratese, volti, alternativamente, alla realizzazione di:
a) programmi di investimento;
b) attivita' di ricerca industriale e/o sviluppo sperimentale.
2. I progetti previsti dal comma 1 devono essere riconducibili ad una o piu' delle seguenti linee di intervento:
a) sostenibilita' socio-ambientale della produzione. In tale ambito, possono essere finanziati interventi per l'efficientamento energetico ovvero per la riduzione dei costi di approvvigionamento energetico; per la transizione ecologica dell'impresa e l'adozione di soluzioni aderenti al paradigma dell'economia circolare; per la prevenzione e la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, anche comprensivi di azioni di rafforzamento della cultura sugli standard di prevenzione e tutela;
b) trasformazione tecnologica e digitale e innovazione dell'impresa. In tale ambito, possono essere finanziati interventi che favoriscono la transizione digitale dell'impresa e l'adozione di tecnologie abilitanti e interventi finalizzati all'introduzione, nell'attivita' dell'impresa proponente, di innovazioni di prodotto o processo;
c) rafforzamento della filiera produttiva. In tal ambito, possono essere finanziati interventi di riassetto organizzativo del distretto, attraverso la creazione o il consolidamento di strumenti di condivisione e integrazione di attivita', conoscenze e competenze relative alla filiera del settore tessile, attraverso la creazione di idonee piattaforme e strutture di condivisione o animazione, in grado di favorire l'innovazione e l'internazionalizzazione delle imprese del settore tessile.
3. I progetti di cui al presente articolo possono essere presentati dalle imprese individuate all'art. 4 in forma singola ovvero congiunta, in quest'ultimo caso qualora proposti nell'ambito di un progetto integrato di distretto. Nel caso di progetti integrati di distretto, la domanda di partecipazione e' presentata per il tramite un soggetto capofila designato dalle imprese partecipanti al raggruppamento, secondo quanto specificato negli avvisi previsti dall'arti. 8, comma 1. In ogni caso, il raggruppamento deve configurare una concreta collaborazione, coerente rispetto all'articolazione delle attivita', espressamente finalizzata alla realizzazione del progetto integrato di distretto, con una chiara suddivisione delle responsabilita' e delle competenze a carico di ciascun partecipante.
4. Ai fini dell'ammissibilita' alle agevolazioni, i progetti devono, in ogni caso:
a) essere realizzati nella sede legale o unita' locale di cui all'art. 4, comma 1, lettera c) indicata nella domanda di agevolazione;
b) garantire la sostenibilita' ambientale degli investimenti;
c) essere ultimati entro 24 (ventiquattro) mesi dalla data del provvedimento di concessione delle agevolazioni previsto dall'art. 9, secondo quanto specificato dagli avvisi di cui all'art. 8, comma 1. I medesimi avvisi definiscono, altresi', eventuali condizioni per la data di avvio;
d) prevedere spese ammissibili di importo compreso nei limiti specificati negli avvisi di cui all'art. 8, comma 1, tenuto conto delle diverse linee di intervento indicate al comma 2.
 
Art. 6

Spese ammissibili

1. Sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente Capo le spese strettamente funzionali alla realizzazione dei progetti disciplinati dall'art. 5, secondo l'articolazione definita dal seguente articolo in relazione alle finalita' di investimento o di ricerca e sviluppo perseguite.
2. Nell'ambito dei progetti volti alla realizzazione dei programmi di investimento di cui all'art. 5, comma 1, lettera a), sono, in particolare, ammissibili le spese relative a:
a) acquisto di macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica, comprese le relative spese di installazione;
b) programmi informatici e licenze software;
c) formazione del personale inerente agli aspetti su cui e' incentrato il progetto a fronte del quale e' richiesta l'agevolazione. La formazione deve essere acquisita da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente e alle normali condizioni di mercato e le relative spese sono ammissibili in misura non superiore al 30% (trenta per cento) dell'importo del progetto;
d) acquisto di beni immobili e realizzazione di opere murarie e assimilabili, limitatamente ai progetti individuati all'art. 5, comma 2, lettera c), nel limite del 30% (trenta per cento) delle spese ammissibili complessive;
e) spese per servizi di consulenza e per l'acquisizione di certificazioni di prodotto o di processo.
3. Nel caso dei progetti di cui al comma 2, e', altresi', ammissibile alle agevolazioni un importo a copertura delle esigenze di capitale circolante, nel limite del 20% (venti per cento) delle spese per gli investimenti complessivamente ritenute ammissibili. Le esigenze di capitale circolante devono essere giustificate nella proposta progettuale e possono essere utilizzate ai fini del pagamento delle seguenti voci di spesa:
a) materie prime, ivi compresi i beni acquistati soggetti ad ulteriori processi di trasformazione, sussidiarie, materiali di consumo e merci;
b) servizi, qualora non riconducibili alle fattispecie del comma 2, necessari allo svolgimento delle attivita' dell'impresa;
c) godimento di beni di terzi;
d) personale direttamente impiegato nella realizzazione dei progetti.
4. Nell'ambito dei progetti di cui all'art. 5, comma 1, lettera b), volti a realizzare attivita' di ricerca industriale o sviluppo sperimentale, sono ammissibili le spese, relative a:
a) personale dipendente e collaboratori con contratto a progetto, con contratto di somministrazione di lavoro, ovvero titolare di specifico assegno di ricerca, limitatamente a tecnici, ricercatori ed altro personale ausiliario, nella misura in cui sono impiegati nelle attivita' di ricerca industriale e sviluppo sperimentale incluse del progetto. Sono esclusi i costi del personale con mansioni amministrative, contabili e commerciali;
b) strumenti e attrezzature di nuova fabbricazione, nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per le attivita' di ricerca industriale e sviluppo sperimentale;
c) contratti di ricerca «extra muros» aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte di un soggetto commissionario di attivita' di ricerca industriale e sviluppo sperimentale tramite una transazione effettuata alle normali condizioni di mercato;
d) servizi di consulenza e altri servizi utilizzati per l'attivita' di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, inclusa l'acquisizione o l'ottenimento in licenza dei risultati di ricerca, dei brevetti e del know-how, tramite una transazione effettuata alle normali condizioni di mercato;
e) spese generali supplementari e altri costi di esercizio, compresi i costi dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi, direttamente imputabili al progetto.
5. Ai fini dell'ammissibilita', le spese indicate ai commi 2 e 4 devono:
a) essere sostenute successivamente alla data di presentazione della domanda di agevolazione di cui all'art. 8, comma 2;
b) essere pagate esclusivamente attraverso uno specifico conto corrente intestato all'impresa beneficiaria e con modalita' che consentano la piena tracciabilita' del pagamento e l'immediata riconducibilita' dello stesso alla relativa fattura o al relativo documento giustificativo di spesa (bonifici bancari, SEPA Credit Transfer ovvero ricevute bancarie (RI.BA.).
6. Non sono in ogni caso ammissibili alle agevolazioni le spese:
a) relative a beni usati e a mezzi targati;
b) relative ad opere edili di qualsiasi tipo, fatto salvo quanto previsto dal comma 2, lettera d);
c) inerenti a beni la cui installazione e il cui utilizzo non e' previsto presso la sede legale o unita' locale destinataria delle agevolazioni;
d) sostenute attraverso il sistema della locazione finanziaria;
e) ascrivibili a titoli di spesa il cui importo sia inferiore a euro 500,00 (cinquecento) al netto di IVA;
f) relative a imposte e tasse. L'imposta sul valore aggiunto e' ammissibile all'agevolazione solo se la stessa rappresenta per il beneficiario un costo effettivo non recuperabile.
 
Art. 7

Agevolazioni concedibili

1. Le agevolazioni di cui al presente Capo assumono la forma del contributo a fondo perduto e sono concesse ai sensi e nel rispetto del regolamento de minimis, ovvero delle disposizioni del regolamento di esenzione o delle altre disposizioni tempo per tempo vigenti in materia di aiuti di Stato eventualmente applicabili all'intervento agevolativo attivato, secondo quanto definito negli avvisi previsti dall'art. 8, comma 1.
2. Il contributo e' riconosciuto alle imprese beneficiarie nella misura indicata, per ciascuna linea di intervento individuata all'art. 5, comma 2, negli avvisi previsti dall'art. 8, comma 1, che non puo' comunque superare il 70% (settanta per cento) delle spese ammissibili di cui all'art. 6.
 
Art. 8

Procedura di accesso

1. Le agevolazioni di cui al presente Capo sono concesse dal Comune di Prato, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili individuate dall'art. 3, comma 2, lettera a), secondo le modalita' definite in appositi avvisi e provvedimenti adottati dal medesimo comune.
2. Per ottenere il contributo previsto dal presente Capo, le imprese interessate presentano apposita domanda con le modalita' e i contenuti individuati dagli avvisi di cui al comma 1, dalla quale deve risultare il possesso dei requisiti e la sussistenza delle condizioni per l'accesso ai benefici stabiliti dal presente Capo.
3. Ciascuna impresa di cui all'art. 4, sia in forma singola che in qualita' di partecipante ad un progetto integrato di distretto, puo' presentare una sola domanda di agevolazione, fatta salva la possibilita' di presentazione di una nuova domanda su successivo avviso, in caso di rigetto dell'istanza in esito alla relativa istruttoria.
 
Art. 9

Concessione delle agevolazioni

1. Le domande di agevolazione sono valutate secondo le procedure stabilite dagli avvisi previsti dall'art. 8, comma 1, sulla base dei seguenti criteri:
a) adeguatezza delle competenze tecniche, organizzative e gestionali dell'impresa proponente;
b) chiarezza della proposta progettuale;
c) qualita' dell'idea progettuale;
d) sostenibilita' economico-finanziaria del progetto;
e) ricadute positive sul distretto industriale pratese;
f) replicabilita' delle soluzioni presso imprese del medesimo distretto industriale pratese ovvero in altri distretti industriali.
2. A conclusione del procedimento di valutazione e dello svolgimento degli adempimenti previsti dagli avvisi pubblici indicati all'art. 8, comma 1, e dalla disciplina nazionale applicabile, ivi inclusi gli adempimenti relativi alla registrazione dell'aiuto individuale nel Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all'art. 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, il Comune di Prato o il soggetto da questi incaricato procede alle attivita' di concessione delle agevolazioni ovvero, per le domande che hanno ottenuto un punteggio inferiore al minimo eventualmente previsto dall'avviso o ritenute, comunque, non ammissibili per insussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti dal presente decreto, comunica i motivi ostativi all'accoglimento della domanda ai sensi dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni.
 
Art. 10

Erogazione delle agevolazioni

1. Le agevolazioni sono erogate in non piu' di due quote, a seguito della presentazione di apposite richieste da parte delle imprese beneficiarie in relazione a spese effettivamente sostenute per la realizzazione del progetto. L'impresa beneficiaria puo' richiedere l'erogazione della prima quota, pari al 50% (cinquanta per cento) delle agevolazioni concesse, successivamente al sostenimento di spese di cui all'art. 6, comma 2 e 4, anche non quietanzate, per un importo pari almeno al 50% (cinquanta per cento) di quelle ammesse alle agevolazioni.
2. Contestualmente alla richiesta di erogazione indicata al comma 1, l'impresa beneficiaria richiede, altresi', la proporzionale erogazione delle agevolazioni commisurate alle esigenze di capitale circolante di cui all'art. 6, comma 3, riconosciute come ammissibili.
3. L'erogazione del saldo ovvero la richiesta di erogazione in unica soluzione puo' essere richiesta dall'impresa beneficiaria entro novanta giorni dalla data di ultimazione del progetto, successivamente all'integrale sostenimento delle spese per la realizzazione del progetto. A tal fine, l'impresa beneficiaria trasmette, nell'ambito della predetta richiesta, anche una relazione tecnica finale concernente l'ultimazione del progetto.
4. Entro sessanta giorni dalla ricezione delle richieste dei commi 1 e 3, verificata la completezza e la regolarita' della documentazione trasmessa nonche' il rispetto delle condizioni di erogabilita' previste dalle disposizioni vigenti, le agevolazioni spettanti sono erogate sul conto corrente indicato dall'impresa beneficiaria nella richiesta di erogazione.
5. Con gli avvisi previsti dall'art. 8, comma 1, sono definite le modalita' di presentazione delle domande di erogazione e la documentazione da produrre a corredo e sono fornite le necessarie specificazioni per la determinazione e la rendicontazione delle spese ammissibili, nonche' le disposizioni particolari per l'erogazione in caso di progetti integrati di distretto, eventualmente anche per il tramite dell'impresa capofila.
 
Art. 11

Cumulo delle agevolazioni

1. Le agevolazioni di cui al presente decreto possono essere cumulate con altri aiuti di Stato, anche «de minimis», nei limiti previsti dalla disciplina europea in materia di aiuti di Stato di riferimento.
 
Art. 12

Controlli

1. Il Comune di Prato puo' disporre controlli in qualsiasi fase del procedimento amministrativo, secondo le modalita' definite dagli avvisi previsti dall'art. 8, comma 1.
2. Le imprese beneficiarie sono tenute a consentire e favorire le attivita' di controllo di cui al comma 1 e a corrispondere a tutte le richieste di informazioni, dati e rapporti disposte dal Comune di Prato nonche' a custodire la documentazione amministrativa e contabile relativa alle spese rendicontate, secondo le indicazioni fornite dallo stesso comune.
 
Art. 13

Revoca delle agevolazioni

1. Le agevolazioni concesse ai sensi del presente Capo sono revocate, in misura totale o parziale in relazione alla natura e all'entita' dell'inadempimento da parte dell'impresa beneficiaria, nei seguenti casi:
a) verifica dell'assenza o della perdita di uno o piu' requisiti di ammissibilita', ovvero di documentazione incompleta o irregolare, per fatti imputabili all'impresa beneficiaria e non sanabili;
b) false dichiarazioni rese e sottoscritte dall'impresa beneficiaria;
c) mancato rispetto dei limiti di cumulo delle agevolazioni di cui all'art. 11;
d) mancato rispetto dei termini di ultimazione del progetto. In tali casi, la revoca e' totale nel caso in cui, entro i predetti termini, il progetto non sia stato realizzato per almeno il 70% (settanta per cento) delle spese ammesse;
e) mancata collaborazione nell'attivita' di controllo disposta dal Comune di Prato ai sensi dell'art. 12;
f) apertura di una procedura di liquidazione volontaria o di procedure concorsuali con finalita' liquidatorie;
g) alienazione o destinazione ad usi diversi da quelli previsti nel progetto di cui all'art. 5 ammesso all'agevolazione delle immobilizzazioni materiali o immateriali oggetto dell'agevolazione, prima che siano decorsi tre anni successivi alla data di erogazione dell'ultima quota delle agevolazioni;
h) cessazione o delocalizzazione dell'attivita' economica agevolata al di fuori del territorio nazionale o comunque dell'ambito territoriale e funzionale del distretto industriale pratese di appartenenza, nei tre anni successivi alla data di erogazione dell'ultima quota delle agevolazioni;
i) sussistenza di una causa ostativa ai sensi della normativa antimafia recata dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modifiche e integrazioni;
j) variazioni del progetto non compatibili con il mantenimento delle agevolazioni;
k) negli altri casi di revoca, totale o parziale, previsti dal provvedimento di concessione, nonche' in relazione alle condizioni e agli obblighi a carico dell'impresa beneficiaria ovvero derivanti da specifiche norme settoriali, anche appartenenti all'ordinamento europeo.
2. In caso di revoca totale, l'impresa beneficiaria non ha diritto all'eventuale quota residua ancora da erogare e deve restituire il beneficio gia' erogato, maggiorato degli interessi di legge e, ove ne ricorrano i presupposti, delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni e integrazioni. In caso di revoca parziale, l'importo delle agevolazioni spettanti e' rideterminato e i maggiori importi dei quali l'impresa beneficiaria abbia eventualmente goduto sono detratti dall'eventuale erogazione successiva ovvero sono recuperati.
3. Le risorse restituite per effetto delle revoche di cui al presente articolo sono versate dal comune all'entrata del bilancio dello Stato.
 
Art. 14

Progetti di sistema

1. Il Comune di Prato puo' realizzare forme di sostegno indiretto alle imprese operanti nel settore tessile del distretto industriale pratese di cui all'art. 4, affidando, a valere sulle risorse previste dall'art. 3, comma 2, lettera b) e nel limite massimo ivi previsto, a soggetti terzi la realizzazione di soluzioni e infrastrutture di utilita' strategica per il distretto industriale pratese di cui al comma 2.
2. Gli interventi di cui al presente Capo devono, in particolare, essere finalizzati alla realizzazione di soluzioni, piattaforme e infrastrutture comuni, strumentali ai temi della sicurezza nei luoghi di lavoro, dell'innovazione e digitalizzazione delle imprese e dell'attrazione e accelerazione di nuove imprese e, per accedere al finanziamento previsto dal presente Capo, fermo restando il rispetto delle ulteriori condizioni previste dalla disciplina di cui al comma 3 nonche' derivanti dalle particolari caratteristiche del progetto interessato, devono essere individuati sulla base dei seguenti criteri:
a) coerenza con almeno una delle predette tematiche strategiche;
b) capacita' di attivare le potenzialita' di sviluppo economico dell'area territoriale e funzionale del distretto industriale pratese, con particolare riguardo ai risultati attesi, in funzione delle finalita' dell'intervento, rispetto al miglioramento degli standard di sicurezza sul lavoro, al rafforzamento dei servizi per l'innovazione delle imprese, alla nascita di nuove imprese, alla capacita' di favorire relazioni tra le imprese presenti sul territorio;
c) coinvolgimento, nella realizzazione dei progetti, di partnership qualificate e eventuale compartecipazione di ulteriori soggetti, pubblici o privati, anche in termini di cofinanziamento degli interventi, ovvero sinergia con altri progetti attivati sul territorio.
3. Per le finalita' previste ai commi 1 e 2, gli interventi sono attuati dal Comune di Prato sulla base di procedure di evidenza pubblica o mediante affidamento a enti partecipati, nel rispetto delle vigenti disposizioni nazionali e europee in materia di affidamento dei contratti pubblici, ovvero attraverso forme di collaborazione tra amministrazioni pubbliche, anche ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, in relazione alle forme piu' adeguate per la realizzazione dello specifico intervento.
4. La realizzazione degli interventi di cui al presente Capo forma oggetto della rendicontazione di cui all'art. 15, comma 7, nel cui ambito il comune fornisce i dati inerenti ai progetti finanziati, fornendo evidenza della rispondenza degli stessi alle specifiche definite dal presente articolo.
 
Art. 15

Disposizioni finali

1. Le imprese beneficiarie delle agevolazioni di cui al Capo II sono tenute ad adempiere agli obblighi di pubblicazione delle agevolazioni ricevute, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 125 e seguenti, della legge 4 agosto 2017, n. 124 e successive modifiche e integrazioni. Ai predetti fini, le imprese beneficiarie sono tenute a rilasciare la dichiarazione prevista dall'art. 1, comma 125-quinquies della predetta legge n. 124 del 2017 nella nota integrativa del bilancio oppure, ove non tenuti alla redazione della nota integrativa, sul proprio sito internet o, in mancanza, sul portale digitale delle associazioni di categoria di appartenenza. L'inosservanza di tale obbligo comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla predetta disciplina.
2. Con gli avvisi pubblici previsti dall'art. 8, comma 1, e' pubblicato l'elenco degli oneri informativi per le imprese previsti dal presente decreto, ai sensi dell'art. 7, commi 1 e 2, della legge 11 novembre 2011, n. 180.
3. La misura di sostegno disciplinata dal presente decreto e' pubblicata sulla piattaforma telematica denominata «Incentivi.gov.it», ai sensi dell'art. 18-ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.
4. Fatta salva l'attuazione dell'intervento definito al Capo II ai sensi e nei limiti del regolamento de minimis, gli interventi di cui al presente decreto sono attuati nel rispetto delle procedure di eventuale comunicazione alla Commissione europea o autorizzazione da parte della stessa previste dalla disciplina europea in materia di aiuti di Stato di riferimento.
5. La registrazione del regime di aiuto previsto al Capo II nel registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modificazioni e integrazioni e' effettuata dal Ministero dello sviluppo economico. Il Comune di Prato o il soggetto da questi incaricato delle attivita' di gestione della misura provvede alla registrazione degli aiuti individuali, nel medesimo registro, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 31 maggio 2017, n. 115.
6. L'allocazione finanziaria delle risorse disponibili individuate all'art. 3, comma 2, puo' essere successivamente rimodulata dal Comune di Prato, previa comunicazione e intesa con il Ministero dello sviluppo economico e con il Ministero dell'economia e delle finanze, in funzione dei tiraggi e dei fabbisogni delle due linee di intervento di cui ai Capi II e III, registrati nel corso dell'attuazione della complessiva misura disciplinata dal presente decreto.
7. Il Comune di Prato trasmette al Ministero dello sviluppo economico i dati relativi all'attuazione dell'intervento di cui al presente decreto, anche al fine di consentire al Ministero l'adempimento degli obblighi di relazione e di monitoraggio previsti dalla vigente normativa in materia di aiuti di Stato. I dati relativi all'attuazione dell'intervento di cui al presente decreto sono trasmessi, altresi', al Ministero dell'economia e delle finanze.
Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 5 agosto 2022

Il Ministro
dello sviluppo economico
Giorgetti Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Franco

Registrato alla Corte dei conti il 16 settembre 2022 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e del turismo, reg. n. 1016