Gazzetta n. 227 del 28 settembre 2022 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 8 agosto 2022
Modalita' di erogazione del contributo per il sostegno dell'industria tessile biellese gravemente danneggiata dall'emergenza epidemiologica da COVID-19.


IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023» e, in particolare, l'art. 1, comma 157, che, per sostenere l'industria tessile, gravemente danneggiata dalla persistente emergenza epidemiologica da COVID-19, a tutela della filiera e per la programmazione di attivita' di progettazione, di sperimentazione, di ricerca e sviluppo nel settore tessile, attribuisce all'Unione industriale biellese un contributo di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023;
Visto, altresi', il comma 158 dello stesso art. 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, che demanda a un decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della medesima legge n. 178 del 2020, la definizione delle modalita' di erogazione del contributo di cui al citato comma 157, dei criteri per la selezione dei programmi e delle attivita' finanziabili, delle spese ammissibili nonche' le modalita' di verifica, di controllo e di rendicontazione delle spese sostenute utilizzando il medesimo contributo;
Considerata l'allocazione delle risorse su un capitolo di bilancio di parte corrente e che, pertanto, il mancato impegno delle risorse pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021, ai sensi dell'art. 34 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, costituisce economia di bilancio;
Considerato, pertanto, che risultano disponibili per l'attuazione della misura prevista dalle precitate disposizioni della legge 30 dicembre 2020, n. 178, risorse pari complessivamente a 10 milioni di euro;
Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, e successive modifiche e integrazioni, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
Vista la Carta degli aiuti di Stato a finalita' regionale per l'Italia relativa al periodo 1º gennaio 2022-31 dicembre 2027, approvata dalla Commissione europea il 2 dicembre 2021 con la decisione C (2021) 8655 final - Aiuto di Stato SA.100380 (2021/N) - Italia. Carta degli aiuti a finalita' regionale per l'Italia (1º gennaio 2022-31 dicembre 2027), come modificata dalla decisione C (2022) 1545 final del 18 marzo 2022 - Aiuto di Stato SA.101134 (2021/N) - Italia. Modifica della carta degli aiuti a finalita' regionale per l'Italia (1º gennaio 2022-31 dicembre 2027), che reca, tra l'altro, l'individuazione delle zone che rientrano nella deroga prevista dall'art. 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e che ascrive la Provincia di Biella in parte a regione NUTS 3, indicando come ammissibili a tale qualificazione i seguenti Comuni: Benna; Biella; Candelo; Casapinta; Castelletto Cervo; Cavaglia'; Cerreto Castello; Cerrione; Cossato; Crevacuore; Crosa; Dorzano; Gaglianico; Gifflenga; Lessona; Massazza; Masserano; Mezzana Mortigliengo; Mongrando; Mosso; Mottalciata; Ponderano; Pray; Quaregna; Salussola; Sandigliano; Soprana; Strona; Trivero; Valdengo; Valle Mosso; Verrone; Vigliano Biellese; Villanova Biellese;
Visto l'art. 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, che prevede, tra l'altro, che, al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicita' previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati che concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti trasmettono le relative informazioni alla banca dati, istituita presso il Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'art. 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57, che assume la denominazione di «Registro nazionale degli aiuti di Stato»;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 31 maggio 2017, n. 115, «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni»;
Visto l'art. 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modifiche e integrazioni, che disciplina il contratto di rete;
Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante «Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136»;
Vista la legge 11 novembre 2011, n. 180, recante «Norme per la tutela della liberta' d'impresa. Statuto delle imprese» e, in particolare, l'art. 7, in materia di oneri informativi gravanti su cittadini e imprese;
Vista la legge 4 agosto 2017, n. 124, recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza» e, in particolare, l'art. 1, commi 125 e seguenti, in materia di trasparenza delle erogazioni pubbliche;
Visto l'art. 18-ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, che istituisce, presso il Ministero dello sviluppo economico, la piattaforma telematica denominata «Incentivi.gov.it»;
Visto il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante »Disciplina della responsabilita' amministrativa delle persone giuridiche, delle societa' e delle associazioni anche prive di personalita' giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300»;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni e integrazioni, recante «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modifiche e integrazioni;
Visto l'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, cosi' come modificato dall'art. 41, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante «Codice unico di progetto degli investimenti pubblici»;
Considerata, pertanto, la necessita' di dare attuazione a quanto disposto dal comma 158 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178;

Decreta:

Art. 1

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti definizioni:
a) «Ministero»: il Ministero dello sviluppo economico;
b) «poli di innovazione»: persona giuridica o raggruppamento organizzato di soggetti indipendenti, pubblici e privati, volto a incentivare le attivita' innovative mediante la promozione, la condivisione di strutture e lo scambio di conoscenze e competenze e contribuendo efficacemente al trasferimento di conoscenze, alla creazione di reti, alla diffusione di informazioni e alla collaborazione tra i soggetti che costituiscono il polo;
c) «progetti esecutivi»: i progetti presentati dai soggetti attuatori in conformita' e in attuazione dei programmi di investimento definiti dall'Accordo di cui all'art. 10 del presente decreto;
d) «Proposta Quadro»: il programma di interventi proposto dall'UIB per il sostegno dell'industria tessile biellese, contenente specifiche progettualita' aventi i requisiti definiti dal presente decreto;
e) «regolamento generale di esenzione»: il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, e successive modifiche e integrazioni, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
f) «soggetti attuatori»: i soggetti individuati nell'ambito dell'Accordo di cui all'art. 10 del presente decreto come attuatori dei programmi di investimento individuati in esito alla negoziazione tra il Ministero e le parti interessate a partire dalle progettualita' proposte dall'UIB nell'ambito della Proposta Quadro, sottoscrittori del medesimo Accordo e potenziali soggetti beneficiari delle agevolazioni previste dal presente decreto a fronte della presentazione dei progetti esecutivi;
g) «UIB»: l'associazione Unione industriale biellese;
h) «unita' locale»: l'unita', come risultante dal registro delle imprese, ubicata in luogo diverso da quello della sede legale, nella quale e' esercitata stabilmente una o piu' attivita' dell'impresa.
 
Allegato
ELENCO DEGLI ONERI INFORMATIVI PREVISTI DAL PRESENTE DECRETO
MINISTERIALE

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2

Finalita' dell'intervento

1. Il presente decreto individua, ai sensi dell'art. 1, comma 158, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le modalita' di erogazione del contributo previsto dal comma 157 del medesimo articolo per il sostegno dell'industria tessile biellese, definendo i criteri per la selezione delle iniziative e delle attivita' finanziabili, le spese ammissibili e le modalita' di verifica, di controllo e di rendicontazione delle spese sostenute utilizzando il medesimo contributo.
2. Ai fini di cui al comma 1, il contributo e' utilizzato, secondo le modalita' definite dal presente decreto, per la concessione di agevolazioni sulla base di una procedura valutativa negoziale, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123. Nell'ambito della predetta procedura, in attuazione dell'art. 1, comma 157, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, l'UIB riveste funzioni di coordinamento strategico, assumendo, in particolare, il ruolo di promotore degli interventi a supporto dell'industria tessile biellese in vista della definizione dello specifico Accordo tra il Ministero e le parti interessate alla realizzazione dei predetti interventi, avente le caratteristiche definite dall'art. 10.
 
Art. 3

Risorse finanziarie disponibili

1. Le risorse finanziarie disponibili per l'attuazione degli interventi previsti dal presente decreto sono pari a euro 5.000.000,00 per ciascuno degli anni 2022 e 2023.
 
Art. 4

Soggetti beneficiari

1. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al presente decreto i soggetti, pubblici o privati, individuati come soggetti attuatori nell'ambito dell'Accordo di cui all'art. 10, che presentano, ai sensi dell'art. 11, i progetti esecutivi dei programmi di investimento ivi previsti.
2. I soggetti di cui al cui al comma 1, alla data di presentazione dei progetti esecutivi, devono:
a) essere regolarmente costituiti, iscritti e «attivi» nel registro delle imprese;
b) avere hanno sede legale o unita' locale nella Provincia di Biella; la predetta sede o unita' locale, qualora non posseduta alla data di presentazione dei progetti esecutivi, deve essere dimostrata alla data di presentazione della prima richiesta di erogazione dell'agevolazione;
c) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti. A tal fine i soggetti non devono essere sottoposti a procedura concorsuale e trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coattiva o volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo (ad eccezione del concordato preventivo con continuita' aziendale) o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente;
d) essere in regola rispetto alle disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia e urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell'ambiente e in relazione agli obblighi contributivi;
e) non rientrare tra i soggetti che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
f) non essere qualificati come impresa in difficolta', cosi' come definita all'art. 2, punto 18 del regolamento generale di esenzione;
g) avere restituito somme dovute a seguito di provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero.
3. Per i soggetti non tenuti all'iscrizione nel registro delle imprese i requisiti previsti al comma 2 si applicano nei limiti di quanto compatibile con la natura del soggetto e con le funzioni dallo stesso esercitate.
4. Sono, in ogni caso, esclusi dalle agevolazioni di cui al presente decreto i soggetti:
a) che risultino destinatari di sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modifiche e integrazioni o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;
b) i cui legali rappresentanti o amministratori siano stati condannati, con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture vigente alla data di presentazione dei progetti esecutivi;
c) nei cui confronti sia verificata l'esistenza di una delle condizioni ostative ai sensi della disciplina antimafia di cui decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 ovvero di altre condizioni previste dalla legge come causa di incapacita' a beneficiare di agevolazioni finanziarie pubbliche o comunque a cio' ostative.
 
Art. 5

Programmi ammissibili

1. Sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente decreto programmi di investimento, volti alla realizzazione di strutture e strumenti in grado di accrescere la competitivita', l'innovazione e la sostenibilita' dell'industria tessile biellese, riconducibili ad una delle seguenti linee di intervento:
a) realizzazione di poli di innovazione nel settore tessile;
b) valorizzazione del patrimonio culturale tessile biellese.
2. I programmi di cui al comma 1 sono definiti nell'Accordo previsto dall'art. 10 e attuati attraverso progetti esecutivi presentati dai soggetti attuatori di cui all'art. 4.
3. I progetti esecutivi attuativi dei programmi aventi le caratteristiche di cui al comma 1, lettera b), possono essere presentati dai soggetti di cui all'art. 4 anche congiuntamente tra loro. In tali casi, i progetti devono essere realizzati mediante il ricorso allo strumento del contratto di rete, stipulato ai sensi dell'art. 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, o ad altre forme contrattuali di collaborazione, quali, a titolo esemplificativo, il consorzio e l'accordo di partenariato. Il contratto di rete o le altre forme contrattuali di collaborazione devono configurare una concreta collaborazione che sia stabile e coerente rispetto all'articolazione delle attivita', espressamente finalizzata alla realizzazione del progetto proposto. In particolare, il contratto deve prevedere:
a) la suddivisione delle competenze, dei costi e delle spese a carico di ciascun partecipante;
b) l'individuazione, nell'ambito dei soggetti co-proponenti, del soggetto capofila, che agisce in veste di mandatario dei partecipanti, attraverso il conferimento da parte dei medesimi, con atto pubblico o scrittura privata autenticata, di un mandato collettivo con rappresentanza per tutti i rapporti con il Ministero.
4. Ai fini dell'ammissibilita' alle agevolazioni, i progetti esecutivi devono:
a) essere realizzati dai soggetti di cui all'art. 4 nella Provincia di Biella;
b) essere conformi alle particolari disposizioni definite dai successivi articoli per ciascuna delle linee di intervento individuata dal comma 1;
c) rispettare le caratteristiche e le condizioni previste dall'Accordo di cui all'art. 10 e prevedere termini di ultimazione degli investimenti conformi alla tempistica di realizzazione ivi indicata. Per data di ultimazione del progetto si intende la data dell'ultimo titolo di spesa rendicontato e ritenuto ammissibile alle agevolazioni.
 
Art. 6

Agevolazioni concedibili

1. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono concesse ai soggetti attuatori, nella forma del contributo a fondo perduto, nel rispetto delle condizioni e limitazioni rispettivamente previste dalla disciplina del regolamento generale di esenzione applicabile in funzione della linea di intervento di riferimento e nel rispetto delle esclusioni settoriali previste dal predetto regolamento.
2. Le agevolazioni di cui al presente decreto possono essere cumulate con altri aiuti di Stato, anche «de minimis», nei limiti previsti dalla disciplina europea in materia di aiuti di Stato di riferimento.
 
Art. 7

Poli per l'innovazione e l'accelerazione delle imprese

1. La linea di intervento prevista dall'art. 5, comma 1, lettera a), e' volta alla realizzazione di poli di innovazione nel settore tessile, in grado di favorire l'innovazione, la condivisione di conoscenze e competenze, anche volte ad accrescere la sostenibilita' della produzione, e l'accelerazione delle imprese operanti nell'industria tessile biellese. Le agevolazioni sono dirette a sostenere, in particolare:
a) la creazione o l'ammodernamento di poli di innovazione nel settore tessile, in relazione ai relativi investimenti materiali e immateriali;
b) il funzionamento dei poli costituiti o ammodernati ai sensi della lettera a), in relazione alle attivita' di gestione e coordinamento del polo, svolte sulla base di un programma di attivita', comprensivo di iniziative di animazione e promozione del polo volte ad agevolare la collaborazione e la messa a disposizione di servizi e infrastrutture per la ricerca, l'innovazione e il trasferimento tecnologico.
2. Gli interventi di cui al presente articolo sono attuati nel quadro dell'art. 27 del regolamento generale di esenzione, fino a un massimo di aiuto concedibile pari a euro 7.500.000,00 per polo di innovazione, con le seguenti intensita':
a) in relazione agli investimenti, fino al 50 (cinquanta) per cento dei costi ammissibili di cui al comma 5, lettera a). La predetta percentuale e' aumentata di 5 punti percentuali per i poli di innovazione situati nei comuni della Provincia di Biella che soddisfano le condizioni dell'art. 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, come individuati dalla carta degli aiuti a finalita' regionale approvata dalla Commissione europea vigente alla data di adozione del provvedimento di approvazione del progetto esecutivo previsto dall'art. 12;
b) in relazione alle attivita' di gestione e coordinamento, fino al 50 (cinquanta) per cento dei costi ammissibili di cui al comma 5, lettera b), sostenuti nel periodo individuato al comma 3.
3. Il periodo di ammissibilita' dei costi di cui al comma 2, lettera b), e' pari a cinque anni decorrenti dalla data di adozione del provvedimento di approvazione del progetto esecutivo previsto dall'art. 12. Nel caso di iniziative volte all'ammodernamento del polo, qualora il medesimo polo abbia gia' beneficiato di altri aiuti, detto periodo e' ridotto nella misura necessaria a garantire il rispetto della durata massima di concessione di tali aiuti indicata dall'art. 27, paragrafo 7, del regolamento generale di esenzione, pari a dieci anni decorrenti dalla data della concessione del primo aiuto, tenendo conto degli aiuti pregressi.
4. Ai fini dell'ammissibilita' alle agevolazioni, gli interventi di cui al comma 1 devono rispettare le seguenti condizioni:
a) le agevolazioni sono concesse al soggetto giuridico che gestisce il polo di innovazione, in funzione della forma giuridica assunta dal polo. Ai predetti fini, il ruolo di soggetto gestore puo' essere assunto:
i. dalla medesima persona giuridica costituente il polo di innovazione, qualora quest'ultimo si costituisca come consorzio, societa' consortile o altra persona giuridica autonoma;
ii. dal soggetto che assume le funzioni di gestione e di coordinamento del polo di innovazione, in virtu' di idonei atti negoziali formalizzati con i soggetti aggregati che costituiscono il polo, che conferiscano al medesimo soggetto poteri adeguati alle funzioni e responsabilita' definite dal presente articolo;
b) il soggetto gestore assume funzioni di gestione e coordinamento delle attivita' del polo, curando l'offerta di servizi coerenti, la funzionalita' della strumentazione, l'organizzazione delle iniziative di animazione e promozione del polo e quant'altro diretto ad assicurare le attivita' del polo. Ai fini del presente decreto, il soggetto gestore assume, altresi', il ruolo di soggetto attuatore e compie tutti gli atti funzionali alla definizione, presentazione e approvazione del progetto esecutivo relativo al polo di innovazione, coordinando, altresi', le attivita' amministrative necessarie, per le iniziative a cio' dirette, alla costituzione del polo, ivi incluse quelle dirette all'ottenimento delle autorizzazioni e alla definizione degli assetti contrattuali. I compiti, le responsabilita' e i poteri in capo al soggetto gestore devono risultare dall'atto costitutivo, nel caso di cui al punto i) della lettera a), ovvero dagli atti negoziali formalizzati con i soggetti aggregati al polo, nel caso di cui al punto ii) della lettera b);
c) il possesso dei requisiti previsti dall'art. 4, nonche' l'assetto giuridico e organizzativo, i compiti, le responsabilita' e i poteri del soggetto gestore indicati alle lettere a) e b) devono essere dimostrati alla data di presentazione dei progetti esecutivi di cui all'art. 11;
d) il progetto esecutivo, con riferimento agli investimenti ivi previsti, deve essere avviato successivamente alla data di relativa presentazione ai sensi dell'art. 11. Per data di avvio del progetto si intende la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all'investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante a ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento. L'acquisto di terreni e i lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilita' non sono considerati come avvio dei lavori;
e) dal progetto esecutivo e dagli atti prodotti ai sensi dell'art. 11 deve risultare che il regolamento del polo garantisce:
i. l'accesso a locali, impianti e attivita' del polo stesso in maniera aperta a piu' utenti e in modo trasparente e non discriminatorio. Nel caso di soggetti finanziatori di almeno il 10% dei costi di investimento del polo di innovazione, laddove questi godano di un accesso preferenziale a condizioni piu' favorevoli, al fine di evitare una sovracompensazione, tale accesso preferenziale e' proporzionale al contributo del medesimo soggetto ai costi di investimento e tali condizioni sono rese pubbliche;
ii. canoni per l'utilizzo degli impianti e per la partecipazione alle attivita' del polo stesso, corrispondenti al prezzo di mercato o che ne riflettono i relativi costi.
5. Sono ammissibili alle agevolazioni ai sensi del presente articolo, i costi strettamente funzionali alla realizzazione dell'iniziativa di cui al comma 1, sostenuti successivamente alla presentazione dei progetti esecutivi di cui all'art. 11, relativi alle seguenti voci di spesa, fatte salve eventuali ulteriori specificazioni ed eventuali limitazioni definite nell'Accordo di cui all'art. 10 in relazione ai programmi di investimento ivi individuati:
a) immobilizzazioni materiali e immateriali, come definite dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile, che riguardino:
i. terreni, immobili e impianti, macchinari;
ii. diritti di brevetto, licenze, know-how o altre forme di proprieta' intellettuale;
b) spese di personale e spese amministrative, comprese le spese generali, riguardanti:
i. l'animazione del polo al fine di agevolare la collaborazione, la condivisione di informazioni e la fornitura o messa a disposizione di servizi specializzati e personalizzati di sostegno alle imprese;
ii. l'attivita' di marketing del polo volta a promuovere la partecipazione di nuove imprese o organismi e ad aumentare la visibilita' del polo;
iii. la gestione delle infrastrutture del polo; l'organizzazione di programmi di formazione, seminari e conferenze per facilitare la condivisione delle conoscenze, il lavoro in rete e la cooperazione transnazionale.
 
Art. 8

Valorizzazione del patrimonio culturale tessile biellese

1. La linea di intervento prevista dall'art. 5, comma 1, lettera b), e' rivolta al sostegno di programmi nel campo della cultura e della conservazione del patrimonio culturale tessile biellese, con il fine di creare musei, realizzare mostre, convegni e spazi espositivi nonche' valorizzare gli archivi storici aziendali e fornire servizi per le imprese operanti nel settore tessile biellese. Le agevolazioni sono dirette a sostenere, in particolare:
a) la creazione o l'ammodernamento di infrastrutture culturali nel settore tessile, in relazione ai relativi investimenti materiali e immateriali;
b) il funzionamento delle infrastrutture culturali costituite o ammodernate ai sensi della lettera a), in relazione ai costi sostenuti per la gestione dell'infrastruttura, nei termini individuati dal comma 3, lettera b), del presente articolo.
2. Gli interventi di cui al presente articolo sono attuati nel quadro dell'art. 53 del regolamento generale di esenzione, fino a copertura dell'80 (ottanta) per cento dei costi ammissibili di cui al comma 3 e comunque fino a un massimo di aiuto concedibile pari a euro 2.000.000,00 per progetto esecutivo.
3. Fatte salve eventuali ulteriori specificazioni ed eventuali limitazioni definite nell'Accordo di cui all'art. 10 in relazione ai programmi di investimento ivi individuati, sono ammissibili i costi strettamente funzionali alla realizzazione dell'intervento di cui al comma 1, sostenuti successivamente alla presentazione dei progetti esecutivi di cui all'art. 11, relativi a:
a) immobilizzazioni materiali e immateriali, come definite dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile, tra cui:
i. i costi per la costruzione, l'ammodernamento, l'acquisizione, la conservazione o il miglioramento di infrastrutture se annualmente sono utilizzate a fini culturali per almeno l'80 % del tempo o della loro capacita';
ii. i costi di acquisizione, incluso il leasing, il trasferimento del possesso o la ricollocazione fisica del patrimonio culturale;
iii. i costi necessari per la tutela, la conservazione, il restauro e la riqualificazione del patrimonio culturale materiale e immateriale, compresi i costi aggiuntivi per lo stoccaggio in condizioni appropriate, gli attrezzi speciali, i materiali e i costi relativi a documentazione, ricerca, digitalizzazione e pubblicazione;
iv. i costi sostenuti per rendere il patrimonio culturale meglio accessibile al pubblico, compresi i costi per la digitalizzazione e altre nuove tecnologie, i costi per migliorare l'accessibilita' delle persone con esigenze particolari (in particolare, rampe e sollevatori per le persone disabili, indicazioni in braille e esposizioni interattive nei musei) e per la promozione della diversita' culturale per quanto riguarda presentazioni, programmi e visitatori;
v. i costi relativi a progetti e attivita' culturali, alla cooperazione, ai programmi di scambio e alle borse di studio, compresi i costi per le procedure di selezione, per la promozione e i costi direttamente imputabili al programma;
b) per il funzionamento delle infrastrutture culturali:
i. i costi delle istituzioni culturali o dei siti del patrimonio collegati alle attivita' permanenti o periodiche - comprese mostre, spettacoli, eventi e attivita' culturali analoghe - che insorgono nel normale svolgimento dell'attivita';
ii. i costi delle attivita' di educazione culturale e artistica e di sensibilizzazione sull'importanza della tutela e promozione della diversita' delle espressioni culturali tramite programmi educativi e di sensibilizzazione del pubblico, compreso mediante l'uso delle nuove tecnologie;
iii. i costi per migliorare l'accesso del pubblico ai siti e alle attivita' delle istituzioni culturali e del patrimonio, compresi i costi di digitalizzazione e di utilizzo delle nuove tecnologie, nonche' i costi di miglioramento dell'accessibilita' per le persone con disabilita';
iv. i costi operativi collegati direttamente al progetto o all'attivita' culturale, quali la locazione o l'affitto di immobili e centri culturali, le spese di viaggio, i materiali e le forniture con attinenza diretta al progetto o all'attivita' culturale, le strutture architettoniche utilizzate per mostre e messe in scena, i prestiti, la locazione e l'ammortamento di strumenti, software e attrezzature, i costi per l'accesso a opere protette dal diritto d'autore e ad altri contenuti protetti da diritti di proprieta' intellettuale, i costi di promozione e i costi direttamente imputabili al progetto o all'attivita'; i costi di ammortamento e di finanziamento sono ammissibili solo se non sono stati inclusi negli aiuti agli investimenti;
v. le spese relative al personale impiegato nell'istituzione culturale o nel sito del patrimonio o per un progetto;
vi. i costi dei servizi di consulenza e di sostegno forniti da consulenti esterni e da fornitori di servizi, direttamente imputabili al progetto.
4. La stampa e i periodici, sia cartacei che elettronici, non sono ammissibili agli aiuti a norma del presente articolo.
 
Art. 9

Proposta Quadro

1. Al fine di attivare la procedura negoziale diretta alla definizione dell'Accordo di cui all'art. 10, l'UIB presenta al Ministero una Proposta Quadro contenente delle ipotesi di intervento coerenti con i programmi e le linee di intervento individuate dall'art. 5 e declinate dagli articoli 7 e 8 del presente decreto.
2. Per ciascuna ipotesi di intervento di cui al comma 1, la Proposta Quadro illustra una specifica progettualita' nella quale sono definiti almeno i seguenti elementi:
a) la linea di intervento di riferimento tra quelle di cui all'art. 5 e le finalita' perseguite;
b) la localizzazione dell'iniziativa, nell'ambito della Provincia di Biella;
c) gli investimenti e le attivita' che si intendono realizzare, gli obiettivi e i risultati attesi;
d) il cronoprogramma di realizzazione;
e) i soggetti a vario titolo coinvolti, i rispettivi ruoli e responsabilita';
f) il quadro finanziario dell'iniziativa, con l'indicazione dell'ammontare complessivo dei costi previsti e del fabbisogno finanziario.
3. La Proposta Quadro e' presentata dall'UIB in via esclusivamente telematica al seguente indirizzo di Posta elettronica certificata dgiai.div08@pec.mise.gov.it - entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 
Art. 10

Definizione dell'Accordo

1. Ricevuta la Proposta Quadro di cui all'art. 9, il Ministero, provvede, per ciascuna progettualita' ivi individuata, alla verifica della sussistenza delle condizioni di ammissibilita', con particolare riferimento a quanto indicato agli articoli 7 e 8, avviando, nelle more delle verifiche, una fase di interlocuzione e negoziazione con l'UIB, i soggetti coinvolti nella realizzazione degli interventi e le amministrazioni pubbliche eventualmente interessate, in vista della sottoscrizione di uno specifico Accordo con le parti interessate. In tale fase il Ministero e le altre amministrazioni pubbliche interessate possono individuare le specifiche tecniche e i parametri suscettibili di negoziazione con i potenziali soggetti attuatori, al fine di rimodulare i programmi di investimento previsti per massimizzare i risultati conseguibili rispetto agli obiettivi perseguiti. In tale fase e' verificata, altresi', l'eventuale disponibilita' al cofinanziamento delle proposte da parte delle amministrazioni pubbliche interessate.
2. Qualora il Ministero ravvisi l'opportunita', ai fini dell'accelerazione delle tempistiche delle attivita' di cui al comma 1, puo' indire una conferenza di servizi ai sensi dell'art. 14, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, invitando le amministrazioni pubbliche interessate.
3. A conclusione delle attivita' di cui ai commi 1 e 2, il Ministero procede alla definizione e sottoscrizione dell'Accordo nel quale sono indicati, tra l'altro, i seguenti elementi:
a) le finalita' dell'Accordo;
b) i programmi di investimento da realizzare e la tempistica di ultimazione;
c) i soggetti attuatori, con l'indicazione per ciascuno di essi dei relativi impegni in merito all'attuazione dell'Accordo;
d) le amministrazioni sottoscrittici dell'Accordo, specificando gli eventuali impegni a loro carico, anche a titolo di cofinanziamento delle iniziative;
e) le agevolazioni disponibili per ciascun programma;
f) i termini per la presentazione al Ministero, ai sensi dell'art. 11, dei progetti esecutivi dei programmi di investimento individuati nell'Accordo stesso;
4. L'Accordo e' sottoscritto dal Ministero, dall'UIB, dai soggetti attuatori e dalle altre amministrazioni pubbliche interessate. La predetta sottoscrizione e' condizione per il prosieguo della fase di accesso secondo quanto definito dai successivi articoli 11 e 12.
 
Art. 11

Presentazione dei progetti esecutivi

1. A seguito della sottoscrizione dell'Accordo di cui all'art. 10, al fine della definizione, nei confronti dei soggetti attuatori, delle agevolazioni concedibili in relazione alle attivita' di rispettiva responsabilita', ciascun soggetto attuatore presenta al Ministero, nei termini stabiliti dall'Accordo, i progetti esecutivi dei programmi di investimento ivi individuati, corredati dalle dichiarazioni atte a comprovare il possesso dei requisiti di cui al presente decreto e dalla ulteriore documentazione utile. I soggetti attuatori devono, tra l'altro, allegare:
a) per i progetti esecutivi di programmi di valorizzazione del patrimonio culturale tessile biellese presentati congiuntamente ai sensi dell'art. 5, comma 3, copia del contratto di collaborazione e copia del mandato conferito al soggetto capofila;
b) per i progetti esecutivi relativi ai poli di innovazione di cui all'art. 7, copia dell'atto costitutivo ovvero degli atti negoziali formalizzati tra il soggetto gestore e i soggetti aggregati al polo di innovazione.
2. La documentazione di cui al comma 1, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto attuatore o da soggetto delegato in possesso di idonei poteri, deve essere presentata in via esclusivamente telematica al seguente indirizzo di Posta elettronica certificata dgiai.div08@pec.mise.gov.it
3. Il Ministero procede alla verifica dei requisiti di ammissibilita' del soggetto attuatore ai sensi dell'art. 4, nonche' alla verifica della conformita' del progetto esecutivo rispetto alle caratteristiche e alle condizioni definite nell'Accordo e, in caso di esito positivo, provvede ai sensi dell'art. 12. In caso di esito negativo dell'attivita' istruttoria, il Ministero trasmette la comunicazione dei motivi ostativi all'approvazione, ai sensi dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni.
4. Qualora, nel corso di svolgimento delle attivita' di cui al comma 3, risulti necessario acquisire ulteriori informazioni, dati o documenti rispetto a quelli presentati dal soggetto attuatore ovvero precisazioni e chiarimenti in merito alla documentazione gia' prodotta, il Ministero puo' richiederli al soggetto attuatore mediante una comunicazione scritta, assegnando un termine per la loro presentazione.
 
Art. 12
Approvazione del progetto esecutivo e determinazione delle
agevolazioni

1. In caso di esito positivo delle attivita' istruttorie di cui all'art. 11, comma 3, il Ministero procede alla registrazione dell'aiuto individuale nei confronti del soggetto attuatore nel Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 31 maggio 2017, n. 115, e, ove nulla osti, adotta il provvedimento di approvazione del progetto esecutivo.
2. Il provvedimento di cui al comma 1 individua, tra l'altro, il progetto esecutivo ammesso, il costo dello stesso progetto e l'ammontare delle agevolazioni concesse, il codice unico di progetto di cui all'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, gli obblighi in capo al soggetto beneficiario ai fini del mantenimento delle medesime agevolazioni, ivi compreso l'obbligo di consentire i controlli e le verifiche di pertinenza del Ministero, e le cause di revoca.
 
Art. 13

Erogazione delle agevolazioni

1. Le agevolazioni sono erogate dal Ministero in relazione a richieste per stato di avanzamento del progetto esecutivo presentante dal soggetto beneficiario secondo le tempistiche e modalita' specificate nel provvedimento di approvazione dello stesso e definite sulla base del cronoprogramma di realizzazione stabilito nell'Accordo. Alla richiesta di erogazione, il soggetto beneficiario deve allegare idonea documentazione, relativa alle attivita' svolte e alle spese sostenute. L'erogazione della quota a saldo e' subordinata, altresi', all'integrale sostenimento delle spese e alla presentazione di una relazione tecnica finale concernente l'ultimazione del progetto esecutivo.
2. Il provvedimento di approvazione del progetto esecutivo specifica, altresi', le condizioni e modalita' di erogazione delle agevolazioni riconosciute a fronte di spese di funzionamento.
3. Il Ministero, verificata la completezza e la regolarita' della documentazione trasmessa ai sensi dei commi 1 e 2, nonche' il rispetto delle condizioni di erogabilita' previste dalle disposizioni vigenti, procede all'erogazione delle agevolazioni spettanti sul conto corrente indicato dal soggetto beneficiario nella richiesta di erogazione.
 
Art. 14

Variazioni

1. Eventuali variazioni dei soggetti beneficiari conseguenti a operazioni societarie o cessioni a qualsiasi titolo dell'attivita', nonche' variazioni relative agli obiettivi complessivi, alla tempistica di realizzazione dei progetti esecutivi o alla relativa localizzazione, devono essere tempestivamente comunicate al Ministero, affinche' proceda alle opportune verifiche, valutazioni e adempimenti, anche al fine della verifica della permanenza dei requisiti soggettivi e delle condizioni di ammissibilita' dell'iniziativa agevolata. La comunicazione deve essere accompagnata da un'argomentata relazione. Nel caso in cui le verifiche e valutazioni si concludano con esito negativo, il Ministero procede alla revoca delle agevolazioni.
2. Fermo restando il rispetto degli obiettivi connessi alla realizzazione del progetto esecutivo, le variazioni rispetto alla documentazione prodotta ai sensi dell'art. 11 che riguardano l'ammontare complessivo delle spese sostenute, nonche' l'importo rendicontato per specifiche categorie di spesa, non devono essere preventivamente comunicate al Ministero e sono valutate in fase di erogazione finale delle agevolazioni.
3. Le variazioni del progetto esecutivo non possono, in nessun caso, comportare il riconoscimento di agevolazioni di importo superiore a quello originariamente individuato dal provvedimento di approvazione di cui all'art. 12.
 
Art. 15

Ulteriori obblighi a carico dei soggetti beneficiari

1. I soggetti beneficiari delle agevolazioni sono tenuti a:
a) consentire e favorire, in ogni fase del procedimento, lo svolgimento di tutti i controlli, ispezioni e monitoraggi disposti dal Ministero ai sensi dell'art. 16;
b) ultimare il progetto esecutivo nei termini e con le modalita' definiti nell'Accordo e nel provvedimento di approvazione di cui all'art. 12;
c) corrispondere a tutte le richieste di informazioni, dati e rapporti tecnici periodici disposte dal Ministero;
d) custodire la documentazione amministrativa e contabile relativa alle spese rendicontate, nel rispetto delle norme nazionali di riferimento;
e) adempiere agli obblighi di pubblicazione delle agevolazioni ricevute, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 125 e seguenti, della legge 4 agosto 2017, n. 124 e successive modifiche e integrazioni.
 
Art. 16

Controlli

1. Il Ministero puo' effettuare controlli e ispezioni sulle iniziative agevolate in qualsiasi fase del procedimento amministrativo, anche mediante ispezioni in loco, al fine di verificare le condizioni per la fruizione e il mantenimento delle agevolazioni nonche' lo stato di attuazione degli interventi finanziati. Nel caso di esito negativo dei controlli, il Ministero procede alla revoca delle agevolazioni.
2. Il Ministero puo' effettuare, altresi', accertamenti d'ufficio, anche attraverso la consultazione diretta e telematica degli archivi e dei pubblici registri utili alla verifica degli stati, delle qualita' e dei fatti riguardanti le dichiarazioni sostitutive presentate dai soggetti beneficiari durante il procedimento amministrativo disciplinato dal presente provvedimento.
 
Art. 17

Revoca delle agevolazioni

1. Il Ministero dispone, in relazione alla natura e all'entita' dell'inadempimento da parte del soggetto beneficiario, la revoca totale o parziale delle agevolazioni concesse nei seguenti casi:
a) verifica dell'assenza o della perdita di uno o piu' requisiti di ammissibilita', ovvero di documentazione incompleta o irregolare, per fatti imputabili al soggetto beneficiario e non sanabili;
b) false dichiarazioni rese e sottoscritte dal soggetto beneficiario;
c) mancato rispetto dei limiti di cumulo delle agevolazioni di cui all'art. 6;
d) mancato adempimento degli obblighi di cui all'art. 15;
e) apertura di una procedura di liquidazione volontaria o di altre procedure concorsuali con finalita' liquidatorie;
f) alienazione o destinazione ad usi diversi da quelli previsti nel progetto esecutivo delle immobilizzazioni materiali o immateriali oggetto dell'agevolazione, prima che siano decorsi tre anni successivi alla data di erogazione dell'ultima quota delle agevolazioni;
g) cessazione o delocalizzazione dell'attivita' economica agevolata al di fuori della Provincia di Biella, nei tre anni successivi alla data di erogazione dell'ultima quota delle agevolazioni;
h) sussistenza di una causa di divieto in relazione alla normativa antimafia ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modifiche e integrazioni;
i) variazioni ai sensi dell'art. 14 valutate dal Ministero come non compatibili con il mantenimento delle agevolazioni;
j) negli altri casi di revoca, totale o parziale, previsti dal provvedimento di approvazione del progetto esecutivo di cui all'art. 12, nonche' in relazione alle condizioni e agli obblighi a carico del soggetto beneficiario ovvero derivanti da specifiche norme settoriali, anche appartenenti all'ordinamento europeo.
2. In caso di revoca totale, il soggetto beneficiario non ha diritto all'eventuale quota residua ancora da erogare e deve restituire il beneficio gia' erogato, maggiorato degli interessi di legge e, ove ne ricorrano i presupposti, delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni e integrazioni. In caso di revoca parziale, il Ministero procede alla rideterminazione dell'importo delle agevolazioni spettanti e i maggiori importi di cui il soggetto beneficiario abbia eventualmente goduto sono detratti dall'eventuale erogazione successiva ovvero sono recuperati.
3. In caso di violazione degli obblighi di trasparenza di cui all'art. 15, comma 1, lettera e), si applicano le pertinenti disposizioni di cui alla legge 4 agosto 2017 n. 124.
 
Art. 18

Disposizioni finali

1. In allegato al presente decreto e' pubblicato l'elenco degli oneri informativi previsti dal presente decreto a carico dei soggetti beneficiari, ai sensi dell'art. 7, commi 1 e 2, della legge 11 novembre 2011, n. 180.
2. La misura di sostegno disciplinata dal presente decreto e' pubblicata sulla piattaforma telematica denominata «Incentivi.gov.it», ai sensi dell'art. 18-ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34.
Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 8 agosto 2022

Il Ministro: Giorgetti

Registrato alla Corte dei conti il 16 settembre 2022 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e del turismo, reg. n. 1017