Gazzetta n. 227 del 28 settembre 2022 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
ORDINANZA 3 agosto 2022
Ordinanza del servizio fitosanitario nazionale finalizzata all'adozione di misure fitosanitarie d'emergenza per il contrasto di Dociostaurus maroccanus atte ad impedire la sua diffusione nel territorio della Repubblica italiana. (Ordinanza n. 1).


IL DIRETTORE
del Servizio fitosanitario centrale

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;
Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, recante «Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attivita' culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonche' per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuita' delle funzioni dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, concernente: «Regolamento recante organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132» e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, recante «Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell'art. 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625» ed in particolare l'art. 3, comma 1, che definisce le attivita' di protezione delle piante quelle volte alla previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi, nonche' alla gestione delle emergenze fitosanitarie relative al contrasto degli organismi nocivi delle piante;
Visto in particolare l'art. 7, comma 5, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, che dispone che all'attuazione degli atti approvati dal Comitato fitosanitario nazionale, si provvede mediante ordinanze del direttore del Servizio fitosanitario centrale, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana;
Vista la direttiva del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 24 febbraio 2022, n. 90017, registrata alla Corte dei conti in data 1° aprile 2022 al n. 237, sull'azione amministrativa e sulla gestione per l'anno 2022;
Visto il «Piano d'azione per il contrasto e il contenimento delle infestazioni acridiche in Sardegna», predisposto dal Servizio fitosanitario della Regione Sardegna, ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo n. 19/2021, in collaborazione con l'Assessorato regionale agricoltura, Assessorato regionale difesa dell'ambiente, l'Agenzia regionale Laore ed il Dipartimento di agraria dell'Universita' degli studi di Sassari e approvato dal Comitato fitosanitario nazionale nella seduta del 6 luglio 2022;
Considerato che Dociostaurus maroccanus, comunemente chiamato «grillastro crociato» o «locusta del Marocco» e' una specie di cavalletta molto comune in Sardegna, caratterizzata da una alternanza di fasi solitarie e di fasi gregarie che provocano periodiche infestazioni;
Constatato che dal 2020, nei territori della Regione Sardegna, il Dociostaurus maroccanus e' passato dalla fase solitaria alla fase gregaria, durante la quale si assiste alla formazione di sciami in grado di provocare la completa distruzione della vegetazione, causando danni ingenti;
Constatato che la presenza in forma gregaria e dannosa e' stata riscontrata nei territori di Bolotana, Bortigali, Lei, Noragugume, Olzai, Orani, Orotelli, Ottana, Silanus e Teti in Provincia di Nuoro; Anela, Benetutti, e Illorai in Provincia di Sassari; Sedilo e Sorradile in Provincia di Oristano, per un totale di 15 comuni coinvolti con un areale interessato dalle infestazioni delle forme gregarie adulte di circa 50.000 ettari;
Constatato che il Comitato fitosanitario nazionale, di cui all'art. 7 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, ha approvato le misure fitosanitarie finalizzate al contrasto e al contenimento dell'organismo nocivo Dociostaurus maroccanus nella seduta del 6 luglio 2022;
Ritenuto necessario attuare le misure fitosanitarie d'emergenza finalizzate al contrasto e al contenimento dell'organismo nocivo Dociostaurus maroccanus, approvate dal Comitato fitosanitario nazionale;

Dispone:

Art. 1

Finalita'

1. La presente ordinanza definisce le misure fitosanitarie d'emergenza per il contrasto di Dociostaurus maroccanus atte ad impedire la sua diffusione nel territorio della Repubblica italiana.
 
Art. 2

Definizioni

1. Ai fini della presente ordinanza si applicano le definizioni di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19 e inoltre, si intende per:
a) «organismo specificato»: l'insetto ortottero Dociostaurus maroccanus.
 
Art. 3
Indagini sul territorio nazionale relative all'organismo specificato

1. I Servizi fitosanitari regionali, qualora si sospetti la presenza della fase gregaria dell'organismo specificato, effettuano, o fanno effettuare sotto la propria sorveglianza ufficiale, indagini annuali, in collaborazione con le strutture operanti sul territorio di competenza, per accertare la presenza dell'organismo specificato, sulla base di uno specifico piano di indagine regionale.
2. Il piano di indagine di cui al comma 1 tiene conto dei dati tecnici e scientifici disponibili, della biologia dell'organismo specificato, nonche' di tutte le altre informazioni pertinenti per quanto riguarda la presenza dell'organismo specificato.
3. Le indagini sono mirate a rilevare l'eventuale presenza delle ooteche, delle neanidi e degli adulti in forma gregaria dell'organismo specificato mediante rilevazioni visive e con l'ausilio di strumenti GIS, di trappole, di droni nonche' di carotaggi del terreno ed analisi di laboratorio, nelle aree che i Servizi fitosanitari regionali individuano a rischio elevato.
4. I Servizi fitosanitari regionali registrano i risultati delle indagini, compresi gli elementi di georeferenziazione e ne danno comunicazione al Servizio fitosanitario centrale.
5. I Servizi fitosanitari regionali, per l'attuazione delle indagini previste dal piano di cui al comma 1, possono avvalersi del supporto del Comando unita' forestali, ambientali e agroalimentari (CUFAA) dei Carabinieri o del Corpo forestale delle regioni a statuto speciale e delle province autonome, di agenzie regionali strumentali o di altri enti competenti, previo accordo tra le parti.
 
Art. 4

Rilevamento o presenza sospetta dell'organismo specificato

1. In applicazione dell'art. 28, comma 1, del decreto legislativo n. 19/2021, chiunque sospetti o venga a conoscenza della presenza dell'organismo specificato in forma gregaria ne informa immediatamente il Servizio fitosanitario regionale competente per territorio e fornisce tutte le informazioni pertinenti, prima di darne comunicazione pubblica.
2. Il Servizio fitosanitario regionale, a seguito delle informazioni di cui al comma 1 o delle indagini di cui all'art. 3, provvede alla conferma ufficiale del ritrovamento dell'organismo specificato in forma gregaria e adotta le idonee misure fitosanitarie al fine di prevenire ogni eventuale rischio di diffusione dell'organismo specificato.
 
Art. 5

Definizione delle aree delimitate

1. Sulla base delle indagini di cui all'art. 3 o delle comunicazioni di cui all'art. 4, il Servizio fitosanitario regionale competente per territorio, istituisce senza indugio un'area delimitata in applicazione dell'art. 31 del decreto legislativo n. 19/2021 costituita da:
a) una zona infestata, comprendente tutto il territorio in cui e' stata riscontrata la presenza di ooteche dell'organismo specificato nella fase gregaria;
b) una zona cuscinetto, adiacente alla zona infestata e che la circonda, la cui estensione e' definita dal Servizio fitosanitario regionale competente.
2. Il Servizio fitosanitario regionale competente per territorio puo' definire l'area delimitata sulla base dei confini amministrativi dei territori coinvolti.
3. Qualora la presenza in forma gregaria dell'organismo specificato sia confermata nella zona cuscinetto, la delimitazione della zona infestata e della zona cuscinetto e' immediatamente riveduta e modificata di conseguenza.
4. I Servizi fitosanitari regionali tengono e aggiornano un elenco delle aree delimitate definite nei rispettivi territori, pubblicano tale elenco e ogni suo aggiornamento, e ne danno immediata comunicazione al Servizio fitosanitario centrale.
 
Art. 6

Misure fitosanitarie d'emergenza

1. Nelle aree delimitate di cui all'art. 5 i Servizi fitosanitari regionali competenti per territorio definiscono i territori in cui attuano o fanno attuare le appropriate misure fitosanitarie d'emergenza di seguito elencate, per il controllo e il contrasto dell'organismo specificato Dociostaurus maroccanus atte ad impedire la sua diffusione nel territorio della Repubblica italiana:
a) monitoraggio e georeferenziazione delle ooteche e delle neanidi: monitoraggio rinforzato, per l'individuazione delle ooteche e delle neanidi, con l'ausilio di ogni strumento utile quali strumentazioni GIS, Applicazioni informatiche (App), software di analisi, elaborazione delle previsioni e altre tecniche innovative come il Remote Sensing e Unmanned Aerial Systems - UAS per la mappatura degli habitat di ovideposizione delle locuste e delle condizioni ambientali che favoriscono il processo di transizione tra la fase solitaria e quella gregaria, anche mediante l'impiego di immagini multispettrali e termiche ottenute da satellite. Nell'area delimitata sono individuate anche aree pilota di circa un ettaro in cui sono effettuati cento campionamenti di terreno, con 15 cm² di suolo ed una profondita' di circa 10 cm. In particolare, i campionamenti primaverili riguardano le popolazioni neanidali nei siti di ovideposizione a partire dalle prime schiuse fino alla comparsa delle prime ninfe. Il campionamento estivo, invece, interessa gli adulti i cui campioni saranno utilizzati per valutazioni morfometriche;
b) distruzione delle ooteche: sono pianificati e fatti attuare gli idonei interventi di natura meccanica, quali la lavorazione superficiale dei terreni, secondo le indicazioni fornite dal Servizio fitosanitario regionale competente per territorio. Potra' essere valutato anche l'utilizzo di mezzi fisici storicamente impiegati nel controllo delle cavallette, quali i pirofori (con l'ausilio di squadre specializzate), le reti, le lampade fototropiche e l'abbattimento meccanico con mezzi di campo. Le misure che prevedono l'utilizzo del fuoco devono essere pianificate con il Comando unita' forestali, ambientali e agroalimentari (CUFAA) o dal Corpo forestale delle regioni a statuto speciale e delle province autonome e da loro autorizzate;
c) trattamenti fitosanitari contro le neanidi: sono pianificati e fatti attuare gli idonei trattamenti fitosanitari con principi attivi autorizzati dal Ministero della salute, in condizioni ottimali e secondo le strategie IPM (Integrated Pest Management), ad integrazione delle altre misure di cui al presente articolo, secondo le indicazioni fornite dal Servizio fitosanitario regionale competente per territorio;
d) verifica ed uso degli antagonisti naturali: verifica della presenza di antagonisti naturali delle cavallette insistenti nell'area delimitata, principalmente il coleottero Mylabris variabilis, al fine di valutare la possibilita' di adottare azioni di riequilibrio attraverso la raccolta di esemplari e l'esecuzione di lanci inoculativi ed inondativi all'interno delle zone infestate, oltre ai ditteri bombilidi e altri predatori e parassiti secondari;
e) azioni di informazione, divulgazione e trasferimento delle conoscenze: almeno all'interno delle aree delimitate, i Servizi fitosanitari regionali interessati, in collaborazione con le strutture operanti sul territorio di competenza, attuano una campagna informativa al fine di sensibilizzare ed informare gli operatori professionali, i cittadini e l'opinione pubblica circa le diverse attivita' previste dal Piano di azione per il controllo dell'organismo specificato e sulla necessita' di impedirne la sua diffusione al di fuori dell'area delimitata.
 
Art. 7

Ricerca scientifica

1. Le Istituzioni scientifiche e gli altri soggetti che intendono avviare specifiche attivita' di indagini e sperimentazione sull'organismo specificato devono darne preventivamente comunicazione al Servizio fitosanitario regionale competente e devono tempestivamente comunicarne i risultati agli stessi Servizi, prima di darne diffusione pubblica.
2. I Servizi fitosanitari regionali effettuano o fanno effettuare ricerche scientifiche, in collaborazione con le istituzioni scientifiche o le altre strutture operanti sul territorio di competenza, al fine di individuare ulteriori strumenti per il contrasto all'organismo specificato, almeno nei seguenti ambiti:
a) attivita' di monitoraggio mirate all'individuazione di idonei agenti di controllo biologico;
b) approfondimenti sulla biologia dei possibili antagonisti identificati;
c) valorizzazione degli agenti biologici autoctoni gia' presenti sui territori interessati;
d) definizione delle modalita' di gestione e di allevamento degli agenti di controllo individuati:
e) individuazione di siti e di modalita' di lancio degli agenti di controllo biologici;
f) individuazione e messa a punto di metodologie di controllo chimiche, fisiche e biologiche, alternative e integrative a quelle indicate dal presente ordinanza.
3. I Servizi fitosanitari regionali, altresi', effettuano o fanno effettuare, in collaborazione con enti pubblici di ricerca scientifica, sperimentazioni e indagini conoscitive per valutare l'efficacia dell'utilizzo dei droni per la protezione dall'organismo specificato ai sensi dell'art. 37 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, cosi' come modificato da decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 55. Tali indagini e sperimentazioni sono finalizzate, in particolare, a:
a) valutare l'applicabilita' dei droni in contesti caratterizzati da scarsa accessibilita' a persone e mezzi;
b) valutare la precisione della distribuzione;
c) valutare l'efficacia dell'intervento;
d) quantificare l'ammontare dei residui dei prodotti distribuiti con la tecnica oggetto di sperimentazione.
 
Art. 8

Approvazione piano d'azione

1. E' approvato il «Piano d'azione per il contrasto e il contenimento delle infestazioni acridiche in Sardegna» di cui all'Allegato I, parte integrante della presente ordinanza, finalizzato all'attuazione delle misure di emergenza per la prevenzione e l'eradicazione di Dociostaurus maroccanus nel territorio della Regione Sardegna.
 
Art. 9

Attuazione delle misure fitosanitarie

1. Le misure fitosanitarie d'emergenza di cui all'art. 5, comma 1, lettere b) e c), sono eseguite a cura dei proprietari o conduttori, a qualunque titolo, dei terreni agricoli e delle aree non agricole ricadenti nell'area delimitata. che ne annotano, se del caso, l'esecuzione nel Registro trattamenti di cui al decreto ministeriale 12 gennaio 2015, secondo le modalita' da esso definite.
2. Il Servizio fitosanitario nazionale puo' avvalersi del supporto del Comando unita' forestali, ambientali e agroalimentari (CUFAA) dei Carabinieri o del Corpo forestale delle regioni a statuto speciale e delle province autonome e dell'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) per la verifica del rispetto delle disposizioni di cui alla presente ordinanza, previo accordo tra le parti.
3. Il Servizio fitosanitario regionale puo' stabilire un intervento diretto per adempiere agli obblighi della presente ordinanza in applicazione dell'art. 32, comma 3, del decreto legislativo n. 19/2021.
 
Art. 10

Norme finanziarie

1. Gli oneri derivanti dall'esecuzione delle misure fitosanitarie d'emergenza di cui all'art. 5, comma 1, lettere b) e c), gravano sui proprietari o conduttori, a qualunque titolo, dei terreni agricoli e delle aree non agricole ricadenti nell'area delimitata in applicazione dell'art. 33, comma 1, del decreto legislativo n. 19/2021. E' facolta' delle regioni e delle province autonome disciplinare eventuali deroghe in tal senso.
2. Le misure fitosanitarie d'emergenza eseguite in applicazione della presente ordinanza e delle disposizioni emanate dai Servizi fitosanitari regionali contro l'organismo specificato, ammissibili ai sensi del regolamento (UE) 2021/690 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 aprile 2021, possono ricevere un contributo finanziario secondo le disposizioni contenute nel citato regolamento.
3. Gli enti pubblici e i soggetti privati nella area delimitata, per l'esecuzione delle misure fitosanitarie previste dalla presente ordinanza e dalle disposizioni emanate dai Servizi fitosanitari regionali contro l'organismo specificato, non finanziabili con altre risorse pubbliche, possono ricevere un contributo finanziario nei limiti delle risorse stanziate per la dichiarazione dello stato di calamita' naturale.
 
Art. 11

Sanzioni

1. Ai trasgressori delle disposizioni contenute nella presente ordinanza si applicano le sanzioni amministrative previste dall'art. 55 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19.
La presente ordinanza produce effetti dalla data di adozione, e' trasmessa ai competenti organi di controllo per la registrazione e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
Roma, 3 agosto 2022

Il direttore: Caio

Registrato alla Corte dei conti il 6 settembre 2022 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e del turismo, n. 1006

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Avvertenza:
L'allegato alla presente ordinanza recante «Piano d'azione di contrasto e contenimento delle infestazioni acridiche in Sardegna» e' consultabile sul sito web del Servizio fitosanitario nazionale al seguente indirizzo: https://www.protezionedellepiante.it/ordinanza-n-1-del-3-agosto-2022- misure-fitosanitarie-contro-dociostaurus-maroccanus/