Gazzetta n. 227 del 28 settembre 2022 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
DECRETO 1 agosto 2022, n. 145 |
Regolamento concernente la disciplina delle scommesse a quota fissa su eventi sportivi diversi dalle corse dei cavalli e su eventi non sportivi. |
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IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto l'articolo 88 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 recante Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, che disciplina la procedura autorizzatoria per il rilascio, da parte dell'autorita' di pubblica sicurezza, della licenza per l'esercizio delle scommesse; Visto il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la disciplina delle attivita' di gioco; Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto il decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, e successive modifiche ed integrazioni, con il quale si riordina l'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 3 agosto 1998, n. 288; Visto l'articolo 16, comma 1, della legge 13 maggio 1999, n. 133, in base al quale, con riferimento a nuovi tipi di scommessa sulle competizioni sportive, nonche' ad ogni altro tipo di gioco, concorso pronostici e scommesse, il Ministro dell'economia e delle finanze emana regolamenti a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per disciplinare le modalita' ed i tempi di gioco, la corresponsione di aggi, diritti e proventi dovuti a qualsiasi titolo; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni, recante riforma dell'organizzazione del governo; Vista la legge 18 ottobre 2001, n. 383, recante primi interventi per il rilancio dell'economia, ed in particolare l'articolo 12, commi 1 e 2, concernenti il riordino delle funzioni statali in materia di organizzazione e gestione dei giochi, delle scommesse e dei concorsi a premi, con cui si dispone, tra l'altro, che la posta unitaria di partecipazione a scommesse, giochi e concorsi pronostici e' determinata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze; Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 2002, n. 33, in attuazione dell'articolo 12 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, con il quale si e' provveduto all'affidamento delle attribuzioni in materia di giochi e scommesse all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato; Visto il decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, con la legge 8 agosto 2002, n. 178, che ha attributo all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato lo svolgimento di tutte le funzioni in materia di organizzazione ed esercizio dei giochi, scommesse e concorsi pronostici; Visto il decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, recante la riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze e delle agenzie fiscali, di modifica al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha attribuito all'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato la competenza in materia di giochi, scommesse e concorsi pronostici, ivi comprese quelle riguardanti i relativi tributi, fatta eccezione per le imposte dirette e l'imposta sul valore aggiunto; Visto l'articolo 1, commi 286 e 287, della legge 30 dicembre 2004, n. 311; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° marzo 2006, n. 111, con cui e' approvato il regolamento recante la disciplina delle scommesse a quota fissa su eventi diversi dalle corse dei cavalli e su eventi non sportivi; Visto l'articolo 24, commi da 11 a 24, della legge 7 luglio 2009, n. 88, recante disposizioni in materia di esercizio e di raccolta a distanza dei giochi, tra cui le scommesse a quota fissa su eventi diversi dalle corse dei cavalli e su eventi non sportivi, e, in particolare, il comma 12 che stabilisce che la disciplina dei suddetti giochi e' adeguata con regolamenti emanati ai sensi degli articoli 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133, e successive modificazioni, e 12 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, e successive modificazioni; Visto l'articolo 23-quater del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge del 7 agosto 2012, n. 135, che dispone, tra l'altro, l'incorporazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato nell'Agenzia delle dogane a decorrere dall'1 dicembre 2012, la quale ha contestualmente assunto la denominazione di Agenzia delle dogane e dei monopoli, subentrando in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, competenze e poteri gia' in capo alla predetta Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato; Visto l'articolo 1, comma 643, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e l'articolo 1, comma 926, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, con cui e' stata disciplinata la regolarizzazione dei soggetti che offrivano, all'entrata in vigore delle stesse, scommesse con vincite in denaro senza essere collegati al totalizzatore nazionale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli; Considerato che il mercato delle scommesse a quota fissa su eventi sportivi diversi dalle corse dei cavalli e su eventi non sportivi e' stato oggetto di profondi cambiamenti nell'ultimo decennio e che pertanto, al fine di aumentare il contrasto all'offerta di gioco irregolare, occorre modificare l'attuale disciplina di regolamentazione del settore e introdurre nuove modalita' di gioco; Udito il parere del Consiglio di Stato n. 298/2018, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza di Sezione del 18 gennaio 2018; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3 della legge n. 400 del 1988, effettuata con nota n. 2661 del 9 marzo 2018;
Adotta il seguente regolamento:
Art. 1
Oggetto e definizioni
1. Il presente regolamento definisce le regole generali relative alle scommesse a quota fissa su eventi sportivi diversi dalle corse dei cavalli e su eventi non sportivi. 2. Ai soli fini del presente provvedimento, s'intende: a) ADM, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli; b) avvenimento o frazione di avvenimento, l'evento, anche non sportivo, su cui si effettua la scommessa a quota fissa; c) avvenimento-manifestazione, l'evento, anche non sportivo, il cui nome coincide con il nome della manifestazione ovvero di una specifica competizione su cui si effettua la scommessa a quota fissa; d) bonus, la somma riconosciuta al giocatore per l'effettuazione delle scommesse a quota fissa; e) concessionario/i, il soggetto selezionato da ADM, in base a procedura ad evidenza pubblica, per l'affidamento delle attivita' e funzioni pubbliche oggetto della concessione; f) concessione, l'istituto attraverso il quale ADM affida attivita' e funzioni pubbliche per la commercializzazione delle scommesse a quota fissa; g) disciplina, categoria sportiva o non sportiva che raggruppa le manifestazioni per le quali e' autorizzata l'offerta di gioco; h) errore quota, l'errore materiale di indicazione della quota nel programma di accettazione predisposto dal concessionario, obiettivamente rilevabile dal giocatore e riconoscibile, al momento della scommessa a quota fissa, come errore sulla base del confronto tra la quota offerta e il relativo valore medio di mercato; i) esito pronosticabile, uno degli esiti contemplati da una determinata tipologia di scommessa su cui e' possibile scommettere; j) esito vincente, il risultato che si e' verificato tra gli esiti contemplati da una tipologia di scommessa; k) gioco sicuro, legale e responsabile, le misure adottate dal concessionario nel gioco con vincita in denaro, sulla base dei provvedimenti di ADM, al fine di garantire la tutela sia degli interessi del singolo giocatore sia di quelli pubblici; l) luogo/hi di vendita, il punto di vendita autorizzato alla raccolta, in possesso dei requisiti stabiliti con provvedimenti di ADM e della licenza di polizia rilasciata dall'Autorita' di pubblica sicurezza di cui all'art. 88 del R.D. del 18 giugno 1931, n. 773; m) manifestazione, l'insieme degli avvenimenti appartenenti alla stessa competizione sportiva o non sportiva; n) movimento netto, l'incasso lordo della raccolta delle scommesse a quota fissa al netto dell'importo delle scommesse a quota fissa annullate e/o rimborsabili; o) orario di accettazione, periodo di accettazione delle giocate che termina all'orario di inizio dell'avvenimento ovvero alla conclusione dell'evento ovvero al determinarsi di uno degli esiti pronosticabili; p) partecipante o scommettitore o giocatore, colui che effettua la scommessa a quota fissa; q) posta di gioco, l'importo pagato dal partecipante per ciascuna scommessa a quota fissa; r) quota, il numero, seguito al massimo da tre decimali, il quale, moltiplicato per la posta di gioco, determina l'importo da restituire al partecipante in caso di vincita; s) ricevuta di partecipazione, documento che garantisce l'avvenuta registrazione della scommessa nel totalizzatore nazionale e che costituisce, nel caso di vincita o di rimborso, l'unico titolo al portatore valido per la riscossione della stessa. Per il gioco a distanza la registrazione della scommessa a quota fissa e dell'esito sul totalizzatore nazionale, immediatamente contabilizzata sul conto di gioco, costituisce a tutti gli effetti ricevuta di partecipazione; t) scommessa a quota fissa, la scommessa per la quale la somma da riscuotere, in caso di vincita, e' previamente concordata tra il partecipante e il concessionario ed e' modificabile solo nei casi previsti; u) scommessa sistemistica o sistema, insieme di scommesse a quota fissa generate combinando tra di loro piu' esiti pronosticabili e convalidate contemporaneamente in un'unica ricevuta di partecipazione; v) scommessa telematica, la scommessa a quota fissa effettuata con modalita' «a distanza», ovvero effettuata attraverso canale telefonico, fisso o mobile, internet o tv interattiva; w) tipologia di scommessa, l'insieme degli esiti proposti dal concessionario ed autorizzati da ADM; x) totalizzatore nazionale, il sistema di elaborazione per la gestione ed il controllo da parte di ADM di tutte le informazioni e di tutti i dati relativi alle scommesse a quota fissa.
N O T E
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1: - Il testo dell'art. 88 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 giugno 1931, n. 146), cosi' recita: «Art. 88 (art. 86 T.U. 1926). - La licenza per l'esercizio delle scommesse puo' essere concessa esclusivamente a soggetti concessionari o autorizzati da parte di Ministeri o di altri enti ai quali la legge riserva la facolta' di organizzazione e gestione delle scommesse, nonche' a soggetti incaricati dal concessionario o dal titolare di autorizzazione in forza della stessa concessione o autorizzazione.». - Si riporta l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O.: «Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi nonche' dei regolamenti comunitari; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge; e). 2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. 4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono: a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i ministri ed i Sottosegrati di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione; b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni funzionali; c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati; d) indicazione e revisione periodica della consistenza elle piante organiche; e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unita' dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali. 4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1 del presente articolo, si provvede al periodico riordino delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo o sono comunque obsolete.». - Si riportano i commi 286 e 287 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -legge finanziaria 2005), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2004, n. 306, S.O.: «286. Con uno o piu' decreti, da adottare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro dell'economia e delle finanze, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede al riordino delle scommesse su eventi sportivi diversi dalle corse dei cavalli e su eventi non sportivi, escluse le manifestazioni per la cui realizzazione concorrono i soggetti ai quali si applicano le disposizioni agevolative di cui al comma 185 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e che sono stati individuati con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 3 luglio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 166 del 17 luglio 2008, in particolare per quanto attiene agli aspetti organizzativi, gestionali, amministrativi, impositivi, sanzionatori, nonche' a quelli relativi al contenzioso ed al riparto dei proventi. 287. Con provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sono stabilite le nuove modalita' di distribuzione del gioco su eventi diversi dalle corse dei cavalli, nel rispetto dei seguenti criteri: a) inclusione, tra i giochi su eventi diversi dalle corse dei cavalli, delle scommesse a totalizzatore e a quota fissa su eventi diversi dalle corse dei cavalli, dei concorsi pronostici su base sportiva, del concorso pronostici denominato totip, delle scommesse ippiche di cui al comma 498, nonche' di ogni ulteriore gioco pubblico, basato su eventi diversi dalle corse dei cavalli; b) possibilita' di raccolta del gioco su eventi diversi dalle corse dei cavalli da parte degli operatori che esercitano la raccolta di gioco presso uno Stato membro dell'Unione europea, degli operatori di Stati membri dell'Associazione europea per il libero scambio e anche degli operatori di altri Stati, solo se in possesso dei requisiti di affidabilita' definiti dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato; c) esercizio della raccolta tramite punti di vendita aventi come attivita' principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici e punti di vendita aventi come attivita' accessoria la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici; ai punti di vendita aventi come attivita' principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici puo' essere riservata in esclusiva l'offerta di alcune tipologie di scommessa; d) previsione dell'attivazione di un numero di nuovi punti di vendita non inferiore a 7.000, di cui almeno il 30 per cento aventi come attivita' principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici; e); f); g); h) aggiudicazione dei punti di vendita previa effettuazione di una o piu' procedure aperte a tutti gli operatori, la cui base d'asta non puo' essere inferiore ad euro cinquantamila per ogni punto di vendita avente come attivita' principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici e ad euro diciassettemilacinquecento per ogni punto di vendita avente come attivita' accessoria la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici; i) acquisizione della possibilita' di raccogliere il gioco a distanza, ivi inclusi i giochi di abilita' con vincita in denaro; l) definizione delle modalita' di salvaguardia dei concessionari della raccolta di scommesse a quota fissa su eventi diversi dalle corse dei cavalli disciplinate dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° marzo 2006, n. 111.». |
| Art. 2
Soggetti abilitati alla raccolta
1. La raccolta delle scommesse a quota fissa e' effettuata dai concessionari individuati da ADM nel rispetto della disciplina nazionale e comunitaria. 2. Le caratteristiche delle reti distributive dei concessionari di cui al comma 1, sono stabilite con provvedimenti di ADM. 3. La raccolta delle scommesse a quota fissa e' effettuata attraverso i luoghi di vendita o attraverso modalita' «a distanza», ovvero canale telefonico, fisso o mobile, internet o TV interattiva. Il luogo di vendita gestisce il rapporto con il partecipante, effettua le scommesse a quota fissa sui terminali di gioco, paga le vincite e i rimborsi. 4. ADM, in occasioni di particolare rilievo e limitatamente al loro svolgimento, puo' autorizzare il concessionario alla raccolta e all'accettazione delle scommesse a quota fissa presso luoghi di vendita temporanei. I criteri disciplinanti il rilascio delle autorizzazioni sono stabiliti con provvedimento del Direttore di ADM tenuto conto della specifica rilevanza dell'avvenimento su scala nazionale e del rispetto della normativa vigente in materia di locali idonei alla raccolta. |
| Art. 3
Oggetto delle scommesse a quota fissa
1. Le scommesse a quota fissa hanno per oggetto avvenimenti sportivi, diversi dalle corse dei cavalli, ed avvenimenti non sportivi, individuati ed autorizzati da ADM. |
| Art. 4
Scommesse a quota fissa e tipologie di scommesse a quota fissa
1. Le scommesse a quota fissa ammesse sono: a) singola, cioe' riferita all'esito di una tipologia di scommessa a quota fissa; b) multipla, ovvero una scommessa riferita agli esiti di piu' tipologie di scommesse a quota fissa. 2. Sono ammesse tipologie di scommessa a quota fissa composte che sono rappresentate dall'insieme di piu' tipologie di scommessa a quota fissa e per le quali la posta di gioco e' suddivisa tra le tipologie di scommesse a quota fissa che la compongono. Per tale tipologia di scommessa a quota fissa, la quota pattuita puo' variare in funzione degli esiti delle scommesse a quota fissa che la compongono. In tal caso, la quota, troncata al terzo decimale, puo' essere inferiore a 1 (uno). 3. Con provvedimenti di ADM o con note tecniche elaborate dai concessionari e contenenti la descrizione degli esiti pronosticabili e delle modalita' di determinazione e refertazione degli esiti vincenti, asseverate da ADM, sono stabilite le caratteristiche delle tipologie di scommessa a quota fissa. 4. Qualora le relative note tecniche non contengano specifica diversa disposizione, l'esito vincente di una tipologia di scommessa sportiva a quota fissa e' riferito al risultato al termine dei tempi regolamentari, compreso l'eventuale recupero. |
| Art. 5
Programma ufficiale
1. L'elenco delle discipline sportive e non sportive e delle manifestazioni e i relativi aggiornamenti, e' definito, anche su proposta dei concessionari, e pubblicato tempestivamente da ADM. 2. Il programma ufficiale e' definito dal singolo concessionario in base alle discipline, manifestazioni, facenti parte dell'elenco di cui al comma 1, e tipologie di scommesse autorizzate da ADM. Tale programma costituisce l'unico documento in riferimento al quale le scommesse possono essere accettate. In esso sono riportati, per ciascun avvenimento: a) la disciplina e la manifestazione; b) le squadre o i concorrenti che identificano l'avvenimento; c) la data e l'ora dell'avvenimento come comunicate al Totalizzatore Nazionale; d) le tipologie di scommessa a quota fissa ammesse. 3. Nelle discipline a squadre, la prima squadra che compone l'avvenimento e' individuata come squadra ospitante. Per gli avvenimenti che si disputano in campo neutro la prima squadra che compone l'avvenimento e' individuata come squadra ospitante ai soli fini della refertazione degli esiti vincenti. Sono resi pubblici dal concessionario i metodi di visualizzazione degli avvenimenti, diversi da quanto descritto nel periodo precedente. 4. La data di cui alla lettera c. del comma 2, puo' essere retrodatata o postdatata per un massimo di tre giorni solari, eccetto che per gli avvenimenti-manifestazione per i quali e' possibile superare i tre giorni solari sulla base delle comunicazioni ufficiali degli organi responsabili dello svolgimento degli stessi. 5. Sulla base del programma ufficiale, di cui al comma 2, il concessionario redige il programma di accettazione contenente tutti gli esiti che compongono ciascuna tipologia di scommessa e le quote relative agli esiti pronosticabili offerti per gli avvenimenti oggetto di scommessa. Nel programma di accettazione sono indicati gli avvenimenti per i quali non sono accettate scommesse singole ma unicamente scommesse multiple ovvero non sono accettate scommesse multiple ma unicamente scommesse singole. 6. Il programma di accettazione, e ogni sua variazione, e' reso disponibile nei luoghi di vendita. Relativamente alle scommesse telematiche, il concessionario provvede a darne diffusione attraverso i canali utilizzati per la raccolta. 7. I concessionari possono definire quote diverse per le scommesse a quota fissa effettuate presso i luoghi di vendita e per le scommesse telematiche. |
| Art. 6 Validita' delle scommesse a quota fissa, delle tipologie di scommessa e dei risultati che ne costituiscono l'oggetto
1. Sono considerate valide le scommesse a quota fissa e le tipologie di scommessa a quota fissa che la compongono, regolarmente accettate e registrate dal totalizzatore nazionale. 2. Fermo restando quanto stabilito dal successivo comma 6, l'esito degli avvenimenti sportivi e di quelli non sportivi oggetto di scommessa e' quello che si realizza sul campo di gara o luogo di svolgimento dello stesso; le sue eventuali modificazioni non incidono sull'esito gia' certificato. 3. La tipologia di scommessa a quota fissa su un avvenimento sportivo diverso dalle corse dei cavalli e non sportivo e' considerata non valida: a) quando l'avvenimento non si e' svolto entro i tre giorni successivi all'ultima data comunicata al totalizzatore nazionale; b) in caso di accettazione di una tipologia di scommessa a quota fissa successivamente al verificarsi di un suo esito; c) in caso di inversione di campo nelle competizioni a squadre, rispetto a quanto comunicato dall'organo responsabile dello svolgimento degli avvenimenti. Non si considera inversione di campo qualora l'avvenimento si disputi in campo neutro; d) in caso di accettazione di una tipologia di scommessa a quota fissa nell'intervallo di tempo compreso tra l'orario di effettivo inizio dell'avvenimento e l'orario indicato nel programma ufficiale. 4. La tipologia di scommessa a quota fissa e' comunque valida quando il risultato oggetto della stessa e' gia' maturato sul campo di gara o luogo di svolgimento dello stesso, anche se, in momenti successivi, l'avvenimento e' sospeso o annullato. 5. Se uno o piu' tipologie di scommesse a quota fissa che compongono una scommessa a quota fissa multipla danno diritto al rimborso previsto dall'articolo 7, la scommessa a quota fissa resta valida e alle tipologie di scommesse a quota fissa rimborsate e' assegnata quota uguale ad 1 (uno). L'applicazione delle maggiorazioni delle vincite per le scommesse multiple di cui all'articolo 10, comma 7, e' ricalcolata escludendo le tipologie di scommesse a quota fissa a cui e' assegnata quota 1 (uno). 6. Ai fini delle scommesse a quota fissa, la refertazione degli esiti riguardanti gli avvenimenti sportivi oggetto di scommessa compete ai concessionari, che provvedono a certificarli sulla base delle comunicazioni ufficiali effettuate dagli organi responsabili dello svolgimento degli avvenimenti ovvero, in assenza di queste ultime, sulla base di elementi, notizie od informazioni oggettivamente riscontrabili; ai medesimi fini i concessionari provvedono direttamente a refertare gli esiti riguardanti gli avvenimenti non sportivi, sulla base di elementi, notizie od informazioni oggettivamente riscontrabili per l'avvenimento oggetto di scommessa. 7. L'orario di riferimento per le scommesse a quota fissa e' quello del totalizzatore nazionale. |
| Art. 7
Rimborsi
1. Il partecipante ha diritto al rimborso: a) quando non e' possibile la refertazione delle tipologie di scommessa accettate; b) in caso di tipologia di scommessa non valida; c) nel caso di mancata partecipazione alla competizione dell'esito pronosticato o qualora l'esito pronosticato sia irrealizzabile; d) nel caso in cui una scommessa a quota fissa multipla contenga esiti, pronosticati dal giocatore, irrealizzabili congiuntamente. 2. I partecipanti sono informati del diritto al rimborso attraverso comunicazioni disponibili nei luoghi di vendita. Relativamente alle scommesse telematiche, il concessionario provvede a darne diffusione attraverso i canali utilizzati per la raccolta. |
| Art. 8
Errore quota
1. Il concessionario che rileva un errore quota per uno o piu' esiti di una o piu' tipologie di scommesse a quota fissa contenuti in una ricevuta di partecipazione accettata dal totalizzatore nazionale, puo' richiedere ad ADM il riconoscimento dell'errore quota. 2. Qualora, ai sensi della determinazione direttoriale di cui al comma 3, risulti sussistente l'errore quota, ADM provvede, in base ai criteri previsti dalla medesima determinazione direttoriale, al ricalcolo delle quote per tutti gli esiti della tipologia di scommessa e alla rideterminazione delle vincite, operando direttamente sul totalizzatore nazionale. 3. Criteri e modalita' di individuazione dell'errore quota e delle quote corrette sono stabiliti da ADM con propria determinazione direttoriale. |
| Art. 9
Pubblicita' degli esiti e comunicazioni
1. I concessionari curano la comunicazione ai partecipanti degli esiti vincenti nonche' le ulteriori comunicazioni relative agli avvenimenti oggetto di scommessa attraverso i canali utilizzati per la raccolta delle scommesse a quota fissa. |
| Art. 10
Modalita' di determinazione delle vincite e calcolo delle quote
1. Le quote indicate nel programma di accettazione non possono essere inferiori ad 1 (uno) e sono comprensive della restituzione della posta di gioco. 2. Una scommessa a quota fissa singola e' vincente quando l'esito pronosticato dal partecipante e' corrispondente all'esito che si e' verificato per la tipologia di scommessa a quota fissa legata all'avvenimento. 3. L'importo della vincita per le scommesse a quota fissa singole e' pari al prodotto tra la quota e la posta di gioco. In caso di tipologia di scommessa a quota fissa composta, per la determinazione delle quote si fa riferimento a quanto previsto all'art. 4, comma 2. 4. Fermo restando quanto disposto dall'art. 6, comma 5, una scommessa a quota fissa multipla e' vincente quando tutti gli esiti pronosticati dal partecipante sono corrispondenti agli esiti che si sono verificati per le tipologie di scommesse a quota fissa legate agli avvenimenti. 5. L'importo da riscuotere in caso di vincita per le scommesse a quota fissa multipla e' pari al prodotto, troncato al sesto decimale, tra le quote di ciascun avvenimento oggetto di scommessa e la posta di gioco. L'importo della vincita e' troncato al secondo decimale. Qualora la scommessa a quota fissa multipla contenga una o piu' tipologie di scommesse a quota fissa composte, per la determinazione della relativa quota si fa riferimento a quanto previsto all'art. 4, comma 2. 6. Se il risultato che si e' verificato non e' tra gli esiti contemplati da una tipologia di scommessa a quota fissa, il partecipante ha diritto alla restituzione in vincita dell'importo giocato. L'applicazione delle maggiorazioni delle vincite per le scommesse multiple di cui al successivo comma 7 e' ricalcolata escludendo le tipologie di scommesse a quota fissa per le quali, sulla base del risultato che si e' determinato, il partecipante ha diritto alla restituzione in vincita dell'importo giocato. 7. Fermo restando quanto stabilito dall'art. 14, comma 2, e' facolta' del concessionario prevedere sistemi di maggiorazione delle vincite, resi tempestivamente noti ai partecipanti mediante pubblicazione nel programma di accettazione. 8. Il concessionario ha facolta' di proporre al partecipante il pagamento anticipato della scommessa a quota fissa, anche parziale, prima che l'ultimo degli eventi pronosticati si realizzi, pari ad un importo di vincita offerto al partecipante e da esso accettato. Tale importo puo' essere inferiore all'importo scommesso. |
| Art. 11
Bonus
1. Con provvedimento del Direttore di ADM sono disciplinati i termini e le modalita' per l'offerta dei bonus. 2. Oltre a bonus che consentono la riscossione dell'intero importo di vincita, e' possibile offrire tipologie di bonus per le quali l'importo pagato al giocatore e' pari alla differenza tra l'importo della vincita da riscuotere come calcolato al precedente articolo 10 e il valore del bonus utilizzato dal giocatore per l'effettuazione della scommessa a quota fissa. 3. Il concessionario rende disponibile e facilmente accessibile al giocatore lo stato di utilizzo dei bonus ed i requisiti di gioco necessari per il soddisfacimento delle eventuali condizioni di utilizzo degli stessi. 4. Per l'applicazione del bonus si tiene conto di quanto stabilito all'art. 14, comma 2. |
| Art. 12
Posta unitaria di gioco e importo minimo
1. La posta unitaria di gioco per le scommesse a quota fissa e' stabilita in cinque centesimi di euro e l'importo minimo per ogni ricevuta di partecipazione giocato non puo' essere inferiore ad un euro. Eventuali variazioni alla posta unitaria di gioco sono effettuate con provvedimento del Direttore di ADM. |
| Art. 13
Imposta unica e rapporti con altri tributi
1. Alle scommesse a quota fissa, escluse le scommesse ippiche, l'imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, rideterminata dall'articolo 1, comma 1052, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, si applica sulla differenza tra le somme giocate e le vincite corrisposte, nelle misure del 20 per cento, se la raccolta avviene su rete fisica, e del 24 per cento, se la raccolta avviene a distanza, salvo successive modifiche ed integrazioni. 2. L'imposta sulle vincite relative alle scommesse, prevista dall'articolo 30, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni ed integrazioni, e' compresa nell'imposta unica di cui al comma 1. 3. Le operazioni relative all'esercizio delle scommesse ivi comprese le operazioni relative alla raccolta delle giocate, sono esenti dall'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 10, comma 1, punto 7, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni.
Note all'art. 13: - Il decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504 (Riordino dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 3 agosto 1998, n. 288), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 febbraio 1999, n. 27. - Il comma 1052 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -legge di stabilita' 2019-, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2018, n. 302, S.O. e' il seguente: «1052. A decorrere dal 1º gennaio 2019, l'imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, e' stabilita: a) per i giochi di abilita' a distanza con vincita in denaro e al gioco del bingo a distanza, nella misura del 25 per cento delle somme che, in base al regolamento di gioco, non risultano restituite al giocatore; b) per le scommesse a quota fissa, escluse le scommesse ippiche, nelle misure del 20 per cento, se la raccolta avviene su rete fisica, e del 24 per cento, se la raccolta avviene a distanza, applicata sulla differenza tra le somme giocate e le vincite corrisposte; c) per le scommesse a quota fissa su eventi simulati di cui all'art. 1, comma 88, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nella misura del 22 per cento della raccolta al netto delle somme che, in base al regolamento di gioco, sono restituite in vincite al giocatore.». - Si riporta l'art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 ottobre 1973, n. 268, S.O.: «Art. 30 (Ritenuta sui premi e sulle vincite). - I premi derivanti da operazioni a premio assegnati a soggetti per i quali gli stessi assumono rilevanza reddituale ai sensi dell'art. 6 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, gli altri premi comunque diversi da quelli su titoli e le vincite derivanti dalla sorte, da giuochi di abilita', quelli derivanti da concorsi a premio, da pronostici e da scommesse, corrisposti dallo Stato, da persone giuridiche pubbliche o private e dai soggetti indicati nel primo comma dell'art. 23, sono soggetti a una ritenuta alla fonte a titolo di imposta, con facolta' di rivalsa, con esclusione dei casi in cui altre disposizioni gia' prevedano l'applicazione di ritenute alla fonte. Le ritenute alla fonte non si applicano se il valore complessivo dei premi derivanti da operazioni a premio attribuiti nel periodo d'imposta dal sostituto d'imposta al medesimo soggetto non supera l'importo di lire 50.000; se il detto valore e' superiore al citato limite, lo stesso e' assoggettato interamente a ritenuta. Le disposizioni del periodo precedente non si applicano con riferimento ai premi che concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente. L'aliquota della ritenuta e' stabilita nel dieci per cento per i premi delle lotterie, tombole, pesche o banchi di beneficenza autorizzati a favore di enti e comitati di beneficenza, nel venti per cento sui premi dei giuochi svolti in occasione di spettacoli radio-televisivi, competizioni sportive o manifestazioni di qualsiasi altro genere nei quali i partecipanti si sottopongono a prove basate sull'abilita' o sull'alea o su entrambe, nel venticinque per cento in ogni altro caso. Se i premi sono costituiti da beni diversi dal denaro o da servizi, i vincitori hanno facolta', se chi eroga il premio intende esercitare la rivalsa, di chiedere un premio di valore inferiore gia' prestabilito, differente per quanto possibile, rispetto al primo, di un importo pari all'imposta gravante sul premio originario. Le eventuali differenze sono conguagliate in denaro. La ritenuta sulle vincite e sui premi del lotto, delle lotterie nazionali, dei giuochi di abilita' e dei concorsi pronostici esercitati dallo Stato, e' compresa nel prelievo operato dallo Stato, in applicazione delle regole stabilite dalla legge per ognuna di tali attivita' di giuoco. La ritenuta sulle vincite dei giuochi di abilita' e dei concorsi pronostici esercitati dal Comitato olimpico nazionale italiano e dalla Unione nazionale incremento razze equine e' compresa nell'imposta unica prevista dalle leggi vigenti. L'imposta sulle vincite nelle scommesse al totalizzatore ed al libro e' compresa nell'importo dei diritti erariali dovuti a norma di legge.». - L'art. 10, comma 1, punto 7, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 - Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto. Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 novembre 1972, n. 292, S.O. e' il seguente: «Art. 10 (Operazioni esenti dall'imposta). - Sono esenti dall'imposta: 1)-6) (omissis) 7) le operazioni relative all'esercizio delle scommesse in occasione di gare, corse, giuochi, concorsi e competizioni di ogni genere, diverse da quelle indicate al numero precedente, nonche' quelle relative all'esercizio del giuoco nelle case da giuoco autorizzate e alle operazioni di sorte locali autorizzate;». |
| Art. 14
Percentuale di allibramento e massimali di vincita
1. La percentuale di allibramento e' data dalla somma dei quozienti calcolati tra 100 e la quota offerta per ogni esito pronosticabile di una tipologia di scommessa a quota fissa. 2. Non e' consentita l'accettazione di scommesse a quota fissa la cui vincita potenziale e' superiore a cinquantamila euro; tale importo e' modificato periodicamente con provvedimento del Direttore di ADM. |
| Art. 15
Parita'
1. Nel caso di parita' tra gli esiti di una tipologia di scommessa a quota fissa, la quota per la scommessa a quota fissa del singolo avvenimento, fermo restando il limite minimo di 1 (uno), e' determinata dal rapporto tra la quota pattuita ed il numero degli esiti risultanti in parita', troncato al terzo decimale; la nuova quota cosi' determinata e' considerata anche nel calcolo della scommessa a quota fissa multipla nel quale l'avvenimento e' ricompreso. 2. Qualora la tipologia di scommessa a quota fissa contempli una pluralita' di esiti vincenti possibili, come specificato nella nota tecnica di cui all'art. 4, comma 3, non si applica quanto disposto al comma precedente. |
| Art. 16
Soluzioni delle controversie
1. La soluzione delle controversie, escluse quelle di natura fiscale, relative alle scommesse sportive a quota fissa e' demandata all'ufficio competente di ADM, sulla base di modalita' e tempi per la presentazione del reclamo da parte del partecipante e per la gestione del relativo procedimento definiti con provvedimento del Direttore di ADM. 2. E' fatta salva l'esperibilita' dell'azione innanzi all'autorita' giudiziaria competente. |
| Art. 17
Controlli e sanzioni
1. ADM provvede ad effettuare i controlli in merito alla corretta applicazione delle norme previste dal presente regolamento anche attraverso ispezioni presso le sedi dei concessionari, presso i luoghi di vendita, nonche' sui sistemi informativi utilizzati dai concessionari stessi avvalendosi dei poteri di cui all'articolo 1, comma 80, della legge 13 dicembre 2010, n. 220. 2. In caso di violazione delle norme previste dal presente regolamento, ADM puo' adottare provvedimenti di sospensione del collegamento informatico tra il totalizzatore nazionale e il concessionario e, nei casi di particolare gravita', provvedimenti di decadenza della concessione. 3. I casi di particolare gravita' che possono dar luogo a provvedimenti di decadenza della concessione si verificano qualora il concessionario violi reiteratamente le disposizioni di cui agli articoli 6 e 7 del presente decreto nonche' qualora il concessionario non proceda alla corretta refertazione degli esiti vincenti di uno o piu' avvenimenti entro 30 giorni dalla data dell'avvenimento, come comunicata al totalizzatore nazionale. 4. I provvedimenti di sospensione hanno validita' sino all'adozione delle misure atte a ripristinare la corretta operativita' del concessionario e, comunque, per un massimo di tre mesi. 5. Nei casi previsti dal precedente comma 3, trascorsi tre mesi dalla ricezione del provvedimento di sospensione senza che il concessionario abbia ottemperato alle richieste di ADM, e' avviato il procedimento di decadenza della concessione.
Note all'art. 17: - Si riporta il testo del comma 80 dell'art. 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220 recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2011)», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 21 dicembre 2010, n. 297, S.O.: «80) Nell'ambito delle proprie attribuzioni, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, anche avvalendosi mediante convenzioni non onerose di soggetti qualificati individuati nell'ambito delle pubbliche amministrazioni in possesso di adeguate competenze tecnico-professionali, in particolare a) richiede informazioni ed effettua controlli, con poteri di ispezione, di accesso e di acquisizione della documentazione e delle notizie utili in ordine al rispetto degli obblighi oggetto della convenzione accessiva alla concessione, al fine altresi' di esercitare la vigilanza sull'esatto adempimento da parte dei concessionari degli obblighi derivanti dalla convenzione accessiva; b) puo' emanare direttive concernenti l'erogazione dei servizi da parte del concessionario definendo in particolare i livelli generali di qualita' riferiti al complesso delle prestazioni e i livelli specifici di qualita' riferiti alla singola prestazione da garantire al giocatore, sentiti i concessionari e i rappresentanti dei consumatori; c) emana direttive per la separazione contabile e amministrativa e verifica i costi delle singole prestazioni per assicurare, tra l'altro, la loro corretta disaggregazione e imputazione per funzione svolta, provvedendo, quindi, al confronto tra essi e gli eventuali costi analoghi in altri Paesi e assicurando la pubblicizzazione dei dati; d) irroga, salvo che il fatto costituisca reato, in caso di inosservanza dei propri provvedimenti o in caso di mancata ottemperanza da parte del concessionario alle richieste di informazioni o a quelle connesse all'effettuazione dei controlli, ovvero nel caso in cui le informazioni e i documenti acquisiti non siano veritieri, sanzioni amministrative pecuniarie per ciascuna inosservanza non inferiori nel minimo a euro 500 e non superiori nel massimo a euro 1.500, per le quali non e' ammesso quanto previsto dall'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni; e) segnala all'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, con riferimento agli atti e ai comportamenti dei concessionari sottoposti al proprio controllo, nonche' delle imprese che partecipano agli affidamenti di lavori, forniture e servizi effettuati da questi, la sussistenza di ipotesi di violazione della legge 10 ottobre 1990, n. 287.». |
| Art. 18
Flussi finanziari
1. Il concessionario effettua il pagamento delle somme dovute a titolo di imposta unica nonche' per le vincite e i rimborsi non riscossi di cui all'articolo 21, comma 2, con le modalita' stabilite nel decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 2002, n. 66.
Note all'art. 18: - Il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 2002, n. 66 (Regolamento per la semplificazione degli adempimenti relativi all'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, a norma dell'art. 6 del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 aprile 2002, n. 91. |
| Art. 19
Pagamento delle vincite e dei rimborsi
1. Per le scommesse a quota fissa effettuate presso i luoghi di vendita, il pagamento delle vincite nonche' dei rimborsi e' effettuato previa validazione della ricevuta di partecipazione e previa comunicazione da parte del concessionario al totalizzatore nazionale degli esiti vincenti delle tipologie di scommesse a quota fissa legate agli avvenimenti. 2. Per le scommesse telematiche valgono le specifiche disposizioni in materia. 3. Gli importi relativi alle vincite e ai rimborsi, per le scommesse effettuate nei luoghi di vendita, sono riscossi nei luoghi di vendita stessi, anche temporanei, dove e' stata effettuata la scommessa, nonche' presso ogni altro punto indicato dal concessionario. |
| Art. 20
Ricevuta di partecipazione e annullo
1. L'accettazione delle scommesse a quota fissa presso i luoghi di vendita e' certificata esclusivamente dalla ricevuta di partecipazione emessa dai sistemi del concessionario, secondo i dati forniti dal totalizzatore nazionale. 2. La verifica della corrispondenza tra i dati riportati sulla ricevuta di partecipazione e quelli indicati dal partecipante e' responsabilita' del partecipante stesso, il quale e' tenuto a segnalare immediatamente ogni difformita'. 3. In caso di difformita', il partecipante puo' chiedere l'annullamento della ricevuta di partecipazione entro 180 secondi dall'accettazione della scommessa a quota fissa, sempre che non sia superata la data e l'ora di uno o piu' degli avvenimenti che compongono la scommessa a quota fissa, come indicato nel programma ufficiale. 4. La disposizione del comma precedente non si applica alle scommesse telematiche. 5. Con provvedimento del Direttore di ADM sono definiti i contenuti della ricevuta di partecipazione nonche' le modalita' di conservazione delle stesse, anche per via elettronica. |
| Art. 21
Termini di decadenza
1. I partecipanti decadono dal diritto alla riscossione delle vincite e dal diritto di richiedere i rimborsi presso i luoghi di vendita, qualora il pagamento degli stessi non sia richiesto nel termine di 90 giorni solari dall'ultima data comunicata dal concessionario al totalizzatore nazionale per l'esito dell'ultimo avvenimento o avvenimento manifestazione oggetto di scommessa. 2. I rimborsi non richiesti e le vincite non riscosse entro i termini stabiliti al comma 1, sono acquisisti all'erario. |
| Art. 22
Entrata in vigore e abrogazione
1. Il presente decreto entra in vigore a decorrere dal trentesimo giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 2. Gli avvenimenti o avvenimenti-manifestazione che compongono una scommessa a quota fissa con data anteriore alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono regolati dalle disposizioni vigenti al momento dell'effettuazione della scommessa a quota fissa. 3. Dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, e' abrogato il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° marzo 2006, n. 111. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare. Roma, 1° agosto 2022
Il Ministro: Franco Visto, il Guardasigilli: Cartabia
Registrato alla Corte dei conti il 22 agosto 2022 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, n. 1325
Note all'art. 22: - Il decreto ministeriale 1° marzo 2006, n. 111, abrogato dal presente regolamento, riguardava la precedente disciplina delle scommesse a quota fissa su eventi sportivi diversi dalle corse dei cavalli e su eventi non sportivi, ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 marzo 2006, n. 67. |
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