Gazzetta n. 228 del 29 settembre 2022 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
PROVVEDIMENTO 20 settembre 2022
Modifica del disciplinare di produzione della denominazione «Terra d'Otranto» registrata in qualita' di denominazione di origine protetta in forza al regolamento (CE) n. 644/1998 della Commissione del 20 marzo 1998.


IL DIRETTORE DELL'UFFICIO PQAI IV
della direzione generale per la promozione
della qualita' agroalimentare e dell'ippica

Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualita' dei prodotti agricoli e alimentari;
Visto l'art. 53, par. 2 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento e del Consiglio cosi' come modificato dal regolamento (UE) 2021/2117 che prevede la modifica temporanea del disciplinare di produzione di un prodotto DOP o IGP a seguito dell'imposizione di misure sanitarie o fitosanitarie obbligatorie da parte delle autorita' pubbliche;
Visto il regolamento delegato (UE) n. 664/2014 del 18 dicembre 2013 che integra il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento e del Consiglio in particolare l'art. 6 cosi' come modificato dal regolamento delegato (UE) 2022/891 della Commissione del 1° aprile 2022 che stabilisce le procedure riguardanti un cambiamento temporaneo del disciplinare dovuto all'imposizione, da parte di autorita' pubbliche, di misure sanitarie e fitosanitarie obbligatorie o motivate calamita' naturali sfavorevoli o da condizioni metereologiche sfavorevoli ufficialmente riconosciute dalle autorita' competenti;
Visto il regolamento (CE) n. 644/1998 della Commissione del 20 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee - Serie L 87 del 21 marzo 1998 - con il quale e' stata iscritta nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette la denominazione di origine protetta «Terra d'Otranto»;
Visto il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2016 relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e che ha abrogato le direttive 69/464/ CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio;
Visto il regolamento (UE) 2020/1201 della Commissione del 14 agosto 2020 relativo alle misure per prevenire l'introduzione e la diffusione nell'Unione della Xylella fastidiosa (Wells et al.) e in particolare l'allegato III del regolamento che definisce le aree della zona infetta;
Vista la determinazione del dirigente della Sezione Osservatorio fitosanitario n. 69 del 27 luglio 2021 di aggiornamento delle aree delimitate alla Xylella fastidiosa sottospecie Pauca ST53 ai sensi del regolamento (UE) 2020/1201 e della D.G.R. 538/2021;
Vista la determinazione del dirigente della Sezione osservatorio fitosanitario n. 71 del 3 agosto 2021 recante «Reg. (UE) 2020/1201. Disposizioni per l'applicazione dell'art. 18 del reg. UE 2020/1201 «Autorizzazione dell'impianto di piante specificate in zone infette» con la quale si autorizza, ai sensi della lettera b) dell'art. 18 del reg. UE 2020/1201, l'impianto di piante specificate risultate immuni, resistenti, tolleranti o a bassa suscettibilita' alla Xylella fastidiosa sottospecie pauca, nelle zone infette... in particolare olivo: varieta' Leccino e FS17 in quanto risultate resistenti/tolleranti a Xylella fastidiosa sottospecie pauca...;
Vista la deliberazione della Giunta della Regione Puglia n. 343 del 14 marzo 2022 «Approvazione Piano d'azione per contrastare la diffusione di Xylella fastidiosa (Well et al.) in Puglia;
Vista l'istanza inoltrata dal Consorzio olio D.O.P. «Terra d'Otranto» in data 29 giugno 2022, con la quale e' stata richiesta la modifica temporanea del disciplinare della D.O.P. «Terra d'Otranto»; e che la richiesta di modifica temporanea del disciplinare della D.O.P. «Terra d'Otranto» e' motivata dalla diffusione del batterio della c.d. Xylella fastidiosa che ha fortemente colpito la produzione olivicola-olearia della Puglia e del Salento in particolare;
Visto la determinazione del dirigente della Regione Puglia n. 180 del 31 agosto 2022, che ha ufficialmente riconosciuto la necessita' di adottare la modifica temporanea del disciplinare della DOP Terre d'Otranto e la nota n. 14504 del 29 luglio 2022 della Sezione Osservatorio fitosanitario della Regione Puglia, nella quale si evidenzia che la domanda inoltrata dal consorzio della DOP Terra d'Otranto, trova fondamento nell'immutato scenario che caratterizza l'epidemia causata dal batterio Xylella fastidiosa, agente fitopatogeno responsabile di alterazioni sintomatologiche importanti nelle varieta' di olivo, Cellina di Nardo' e Ogliarola salentina, presenti nel territorio di produzione della suddetta D.O.P. e fortemente sensibili all'azione del batterio Xylella fastidiosa, e che pertanto le modifiche introdotte nel disciplinare di produzione sono le uniche possibili allo stato attuale delle conoscenze scientifiche sulle varieta' di olivo resistenti o tolleranti al batterio»;
Considerato che la zona di produzione delle olive destinate alla produzione della D.O.P. «Terra d'Otranto» ricade nella zona infetta di cui all'art. 4, comma 2 del reg. UE 2020/1201 e all'allegato 1 alla determinazione del dirigente della Sezione osservatorio fitosanitario n. 179 del 14 dicembre 2020 e n. 69 del 27 luglio 2021;
Considerato che gli studi scientifici, condotti tra gli altri dal CNR, Istituto per la protezione sostenibile delle piante, sede di Bari e dal Dipartimento di scienze del suolo, della pianta e degli alimenti dell'Universita' di Bari Aldo Moro, in aree fortemente infette da Xylella fastidiosa hanno evidenziato, attraverso osservazioni e rilievi di campo integrati dalle indagini diagnostiche, l'elevata suscettibilita' al batterio delle cultivar Cellina di Nardo' e Ogliarola salentina e confermato, al contrario, i fenomeni di resistenza al batterio delle cultivar leccino e FS-17;
Considerato che al fine di contenere la diffusione del batterio, sin dal suo manifestarsi nel 2013, sono state progressivamente messe in atto delle misure fitosanitarie e degli interventi finanziari destinati a contrastare tale patogeno;
Considerato che i gravi disseccamenti presenti negli oliveti del Salento e che interessano soprattutto l'Ogliarola salentina e la Cellina di Nardo', le due cultivar predominanti, hanno inciso profondamente sulla produzione olearia degli stessi, rendendo necessaria la sostituzione degli olivi disseccati con i nuovi impianti di leccino e di FS-17;
Considerato la necessita' di ripristinare il potenziale produttivo delle aree colpite da Xylella fastidiosa attraverso operazioni di espianto degli olivi in zona infetta e di reimpianto di varieta' di olivo tolleranti al batterio, leccino e FS-17;
Considerato che la modifica temporanea al disciplinare risulta necessaria al fine di procedere alla rivendicazione dell'olio extravergine di oliva D.O.P. «Terra d'Otranto» a partire dalla campagna olearia 2022/2023 e che il mantenimento dell'attuale disciplinare comporterebbe un grave danno economico ai produttori;
Ritenuto che sussistano i presupposti per ritenere ammissibile la domanda di modifica temporanea del disciplinare della D.O.P. «Terra d'Otranto»;
Ritenuto necessario provvedere alla modifica temporanea del disciplinare di produzione della DOP «Terra d'Otranto» ai sensi del citato art. 53, par. 3 del regolamento (UE) n. 1151/2012 e dall'art. 6 del regolamento delegato (UE) n. 664/2014 cosi' come modificato dal regolamento delegato (UE) 2022/891 della Commissione del 1° aprile 2022;
Ritenuto che sussista l'esigenza di pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana la modifica temporanea apportata al disciplinare di produzione della DOP «Terra d'Otranto» attualmente vigente, affinche' le disposizioni contenute nel predetto documento siano accessibili per informazione erga omnes sul territorio nazionale;

Provvede:

Alla pubblicazione della modifica del disciplinare di produzione della denominazione «Terra d'Otranto» registrata in qualita' di denominazione di origine protetta in forza al regolamento (CE) n. 644/1998 della Commissione del 20 marzo 1998.
La presente modifica del disciplinare di produzione della DOP «Terra d'Otranto» e' temporanea e riguarda esclusivamente l'annata olivicola 2022 a decorrere dalla data di pubblicazione della stessa sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
Roma, 20 settembre 2022

Il dirigente: Cafiero
 
Allegato
Modifica temporanea del disciplinare di produzione della
denominazione di origine protetta «Terra d'Otranto» ai sensi
dell'art. 53 punto 4 del reg. 1151/2012 del Parlamento europeo e
del Consiglio

Il disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Terra d'Otranto» pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana serie generale n. 37 del 14 marzo 2014 e' modificato negli articoli 2,4,6 come di seguito riportato:

Parte di provvedimento in formato grafico

Le disposizioni di cui al punto precedente si applicano esclusivamente per l'annata olivicola 2022.