Gazzetta n. 228 del 29 settembre 2022 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO |
DECRETO 10 agosto 2022 |
Utilizzo delle risorse destinate al rifinanziamento della misura dei contratti di sviluppo dalla deliberazione CIPESS n. 7 del 14 aprile 2022, «Fondo sviluppo e coesione 2021-2027». |
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IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto l'art. 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, relativo alla semplificazione degli strumenti di attrazione degli investimenti e di sviluppo d'impresa; Visto l'art. 3 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, concernente il rifinanziamento dei contratti di sviluppo, che prevede, al comma 4, che il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, provvede a ridefinire le modalita' e i criteri per la concessione delle agevolazioni e la realizzazione degli interventi di cui al citato art. 43 del decreto-legge n. 112/2008, anche al fine di accelerare le procedure per la concessione delle agevolazioni, di favorire la rapida realizzazione dei programmi d'investimento e di prevedere specifiche priorita' in favore dei programmi che ricadono nei territori oggetto di accordi, stipulati dal Ministero dello sviluppo economico, per lo sviluppo e la riconversione di aree interessate dalla crisi di specifici comparti produttivi o di rilevanti complessi aziendali; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 14 febbraio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 97 del 28 aprile 2014, recante l'attuazione del citato art. 3, comma 4, del decreto-legge n. 69/2013, in materia di riforma della disciplina relativa ai contratti di sviluppo; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 dicembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 23 del 29 gennaio 2015, recante l'adeguamento e l'integrazione dei regimi di aiuti previsti dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 14 febbraio 2014 alle disposizioni stabilite dal regolamento (UE) n. 651/2014, valide per il periodo programmazione 2014-2020, e successive modifiche ed integrazioni; Visto, in particolare, l'art. 3, comma 1 del predetto decreto 9 dicembre 2014, che prevede che l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia, soggetto gestore dello strumento agevolativo, opera sulla base delle direttive del Ministero dello sviluppo economico e l'art. 8, comma 6 del medesimo decreto che prevede che il Ministero comunica all'agenzia, ai fini dello svolgimento delle attivita' istruttorie, l'ammontare delle risorse finanziarie disponibili indicandone la fonte finanziaria e le specifiche finalita'; Visto, in particolare, l'art. 9-bis del citato decreto 9 dicembre 2014, che prevede la possibilita' di sottoscrivere accordi di sviluppo per programmi di rilevante dimensione, a condizione che tali programmi evidenzino una particolare rilevanza strategica in relazione al contesto territoriale e al sistema produttivo interessato, e dispone che il Ministro dello sviluppo economico possa riservare una quota delle risorse disponibili per lo strumento dei contratti di sviluppo alla sottoscrizione di detti accordi di sviluppo; Visto, in particolare, l'art. 4, comma 6, del predetto decreto 9 dicembre 2014, come modificato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 2 novembre 2021, che prevede che specifici accordi di programma possano destinare una quota parte delle risorse disponibili per l'attuazione degli interventi di cui al medesimo decreto al finanziamento di iniziative di rilevante e significativo impatto sulla competitivita' del sistema produttivo dei territori cui le iniziative stesse si riferiscono; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 15 dicembre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 29 del 4 febbraio 2021, recante la proroga delle misure di aiuto di competenza della Direzione generale per gli incentivi alle imprese in conformita' alle modifiche apportate ai regolamenti e alle disposizioni dell'Unione europea in materia; Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023» e, in particolare, l'art. 1, comma 177, che dispone una prima assegnazione di dotazione aggiuntiva a favore del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2021-2027 nella misura di 50.000 milioni di euro, e l'art. 1, comma 178, concernente il vincolo di destinazione territoriale del complesso delle risorse FSC, secondo la chiave di riparto 80 per cento nelle aree del Mezzogiorno e 20 per cento nelle aree del Centro-Nord; Vista la deliberazione CIPESS n. 7 del 14 aprile 2022 «Fondo sviluppo e coesione 2021-2027 - Anticipazioni al Ministero dello sviluppo economico per i contratti di sviluppo», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 143 del 21 giugno 2022, con la quale e' disposta l'assegnazione dell'importo complessivo di 2.000 milioni di euro in favore del Ministero dello sviluppo economico, nell'ambito delle disponibilita' del FSC 2021-2027, per il finanziamento dello strumento dei contratti di sviluppo; Tenuto conto che la citata deliberazione CIPESS n. 7/2022 prevede che entro il termine di dodici mesi decorrenti dal giorno successivo alla pubblicazione della delibera stessa debbano essere assunte, a valere sulle risorse assegnate, obbligazioni giuridicamente vincolanti per un importo pari a 1.000 milioni di euro, a pena della revoca della quota di risorse non utilizzata nonche' dell'ulteriore quota residua pari a 1.000 milioni di euro, e che entro ulteriori sei mesi, qualora non si verifichi il presupposto del provvedimento di revoca nei termini suddetti, dovra' essere impegnata tale quota residua di 1.000 milioni di euro, a pena della revoca delle risorse non utilizzate; Ritenuto opportuno fornire opportune direttive per l'utilizzo delle risorse assegnate allo strumento agevolativo dalla citata deliberazione CIPESS n. 7/2022; Ritenuto opportuno, in particolare, destinare le suddette risorse, in parte, alle istanze di contratto di sviluppo presentate in procedura ordinaria e, in parte, al finanziamento degli accordi di cui all'art. 4, comma 3, e all'art. 9-bis del decreto 9 dicembre 2014, in quanto strumenti di selezione di programmi di sviluppo in grado di determinare rilevanti e significativi impatti sulla competitivita' del sistema produttivo dei territori cui le iniziative stesse si riferiscono e del complessivo sistema Paese;
Decreta:
Art. 1 Utilizzo delle risorse FSC 2021-2027 destinate al finanziamento della misura dei contratti di sviluppo dalla deliberazione CIPESS n. 7/2022.
1. Per le considerazioni espresse in premessa, le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2021-2027 assegnate al Ministero dello sviluppo economico con la deliberazione CIPESS n. 7 del 14 aprile 2022 per il finanziamento della misura dei contratti di sviluppo sono destinate: a) per euro 1.500.000.000,00 a contratti di sviluppo oggetto di istanze presentate in procedura ordinaria; b) per euro 500.000.000,00: ad accordi di programma di cui all'art. 4, comma 6, del decreto 9 dicembre 2014, come modificato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 2 novembre 2021, sottoscritti successivamente alla data di pubblicazione del presente decreto e a istanze di accordo di sviluppo di cui all'art. 9-bis del decreto 9 dicembre 2014, aventi a oggetto programmi di sviluppo industriali o programmi di sviluppo per la tutela ambientale. 2. Le assegnazioni di cui al comma 1, lettera a) e lettera b) sono soggette al rispetto del vincolo di riparto territoriale 80 per cento nelle aree del Mezzogiorno e 20 per cento nelle aree del Centro-Nord. 3. L'articolazione di cui al comma 1 puo' essere oggetto di revisione in funzione dell'assorbimento delle risorse stanziate ovvero di eventuali nuove priorita' di intervento che dovessero manifestarsi. 4. La concessione delle agevolazioni a valere sulle risorse di cui al comma 1 si intende perfezionata con l'approvazione dell'istanza da parte dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 10 agosto 2022
Il Ministro: Giorgetti
Registrato alla Corte dei conti il 16 settembre 2022 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e del turismo, reg. n. 1015 |
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