Gazzetta n. 228 del 29 settembre 2022 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 agosto 2022 |
Riduzione dell'imposta del reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali di cui all'articolo 45, comma 2, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, al personale delle Forze di polizia e delle Forze armate - Anno 2022. |
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»; Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, recante «Istituzione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'IRPEF e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonche' riordino della disciplina dei tributi locali»; Visto il decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante «Istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, a norma dell'art. 48, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'art. 1, comma 10, della legge 16 giugno 1998, n. 191»; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»; Visti gli articoli 1791, commi 2 e 3, e 1792 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «Codice dell'ordinamento militare»; Visto il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante «Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche» e, in particolare, l'art. 45, comma 2, come modificato dall'art. 40, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 172, laddove e' stabilito che: «Nel limite complessivo di spesa di 53,1 milioni di euro per l'anno 2018, 47,2 milioni di euro per gli anni dal 2019 al 2021, 35,4 milioni di euro per l'anno 2022, 34,4 per l'anno 2023, 29,5 per l'anno 2024, 23,6 per l'anno 2025 e 19 milioni di euro a decorrere dal 2026, al personale delle Forze di polizia e delle Forze armate, in ragione della specificita' dei compiti e delle condizioni di stato e di impiego, titolare di reddito complessivo di lavoro dipendente non superiore, in ciascun anno precedente, a 28.000 euro, e' riconosciuta sul trattamento economico accessorio, comprensivo, ai sensi del presente comma, delle indennita' di natura fissa e continuativa, una riduzione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali. La misura della riduzione e le modalita' applicative della stessa sono individuate annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri interessati, di concerto con i Ministri per la semplificazione e la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, in ragione del numero dei destinatari. La riduzione di cui al presente comma e' cumulabile con la detrazione prevista dall'art. 1, comma 12, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il limite del reddito complessivo da lavoro dipendente di 28.000 euro e' innalzato, con il medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, in ragione dell'eventuale incremento del trattamento economico per effetto di disposizioni normative a carattere generale. A decorrere dall'anno 2019, i limiti complessivi di spesa di cui al primo periodo sono incrementati dalle seguenti misure: a) 48.050 euro per l'anno 2019; b) 7.008.680 euro per l'anno 2020; c) 10.215.998 euro per l'anno 2021; d) 5.476.172 per l'anno 2022; e) 17.250.000 a decorrere dall'anno 2023»; Visto il decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2020, n. 21, recante «Misure urgenti per la riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente» che, nel riconoscere ai lavoratori dipendenti in possesso di specifici requisiti il trattamento integrativo dei redditi di lavoro dipendente e assimilati ivi previsto, ha abrogato, a decorrere dal 1° luglio 2020, il credito IRPEF di cui all'art. 13, comma 1-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante «Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante «Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 ottobre 2021, il quale, nel disciplinare la riduzione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali, di cui all'art. 45, comma 2, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, per il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia per l'anno 2021, ha elevato il limite del reddito complessivo da lavoro dipendente da 28.000 euro a 28.974 euro; Considerato che la riduzione dell'imposta stabilita con il presente provvedimento e' cumulabile anche con il trattamento integrativo di cui all'art. 1 del citato decreto-legge n. 3 del 2020; Accertato il numero complessivo di unita' di personale del comparto sicurezza e difesa in servizio alla data del 1° gennaio 2022 che, in base alla certificazione unica (CU) rilasciata dai sostituti di imposta, risulta aver percepito un reddito da lavoro dipendente riferito all'anno 2021 non superiore a euro 28.974, e' pari a 83.230 unita'; Considerata la necessita' di realizzare le riduzioni di imposta stabilite dal citato art. 45, comma 2, del decreto legislativo n. 95 del 2017, attraverso il meccanismo delle detrazioni, coerentemente con il complesso degli adempimenti previsti a legislazione vigente, cui sono tenuti i sostituti d'imposta; Ravvisata la necessita' di indicare il valore massimo del beneficio annuale per ciascun avente diritto, consistente nella minore imposta trattenuta, al fine di verificare il rispetto del limite massimo di spesa per l'anno 2022 pari ad euro 40.876.172, recato dal citato art. 45, comma 2, del decreto legislativo n. 95 del 2017, cosi' come modificato dall'art. 40, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 172; Considerata, altresi', la necessita' di evitare disparita' di trattamento tra il personale delle Forze di polizia e delle Forze armate, compreso il personale volontario non in servizio permanente o comunque percettore del trattamento economico di paga; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 febbraio 2021, con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Pres. Roberto Garofoli, e' stata conferita la delega per talune funzioni nonche' per la firma di decreti, atti e provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri; Sulla proposta del Ministro della difesa, del Ministro dell'interno, del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e il Ministro dell'economia e delle finanze;
Decreta:
Art. 1
Destinatari della riduzione d'imposta
1. La riduzione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali, di cui all'art. 45, comma 2, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, si applica al personale militare e delle Forze armate, compreso il Corpo delle capitanerie di porto, e al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare in costanza di servizio nel 2022, che ha percepito nell'anno 2021 un reddito da lavoro dipendente, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, complessivamente non superiore a euro 28.974. |
| Art. 2
Misura della riduzione di imposta
1. Nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022, l'imposta lorda determinata sul trattamento economico accessorio, comprensivo delle indennita' di natura fissa e continuativa corrisposte al personale del comparto sicurezza e difesa e' ridotta per ciascun beneficiario fino ad un importo massimo di 491 euro. 2. Il sostituto di imposta applica la riduzione di imposta di cui al comma 1 in un'unica soluzione, anche in sede di conguaglio fiscale, riferito all'imposta lorda calcolata sul trattamento economico accessorio, comprensivo delle indennita' di natura fissa e continuativa, corrisposto nell'anno 2022 e fino a capienza della stessa. Qualora la detrazione d'imposta non trovi capienza sull'imposta lorda determinata ai sensi dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la parte eccedente puo' essere fruita in detrazione dell'imposta dovuta sulle medesime retribuzioni corrisposte nell'anno 2022 ed assoggettate all'aliquota a tassazione separata di cui all'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 3. Ai fini del presente decreto costituiscono trattamento economico accessorio le voci retributive considerate come tali dagli accordi sindacali e dai provvedimenti di concertazione del personale di cui all'art. 1, nonche' dagli articoli 1791, commi 2 e 3, e 1792 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Il presente decreto e' trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 4 agosto 2022
p. Il Presidente del Consiglio dei ministri Il Sottosegretario di Stato Garofoli
Il Ministro della difesa Guerini
Il Ministro dell'interno Lamorgese
Il Ministro della giustizia Cartabia
Il Ministro dell'economia e delle finanze Franco
Il Ministro della pubblica amministrazione Brunetta Registrato alla Corte dei conti il 15 settembre 2022 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, n. 2329 |
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