Gazzetta n. 229 del 30 settembre 2022 (vai al sommario)
CAMERA DEI DEPUTATI
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI 3 agosto 2022
Approvazione dell'accordo recante disposizioni in tema di permanenza in carica, fino alla nomina dei componenti per la legislatura successiva, dei membri degli organi di tutela giurisdizionale per il personale - Modificazioni al Regolamento per la tutela giurisdizionale dei dipendenti. (Decreto n. 1713).


IL PRESIDENTE
DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

Visto il Regolamento per la tutela giurisdizionale dei dipendenti e considerato che esso non reca disposizioni atte ad assicurare la continuita' della tutela giurisdizionale, all'inizio di ciascuna legislatura, nelle more della ricostituzione degli Organi di tutela giurisdizionale;
Ritenuto che il rilievo costituzionale e sistematico della necessita' di assicurare la continuita' della tutela giurisdizionale esige, con riferimento agli articoli 3, 24, 25, 111 e 113 della Carta fondamentale, un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 12, comma 6, del Regolamento della Camera, nel senso di esplicitare che i componenti degli Organi di tutela nominati, nella loro qualita' di deputati in carica, nel corso di ciascuna legislatura, continuano a esercitare le proprie funzioni sino alla nomina dei nuovi componenti nella legislatura successiva, quand'anche non rieletti deputati;
Ritenuto altresi' che tale interpretazione, applicativa del criterio per il quale tempus regit actum relativamente alla qualita' di deputati in carica rivestita dai giudici, si allinea alla disciplina che trova applicazione per gli omologhi Organi del Senato;
Ritenuta inoltre la necessita' di recare al predetto Regolamento di tutela le modifiche volte a dare concreta attuazione a tale interpretazione costituzionalmente orientata;
Visto l'accordo recante disposizioni in tema di permanenza in carica, fino alla nomina dei componenti per la legislatura successiva, dei membri degli organi di tutela giurisdizionale per il personale, sottoscritto dal Comitato per gli affari del personale e dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali della Camera dei deputati in data 3 agosto 2022;
Visto l'art. 14 dello Statuto unico dei dipendenti del Parlamento;
Visto l'art. 4 del Regolamento dei servizi e del personale;
Vista la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 179 del 3 agosto 2022;
Visti gli articoli 2 e 7 del Regolamento dei servizi e del personale;

Decreta:

E' resa esecutiva la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 179 del 3 agosto 2022, indicata nelle premesse, allegata al presente decreto, di cui costituisce parte integrante.
Roma, 3 agosto 2022

Il Presidente: Fico Il Segretario Generale: Castaldi
 
Allegato 1

XVIII LEGISLATURA

DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA N. 179/2022
Oggetto: Approvazione dell'accordo recante disposizioni in tema di
permanenza in carica, fino alla nomina dei componenti per la
legislatura successiva, dei membri degli organi di tutela
giurisdizionale per il personale - Modificazioni al Regolamento per
la tutela giurisdizionale dei dipendenti.
Riunione di mercoledi' 3 agosto 2022

L'UFFICIO DI PRESIDENZA

Visto il Regolamento per la tutela giurisdizionale dei dipendenti e considerato che esso non reca disposizioni atte ad assicurare la continuita' della tutela giurisdizionale, all'inizio di ciascuna legislatura, nelle more della ricostituzione degli Organi di tutela giurisdizionale;
Ritenuto che il rilievo costituzionale e sistematico della necessita' di assicurare la continuita' della tutela giurisdizionale esige, con riferimento agli articoli 3, 24, 25, 111 e 113 della Carta fondamentale, un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 12, comma 6, del Regolamento della Camera, nel senso di esplicitare che i componenti degli Organi di tutela nominati, nella loro qualita' di deputati in carica, nel corso di ciascuna legislatura, continuano a esercitare le proprie funzioni sino alla nomina dei nuovi componenti nella legislatura successiva, quand'anche non rieletti deputati;
Ritenuto altresi' che tale interpretazione, applicativa del criterio per il quale tempus regit actum relativamente alla qualita' di deputati in carica rivestita dai giudici, si allinea alla disciplina che trova applicazione per gli omologhi Organi del Senato;
Ritenuta inoltre la necessita' di recare al predetto Regolamento di tutela le modifiche volte a dare concreta attuazione a tale interpretazione costituzionalmente orientata;
Visto l'accordo recante disposizioni in tema di permanenza in carica, fino alla nomina dei componenti per la legislatura successiva, dei membri degli organi di tutela giurisdizionale per il personale, sottoscritto dal Comitato per gli affari del personale e dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali della Camera dei deputati in data 3 agosto 2022;
Visto l'art. 14 dello Statuto unico dei dipendenti del Parlamento;
Visto l'art. 4 del Regolamento dei servizi e del personale;

Delibera:

di approvare l'accordo sottoscritto dal Comitato per gli affari del personale e dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali della Camera dei deputati in data 3 agosto 2022, riportato in allegato e che costituisce parte integrante della presente deliberazione.
Ai componenti degli Organi giurisdizionali che esercitano le proprie funzioni ai sensi della presente deliberazione continuano a essere riconosciute sino alla cessazione dalla carica le garanzie e le indennita' previste per l'ufficio di giudice. Ai componenti non rieletti deputati e' riconosciuto il rimborso delle spese documentate di viaggio e di soggiorno a Roma sostenute in riferimento a ciascuna udienza.

__________

ACCORDO
DISPOSIZIONI IN TEMA DI PERMANENZA IN CARICA, FINO ALLA NOMINA DEI
COMPONENTI PER LA LEGISLATURA SUCCESSIVA, DEI MEMBRI DEGLI ORGANI
DI TUTELA GIURISDIZIONALE PER IL PERSONALE

Art. 1.
Modifiche al Regolamento per la tutela giurisdizionale dei dipendenti

1. Al Regolamento per la tutela giurisdizionale dei dipendenti sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l'art. 7 e' aggiunto il seguente: «Art. 7-bis (Continuita' della tutela giurisdizionale). - 1. Al fine di garantire la necessaria continuita' della tutela giurisdizionale, all'inizio di ciascuna legislatura i componenti della Commissione giurisdizionale per il personale e del Collegio d'appello costituiti nella legislatura precedente continuano ad esercitare le proprie funzioni, ancorche' non rieletti deputati, sino all'entrata in carica dei nuovi componenti, salve le sopravvenute situazioni d'incompatibilita' previste dall'art. 12 del Regolamento della Camera e dal presente Regolamento»;
b) l'art. 8 e' sostituito dal seguente: «Art. 8 (Sospensione dei termini nei periodi di aggiornamento dei lavori della Camera). - 1. Tutti i termini relativi all'attivita' della Commissione giurisdizionale e del Collegio d'appello sono sospesi, ogni anno, dal 1° agosto al 15 settembre e dal 20 dicembre al 10 gennaio dell'anno successivo».