Gazzetta n. 229 del 30 settembre 2022 (vai al sommario)
CAMERA DEI DEPUTATI
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI 3 agosto 2022
Modificazioni al Regolamento per la tutela giurisdizionale relativa agli atti di amministrazione della Camera dei deputati non concernenti i dipendenti. (Decreto n. 1714).


IL PRESIDENTE
DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

Visto il Regolamento per la tutela giurisdizionale relativa agli atti di amministrazione della Camera non concernenti i dipendenti, e considerato che il predetto Regolamento non reca disposizioni atte ad assicurare la continuita' della tutela giurisdizionale, all'inizio di ciascuna legislatura, nelle more della ricostituzione degli Organi di tutela giurisdizionale;
Ritenuto che il rilievo costituzionale e sistematico della necessita' di assicurare la continuita' della tutela giurisdizionale esige, con riferimento agli articoli 3, 24, 25, 111 e 113 della Carta, un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 12, comma 6, del Regolamento della Camera, nel senso di esplicitare che i componenti degli Organi di tutela nominati, nella loro qualita' di deputati in carica, nel corso di ciascuna legislatura, continuano a esercitare le proprie funzioni sino alla nomina dei nuovi componenti nella legislatura successiva, quand'anche non rieletti deputati;
Ritenuto altresi' che tale interpretazione, applicativa del criterio per il quale tempus regit actum relativamente alla qualita' di deputati in carica rivestita dai giudici, si allinea alla disciplina che trova applicazione per gli omologhi Organi del Senato;
Ritenuta inoltre la necessita' di arrecare al predetto Regolamento di tutela le modifiche volte a dare concreta attuazione a tale interpretazione costituzionalmente orientata;
Vista la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 180 del 3 agosto 2022;
Visti gli articoli 2 e 7 del Regolamento dei Servizi e del personale;

Decreta:

E' resa esecutiva la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 180 del 3 agosto 2022 indicata nella premessa ed allegata al presente decreto, di cui costituisce parte integrante.
Roma, 3 agosto 2022

Il Presidente: Fico Il Segretario generale: Castaldi
 
Allegato 1

XVIII LEGISLATURA
DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA N. 180/2022
Oggetto: Modificazioni al Regolamento per la tutela giurisdizionale
relativa agli atti di amministrazione della Camera dei deputati non
concernenti i dipendenti.
Riunione di mercoledi' 3 agosto 2022.

L'UFFICIO DI PRESIDENZA

Visto il Regolamento per la tutela giurisdizionale relativa agli atti di amministrazione della Camera non concernenti i dipendenti, e considerato che il predetto Regolamento non reca disposizioni atte ad assicurare la continuita' della tutela giurisdizionale, all'inizio di ciascuna legislatura, nelle more della ricostituzione degli Organi di tutela giurisdizionale;
Ritenuto che il rilievo costituzionale e sistematico della necessita' di assicurare la continuita' della tutela giurisdizionale esige, con riferimento agli articoli 3, 24, 25, 111 e 113 della Carta, un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 12, comma 6, del Regolamento della Camera, nel senso di esplicitare che i componenti degli Organi di tutela nominati, nella loro qualita' di deputati in carica, nel corso di ciascuna legislatura, continuano a esercitare le proprie funzioni sino alla nomina dei nuovi componenti nella legislatura successiva, quand'anche non rieletti deputati;
Ritenuto altresi' che tale interpretazione, applicativa del criterio per il quale tempus regit actum relativamente alla qualita' di deputati in carica rivestita dai giudici, si allinea alla disciplina che trova applicazione per gli omologhi Organi del Senato;
Ritenuta inoltre la necessita' di arrecare al predetto Regolamento di tutela le modifiche volte a dare concreta attuazione a tale interpretazione costituzionalmente orientata;

Delibera:

1. Al Regolamento per la tutela giurisdizionale relativa agli atti di amministrazione della Camera dei deputati non concernenti i dipendenti sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l'art. 8 e' aggiunto il seguente: «Art. 8-bis (Continuita' della tutela giurisdizionale). - 1. Al fine di garantire la necessaria continuita' della tutela giurisdizionale, all'inizio di ciascuna legislatura i componenti del Consiglio di giurisdizione e del Collegio d'appello costituiti nella legislatura precedente continuano ad esercitare le proprie funzioni, ancorche' non rieletti deputati, sino all'entrata in carica dei nuovi componenti, salve le sopravvenute situazioni d'incompatibilita' previste dall'art. 12 del Regolamento della Camera e dal presente Regolamento»;
b) l'art. 9 e' sostituito dal seguente: «Art. 9 (Sospensione dei termini nei periodi di aggiornamento dei lavori della Camera). - 1. Tutti i termini relativi all'attivita' del Consiglio di giurisdizione e del Collegio d'appello sono sospesi, ogni anno, dal 1° agosto al 15 settembre e dal 20 dicembre al 10 gennaio dell'anno successivo».
2. Ai componenti degli organi giurisdizionali che esercitano le proprie funzioni ai sensi della presente delibera continuano a essere riconosciute sino alla cessazione dalla carica le garanzie e le indennita' previste per l'ufficio di giudice. Ai componenti non rieletti deputati e' riconosciuto il rimborso delle spese documentate di viaggio e di soggiorno a Roma sostenute in riferimento a ciascuna udienza.