Gazzetta n. 231 del 3 ottobre 2022 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13 luglio 2022 |
Criteri di riparto e modalita' di trasferimento delle risorse del Fondo regionale di protezione civile. |
|
|
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante: «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»; Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante: «Codice della protezione civile» cosi' come modificato e integrato dal decreto legislativo 6 febbraio 2020, n. 4; Visto l'art. 7, comma 1, del richiamato decreto legislativo n. 1/2018, con cui, al fine dello svolgimento delle attivita' di cui all'art. 2 del medesimo codice, gli eventi emergenziali di protezione civile si distinguono in tre tipologie definendo di tipo b) le emergenze connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attivita' dell'uomo che per loro natura o estensione comportano l'intervento coordinato di piu' enti o amministrazioni e debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo, disciplinati dalle regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano nell'esercizio della rispettiva potesta' legislativa; Visto l'art. 45 del citato codice di protezione civile con cui e' istituito il «Fondo regionale di protezione civile», iscritto nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri la cui finalita' e' contribuire al potenziamento del sistema di protezione civile delle regioni e degli enti locali, e concorrere agli interventi diretti a fronteggiare esigenze urgenti conseguenti alle emergenze di cui all'art. 7, comma 1, lettera b), del medesimo codice; Considerato che il comma 2 del citato art. 45 rinvia ad un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi d'intesa con la Conferenza unificata, la disciplina dei criteri di riparto e delle modalita' di trasferimento delle risorse da destinare a ciascuna regione, nonche' le relative attivita' di monitoraggio; Considerata la necessita' di assicurare il ripristino della capacita' di risposta alle emergenze delle regioni, tenuto conto dell'intensivo utilizzo di attrezzature e mezzi delle componenti e strutture operative, ivi comprese le colonne mobili; Considerata la necessita' di concorrere agli interventi di cui all'art. 7, comma 1, lettera b), formalmente dichiarati dalle regioni; Ravvisata, pertanto, la necessita' di dare attuazione al sopra citato art. 45 del decreto legislativo n. 1/2018; Acquisita l'intesa della Conferenza unificata nella seduta del 6 luglio 2022;
Decreta:
Art. 1
Criteri di riparto
1. Le risorse relative al Fondo regionale per la protezione civile, annualmente iscritte nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, sono ripartite tra le regioni sulla base dei seguenti criteri: 30% ripartito in ugual misura per ciascuna regione quale quota fissa; 15% ripartito proporzionalmente alla popolazione residente desunta dai dati Istat dell'anno precedente; 15% ripartito proporzionalmente alla superficie territoriale desunta dai dati Istat dell'anno precedente; 25% ripartito in funzione della estensione delle aree R4 e R3, rischio molto elevato ed elevato o equivalenti individuate per il rischio frana nei piani di assetto idrogeologico di cui all'art. 67 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni e, per il rischio alluvione, nei piani di gestione del rischio alluvioni di cui al decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 e successive modifiche ed integrazioni, determinate dalle regioni con modalita' omogenee; 15% ripartito in funzione della popolazione residente in comuni classificati in zona sismica 1 e 2. 2. Sulla base dei criteri di cui al comma 1, la Conferenza unificata trasmette al Dipartimento della protezione civile il Piano generale di riparto delle risorse tra le regioni entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ed entro il 31 gennaio per le annualita' successive. 3. Con successivo decreto annuale il Capo del Dipartimento della protezione civile, adotta il piano generale di riparto e dispone l'assegnazione delle relative risorse sulla base delle risorse disponibili per l'annualita' di riferimento a legislazione vigente. |
| Art. 2
Modalita' di utilizzo
1. Le risorse finanziarie sono utilizzate dalle regioni per la realizzazione di programmi connessi alle sottoelencate linee di intervento; gli interventi sono identificati dal Codice unico di progetto (CUP), ove previsto, ai sensi dell'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3: per il ripristino della capacita' di risposta alle emergenze protezione civile in considerazione dell'intensivo utilizzo di attrezzature e mezzi delle componenti e strutture operative regionali e comunali, ivi comprese le colonne mobili impegnate nelle attivita' di soccorso ed assistenza alla popolazione nonche' per il ricondizionamento, alla manutenzione straordinaria e al reintegro delle attrezzature e dei mezzi impiegati nelle attivita', qualora non convenientemente ripristinabili; per concorrere agli interventi e misure diretti a fronteggiare esigenze urgenti conseguente alle emergenze derivanti da eventi di tipo b), come individuati dall'art. 7, comma 1, del richiamato decreto legislativo n. 1/2018, ivi compresi i contributi per privati e imprese danneggiati verificatisi nell'anno precedente, a condizione che la regione abbia provveduto alla regolazione prevista dagli articoli 24, comma 9, e 25, comma 11, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 e successive modificazioni ed integrazioni; una quota non inferiore al 30% per il potenziamento del sistema di protezione civile delle regioni e degli enti locali, riservandone, di norma, a questi ultimi una quota non inferiore al 50%, sulla base delle effettive esigenze riscontrate dalle regioni sul territorio. 2. I programmi di cui al comma 1, approvati dalle regioni interessate, sono trasmessi al Dipartimento della protezione civile entro trenta giorni dall'adozione del Piano di riparto di cui all'art. 1, comma 2. |
| Art. 3
Modalita' di trasferimento
1. Il Dipartimento della protezione civile, trasferisce le risorse alle regioni, ovvero ove esistenti, alle Agenzie regionali preposte allo svolgimento delle attivita' di protezione civile, sui relativi conti di tesoreria con le seguenti modalita': acconto del 70% all'avvenuta registrazione del decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile di assegnazione delle risorse di cui al precedente art. 1; saldo del 30% eventualmente rimodulato, su richiesta degli enti corredata dalla relazione relativa al completamento degli interventi realizzati e della documentazione che attesti l'avvenuta liquidazione delle precedenti anticipazioni nella misura non inferiore all'80% e dell'elenco delle somme necessarie a consentire la chiusura amministrativa di ciascuno degli investimenti programmati. 2. Le risorse erogate per le quali non siano state assunti impegni di spesa da parte delle regioni entro un anno dalla data del loro trasferimento, ad eccezione delle risorse destinate agli interventi di tipo b), devono essere restituite al Dipartimento della protezione civile per essere ridistribuite tra le altre regioni secondo le modalita' di cui al successivo art. 4. |
| Art. 4
Premialita'
1. Il Dipartimento della protezione civile, ad eccezione delle risorse destinate agli interventi di tipo b), determina l'ammontare delle assegnazioni per le quali non siano stati assunti impegni di spesa da parte delle regioni nei dodici mesi successivi alla data di trasferimento delle risorse in acconto, per la conseguente ripartizione, in misura proporzionale, a titolo di premialita', in favore delle amministrazioni che avranno dimostrato di aver avviato interamente i programmi preventivati. 2. Alla ripartizione delle risorse di cui al comma 1, si provvede nelle annualita' successive a quella di riferimento, con il decreto di cui all'art. 1, comma 3. |
| Art. 5
Monitoraggio
1. Le regioni sono tenute a verificare l'effettivo utilizzo delle risorse trasferite ai sensi del presente provvedimento e relazionano al Dipartimento della protezione civile, con cadenza semestrale a decorrere dalla data di trasferimento delle risorse in acconto, sullo stato di attuazione degli interventi e delle misure riportate nei rispettivi programmi di cui all'art. 2. 2. Per il monitoraggio dello stato di attuazione degli interventi e delle misure e' istituito presso il Dipartimento della protezione civile apposito gruppo di lavoro, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica e per la cui partecipazione non e' prevista la corresponsione di alcun compenso, gettone di presenza, rimborsi spese ed altri emolumenti comunque denominati, incaricato delle verifiche propedeutiche alle erogazioni del saldo di cui all'art. 3, comma 1, nonche' alla gestione delle premialita' di cui all'articolo. 4. 3. La composizione del gruppo di lavoro e le modalita' operative per lo svolgimento del monitoraggio sono definite con uno o piu' decreti del Capo del Dipartimento della protezione civile. |
| Art. 6
Adempimenti
1. Il presente decreto sara' trasmesso agli organi di controllo per la registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 13 luglio 2022
Il Presidente del Consiglio dei ministri Draghi
Registrato alla Corte dei conti l'8 settembre 2022 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, n. 2287 |
|
|
|