IL MINISTRO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
di concerto con
IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visti gli articoli 9 e 41 della Costituzione; Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, che ha istituito il Ministero dell'ambiente e ne ha definito le funzioni; Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, ed in particolare l'art. 2, comma 1, che ha ridenominato il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in Ministero della transizione ecologica; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 128, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 228 del 23 settembre 2021; Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ed in particolare la Parte quarta recante «Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati», che disciplina le modalita' del servizio di gestione integrata dei rifiuti; Visto l'art. 177, comma 2, del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, che afferma il pubblico interesse sull'attivita' di gestione dei rifiuti; Visto l'art. 178 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, che detta i principi generali e i criteri in materia di gestione dei rifiuti; Visto l'art. 179 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, che detta i criteri di priorita' nella gestione di rifiuti; Vista la direttiva 2012/19/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), che prevede misure destinate a contribuire alla produzione e al consumo sostenibile di dette apparecchiature, tramite la prevenzione della produzione di RAEE ed attraverso il loro riutilizzo, riciclaggio e altre forme di recupero, in modo tale da ridurre il volume dei rifiuti da smaltire e contribuire all'uso efficiente delle risorse e al recupero di materie prime secondarie di valore; Visto il decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, recante «Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)», cosi' come modificato dal decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, e dal decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 118; Visto il decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 118, recante l'attuazione degli articoli 2 e 3 della direttiva (UE) 2018/849, che modificano le direttive 2006/66/CE relative a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche; Visto l'art. 10 del citato decreto legislativo n. 49 del 2014 che disciplina i sistemi collettivi per la corretta gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), ed in particolare il comma 5 che prevede che i predetti consorzi adeguino il proprio statuto allo schema tipo approvato con decreto del Ministro della transizione ecologica di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, cosi' come modificato dal decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 118; Visto il decreto 13 dicembre 2017, n. 235, del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare denominato «Regolamento recante approvazione dello statuto-tipo dei consorzi per la gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), ai sensi dell'art. 10, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2018; Visto l'art. 1, comma 2, del citato decreto n. 235 del 2017, n. 235 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che prevede che i consorzi possono motivatamente integrare e modificare nei propri statuti le disposizioni dello statuto-tipo, comunicandolo al Ministero della transizione ecologica e al Ministero dello sviluppo economico ai fini dell'approvazione di cui all'art. 10 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49; Richiamata la sentenza n. 4477/2015 con la quale il Consiglio di Stato, nella vicenda relativa all'approvazione dello statuto-tipo dei consorzi operanti nel settore degli imballaggi, ha sottolineato come «l'univoca scelta legislativa di attribuire ai consorzi personalita' giuridica di diritto privato - ricorrendo allo strumento del consorzio (da qualificare come volontario) che, peraltro, costituisce la figura privatistica tipica configurata dal codice civile, negli articoli 2602 ss., per la collaborazione tra imprese - e di sottrarli, quindi, alle regole organizzative proprie delle pubbliche amministrazioni, imponga al Ministero, in sede di adozione dello schema-tipo di statuto, di far tendenzialmente riferimento all'ordinaria disciplina che presiede all'organizzazione e all'attivita' degli enti di diritto privato, e di limitarsi ad apportarvi i correttivi di stampo pubblicistico strettamente necessari al perseguimento degli interessi generali predeterminati dalla legge, cui e' tesa l'attivita' dei soggetti consortili in questione, in un rapporto di reciproca autonomia e nel rispetto del principio di sussidiarieta' orizzontale sancito dall'art. 118, comma 4, Cost.»; Vista la nota acquisita agli atti al prot. n. 1092/MiTE del 7 gennaio 2022, con cui il consorzio E-Cycle, operante nella gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), con particolare riferimento al fine-vita degli impianti fotovoltaici, ha trasmesso istanza di approvazione dello statuto ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo n. 49 del 2014; Richiamata l'istruttoria condotta dalla competente Direzione EC, di cui la nota prot. n. 14889/MiTE dell'8 febbraio 2022, di richiesta di modifiche ed integrazioni al testo di statuto pervenuto, e relativo riscontro del consorzio E-Cycle (cfr. nota acquisita agli atti prot. n. 20451/MiTE del 18 febbraio 2022) con cui sono state recepite le osservazioni proposte; Considerato che in base alle conclusioni dell'attivita' istruttoria e' stato verificato che, in relazione all'oggetto consortile, alla composizione dell'organo amministrativo e al corretto impiego del contributo ambientale e degli eventuali avanzi di gestione, le norme statutarie risultano adeguate alle previsioni dello statuto-tipo approvato con il decreto 13 dicembre 2017, n. 235; Acquisito il concerto del Ministro dello sviluppo economico, espresso con nota prot. n. 16049/UDCM del 7 luglio 2022; Ritenuto altresi' che l'attivita' ministeriale si e' uniformata a quanto espresso dalla giurisprudenza amministrativa (cfr. CdS n. 4477/2015, 4475/2015, 4476/2015) che ha limitato il campo di intervento dell'amministrazione in ordine al suo potere di vigilanza e controllo, sottolineando la natura di soggetti di diritto privato dei consorzi;
Decreta:
Art. 1
Approvazione dello Statuto
1. E' approvato, ai sensi dell'art. 10, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, lo statuto del consorzio E-Cycle in allegato che costituisce parte integrante del presente decreto. 2. Al presente decreto sara' data adeguata pubblicita' e notizia. Roma, 16 settembre 2022
Il Ministro della transizione ecologica Cingolani Il Ministro dello sviluppo economico Giorgetti
_______ Avvertenza: Per la consultazione del testo dello statuto si rinvia al sito istituzionale del Ministero della transizione ecologica, sezione amministrazione trasparente. |