Gazzetta n. 232 del 4 ottobre 2022 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
PROVVEDIMENTO 26 settembre 2022
Modifica del disciplinare di produzione della denominazione «Fontina» registrata in qualita' di denominazione di origine protetta in forza al regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione del 12 giugno 1996.


IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
della Direzione generale per la promozione
della qualita' agroalimentare e dell'ippica

Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualita' dei prodotti agricoli e alimentari;
Visto l'art. 53, par. 2 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento e del Consiglio cosi' come modificato dal regolamento (UE) 2021/2117 che prevede la modifica temporanea del disciplinare di produzione di un prodotto DOP o IGP a seguito dell'imposizione di misure sanitarie o fitosanitarie obbligatorie da parte delle autorita' pubbliche;
Visto il regolamento delegato (UE) n. 664/2014 del 18 dicembre 2013 che integra il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento e del Consiglio in particolare l'art. 6 cosi' come modificato dal regolamento delegato (UE) 2022/891 della Commissione del 1° aprile 2022 che stabilisce le procedure riguardanti un cambiamento temporaneo del disciplinare dovuto all'imposizione, da parte di autorita' pubbliche, di misure sanitarie e fitosanitarie obbligatorie o motivate calamita' naturali sfavorevoli o da condizioni metereologiche sfavorevoli ufficialmente riconosciute dalle autorita' competenti;
Visto il regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione del 12 giugno 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunita' Europea L 74 del 148 del 21 giugno 1996, con il quale e' stata iscritta nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette la denominazione di origine protetta «Fontina»;
Vista la richiesta presentata dal Consorzio produttori e tutela della Fontina presentata in data 21 settembre 2022 per una modifica temporanea del disciplinare di produzione relativamente all'alimentazione delle lattifere ed in particolare la percentuale di fieno ed erba che deve provenire dalla zona geografica delimitata.
Visto il decreto n. 6 del 16 agosto 2002, dell'Assessore all'agricoltura e risorse naturali della Regione autonoma Valle d'Aosta, avente per oggetto la dichiarazione di avversita' atmosferica assimilabile a calamita' naturale, sull'intero territorio regionale, determinata dal perdurare di una situazione di deficit idrico associato a temperature giornaliere di molto superiori alla media e alla mancanza di precipitazioni piovose;
Vista la relazione tecnica dell'Agenzia regionale protezione ambiente Valle d'Aosta del 19 settembre 2022 nella quale viene evidenziato che nel periodo estivo 2022 c'e' stata una riduzione della superfice prato-pascolativa regionale del 33% nel mese di luglio e del 43% del mese di agosto rispetto agli anni 2018/2021;
Visto il parere del Dipartimento dell'agricoltura della Regione autonoma della Valle d'Aosta che esprime parere favorevole alla richiesta di modifica temporanea;
Considerato che il disciplinare di produzione all'art. 4 prevede che l'alimentazione delle lattifere deve essere costituita da fieno ed erba verde prodotti in Valle d'Aosta e che, allo stato attuale, non puo' essere mantenuto tale vincolo;
Considerato che le modifiche apportate non influiscono sulle caratteristiche essenziali della «Fontina» DOP;
Ritenuto necessario provvedere alla modifica temporanea del disciplinare di produzione della «Fontina» ai sensi del citato art. 53, par. 3 del regolamento (UE) n. 1151/2012 e dall'art. 6 del regolamento delegato (UE) n. 664/2014 cosi' come modificato dal regolamento delegato (UE) 2022/891 della Commissione del 1° aprile 2022;
Ritenuto che sussista l'esigenza di pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana la modifica temporanea apportata al disciplinare di produzione della DOP «Fontina» affinche' le disposizioni contenute nel predetto documento siano accessibili per informazione erga omnes sul territorio nazionale;

Provvede:

Alla pubblicazione della modifica del disciplinare di produzione della denominazione «Fontina» registrata in qualita' di denominazione di origine protetta in forza del regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione del 12 giugno 1996.
La presente modifica del disciplinare di produzione della DOP «Fontina» e' temporanea e ha decorrenza dal 21 settembre 2022, data in cui il Consorzio produttori e tutela della Fontina ha presentato domanda, fino al 31 maggio 2023.
Roma, 26 settembre 2022

Il dirigente: Cafiero
 
Allegato Modifica temporanea del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Fontina» ai sensi dell'art. 53 punto 4 del regolamento n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio.
Il disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Fontina» pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 46 del 25 febbraio 2011 e' modificato all'art. 4 come di seguito indicato:
===================================================================== | Testo in vigore | Testo modificato | +=================================+=================================+ |Art. 4 (Alimentazione) 1. |Art. 4 (Alimentazione) 1. | |L'alimentazione delle lattifere |L'alimentazione delle lattifere | |dev'essere costituita da fieno ed|dev'essere costituita da fieno ed| |erba verde prodotti in Valle |erba verde prodotti per almeno il| |d'Aosta. |55% in Valle d'Aosta. | +---------------------------------+---------------------------------+

Le disposizioni di cui al punto precedente si applicano dal 21 settembre 2022 al 31 maggio 2023.